Tribunale Napoli, Sezione 1 civile. Sentenza 25 gennaio 2014, n. 1211

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1 Tribunale Napoli, Sezione 1 civile Sentenza 25 gennaio 2014, n Integrale SEPARAZIONE CONIUGALE - SEPARAZIONE CONIUGALE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTO - ISTANTE - CARENZA DI REDDITI PROPRI CHE CONSENTANO AL MEDESIMO DI MANTENERE UN TENORE DI VITA - DISPARITÀ ECONOMICA - PROVA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: 1. Dott. Umberto Antico - Presidente - 2. Dott.ssa Roberta Di Clemente - Giudice rel/est.- 3. Dott. Raffaele Sdino - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn e del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2010, riservate in decisione all'udienza del , aventi ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA PU.TE. - nata a Napoli - rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Co.Pi. presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via (...) RICORRENTE-resistente E RI.BR. - nato a Napoli il (...) - rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Se.Ri. con la quale elettivamente domicilia presso lo Studio Legale Associato Al.-Ri. sito in Napoli alla via (...) RESISTENTE - ricorrente NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5

2 INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del (tenuta dal giudice estensore assegnatario del procedimento dal ) la difesa di PU.TE., previo invito alle parti a produrre le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni e previo accertamento della polizia tributaria sui redditi e sulle proprietà dei coniugi, al fine di procedere alla quantificazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare delle parti, direttamente o indirettamente riferibile alle loro persone anche a seguito della rimessione sul ruolo della causa, ha chiesto: 1) dichiararsi la separazione personale della sua assistita dalla controparte, senza alcun addebito; 2) prevedersi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso l'abitazione paterna; 3) assegnarsi alla moglie la casa coniugale, condotta in locazione, sita in Pozzuoli alla via Li., unitamente ai mobili che l'arredano; 4) disporsi visite libere tra madre e figlia inclusa la possibilità di pernottamenti presso la madre; 5) porsi a carico del RI. la corresponsione di un assegno mensile alla moglie, di Euro 1.300,00 quale contributo al mantenimento del figlio Va. maggiorenne ma economicamente non autosufficiente oltre al 60% delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte da SSN, purché concordate e documentate; 6) porsi a carico del RI. la corresponsione di un assegno mensile alla moglie, di Euro 700,00 quale contributo al mantenimento della stessa; 7) porsi a carico della Pu. la corresponsione mensile al RI. di Euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia Mi.; il tutto con vittoria delle spese di lite. La difesa del RI., riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha chiesto 1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie; 2) disporsi l'affido condiviso della figlia minore Mi. con collocazione privilegiata presso l'abitazione paterna, stabilendo che gli incontri con la madre siano svolti liberamente; 3) porsi a carico del RI. un assegno mensile di Euro 850,00 quale contributo al mantenimento al figlio Va. da corrispondersi alla madre entro il 4 di ogni mese; 4) porsi a carico del Ri. il 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN, sempre che tali spese siano necessarie, concordate e documentate stabilendone la decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello del 13 marzo 2012; 5) porsi a carico della Pu. un assegno mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore da corrispondersi al RI. entro il giorno 4 di ogni mese oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN, sempre che tali spese siano necessarie, concordate e documentate; il tutto con vittoria delle spese di lite. In data il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma dei provvedimenti attualmente vigenti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato, PU.TE., premesso di essere sposata, con RI.BR., padre dei suoi due figli (Va. nato il (...) e Mi. nata il (...) chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed adottarsi ulteriori provvedimenti; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con altro ricorso RI.BR. chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie ed adottarsi ulteriori provvedimenti. All'udienza del , disposta la riunione dei giudizi, il Presidente del Tribunale, dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e con separata ordinanza adottava i provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c. Dopo diverse udienze destinate alla trattazione di diversi ricorsi ex art. 709 ter c.p.c., all'escussione di testi ed all'audizione della minore, modificati più volte i provvedimenti provvisori, la causa era rimessa al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c. - Sulle domande di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito. Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni nonché le dichiarazioni delle parti circa l'impossibilità di una riconciliazione tra di loro, costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Quanto alla domanda di addebito della separazione proposta dal RI. nei confronti della Pu., ritiene il Collegio che essa vada rigettata in quanto non adeguatamente provata. Ed invero a base dell'addebito l'istante, innanzi tutto, ha dedotto la trasgressione da parte della moglie del dovere di collaborazione familiare, avendo la stessa manifestato, dopo la nascita della secondogenita, prima intolleranza e poi rifiuto nei confronti del marito, pretendendo nel contempo di mantenere un tenore di vita superiore alle possibilità economiche dello stesso. Sempre secondo le deduzioni del RI. tale comportamento della moglie avrebbe costretto il predetto a lasciare la casa coniugale nel novembre 2009, prendendo in locazione un altro immobile in Licola alla via (...). LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 5

3 Orbene i testi escussi su richiesta del RI. non hanno confortato le deduzioni parte, tra l'altro debitamente contestate da parte avversa. Infatti sia il teste Mo.Vi. che la teste Ma.Ma. non hanno riferito fatti caduti sotto la loro diretta percezione bensì dichiarazioni apprese de relato dal RI. ovvero sue lamentele scaturenti dalla necessità dello stesso di dover sostituire la moglie in alcune incombenze familiari. Ebbene, avendo tali testi deposto solo su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. tra le molte altre Sez. 1, Sentenza n del 03/04/2007). Inoltre, ai fini che occupano, nessun rilievo probatorio può conferirsi al contenuto della missiva a firma del RI. indirizzata alla moglie e datata (doc. 18 della produzione di parte) nella quale il predetto, oltre a lamentarsi delle spese eccessive della famiglia durante la convivenza coniugale e del fatto che la moglie non si fosse preoccupata della situazione continuando ad incrementare dette spese, è costernato per alcuni acquisti e/o scelte effettuate dalla moglie nei confronti della figlia dopo la separazione di fatto ed in dispregio dei principi dell'affido condiviso. Infatti, premesso che la semplice superficialità di un coniuge in merito alla gestione del menage familiare non può da sola integrare motivo di addebito, gli ulteriori comportamenti attribuiti alla Pu., essendo successivi alla fine della convivenza coniugale e quindi ad una fase di crisi già conclamata, in assenza di prova di condotte trasgressive di doveri coniugali precedenti a detta cessazione, non possono rilevare ai fini dell'addebito. Pertanto la separazione personale dei coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. - Sull'affido della minore Mi. Va confermata la statuizione presidenziale di affido condiviso ad entrambi i genitori dell'unica figlia ancora minore, in ossequio al novellato articolo 155 c.c., non essendo state dedotte controindicazioni alla partecipazione del genitore non convivente alle scelte educative relative alla prole. Va, altresì, confermato quale domicilio preferenziale quello paterno in quanto la minore, in sede di audizione, ha espresso la scelta libera e consapevole di vivere con il padre. Per quanto riguarda il diritto-dovere della madre di frequentazione della figlia, tenuto conto dell'età adolescenziale della stessa, gli incontri vanno rimessi alla libera determinazione delle interessate che potranno, così, calibrarli in funzione dei rispettivi impegni di vita e di lavoro, ferma restando la possibilità di pernottamenti della minore presso la casa materna. - Sulla domanda di mantenimento di PU.TE. Prima di passare all'esame della domanda de qua ritiene il Collegio di condividere la decisione dell'istruttore di non disporre indagini di polizia tributaria perché la copiosa documentazione prodotta in atti dalle parti- che sarà esaminata nel seguito dell'elaborato - nonché le risultanze della prova orale hanno consentito di addivenire ad un'attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni reddituali delle parti. Quanto poi alla documentazione valutata ai fini del decidere osserva il Tribunale che i documenti prodotti dalla difesa della Pu. all'udienza del risultano formati in epoca di gran lunga successiva al decorso dei termini per le richieste istruttorie delle parti e pertanto sono pienamente utilizzabili per la decisione. Tanto premesso va detto che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione (v., ex plurimis, Cass. 22 ottobre 2004, n ), condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitatile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n del ). Nel caso di specie la resistente ha richiesto la corresponsione di un assegno in suo favore sul presupposto dell'elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio e del persistente divario tra i propri redditi e quelli del marito. Passando ad esaminare, in sintesi, le rispettive posizioni economiche dei coniugi va evidenziato quanto segue. PU.TE. è insegnante di educazione fisica e, per quanto precaria, svolge tale attività da molto tempo, dichiarando di percepire, da ultimo, un reddito netto mensile di Euro 1.250,00 per i mesi relativi all'incarico annuale, oltre ad un'indennità di disoccupazione per quelli estivi (cfr. memoria di parte primo termine); abita con il figlio Va. nella ex casa coniugale in locazione per la quale corrisponde un canone mensile di Euro 850,00 (doc. 11 prod.parte). LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 5

4 RI.BR. ha la qualifica di istruttore di equitazione e di direttore di campo; ha acquisito, nel suo settore, una riconosciuta ed elevata professionalità, essendo stato incluso anche per il 2009 tra i dieci direttori di campo approvati dall'unire (cfr. doc. 20 nella prima prod. della Pu.) ed avendo i genitori dei suoi allievi insistito affinché lo stesso non cessasse di svolgere il suo incarico di istruttore presso il Ca. (cfr. deposizione di Ca.Li.); talvolta ha svolto anche le funzioni di giudice di gara (cfr. deposizioni di Mo.Vi., di Ma.Ma. e di Pu.Gr.); dall' ha risolto il proprio rapporto di lavoro (iniziato a dicembre 2010) in qualità di Istruttore Federale presso l'asd II Ca. affiliata alla F.I.S.E. alla quale ha comunicato tale nuova condizione e non risulta a tale ente che predetto svolga il ruolo di Istruttore Tecnico presso Associazioni della Fise Campania (cfr. doc. n. 15 in produzione del RI.); per l'attività di direttore di campo riceve compensi diversi e rimborsi spese a seconda del tipo di gara a cui partecipa; è proprietario esclusivo di un cospicuo patrimonio immobiliare ricevuto in eredità dalla madre e dalla zia composto da quattordici appartamenti (dei quali quattro locati a terzi) nonché della quota del 19/1000 di una Casa di Cura ed Ospedali sita in Castellammare di Stabia. Ebbene, considerate le notevoli potenzialità economiche connesse alla disponibilità di numerosi immobili, pur valutati gli oneri annessi a tali proprietà, ed allo svolgimento dell'attività professionale da parte del RI., seppure non preventivamente quantificabile e prevedibile essendo correlata all'organizzazioni di gare, sia a livello internazionale che nazionale, ritiene il Collegio senz'altro sussistente un oggettivo divario tra le posizioni economiche dei coniugi tale da giustificare l'an della domanda in esame. In ordine al quantum, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 23 anni), del non esiguo contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso l'accudimento dei figli e la gestione del menage familiare, dell'assenza di una stabile occupazione della stessa e dei costi di gestione della casa coniugale, il Tribunale ritiene congrua la somma di Euro 600,00 (seicento/00). La somma, stabilita con decorrenza dalla domanda, andrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, e sarà corrisposta dal RI. alla Pu. entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. - Sulle contrapposte domande di mantenimento dei figli Convivendo con la madre il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, e con il padre la figlia minore, va posto, a carico del genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento del residente presso l'altro coniuge. Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. Pertanto va, in primo luogo, tenuto conto dell'età dei figli (la minore in età adolescenziale) e, dunque, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, dei ridotti tempi di frequentazione con il genitore non convivente e della limitata valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti ora dall'uno ora dall'altro genitore non convivente. Non essendo stata dimostrata per tabulas un'effettiva riduzione degli introiti del RI., in considerazione - come detto - dell'andamento non prevedibile delle gare e degli elevati introiti percepibili dai numerosi immobili, va confermato l'assegno mensile a carico del RI. per il figlio Va. nello importo mensile di Euro 1.000,00 (mille/00) che andrà versato alla Pu. entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre Tenuto conto delle modeste entrate della Pu. va confermato l'obbligo a carico della stessa di provvedere al mantenimento della figlia Mi. con l'assegno mensile di Euro 200,00 (duecento/00) che andrà versato al RI. entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre Va, altresì, posto a carico di ciascun genitore, in relazione al figlio con esso non convivente, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate. La ripartizione delle spese sopra indicate tra i due genitori, nella misura del 50% in luogo di quella stabilita alla Corte di Appello in sede di reclamo, è giustificata dal fatto sopravvenuto costituito dal trasferimento della figlia minor presso il padre e, dunque, dal conseguente accollo a carico del predetto delle maggiori spese connesse alle esigenze della figlia Mi. - Sulla regolamentazione delle spese processuali. Considerata la parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi; - Affida la figlia minore Mi. ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre e disciplina il diritto - dovere di frequentazione della LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 5

5 madre con la figlia nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti; - Assegna a PU.TE. la ex casa familiare sita in Pozzuoli alla via (...); - Pone a carico di RI.BR. l'obbligo di corrispondere a PU.TE., entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese, la somma mensile di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Va., maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente; - Pone a carico di RI.BR. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per il figlio Va., purché concordate e debitamente documentate; - Pone a carico di PU.TE. l'obbligo di corrispondere a RI.BR., entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Mi.; - Pone a carico di PU.TE. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per la figlia minore, purché concordate e debitamente documentate; - Pone a carico di RI.BR. l'obbligo di corrispondere a PU.TE., entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della predetta; - Rigetta la domanda di addebito proposta da RI.BR.; - Compensa tra le parti, per intero, le spese del giudizio; - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 21, parte II, S A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987). Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 novembre Depositata in Cancelleria il 25 gennaio LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 5

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