Tribunale Napoli, Sezione 1 civile. Sentenza 25 gennaio 2014, n. 1211
|
|
- Rosalia Bruno
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Napoli, Sezione 1 civile Sentenza 25 gennaio 2014, n Integrale SEPARAZIONE CONIUGALE - SEPARAZIONE CONIUGALE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTO - ISTANTE - CARENZA DI REDDITI PROPRI CHE CONSENTANO AL MEDESIMO DI MANTENERE UN TENORE DI VITA - DISPARITÀ ECONOMICA - PROVA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: 1. Dott. Umberto Antico - Presidente - 2. Dott.ssa Roberta Di Clemente - Giudice rel/est.- 3. Dott. Raffaele Sdino - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn e del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2010, riservate in decisione all'udienza del , aventi ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA PU.TE. - nata a Napoli - rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Co.Pi. presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via (...) RICORRENTE-resistente E RI.BR. - nato a Napoli il (...) - rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Se.Ri. con la quale elettivamente domicilia presso lo Studio Legale Associato Al.-Ri. sito in Napoli alla via (...) RESISTENTE - ricorrente NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5
2 INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del (tenuta dal giudice estensore assegnatario del procedimento dal ) la difesa di PU.TE., previo invito alle parti a produrre le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni e previo accertamento della polizia tributaria sui redditi e sulle proprietà dei coniugi, al fine di procedere alla quantificazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare delle parti, direttamente o indirettamente riferibile alle loro persone anche a seguito della rimessione sul ruolo della causa, ha chiesto: 1) dichiararsi la separazione personale della sua assistita dalla controparte, senza alcun addebito; 2) prevedersi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso l'abitazione paterna; 3) assegnarsi alla moglie la casa coniugale, condotta in locazione, sita in Pozzuoli alla via Li., unitamente ai mobili che l'arredano; 4) disporsi visite libere tra madre e figlia inclusa la possibilità di pernottamenti presso la madre; 5) porsi a carico del RI. la corresponsione di un assegno mensile alla moglie, di Euro 1.300,00 quale contributo al mantenimento del figlio Va. maggiorenne ma economicamente non autosufficiente oltre al 60% delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte da SSN, purché concordate e documentate; 6) porsi a carico del RI. la corresponsione di un assegno mensile alla moglie, di Euro 700,00 quale contributo al mantenimento della stessa; 7) porsi a carico della Pu. la corresponsione mensile al RI. di Euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia Mi.; il tutto con vittoria delle spese di lite. La difesa del RI., riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha chiesto 1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie; 2) disporsi l'affido condiviso della figlia minore Mi. con collocazione privilegiata presso l'abitazione paterna, stabilendo che gli incontri con la madre siano svolti liberamente; 3) porsi a carico del RI. un assegno mensile di Euro 850,00 quale contributo al mantenimento al figlio Va. da corrispondersi alla madre entro il 4 di ogni mese; 4) porsi a carico del Ri. il 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN, sempre che tali spese siano necessarie, concordate e documentate stabilendone la decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello del 13 marzo 2012; 5) porsi a carico della Pu. un assegno mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore da corrispondersi al RI. entro il giorno 4 di ogni mese oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN, sempre che tali spese siano necessarie, concordate e documentate; il tutto con vittoria delle spese di lite. In data il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma dei provvedimenti attualmente vigenti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato, PU.TE., premesso di essere sposata, con RI.BR., padre dei suoi due figli (Va. nato il (...) e Mi. nata il (...) chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed adottarsi ulteriori provvedimenti; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con altro ricorso RI.BR. chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie ed adottarsi ulteriori provvedimenti. All'udienza del , disposta la riunione dei giudizi, il Presidente del Tribunale, dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e con separata ordinanza adottava i provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c. Dopo diverse udienze destinate alla trattazione di diversi ricorsi ex art. 709 ter c.p.c., all'escussione di testi ed all'audizione della minore, modificati più volte i provvedimenti provvisori, la causa era rimessa al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c. - Sulle domande di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito. Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni nonché le dichiarazioni delle parti circa l'impossibilità di una riconciliazione tra di loro, costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Quanto alla domanda di addebito della separazione proposta dal RI. nei confronti della Pu., ritiene il Collegio che essa vada rigettata in quanto non adeguatamente provata. Ed invero a base dell'addebito l'istante, innanzi tutto, ha dedotto la trasgressione da parte della moglie del dovere di collaborazione familiare, avendo la stessa manifestato, dopo la nascita della secondogenita, prima intolleranza e poi rifiuto nei confronti del marito, pretendendo nel contempo di mantenere un tenore di vita superiore alle possibilità economiche dello stesso. Sempre secondo le deduzioni del RI. tale comportamento della moglie avrebbe costretto il predetto a lasciare la casa coniugale nel novembre 2009, prendendo in locazione un altro immobile in Licola alla via (...). LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 5
3 Orbene i testi escussi su richiesta del RI. non hanno confortato le deduzioni parte, tra l'altro debitamente contestate da parte avversa. Infatti sia il teste Mo.Vi. che la teste Ma.Ma. non hanno riferito fatti caduti sotto la loro diretta percezione bensì dichiarazioni apprese de relato dal RI. ovvero sue lamentele scaturenti dalla necessità dello stesso di dover sostituire la moglie in alcune incombenze familiari. Ebbene, avendo tali testi deposto solo su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. tra le molte altre Sez. 1, Sentenza n del 03/04/2007). Inoltre, ai fini che occupano, nessun rilievo probatorio può conferirsi al contenuto della missiva a firma del RI. indirizzata alla moglie e datata (doc. 18 della produzione di parte) nella quale il predetto, oltre a lamentarsi delle spese eccessive della famiglia durante la convivenza coniugale e del fatto che la moglie non si fosse preoccupata della situazione continuando ad incrementare dette spese, è costernato per alcuni acquisti e/o scelte effettuate dalla moglie nei confronti della figlia dopo la separazione di fatto ed in dispregio dei principi dell'affido condiviso. Infatti, premesso che la semplice superficialità di un coniuge in merito alla gestione del menage familiare non può da sola integrare motivo di addebito, gli ulteriori comportamenti attribuiti alla Pu., essendo successivi alla fine della convivenza coniugale e quindi ad una fase di crisi già conclamata, in assenza di prova di condotte trasgressive di doveri coniugali precedenti a detta cessazione, non possono rilevare ai fini dell'addebito. Pertanto la separazione personale dei coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. - Sull'affido della minore Mi. Va confermata la statuizione presidenziale di affido condiviso ad entrambi i genitori dell'unica figlia ancora minore, in ossequio al novellato articolo 155 c.c., non essendo state dedotte controindicazioni alla partecipazione del genitore non convivente alle scelte educative relative alla prole. Va, altresì, confermato quale domicilio preferenziale quello paterno in quanto la minore, in sede di audizione, ha espresso la scelta libera e consapevole di vivere con il padre. Per quanto riguarda il diritto-dovere della madre di frequentazione della figlia, tenuto conto dell'età adolescenziale della stessa, gli incontri vanno rimessi alla libera determinazione delle interessate che potranno, così, calibrarli in funzione dei rispettivi impegni di vita e di lavoro, ferma restando la possibilità di pernottamenti della minore presso la casa materna. - Sulla domanda di mantenimento di PU.TE. Prima di passare all'esame della domanda de qua ritiene il Collegio di condividere la decisione dell'istruttore di non disporre indagini di polizia tributaria perché la copiosa documentazione prodotta in atti dalle parti- che sarà esaminata nel seguito dell'elaborato - nonché le risultanze della prova orale hanno consentito di addivenire ad un'attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni reddituali delle parti. Quanto poi alla documentazione valutata ai fini del decidere osserva il Tribunale che i documenti prodotti dalla difesa della Pu. all'udienza del risultano formati in epoca di gran lunga successiva al decorso dei termini per le richieste istruttorie delle parti e pertanto sono pienamente utilizzabili per la decisione. Tanto premesso va detto che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione (v., ex plurimis, Cass. 22 ottobre 2004, n ), condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitatile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n del ). Nel caso di specie la resistente ha richiesto la corresponsione di un assegno in suo favore sul presupposto dell'elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio e del persistente divario tra i propri redditi e quelli del marito. Passando ad esaminare, in sintesi, le rispettive posizioni economiche dei coniugi va evidenziato quanto segue. PU.TE. è insegnante di educazione fisica e, per quanto precaria, svolge tale attività da molto tempo, dichiarando di percepire, da ultimo, un reddito netto mensile di Euro 1.250,00 per i mesi relativi all'incarico annuale, oltre ad un'indennità di disoccupazione per quelli estivi (cfr. memoria di parte primo termine); abita con il figlio Va. nella ex casa coniugale in locazione per la quale corrisponde un canone mensile di Euro 850,00 (doc. 11 prod.parte). LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 5
4 RI.BR. ha la qualifica di istruttore di equitazione e di direttore di campo; ha acquisito, nel suo settore, una riconosciuta ed elevata professionalità, essendo stato incluso anche per il 2009 tra i dieci direttori di campo approvati dall'unire (cfr. doc. 20 nella prima prod. della Pu.) ed avendo i genitori dei suoi allievi insistito affinché lo stesso non cessasse di svolgere il suo incarico di istruttore presso il Ca. (cfr. deposizione di Ca.Li.); talvolta ha svolto anche le funzioni di giudice di gara (cfr. deposizioni di Mo.Vi., di Ma.Ma. e di Pu.Gr.); dall' ha risolto il proprio rapporto di lavoro (iniziato a dicembre 2010) in qualità di Istruttore Federale presso l'asd II Ca. affiliata alla F.I.S.E. alla quale ha comunicato tale nuova condizione e non risulta a tale ente che predetto svolga il ruolo di Istruttore Tecnico presso Associazioni della Fise Campania (cfr. doc. n. 15 in produzione del RI.); per l'attività di direttore di campo riceve compensi diversi e rimborsi spese a seconda del tipo di gara a cui partecipa; è proprietario esclusivo di un cospicuo patrimonio immobiliare ricevuto in eredità dalla madre e dalla zia composto da quattordici appartamenti (dei quali quattro locati a terzi) nonché della quota del 19/1000 di una Casa di Cura ed Ospedali sita in Castellammare di Stabia. Ebbene, considerate le notevoli potenzialità economiche connesse alla disponibilità di numerosi immobili, pur valutati gli oneri annessi a tali proprietà, ed allo svolgimento dell'attività professionale da parte del RI., seppure non preventivamente quantificabile e prevedibile essendo correlata all'organizzazioni di gare, sia a livello internazionale che nazionale, ritiene il Collegio senz'altro sussistente un oggettivo divario tra le posizioni economiche dei coniugi tale da giustificare l'an della domanda in esame. In ordine al quantum, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 23 anni), del non esiguo contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso l'accudimento dei figli e la gestione del menage familiare, dell'assenza di una stabile occupazione della stessa e dei costi di gestione della casa coniugale, il Tribunale ritiene congrua la somma di Euro 600,00 (seicento/00). La somma, stabilita con decorrenza dalla domanda, andrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, e sarà corrisposta dal RI. alla Pu. entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. - Sulle contrapposte domande di mantenimento dei figli Convivendo con la madre il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, e con il padre la figlia minore, va posto, a carico del genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento del residente presso l'altro coniuge. Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. Pertanto va, in primo luogo, tenuto conto dell'età dei figli (la minore in età adolescenziale) e, dunque, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, dei ridotti tempi di frequentazione con il genitore non convivente e della limitata valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti ora dall'uno ora dall'altro genitore non convivente. Non essendo stata dimostrata per tabulas un'effettiva riduzione degli introiti del RI., in considerazione - come detto - dell'andamento non prevedibile delle gare e degli elevati introiti percepibili dai numerosi immobili, va confermato l'assegno mensile a carico del RI. per il figlio Va. nello importo mensile di Euro 1.000,00 (mille/00) che andrà versato alla Pu. entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre Tenuto conto delle modeste entrate della Pu. va confermato l'obbligo a carico della stessa di provvedere al mantenimento della figlia Mi. con l'assegno mensile di Euro 200,00 (duecento/00) che andrà versato al RI. entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre Va, altresì, posto a carico di ciascun genitore, in relazione al figlio con esso non convivente, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate. La ripartizione delle spese sopra indicate tra i due genitori, nella misura del 50% in luogo di quella stabilita alla Corte di Appello in sede di reclamo, è giustificata dal fatto sopravvenuto costituito dal trasferimento della figlia minor presso il padre e, dunque, dal conseguente accollo a carico del predetto delle maggiori spese connesse alle esigenze della figlia Mi. - Sulla regolamentazione delle spese processuali. Considerata la parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi; - Affida la figlia minore Mi. ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre e disciplina il diritto - dovere di frequentazione della LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 5
5 madre con la figlia nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti; - Assegna a PU.TE. la ex casa familiare sita in Pozzuoli alla via (...); - Pone a carico di RI.BR. l'obbligo di corrispondere a PU.TE., entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese, la somma mensile di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Va., maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente; - Pone a carico di RI.BR. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per il figlio Va., purché concordate e debitamente documentate; - Pone a carico di PU.TE. l'obbligo di corrispondere a RI.BR., entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Mi.; - Pone a carico di PU.TE. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per la figlia minore, purché concordate e debitamente documentate; - Pone a carico di RI.BR. l'obbligo di corrispondere a PU.TE., entro e non oltre il giorno quattro di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della predetta; - Rigetta la domanda di addebito proposta da RI.BR.; - Compensa tra le parti, per intero, le spese del giudizio; - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 21, parte II, S A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987). Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 novembre Depositata in Cancelleria il 25 gennaio LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 5
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliCORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni
N. 826/07R. R. Vol. G. CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Anna Maria Paganoni Dott.
DettagliSEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-
DettagliLegge 8 febbraio 2006, n. 54
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice
DettagliAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c.
AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c. La Sig.ra XXX, nata a., in data.., e residente in, Via., n., c.f.:.., e il Sig. YYY nato a,
DettagliLA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati : Dott. ROSA CASABUR I PRESIDENTE Dott. FAUSTA PALAZZO CONSIGLIERE Dott. MAURIZIO PETRELLI
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliModifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda
Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia
DettagliAssegno Mantenimento. Assegno di Mantenimento: Definizione
Assegno Mantenimento Approfondimenti e spiegazioni utili sull assegno di mantenimento: cos è, quando è possibile richiederlo, a chi spetta, come viene quantificato e rivalutato e tanto altro. Assegno di
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliMantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it
Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI.. Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Nell interesse del Sig. XXX, nato a il.
TRIBUNALE CIVILE DI.. Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Nell interesse del Sig. XXX, nato a il., residente in..., via., n..., c.f.:, rappresentato e difeso, come da
Dettagli====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano
/RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG
DettagliIL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA Così composto: dott. M.F.Pricoco Presidente dott. U. Zingales Giudice est. dott. L. Di Natale Componente privato dott. G. Armenia Componente privato riunito in camera
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliL. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli.
L. 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50) Art.1 Modifiche al codice civile. 1. L'articolo
DettagliGIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO
GIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO con CD-rom allegato SOMMARIO PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE LA PROCURA ALLE LITI E LE NOTIFICAZIONI 3 1. ATTO DI CONFERIMENTO DELLA PROCURA
DettagliIl mantenimento dei figli maggiorenni
Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
Dettagli3. Maternità e Paternità in
3. Maternità e Paternità in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell ingresso in
DettagliParere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento
27 Parere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento di Anna Liconti Traccia Tizia si rivolge al suo legale di fiducia manifestando l intenzione di volersi separare dal marito Caio per sopravvenute
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliConvenzione sulle conseguenze del divorzio 1
Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 tra (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo) rappresentata/o da (Nome, cognome, via, NAP, luogo) e (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo)
DettagliTRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
TRIBUNALE DI Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PER \\server\data\sito studio\formule\ricorso per
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliTRATTATO DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO
TRATTATO DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO Tomo III Formulario A cura di Michele Angelo Lupoi Con la collaborazione di Carmen Spadea e Silvia Ballestrazzi Indice F01. Modello procura con informativa sulla privacy...
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliAzienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università
Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario isee università ISEE Università Per la richiesta di prestazioni nell ambito del diritto allo studio universitario sono previste
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO Prefazione... XIII I SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI 1 SEPARAZIONE CONSENSUALE E CONIUGI ECONOMICAMENTE AUTONOMI La questione... 3 Analisi dello scenario... 3 Inquadramento strategico...
DettagliOGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. Vitrone; Rel. Didone) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Assegno divorzile Quantum
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliREVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO
22 REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO Mevio e Mevia, coniugi senza figli, decidono di divorziare in seguito ad una separazione consensuale omologata. In sede di giudizio, viene disposto in favore della
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi
DettagliFIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42
Riunione del 29 luglio 2015 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42 34.14/15 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - SURACE REBECCA Atleta - BONACCORSO ANTONINO MARIA n.q. Presidente p.t - ASD PALLAVOLO
DettagliFONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE
DettagliCODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che
DettagliPREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.
Verona, Gentile Cliente Via.. C.F... PREVENTIVO DI MASSIMA OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa. Come da Sua cortese richiesta, con la presente,
DettagliINDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1
INDICE Prefazione...p. XV La filiazione: profili generali... 1 I AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Introduzione... 9 1 Disconoscimento della paternità in caso di mancata prova dell adulterio della
DettagliTRIBUNALE DI RICORSO PER LA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO. il Sig. XXX, nato il..,residente in.
TRIBUNALE DI RICORSO PER LA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ill.mo Sig. Presidente, il Sig. XXX, nato il..,residente in., via, n., c.f.:., rappresentato e difeso, come da procura
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO
CARLO GUGLIELMO IZZO con la collaborazione di ADRIANO IZZO, ANDREA FALZONE, VALERIO CIONI SEPARAZIONE E DIVORZIO Cacucci Editore - Bari 2009 INDICE Capitolo Primo Il procedimento di separazione giudiziale
DettagliGENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)
GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XIII I REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI Introduzione... 3 1 La scelta del regime patrimoniale... 7 Atto di matrimonio avanti all ufficiale di stato civile con scelta di separazione
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliFATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliDETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A decorrere dal 1 gennaio 2007 le deduzioni per oneri di famiglia previste dall art. 12 del TUIR sono sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, co.
DettagliSentenza. del 23 ottobre 2013 - e. coniugi e consumati
Conto corrente cointestato tra coniugi e disciplina della comunione de residuo TRIBUNALE DI BARI - Sentenza del 23 ottobre 2013 - e massima a cura dell Avv. Daniela Angelini Sono esclusi dalla comunione
DettagliCOMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia
COMUNE DI SAN MARTINO IN Provincia di Reggio Emilia DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 106 del 09 Ottobre 2014 OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L ATTIVAZIONE DI INTERVENTI PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
DettagliFondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL
REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca
Dettagli«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fippo D Aquino, Fabrizio D Arcangelo, Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliAviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione
Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del
DettagliDIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 18 Novembre 2013, n 25843 (Pres. C.
DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 18 Novembre 2013, n 25843 (Pres. C. Carnevale; Rel. M. Dogliotti) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Diagnosi di shopping
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliPOR Sardegna FSE 2007-2013 - ORE PREZIOSE 2009-2010. Avviso pubblico per l erogazione di contributi per l acquisto di servizi alla prima infanzia
Spettabile COMUNE DI (indicare il proprio comune di residenza) ALLEGATO 1 - MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO CONTRIBUTI RELATIVI AL PERIODO 01/09/2009-31/07/2010 POR Sardegna FSE 2007-2013 - ORE PREZIOSE
DettagliCOMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano
COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 83 del 30.09.1997 1/6 SOMMARIO : ARTICOLO 1 - FINALITA DEL
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliOGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative
CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
DettagliASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle
DettagliAFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1
AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori 1 Legge n. 54 del 2006 Diritto alla bigenitorialità Tipi di affidamento Esercizio della potestà I tempi dei figli Assegnazione della casa familiare Assegno di mantenimento
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
DettagliINFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE RICHIESTA ADOZIONE. disporre i documenti prodotti secondo l ordine indicato in calce alla richiesta di adozione
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE RICHIESTA ADOZIONE disporre i documenti prodotti secondo l ordine indicato in calce alla richiesta di adozione indicare sempre prima il cognome poi il nome Documenti
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliINDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA
Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliRAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI
RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI Prefazione... Introduzione... 1 1 LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA: L AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA PROLE La questione... 11 Analisi dello scenario... 11 Inquadramento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composto dai signori dr. Calogero Domenico Cammarata Presidente dr. Gaetano Sole Giudice dr. Andrea Giuseppe
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE
Dettagli