Periodico informativo n. 10/2011

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1 Periodico informativo n. 10/2011 Detrazione Irpef per figli Gentile cliente, con il presente elaborato - visto che il termine per la presentazione della dichiarazione di spettanza per usufruire delle detrazioni Irpef, è solitamente fissato per la fine di gennaio, salvo diverso termine da Lei stabilito in base alle proprie esigenze tecnico gestionali - è nostra cura porre alla sua attenzione alcuni degli aspetti, di primaria importanza, che certamente caratterizzano e guidano la richiesta e la scelta da parte dei lavoratori della percentuale di ripartizione delle detrazioni per figli, tra i coniugi. Tale trattazione riassumerà pertanto quelle che sono le regole base per la ripartizione delle detrazioni, ponendo alla sua attenzione l esistenza di sole due opzioni ai fini della fruizione delle detrazioni per figli, ovvero, la possibilità di ripartire la percentuale di detrazione per figli nella misura del 50% tra genitori non legalmente ed effettivamente separati, oppure, previo accordo tra gli stessi, assegnare la detrazione e, pertanto, far diminuire l imposta lorda, ad uno solo dei genitori. Premessa La detrazione spetta, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che non possiedono redditi superiori a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e varia a secondo della tipologia di figlio ed al loro numero.

2 Le novità con la Finanziaria 2008 Dal 1 gennaio 2007 i criteri di ripartizione della detrazione tra i genitori sono diventati certamente più rigidi, dando la possibilità, come anticipato nel sommario, di poter scegliere tra sole due opzioni: 1. 50% tra i coniugi; 2. oppure, previo accordo tra gli stessi, assegnare la detrazione ad uno solo dei genitori quindi 100% della detrazione a favore di un solo genitore (quello con maggiore reddito). Altra novità, certamente non meno importante, riguarda i tempi e l assiduità nella presentazione della dichiarazione di spettanza, ovvero, la novità ricade sul fatto che mentre prima della Finanziaria 2008 bastava presentare la dichiarazione di spettanza solo al momento dell assunzione mantenendo pertanto la sua efficacia anche per i periodi successivi di imposta, fino a quando non venisse presentata una domanda di variazione dello status familiare del lavoratore, oggi, la dichiarazione per usufruire delle detrazioni Irpef deve essere presentata ogni anno (solitamente entro la fine di gennaio) anche qualora lo situazione familiare del lavoratore non subisce cambiamenti e con la presentazione di eventuali altre comunicazioni qualora lo status familiare del lavoratore dovesse, nel corso dell anno, mutare. 31 gennaio Termine perentorio? NO, il sostituto d imposta sulla base di sue esigenze tecnico gestionali può fissare un termine diverso Presentazione dichiarazione di spettanza Và presentata ogni anno anche in assenza di variazioni dello status familiare? SI

3 Mancata presentazione della dichiarazione Qualora il lavoratore dovesse non presentare la dichiarazione di spettanza, il datore di lavoro non può riconoscere le detrazioni di imposta. Il sostituto di imposta è pertanto tenuto a richiedere al lavoratore di comunicare entro un termine stabilito: le condizioni di spettanza, nonché; il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia; e nel contempo, può continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali. Qualora il lavoratore dovesse non adempiere tale dovere entro il termine indicato dal sostituto, quest ultimo potrà dal mese successivo, NON RICONOSCERE le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo medio tempore attribuite al lavoratore. Il suddetto recupero impone l irrogazione di sanzioni a carico del sostituto? NO Richiesta detrazioni d imposta FAC-SIMILE Datore di lavoro Dipendente Cognome e nome Luogo di nascita Cod. Fisca.: Nato il: Residente in Stato civile N. matricola Nella veste di dipendente/collaboratore di codesta impresa DICHIARA sotto la propria responsabilità che i familiari di seguito indicati non possiedono nel (periodo d imposta) un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro e, quindi, di aver diritto alle seguenti detrazioni Irpef annue: /_/ da calcolarsi ed attribuirsi in base al reddito complessivo presunto annuo. /_/ da calcolarsi ed attribuirsi in base al seguente reddito complessivo presunto: - importo reddito di lavoro dipendente ;

4 - importo altri redditi (di cui abitazione prncipale ). /_/ DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (Altre detrazioni Art. 13 TUIR) /_/ DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO (Non legalmente ed effettivamente separato): Cognome e nome: /_/ DETRAZIONI PER FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO, sulla base dei seguenti dati: - n. figli a carico al /_/ 100% /_/ 50% - n. Altri familiari a carico al /_/ 100% /_/ 50% - mancanza dell altro genitore: SI /_/ NO /_/ /_/ ULTERIORE DETRAZIONE PER ALMENO 4 FIGI A CARICO; al /_/ 100% /_/ 50% /_/ Altro In caso di rapporti inferiori all anno (licenziamento o assunzione in corso d anno): - CHIEDE /_/ di calcolare ed attribuire l importo minimo di detrazione spettante, pari a 690,00 per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, o 1.380,00 per rapporti di lavoro a tempo determinato. - CHIEDE /_/ di calcolare ed attribuire le detrazioni per carichi di famiglia per l intero anno. inoltre - CHIEDE /_/ di applicare un aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito pari a % La presente dichiarazione ha validità annuale e si impegna a comunicare le variazioni se intervenute nel corso del periodo d imposta. DATA In fede

5 Regole base per la ripartizione delle detrazioni La regola base delle detrazioni per figli è che vengano ripartite al 50% tra i genitori, salvo eccezioni previste e disciplinate dall art. 12 lett. c) del TUIR ovvero: in caso di coniuge a carico dell altro; la detrazione viene riconosciuta al 100% al coniuge che ha l altro a suo carico; nel caso in cui i coniugi si siano accordati, la detrazioni è fruita al 100% dal genitore con reddito più elevato; nel caso, invece, di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, a meno che non sia stato stipulato un accordo di tipo diverso, al fine di ripartire al 50% la detrazione tra i coniugi, oppure, di riconoscere la detrazione al genitore con maggiore reddito. in caso di affidamento congiunto o condiviso; la detrazione viene riconosciuta al 50% tra i genitori, a meno che non sia stato stipulato un diverso accordo, con il fine di attribuire la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato; se il genitore affidatario, oppure, nel caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per incapienza, questa, previa intesa tra le parti, può essere fruita dall altro genitore, quest ultimo, salvo diverso accordo, deve versare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione effettivamente spettante, oppure, nel caso di affidamento congiunto, deve versare un importo pari al 50% della detrazione stessa. Risoluzione n. 143 del Agenzia Entrate Quest ultimo punto è stato chiarito dall Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 143 del 30 Dicembre 2010 in risposta ad un interpello, dove veniva chiesto all Agenzia, da parte di un genitore divorziato, se in sede della presentazione della dichiarazione dei redditi, fosse possibile fruire della detrazione massima della figlia (100%). Nel caso di specie, a seguito del divorzio, l unica figlia è stata affidata ad entrambi i genitori e il genitore istante versa all altro coniuge euro mensili per il mantenimento. Inoltre, l altro coniuge, non presenta la dichiarazione dei redditi

6 A riguardo l Agenzia chiarisce che è possibile che un solo genitore benefici della detrazione nella misura del 100 per cento. L'unica condizione da rispettare nel caso di separazione e affidamento congiunto, come chiarito anche dalla circolare 15/2007, è quella del raggiungimento di un accordo fra gli ex coniugi che stabilisca a chi dei due è attribuito il vantaggio fiscale e l'importo che quest'ultimo deve riversare all'altro. Si può prospettare il caso in cui i due genitori non sappiano con certezza, quale dei due percepirà un reddito maggiore nel 2011, è consigliabile, in tale ipotesi, scegliere, nella comunicazione annuale al sostituto d imposta, la possibilità di ripartire lo sconto fiscale al 50% tra i due coniugi, qualora tale scelta, dovesse risultare errata, vi è, a consuntivo, l obbligo di presentare il Modello 730 o Unico per porre riparo e quindi modificare la scelta sulla ripartizione delle detrazioni. Per quanto riguarda, invece, genitori con reddito variabile, tipico il caso di chi percepisce redditi d impresa o di lavoro autonomo, o anche due dipendenti il cui reddito varia poiché molto variabile la frequenza di straordinari (non legati a incrementi di produttività e quindi non assoggettati ad imposta sostitutiva del 10%) si ritiene utile scegliere, in dette circostanze, la ripartizione al 50% della detrazione relativa figli a carico. Genitori non legalmente ed effettivamente separati nel caso di NON accordo tra i genitori ripartizione della detrazione al 50% nel caso di accordo tra i genitori attribuzione della detrazione al 100% al genitore con reddito maggiore

7 Genitori in separazione legale ed effettiva o con annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio AFFIDAMENTO DEL FIGLIO AD UN SOLO GENITORE nel caso di NON accordo tra i genitori attribuzione della detrazione al 100% al genitore affidatario nel caso di accordo tra i genitori ripartizione della detrazione al 50% nel caso di accordo tra i genitori attribuzione della detrazione al 100% al genitore con reddito maggiore AFFIDAMENTO DEL FIGLIO CONGIUNTO nel caso di NON accordo tra i genitori ripartizione della detrazione al 50% nel caso di accordo tra i genitori attribuzione della detrazione al 100% al genitore con reddito maggiore p. Se.t.am. Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna, 19 gennaio 2011

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