MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio

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1 MODELLO UNICO SC Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio

2 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING BENI MOBILI - Esempio Aliquota fiscale 8,33% Ammortamento economico/tecnico corrispondente all aliquota fiscale Situazioni possibili 12 esercizi Contratti stipulati fino al 28//2012 Deduzione canoni solo se durata del contratto 2/3 periodo di ammortamento nell esempio: 8 esercizi 2. Contratti stipulati dal 29//2012 al 31/12/2013 (D.L. 16/2012) Deduzione canoni in 8 esercizi indipendentemtne dalla durata del contratto 3. Contratti stipulati dal 1/1/201 (L. 17/2013, art. 1 co. 162) Deduzione canoni in 6 esercizi

3 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING BENI IMMOBILI - Esempio Aliquota fiscale 3% Ammortamento economico/tecnico corrispondente all aliquota fiscale Situazioni possibili 1. Contratti stipulati nel 2012 e fino al 31/12/2013 Deduzione canoni in 18 esercizi 33,3 esercizi 2. Contratti stipulati dal 1/1/201 Deduzione canoni in 12 esercizi

4 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING Aspetti contabili Contratto di durata corrispondente al periodo di deducibilità fiscale Nessuna conseguenza fiscale 2. Contratto di durata SUPERIORE al periodo di deducibilità fiscale Canoni deducibili in applicazione del principio di competenza civilistico NO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 3. Contratto di durata INFERIORE al periodo di deducibilità fiscale Canone iscritto nel bilancio > Canoe deducibile VARIAZIONE IN AUMENTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI ISCRIZIONE DELLE ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE

5 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio 3 55 LEASING / LOCAZIONI FIANZIARIE Art. 1, commi 162 e 163 La legge di stabilità 201 ha modificato i criteri di deducibilità dei canoni di leasing per i contratti stipulati dall , portandone la durata minima fiscale alla metà del periodo di ammortamento tabellare (12 anni per gli immobili). RECENTE EVOLUZIONE durata contratto libera tipologia dei beni dal al dal Beni immobili 2/3 del periodo tabellare [11-18] 12 anni Mezzi di trasporto a deducibilità limitata Beni mobili materiali diversi da quelli a deducibilità limitata Beni immateriali 100% del periodo tabellare 100% del periodo tabellare 2/3 del periodo tabellare 50% del periodo tabellare 2/3 del periodo tabellare (ris. 27/2005) 50% del periodo tabellare (ris. 27/2005)

6 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio 3 56 LEASING / LOCAZIONI FIANZIARIE Art. 1, commi 162 e 163 VALIDITÀ CONTRATTUALI E REGOLE Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012 Il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico. Di contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l'integrale indeducibilità degli stessi canoni. Se la durata contrattuale: Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 coincide con quella minima -> canoni deducibili come da imputazione a conto economico; è superiore a quella minima -> canoni deducibili secondo le modalità di imputazione al conto economico di competenza (art. 109, comma, del TUIR); è inferiore a quella minima -> canoni deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico.

7 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio 3 57 LEASING / LOCAZIONI FIANZIARIE Art. 1, commi 162 e 163 VALIDITÀ CONTRATTUALI E REGOLE CONTRATTI STIPULATI DAL Aliquota di ammortamento: 20% Macchine d'ufficio elettroniche Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 30 mesi Durata del leasing: 30 mesi I canoni sono deducibili in un periodo di 30 mesi con cui vengono imputati a conto economico (30 mesi). Non si genera alcuna fiscalità differita.

8 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio 3 58 LEASING / LOCAZIONI FIANZIARIE Art. 1, commi 162 e 163 VALIDITÀ CONTRATTUALI E REGOLE CONTRATTI STIPULATI DAL Macchinari Aliquota di ammortamento: 10% Periodo (teorico) di ammortamento: 120 mesi (10 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 60 mesi Durata del leasing: 90 mesi I canoni sono deducibili in relazione all'imputazione a conto economico (90 mesi), secondo il principio della previa imputazione al conto economico (art. 109, c., TUIR). Non si genera alcuna fiscalità differita.

9 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio 3 59 LEASING / LOCAZIONI FIANZIARIE Art. 1, commi 162 e 163 VALIDITÀ CONTRATTUALI E REGOLE CONTRATTI STIPULATI DAL Macchine d'ufficio elettroniche Aliquota di ammortamento: 20% Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 30 mesi Durata del leasing: 2 mesi I canoni sono deducibili in un tempo maggiore (30 mesi) rispetto a quello di imputazione a conto economico (2 mesi). Presenza di disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. Si genera fiscalità anticipata.

10 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio 3 60 LEASING / LOCAZIONI FIANZIARIE Art. 1, commi 162 e 163 ESEMPIO Leasing di un bene immobile industriale di durata pari a 15 anni stipulato da una SRL. I dati del contratto sono i seguenti: valore del bene: ,00; interessi dovuti per tutta la durata del contratto: ,00; maxicanone: ,00; prezzo di riscatto: ,00. Ai fini contabili, l impresa è gravata nel corso dei 15 anni del contratto di canoni per ,00 (cioè di un canone di competenza annuo di ,00, comprensivo di quota capitale e interessi). Prescindendo, per semplicità esemplificativa, dalle problematiche inerenti alla deducibilità della quota interessi (che si suppone integrale, in capienza di interessi attivi e ROL), la situazione che emerge è la seguente:

11 MODELLO UNICO SC 2016 Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio 3 61 LEASING / LOCAZIONI FIANZIARIE Art. 1, commi 162 e 163 Soluzione: contratto stipulato fino al

12 MODELLO UNICO SC Operazioni di leasing nel bilancio d esercizio LEASING / LOCAZIONI FIANZIARIE Art. 1, commi 162 e 163 Soluzione: contratto stipulato dal Ires Anno Canone a CE Importo (con terreno) Quota interessi Quota capitale Quota terreno (30%)

13 MODELLO UNICO SC Imposte correnti, differite e anticipate (dati riferibili all anno 2015)

14 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI L'art. 22 del codice civile prevede che tra le voci dell attivo e del passivo dello stato patrimoniale siano indicati (i codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati dalla norma): C) ATTIVO CIRCOLANTE II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l esercizio successivo bis) crediti tributari ter) imposte anticipate B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 2) Fondi per imposte, anche differite D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 12) Debiti tributari

15 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 65 DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 2 C) ATTIVO CIRCOLANTE II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l esercizio successivo bis) crediti tributari ter) imposte anticipate voce C.II. -bis Crediti tributari accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali sussiste un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio: i crediti per eccedenze d imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso; l IVA a credito da portare a nuovo; le ritenute a titolo di acconto subite all atto della riscossione di determinati proventi; gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti. voce C.II. -ter Imposte anticipate accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base: alle differenze temporanee deducibili; al riporto a nuovo delle perdite fiscali.

16 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 66 DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 3 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 2) Fondi per imposte, anche differite voce B.2 - Fondi per imposte, anche differite accoglie: le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari; le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili. La contropartita al conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte è rappresentata da: voce E - 21 Oneri straordinari/imposte relative a esercizi precedenti, se l accantonamento si riferisce a passività per imposte probabili relative ad esercizi precedenti; voce 22- Imposte sul reddito dell esercizio correnti, differite e anticipate, se l accantonamento si riferisce alle passività per imposte differite.

17 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 67 DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 12) Debiti tributari voce D.12 - Debiti tributari accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali: i debiti per imposte correnti dell esercizio in corso e di quelli precedenti (IRES, IRAP ed eventuali imposte sostitutive delle stesse) dovute in base a dichiarazioni dei redditi; per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi; le ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio; nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. I debiti tributari devono essere iscritti al netto di acconti, di ritenute d'acconto subite e crediti d'imposta, se compensabili, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso, nel qual caso devono risultare rilevati tra i crediti tributari alla voce C.II.-bis dell attivo di stato patrimoniale.

18 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI L'art. 225 del codice civile prevede che tra le voci del conto economico siano indicati: alla voce E 21 -> gli oneri straordinari con separata indicazione delle imposte relative a esercizi precedenti; voce E Oneri straordinari rileva, in un apposita sottovoce, tutte le imposte correnti (dirette e indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Tali imposte possono derivare, a titolo di mera esemplificazione da: iscrizioni a ruolo; avvisi di liquidazione; avvisi di pagamento; avvisi di accertamento; e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l Amministrazione finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalle voci B.2 Fondo per imposte, anche differite e D.12 Debiti tributari, a seconda delle caratteristiche della passività.

19 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI L'art. 225 del codice civile prevede che tra le voci del conto economico siano indicati: alla voce 22 - Imposte correnti, differite e anticipate, le imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, differite e anticipate). voce 22 -> le imposte sul reddito dell'esercizio sono suddivise in due voci distinte: a) imposte correnti che accoglie le imposte sul reddito dovute sul reddito imponibile dell esercizio (comprese sanzioni pecuniarie e interessi maturati se attinenti ad eventi dell esercizio (ad es.: ritardato versamento acconti ed altre irregolarità); b) imposte differite e anticipate, che accoglie: con segno positivo, l accantonamento al fondo per imposte differite; e con segno negativo, le imposte anticipate, che identificano l importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell esercizio. La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti, o, più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico in contropartita alla voce 22 imposte differite e anticipate.

20 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 70 DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 7 L art. 227, comma 1, del codice civile richiede, al numero 1, la predisposizione di un apposito prospetto contenente: a. la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando: - l aliquota applicata e le variazioni rispetto all esercizio precedente; - gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto; - le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b. l ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell esercizio o di esercizi precedenti e: - le motivazioni dell iscrizione; - l ammontare non ancora contabilizzato; e: - le motivazioni della mancata iscrizione.

21 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 71 DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 8 L art. 235-bis del codice civile, prevede che nel bilancio in forma abbreviata: lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell art. 22 con le lettere maiuscole e con i numeri arabi (comma 2) e specificamente nelle voci: - C.II dell attivo [crediti -> tra cui: bis) crediti tributari - ter) imposte anticipate]; - D del passivo [Debiti -> tra cui 12) Debiti tributari]; devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l esercizio successivo (comma 2); nella voce E 21-oneri straordinari non è richiesta la separata indicazione delle imposte relative agli esercizi precedenti (comma ). L art. 235-bis, comma 5, del codice civile, prevede che sono omesse nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata le informazioni di cui al numero 1 dell art. 227 medesimo codice.

22 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 72 NOTA INTEGRATIVA - 1 Per le imposte sul reddito, l art. 227, comma 1, c.c., richiede di indicare: a) le variazioni significative intervenute nella consistenza delle voci dei debiti e crediti tributari, rispetto all'esercizio precedente (numero ); b) le variazioni intervenute nella consistenza del fondo per imposte, il suo utilizzo e formazione (numero ); c) la predisposizione di un apposito prospetto contenente: la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione (numero 1). Es.: motivo della mancata iscrizione di imposte differite relative a: - riserve in sospensione di imposta; - utili non distribuiti da società controllate, collegate e joint venture nel caso di valutazione con il metodo del patrimonio netto.

23 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 73 NOTA INTEGRATIVA - 2 Ai sensi dell art. 223, comma 3, del codice civile, si devono considerare informazioni complementari da fornire, se rilevanti: a) il rapporto tra l onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o entrambi le seguenti modalità: una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa; una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa; b) le motivazioni in virtù delle quali non è stato iscritto un fondo imposte, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali; c) l ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza; d) gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell esercizio.

24 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate DEFINIZIONI onere fiscale imposte correnti risultato civilistico reddito imponibile entità complessiva delle imposte sul reddito di competenza dell esercizio, costituito da: - imposte correnti; - imposte differite; - Imposte anticipate. ammontare delle imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. risultato prima delle imposte determinato secondo quanto previsto dall art. 225 del codice civile (contenuto del conto economico). [A-valore della produzione B-costo della produzione + - C-proventi e oneri finanziari + - D-rettifiche di valore di attività finanziarie + - E-proventi e oneri finanziari]. utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute).

25 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 75 DEFINIZIONI - 2 passività per imposte differite attività per imposte anticipate operazione straordinaria ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili. ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili: - alle differenze temporanee deducibili; o: - al riporto a nuovo di perdite fiscali. operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di: - cessione o conferimento di aziende; - cessione o conferimento di rami d azienda; - operazioni di fusione; - operazioni di scissione di società.

26 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 76 DIFFERENZE TEMPORANEE - 1 rappresentano, ad una certa data, la differenza: - tra il valore di un attività o di una passività determinato con criteri di valutazione civilistici; e: - il loro valore riconosciuto ai fini fiscali; destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta di componenti negativi (o positivi) di reddito parzialmente o totalmente indeducibili (o imponibili) ai fini fiscali, che derivano dalle operazioni che hanno effetto sul conto economico differenze tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, che: - hanno origine in un esercizio; e: - si annullano in uno o più esercizi successivi; e, quindi, riguardano ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico, che producono differenze temporanee, pur non determinando la rilevazione di un attività o passività nello stato patrimoniale.

27 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 77 DIFFERENZE TEMPORANEE - 2 rappresentano, ad una certa data, la differenza: - tra il valore di un attività o di una passività determinato con criteri di valutazione civilistici; e: - il loro valore riconosciuto ai fini fiscali; destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, a titolo meramente indicativo, di operazioni straordinarie, operazioni che non hanno effetto sul conto economico quali: - fusioni; - scissioni; - conferimenti; o di operazioni inerenti alla rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di: - specifiche leggi; - o: - riserve in sospensione di imposta.

28 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 78 DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI Sono differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (o perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte. Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza dell esercizio sono dovute in esercizi futuri. Ne deriva che le imposte dovute nell esercizio risultano inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio con l onere di rilevare una passività per imposte differite, che saranno corrisposte negli esercizi successivi. differenze temporanee imponibili che generano imposte differite derivano da: plusvalenze patrimoniali nel caso in cui il contribuente ha optato per la rateizzazione dell onere fiscale; componenti negativi di reddito che sono deducibili fiscalmente in esercizi precedenti rispetto a quando verranno imputati al conto economico; dividendi rilevati per competenza.

29 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 79 DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI - 1 Sono differenze temporanee deducibili che generano imposte anticipate derivano da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico. a seguito di limitazioni per accantonamenti a fondi del passivo e per rettifiche di valore la svalutazione dei crediti (art. 106, comma 1, del Tuir); i rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, c. 2, del Tuir); l'ammortamento dei beni materiali (art. 102, comma 2, del Tuir); l'ammortamento dei beni immateriali e dell'avviamento (art. 103, comma 1 e 3, del Tuir); l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (art. 10, comma 3, del Tuir); i rischi su cambi (art. 110, del Tuir); i lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili (art. 107, comma 1, del Tuir); i costi di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (art. 107, c. 2, del Tuir); gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio (art. 107, comma 3, del Tuir); gli altri accantonamenti non previsti da norme fiscali (art. 107, comma, del Tuir).

30 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 80 DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI - 2 Sono differenze temporanee deducibili che generano imposte anticipate derivano da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico. a seguito di deducibilità parzialmente differita: spese di manutenzione imputate a conto economico, eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili (art. 102, comma 6, del Tuir); o a seguito di deducibilità facoltativamente differita: adeguamenti, per sopravvenute modificazioni normative e retributive, del fondo di indennità di fine rapporto e dei fondi di previdenza del personale dipendente (art. 105, comma 2, del Tuir); spese relative a studi e ricerche (art. 108, comma 1, del Tuir); spese di pubblicità e propaganda (art. 108, comma 2, del Tuir); o a seguito di rilevazione per cassa: imposte deducibili (art. 99, comma 1, del Tuir); contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99, comma 3, del Tuir).

31 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 81 DIFFERENZE PERMANENTI - 1 Una differenza permanente rappresenta, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali. L onere fiscale teorico rap-presenta il prodotto tra il risultato civilistico per l aliquota fiscale applicabile (o aliquota ordinaria). L aliquota media effettiva rappresenta l incidenza dell onere fiscale corrente sul risultato civilistico. Imposte differite e imposte anticipate (previsti dal codice civile) sono sinonimi di imposte differite passive e imposte differite attive. Con fiscalità differita viene fatto riferimento sia si alle imposte differite sia a quelle anticipate.

32 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 82 DIFFERENZE PERMANENTI - 2 Individuazione -> in relazione all attuale normativa fiscale, le differenze permanenti possono derivare da: dividendi esenti (art. 89 del Tuir); proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (art. 91, comma 1, lett. b, del Tuir); proventi soggetti ad imposta sostitutiva (art. 91, comma 1, lett. b, del Tuir); componenti postivi esenti (art. 87 del Tuir); liberalità integralmente indeducibili (art. 100, comma, del Tuir); liberalità parzialmente indeducibili per la parte eccedente il limite di deducibilità previsto (art. 100, commi 1 e 2, del Tuir); imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (art. 99, comma 1, del Tuir).

33 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 83 RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ CORRENTE Alla fine dell esercizio, in sede di redazione del bilancio, si deve procedere a determinare l ammontare delle imposte, tenendo presente che l onere derivante delle imposte correnti (o dovute) deve essere individuato in relazione al reddito imponibile e alle aliquote d imposta vigenti alla data di bilancio. I debiti tributari devono essere esposti in bilancio al loro valore nominale, comprensivo di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio. Nell'esercizio di definizione: - del contenzioso; - dell'accertamento; se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto a quello dovuto, la differenza deve essere imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti, mentre, in caso contrario, l'eventuale eccedenza deve risultare imputata nei proventi straordinari.

34 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 8 FISCALITÀ DIFFERITA SU OPERAZIONI CON EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) devono essere rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell esercizio in cui emergono le differenze temporanee. Le attività per imposte anticipate e la passività per imposte differite non sono rilevate in bilancio in presenza di una differenza permanente. La determinazione delle imposte differite si articola nelle seguenti fasi: l individuazione delle differenze temporanee alla fine dell esercizio; la determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo; l analisi dei tempi di rientro (o di annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite; il calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio; l analisi e la valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio.

35 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate IMPOSTE ANTICIPATE E PRINCIPIO DELLA PRUDENZA 3 85 Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solamente quando vi è la ragionevole certezza del futuro recupero. La ragionevole certezza risulta comprovata quando: esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o: negli esercizi in cui si prevede l annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l annullamento. Ai fini IRAP le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite sono diverse da quelle IRES, a causa della specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e deducibilità. L esempio numerico che segue meglio chiarirà l assunto.

36 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 86 Analisi Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile Tra le variazioni in aumento (RF25) deve essere indicato l ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che eccede la quota deducibile ai sensi dell art. 102, comma 6, del Tuir. Tali spese, sostenute su beni propri e non capitalizzate, sono fiscalmente deducibili, ai sensi dell art. 102, comma 6, del Tuir, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili quale risulta ad inizio esercizio dal libro dei cespiti ammortizzabili (per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento al valore dei beni che risultano alla fine dell esercizio). L eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi, è, pertanto, necessario operare una variazione in diminuzione da inserire nel rigo RF55 codice 6 (in bilancio devono essere stanziate le relative imposte differite attive). Non rientrano nel computo i canoni corrisposti per la manutenzione periodica (ad es.: per fotocopiatrici, registratori di cassa, ecc.) che sono interamente deducibili nell esercizio di competenza e, di conseguenza, i relativi beni non devono essere inseriti nel calcolo del plafond del 5%.

37 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 87 Analisi Esempio Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile Una SRL, di non nuova costituzione presenta i seguenti dati: costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili all inizio del periodo d imposta -> 0.000,00 spese di manutenzione sostenute nel 2012: ,00 Soluzione in sede di adempimento dichiarativo Contabilizzazione delle spese di manutenzione di ,00 (voce B.7) e calcolo delle imposte anticipate: 8.000,00 x 27,50% = 2.200,00 (OIC n. 25). Le spese di manutenzione deducibili ai fini fiscali nell anno sono pari a 2.000,00 ( 0.000,00 x 5%) e, quindi, quelle eccedenti sono: 8.000,00 ( , ,00). Rilevazione delle imposte anticipate Imposte anticipate Ires (C.II.-ter) a Imposte anticipate (22) 2.200,00

38 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 88 PERDITE FISCALI Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali. Una perdita fiscale per un periodo d'imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri in base a quanto previsto dalle norme tributarie. Il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l'erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili. Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce C.II. -ter imposte anticipate solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero e cioè quando: si prevedono futuri redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.

39 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 89 FISCALITÀ DIFFERITA SU OPERAZIONI NON IN CONTO ECONOMICO Le differenze temporanee possono sorgere anche a seguito di operazioni che non transitano dal conto economico, quali ad esempio: - operazioni straordinarie (ad es.: fusioni, scissioni o conferimenti); - rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi, riserve in sospensione di imposta. Le attività per imposte anticipate e le passività per le imposte differite sono rilevate in bilancio nell esercizio in cui emergono le differenze temporanee, salvo nei seguenti casi: la rilevazione iniziale dell avviamento; la rilevazione iniziale di un attività o di una passività in un operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un operazione straordinaria; come nell ipotesi di acquisto di attività che sono: a) non deducibili dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito; b) deducibili per un importo inferiore (o superiore) al costo complessivo. In questi casi, il valore fiscale dell attività è pari a zero, o, comunque, assume un valore differente (inferiore o superiore), rispetto al valore contabile.

40 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 90 RIVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ ISCRITTE NELL ATTIVO PATRIMONIALE Il maggior valore attribuito ad un attività in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali a fronte del pagamento di un imposta sostitutiva. Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile dell attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, è necessario iscrivere le imposte differite, Ires e Irap, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell immobile, successiva riduzione per perdita di valore). Attenzione -> Nell ipotesi in cui i maggiori valori iscritti nell attivo siano riconosciuti ai fini fiscali, non sorge alcuna differenza temporanea in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale e, quindi, non si deve iscrivere imposte differite alla data della rivalutazione.

41 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 91 RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA Il regime di sospensione d imposta della riserva determina una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale che richiede l iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione. La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti: l andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione; la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l imposta. Attenzione: le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

42 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 92 OPERAZIONI STRAORDINARIE-FISCALITÀ DIFFERITA Nel bilancio della società acquirente (cessionaria, conferitaria, incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria nella scissione) le differenze temporanee sorgono quando il valore riconosciuto ai fini fiscali alle attività e passività è diverso rispetto al valore contabile attribuito in sede di allocazione del costo di acquisto della società, dell azienda o ramo d azienda, del valore delle azioni o quote ricevute a fronte del conferimento o delle differenze di fusione o scissione. Se: in un conferimento, la società conferitaria iscrive un attività ad un nuovo valore contabile superiore al valore riconosciuto fiscalmente all attività (che continua ad essere il costo fiscalmente riconosciuto alla società conferente), si genera una differenza temporanea imponibile che richiede la rilevazione di imposte differite; in un operazione di fusione in cui il disavanzo emergente è imputato ad un attività nel bilancio di apertura della società incorporante o risultante dalla fusione e il valore riconosciuto fiscalmente continua ad essere pari al costo fiscalmente riconosciuto nel bilancio della società incorporata o fusa, si genera una differenza temporanea imponibile che richiede l iscrizione di imposte differite.

43 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 93 OPERAZIONI STRAORDINARIE-FISCALITÀ DIFFERITA Se l operazione straordinaria genera una differenza temporanea, la società acquirente iscrive le relative imposte differite o anticipate alla data in cui avviene l operazione, a fronte dei maggiori o minori valori derivanti dall operazione rispetto ai valori fiscali riconosciuti. Se la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell attivo è presa con riferimento: all esercizio in cui avviene l operazione, la società calcola l imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività, in sede di allocazione della differenza di fusione, nei limiti del valore corrente della stessa attività. L imposta sostitutiva è iscritta come debito tributario alla voce D. 12, in quanto l aliquota sostitutiva è conosciuta fin dal momento dell operazione straordinaria; all esercizio successivo a quello dell operazione, la società: - elimina il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 22 del conto economico, in quanto viene meno la differenza temporanea imponibile; - contemporaneamente, iscrive un costo per l imposta sostitutiva alla voce 22, in contropartita alla rilevazione di un debito tributario (D. 12 del passivo).

44 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 9 AVVIAMENTO Una differenza temporanea imponibile può sorgere al momento della rilevazione iniziale dell avviamento, se il suo valore non è riconosciuto ai fini fiscali (ossia il suo valore fiscale è pari a zero, o è riconosciuto in misura inferiore rispetto a quello contabile). le imposte differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all avviamento, se non derivano dalla rilevazione iniziale dell avviamento, sono contabilizzate. Ad esempio, quando l avviamento è riconosciuto ai fini fiscali al momento della rilevazione iniziale, non sorge alcuna differenza temporanea che comporti l iscrizione di imposte differite, in quanto il valore contabile dell avviamento è pari al suo valore fiscale. Se l avviamento è riconosciuto ai fini fiscali, ma l ammortamento civilistico è imputato in un periodo inferiore rispetto a quello fiscale, negli esercizi in cui l ammortamento civilistico è superiore a quello fiscale si generano differenze temporanee deducibili che si annulleranno negli esercizi successivi, quando l ammortamento civilistico sarà terminato e continuerà quello fiscale.

45 MODELLO UNICO SC 2016 Imposte correnti, differite e anticipate 3 95 VALUTAZIONE La valutazione dei crediti tributari (voce C.II bis) deve essere effettuata secondo la disciplina generale prevista per i crediti (OIC 15). Gli interessi sui crediti vantati verso l'erario sono calcolati in base alle modalità previste dalla normativa vigente e riconosciuti per competenza. La valutazione del fondi imposte deve essere effettuata secondo la disciplina generale prevista (OIC 19), tenendo conto che nella valutazione delle passività per imposte probabili è necessario tener conto del presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, sulla base di esperienze passate, di situazioni similari, dell'evoluzione interpretativa sia della dottrina che della giurisprudenza. La valutazione delle attività per imposte anticipate (voce C.II ter) e delle passività per imposte differite deve essere effettuata ad ogni data di riferimento del bilancio applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Se la normativa fiscale non stabilisce le aliquote fiscali in vigore nell esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, si devono calcolare le imposte anticipate/differite con le aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio

46 1 Nuovi schemi di stato patrimoniale e di conto economico

47 D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N Il settembre 2015 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 con cui viene data attuazione alla Direttiva Europea 2013/3/Ue «relativa: ai bilanci d esercizio; ai bilanci consolidati; alle relative relazioni di talune tipologie di imprese; recante modifica della Direttiva 2006/3/CE e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/39/CEE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge». DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2016 tenendo presente che l immediata applicazione dei nuovi principi presenta eccezioni estremamente limitate (riguardano solo il costo ammortizzato e la modifica dell ammortamento dell avviamento) e non opera ad esempio per la valutazione al fair value dei derivati.

48 COME COMPORTARSI DAL 1 GENNAIO 2016? 3 1. Piano dei conti > necessità di aggiornamento già dall inizio del L Oic 11 puntualizza che il postulato della conformità di formazione del bilancio impone l annotazione cronologica dei fatti aziendali in modo coordinato con il sistema di scritture e che, conseguentemente, il bilancio d esercizio non deve risultare un procedimento di creazione di nuovi dati. 2. Rendiconto finanziario > iniziare la predisposizione per l esercizio 2015 applicando l Oic 10, in modo da evitare l autonoma redazione nel 2016 anche per l esercizio precedente. 3. Valutazione opportunità di capitalizzazione -> dei costi di ricerca e pubblicità nel 2015.

49 COME COMPORTARSI DAL 1 GENNAIO 2016? ESEMPIO -> Alfa Srl ha un periodo amministrativo che va dal 1 luglio al 30 giugno. Ne deriva che la società in questione: chiude l esercizio 2015/2016 il 30 giugno 2016; chiude l esercizio 2016/2017 il 30 giugno Per effetto della disposizione normativa, le nuove regole si applicheranno all esercizio 2016/2017 che ha inizio post 1 gennaio Attenzione -> sussiste la necessità di porre a confronto nel bilancio i dati del 2016 con i dati del 2015, per cui si renderà necessario applicare le nuove regole sin da subito, così da non dover rinviare al prossimo anno la rielaborazione del bilancio 2015 al fine di trarne i dati utili al confronto.

50 PRINCIPALI MODIFICHE DA CONSIDERARE 5 1) Destinatari della direttiva 2) Postulati di bilancio 3) Prospetti di bilancio a) Stato Patrimoniale b) Conto Economico c) Rendiconto Finanziario d) Nota Integrativa e) Relazione sulla Gestione ) Principi di valutazione

51 DESTINATARI DELLA DIRETTIVA 6 Microimprese Art. 235-ter codice civile -> si devono considerare tali le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale dello stato patrimoniale -> ,00; ricavi netti di vendita e prestazioni -> ,00; numero medio dipendenti occupati nell esercizio -> n. 5. Esonero dagli obblighi di redazione: rendiconto finanziario (che nella riforma viene reso obbligatorio per tutte le società); nota integrativa (se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni richiamate dalla norma); relazione sulla gestione (se sempre in calce allo stato patrimoniale sono indicate le informazioni necessarie).

52 DESTINATARI DELLA DIRETTIVA 7 Riferimenti Ordinario Abbreviato Micro Totale attivo > < < Totale Ricavi > < < N medio dipendenti > 50 < 50 < 5 Stato Patrimoniale SI SI SI Conto Economico SI SI SI Rendiconto Finanziario SI NO NO Nota Integrativa SI SI NO Relazione sulla Gestione SI NO NO

53 OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO 8 Art. 223, comma 1, codice civile -> il rendiconto finanziario diventa documento obbligatorio per tutte le società tenute a redigere il bilancio in forma ordinaria. Contenuto rendiconto finanziario -> disponibilità liquide con classificazione dei flussi nell attività operativa, di investimento e di finanziamento (con autonoma rilevazione di quelle con i soci) ; Attenzione -> non previsto uno schema obbligatorio (come per Stato Patrimoniale e Conto Economico).

54 9 ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA DAL CONTO ECONOMICO Regola -> come per i principi contabili internazionali (IFRS) -> straordinaria è stata eliminata. tutta l area Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie devono necessariamente risultare registrate nell area ordinaria (voci contrassegnate dalla lettere A e B del conto economico). In nota integrativa (art. (art. 227, n. 13 del codice civile) -> viene previsto espressamente l obbligo di indicare in nota integrativa l importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

55 MODIFICHE ALLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE Rimodulazione «costi di sviluppo»; 2. Eliminazione della voce di bilancio azioni proprie o quote proprie ; 3. Eliminazione dei conti d'ordine;. Introduzione di specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle); 5. Introduzione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati.

56 COSTI DI SVILUPPO - ART. 22 DEL CODICE CIVILE 11 Art. 22 ante riforma Art. 22 post riforma Attivo B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I- Immobilizzazioni immateriali. 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Attivo B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I- Immobilizzazioni immateriali. 2) Costi di sviluppo

57 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO E I COSTI DI SVILUPPO 12 Art. 226 ante riforma 5) i costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. Art. 226 post riforma 5) i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

58 COSTI DI SVILUPPO - ESEMPIO 13 Rossi S.p.A., dopo aver sostenuto ricerche per nuovi materiali alternativi da utilizzare nella costruzione di un prodotto (ricerca applicata), sta sviluppando un nuovo processo produttivo (sviluppo) del costo complessivo stimato di.000,00. Alla fine dell'esercizio l'impresa ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo pari a 2.800,00 riuscendo a portare a termine il progetto. Gli amministratori stimano un valore recuperabile del progetto pari a 6.300,00, di conseguenza i costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzabili e devono essere ammortizzati in 5 anni (+ costi di pubblicità capitalizzabili pari a 500,00). Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità ,00 Ammortamento in 5 anni = x 20% 660,00 Valore residuo = ,00

59 COSTI DI SVILUPPO - ESEMPIO 1

60 COSTI DI SVILUPPO - PROBLEMATICHE 15 Le disposizioni transitorie del D.Lgs. 139/2015 consentono di non applicare le nuove regole ad alcune voci relative ad operazioni che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio; tra queste voci rientrano anche i costi per la ricerca applicata. Le imprese che nello stato patrimoniale al hanno costi per la ricerca applicata non completamente ammortizzati, dovranno portare tali costi a conto economico, non potendo più mantenerli tra le immobilizzazioni immateriali.

61 METODO DEL COSTO STORICO 16 Metodo del costo storico -> individua una configurazione di valore riconducibile all'alveo del costo storico, per permettere una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (attivi e passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale". Ne deriva "che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi. Attenzione -> le norme consentono di non applicare il metodo del costo ammortizzato per quelle operazioni presenti nel bilancio che continueranno a produrre effetti negli anni successivi.

62 NOVITÀ DEL BILANCIO D ESERCIZIO Le novità presenti nello Stato patrimoniale sono: le azioni proprie -> non devono essere rilevate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante e nella specifica riserva di patrimonio netto, ma imputate esclusivamente in diretta riduzione del patrimonio netto mediante l'iscrizione in un'apposita riserva denominata "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"; i costi di ricerca e di pubblicità -> non devono risultare identificati tra le attività. Infatti, la voce "Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità«è stata rinominata "Costi di sviluppo". Quindi sono capitalizzabili solo i costi di sviluppo, mentre quelli di ricerca e di pubblicità devono costituire oggetto di imputazione al conto economico come componenti negativi dell esercizio;

63 NOVITÀ DEL BILANCIO D ESERCIZIO Le novità presenti nello Stato patrimoniale sono: inserimento di specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni l crediti nei confronti delle controllanti; inserimento nel patrimonio netto della "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"; disaggi e aggi su prestiti -> devono essere annotati solo tra i ratei e risconti attivi e/o passivi -> le voci dell attivo "Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti" e del passivo "Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti" sono state incluse nella voce "Ratei e risconti"; eliminati i conti d'ordine -> le informazioni inerenti ai medesimi devono essere comprese nella Nota integrativa; rendiconto finanziario -> prospetto o schema obbligatorio del bilancio d esercizio.

64 NOVITÀ DEL BILANCIO D ESERCIZIO Le novità presenti nel Conto economico sono: nella macroclasse «C) Proventi e oneri finanziari» -> integrate le voci con l'indicazione dei proventi - oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti; la macroclasse «D) Rettifiche di valore di attività finanziarie» è stata ridenominata «D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie» -> nella medesima sono state inserite specifiche voci riservate alle rivalutazionisvalutazioni degli strumenti finanziari derivati; eliminata la macroclasse E) inerente ai proventi e oneri straordinari -> art. 227, comma 1, n. 13, del codice civile -> tali componenti positivi e negativi di reddito straordinari devono risultare annotati nella Nota integrativa quando il loro ammontare viene ritenuto "apprezzabile".

65 NOVITÀ DELLA NOTA INTEGRATIVA Principio contabile Oic 12 -> la nota integrativa deve fornire: un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi; un illustrazione delle informazioni di carattere qualitativo che per loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Ne deriva, pertanto, che la nota integrativa deve contenere informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio. Attenzione -> le informazioni della nota integrativa devono essere presentate secondo il medesimo ordine in cui risultano esposte le inerenti voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

66 NOVITÀ DELLA NOTA INTEGRATIVA Art. 227, al n. 1 -> indicazione dei «criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore» -> l'illustrazione dei criteri di valutazione non si deve limitare al riferimento ai criteri indicati nell'art. 226 c.c. ma, deve evidenziare la scelta fatta dalla società tra più criteri di valutazione consentiti dalla norma. Esempio: per quanto attiene ai lavori in corso su ordinazione, la nota integrativa deve riportare se è stato applicato: il metodo della commessa completata; oppure: il metodo della percentuale di completamento.

67 22 Nuovi principi di redazione del bilancio d esercizio e criteri da rispettare

68 FINALITÀ DEL BILANCIO D ESERCIZIO 23 Principio contabile Oic 11 -> il bilancio è essenzialmente uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell impresa, che ha per destinatari: soci e azionisti; creditori; altre persone ed enti esterni all impresa. I soci, gli azionisti e i creditori hanno la necessità di informazioni periodiche sull utilizzo delle risorse dell impresa da parte degli amministratori. Parte rilevante di tali informazioni -> il patrimonio e le variazioni da esso subite alla fine dell esercizio, tra cui il risultato economico dell esercizio stesso. Il bilancio d esercizio deve fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo i principi contabili, del risultato economico conseguito nell esercizio e della valutazione e composizione del patrimonio aziendale.

69 PRINCIPIO DELLA RILEVANZA 2 Art. 223, comma, c.c. -> Non occorre rispettare gli obblighi in tema di: rilevazione; valutazione; presentazione; informativa; se la loro osservanza determina effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società sono tenute a spiegare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla modalità predetta. Attualmente, i disposti normativi non prevedono e non regolano un principio generale di rilevanza, ma particolari deroghe caso per caso.

70 25 PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Art. 223-bis, comma 1-bis, c.c. -> la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. La precedente espressione «tenendo conto della funzione economica dell elemento attivo o del passivo considerato» aveva determinato problematiche interpretative: era stata associata al valore d uso o di funzionamento dell elemento stesso; l espressione presupponeva l effettuazione di una stima economica e della funzione economica del bene. Attuale versione -> introduce in modo completo il principio internazionale della «prevalenza della sostanza sulla forma».

71 26 PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA In pratica -> il bilancio per poter risultare utile per i suoi destinatari e fornire una rappresentazione veritiera e corretta degli eventi di gestione deve consentire di individuare, determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. Esempio -> pronti contro termine -> L art. 22-bis, c. 5, stabilisce che: le attività rimangano iscritte nello stato patrimoniale del venditore a pronti, con iscrizione nel bilancio dell acquirente a pronti del credito corrispondente; i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel conto economico, in particolare nelle voci 16 e 17. Nel caso, invece, di prestito di un bene strumentale -> la differenza tra i due prezzi deve essere rilevata tra gli altri ricavi o gli oneri diversi di gestione (voci 5 e 1). Ammontari ricevuti dal venditore a titolo di anticipazione -> rilevati come entrate di cassa e contropartita un debito acceso tra le passività a favore dell acquirente.

72 27 PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA OPERAZIONE CONTABILE INDIVIDUATA NELL EFFETTIVA SOSTANZA Esempio -> lease back (anche sale and lease-back) forma di finanziamento che consiste in un contratto di vendita di un bene stipulato tra il soggetto che lo possiede e l'istituzione finanziaria che contestualmente lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario) al cedente -> il cedente si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. Finalità contabili -> l operazione di vendita («sale») e concomitante retrolocazione con una operazione di leasing finanziario («lease back») costituisce da un punto di vista sostanziale un operazione di finanziamento. Operatività -> rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato -> sussiste, però, la necessità del differimento della plusvalenza che deve essere accreditata a conto economico gradualmente, sulla durata del contratto di leasing (o sulla vita utile del cespite secondo le varie fattispecie), come previsto dalla metodologia del leasing finanziario.

73 28 PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Art. 223-bis, comma 1-bis, c.c. -> risulta operativo l inserimento esplicito di un principio IAS/IFRS che serve a giustificare le modifiche di alcuni criteri di valutazione; anche se: il criterio di contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario non è stato però modificato (in concreto, non è stato adottato il principio ex IAS/IFRS 17???); i nuovi principi contabili nazionali, a riguardo, dovranno necessariamente fornire chiarimenti di tipo operativo e procedurale.

74 29 PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Leasing finanziario -> contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di uno o più pagamenti, il diritto all utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito. Pertanto, con il leasing finanziario vengono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene -> diritto di proprietà -> può essere trasferito o meno al termine del contratto. Leasing operativo -> i canoni vengono contabilizzati alla stregua di un contratto di locazione, per cui vengono solo rilevati i canoni di locazione in conto economico. Prevalenza della sostanza sulla forma -> contabilizzazione in relazione alla sostanza del contratto piuttosto che alla forma del medesimo. Ne deriva che l operazione deve essere rilevata come l acquisto di un bene, con contropartita il debito verso il concedente -> bene soggetto ad ammortamento -> in conto economico devono essere iscritti gli oneri finanziari (rilevati per competenza).

75 30 PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Leasing finanziario o leasing operativo? Aspetti che classificano un operazione di leasing come «finanziario»: il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing; il locatario ha l opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data in cui si può esercitare l opzione -> all inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata; la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene, anche se la proprietà non è trasferita -> all inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (equo) del bene locato.

76 31 PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Leasing finanziario rilevazioni contabili: Ricevimento del bene: 01/03/201x Immobilizzazioni Debiti vs fornitori Pagamento dei canoni periodici (riduzione progressiva del debito): 31/03/201x Debiti vs fornitori Banche Oneri finanziari Ammortamento del bene: 31/12/201x Ammortamento immobilizzazioni Fondo amm.to imm.ni

77 32 PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Riepilogando -> dal 1 gennaio 2016 si deve tenere in considerazione che: è stata eliminata dal primo comma dell art. 223 del codice civile la frase la valutazione deve essere effettuata tenuto conto della funzione economica degli elementi dell attivo e del passivo ; è stata introdotta nel comma 1-bis all art. 223 del codice civile l espressione: la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell operazione o del contratto ; nella relazione al decreto a commento di questo principio si rileva che: il rimando al fatto che dall attuazione del decreto legislativo non derivano oneri di finanza pubblica ; la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili.

78 ALCUNI POSTULATI DEL BILANCIO D ESERCIZIO [Oic 11] 33 Utilità Informazione patrimoniale, finanziaria ed economica del bilancio d esercizio -> completa e trovare origine dall insieme unitario ed organico di documenti, al fine di poter effettuare previsioni sulle prospettive future (quindi, devono essere -> intellegibili oltre che attendibili e analitici). Comprensibilità (chiarezza) distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio -> classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni; separata individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito di esercizio; disgiunta classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica dagli altri costi e ricavi di esercizio.

79 ALCUNI POSTULATI DEL BILANCIO D ESERCIZIO [Oic 11] 3 Neutralità (imparzialità) Prudenza Presenza di elementi soggettivi di stima -> non far venire meno l imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità -> aspetto significativo: incompatibilità delle finalità del bilancio: inclusione di valutazioni prospettiche dell investitore. Profitti non realizzati -> non devono essere contabilizzati; Perdite, anche se non definitivamente realizzate -> devono risultare riflesse in bilancio. Elementi eterogenei componenti singole poste o voci delle attività e passività -> valutati individualmente per evitare compensazioni di partite. Omogeneità Nella moneta di conto.

80 ALCUNI POSTULATI DEL BILANCIO D ESERCIZIO [Oic 11] 35 Comparabilità Criteri di valutazione adottati -> devono essere mantenuti costanti -> eventuale cambiamento giustificato da circostanze eccezionali e l effetto deve essere evidenziato in nota integrativa. Mutamenti strutturali e eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati ed analizzati. Continuità Continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione -> condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. Cambiamento dei principi contabili -> casi eccezionali, sia per frequenza, sia per natura dell evento motivante -> motivazione ed effetto del cambiamento -> propriamente evidenziati.

81 ALCUNI POSTULATI DEL BILANCIO D ESERCIZIO [Oic 11] 36 Competenza (ricavi) Competenza (costi) Ricavi riconosciuti quando: processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; scambio già avvenuto-> si è verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà (spedizione dei beni o conclusione dei servizi resi). Costi riconosciuti quando: associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi (es.: provvigioni); ripartizione utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (es.: ammortamento); imputazione diretta di costi al conto economico dell esercizio -> associati al tempo -> venir meno utilità o funzionalità del costo.

82 37 Nuovi criteri di valutazione del bilancio d esercizio (art. 226 del codice civile)

83 REGOLA PROCEDURALE 38 Dai bilanci 2016: i crediti; i debiti; i titoli; devono essere valutati con il criterio del costo ammortizzato, come prevede il nuovo art. 226 del codice civile riformulato dal D.Lgs. 139/2015, di recepimento della direttiva 3/2013. Pertanto, in alcuni casi: i titoli (di debito) non saranno più valutati al costo di acquisto; i crediti non più solo al valore di presumibile realizzo; i debiti non più al valore nominale; possibilità che, tuttavia, rimane per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

84 REGOLA PROCEDURALE 39 Dai bilanci > per gli strumenti finanziari derivati l Oic 31 prevede che le perdite, se probabili, devono essere evidenziate nel bilancio tramite l accantonamento a un fondo. Il D.Lgs. 139/2015, invece, ne richiede l iscrizione al fair value, creando una nuova voce: tra le immobilizzazioni finanziarie (voce BIII ); tra l attivo circolante (voce CIII 5); tra le passività: nei fondi -> per rischi e oneri (voce B3); e: nel patrimonio netto -> una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; nonché, nel conto economico: una voce specifica tra le rivalutazioni le svalutazioni (voci D18 e D19).

85 COSTO AMMORTIZZATO 0 Criterio del costo ammortizzato Regola -> Valore a cui la grandezza è stata valutata al momento della rilevazione iniziale: - al netto dei rimborsi di capitale; - aumentato o diminuito dall ammortamento complessivo; utilizzando il criterio dell interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza; e: dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

86 COSTO AMMORTIZZATO 1 Finalità -> criterio che consente di pervenire ad una migliore rappresentazione: Criterio del costo ammortizzato delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste interessate; prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi, sia passivi) con riferimento: al tasso di rendimento effettivo dell operazione; e, quindi: non in relazione a quello nominale.

87 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO 2 I crediti e i debiti devono necessariamente essere rilevati nel bilancio d esercizio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Crediti e debiti Per disposto normativo è necessario che la valutazione venga effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ne deriva che sussiste la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso inferiore a quello di mercato). L attualizzazione può non essere applicata se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato (bozza Oic 15 e Oic 19).

88 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO 3 Titoli Disaggio e aggio su prestiti Le immobilizzazioni costituite da titoli devono risultare rilevate nel bilancio d esercizio applicando il criterio del costo ammortizzato, se, ovviamente, applicabile -> Il metodo deve essere adottato solamente nell ipotesi in cui le specifiche caratteristiche del titolo lo consentano. L onere di considerare il fattore temporale non è stato esteso alla valutazione dei titoli nel presupposto che, essendo costituiti da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono, di norma, interessi che risultano in linea con quelli di mercato. Il disaggio e l aggio su prestiti devono essere rilevati secondo il criterio stabilito per i crediti e debiti (costo ammortizzato) -> Non devono essere evidenziati nelle voci ratei e risconti attivi e passivi.

89 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO Norma transitoria -> le nuove disposizioni non sono applicabili alle componenti delle voci inerenti a titoli, crediti e debiti, riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Deroghe a criteri di valutazione Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall art. 226 del codice civile, possono procedere ad iscrivere: i titoli al costo di acquisto; i crediti al valore di presumibile realizzo; i debiti al valore nominale.

90 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO 5 Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è dato da: Valore di iscrizione iniziale +/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento calcolato in base al tasso di interesse effettivo - svalutazioni durature - rimborsi di capitale Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che rende il valore attuale del flusso di pagamenti atteso fino alla scadenza o fino alla prossima valutazione, basata sul prezzo di mercato, esattamente uguale al valore contabile corrente.

91 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO 6 L amortised cost è calcolato attraverso la determinazione del tasso effettivo IRR (Internal Rate of Return), che sconta esattamente, all origine, i futuri flussi di cassa contrattuali del finanziamento al netto di tutti i costi di transazione direttamente attribuibili. L obiettivo è giungere alla determinazione di un interesse che rappresenti il rendimento economico effettivo dell investimento. Seguendo la ratio dello IAS 39, il costo ammortizzato non differisce dal costo storico quando il valore di iscrizione iniziale e il valore di rimborso coincidono e gli interessi sono costanti lungo tutto il periodo; in questo caso il tasso di interesse incassato/pagato e quello nominale coincidono. Quando invece, valore iniziale e valore di rimborso sono diversi e/o gli interessi non sono costanti lungo tutto il periodo (2% primo anno, 3% secondo anno, ecc.) l interesse nominale e interesse effettivo divergono, l applicazione del costo ammortizzato porta a determinare un valore di iscrizione in bilancio diverso da quello del costo storico (per i titoli) o del valore nominale (per i crediti/debiti).

92 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO 7 Esempio: acquisto di obbligazioni, detenute fino a scadenza, del valore nominale di , ad un prezzo di (spese di commissione 1.000). Si suppone che le obbligazioni scadano dopo 3 anni, ad un tasso di rendimento annuale del 7%, con cedole annuali. Come prima cosa andrà calcolato il tasso di interesse effettivo, ovvero quel tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario La formula del TIR è la seguente: VAN = CF + CF/(1+i) + CF/(1+i)2 + + CF/(1+i)n Applicando tale formula all'esempio appena fatto, risulta un tasso di interesse effettivo pari a 5,16% rispetto al tasso nominale del 7%. A questo punto è utile un confronto con il piano di ammortamento che tenga conto degli interessi effettivi maturati sull'attività finanziaria rispetto agli interessi incassati.

93 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO 8 Data Interessi incassati Interessi effettivi Differenza Capitale residuo 31/12/n /12/n /12/n /12/n Totali Chiaramente gli interessi incassati superano gli interessi effettivi, dato che il tasso di interesse nominale supera quello effettivo. In questo caso la società, al momento dell'incasso degli interessi, sta incassando anche parte del capitale versato. Come si può vedere dalla tabella, la differenza complessiva tra i due valori ammonta a 5.000, che è pari alla differenza tra il valore iniziale del capitale ( ) e il valore nominale dell'obbligazione ( ), che rappresenta il capitale residuo alla fine del periodo di vita dello strumento finanziario.

94 9 In questo caso le registrazioni contabili saranno le seguenti: Tipologia Nome conto Dare Avere B) III - 3) P Obbligazioni HTM C) IV - 1) P Banca c/c Si procederà quindi, alla fine di ciascun esercizio a contabilizzare gli interessi effettivi, con imputazione al conto interessi attivi solo per la parte calcolata con l'interesse effettivo e a riduzione del conto obbligazioni per la differenza, considerata come rimborso del capitale versato: Tipologia Nome conto Dare Avere C) IV - 1) P Banca c/c C) - 17) E Interessi attivi 5.16,3 B) III - 3) P Obbligazioni HTM 1.583,57

95 50 Con l'utilizzo del criterio del costo, precedentemente previsto come criterio di valutazione base del codice civile, si sarebbero contabilizzati gli interessi calcolati in base al tasso di interesse nominale del 7%, senza ridurre il conto patrimoniale obbligazioni HTM se non alla scadenza dello strumento finanziario: Tipologia Nome conto Dare Avere C) IV - 1) P Banca c/c C) - 17) E Interessi attivi In bilancio, in base al criterio del costo ammortizzato, il valore del conto patrimoniale obbligazioni HTM verrà per ciascun anno ridotto della quota di capitale rimborsata: N N+1 N+2 N , ,16 0 A conto economico verranno rilevati solo gli interessi effettivi incassati: N N+1 N+2 N ,3 5.33,7 5.28,8

96 51 Analisi ad alcune voci del nuovo bilancio d esercizio 2016

97 SIGNIFICATO DI FAIR VALUE 52 Definizione concetto di fair value -> corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti Fair value potrebbe assumere il significato di: valore coerente o congruo o equo (con i principi contabili e giuridici) -> non indica concretamente l'indirizzo valutativo da adottare e, quindi, non è aderente alla natura convenzionale e normalizzatrice del criterio; valore non fuorviante -> offre una rappresentazione della situazione patrimoniale e della redditività aziendale, ma si coglie solo uno dei molteplici aspetti del problema; valore neutrale o privo di distorsioni -> condizioni di oggettività e neutralità, postulando una perfetta equidistanza dai diversi portatori d'interessi che ruotano attorno all'azienda -> estraneità da politiche di bilancio, per la manipolazione del risultato d'esercizio; valore corrente o di mercato -> valore di realizzazione desumibile da prezzi e quotazioni espressi su mercati attivi, stabili ed efficienti.

98 ANALISI 53 ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo (art ter, comma 3, del Codice civile). Attenzione Ai sensi del nuovo art. 22-bis, comma 6-bis, c.c., le azioni proprie devono essere rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi del citato art ter, comma 3, c.c.

99 ANALISI 5 AZIONI PROPRIE - Art ter c.c. terzo comma (nuovo inserimento): «L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo». Inserimento nel raggruppamento del Patrimonio Netto della voce: «X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio». Non verranno più esposte nell Attivo e quindi senza contestuale obbligo di vincolo di una riserva di Patrimonio netto. La scrittura contabile sarà pertanto: Riserva negativa per azioni proprie a Debito per acquisto azioni proprie Analogo richiamo effettuato all art. 22-bis c.c.: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter».

100 ANALISI 55 AZIONI PROPRIE Nuova modalità di rappresentazione delle azioni proprie, anche se in linea con la normativa europea, fa sorgere dei dubbi. Spesso l'acquisto di azioni proprie avviene con finalità di investimento e sviluppo e in tale circostanza la rappresentazione dell'operazione come riduzione di patrimonio netto potrebbe fornire una visione non corretta dell'impresa. La contabilizzazione della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio avrebbe la funzione di compensare le movimentazioni finanziarie dovute all'acquisto e alla vendita delle azioni proprie, ma in base alle direttive comunitarie non risulta in alcun modo che il patrimonio netto abbia mai avuto tale funzione.

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