Torino, 21 gennaio 2003 Testo e materiale didattito a cura del dr. Ettore Altea

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1 I RAPPORTI DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT Torino, 21 gennaio 2003 Testo e materiale didattito a cura del dr. Ettore Altea 1

2 INDICE 1. PREMESSA 2. DIFFERENZE TRA SPORT PROFESSIONISTICO E SPORT DILETTANTISTICO 3. CENNI SUL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT PROFESSIONISTICO 3.1. Il datore di lavoro 3.2. Le norme previste dalla Legge n. 91/ Il contratto di lavoro subordinato 3.4. Il rapporto di lavoro autonomo 4. LO SPORT DILETTANTISTICO: LE PRESTAZIONI GRATUITE 5. I RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT DILETTANTISTICO 5.1. I soggetti dello sport dilettantistico 5.2. Il datore di lavoro 5.3. Le possibili forme di rapporto di lavoro 5.4. Lavoro subordinato e lavoro autonomo: definizioni e differenze 5.5. Lavoro subodinato e lavoro autonomo: casistica 6. IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 6.1. Le tipologie di rapporti di lavoro subordinati 6.2. La classificazione dei lavoratori subordinati 6.3. L età lavorativa minima e massima 6.4. L assunzione del lavoratore subordinato 7. IL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO 7.1. Tipologie di rapporti possibili 7.2. La prestazione di lavoro autonomo abituale 7.3. La prestazione coordinata e continuativa 7.4. La prestazione occasionale 2

3 8. I CONTRATTI 8.1. Il contratto collettivo di lavoro 8.2. Il contratto colletivo di lavoro per il personale dipendente di impianti sportivi 8.3. Il costo contrattuale 8.4. Il contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) 8.5. Il contratto per le prestazioni coordinate e continuative 8.6. I contratti per le prestazioni occasionali e per quelle gratuite 9. I COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI EROGATI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 9.1. Premessa 9.2. La storia della Le disposizioni contenute nella legge finanziaria per l anno LA TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICUARATIVA Premessa L ENPALS L INAIL 11. I CAMBIAMENTI IN CORSO Premessa La riforma Maroni del mercato del lavoro 3

4 1 PREMESSA Parlare dei possibili rapporti di lavoro nello sport non può prescindere da alcune valutazioni generali di premessa, muovendo in primo luogo da una domanda che solo apparentemente può apparire banale: che cos è lo sport? Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia per obiettivo l espressione e il miglioramento della condizione fisica e mentale, con la promozione della socializzazione e/o con il conseguimento di risultati in competizioni a tutti i livelli. (dalla Carta Sportiva Europea del Consiglio d Europa) Da questa schematica definizione emergono molte questioni e problematiche che esulano dall obiettivo del nostro lavoro. Infatti, se nella pratica sportiva rientrano tutte le attività che mirano al miglioramento della condizione fisica e mentale di ognuno di noi, è evidente che l orizzonte entro cui circoscrivere l attività sportiva si amplia, molto aldilà di quello che è lo sport di tutti i giorni che ben conosciamo: il calcio, il ciclismo, lo sci, ecc. In particolare nella nostra società l offerta di servizi si è diversificata e contaminata con quella fornita da altri settori per il tempo libero, nuove discipline si sono proposte sul mercato, nuovi soggetti (in un mix di pubblico, privato e no profit) hanno trovato spazio, gli impianti sono diventati da polivalenti a polifunzionali, le figure professionali si sono specializzate, il mercato degli articoli sportivi si è globalizzato. A tutto questo bisogna aggiungere, the last but not the least, che il sistema sportivo italiano ha subito forti cambiamenti istituzionali e che lo sport spettacolo ha trovato nuovi mercati nelle TV a pagamento e nella rete internet. (da: Le fonti di dati e le indagini statistiche sullo sport in italia, anno 2000 a cura dell Università degli Studi di Roma La Sapienza e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano) La conferma della complessità e articolazione del mondo dello sport oggi in Italia ci viene data dalla stessa contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro per i dipendenti dalle imprese ed enti di gestione di impianti sportivi. 4

5 La tabella che segue (Tabella 1) permette di comprendere l evoluzione che ha accompagnato lo sviluppo delle attività sportive negli ultimi dieci anni. Nella colonna di sinistra sono riportati gli impianti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del contratto, così come fissato nel gennaio del 2002 e quindi oggi in vigore. Nella colonna di destra invece, le attività così come erano state identificate nell estate del Non è difficile rilevare in primo luogo la vastita delle attività che rientrano nel concetto di pratica sportiva e per talune di esse l incerta collocazione al confine con attività aventi caratteristiche spiccate di natura socio-assistenziale, terapeutica o medica: si veda ad esempio, la ippoterapia inserita già con il contratto collettivo del 1992 nella categoria dei maneggi e centri ippici. Oppure, il vasto universo, non sempre chiaro per la verità, delle attività che vengono svolte nei centri fitness: le contestazioni anche recenti di svolgimento di prestazioni medico-sanitarie ne sono la prova evidente. La pratica dell'ippoterapia ad esempio, viene da molti utilizzata come terapia possibile nella cura dei disabili e non manca chi ne richiede il riconoscimento ufficiale, dal momento che l'ippoterapia è un complesso di tecniche rieducative che permettono di superare danni sensoriali, cognitivi e comportamentali attraverso un'attività ludicosportiva che si svolge a cavallo. Se sia prevalente in questo caso l attività sportiva rispetto a quella medico-sanitaria, non è di facile precisazione. Di certo, per questa come per altre molteplici attività dei centri fitness e delle palestre è arduo stabilire se gli addetti operano per il raggiungimento di finalità sportive. L evoluzione avvenuta negli anni più recenti nella pratica sportiva si può rilevare dalla comparazione tra le attività inserite nelle piscine. L acquafitness, l acquagym, l idrospinning erano concetti ignorati dal primo contratto del L idrospinning ad esempio, è l andare in bicicletta in acqua. Tenuto conto che lo spinning più generalmente conosciuto è un'attività cardiovascolare ad alto consumo energetico che si avvale dell'utilizzo di una speciale bici stazionaria, non esiste ragione per dubitare che il suddetto esercizio possa rientrare nella pratica sportiva. Ma sotto quale assistenza professionale? È significativo rilevare che il contratto collettivo per gli addetti degli impianti sportivi non elenca alcuna figura tecnica avente requisiti professionali adeguati. Permane cioè, la considerazione che nel mondo dello sport operino soltanto istruttori od allenatori, oltre che manutentori, contabili, operai. Le sole figure identificate con precisione sono quelle del massofisiokinesiterapista con provata esperienza, del dietista e del personale paramedico (articolo 2, classificazione). 5

6 Peraltro, queste figure sono inquadrate ad un livello inferiore rispetto ad esempio a quello del contabile di concetto. Un po poco a nostro avviso, tenuto conto del evoluzione in corso già da anni e delle responsabilità che queste figure professionali assumono rispetto alla tutela della salute e dell integrità fisica di chi fa pratica sportiva. Si rileva cioè, che la normativa vigente è per molti aspetti carente o del tutto assente rispetto a questo specifico e fondamentale aspetto: la contrattazione collettiva del settore non ne è esente. Più in generale e aldilà delle diversità emerse nel tempo, dall analisi delle strutture prese in considereazione dalla contrattazione collettiva risulta inequivocabile un dato di fondo: Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport coinvolge figure professionali tra loro molto diverse che possono andare dal manutentore di motori dei centri nautici, allo stalliere del centro ippico, dall addetto alle pulizie della piscina, al biologo esperto in itticultura dei laghetti per pesca sportiva. Tutte figure professionali queste che difficilmente a prima vista considereremmo facenti parte del mondo dello sport. Occorre accantonare quindi, l immagine che dello sport facciano parte soltanto, atleti, allenatori e istruttori. Perché una manifestazione sportiva abbia un buon esito, o un centro fitness fornisca prestazioni adeguate sono necessarie molte altre professionalità, certamente prevalenti in termini quantitativi rispetto alle tradizionali figure dello sport. Analizzare i possibili rapporti di lavoro non può prescindere da questa premessa. Altra introduzione necessaria: i possibili rapporti di lavoro nel mondo dello sport non sono trattati dal legislatore italiano in maniera diversa rispetto alle norme che regolano gli stessi rapporti in ogni altro campo di attività economica, ricreativa, associativa, sociale od altro ancora. Ne consegue che al rapporto di lavoro nel mondo dello sport si applicano tutte le norme civilistiche, contrattuali, previdenziali e fiscali atte a regolarne il corretto funzionamento in ogni altro settore della vita sociale ed economica Più in generale, occorre osservare il principio che: il rapporto di lavoro assume la medesima configurazione giuridica indipendentemente dall ambito imprenditoriale o meno in cui il lavoratore si trova ad operare. 6

7 Quindi, se sussiste una prestazione lavorativa in ambito sportivo, questa deve essere inquadrata, regolamentata e gestita sulla base delle norme che regolano il rapporto di lavoro più in generale. Nel mondo dello sport convivono però non soltanto prestazioni di lavoro (autonomo o subordinato) retribuite, ma altresì molti rapporti svolti a titolo gratuito da associati, dirigenti, atleti o semplici simpatizzanti. Spesso nelle società sportive di più modeste dimensione la prestazione volontaria e gratuita assume rilevanza prevalente rispetto alle prestazioni a titolo oneroso, convivendo accanto ad esse e rendendo a volte difficile la distinzione tra i due rapporti. Può accadere così che per la medesima prestazione possano ritrovarsi all interno della società sportiva dirigenti o atleti, alcuni dei quali fruiscono di compensi più o meno consistenti, ed altri invece che forniscono la loro opera a titolo assolutamente gratuito. Ne consegue che una attenta considerazione dei rapporti di lavoro nel mondo dello sport non può prescindere dalla duplicità dei possibili rapporti: prestazioni volontarie a titolo gratuito prestazioni retribuite Questa differenziazione ha senso di essere approfondita però, soltanto nel mondo dello sport dilettantistico: per quanto riguarda lo sport professionistico, pur non potendosi escludere teoricamente lo svolgimento di prestazioni a titolo gratuito, senza dubbio esse non hanno rilevanza al fine di un analisi dei rapporti di lavoro possibili. Ciò ci porta quindi a definire la prima grande articolazione e divisione nel mondo dello sport tra: SPORT DILETTANTISTICO SPORT PROFESSIONISTICO e Esula da queste pagine il compito di entrare nel merito della disputa che da sempre attraversa il mondo dello sport per cercare di determinare confini e contenuti di due mondi così diversificati e su cui incidono fortissimi interessi economici, politici e sociali. Per il nostro fine, cioè quello di esaminare i possibili rapporti di lavoro, faremo unicamente riferimento alla legislazione vigente, cioè alla Legge 23 marzo 1981, n. 91 così come modificata dalla successiva Legge n. 586/

8 TABELLA 1 CCNL anno 2002 Centri sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura tra quelli di seguito elencati Palestre: con svolgimento di attività motorie, competitive o non, come ad esempio body building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento arti marziali, boxe di ogni genere, ecc. Centri fitness: strutture dedicate allo svolgimento di attività finalizzate prevalentemente alla prevenzione ed al mantenimento del benessere psicofisico della persona Centri natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc. Campi da tennis Campi da squash Campi da golf e minigolf Campi da calcio, calcetto, rugby e baseball Campi da pallavolo, basket e pallamano Maneggi e centri ippici, dove, oltre alle tradizionali attività si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia Piste da pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di attività di hockey Campi da bowling e bocce Sferisteri Campi per il gioco del pallone elastico e della palla a volo Laghetti per pesca sportiva Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno Centri finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountainbyke Centri per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine Centri per biliardo e tennis da tavolo Centri per le attività di volo Centri nautici CCNL anno 1992 Palestre: con svolgimento di attività di body-building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento arti marziali, boxe di ogni genere. Piscine: con attività di nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, nuoto subacqueo. Campi da tennis. Campi da squash. Campi da golf e minigolf. Campi da calcio, calcetto, rugby e baseball. Campi da pallavolo, basket e pallamano. Maneggi e centri ippici, dove, oltre alle tradizionali attività si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia. Piste da pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di attività di hockey. Campi da bowling e bocce. Sferisteri. Campi per il gioco del pallone elastico e della palla a volo. Laghetto per pesca sportiva. Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco e tiro a segno. Centri finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountainbyke. Centri per canottaggio, canoa, kayak, svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine. Centri per biliardo e tennis da tavolo. Centri per le attività di volo. Centri nautici. 8

9 2 DIFFERENZE TRA SPORT PROFESSIONISTICO E SPORT DILETTANTISTICO Per stabilire la differenza tra sport dilettantistico e professionistico, partiamo dalla definizione contenuta nell articolo 2 della Legge n. 91/81: sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Alcune osservazioni in merito alla norma citata: per il legislatore italiano lo sport professionistico è tale soltanto quando si svolge all interno del CONI, delle sue federazioni e delle norme da queste emanate la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica è demandata alle direttive emanate dal CONI le figure rientranti nella definizione di sportivo professionista sono quelle direttamente funzionali allo svolgimento di una manifestazione sportiva: atleti, preparatori, allenatori, direttori tecnico-sportivi Il legislatore ha dunque riconosciuto la qualifica di sportivo professionista soltanto a quattro figure professionali tra le tante che operano nel mondo dello sport. Vediamo come possono essere meglio determinate con l aiuto delle definizioni che ha dato recentemente l ENPALS con la Circolare n. 20 del 4 giugno

10 Le nozioni sono desunte dalle disposizioni statutarie e regolamentari delle singole Federazioni sportive. Atleta Si intende lo sportivo che scambia prestazioni agonistiche con retribuzione, cioè colui, che, nell'ambito di una pratica sportiva agonistica, abbia l'interesse preminente di trarre il proprio sostentamento dall'attività sportiva (la Federazione Italiana Gioco Calcio definisce professionista solo il giocatore che pratica l'attività sportiva come lavoro primario). Allenatore e preparatore atletico Colui al quale sono affidati compiti e funzioni di tipo tecnico-sportivo. In particolare l'allenatore deve provvedere alla istruzione ed allenamento degli atleti, mentre il preparatore atletico è abilitato alla preparazione fisico-atletica degli atleti. Direttore tenico-sportivo È forse tra le altre la figura professionale più complessa e difficile da definire. Per il regolamento del settore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio (articolo 17) i direttori tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra. Il regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi all articolo 1, definisce il direttore sportivo come colui che indipendentemente dalla denominazione, svolge, per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C. Si rileva subito che tra queste diverse figure professionali la normativa contrattuale che regola lo sport dilettantistico nulla dice relativamente agli atleti. Quando verrà esaminato il contratto collettivo di lavoro applicabile ai dipendenti di società sportive dilettantistiche, si potrà constatare infatti che le figure professionali previste dai diversi livelli di inquadramento non includono mai l atleta. 10

11 È questa la prima fondamentale differenza tra sport dilettantistico e professionistico: l atleta, cioè il soggetto principale della manifestazione o gara sportiva, non è mai considerato come possibile lavoratore subordinato nello sport dilettantistico. Potrà essere inquadrato soltanto come un lavoratore autonomo: in questo caso non differendo dal collega atleta professionista, la cui prestazione autonoma è prevista dalla Legge n. 91/81 all articolo 3 con precisi limiti che esamineremo successivamente. Per ovvia che possa apparire questa osservazione, è bene richiamarla anche perché la stessa considerazione non si può fare a proposito di allenatori, preparatori e dirigenti tecnici. Per tutte queste figure professionali infatti, anche lo sport dilettantistico ne prevede il possibile inquadramento come lavoratori subordinati. Ma v è di più: l articolo 10 della Legge n. 91/81 sancisce che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Lo sport dilettantistico si fonda prevalentemente sull attività di enti ed associazioni non aventi natura giuridica di società di capitale È questa dunque, un altra distinzione importante tra sport dilettantistico e professionistico. Si tenga peraltro presente che la Legge Finanziaria per il 2003, su cui torneremo diffusamente, all articolo 90 ha sancito lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica anche da parte di soggetti costituiti in forma di società di capitale, ma senza finalità di lucro. Sotto questo aspetto la diversità tra sport dilettantistico e professionistico appare fortemente marcata: basti pensare alle maggiori società di calcio quotate in borsa. È del tutto evidente che la mancanza di finalità di lucro per le società dilettantistiche, le rende soggetti profondamente diversi rispetto alle societò sportive professionistiche. La risposta ad un ultimo quesito porta invece a non mettere in evidenza differenze tra lo sport dilettantistico e quello professionistico sul piano mormativo. 11

12 Come devono essere inquadrati i rapporti di lavoro di tutti gli altri operatori dello sport, non compresi nelle quattro categorie già definite? Anche per questa questione ci fornisce un valido supporto l ENPALS, che con Circolare n. 30 del 22 novembre 1999 precisava a proposito dei massaggiatori che la relativa qualifica non risultava elencate nella Legge n. 91/81. Tale categoria pertanto trovava collocazione tra gli addetti agli impianti sportivi intesi come tali quei lavoratori per i quali sussiste un diretto collegamento tra le prestazioni di lavoro e gli impianti stessi, ovvero la prestazione stessa sarebbe impossibile se gli impianti venissero meno. Ne consegue che sia per lo sport dilettantistico che per quello professionistico si applica la stessa norma contrattuale relativamente alle prestazioni di altre figure professionali, quali a titolo di esempio: massofisiokinesiterapisti magazzineri addetti alla manutenzione dei campi sportivi e degli impianti addetti agli spogliatoi 12

13 3 CENNI SUL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT PROFESSIONISTICO 1. Il datore di lavoro Prima di esporre un sintetico esame del rapporto di lavoro nello sport professionistico, riteniamo opportuno precisare chi è il datore di lavoro dello sportivo professionsita. La Legge n. 91/81 sancisce all articolo 2 che il rapporto di lavoro degli sportivi professionisti avviene esclusivamente: nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Quindi, aldifuori del CONI e delle Federazioni sportive non vi può essere attività sportiva professionistica, né conseguente rapporto di lavoro che a tali norme si rifaccia. Ma occorre ricordare almeno un altro aspetto. Precisato che il datore di lavoro è il CONI o una delle Federazioni Sportive, che natura giuridica rivestono questi datori di lavoro? La risposta non è irrilevante: vedremo perché. Col Decreto Legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 il legislatore aveva ravvisato l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (dal preambolo del D. Lgs. citato). È stato così legiferato all articolo 1 che il CONI ha personalità giuridica di diritto pubblico, e all articolo 15 che le Federazioni Sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. La distinzione ha prodotto effetti non di poco conto. Dal punto di vista previdenziale i lavoratori dipendenti dalle Federazioni, essendo queste classificate quali organismi privati, e non più pubblici come avvenuto fino a quel momento, sono stati assorbiti dalla normativa relativa con conseguente inquadramento ai fini pensionisti con l ENPALS. (Circolare INPS n. 41 del 16 febbraio 2001) I dipendenti del CONI sono rimasti invece, inquadrati nell ambito delle norme che si applicano ai lavoratori subordinati di diritto pubblico, con altro inquadramento previdenziale. 13

14 Dal punto di vista del diritto del lavoro invece, la questione risulta non poco complessa, dal momento che avendo le Federazioni Sportive natura giuridica di tipo privatistico, le eventuali vertenze dovrebbero essere esaminate dal giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. Ma la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in seno diverso, sancendo ad esempio che la controversia concernente il rapportodi lavoro di uno sportivo dipendente da una Federazione Sportiva rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il rapporto di lavoro del dipendente che, ancorché assunto direttamente da una federazione sportiva (nella specie: Federazione italiana tennis da tavolo) con contratto di diritto privato, esibisca la congiunta evenienza dello svolgimento di mansioni di carattere (non tecnico, ma) amministrativo e del disimpegno delle stesse presso la struttura centrale dell'organizzazione, ha natura pubblicistica, essendo i caratteri di detta attività esattamente identici a quelli propri dei lavoratori legati al CONI da rapporto di pubblico impiego e comandati o distaccati presso le federazioni sportive (che del CONI costituiscono organi) ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, non assumendo rilievo - giusta la regola di cui all'art. 5 cod. proc. civ., che impone il riferimento, ai fini della determinazione della giurisdizione, alla situazione di diritto esistente al momento della domanda (Cassazione Civile, sez. Unite, 04/07/2002, n Orati contro. FITET - Federazione italiana tennis da tavolo) In buona sostanza, la Suprema Corte fa valere il principio che per i lavoratori dipendenti da Federazioni Sportive che svolgono mansioni amministrative tipiche che la legge riserva a dipendenti assunti dal CONI., e del quale le Federazioni costituiscono organi, le eventuali controversie concernenti il rapporto di lavoro rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Quanto sopra almeno per tutte le vertenze attinenti fatti antecedenti al Decreto Legislativo del luglio Ne consegue che le singole Federazioni Sportive mantengono in determinate circostanze una duplice natura: privatistica e pubblicistica. Le conseguenze pratiche possono essere quindi, di non poco conto. 2. Le norme previste dalla Legge n. 91/1981 Lo sport professionistico in Italia è regolamentato come già precisato in precedenza, dalla Legge n. 91 del 23 marzo 1981, successivamente modificata nel 1196 dalla Legge n Premesso all articolo 1 che l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero, il successivo articolo 2 determina in che cosa consista il professionismo sportivo, così come già visto nelle pagine precedenti. 14

15 Il professionista dello sport viene inquadrato di norma come lavoratore subordinato (articolo 3), sia pure con molte eccezioni rispetto alla generalità dei lavoratori subordinati. Allo sportivo professionista infatti, non si applicano (articolo 4, ultimo comma): le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali. Le norme dello Statuto dei lavoratori richiamate sono: l articolo 4 relativo al divieto di fare uso sul luogo d lavoro di impianti audiovisivi l articolo 5 relativo agli accertamenti sanitari, cioè a divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente al di fuori d quanto sancito dalla legge l articolo 7 relativo alle possibili sanzioni disciplinari l articolo 13 relativo alle mansioni del lavoratore, cioè ai limiti posti per il suo trasferimento e cambio d mansioni l articolo 18 relativo alla reintagrazione nel posto d lavoro del lavoratore licenziato Il riferimento alla Legge n. 230 del 1962 è oggi superato dall avvenuta abrogazione della legge medesima, sancita dall articolo 11, comma primo del D. Lgs. n. 368 del 6 settembre La non applicabilità delle norme richiamate dello Statuto dei lavoratori è diretta conseguenza della specificità dell attività svolta dallo sportivo professionista: si immagini il divieto di riprese televisive nell ambito di una partita di calcio! Ciò non significa però, mancanza di tutele: ad esempio, per quanto concerne gli accertamenti sanitari la Legge n. 91/81 all articolo 7 sancisce che l'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni. 15

16 Per quanto concerne le norme di comportamento e disciplinari, tutti gli sportivi professionisti ricadono nell obbligo di osservanza dei regolamenti delle diverse Federazioni sportive e del CONI più in generale. Si può riassumere la normativa vigente precisando che se il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, lo sportivo ha gli stessi diritti e obblighi previsti dalla legge per ogni altro lavoratore subordinato. Ma occorre ricordare che le norme sopra richiamate, che non vengono applicate al lavoratore sportivo professionista, differenziano anche sensibilmente il rapporto di lavoro dello sportivo rispetto alla genrlaità degli altri lavoratori subordinati. 3. Il contratto di lavoro subordinato Alla base del rapporto sta il contratto di assunzione che deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, secondo un contratto tipo predisposto in conformità all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentati delle categorie interessate. Ad esempio, tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti di Serie C e l Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) viene sottoscritto periodicamente l accordo collettivo che disciplina i rapporti tra le Società facenti parte degli Enti federali organizzativi dell attività professionale ed i calciatori professionisti. L accordo collettivo regola il trattamento economico e normativo dei calciatori professionisti, così come avviene in tutti gli altri settori del lavoro subordinato con la stipula e l osservanza dei contratti collettivi di settore. Occorre rilevare che, diversamente da quanto avviene nella generalità dei rapporti di lavoro subordinato, l autonomia del lavoratore è fortemente limitata: infatti, non è possibile discostarsi, nemmeno in senso favorevole allo sportivo rispetto a quanto sancito dal contratto federale. Un caso avvenuto negli anni scorsi tra il Pescara Calcio ed un suo giocatore può chiarire questa atipicità del rapporto di lavoro dell atleta professionista. Il calciatore rivendicava il riconoscimento di un compenso aggiuntivo che gli era stato garantito dalla società con una scrittura integrativa, non inserita però nel contratto federale depositato presso la Lega. In senso contrario, la società sportiva sosteneva che la scrittura integrativa doveva ritenersi nulla e che, dunque, il compenso aggiuntivo non dovesse essere corrisposto al calciatore. La Cassazione ha dato ragione al Pescara Calcio. 16

17 La sentenza conferma il principio che la Legge n.91/81 prevede la nullità delle pattuizioni non incluse nel contratto tipo, e ciò al fine di rendere possibili i controlli della Federazione sulle esposizioni finanziarie delle società sportive. Ne consegue che la norma deve essere fatta valere in ogni senso: sarebbe riduttivo infatti, ritenere che il vincolo di conformità sia esclusivamente finalizzato ad evitare clausole peggiorative in danno degli sportivi. Cioè, l obbligo si applica anche alle condizioni miglioritive garantite allo sportivo. La Cassazione così si era espressa: Nella disciplina di settore posta dagli artt. 4 e 12 della legge , n. 91, per la regolamentazione dei rapporti nell' ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti - aventi ad oggetto non solo l' assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti - ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che - pur in mancanza di un' espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dall' art. 5 dell' accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) - la mancata osservanza della forma è sanzionata con l' invalidità del rapporto direttamente dall' art. 4 citato. Tale sanzione di nullità - che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) - può anche essere rilevata d' ufficio dal giudice. (Cassazione , n (sentenza) - Monelli c. Pescara Calcio spa) ingiustizia Civile, 1999, n. 6, parte I, pag (massima, sentenza, nota di Guido Vidiri 4. Il rapporto di lavoro autonomo La legge prevede anche lo svolgimento di attività sportiva professionistica nella veste di prestazione di lavoro autonomo, limitatamente agli atleti. Da ciò ne consegue che sono escluse da possibili rapporti di lavoro autonomo le altre figure dello sport professionistico: allenatori e direttori tecnico-sportivi. Anche la prestazione di lavoro autonomo dell atleta ha però delle limitazioni. L'attività si deve svolgere nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo. L'atleta non deve essere contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. È sufficiente sussista una sola delle citate condizioni perché il rapporto possa essere definito come autonomo. 17

18 4 LO SPORT DILETTANTISTICO: LE PRESTAZIONI GRATUITE Come detto in premessa, le prestazioni volontarie a titolo gratuito costituiscono non poca parte dei rapporti di lavoro esistenti nello sport dilettantistico. Dal 1991 è vigente la legge quadro che regola le attività di volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266), insieme di norme certamente non pensate in via prioritaria per il mondo dello sport, ma rivolte in primo luogo a disciplinare e ad evitare abusi nel mondo dell assistenza, della solidarietà sociale e della lotta ad ogni forma di emarginazione. Pur tuttavia, lo sport dilettantistico rientra a pieno titolo nella normativa sul volontariato se si pensa soltanto a che cos è lo sport secondo la definizione ricordata nella premessa, cioè attività rivolta a migliorare la condizione fisica e mentale di ciascuno di noi. Il riferimento alla legge quadro sul volontariato non deve però, far perdere di vista le peculiari esigenze di un associazione o società sportiva: nel mondo del volontariato la prestazione lavorativa retribuita deve essere un eccezione. Infatti, l articolo 3, comma 4 della Legge precisa che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. Nel mondo del volontariato quindi, il rapporto di lavoro, in qualunque forma e modalità esso si esplichi, deve costituire l eccezione. Nel mondo dello sport invece, è molto arduo pensare che la gestione di impianti anche particolarmente complessi possa essere affidata a prestazioni di carattere volontario. Ma come possono essere definite le prestazioni gratuite? L articolo 2 della Legge n. 266/91 così le identifica: quelle prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 18

19 La normativa vigente sul volontariato è la sola a dare una risposta legislativa alle prestazioni gratuite ed essa si applica pienamente soltanto alle organizzazioni riconosciute, cioè iscritte negli esistenti registri regionali. La giurisprudenza del lavoro peraltro, non ha mai escluso tassativamente la possibilità che concretamente si attuino forme di prestazioni lavorative a titolo gratuito anche in altri campi. Perciò, ferma restando la concreta impossibilità di dimostrare la gratuità di una prestazione svolta per conto di un imprenditore, diversamente può sostenersi invece in tutte le diverse forme associative, e in particolare nelle società ed enti sportivi. Non sarebbe difficile infatti, per un prestatore d opera che ha lavorato a titolo gratuito per un imprenditore dimostrare che la sua attività ha permesso a questi di ottenere un concreto aumento patrimoniale, cioè di acquisire un arricchimento altrimenti non realizzabile senza l apporto lavorativo del coadiutore. Diversamente accade nel vasto mondo del no-profit, di cui fanno parte le società sportive. Tuttavia, perché anche nel mondo associazionistico si possa parlare di prestazioni gratuite, occorre la effettiva esistenza di alcuni punti ben precisi. Infatti: in un ordinamento giuridico informato ai principi costituzionali del lavoro quale fondamento dello Stato e di eguaglianza dei cittadini nei rapporti giuridici, l'ipotesi di un'attività obiettivamente lavorativa, svolta prescindendo da un titolo giuridico fondato su una causa che conferisca al prestatore il diritto alla controprestazione, può ammettersi solo in presenza di una comprovata causa di gratuita dedizione nell'interesse altrui. (Corte di Cassazione, Sentenza n del ) Cioè, come la Corte aveva già precedentenmente stabilito (con sentenza n del 28 marzo 1998) la gratuità della prestazione deve essere suffragata da una prova rigorosa. Esclusa quindi, la possibilità di una dedizione così radicata da parte del prestatore d opera, tale da giustificare un attività gratuita nei confronti di un imprenditore, come fare a dimostrare la stessa presunzione di gratuità della prestazione svolta a favore di una società sportiva? Ci soccorre in primo luogo la mancanza di scopo di lucro della società medesima: è questa la prima condizione. È certamente difficoltoso parlare di gratuità nell ambito di una società a responsabilità limitata che gestisce campi da tennis. Ma occorre anche prestare attenzione all attività effettivamente svolta: non è raro il caso di società sportive costituite in forma associazionistica che però svolgono attività d impresa diretta al perseguimento di un lucro sia oggettivo che soggettivo. Come sostenere infatti, la gratuità della prestazione del personale paramedico operante all interno di una associazione avente per oggetto esclusivo il fitness e che applica a tutti i partecipanti (siano pure essi soci) precise e periodiche tariffe per l utilizzo dei servizi organizzati dal centro? 19

20 Oppure dell istruttore che opera all interno del medesimo centro per tutta la settimana lavorativa, osservando orari e magari dovendo anche fornire giustificazione nel caso di assenza? La seconda condizione necessaria è che lo Statuto e le norme interne della società sportiva (regolamenti, ordini di servizio, lettere di incarico) precisino a chiare lettere la gratuità delle prestazioni svolte a favore dell ente. La terza condizione è che sussista sempre una esplicita dichiarazione sottoscritta dalle parti e attestante la gratuità della prestazione e le modalità di svolgimento. La volontà delle parti costituisce infatti, elemento di non trascurabile importanza, oggi sempre più attentamente preso in considerazione dalla giurisprudenza del lavoro. Per concludere le riflessioni su questo aspetto e per sottolinearne la non facile gestione pratica ci affidiamo alle parole degli enti più competenti in materia: l ENPALS e l INPS. L ENPALS afferma che poiché il contratto di lavoro è: oneroso (deve esserci una retribuzione che è la naturale controprestazione dell'attività lavorativa - art. 36 Costituzione-) sinallagmatico (le prestazioni sono corrispettive, da un lato esiste la prestazione lavorativa, dall'altro la retribuzione) il lavoro gratuito costituisce una deroga ai caratteri propri del contratto di lavoro. Il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale, oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi a favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. (art. 2, comma 1) Sul punto la giurisprudenza tende a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l'applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza. Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro. (ENPALS, Circolare n. 20 del 4 giugno 2002) L INPS per parte sua aveva già negli anni precedenti affrontato il problema delle gratuità delle prestazioni in ambito sportivo, dando peraltro un interpretazione, apparentemente almeno, più propensa di quanto manifesti l ENPALS ad accettare il principio della gratuità. Nel corso di vari accertamenti ispettivi predisposti per verificare l'osservanza delle norme previdenziali da parte degli aero-club, si sono riscontrati una serie di casi in cui l'attività di scuola di pilotaggio viene svolta con prestazioni rese da personale qualificato in forma del tutto gratuita o dietro il solo rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto connesse con il disimpegno dell'attività svolta. Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive in cui alla prestazione lavorativa deve corrispondere la retribuzione che ne è quindi elemento essenziale e non può mancare senza far venir meno lo stesso rapporto di lavoro subordinato. 20

21 In forza dell' art del Codice Civile il contratto di lavoro subordinato si presume oneroso, donde il principio che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume resa a titolo oneroso. Il principio incontra però un limite nella prova contraria, che si ha quando tale attività sia svolta effettivamente a titolo gratuito, per benevolenza ovvero in vista di vantaggi indiretti che il prestatore d'opera intende trarre. In tali vantaggi rientrano anche quelli connessi alla effettuazione di un certo numero di ore di volo necessarie in un anno per il rinnovo di un brevetto. Conseguentemente, mentre è opportuno presumere sempre l'onerosità di ogni prestazione lavorativa, l'accertamento della gratuità - che non è assenza di retribuzione, ma consegue all'accertamento della causale che la esclude - ne toglie il carattere di lavoro subordinato e, quindi, la sussistenza dell'obbligo contributivo. (INPS, Circolare n. 203 del 30 giugno 1994, Istruttori di volo e obbligo contributivo) 21

22 5 I RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT DILETTANTISTICO Alla luce delle premesse e delle considerazioni fin qui svolte, dovrebbe essere sufficientemente manifesto che il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico presenta le medesime caratteristiche normative di ogni altro possibile rapporto di lavoro svolgentesi in qualsiasi altro ambito. Tale principio è già stato richiamato, ma giova ricordarlo ancora prima di analizzare le diverse forme in cui esso si può esplicare. 1. I soggetti dello sport dilettantistico Abbiamo visto che nello sport professionistico le parti che definiscono il rapporto di lavoro sono giuridicamente ben identificate e riconosciute: da una parte il CONI con le Federezioni Sportive ad esso aderenti e da questi quindi riconosciute, dall altra gli atleti, allenatori e direttori tecnico-sportivi con le rispettive organizzazioni di rappresentanza (vedi, l Associazione Italiana Calciatori che aderisce a sua volta alla CIDS, Confederazione Italiana dello Sport). Si riconosce cioè il fatto che lo sport professionistico possa avere pieno e legale svolgimento soltanto se promosso e realizzato da determinati soggetti definiti sul piano giuridico-legale. Nello sport dilettantistico invece, i soggetti promotori possono essere molti e con fondamenti giuridici tra loro molto diversi. Basti pensare alle occasionali manifestazioni sportive non competitive organizzate un po dovunque in Italia da Amministrazioni Comunali, Pro-loco, Comitati; oppure, allla intensa attività svolta dagli Enti di promozione sportiva, cui aderiscono a livello locale associazioni e società sportive con statuti e regolamenti tra loro spesso diversissimi. 22

23 Chiarire la natura giuridica di chi organizza attività sportive dilettantistiche (ricordando l ampia definizione di sport che è stata esplicitata in premessa) è assolutamente necessario al fine di stabilire poi chi instaura il rapporto di lavoro anche gratuito, secondo quali norme e con quali responsabilità anche personali. Tralasciamo il ruolo svolto dagli enti pubblici locali: è consuetudine che essi si avvalgano proprio degli Enti di promozione sportiva che operano a livello provinciale o comunale per organizzare e gestire le diverse manifestazioni. Per alcune manifestazioni di particolare rilevanza i soggetti promotori ed organizzatori possono essere anche grandi aziende, organi di stampa, ecc. Basti l esempio della Stratorino, promossa dal quotidiano La Stampa, ma coinvolgente tutte le amministrazioni locali, dal Comune di Torino, alla Provincia, alla Regione. Restringendo l obbiettivo della nostra analisi, potremmo identificare almeno i seguenti soggetti: enti di promozione sportiva nelle loro articolazioni locali (regionali, provinciali, comunali) associazioni o società sportive con personalità giuridica associazioni o società sportive senza personalità giuridica società di capitale senza finalità di lucro (le cooperative) Gli enti di promozione sportiva riconosciuti oggi in Italia sono quattordici e più precisamente: A.S.I -C.S.E.N. -A.C.S.I. -C.S.I. -E.N.D.A.S. -C.U.S.I -A.I.C.S. -M.S.P.I. -C.S.A.IN. -P.G.S. - C.N.S. LIBERTAS U.I.S.P. -C.N.S. FIAMMA -U.S. ACLI Si tratta di organizzazioni che hanno nella storia dello sport in Italia origini, storia e sviluppo nel territorio molto differenti tra loro. Alcune di esse si richiamano nei loro principi a norme ed idee spesso di natura politica o religiosa. Ad esempio, l ASI (Alleanza Sportiva Italiana) è l'ultima, in ordine di tempo, organizzazione sportiva riconosciuta dal CONI, quale Ente di Promozione Sportiva. Si è costituito ufficialmente nel 1994 affinché potesse raccogliere in modo organico e funzionale le consistenti forze sportive ideologicamente legate all'area culturale e politica della destra italiana. L'ASI ha per scopi istituzionali lo sviluppo della pratica sportiva attraverso le società sportive affiliate, stimolate e coordinate dagli organi periferici che sono affiancati dai vari settori tecnici. (dalla presentazione dell Associazione sul sito Internet: 23

24 Il riconoscimento è dunque quello rilasciato dal CONI, cui gli enti aderiscono. Lo Statuto del CONI sancisce all articolo 26 che sono enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate. Per essere riconosciuti gli Enti di promozione sportiva devono rispondere ai seguenti principi: a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi dell articolo 12 e seguenti del Codice Civile; b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato dallo Statuto del CONI; c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province; d) avere un numero di società o associazioni sportive affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila; e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni. Al fine del nostro lavoro interessa sottolineare che gli Enti di promozione sportiva possono essere dunque associazioni con o senza personalità giuridica. Che cosa significa possedere o meno la personalità giuridica? La risposta a questa domanda riveste particolare importanza perché riguarda la maggior parte degli enti che oggi operano in Italia nel mondo dello sport dilettantistico, e in particolare i loro dirigenti ed amministratori. Il Codice Civile tratta e norma la questione negli articoli che vanno dal 14 al 42. Ciò che importa richiamare in questa sede è la differenza di responsabilità che investe chi gestisce un associazione riconosciuta rispetto ad una invece non riconosciuta, dal momento che anche per i diversi rapporti di lavoro instaurati, sono diverse le responsabilità anche personali. Il principio di fondo da cui muovere è quello della responsabilità solidale che investe ai sensi dell articolo 38 C.C. i dirigenti delle società sportive non riconosciute. Precisa infatti, il suddetto articolo che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione Aggiunge ancora il correlato articolo 19 del Codice di Procedura civile che ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo. 24

25 La responsabilità solidale scatta quando i beni propri (nel nostro caso dell associazione sportiva) non sono sufficienti a soddisfare i creditori sociali, così come avviene di norma in una società di persone quale la società in nome collattivo (SNC). Immaginiamo che nella nostra società sportiva non avente riconoscimento legale un collaboratore avvii una procedura legale per il recupero di somme dovutegli per l intercorso rapporto di lavoro e che il giudice ne riconosca la fondatezza. Chi paga? Il creditore si rivarrà in primo luogo sui beni e sulle disponibilità liquide dell associazione: ma se questa non potrà in tutto o in parte risarcire il lavoratore, questi potrà rivalersi sul patrimonio personale degli amministratori e dirigenti con i quali ha operato, e in primo luogo nei confronti del presidente dell associazione e di chi aveva a suo tempo sottoscritto in nome e per conto dell associazione il contratto individuale di lavoro. Giova ricordare a questo punto che se l associazione avesse avuto il riconoscimento giuridico, delle obbligazioni assunte ne avrebbe risposto solo ed esclusivamente l ente medesimo. A questo grave problema il legislatore ha dato però negli anni a noi più vicini una concreta possibilità di soluzione anche senza obbligare l associazione ad assumere la personalità giuridica. Infatti, con la Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 è stato stabilito che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. (Rappresentanza, Art. 6, comma 2) La condizione inderogabile è che la nostra associazione sportiva abbia ottemperato a tutte le disposizioni che la legge prevede. È evidente che per gli altri soggetti dello sport prima identificati (associazioni riconosciute e società di capitale senza finalità di lucro) il problema della responsabilità solidale non si pone. 25

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