CIRCOLARE N. 10/2012 del 24 aprile 2012

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1 CIRCOLARE N. 10/2012 del 24 aprile 2012 OGGETTO: CREDITO D IMPOSTA PER PROGETTI DI RICERCA PREMESSA La presente circolare si propone come obiettivo quello di illustrare i principali profili normativi del credito d imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, istituito dal D. L. 13 marzo 2011, n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo ), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n INQUADRAMENTO NORMATIVO L art. 1 del citato Decreto Sviluppo ha introdotto per gli anni 2011 e 2012, il riconoscimento di un credito d imposta per gli investimenti in progetti di ricerca: commissionati dalle imprese ad Università o enti pubblici di ricerca; pari al 90% della quota di investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio ; fruibile in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e Al fine di individuare i relativi presupposti e modalità di applicazione, si analizzano i seguenti aspetti normativi: presupposto soggettivo ed oggettivo per il riconoscimento del credito d imposta; determinazione e misura del credito d imposta; modalità di utilizzo del credito d imposta. PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D IMPOSTA M I L A N O Via Principe Amedeo, Milano Italia Tel: Fax: Il professor Francesco Carnelutti è scomparso nel La lista degli attuali Soci dell Associazione Professionale è disponibile su richiesta. Codice fiscale e p.iva info@carnelutti.com R O M A Carabba & Partners Via Condotti, Roma Italia Tel: Fax:

2 Possono beneficiare del credito d imposta in esame le imprese residenti nel territorio dello Stato che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore in cui operano, effettuano investimenti in progetti di ricerca, commissionati a Università o enti pubblici di ricerca 1. Al riguardo l art. 1, comma 3, lettera a) del Decreto Sviluppo per Università ed enti pubblici di ricerca devono intendersi: le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; gli enti pubblici di ricerca di cui all articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio ; l Agenzia Spaziale Italiana (ASI); gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; gli organismi di ricerca come definiti nella comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; in particolare per organismo di ricerca si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie 2. Per espressa previsione normativa, le Università o gli enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. I progetti di ricerca 3, rientranti nel campo di applicazione dell agevolazione in esame, sono esclusivamente quelli commissionati alle strutture sopra indicate; come chiarito dalla C.M. 28 novembre 2011 n. 51/E, non costituisce oggetto dell agevolazione la ricerca interna. 1 Sul punto la C.M. 28 novembre 2011 n. 51/E chiarisce che il comma 1 dell art. 1 del Decreto Sviluppo non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell attività di impresa. Quindi possono fruire dell agevolazione anche le imprese che si costituiscono o intraprendono l attività a partire dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto. 2 Al riguardo, la comunicazione aggiunge altresì che tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell insegnamento; le imprese in grado di esercitare un influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell ente medesimo né ai risultati prodotti. 3 Per quanto riguarda la nozione di ricerca, la C.M. 28 novembre 2011 n. 51/E rinvia alla comunicazione della Commissione europea n. 2006/C 323/01, individuando quali suscettibili dell agevolazione in esame la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentabile. In particolare l art della citata comunicazione fornisce le seguenti definizioni: - Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; - Ricerca industriale. Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, - 2 -

3 Pertanto rientrano nel campo di applicazione del beneficio in esame solo i costi di ricerca riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca (c.d. ricerca contrattuale ); ne consegue che non sono agevolabili le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese, ancorché relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università o degli enti per la realizzazione del progetto di ricerca cui l impresa medesima compartecipa. Le spese ammissibili per l agevolazione in esame sono componenti di costo deducibili ai fini della determinazione del reddito d impresa. DETERMINAZIONE E MISURA DEL CREDITO D IMPOSTA Il comma 3 dell art. 1 del Decreto Sviluppo prevede che il credito d imposta: spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; in misura pari al 90% della quota di investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio ; Ne consegue che, con riferimento ad una società con periodo d imposta coincidente con l anno solare: - sono agevolabili gli investimenti in ricerca con le caratteristiche sopra ricordate realizzati in ciascuno degli anni 2011 e 2012, (ciò significa che è riconosciuto un credito d imposta sia per l anno 2011 che per l anno 2012); sul punto, ai fini dell individuazione del momento di realizzazione dell investimento, come chiarito dalla C.M. 51/E, si deve avere riguardo alla data di ultimazione della prestazione, oppure, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente; per entrambi gli anni 2011 e 2012, ai fini del calcolo della media si assume sempre come triennio di riferimento il periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010; - gli investimenti da considerare nel calcolo della media sono quelli appartenenti alla medesima tipologia di quelli indicati dalla norma come agevolabili, ossia gli investimenti relativi a progetti commissionati ad Università ed enti di ricerca. Pertanto nel calcolo della media non vi rientrano i costi della ricerca intera; processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche; - Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non sia no destinati a uso commerciale

4 - la media dei costi per investimenti in ricerca sostenuti nel triennio di riferimento va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali costi non sono stati sostenuti. Il computo va effettuato, quindi, su tre anni, anche se in uno o più di essi l importo di tali investimenti è pari a zero 4. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Il comma 2 dell art. 1 del Decreto Sviluppo prevede che il credito d imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e Sul punto il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/ del 9 settembre 2011 ha stabilito che il credito è fruibile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzo dell investimento incrementale. Pertanto, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, per i crediti maturati rispetto ad investimenti realizzati nel 2011, la fruizione è consentita per un terzo dell importo maturato, in ciascuno degli anni dal 2011 al 2013; per i crediti maturati rispetto ad investimenti realizzati nel 2012, la fruizione è consentita in ciascuno degli anni dal 2012 al In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte dell importo fruibile in ciascun anno, quanto non utilizzato si rende disponibile nel corso dei periodi di imposta successivi. Il comma 3, lett. b) punto 5 dell art. 1 del Decreto Sviluppo prevede che il credito d imposta è utilizzabile in compensazione con altre imposte ai sensi dell art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per le seguenti tipologie di versamenti: i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; i premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; altre entrate individuate con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore; il credito di imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 4 Come precisato dalla C.M. n. 51/E, nell ipotesi in cui in nessuno dei tre esercizi di riferimento siano stati sostenuti costi di ricerca, in assenza di investimenti pregressi su cui operare il confronto, la percentuale del credito di imposta sarà applicabile all intero ammontare dei costi sostenuti in ciascuno dei due periodi agevolabili

5 Ai fini della compensazione va utilizzato il modello F24 con il codice tributo Il credito d imposta spettante deve risultare dalla dichiarazione dei redditi, mediante compilazione del quadro RU. Il credito d imposta, infine, non concorre alla formazione del reddito imponibile. * * * * * Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi

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