Parte 2 Disposizioni regolamentari generali (DRG LPP) Edizione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Parte 2 Disposizioni regolamentari generali (DRG LPP) Edizione 01.2013"

Transcript

1 Fondazione collettiva LPP dell Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita Regolamento previdenziale Parte Disposizioni regolamentari generali (DRG LPP) Edizione 0.0 Informazioni generali sul regolamento previdenziale Il regolamento previdenziale (Parte /Parte ) della Fondazione collettiva LPP dell'allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA è costituito dalla Parte "Disposizioni regolamentari particolari" (di seguito denominata DRP) e dalla Parte "Disposizioni regolamentari generali" (di seguito denominata DRG). A scopo di informazione ogni assicurato riceve dal datore di lavoro un certificato di previdenza emesso dalla fondazione e il relativo prospetto informativo. Le DRP contengono le informazioni specifiche relative al piano previdenziale adottato dalla cassa di previdenza; queste integrano ovvero prevalgono sulle DRG per quanto concerne la disciplina del piano previdenziale specifico. Le DRG valgono per tutti i piani previdenziali delle aziende affiliate e vengono applicate senza limitazione alcuna, fatte salve le disposizioni specifiche previste nel piano previdenziale (DRP). Il certificato di previdenza individuale riporta la situazione effettiva dell'assicurato secondo quanto previsto dal piano previdenziale; il prospetto informativo contiene spiegazioni e ulteriori delucidazioni in merito. Fanno fede in ogni caso le disposizioni del regolamento previdenziale. Il regolamento previdenziale è disponibile in visione presso il datore di lavoro oppure può essere richiesto ad Allianz Suisse Vita. Le DRG sono pubblicate inoltre sul sito Internet La fondazione è autorizzata ma non obbligata a pubblicare su Internet ( le informazioni e i documenti relativi alla fondazione stessa e alle casse di previdenza. Possono essere pubblicati su Internet in particolare i moduli specifici previsti per l'attuazione della previdenza, il contratto di assicurazione collettiva, le condizioni generali di assicurazione collettiva, il regolamento dei costi, le disposizioni per il conto premi, lo statuto della fondazione e il regolamento organizzativo, i nomi dei membri del consiglio di fondazione nonché il bilancio annuale e la relazione annuale della fondazione. La fondazione è autorizzata a limitare e sospendere in qualunque momento le pubblicazioni su Internet. Sommario 0. Denominazioni e basi giuridiche. Informazioni generali.. Organismo responsabile della previdenza per il personale.. Scopo della previdenza per il personale.. Gestione dell'avere di vecchiaia.. Attuazione della previdenza per il personale.. Consiglio di fondazione/commissione previdenziale.. Obblighi d'informazione e di notifica.7. Responsabilità.8. Trattamento e protezione dei dati. Definizioni.. Età.. Anno assicurativo/data di riferimento.. Salario (cfr. anche punto.9.).. Diversi accrediti e averi di vecchiaia.. Incapacità lavorativa.. Invalidità (incapacità di guadagno).7. Figli.8. Coniugi/Conviventi omosessuali registrati.9. Soggetti con obblighi di mantenimento. Ammissione all assicurazione/copertura assicurativa.. Obbligo d'assicurazione.. Prosecuzione della copertura previdenziale.. Assicurazione facoltativa.. Ammissione / Obbligo di notifica.. Copertura previdenziale. Prestazioni.. Prestazioni di vecchiaia (cfr. anche i punti.9.,.9.,.9.).. Prestazioni per i superstiti (cfr. anche punto.9.).. Prestazioni in caso di incapacità lavorativa/ invalidità (incapacità di guadagno); cfr. anche il punto.9... Prestazione di uscita (cfr. anche punti.9.).. Divorzio.. Prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà abitativa.7. Cumulo di più prestazioni (coordinamento).8. Disposizioni comuni concernenti le prestazioni. Finanziamento.. Spese di previdenza.. Obbligo di contribuzione.. Conferimento prestazione di uscita.. Versamenti volontari (cfr. anche punto.9.).. Rimborso del prelievo anticipato. Disposizioni finali.. Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti assicurativi.. Fondi liberi e misure speciali della cassa di previdenza.. Liquidazione parziale o totale.. Effetti prodotti dalla risoluzione del contratto di affiliazione.. Vuoti normativi.. Modifica delle disposizioni regolamentari.7. Luogo di adempimento e foro giudiziario.8. Versione facente fede del regolamento.9. Disposizioni transitorie.0. Entrata in vigore Allegato Aliquote di conversione con decorrenza //0 Allegato Disposizioni transitorie dall'//0 al //08 Allegato Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita (punto..) Allegato Tabella dei depositi previdenziali vincolati del pilastro a non computabili in caso di riscatto contributivo (punto..) Allegato Ripartizione di fondi liberi, misure speciali ed eventuali riserve contributi del datore di lavoro Allegato Prosecuzione della copertura previdenziale Allegato 7 Contributi volontari per il pensionamento anticipato Allegato 8 Disposizioni connesse alla revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal gennaio 0 YLKDII 0/

2 0. Denominazioni e basi giuridiche Denominazioni Fondazione Fondazione collettiva LPP dell Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Wallisellen Allianz Suisse Vita Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Wallisellen Datore di lavoro Azienda affiliata Cassa di previdenza Cassa di previdenza aperta dal datore di lavoro presso la fondazione Dipendenti Dipendenti del datore di lavoro Cerchia degli assicurati Tutti i dipendenti Assicurati Dipendenti appartenenti alla cerchia degli assicurati Commissione previdenziale Organo paritetico della cassa di previdenza Consiglio di fondazione Organo supremo della fondazione Previdenza obbligatoria Prestazioni minime ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Previdenza sovraobbligatoria Prestazioni che superano la previdenza obbligatoria (previdenza "estesa") Basi giuridiche LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità LAVS Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti LAI Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAM Legge federale sull'assicurazione militare CCS Codice civile svizzero CO Codice delle obbligazioni LEF Legge federale sull'esecuzione e i fallimenti LSA Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori LPD Legge federale sulla protezione dei dati LUD Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali. Informazioni generali.. Organismo responsabile della previdenza per il personale La fondazione è stata creata da Allianz Suisse Vita conformemente agli articoli 80 e seguenti CCS, e seguenti CO e 8 cpv. LPP al fine di attuare la previdenza per il personale. La fondazione è iscritta nei registri di commercio e della previdenza professionale ed è soggetta a controllo legale... Scopo della previdenza per il personale La previdenza per il personale ha lo scopo di garantire agli assicurati e agli altri aventi diritto previsti dal regolamento previdenziale, la copertura previdenziale minima prevista dalla LPP. Il presente regolamento descrive, sulla base delle DRP previste per la cassa pensione, i diritti e gli obblighi della fondazione, degli assicurati e degli aventi diritto previsti dallo stesso regolamento; esso disciplina inoltre il comportamento determinante del datore di lavoro. Il regolamento previdenziale fissa, nell ambito della cassa di previdenza, in particolare i diritti degli assicurati e dei loro superstiti in caso di vecchiaia, decesso e invalidità, uscita dalla cassa pensioni, la promozione della proprietà abitativa e i casi di divorzio o scioglimento in giudizio dell unione registrata ai sensi della LUD. L'effettivo piano previdenziale vigente per la cassa di previdenza è riportato nelle DRP. La previdenza di ogni cassa previdenziale deve rispettare i principi di adeguatezza, collettività, parità di trattamento, pianificazione, nonché il principio di assicurazione. Se il datore di lavoro si affilia a un altro o a diversi altri istituti di previdenza, talché gli assicurati della fondazione risultano contemporaneamente assicurati anche presso altri istituti di previdenza, il datore di lavoro è tenuto a informare immediatamente la fondazione e ad adottare, in accordo con gli istituti previdenziali interessati, provvedimenti atti a garantire il rispetto del principio di adeguatezza nel complesso dei rapporti previdenziali. La fondazione è autorizzata ad adeguare i propri piani previdenziali, qualora l'affiliazione ad altri istituti di previdenza comprometta il rispetto del principio di adeguatezza per i rapporti previdenziali nel loro complesso. YLKDII 0/

3 .. Gestione dell'avere di vecchiaia Il piano previdenziale della cassa di previdenza può prevedere, oltre alla previdenza obbligatoria, anche una parte di previdenza sovraobbligatoria. Qualora il piano previdenziale includa una parte di previdenza sovraobbligatoria, oltre a quella obbligatoria, la gestione dell'avere di vecchiaia è unificata per entrambe le parti secondo quanto previsto dal punto.. L'avere di vecchiaia globale non può essere in ogni caso inferiore all'avere di vecchiaia legale di cui alla LPP... Attuazione della previdenza per il personale In adempimento al proprio obbligo previdenziale sancito dalla legge, il datore di lavoro si è affiliato alla fondazione, con la quale ha sottoscritto un contratto di affiliazione, per dare corso alla previdenza per il personale. Mediante il contratto di affiliazione il datore di lavoro, ovvero la commissione previdenziale, accetta che la gestione della previdenza per il personale, l'applicazione del regolamento previdenziale così come l'informazione agli assicurati siano affidati ad Allianz Suisse Vita. Quest'ultima informa gli aventi diritto e, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla diffusione dei dati e sull'informazione degli assicurati, gli eventuali terzi circa i diritti e i doveri. Al fine di assicurare i relativi rischi, la fondazione ha concluso con Allianz Suisse Vita un contratto di assicurazione collettiva per ogni cassa di previdenza... Consiglio di fondazione / Commissione previdenziale Costituzione, composizione, facoltà di delibera, diritti e doveri del consiglio di fondazione e della commissione previdenziale sono definiti nel regolamento organizzativo. Per la cassa di previdenza viene costituita una commissione previdenziale... Obblighi d'informazione e di notifica Il datore di lavoro e l'assicurato ovvero gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla fondazione, di norma entro trenta giorni, tutti i dati necessari e la relativa documentazione per attuare la previdenza per il personale (ad es. modulistica di adesione e disdetta, certificato di esistenza in vita, atto ufficiale di morte, certificato ereditario, certificati medici, documentazione AI, certificati di formazione, libretto di famiglia, ecc.) nonché per la promozione della proprietà abitativa (ad es. contratto di acquisto, contratto d'opera, certificati di quote, atto costitutivo di pegno, contratto ipotecario, estratto del registro fondiario, ecc.). Ciò vale in particolare per: a) le comunicazioni relative a variazioni dei dati anagrafici e di indirizzo; b) la notifica di entrata e di uscita delle persone appartenenti al gruppo assicurato ai sensi del regolamento all'inizio ovvero alla fine del rapporto di lavoro o dell'obbligo assicurativo (inclusi i dati sul rapporto previdenziale precedente e futuro); c) la comunicazione dei dati personali rilevanti per l'attuazione della previdenza professionale e le relative modifiche; d) i dati relativi alla capacità lavorativa di assicurati o persone da assicurare, in particolare in caso di iscrizioni e disdette; e) la notifica del percepimento o meno di prestazioni di vecchiaia AI ridotte o annullate negli ultimi tre anni; f) la comunicazione dei salari AVS (calcolati sull intero anno) delle persone da assicurare ovvero degli assicurati per l'anno di assicurazione in corso (al giorno di riferimento del contratto, di norma al gennaio) nonché le variazioni sostanziali nel corso dell'anno di almeno il 0% (aumento/riduzione); g) la comunicazione di variazioni importanti che influiscono sul rapporto di previdenza, ovverosia la stipula, la modifica o la sospensione di assicurazioni dell'indennità giornaliera determinanti per la decorrenza della prestazione erogata dalla fondazione e in ogni caso per il suo rinvio (durata del periodo di attesa); h) la comunicazione relativa a casi previdenziali per vecchiaia, decesso e invalidità (compresa la presentazione dei documenti giustificativi); i) i dati sui redditi computabili per il calcolo del sovraindennizzo ovvero del coordinamento delle prestazioni assicurative; j) la comunicazione relativa a modifiche o cessazione di condizioni che danno luogo a un diritto (ad es. raggiungimento dell'età pensionabile, variazione del grado di incapacità lavorativa e al guadagno, decesso, nuovo matrimonio, ecc.); k) la comunicazione di avvenuta affiliazione del datore di lavoro a un altro istituto di previdenza professionale. Obblighi particolari in caso di incapacità lavorativa: a) il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto alla fondazione l'eventuale incapacità lavorativa (parziale) dell'assicurato, qualora quest'ultimo abbia sofferto della condizione invalidante minima del 0% per oltre 0 giorni, su un periodo generalmente di 90 giorni (dalla prima incapacità lavorativa). Dopodiché la fondazione invia al datore di lavoro il modulo necessario per la notifica e la richiesta delle prestazioni assicurative. Il datore di lavoro è tenuto a compilare tale modulo in ogni sua parte e a restituirlo firmato entro 0 giorni dalla data riportata sulla comunicazione; b) il datore di lavoro è tenuto a invitare l'assicurato a presentare richiesta preventiva di assistenza all'assicurazione federale per l'invalidità (AI) se, in un periodo di osservazione globale di 90 giorni (dalla prima incapacità lavorativa), questi lamenta per oltre 0 giorni un grado di inabilità al lavoro pari almeno al 0%. L'iscrizione dell assicurato può essere richiesta o effettuata anche dalla fondazione; c) l'assicurato deve presentare la domanda all'ai entro i 0 giorni successivi al periodo di osservazione o entro i 0 giorni successivi all'invito in tal senso formulato dal datore di lavoro o dalla fondazione. Con tale procedura si intende perseguire l'obiettivo primario dell'ai, cioè il reinserimento della persona nella vita lavorativa. Le conseguenze della violazione di questi obblighi vengono disciplinate dal punto.. cpv e dal punto.8. cpvv. e. Obblighi particolari in caso di plurimi rapporti previdenziali: a) se l'assicurato intrattiene più rapporti previdenziali e se la somma di tutti i salari e redditi soggetti all AVS supera il decuplo del limite LPP, questi è tenuto a informare la fondazione e ogni altro istituto di previdenza della totalità dei propri rapporti previdenziali nonché dei salari e dei redditi ivi assicurati; b) se il datore di lavoro aderisce a uno o più istituti di previdenza e, di conseguenza, gli assicurati presso la fondazione risultano assicurati anche presso altri istituti di previdenza, questi è tenuto a YLKDII 0/

4 7 informare immediatamente la fondazione. Datore di lavoro, commissione previdenziale, assicurati, beneficiari di rendite e aventi diritto devono utilizzare gli appositi moduli previsti dalla fondazione, per trasmettere determinati dati, comunicazioni e informazioni. Tutti i dati, le comunicazioni e le informazioni devono essere fornite alla fondazione in forma scritta, in modo veritiero e con firma in calce, entro 0 giorni dalla presa d'atto. Lo stesso vale per i documenti, gli incartamenti, le prove e le ricevute che la fondazione richiede ai fini della valutazione di determinate circostanze e della collaborazione con gli uffici AI. Se tali informazioni o documenti non vengono trasmessi alla fondazione, questa è autorizzata ad astenersi dall'adottare qualunque misura; in particolare - fatte salve prescrizioni di legge imperative - essa non è tenuta a versare alcun interesse di mora. Qualora vengano violati gli obblighi di informazione e comunicazione e la fondazione debba rispondere nei confronti di terzi, in particolare nei confronti di assicurati e beneficiari di rendite nonché di altri aventi diritto, per prestazioni non finanziate a causa del mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro, il responsabile della violazione è tenuto a risarcire alla fondazione spese e oneri ad essa connessi. La fondazione fornisce al datore di lavoro affiliato, agli assicurati e ad altri aventi diritto le informazioni previste dalla legge e dal presente regolamento previdenziale. Essa non è tenuta a fornire ulteriori informazioni non previste dalla legge o dal presente regolamento. In ogni caso tali informazioni supplementari vengono fornite soltanto a fronte del pieno risarcimento dei costi derivanti..7. Responsabilità La responsabilità e l'entità dell obbligo delle prestazioni della fondazione nei confronti degli aventi diritto, ai sensi del regolamento previdenziale, sono limitate alla responsabilità e all'obbligo di prestazione di Allianz Suisse Vita previste dal contratto di assicurazione collettiva; la responsabilità della fondazione è in ogni caso limitata allo stato patrimoniale della cassa di previdenza. Tuttavia sono sempre garantite le prestazioni minime di cui alla LPP per il periodo che ha inizio con l'entrata in vigore del contratto di affiliazione. La fondazione respinge, fatte salve disposizioni di legge imperative, qualunque responsabilità per le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi di informazione e comunicazione da parte del datore di lavoro, dell'assicurato ovvero degli. Definizioni.. Età Per età s'intende l'età effettivamente raggiunta, espressa in anni e in mesi. Il periodo compreso fra la data di nascita e il primo giorno del mese successivo non viene preso in considerazione. L'età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia è pari alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita... Anno assicurativo / Data di riferimento L'anno assicurativo corrisponde all'anno civile. La data di riferimento è il gennaio. aventi diritto. In particolare, se il datore di lavoro, le persone da assicurare o gli assicurati e i beneficiari di rendite, nonché gli altri aventi diritto comunicano in maniera inesatta o tacciono circostanze rilevanti, che essi conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, la fondazione è autorizzata a ridurre o negare le prestazioni sovraobbligatorie, qualora essa faccia seguire relativa comunicazione entro sei mesi dalla presa d'atto. La fondazione si riserva di esercitare diritti di regresso e di risarcimento danni qualora l'assicurato, in caso di violazione del presente regolamento previdenziale (violazione del contratto previdenziale), sia tenuto al risarcimento nei confronti della fondazione..8. Trattamento e protezione dei dati personali I dati dell'assicurato, contenuti nella proposta o relativi all attuazione del rapporto di previdenza, vengono trasmessi ad Allianz Suisse Vita. Se necessario ai fini dell'attuazione della previdenza professionale, quest'ultima comunica ad altre compagnie di assicurazioni, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, i dati inerenti all'assicurazione. In caso di regresso nei confronti dell'autore di un danno che ha leso l'assicurato, la fondazione è autorizzata a comunicare al terzo responsabile e/o all'assicuratore di responsabilità civile, i dati necessari per far valere i diritti dell'assicurato stesso. Per la prevenzione e la lotta contro eventuali abusi e il percepimento indebito di prestazioni la Fondazione e Allianz Suisse Vita, in presenza di sospetti fondati di abuso, possono adottare misure di monitoraggio e indagine. La Fondazione e Allianz Suisse Vita possono inoltre delegare tali misure, nella misura necessaria, a terzi selezionati parimenti soggetti all'obbligo di segretezza professionale. Questi ultimi sono chiamati a dichiarare esplicitamente che si atterrano a tale obbligo. L'adozione di tali misure avviene sempre nel rispetto dei principi di adeguatezza e protezione dei dati. La fondazione e le compagnie di assicurazioni partecipanti hanno adottato tutte le misure richieste dalla legge per garantire il trattamento strettamente confidenziale dei dati. Si applicano inoltre, in particolare, le prescrizioni di legge specifiche della LPP concernenti il trattamento dei dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, la comunicazione dei dati, nonché l'assistenza amministrativa; tali disposizioni valgono anche per la parte sovraobbligatoria della previdenza. Valgono infine le disposizioni generali della legge sulla protezione dei dati (LPD)... Salario (cfr. anche punto.9.)... Salario annuo dichiarato È considerato salario annuo dichiarato il salario annuo dell'assicurato comunicato dal datore di lavoro al momento dell'ammissione alla cassa di previdenza ovvero alla data di riferimento. Il salario annuo dichiarato vale per l'intero anno assicurativo. Se l'assicurato non lavora tutto l'anno, è determinante il salario che avrebbe percepito sull'intero anno. Se la capacità di guadagno della persona da assicurare al momento dell'iscrizione alla cassa di previdenza ovvero alla data di riferimento è solo parziale, è determinante il salario annuo percepito nei limiti della capacità reddituale. YLKDII 0/

5 Il salario annuo dichiarato comprende il salario AVS, la retribuzione degli straordinari ed eventuali bonus garantiti per contratto o versati regolarmente. Non rientrano invece nel salario annuo dichiarato eventuali compensi versati occasionalmente (in particolare premi per anzianità di servizio e simili) né eventuali bonus non garantiti per contratto o versati solo saltuariamente Nel caso di salari annui di importo variabile, è possibile basarsi sull'ultimo salario annuo noto, tenendo tuttavia conto di variazioni salariali già pattuite. Per quanto riguarda la retribuzione degli straordinari e il versamento regolare di bonus, si tiene conto dell'importo medio percepito negli ultimi tre anni. Per i neoassunti da assicurare, tali componenti del salario vengono considerate a partire dal gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione sulla base delle prestazioni relative al primo anno di impiego. Sono fatte salve le disposizioni connesse alla revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal gennaio 0 di cui all'allegato 8. Il salario che l'assicurato percepisce presso un altro datore di lavoro non rientra nel conteggio ai fini dell'assicurazione di cui al presente regolamento previdenziale. Qualora il salario AVS superi il limite LPP, è possibile richiedere che la retribuzione degli straordinari e i bonus garantiti per contratto o versati regolarmente vengano assicurati separatamente al di fuori della fondazione. Nel caso venga stipulata un'assicurazione separata, dal salario annuo dichiarato di cui al cpv. vanno escluse le componenti di cui al cpv..... Salario annuo assicurato Il salario annuo assicurato viene fissato nelle DRP; esso non deve superare il salario annuo AVS ed è limitato a dieci volte il limite LPP (= 0 x 00% della rendita di vecchiaia massima AVS). Se l'assicurato intrattiene più rapporti previdenziali e se la somma di tutti i salari e redditi soggetti all AVS supera il decuplo del limite LPP, il salario assicurato presso la fondazione viene proporzionalmente ridotto in modo che il totale di tutti i salari e redditi assicurati in tutti i rapporti previdenziali non superi il decuplo del limite LPP. Se previsto dalle DRP valide per l'istituto di previdenza del datore di lavoro, per gli assicurati che svolgono un lavoro a tempo parziale l'importo di coordinamento viene adeguato sulla base del grado di occupazione. Per gli assicurati parzialmente invalidi, i limiti fissati nelle DRP saranno opportunamente adeguati al grado di invalidità scaglionato ai sensi del punto.. cpv.. Se le DRP concernenti la cassa di previdenza del datore di lavoro prevedono la possibilità di un "mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato" e la volontà di esercitare tale opzione viene esplicitamente espressa da assicurati in possesso della piena capacità lavorativa e il cui salario AVS abbia subito dopo il 8 anno di età una riduzione non superiore al 0%, il salario assicurato viene mantenuto al livello precedente fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Tale mantenimento è ammesso a condizione che gli assicurati siano pienamente abili al lavoro per il grado di occupazione assicurato precedente alla riduzione e non percepiscano alcuna prestazione di vecchiaia. La richiesta deve essere formulata mediante apposito modulo da presentare al datore di lavoro per inoltro alla fondazione. Gli assicurati devono rispondere alle domande del modulo in modo completo o veritiero; in caso contrario trova applicazione quanto disposto dal punto. cpv.. Il datore di lavoro dichiara quindi il precedente livello di reddito assicurato come quello da assicurare fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Sono fatte salve le disposizioni connesse alla revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal gennaio 0 di cui all'allegato Modifiche salariali Ogni anno, alla data di riferimento, le prestazioni previdenziali e i contributi vengono adeguati ai salari presuntivi all'inizio dell'anno assicurativo. Le modifiche salariali sostanziali di almeno il 0% nel corso dell'anno si applicano a partire dalla data di efficacia. Le modifiche salariali retroattive vengono prese in considerazione solamente per l'anno in corso dietro presentazione dei relativi documenti probatori. Se il salario annuo dichiarato diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o altre ragioni simili, il salario annuo dichiarato fino a quel momento resta in vigore almeno finché dura l'obbligo di trattamento economico da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo a CO oppure finché dura un congedo di maternità di cui all'articolo 9f CO. L'assicurato può tuttavia richiedere la riduzione del salario annuo assicurato... Diversi accrediti e averi di vecchiaia... Accrediti di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati annualmente e accreditati sull'avere di vecchiaia individuale. Le percentuali e la base di calcolo da utilizzare per gli accrediti di vecchiaia sono riportate nelle DRP.... Avere di vecchiaia L'avere di vecchiaia disponibile in un determinato momento è pari a tutti gli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, che sono stati accreditati sull'avere di vecchiaia individuale. Si tratta degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, per il periodo in cui l assicurato è stato iscritto alla cassa di previdenza. Inoltre l'avere di vecchiaia disponibile include i versamenti fruttiferi d interessi quali prestazioni di entrata (conferimento della prestazione di uscita), versamenti volontari, accrediti da polizze ovvero conti di libero passaggio oppure da fondi liberi della fondazione ovvero eccedenze. L'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile dipende inoltre dai versamenti ovvero dai prelievi anticipati finalizzati all'acquisto di un'abitazione di proprietà o legati a procedure di divorzio.... Proiezione dell'avere di vecchiaia senza interessi La proiezione dell avere di vecchiaia senza interessi a una determinata data si compone dell'avere di vecchiaia accumulato, interessi compresi, fino alla fine dell'anno assicurativo in corso, nonché della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti all'età di pensionamento, senza interessi.... Accrediti di vecchiaia LPP Gli accrediti di vecchiaia LPP corrispondono alla parte obbligatoria degli accrediti di vecchiaia. Essi vengono calcolati annualmente in percentuale sul salario assicurato LPP (salario annuo coordinato) e accreditati sull'avere di YLKDII 0/

6 vecchiaia individuale LPP (calcolo secondo il minimo di legge).... Avere di vecchiaia LPP L'avere di vecchiaia LPP corrisponde alla quota di avere di vecchiaia accumulata secondo le disposizioni minime della LPP. L'avere di vecchiaia LPP disponibile in un determinato momento è quindi pari alla somma di tutti gli accrediti di vecchiaia LPP, interessi compresi, per il periodo in cui l'assicurato è stato iscritto alla cassa di previdenza, e degli averi di vecchiaia LPP trasferiti da precedenti rapporti previdenziali. L avere di vecchiaia LPP comprende, inoltre, previa conferma che si tratti di averi di vecchiaia LPP dell'assicurato, i rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà abitativa e i versamenti volontari a seguito di divorzio. L'avere di vecchiaia LPP si riduce in caso di prelievi nell ambito della promozione della proprietà abitativa ai sensi del punto. e in caso di prelievi a seguito di divorzio, ai sensi del punto.. Contribuiscono inoltre a formare l'avere di vecchiaia accumulato ai sensi della LPP gli interessi derivanti dalla remunerazione dell'avere di vecchiaia LPP, superiori al tasso di interesse minimo LPP.... Proiezione dell'avere di vecchiaia LPP senza interessi La proiezione dell'avere di vecchiaia LPP senza interessi a una determinata data è pari alla proiezione della componente obbligatoria dell'avere di vecchiaia senza interessi. Essa si compone dell'avere di vecchiaia LPP accumulato fino alla fine dell'anno assicurativo in corso più gli interessi, nonché della somma degli accrediti di vecchiaia LPP, senza interessi, per gli anni che mancano all'età pensionabile...7. Tassi di interesse e aliquote di conversione La componente dell'avere di vecchiaia corrispondente all'avere di vecchiaia LPP (componente obbligatoria) viene remunerata al tasso minimo LPP. La componente dell'avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia minimo LPP (componente sovraobbligatoria) può essere remunerata a un tasso di interesse diverso da quello previsto dalla LPP e può essere inferiore rispetto al tasso minimo LPP. Il tasso in questione viene fissato da Allianz Suisse Vita per l'anno successivo in base al contratto di assicurazione collettiva. L'avere di vecchiaia LPP accumulato all'età pensionabile viene convertito in base all aliquota di conversione minima LPP vigente nell'anno assicurativo. La parte di avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia LPP viene convertita in rendita in base all aliquota di conversione fissata nella tariffa collettiva in vigore nel relativo anno assicurativo. Tale aliquota può essere diversa per uomini e donne (cfr. Allegato Aliquote di conversione con decorrenza //0/Allegato Disposizioni transitorie dall //0 al //08)... Incapacità lavorativa L'incapacità lavorativa è l'incapacità totale o parziale, dovuta a un danno alla salute fisica o psichica, di esercitare un'attività lavorativa ragionevolmente esigibile nell'ambito della propria professione o sfera di competenze. In caso di incapacità di lungo periodo si prendono in considerazione anche le attività ragionevolmente esigibili nell'ambito di una professione o sfera di competenze diversa..7. Figli lunga durata, ha raggiunto le caratteristiche e la gravità necessarie per il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (AI). È considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno su un mercato del lavoro equilibrato, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica oggettivamente diagnosticabile a livello medico e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e ai provvedimenti d'integrazione adeguati alle circostanze. Sono considerati figli: a) i figli ai sensi dell'art. e seguenti del CCS; b) i figli in affidamento, se il defunto provvedeva al loro sostentamento; c) i figliastri mantenuti interamente o in misura preponderante dall'assicurato. Il diritto alla rendita per figli di pensionati, orfani e figli di invalidi sussiste per: a) i figli che non hanno ancora raggiunto il limite di età previsto nel piano previdenziale dell'istituto di previdenza di cui alle DRP; b) i figli che hanno superato il limite di età e sono ancora in fase di formazione fino alla conclusione ordinaria degli studi ma al massimo fino al compimento del anno di età, purché non esercitino un attività professionale a titolo principale; c) i figli che, prima di aver raggiunto il limite di età previsto nel piano previdenziale dell'istituto di previdenza di cui alle DRP, sono divenuti incapaci di guadagno e non percepiscono alcuna rendita di invalidità propria erogata dalla previdenza professionale, dall'assicurazione infortuni o dall'assicurazione militare. Per questi vengono erogate rendite per i figli oltre l'età termine, secondo lo scaglionamento di cui al punto.. cpv., a condizione che il grado di incapacità di guadagno sia almeno del 0%; se il grado è di almeno il 70% continua l'erogazione della rendita intera. Il diritto sussiste in ogni caso non oltre il compimento del anno di età. In caso di decesso di un figlio avente diritto, il versamento della rendita cessa. Il diritto alla rendita si estingue - salvo diversamente prescritto dalle DRP - a fine mese..8. Coniugi / Conviventi omosessuali registrati Si definiscono coniugi i soggetti sposati, cioè dal momento in cui contraggono il matrimonio civile fino al decesso ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Salvo diversamente previsto da disposizioni regolamentari, sono equiparate ai coniugi le coppie omosessuali che convivono in regime di unione domestica registrata ai sensi della LUD..9. Soggetti con obblighi di mantenimento Sono considerati soggetti con obblighi di mantenimento, che come tali vengono assicurati secondo un piano previdenziale speciale di cui alle DRP, le persone con familiari di cui al punto..9 cpv. lett. a) e b) e figli beneficiari di rendita... Invalidità (incapacità di guadagno) Sussiste invalidità se l'incapacità di guadagno parziale o totale, che si prevede permanente o di YLKDII 0/

7 . Ammissione all assicurazione / Copertura assicurativa.. Obbligo d'assicurazione Sono soggetti all'obbligo d'assicurazione, a partire dal gennaio successivo al compimento del 7 anno di età, tutti i dipendenti soggetti all'avs che percepiscono un salario annuo come previsto dalle DRP del piano previdenziale e che: a) intrattengono un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato ma superiore a tre mesi; oppure b) intrattengono un rapporto di lavoro inizialmente a tempo determinato della durata di tre mesi e successivamente prorogato; oppure c) che intrattengono con lo stesso datore di lavoro più rapporti di lavoro successivi oppure che prestano servizi per la stessa impresa di lavoro interinale per una durata complessiva superiore a tre mesi e senza periodi di inattività superiori a tre mesi. Un dipendente parzialmente invalido è soggetto all'obbligo di assicurazione, purché siano soddisfatte le condizioni summenzionate tenendo conto del punto.. cpv. e l assicurato non abbia un grado d'incapacità di guadagno pari o superiore al 70%. L'obbligo d'assicurazione decorre - nel caso del cpv. lettera a), con l'inizio del rapporto di lavoro; - nel caso del cpv. lettera b), nel momento in cui viene pattuita la proroga; - nel caso del cpv. lettera c), dall'inizio del quarto mese di lavoro cumulativamente raggiunto; qualora tuttavia prima della prima entrata in servizio venga concordata un'assunzione o una durata di servizio complessivamente superiore a tre mesi, il lavoratore dovrà essere assicurato dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso l'obbligo d'assicurazione comincia il giorno in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare a lavorare in base al contratto d'assunzione, in ogni caso comunque a partire dal momento in cui si mette in viaggio per recarsi al lavoro. Sono fatte salve le disposizioni connesse alla revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal gennaio 0 di cui all'allegato 8. L'obbligo assicurativo cessa quando inizia il diritto a una prestazione di vecchiaia intera a seguito di pensionamento (anticipato, ordinario o differito), se il rapporto di lavoro viene risolto anticipatamente o se la retribuzione è costantemente inferiore alla soglia minima prevista (soglia d'ingresso). L'assicurazione si estingue inoltre in caso di risoluzione del contratto di affiliazione tra fondazione e datore di lavoro ai sensi del punto.... Prosecuzione della copertura previdenziale Se le DRP concernenti la cassa di previdenza del datore di lavoro prevedono tale possibilità, la copertura previdenziale prosegue oltre l'età pensionabile ordinaria ai sensi del punto... cpv., su esplicita richiesta degli assicurati, fino alla cessazione dell'attività lavorativa e in ogni caso non oltre il compimento del 70 anno di età, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di cui all'allegato. Sono fatte salve eventuali clausole di diverso contenuto delle DRP nonché speciali DRP sulla prosecuzione della copertura previdenziale e rispettive appendici. La richiesta deve essere formulata mediante apposito modulo da presentare al datore di lavoro per inoltro alla fondazione... Assicurazione facoltativa I datori di lavoro indipendenti possono assicurarsi facoltativamente presso la cassa di previdenza dei propri dipendenti; in tal caso si applicano per analogia le relative DRP e DRG. Se il datore di lavoro, assicuratosi secondo le modalità di cui al cpv., rimane il solo iscritto alla cassa di previdenza a seguito delle dimissioni di tutti i suoi dipendenti, questi dovrà informare la fondazione per iscritto e senza sollecitazioni in tal senso da parte della fondazione stessa. In tal caso l'assicurazione decade alla fine dell'anno civile. Il datore di lavoro interessato è l'unico responsabile delle eventuali conseguenze dell'omissione di tale obbligo di notifica (in particolare per le richieste da parte delle autorità fiscali). I dipendenti per cui non sussiste l'obbligo di assicurazione in base a disposizioni legali o regolamentari non hanno la possibilità di assicurarsi facoltativamente presso la fondazione. Dopo l'uscita dalla cassa di previdenza non è consentito proseguire il rapporto assicurativo su base facoltativa, ad eccezione di quanto previsto dal punto. cpv.... Ammissione / Obbligo di notifica Le persone da assicurare vengono notificate alla fondazione mediante l apposito modulo. In tal modo la persona da assicurare dichiara altresì di accettare le regole applicabili nel caso in cui questa, dopo l uscita dal servizio, non comunichi dove intende destinare la prestazione di uscita (cfr. punto..). Al momento dell'ammissione ovvero in seguito a qualsiasi successiva modifica, l'assicurato riceve un "certificato di previdenza" individuale che riporta tutti i dati validi ai sensi del diritto previdenziale. L'assicurato è tenuto a rispondere in maniera completa e veritiera alle domande contenute nel modulo di ammissione. Se l'assicurato fornisce risposte false ovvero tace fattori di rischio o circostanze indicanti un eventuale pericolo, che l'assicurato conosce o avrebbe dovuto conoscere, la fondazione ha facoltà di recedere parzialmente o totalmente dal contratto relativo alla previdenza sovraobbligatoria entro sei mesi dalla presa d'atto e rifiutare, del tutto o in parte, l'erogazione di qualunque prestazione e diritto di esenzione dai premi ovvero di rifiutare, del tutto o in parte, anche soltanto per questo caso di violazione dell'obbligo di notifica ogni prestazione prevista nel contratto di previdenza sovraobbligatoria, indipendentemente dal fatto che il rischio o il potenziale pericolo che sono stati taciuti siano in rapporto con il verificarsi del rischio assicurato o meno. Se è disponibile un avere di vecchiaia, la persona da assicurare ovvero l'assicurato richiede al precedente istituto di previdenza il trasferimento della prestazione d'uscita (unitamente alle informazioni relative a eventuali prelievi anticipati o costituzioni in pegno), nonché degli averi eventualmente disponibili presso gli istituti di libero passaggio, alla cassa di previdenza presso la fondazione. Quest'ultima può richiedere direttamente la prestazione di uscita per conto dell'assicurato. YLKDII 0/ 7

8 .. Copertura previdenziale Durante il periodo di assicurazione, la fondazione garantisce agli assicurati, fatti salvi i capoversi seguenti, la copertura conforme al piano previdenziale stipulato per la cassa di previdenza ovvero per la categoria specifica di persone (cfr. DRP). Gli assicurati ammessi nell assicurazione risultano coperti dal gennaio successivo al compimento del 7 anno di età per i rischi decesso e invalidità e, salvo diversamente stabilito dalle DRP, dal gennaio successivo al compimento del anno di età anche per la vecchiaia. Per quanto concerne la previdenza sovraobbligatoria, l'ammissione all'assicurazione avviene dapprima in via provvisoria. Per copertura assicurativa provvisoria si intende che la fondazione eroga prestazioni sovraobbligatorie soltanto per i casi previdenziali le cui cause non risalgano al periodo precedente l'inizio dell'assicurazione. In base alle direttive della fondazione o alle disposizioni di Allianz Suisse Vita, l'ammissione definitiva può dipendere dal risultato di una richiesta di informazioni presso un medico oppure da una visita medica. La copertura assicurativa provvisoria diventa definitiva nel momento in cui la fondazione invia la relativa comunicazione. Se le informazioni ovvero i documenti richiesti non vengono inoltrati entro 90 giorni, la fondazione si riserva il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni sovraobbligatorie e di erogare soltanto le prestazioni minime legali LPP. Nella parte sovraobbligatoria della previdenza, la limitazione della copertura assicurativa definitiva a causa di un problema di salute avviene sotto forma di una riserva della durata massima di cinque anni. Se presso il precedente istituto di previdenza era in corso una riserva ai fini della copertura assicurativa garantita con il conferimento della prestazione di libero passaggio, il conteggio della riserva include il tempo già trascorso presso l'istituto di previdenza precedente. Se il danno alla salute, che è oggetto della riserva, determina un'incapacità lavorativa ovvero l'invalidità o il decesso durante il periodo di validità della riserva, saranno versate unicamente le prestazioni minime previste dalla LPP indipendentemente dalla durata legale della riserva e a prescindere dalle prestazioni sovraobbligatorie di cui al piano previdenziale In alcuni casi viene concessa la copertura per prestazioni della previdenza sovraobbligatoria dietro il pagamento di un sovrappremio. In caso di aumenti, previsti dal regolamento, delle prestazioni previdenziali, in merito all'ulteriore richiesta di copertura assicurativa trovano applicazione per analogia le disposizioni precedenti. Se il rapporto previdenziale termina a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro prima del pensionamento, oppure se il salario è costantemente inferiore al salario minimo (soglia d'ingresso), la copertura assicurativa regolamentare rimane in vigore per i rischi di decesso e d'invalidità fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza ma non oltre la durata massima di un mese (proroga della copertura). 0 Durante il periodo assicurato, le prestazioni minime ai sensi della LPP sono garantite in tutti i casi e senza limitazione della copertura assicurativa, fatte salve le disposizioni concernenti le riduzioni di prestazioni (cfr. punti.,..,.7 e.8). Durante un congedo non pagato è possibile prolungare l'assicurazione mantenendo invariate le prestazioni assicurative per un massimo di 80 giorni. In questo caso tutti i contributi dovranno essere versati dall'assicurato, mentre al datore di lavoro rimarrà l'obbligo di contribuzione nei confronti della fondazione. Qualora datore di lavoro e dipendente decidano di rinunciare alla copertura assicurativa durante il periodo di congedo, ne va data immediata comunicazione alla fondazione, nel rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione di cui al punto., per consentire la sospensione della garanzia. L'assicurazione cessa automaticamente dopo 80 giorni a meno che il datore di lavoro non la riattivi immediatamente. Se la fondazione rileva gli obblighi di prestazione nei confronti di persone che già percepiscono altre prestazioni sulla base di un precedente rapporto con un altro istituto di previdenza (rilevazione rendita), tali persone non sono considerate assicurati ovvero beneficiari di rendite ai sensi di questo regolamento per quanto concerne le prestazioni assicurate (tipo, condizioni fondamentali, importo). Le prestazioni previdenziali per tali persone, in particolare l'assicurazione di prestazioni di reversibilità, sono disciplinate in questi casi da un contratto separato tra la fondazione e il precedente istituto di previdenza, che regola la rilevazione della rendita da parte della fondazione.. Prestazioni I piani previdenziali di ogni cassa previdenziale, definiti secondo il modello stabilito dall'esperto per la previdenza professionale, devono soddisfare i seguenti requisiti: - i contributi di tutti i lavoratori assicurati per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non devono superare complessivamente il percento della somma dei salari AVS (massimizzati al decuplo del tetto LPP) e, se il datore di lavoro è coassicurato, il percento del suo reddito AVS annuo (opportunamente massimizzato), oppure - le prestazioni previste dal piano previdenziale di cui alle DRP SUP non devono superare il 70 percento dell'ultimo salario ovvero reddito AVS (massimizzato al decuplo del tetto LPP) prima del pensionamento. Inoltre le prestazioni di vecchiaia di cui al presente piano previdenziale non devono superare, unitamente alle prestazioni AVS e a quelle di altri istituti di previdenza nazionali, l'8% dell'ultimo salario ovvero reddito AVS (compreso tra tetto LPP semplice e decuplo del tetto massimo LPP) prima del pensionamento. Per le prestazioni assicurate si applicano le seguenti disposizioni, salvo diversamente previsto dalle DRP... Prestazioni di vecchiaia (cfr. anche i punti.9.,.9.,.9.)... Condizioni fondamentali Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria l'assicurato matura il diritto a una prestazione di vecchiaia a partire dal primo del mese seguente. In base all'attuale regolamentazione LPP, l'età pensionabile ordinaria è di anni compiuti per le donne e di anni compiuti per gli uomini. Il diritto alla prestazione di vecchiaia non matura - in YLKDII 0/ 8

9 caso di pensionamento ordinario - se è stato deliberato il mantenimento della previdenza fino all'età massima di 70 anni e se tale delibera è espressa nelle DRP. L'assicurato può richiedere non prima del compimento del 8 anno di età il pensionamento anticipato totale o parziale e percepire le prestazioni di vecchiaia interamente o parzialmente. Il pensionamento può avvenire al massimo in cinque tappe, ciascuna corrispondente a una riduzione irrevocabile/definitiva di almeno il 0% dell attività lavorativa piena, fatto salvo il punto.. cpv.. Tra una riduzione e l'altra deve trascorrere almeno un anno. Il diritto alla rispettiva prestazione di vecchiaia, che si basa sull'avere di vecchiaia parziale corrispondente alla riduzione dell attività lavorativa, decorre dal primo del mese successivo alla risoluzione del contratto di lavoro o alla riduzione effettiva dell attività lavorativa. Non è possibile prelevare anticipatamente la quota passiva dell'avere di vecchiaia di assicurati affetti da invalidità parziale relativa al diritto alle prestazioni di cui al punto.. cpv.. Se il rapporto di lavoro cessa tra l'età pensionabile minima e quella ordinaria (cpvv. e ) e l'assicurato non opta espressamente per il pensionamento anticipato, questi riceve ai sensi del punto.. una prestazione di fine rapporto. Una volta raggiunta l'età pensionabile ordinaria, la fine del rapporto di lavoro comporta il pensionamento ordinario. In caso di riscossione anticipata dell'intera prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve cessare completamente il rapporto di lavoro. In caso di fruizione parziale della prestazione di vecchiaia a seguito di riduzione parziale dell attività lavorativa è necessario ridurre in proporzione il salario annuo precedentemente percepito. Il salario così ridotto rimane assicurato adeguando opportunamente l'importo di coordinamento (cfr. punto.. cpv. ). In caso di fruizione parziale anticipata della prestazione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia viene prelevato pro quota dalla previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria e utilizzato per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia. Il prelievo dall'avere di vecchiaia LPP della previdenza obbligatoria avviene in proporzione a questo stesso avere di vecchiaia LPP rispetto all'intero avere di vecchiaia disponibile.... Rendita di vecchiaia In caso di pensionamento l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia. All'età pensionabile ordinaria, l importo della rendita di vecchiaia annua corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile, accreditato all'assicurato fino a quel momento, moltiplicato per la relativa aliquota di conversione. Per il calcolo della rendita di vecchiaia obbligatoria l'avere di vecchiaia LPP viene moltiplicato per l aliquota di conversione LPP (cfr. Allegato Aliquote di conversione con decorrenza //0/Allegato Disposizioni transitorie dall //0 al //08). Per il calcolo di un'eventuale rendita di vecchiaia sovraobbligatoria, la parte di avere di vecchiaia che supera la previdenza obbligatoria può essere moltiplicata per un aliquota di conversione diversa da quella LPP, se previsto dalle DRP. Tale aliquota si basa sulla tariffa di assicurazione collettiva vigente nell'anno assicurativo di riferimento (cfr. Allegato Aliquote di conversione con decorrenza //0/Allegato Disposizioni transitorie dall //0 al //08). In caso di pensionamento anticipato, la rendita annua di vecchiaia corrisponde all avere di vecchiaia disponibile alla data di pensionamento e moltiplicato per le relative aliquote di conversione ridotte. Per la rendita di vecchiaia obbligatoria e sovraobbligatoria si applicano le aliquote di conversione previste per l'anno assicurativo di riferimento (cfr. Allegato Aliquote di conversione con decorrenza //0/Allegato Disposizioni transitorie dall //0 al //08).... Capitale di vecchiaia in luogo della rendita di vecchiaia Al posto della rendita di vecchiaia, l'assicurato può richiedere il versamento dell'avere di vecchiaia, che costituisce la base di calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente previste, fatto salvo quanto previsto dal punto.. cpv. 0, interamente, per un quarto o per metà in forma di indennità in capitale; l'eventuale quota residua di avere di vecchiaia viene versata sotto forma di rendita. Se il beneficiario sceglie il rimborso dell'indennità in capitale per un quarto o per metà, il prelievo dalla componente obbligatoria e sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia avviene nel rapporto percentuale che lega tale prelievo all'intero avere di vecchiaia disponibile. Per la liquidazione in capitale dell intera prestazione di vecchiaia o di metà di essa, l'assicurato è tenuto a presentare la necessaria richiesta scritta entro la data di effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia. La richiesta può essere revocata tramite comunicazione scritta di revoca da presentarsi alla fondazione entro la data di effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia. In caso di pensionamento parziale ai sensi del punto.. cpv., la richiesta di liquidazione in forma di capitale, in parte o per intero, della prestazione di vecchiaia (opzione) ha validità anche per una ulteriore tappa nel corso del pensionamento graduale fino al pensionamento definitivo, a meno di una revoca dell'opzione effettuata secondo le disposizioni di cui al cpv.. Sono consentiti al massimo due versamenti di capitale. La rendita di vecchiaia versata come prosecuzione di una rendita di invalidità di cui al punto.. non può essere erogata in forma di capitale. Lo stesso vale in particolare nei casi in cui non venga erogata alcuna rendita in seguito a differimento del diritto alla rendita (cfr..., cpv. ) o a sovrassicurazione. Se, tuttavia, al momento della dichiarazione l'assicurato non era ancora invalido, il diritto all'erogazione della prestazione in forma di capitale rimane acquisito. Se l'assicurato è coniugato o convive in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD la liquidazione in forma di capitale è ammessa soltanto se il coniuge o il/la partner registrato/a fornisce il proprio consenso scritto. Se non è possibile ottenere il consenso del coniuge o del/della partner registrato/a o se quest'ultimo/a lo rifiuta, l'assicurato può appellarsi al tribunale.... Rendita per figli di pensionati A decorrere dal versamento della rendita di vecchiaia, ai beneficiari delle rendite di vecchiaia spetta, per ogni figlio che in caso di decesso dei beneficiari stessi potrebbe richiedere una rendita per orfani, una rendita per figli di pensionati. L'importo di quest'ultima dipende dalla rendita di vecchiaia corrente e può essere desunto dalle DRP. Tale rendita cessa di essere versata quando non ne sussiste più il diritto ovvero con l'inizio della rendita per orfani. YLKDII 0/ 9

10 .. Prestazioni per i superstiti (cfr. anche punto.9.)... Requisiti per gli aventi diritto ed estensione delle prestazioni Le prestazioni in caso di decesso vengono erogate se l'assicurato: a) era assicurato al momento del decesso; oppure b) era assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa di almeno il 0% che ha causato il decesso; oppure c) percepiva già da questo istituto di previdenza una rendita di vecchiaia o di invalidità della previdenza professionale; oppure d) era assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa di almeno il 0%, ma inferiore al 0%, che ha causato il decesso; oppure e) a seguito di un difetto congenito soffriva già all'inizio dell'attività lavorativa di un'incapacità lavorativa di almeno il 0%, ma inferiore al 0%, ed era assicurato nel momento in cui l'incapacità lavorativa che ha causato il decesso è salita almeno al 0%; oppure f) è diventato invalido quando era ancora minorenne e pertanto soffriva già all'inizio dell'attività economica di un'incapacità lavorativa di almeno il 0%, ma inferiore al 0%, ed era assicurato nel momento in cui l'incapacità lavorativa che ha causato il decesso è salita almeno al 0%. Nei casi indicati alle lettere a) - c) vengono erogate le prestazioni per l'ammontare previsto nelle DRP e nei casi indicati alle lettere d) - f) vengono erogate le prestazioni minime obbligatorie previste dalla LPP. L'importo delle prestazioni assicurate può essere eventualmente decurtato (cfr. punti.,.7,.8). Il diritto alle rendite per i superstiti viene differito fino alla cessazione del versamento dell intero salario ai sensi dell art. 8 CO.... Rendita per coniuge superstite (rendita vedovile) Se nel piano previdenziale di cui alle DRP per le rendite vedovili non è prevista esplicitamente un'altra disciplina derogatoria, si applicano le regole indicate di seguito. Indipendentemente dalla sua età, dalla durata del matrimonio e dal numero di figli, il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile, se l'assicurato decede. La rendita vedovile annua, in caso di decesso di un assicurato che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, viene calcolata in base a quanto previsto dal piano previdenziale vigente per la cassa di previdenza di cui alle DRP; in caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia essa è pari al 0% della rendita di vecchiaia corrente. Il diritto alla rendita vedovile non matura prima del giorno del decesso dell'assicurato. Se quest'ultimo beneficiava di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto matura a partire dal primo giorno del mese solare successivo alla data del decesso. La rendita vedovile si estingue con il decesso del coniuge superstite. Il diritto alla rendita vedovile si estingue altresì nel caso in cui il coniuge superstite contragga un nuovo matrimonio ovvero costituisca un'unione domestica registrata ai sensi della LUD prima del compimento del anno di età. In tale eventualità viene tuttavia corrisposta un'indennità in capitale pari a tre volte la rendita vedovile annua. L'indennità può essere sostituita dal ripristino del pagamento della rendita in caso di scioglimento del nuovo matrimonio o dell'unione domestica registrata. Se sussiste unicamente il diritto alla rendita vedovile obbligatoria LPP, questa si estingue con il matrimonio, la registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD o con il decesso del coniuge superstite.... Rendita per il convivente superstite registrato ai sensi della LUD (rendite per conviventi registrati) Le seguenti regole si applicano salvo diversamente ed esplicitamente previsto dal piano previdenziale di cui alle DRP relative alle rendite per i conviventi registrati. In caso di decesso dell'assicurato, i partner superstiti delle unioni domestiche registrate di coppie omosessuali ai sensi della LUD hanno diritto alla rendita per il convivente registrato indipendentemente dall'età e dalla durata dell'unione registrata e indipendentemente dal fatto di dover provvedere al mantenimento di un figlio. La rendita annua per il convivente registrato, in caso di decesso di un assicurato che non abbia ancora raggiunto l'età pensionabile, viene calcolata in base a quanto previsto dal piano previdenziale vigente per la cassa di previdenza di cui alle DRP; in caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia essa è pari al 0% della rendita di vecchiaia corrente. Il diritto alla rendita per il convivente registrato non matura prima del giorno del decesso dell'assicurato. Se quest'ultimo beneficiava di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto matura a partire dal primo giorno del mese solare successivo alla data del decesso. La rendita per il convivente registrato si estingue con il decesso dell'avente diritto. La rendita per il convivente registrato si estingue altresì in caso di matrimonio o nuova convivenza registrata ai sensi della LUD, prima del compimento del anno di età, con contestuale erogazione di un'indennità in capitale pari a tre annualità di rendita per il convivente registrato. In luogo dell'indennità è possibile optare per la facoltà di ripristino del pagamento della rendita in caso di scioglimento del nuovo matrimonio o dell'unione domestica registrata. Se sussiste unicamente il diritto a una rendita per il convivente registrato corrispondente alla rendita vedovile obbligatoria LPP, questa si estingue con il matrimonio, la registrazione di una nuova unione ai sensi della LUD o il decesso dell'avente diritto.... Rendite per partner superstiti di convivenza analoga al matrimonio o all'unione domestica registrata (rendita per il convivente nella coppia di fatto) Il convivente superstite di una coppia di fatto ha diritto a una rendita se l'assicurato decede e al momento del decesso sono soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni menzionate di seguito: a) negli ultimi cinque anni precedenti il decesso il partner superstite deve avere convissuto ininterrottamente con l'assicurato; b) tra il convivente superstite e l'assicurato non esistevano ostacoli di sorta al matrimonio né alla registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD; c) al momento del decesso tanto il convivente superstite quanto l'assicurato non devono essere coniugati né costituire un'unione domestica registrata ai sensi della LUD; d) il convivente superstite non deve percepire rendite per i superstiti della previdenza professionale (rendita vedovile, rendita per il convivente registrato, rendita per il convivente nella coppia di fatto) né avere alcun altro diritto a rendite di questo tipo presso istituti di previdenza nazionali o esteri; e) la costituzione della convivenza deve essere YLKDII 0/ 0

11 7 8 9 stata comunicata alla fondazione da parte dell'assicurato prima del decesso mediante apposito modulo. Detto modulo deve essere stato sottoscritto sia dall'assicurato sia dal convivente superstite prima del decesso dell'assicurato. I soggetti che al momento del decesso dell'assicurato sono tenuti a provvedere al mantenimento di almeno un figlio in comune e notificati alla fondazione dall'assicurato tramite l'apposito modulo sono sostanzialmente equiparati al convivente superstite di cui al cpv. a) condizione che siano cumulativamente soddisfatte tutte le condizioni di cui al cpv., lettere b) finché d). Il modulo deve essere stato sottoscritto sia dall'avente diritto alla rendita sia dall'assicurato prima della morte di quest'ultimo. Salvo diverse DRP della cassa di previdenza, la rendita annua per il convivente in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile (a prescindere dal fatto che sia sopravvenuta in seguito a malattia o infortunio) corrisponde alla rendita per coniugi piena prevista dalle DRP. Nel caso il deceduto percepisse già la rendita di vecchiaia, la rendita annua per il convivente è pari al 0% della rendita di vecchiaia percepita. Qualora più di un soggetto soddisfi tali requisiti, il diritto di cui al cpv. non sussiste per alcuno di tali soggetti, mentre per tutti sussiste il diritto di cui al cpv., tuttavia solo nei limiti della rendita per vedove e vedovi ai sensi LPP. In caso di decesso dopo il pensionamento ordinario, il diritto di cui al cpv. e sussiste soltanto se fosse stato valido anche in caso di decesso prima del pensionamento ordinario e se il deceduto ha percepito fino al decesso una rendita di vecchiaia. Di conseguenza il diritto presuppone che tutti i requisiti di cui al cpv. siano soddisfatti tanto al momento del decesso quanto al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Il diritto matura, posto che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al cpv. ovvero, non prima del giorno del decesso dell'assicurato. Se il beneficiario percepiva una rendita di vecchiaia o invalidità, il diritto matura al primo del mese solare che segue il giorno del decesso. Il diritto deve essere esercitato dall avente diritto entro novanta giorni dal decesso, presentando richiesta scritta alla fondazione e dimostrando che tutte le condizioni di cui al cpv. ovvero sono soddisfatte. Se il diritto non viene esercitato entro questo termine o se la conformità ai necessari requisiti non viene dimostrata entro tale termine, il diritto decade. Se l'assicurato ha denunciato alla fondazione, una dopo l'altra, la costituzione di più convivenze nella coppia di fatto (cfr. cpv. lett. e) tutte le convivenze fino all'ultima denunciata si intendono risolte; è avente diritto solo l'ultimo convivente denunciato. La rendita del convivente nella coppia di fatto si estingue, insieme a ogni altro diritto, con il matrimonio, la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD, la costituzione di una nuova convivenza nella coppia di fatto o il decesso dell'avente diritto. Tutte le motivazioni che comportano l'estinzione del diritto devono essere tempestivamente comunicate alla fondazione. 0 In caso di decesso di un assicurato che abbia percepito una rendita di vecchiaia o una rendita di invalidità piena e continui a beneficiarne al momento del decesso, per il convivente nella coppia di fatto non sussiste alcun diritto a prestazioni, se la decorrenza della rendita è stata precedente al // Riduzione delle rendite Se l'avente diritto alla rendita è più giovane di oltre dieci anni rispetto all'assicurato, la rendita per il coniuge superstite (punto..), la rendita per il convivente registrato (punto..) e la rendita per il convivente nella coppia di fatto (punto..) viene decurtata di un punto percentuale per ogni anno intero o frazione d'anno che superi la differenza di dieci anni di età. Se il matrimonio ovvero la registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD hanno avuto luogo dopo il compimento del anno di età dell'assicurato, la rendita viene ridotta ai seguenti tassi percentuali: matrimonio/registrazione nel corso del anno di età: 80% matrimonio/registrazione nel corso del 7 anno di età: 0% matrimonio/registrazione nel corso del 8 anno di età: 0% matrimonio/registrazione nel corso del 9 anno di età: 0% Le rendite così ridotte vengono ulteriormente decurtate anche secondo quanto previsto al punto.. cpv.. Se il matrimonio ovvero la registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD hanno avuto luogo dopo il compimento del 9 anno di età, la rendita si estingue. Se il matrimonio ovvero la registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD sono stati contratti dopo il compimento del anno di età e l'assicurato in quel momento era affetto da grave malattia che doveva essere a lui nota, non verrà versata alcuna rendita qualora l'assicurato deceda per la stessa malattia entro due anni dal matrimonio ovvero dalla registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD. In caso di decurtazione, la rendita per i coniugi superstiti e i conviventi registrati non sarà in ogni caso inferiore alla rendita vedovile legale ovvero all'indennità vedovile minima legale ai sensi della LPP.... Indennità unica di capitale in luogo della rendita vedovile e della rendita per convivente registrato In luogo della rendita vedovile (punto..), della rendita per conviventi registrati ai sensi LUD (punto..) o per conviventi in coppia di fatto (punto..), l'avente diritto può, in caso di decesso dovuto a malattia, richiederne il valore capitalizzato. La richiesta deve essere presentata prima del versamento della prima rendita, in ogni caso non oltre i tre mesi successivi al decesso dell'assicurato. Se l'avente diritto ha meno di anni, l'indennità in capitale viene ridotta del % per ogni anno intero o frazione di anno che manchi al compimento del anno di età. Viene tuttavia versata un'indennità minima in capitale pari a rendite annue o il valore in contanti di una rendita d importo irrisorio...7. Prestazione al coniuge divorziato o al convivente dopo lo scioglimento legale dell'unione domestica registrata Alla morte dell'ex coniuge il coniuge divorziato viene equiparato a un/una vedovo/a per quanto riguarda le prestazioni minime previste dalla LPP, a condizione che - il matrimonio sia durato almeno 0 anni e che, - in virtù della sentenza di divorzio, sia stata assegnata al coniuge divorziato una rendita o un'indennità in capitale a titolo di rendita vitalizia. Se le condizioni di cui al cpv. sono soddisfatte, il YLKDII 0/

12 coniuge divorziato ha diritto alla rendita vedovile legale se, al momento del decesso dell'assicurato, - deve occuparsi del mantenimento di almeno un figlio, oppure - ha compiuto il anno di età. L'obbligo di prestazione sussiste finché sarebbe durato quello fissato nella sentenza di divorzio. Esso si estingue tuttavia con il nuovo matrimonio, la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD o con il decesso del coniuge divorziato. Se non viene soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al cpv., il coniuge divorziato ha diritto a un'indennità unica pari a tre annualità di rendita minima LPP. La prestazione al coniuge divorziato viene ridotta dell'importo che, sommato alle prestazioni erogate da altre assicurazioni (e in particolare dell'avs e dell'ai), supera il diritto fissato nella sentenza di divorzio. Anche il convivente registrato ai sensi della LUD e la cui unione registrata con l'assicurato sia stata legalmente sciolta ha diritto, alla morte di quest'ultimo e per analogia con il disposto dei cpv. da a, a una corrispondente rendita per superstiti...8. Rendita per orfani I figli aventi diritto dell'assicurato hanno diritto a una rendita per orfani a partire dal giorno del decesso dell'assicurato stesso. Se quest'ultimo beneficiava di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto matura a partire dal primo giorno del mese solare successivo alla data del decesso. In caso di decesso di un assicurato che non abbia ancora raggiunto l'età pensionabile, la rendita annua per orfani è quella prevista dal piano previdenziale, di cui alle DRP, vigente per la cassa di previdenza. In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia, la rendita per orfani è pari al 0% della rendita in corso. Tale rendita viene sospesa quando non ne sussiste più il diritto...9. Capitale di decesso: rimborso dell'avere di vecchiaia non goduto Se un assicurato decede in seguito a malattia o infortunio prima di raggiungere l'età pensionabile, alla fine del mese di decesso diviene esigibile l'avere di vecchiaia disponibile, decurtato della riserva matematica necessaria a finanziare le prestazioni per i superstiti (rendite per orfani escluse) come capitale di decesso intero nei casi di cui al cpv. lett. a) - e) e per metà nei casi di cui al cpv. lett. f). Sono beneficiari, indipendentemente dal diritto successorio, le seguenti persone secondo l'ordine qui riportato: a) il coniuge superstite o il convivente registrato; in loro mancanza b) il convivente superstite, che negli ultimi cinque anni abbia convissuto ininterrottamente con l'assicurato fino al decesso oppure che debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio avuto con l'assicurato; in sua mancanza c) i figli del defunto; in loro mancanza d) i genitori; in loro mancanza e) i fratelli e le sorelle; in loro mancanza f) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici. Se un gruppo comprende più aventi diritto, il capitale rimborsabile in caso di decesso viene ripartito fra questi in parti uguali. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per i superstiti di cui al cpv. lett. b) se il beneficiario, alla data del decesso dell'assicurato, percepisce già una rendita per superstiti (rendita vedovile, rendita per il convivente registrato o in coppia di fatto)...0. Capitale di decesso supplementare Se previsto nel piano previdenziale dell'istituto di previdenza di cui alle DRP, in caso di decesso dell'assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile viene versato un capitale di decesso supplementare di cui alle DRP. Il diritto viene disciplinato dal punto..9 cpvv. -. Per quanto riguarda l'assicurazione dei soggetti con obbligo di mantenimento di cui al punto.9 sono considerati quali aventi diritto al capitale per il caso di decesso assicurato ai sensi del cpv. i familiari di cui al punto..9 cpv. lett. a) e b) nonché i figli beneficiari di rendita... Prestazioni in caso di incapacità lavorativa / invalidità (incapacità di guadagno); cfr. anche il punto Requisiti per gli aventi diritto ed estensione delle prestazioni Sussiste il diritto a prestazioni di invalidità (cfr. punti..,..), secondo quanto previsto dalle DRP del piano di previdenza, se: a) l'assicurato è invalido almeno al 0%, era assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale nel momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa la cui causa ha determinato l'invalidità, ed è ancora assicurato all inizio dell'invalidità; b) l'assicurato è invalido almeno al 0% ed era già assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale nel momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa pari almeno al 0%, la cui causa ha determinato l'invalidità; c) l'invalidità di cui alle lettere a) e b) aumenta e l'assicurato, al momento dell'incremento del grado di invalidità, era assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale. Se i requisiti di cui al cpv. non risultano soddisfatti, sussiste un diritto nell'ambito e per l'ammontare delle prestazioni minime obbligatorie LPP se: a) l'assicurato è invalido almeno al 0% ed era già assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale nel momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa, pari ad almeno il 0% ma inferiore al 0%, la cui causa ha determinato l'invalidità; b) l'assicurato - che soffriva di un difetto congenito o era già invalido durante la minore età e pertanto, al momento in cui iniziava la prima attività lavorativa, presentava un grado di incapacità lavorativa di almeno il 0%, ma inferiore al 0% - resta invalido almeno al 0% ed era già assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale nel momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha determinato l'invalidità, è salita ad almeno il 0%. L'ammontare delle prestazioni dipende dagli scaglioni del grado di invalidità di cui al seguente cpv.. Il grado di invalidità corrisponde alla perdita di reddito determinata dal danno alla salute; tale perdita è a sua volta calcolata mettendo a confronto il reddito teorico percepito dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa/ dell'invalidità con il reddito che sarebbe ipoteticamente stato possibile conseguire se non si fosse verificato il caso rilevante ai fini previdenziali. Il grado d'invalidità non può tuttavia essere superiore a quello accertato dall'ai dal punto di vista reddituale. YLKDII 0/

13 Il diritto alle prestazioni viene determinato in base ai seguenti gradi di invalidità: a) se l'invalidità è uguale o superiore al 70%, vengono accordate le prestazioni intere; b) se l'invalidità è inferiore al 70% e pari almeno al 0%, vengono erogati i tre quarti delle prestazioni intere; c) se l'invalidità è inferiore al 0% e pari almeno al 0%, viene erogata la metà delle prestazioni intere; d) se l'invalidità è inferiore al 0% e pari almeno al 0%, viene erogato un quarto delle prestazioni intere; e) se l'invalidità è inferiore al 0% non sussiste il diritto ad alcuna prestazione. La fondazione può incaricare il suo medico di fiducia di verificare l'incapacità lavorativa e il relativo grado. Se un assicurato diviene incapace al lavoro ovvero invalido, le prestazioni che gli spettano vengono definite sulla base dell ultimo salario dichiarato dal datore di lavoro prima che subentrasse l'incapacità lavorativa.... Esenzione dall obbligo del pagamento dei contributi Se la condizione di incapacità lavorativa minima del 0% di un assicurato dura più a lungo del termine di attesa fissato nelle DRP del piano previdenziale per il diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi, su questa componente decade l'obbligo di contribuzione. Alla scadenza di tale termine i contributi dovuti vengono assunti dalla fondazione. In mancanza di una decisione sull invalidità, e in ogni caso al massimo fino alla decorrenza del diritto a una rendita di invalidità AI, l esenzione dal pagamento dei contributi avviene sulla base dei gradi di incapacità lavorativa risultanti dai certificati medici. Non appena viene stabilita l'invalidità, e in ogni caso non oltre la decorrenza del diritto a una rendita di invalidità AI, si attiva l esenzione dal pagamento dei contributi, esclusivamente e in ogni caso al massimo per il grado di invalidità accertato (grado di incapacità di guadagno). Le prestazioni eccedenti eventualmente erogate dovranno essere rimborsate. L esenzione dal pagamento dei contributi resta in vigore, finché sussiste l'invalidità (incapacità di guadagno) minima del 0%, fino alla fine del mese in cui avviene il decesso o, in ogni caso, al massimo fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Il diritto all esenzione dall'obbligo del pagamento dei contributi di cui al cpv. sussiste illimitatamente solo se sono stati soddisfatti nei termini previsti tutti gli obblighi di cui al punto. cpv.. In caso contrario, la fondazione può sospendere l'esenzione dall'obbligo del pagamento dei contributi per lo stesso numero di giorni di ritardo con cui un determinato obbligo sia stato effettivamente soddisfatto, fatto salvo quanto previsto al punto.8. cpv., tuttavia non oltre la data di versamento della rendita di invalidità. L esenzione dal pagamento dei contributi in caso di invalidità (incapacità al guadagno) è garantita sia in caso di malattia sia di infortunio.... Rendita di invalidità e rendita per figli di invalidi Se l'assicurato è invalido almeno al 0% prima di raggiungere l'età pensionabile, a conclusione del periodo di attesa fissato nelle DRP - salvo differimento del diritto ai sensi del punto.. - vengono erogate una rendita di invalidità e una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che, in caso di decesso dell'assicurato, potrebbe richiedere una rendita per orfani. L'importo della rendita di invalidità e della rendita per figli di invalidi è fissato nelle DRP.... Maturazione ed estinzione del diritto all'erogazione di prestazioni 7 8 Il diritto all'erogazione di rendite matura con la scadenza del termine di attesa fissato nelle DRP; esso viene differito finché l'assicurato percepisce l'intero salario o un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia, invalidità o infortuni pari all'80% della retribuzione perduta. Le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia devono essere state finanziate dal datore di lavoro almeno per la metà. Se la rendita dell'ai inizia ad essere corrisposta prima della scadenza del periodo di attesa previsto dal regolamento e se non sussiste più alcun diritto alla corresponsione del salario e a indennità giornaliere per malattia o infortunio ai sensi di quanto previsto dal paragrafo precedente, nei casi di cui al punto.. lett. a) - c), la fondazione accorda esclusivamente una rendita pari all'ammontare previsto dalla LPP fino al termine del periodo d'attesa convenuto. Successivamente vengono erogate le prestazioni menzionate nelle DRP. In caso di interruzioni dei periodi di incapacità lavorativa ovvero di invalidità, per il calcolo del periodo di attesa è rilevante la durata complessiva dei periodi di incapacità lavorativa ovvero di invalidità, a condizione che l'incapacità o l'invalidità siano determinate dalla medesima causa. Se l'interruzione dell'incapacità lavorativa ovvero dell'invalidità dura oltre un terzo del periodo di attesa fissato, quest'ultimo riparte da zero. È considerata interruzione la diminuzione del grado di incapacità lavorativa ovvero del grado di invalidità al di sotto del 0%. Un'incapacità lavorativa ovvero un'invalidità provocata da un altra causa vale sempre come nuovo evento ed è necessario calcolare un nuovo periodo di attesa. Ciò vale in particolare anche se un'invalidità ancora in corso subisce un aggravamento per un'altra causa, tale da determinarne l'incremento di grado. Rimane riservato l'incremento del grado determinante per l'ai prima della scadenza del nuovo periodo di attesa. In questi casi l'incremento del grado è limitato, fino alla scadenza del nuovo periodo di attesa, alle prestazioni minime obbligatorie di cui alla LPP. Se un assicurato, al quale erano già state accordate prestazioni d'invalidità, per incapacità lavorativa ovvero di guadagno subisce una ricaduta, dovuta alla medesima causa, entro un anno a contare dalla ripresa di un'attività lavorativa piena o dal recupero della piena capacità di guadagno, le prestazioni d'invalidità vengono nuovamente corrisposte senza computo di un nuovo termine di attesa, purché a quella data egli sia ancora assicurato presso la fondazione. In tal caso le sue prestazioni sono definite in base alla situazione vigente prima che subentrasse l'incapacità lavorativa originaria. Durante il periodo di reinserimento, in particolare durante il periodo di riqualificazione a cura della AI, il termine di attesa non viene conteggiato; un termine di attesa già in corso viene sospeso e non vengono erogate prestazioni, ad eccezione dell esenzione dal pagamento dei contributi. Il diritto alle rendite d'invalidità si estingue: a) immediatamente in caso di riduzione del grado di invalidità al di sotto del 0%, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato 8; b) alla fine del mese in caso di decesso dell'assicurato. c) al raggiungimento dell età pensionabile ordinaria. Il diritto alla rendita di vecchiaia di cui al punto.. che matura al raggiungimento dell'età YLKDII 0/

14 9 pensionabile ordinaria è pari almeno all'ammontare della rendita minima di invalidità LPP prima dell'estinzione. Il diritto alla rendita per figli di invalidi cessa inoltre con l'estinzione del diritto ovvero con l'inizio dell'erogazione di una rendita per figli di pensionati ovvero di una rendita per orfani.... Conto di vecchiaia di assicurati parzialmente invalidi All'inizio dell'incapacità lavorativa pertinente, la cui causa ha determinato anche l'invalidità, l'assicurazione viene suddivisa in una componente passiva, corrispondente al diritto alle prestazioni di cui al punto.. cpv., e in una componente attiva residua. La suddivisione si estende, secondo il rapporto percentuale definito dal paragrafo precedente, sia alla componente dell'avere di vecchiaia minimo LPP sia alla componente dell'avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia minimo LPP. La componente attiva viene equiparata all'assicurazione di un soggetto esercitante un'attività lavorativa. I limiti di importo vengono adeguati di conseguenza. Nella componente passiva l'avere di vecchiaia prosegue sulla base dell'ultimo salario dichiarato ovvero assicurato prima che subentrasse l'incapacità lavorativa; tale avere permane, come previsto al punto., finché sussiste il diritto all esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi del punto Ammontare della prestazione in casi particolari Se l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui al precedente punto.. non rientra più nel gruppo assicurato, si applica la seguente disciplina: a) l'obbligo di prestazione rimane invariato per il grado di invalidità maturato fino a questo momento; b) se il grado di invalidità esistente aumenta solo dopo questo momento, l'obbligo di prestazione rimane limitato al grado di invalidità maturato prima di questo momento. In caso di incremento del grado di invalidità dovuto alla medesima causa, le prestazioni erogate fino a quel momento vengono aumentate solo fino al limite LPP previsto dalla legge per il nuovo grado di invalidità; c) se il grado di invalidità scende al di sotto del 0%, un eventuale successivo aumento del grado ad almeno il 0%, in stretto rapporto causale e temporale con l'invalidità originaria, comporta un diritto alle prestazioni minime obbligatorie di cui alla LPP... Prestazione di uscita (cfr. anche punti.9.)... Condizioni ed esigibilità L'assicurato che esce dalla cassa di previdenza ovvero dalla fondazione prima che si verifichi un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione di uscita. Questa diviene esigibile al momento della cessazione del rapporto e viene remunerata da tale data al tasso di interesse minimo LPP (cfr. punto..7). Se 0 giorni dopo aver ricevuto le informazioni necessarie la prestazione d uscita non viene accreditata, a conclusione di tale periodo è dovuto, in luogo del suddetto interesse, un interesse di mora fissato dal Consiglio federale (cfr. i tassi di interesse di mora vigenti all'allegato Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita.... Ammontare della prestazione di uscita La prestazione di uscita corrisponde al valore massimo fra i tre qui di seguito specificati: a) avere di vecchiaia disponibile (art. LFLP): si tratta dell'avere di vecchiaia accumulato durante il periodo di assicurazione di cui alle DRP, maggiorato delle prestazioni di uscita conferite e di ulteriori versamenti supplementari (ad es. versamenti volontari), inclusi gli interessi; b) importo minimo (art. 7 LFLP): si tratta delle prestazioni di libero passaggio conferite dall'assicurato e da eventuali ulteriori versamenti volontari per costituire una posizione previdenziale più gli interessi (cfr. punto..7), sommati ai contributi versati dall'assicurato, più un supplemento del % sui contributi versati dall'assicurato per ogni anno di età successivo al 0 anno compiuto, in ogni caso non oltre il 00% di questo importo. Dalla totalità dei contributi versati vengono sottratti tutti i contributi consentiti dalla legge, e precisamente: I. contributo al finanziamento dei diritti alle prestazioni di invalidità fino al raggiungimento dell età pensionabile ordinaria; II. contributo al finanziamento dei diritti alle prestazioni per i superstiti che maturano prima dell'età pensionabile ordinaria; III. contributo per l adeguamento al rincaro delle rendite in corso; IV. contributo per i costi amministrativi; V. contributo per il fondo di garanzia; VI. contributi al finanziamento delle prestazioni alla generazione d'entrata (cosiddette misure speciali) dovute fino al..00 in base al regolamento previdenziale vigente in quel momento; c) avere di vecchiaia LPP (art. 8 LFLP): l'avere di vecchiaia LPP, assicurato secondo la previdenza obbligatoria, è garantito in ogni caso. I calcoli di cui sopra tengono conto dell'eventuale suddivisione dell'assicurazione a seguito di invalidità parziale ovvero di un versamento parziale anticipato di prestazioni di vecchiaia. Se tuttavia una parte dell'avere di vecchiaia è stata prelevata per l'acquisto di un'abitazione (punto.) o è stata accreditata alla previdenza professionale del coniuge a seguito di un procedimento di divorzio (punto.), la determinazione della prestazione di uscita tiene conto dell'importo e della data del prelievo anticipato ovvero dell'accredito. Se il diritto alla prestazione di invalidità si estingue per la conclusione dell invalidità dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, l'assicurato ha diritto a una prestazione d uscita pari all'avere di vecchiaia da questi accumulato. Sussiste un diritto alla prestazione d'uscita anche quando viene meno il diritto a prestazioni di invalidità della fondazione ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato Trasferimento al nuovo istituto di previdenza Se il soggetto uscente viene assicurato presso un nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la fondazione trasferisce a quest'ultimo la prestazione di uscita. Se dopo aver versato la prestazione di uscita la fondazione deve erogare prestazioni per i superstiti o d'invalidità, la prestazione di uscita dovrà esserle rimborsata nella misura necessaria all erogazione di tali prestazioni. Qualora il rimborso non venga effettuato, tali prestazioni previdenziali potranno essere ridotte.... Mantenimento della copertura previdenziale in altra forma L'assicurato che non aderisce a un nuovo istituto di previdenza o il cui salario annuo scende al di sotto YLKDII 0/

15 7 della soglia di ingresso ovvero sotto al salario minimo è tenuto a procurarsi una garanzia assicurativa in altra forma ammessa presso un istituto di libero passaggio a sua scelta (istituto assicurativo o fondazione di libero passaggio). Il soggetto uscente o, a suo nome, il datore di lavoro sono tenuti a comunicare alla fondazione a quale istituto di libero passaggio a loro scelta debba essere trasferita la prestazione di uscita. Questa comunicazione deve essere resa disponibile entro e non oltre un mese dopo la fine del rapporto di lavoro. In caso di mancata comunicazione la prestazione di uscita a favore del soggetto uscente sarà trasferita all'istituto di libero passaggio designato dalla fondazione, il quale viene comunicato al soggetto uscente tramite modulo di disdetta o in altra forma. La fondazione di libero passaggio indicata dalla fondazione utilizza la prestazione di uscita a lei trasferita per conto del soggetto uscente (titolare del conto) per aprire un conto di libero passaggio e notifica per iscritto al titolare l'apertura del conto. L'istituto assicurativo designato dalla fondazione utilizza la prestazione di uscita a lei trasferita a favore del soggetto uscente (contraente) per creare una polizza di libero passaggio strutturata come assicurazione mista a capitalizzazione. Con essa viene assicurato un capitale in caso di vita al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria LPP dell'intestatario della previdenza e un capitale di decesso del medesimo ammontare in caso di premorienza dello stesso. I dettagli specifici sono riportati nella relativa polizza e nelle condizioni generali. Il titolare del conto ovvero il contraente comunica all'istituto di libero passaggio se desidera il trasferimento presso un altro istituto di libero passaggio. Il soggetto uscente oppure, a suo nome, il datore di lavoro può negare espressamente il proprio consenso al trasferimento all'istituto di libero passaggio designato dalla fondazione al più tardi con la presentazione del modulo di disdetta. In tale circostanza, dopo che siano trascorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dal caso di libero passaggio, la fondazione può versare la prestazione di uscita, interessi compresi, all'istituto collettore.... Pagamento in contanti Presentando i relativi documenti giustificativi, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della propria prestazione di uscita, fatto salvo quanto previsto dal punto.. cpv. 9, se: a) lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein; oppure b) intraprende un'attività di lavoro autonoma e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria; oppure c) la prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi personali. Se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein, la prestazione di uscita comprende l'intero avere di vecchiaia accumulato fino all'uscita. Per gli assicurati domiciliati in uno stato membro dell'unione Europea, in Islanda o Norvegia, tale norma vale soltanto se all'interno dei loro paesi non sono già obbligatoriamente coperti i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. Se gli assicurati invece sono già obbligatoriamente coperti in uno degli stati di cui sopra, l'importo del versamento in contanti include soltanto la parte di avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia LPP. Con la componente obbligatoria della prestazione di uscita per l'assicurato possono essere aperti una polizza di libero passaggio o un conto di.. Divorzio libero passaggio. Se l'assicurato è coniugato o vive in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o convivente. Se non riesce a ottenere il consenso del coniuge o se quest'ultimo lo rifiuta, l'assicurato può appellarsi al tribunale. Quali documenti giustificativi del versamento in contanti la fondazione può richiedere nella fattispecie un'autentica della firma, un certificato di notifica di partenza rilasciato dall'ufficio controllo abitanti o un attestato di domicilio, la conferma della relativa assicurazione, un documento che attesti il rapporto di lavoro in essere, la certificazione della cassa di compensazione AVS, un estratto del registro di commercio o un documento equivalente. In caso di divorzio il tribunale stabilisce quale parte della prestazione d'uscita accumulata dall'assicurato durante il matrimonio debba essere impiegata a favore della previdenza professionale del coniuge. Tale parte deve essere innanzitutto prelevata dalla componente sovraobbligatoria e, se necessario, anche dalla componente obbligatoria della previdenza. L'assicurato ha la possibilità di reintegrare la propria posizione versando un importo pari alla prestazione di uscita trasferita (cfr. punto..). La ripartizione della prestazione di uscita a seguito di divorzio non è mai consentita se si è verificato un caso rilevante a fini previdenziali... Prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà abitativa Entro i limiti fissati dalla legge e fatto salvo quanto previsto al punto.. cpv. 0, fino alla data effettiva in cui matura il diritto alla rendita di vecchiaia l'assicurato ha la possibilità di impiegare i fondi della previdenza professionale per l'acquisto di un abitazione ad uso proprio. Sono considerate forme di promozione della proprietà abitativa il prelievo anticipato e la costituzione in pegno dei fondi di previdenza. La fondazione informa l'assicurato, mediante un apposito prospetto informativo, sulle condizioni e sugli effetti di queste due forme, in particolare: a) sul capitale previdenziale a sua disposizione per l'acquisto di un'abitazione di proprietà; b) sulla riduzione delle prestazioni derivante da un prelievo anticipato o da una realizzazione del pegno; c) sulla possibilità di colmare la lacuna nella copertura previdenziale per i casi di decesso e d'invalidità, causata dal prelievo anticipato o dalla realizzazione del pegno; d) sull'imposizione fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno; e) sul diritto, in caso di rimborso del prelievo anticipato o dell'importo equivalente a una precedente realizzazione del pegno, alla restituzione delle imposte pagate, nonché sulla scadenza da osservare. La fondazione mette a disposizione tutte le informazioni e i servizi previsti dalla legge. Per le richieste di prelievo anticipato o di costituzione in pegno dei capitali previdenziali, la fondazione mette a disposizione un apposito questionario. Se l'assicurato è coniugato o convive in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, il prelievo anticipato è consentito soltanto se il coniuge o il convivente registrato fornisce il proprio consenso scritto. Se non è possibile ottenere il consenso del coniuge/convivente o se quest'ultimo lo rifiuta, YLKDII 0/

16 l'assicurato può appellarsi al tribunale. La decisione relativa all'impiego dei fondi della previdenza ovvero all'opportunità della forma di promozione della proprietà abitativa prescelta, spetta esclusivamente all'assicurato. In caso di richieste di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, l'assicurato deve alla fondazione un adeguato contributo ai costi commisurato agli oneri sostenuti. In caso di prelievo anticipato, i fondi necessari vengono ritirati dall'avere di vecchiaia LPP e dalla componente sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia nel rapporto percentuale che lega questi ultimi all'avere di vecchiaia disponibile totale; lo stesso vale per la realizzazione del pegno..7. Cumulo di più prestazioni (coordinamento).7.. Disposizioni generali Nel calcolo di coordinamento non viene incluso l'importo erogabile del capitale di decesso ai sensi del punto..9 (Rimborso dell'avere di vecchiaia non goduto). In caso di decesso o di invalidità, le prestazioni assicurate in conformità al presente regolamento previdenziale vengono corrisposte a integrazione delle prestazioni computabili, fatto salvo quanto disposto di seguito. Per prestazioni computabili s'intendono prestazioni dello stesso tipo e con il medesimo scopo, versate all'avente diritto in seguito allo stesso evento. Vi rientrano, in particolare, le prestazioni sotto forma di rendite e di capitale dell'avs/ai e dell'ainf/am, fermo restando che le rendite in caso di invalidità (rendite d'invalidità e rendite per figli d'invalidi) e di decesso (rendite vedovili, rendite per partner e rendite per orfani) vengono sommate fra loro. Fra le prestazioni computabili sono comprese anche quelle erogate da istituti di previdenza nazionali e da assicurazioni sociali nonché istituti di previdenza esteri. Sono esclusi invece gli assegni per grandi invalidi, le indennità e le prestazioni simili. Nel calcolo di coordinamento vengono incluse anche le pretese risarcitorie spettanti agli aventi diritto verso i terzi civilmente responsabili nonché, per i soggetti invalidi, il reddito da attività di lavoro o sostitutivo effettivamente percepito o che potrebbe essere percepito; fa eccezione il reddito supplementare percepito durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI. È espressamente consentito all'avente diritto percepire prestazioni che gli spettino per eventi diversi da quello in oggetto nonché l'inclusione di pretese risarcitorie di responsabilità civile, senza che ciò comporti una riduzione delle prestazioni minime della LPP. Ai fini del coordinamento, le prestazioni in capitale, se assicurate, vengono convertite in rendite sulla base dei dati attuariali. Se l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riducono le proprie prestazioni o rifiutano di erogarle per dolo, colpa o pericoli straordinari e atti temerari ai sensi degli articoli LPGA, 7 e 9 LAINF, o LAM, la fondazione non eroga alcuna compensazione e ai fini del calcolo del coordinamento vengono computate le prestazioni non decurtate. Per evitare vantaggi ingiustificati, le prestazioni assicurate vengono erogate a integrazione delle prestazioni computabili, in particolare delle pertinenti prestazioni dell'avs/ai e dell'ainf/am ai sensi dell'art. LPGA, fino a un massimo del 90% del salario annuo dichiarato prima del verificarsi dell'evento assicurato. Le prestazioni minime nell'ambito della LPP possono essere ridotte soltanto se, insieme alle prestazioni computabili, supererebbero il limite del 90% del reddito presumibilmente perduto. Se, considerando le prestazioni computabili in caso di evento assicurato dalla LAINF/LAM, l'importo o gli importi limite non vengono raggiunti, la fondazione corrisponderà al massimo le prestazioni minime ai sensi della LPP. Il guadagno presumibilmente perso corrisponde al reddito da lavoro che l'assicurato avrebbe potuto percepire concretamente se non si fosse verificato il caso rilevante ai fini previdenziali. Per il calcolo di tale valore l'avente diritto deve dimostrare che le circostanze sono effettivamente credibili. Se quando matura il diritto alla prestazione l'assicurato non era iscritto all'istituto di previdenza tenuto a erogare la prestazione, l'obbligo di erogare la prestazione anticipata spetta all'ultimo istituto a cui l'assicurato è stato iscritto, ma non oltre le prestazioni minime LPP. Una volta appurato quale sia l'istituto di previdenza tenuto a erogare la prestazione, l'istituto di previdenza tenuto a erogare la prestazione anticipata può rivalersi su di esso. Se un caso di invalidità o di decesso determina il diritto alle prestazioni dell'assicurazione sociale ma vi sono dubbi circa l'obbligo della relativa erogazione da parte dell'ainf/am o della fondazione, l'art. 70 della LPGA prevede che l'avente diritto possa richiedere alla fondazione una prestazione anticipata pari alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il caso viene assunto dall'ainf ovvero dall'am, ai sensi dell'art. 7 LPGA questa dovrà restituire alla fondazione la prestazione anticipata entro i limiti del proprio obbligo di prestazione..7.. Esistenza di più cause Se l'invalidità è stata provocata da cause diverse (malattia e infortunio), le prestazioni previste dal presente regolamento previdenziale sono proporzionalmente garantite nei limiti della causa assicurata dalla parte sovraobbligatoria della previdenza..7.. Riesame del calcolo del diritto ovvero del sovraindennizzo La fondazione può verificare in qualsiasi momento le condizioni, l'estensione del diritto e dell eventuale riduzione, nonché adeguare le proprie prestazioni se le circostanze mutano in modo importante. L'avente diritto ha la possibilità di richiedere per iscritto una nuova verifica del proprio diritto. Qualora subentri una variazione importante, l'assicurato deve richiedere per iscritto la procedura di riesame, in conformità ai propri obblighi di collaborazione, entro 0 giorni dal verificarsi della suddetta variazione. In caso di omissione, l'eventuale adeguamento a favore dell'assicurato ha efficacia soltanto dal primo del mese successivo alla ricezione della notifica ovvero dopo l'accertamento da parte della fondazione..8. Disposizioni comuni concernenti le prestazioni.8.. Copertura ed esclusione del rischio infortunio Il rischio infortunio è incluso nelle prestazioni della previdenza obbligatoria..8.. Varie Il rischio infortunio è escluso dalle prestazioni assicurate della previdenza sovraobbligatoria, salvo diversamente previsto dalle DRP in base al piano previdenziale vigente per la cassa di previdenza. Se l'assicurato non procede alla denuncia preventiva presso l'ufficio AI o non fornisce la documentazione o YLKDII 0/

17 7 8 9 i dati richiesti, la fondazione può differire l'erogazione delle prestazioni o limitare queste ultime al minimo previsto per legge dalla LPP. In particolare, in caso di denuncia ritardata dell'assicurato all'ai, la fondazione può decidere che il diritto alla rendita maturi effettivamente alla data di erogazione della rendita AI disposta dalla AI stessa. Se l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si è opposto a un provvedimento d'integrazione, la fondazione può ridurre, ritirare o rifiutare le sue prestazioni, tranne la restituzione dell'avere di vecchiaia di cui al punto..7 (Rimborso dell'avere di vecchiaia non goduto). Relativamente alle prestazioni minime ai sensi della LPP, tale diritto sussiste solo se l'avs o l'ai riducono, ritirano o rifiutano le proprie prestazioni. La fondazione subentra, accanto ad altre assicurazioni sociali, nei diritti dell'assicurato, dei superstiti e di altri beneficiari previsti dalla legge, verso terzi civilmente responsabili in solido al verificarsi dell'evento, fino a concorrenza delle prestazioni che essa è tenuta a erogare, in ogni caso non oltre le prestazioni minime LPP. Se la fondazione deve erogare prestazioni sovraobbligatorie, l'assicurato è tenuto, in caso di sinistro e su richiesta della fondazione, a cedere alla fondazione il proprio eventuale diritto al risarcimento, per la parte eccedente le prestazioni minime LPP, vantato nei confronti di soggetti terzi civilmente responsabili in solido. Gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla fondazione informazioni veritiere su tutte le prestazioni assicurative ricevute e gli altri redditi percepiti. In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la fondazione è autorizzata a ridurre o a rifiutare le prestazioni sovraobbligatorie, purché questo avvenga entro sei mesi da quando essa è venuta a conoscenza di tale violazione. Qualora nei confronti dell'assicurato siano stati avviati un'inchiesta o un procedimento penali per sospetta truffa assicurativa, la fondazione può rimandare la decisione definitiva circa la spettanza e l'eventuale erogazione di una prestazione fino ad avvenuta conclusione della causa penale se questa è collegata alle richieste di indennizzo avanzate. Per tale intervallo di tempo, la fondazione (fatte salve disposizioni di legge imperative) non è tenuta a versare alcun interesse di mora. Qualora gli importi dovuti dal datore di lavoro risultino anche solo parzialmente non pagati una volta trascorso il termine di cui al punto.. (cosa che in caso di erogazione di prestazioni potrebbe portare a insolvenza della corrispondente cassa previdenziale), in caso di diritti a prestazioni erogabili dall'assicurazione del datore di lavoro coassicurato o dei soggetti responsabili attivi in analogo rapporto rispetto al datore di lavoro (ad es. membri del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo o direttore del Personale o della Contabilità), la fondazione, in presenza di relativa comunicazione intermedia da parte del fondo di garanzia, trattiene la prestazione fino a quando gli importi dovuti non siano stati corrisposti per intero oppure fino a quando il fondo di garanzia non abbia garantito o concesso per iscritto la prestazione corrispondente. Le prestazioni percepite ingiustificatamente devono essere rimborsate alla fondazione. È possibile prescindere dal rimborso se il destinatario della prestazione era in buona fede e se il rimborso lo porrebbe in gravi difficoltà economiche. Il diritto al rimborso può essere compensato con prestazioni future, purché ciò sia ammesso dalla legge, fatta salva la facoltà di esigere il risarcimento di ulteriori danni. 0 Le prestazioni non possono essere costituite in pegno o cedute prima della loro scadenza, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni relative al versamento del capitale in caso di divorzio o di scioglimento in giudizio dell unione domestica registrata ai sensi della LUD nonché di promozione della proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza professionale (cfr. punti. e.). Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione, purché questi riguardino contributi che non sono stati dedotti dal salario; per il resto la fondazione ha sempre facoltà di compensare le prestazioni dovute con i propri crediti, salvo esplicito divieto delle disposizioni di legge imperative. Purché ammesso dalla legge, le prestazioni non sono soggette a un procedimento esecutivo. I superstiti aventi diritto di un assicurato ricevono le prestazioni anche se rinunciano all'eredità, purché questo non violi il diritto imperativo. Le prestazioni in caso di decesso dell'assicurato non rientrano nella massa ereditaria..8.. Forma e versamento delle prestazioni Generalmente le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità sono versate sotto forma di rendite. Nei casi previsti dal regolamento le prestazioni sono versate in forma di capitale salvo quanto previsto al punto.. cpv. 9. La fondazione è autorizzata a versare una liquidazione in capitale in luogo del diritto alle rendite, se la rendita di vecchiaia o la rendita d'invalidità intera (esenzione dal pagamento dei contributi esclusa) di cui al punto.. è inferiore al 0%, la rendita vedovile è inferiore al % e la rendita per orfani è inferiore al % della rendita minima di vecchiaia AVS in vigore. In caso di capitalizzazione della rendita di invalidità si capitalizza anche la prestazione di "esenzione dall'obbligo di pagamento dei contributi" e si rimborsa l'avere di vecchiaia disponibile. Con il versamento della liquidazione in capitale si estingue qualsiasi diritto a ulteriori prestazioni previste dal presente regolamento previdenziale. Di norma la fondazione versa le proprie prestazioni sotto forma di rendite trimestrali anticipate alle seguenti scadenze: gennaio, aprile, luglio e ottobre. Se la prima rendita decorre da una data diversa da quelle sopraindicate, essa viene calcolata pro rata fino alla successiva data di scadenza. Le prestazioni giunte a scadenza possono essere versate da Allianz Suisse Vita, su incarico della fondazione, esclusivamente secondo le coordinate di pagamento svizzere indicate dall'avente diritto, purché questo non sia in contrasto con le norme del diritto imperativo. Se il regolamento prevede liquidazioni ovvero versamenti in forma di capitale (ad es. capitale di vecchiaia, erogazione in contanti della prestazione di uscita, prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa) che necessitano del consenso scritto del coniuge o del convivente che vive in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, la fondazione ha il diritto di richiedere l'autentica di tale consenso a spese dell'assicurato. Le prestazioni diventano pagabili 0 giorni dalla maturazione del relativo diritto, a condizione che siano stati presentati alla fondazione tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini del YLKDII 0/ 7

18 7 pagamento. Scaduto tale termine, la fondazione cade in mora. L'eventuale interesse di mora dovuto dalla fondazione è pari al tasso di interesse minimo LPP, in ogni caso non superiore al %, a condizione che non si applichi alcun accordo specifico o il presente regolamento previdenziale non stabilisca una disciplina differente..8.. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi Le rendite obbligatorie per i superstiti e le rendite di invalidità in corso da più di tre anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi, secondo quanto prescritto dal Consiglio federale nell'ambito della LPP, fino al momento in cui l'avente diritto raggiunge l'età di pensionamento. Le rendite per i superstiti e le rendite di invalidità, che non richiedono l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi ai sensi del capoverso, nonché le rendite di vecchiaia vengono adeguate all evoluzione dei prezzi in base alle possibilità finanziarie della cassa di previdenza; la decisione finale in tal senso spetta alla commissione previdenziale.. Finanziamento.. Spese di previdenza... Componenti del contributo totale I contributi totali dell'assicurazione si compongono degli accrediti di vecchiaia (cfr. punto..), dei contributi per i rischi decesso e invalidità, inclusi i costi amministrativi (cfr. punto..), dei contributi per l'adeguamento al rincaro (cfr. punto..), dei contributi per i fondi di garanzia (cfr. punto..), dei contributi ai costi e degli emolumenti di vigilanza (cfr. punto..) ed eventualmente di contributi straordinari (cfr. punto..7). I piani previdenziali di ogni cassa previdenziale, definiti secondo il modello stabilito dall'esperto per la previdenza professionale, devono soddisfare i seguenti requisiti: - i contributi di tutti i lavoratori assicurati per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non devono superare complessivamente il percento della somma dei salari AVS (massimizzati al decuplo del tetto LPP) e, se il datore di lavoro è coassicurato, il percento del suo reddito AVS annuo (opportunamente massimizzato), oppure - le prestazioni previste dal piano previdenziale di cui alle DRP SUP non devono superare il 70 percento dell'ultimo salario ovvero reddito AVS (massimizzato al decuplo del tetto LPP) prima del pensionamento. Inoltre le prestazioni di vecchiaia di cui al presente piano previdenziale non devono superare, unitamente alle prestazioni AVS e a quelle di altri istituti di previdenza nazionali, l'8% dell'ultimo salario ovvero reddito AVS (compreso tra tetto LPP semplice e decuplo del tetto massimo LPP) prima del pensionamento. Inoltre almeno il % di tutti i contributi per la totalità dei collettivi e dei piani previdenziali, versati nell'ambito delle casse di previdenza del datore di lavoro attive presso la fondazione, deve essere destinato al finanziamento dei rischi decesso e invalidità.... Accrediti di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia vengono riscossi annualmente nella misura indicata nelle DRP. Gli accrediti di vecchiaia della previdenza obbligatoria vengono remunerati al tasso minimo previsto dalla LPP. Per la remunerazione di eventuali accrediti di vecchiaia sovraobbligatori è possibile adottare un tasso diverso da quello minimo LPP, che può essere anche inferiore.... Contributi di rischio / Costi amministrativi I contributi di rischio (costi amministrativi inclusi) per le prestazioni di previdenza in caso di decesso e invalidità (incapacità lavorativa/incapacità di guadagno) dipendono dalle disposizioni tariffarie relative all'assicurazione, in particolare dall'età, dal sesso e dalle prestazioni. Le tariffe assicurative possono prevedere aumenti o ribassi dei costi per ciascun contratto nonché la suddivisione degli assicurati in classi di rischio a seconda del settore d attività e dei rischi e/o adeguate all andamento dei sinistri di ciascun contratto (tariffa per esperienza).... Contributi per l'adeguamento al rincaro Per adeguare le rendite obbligatorie per i superstiti e le rendite d'invalidità all'evoluzione dei prezzi viene riscosso un contributo sul salario annuo assicurato LPP ovvero sul salario coordinato.... Contributi per il fondo di garanzia La fondazione riscuote i contributi per il fondo di garanzia e può addebitarli interamente agli assicurati e al datore di lavoro. Questi fondi vengono impiegati per sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d età e per garantire le relative prestazioni regolamentari nei casi d'insolvenza.... Contributi ai costi / Emolumenti di vigilanza I costi per le spese speciali vengono addebitati secondo un regolamento dei costi separato. Gli emolumenti di vigilanza e i contributi forfetari per la copertura dei costi del controllo legale sulla fondazione possono essere addebitati annualmente e pro quota alle casse di previdenza. L'addebito avviene a inizio anno per l'anno trascorso...7. Contributi straordinari A garanzia dei tassi di interesse per gli accrediti di vecchiaia e delle aliquote di conversione per gli averi di vecchiaia in caso di pensionamento, la fondazione, può richiedere contributi straordinari a condizione che questi siano previsti dalla tariffa di assicurazione collettiva di Allianz Suisse Vita approvata dalla FINMA... Obbligo di contribuzione... Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione L'obbligo di contribuzione del datore di lavoro e dell'assicurato inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro. Tale obbligo termina con il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria ovvero con il decesso oppure alla data della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ovvero quando l'assicurato non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria. L'obbligo di contribuzione decade durante la liberazione dal pagamento dei contributi in caso di incapacità lavorativa/incapacità di guadagno (cfr. punto..) nonché durante la proroga della copertura.... Contributi del datore di lavoro e degli assicurati (dipendenti) Il datore di lavoro finanzia almeno la metà dei contributi totali annui della previdenza ovvero la parte del costo totale annuo che, secondo le disposizioni regolamentari, non viene conferita dagli assicurati. I contributi a carico degli assicurati vengono dedotti dal salario. Il datore di lavoro è debitore della somma complessiva dei contributi. Egli versa alla fondazione ovvero ad Allianz Suisse Vita i contributi del datore di lavoro e dei dipendenti dovuti nell anno entro la fine YLKDII 0/ 8

19 del primo mese successivo all'anno solare o assicurativo. Salvo diversamente previsto dalle DRP, l'assicurato versa la metà del contributo ovvero dell'esborso complessivo annuo. Tramite pagamenti volontari anticipati il datore di lavoro può accumulare, presso la fondazione, riserve di contributi (riserve dei contributi del datore di lavoro) dalle quali è possibile prelevare i contributi da lui dovuti... Conferimento prestazione di uscita La prestazione di uscita derivante da precedenti rapporti previdenziali e conferita dall'assicurato alla cassa di previdenza viene utilizzata per incrementare l'avere di vecchiaia. Tale versamento confluisce nella componente obbligatoria della previdenza, fino a concorrenza dell'avere di vecchiaia LPP accumulato fino a quel momento, a fronte della relativa documentazione, e nella previdenza sovraobbligatoria per la quota eccedente... Versamenti volontari (cfr. anche punto.9.)... Costituzione delle prestazioni regolamentari La richiesta di effettuare un versamento volontario può essere presentata all'atto dell'adesione alla cassa di previdenza con effetto dalla data di adesione; e successivamente finché l'assicurato rimane nella cassa di previdenza e non si sia verificato alcun caso rilevante a fini previdenziali. Il versamento volontario deve essere effettuato prima che maturi il diritto alle prestazioni di vecchiaia. Il versamento volontario è ammesso soltanto se le prestazioni di vecchiaia di cui al presente regolamento previdenziale, insieme a quelle dell'avs e di altri istituti di previdenza nazionali, non superano l'8% dell'ultimo salario ovvero reddito AVS prima del pensionamento, che deve essere compreso tra il limite LPP semplice e il suo decuplo. I versamenti volontari avvengono sulla base del salario assicurato attuale e della scala riportata nelle DRP. L ammontare massimo del versamento volontario è pari - salvo quanto previsto al capoverso e la riduzione di cui al capoverso - all'avere di vecchiaia massimo previsto per l'età raggiunta alla fine dell'anno solare prima del versamento volontario al netto dell'avere di vecchiaia già disponibile a quella data. Il massimale di versamento volontario si riduce a) degli eventuali averi di libero passaggio che l'assicurato non era tenuto a trasferire alla fondazione, nonché b) degli eventuali averi del pilastro a, se la loro somma, capitalizzata ai tassi di interesse minimi LPP di volta in volta applicati, supera l'8% annuo dell importo limite superiore LPP previsto per la classe d'età dell'assicurato a partire dal gennaio successivo al compimento del anno (cfr...) nonché c) del capitale di vecchiaia versato ai fini del prepensionamento da parte di un istituto di previdenza o di un istituto di libero passaggio, come anche d) dell'avere di vecchiaia maturato alla data in cui si inizia a percepire una rendita di vecchiaia derivante da un prepensionamento nel pilastro. Se l'assicurato proviene da uno stato estero e non ha mai aderito ad alcun istituto di previdenza in Svizzera, il massimale annuo per i versamenti volontari nei primi cinque anni dalla prima adesione a un istituto di previdenza in Svizzera è inoltre limitato al 0% del salario assicurato. Se richiede di effettuare un versamento volontario, l'assicurato è tenuto a notificare alla fondazione quando egli abbia aderito per la prima volta a un istituto di previdenza in Svizzera. Il trasferimento diretto alla fondazione degli averi previdenziali da un istituto straniero per la previdenza professionale è ammesso a condizione che: - la fondazione e l'istituto straniero stipulino un accordo a tal fine; - l'assicurato non richieda la deducibilità fiscale dell'importo trasferito. Il versamento volontario viene effettuato sempre di concerto con l'assicurato nell'ambito della sua capacità di guadagno e nel rispetto delle riduzioni degli importi massimi di cui ai capoversi e ; per i beneficiari di rendite parziali AI sono consentiti versamenti volontari entro i limiti della componente attiva. Il versamento volontario così calcolato viene effettuato generalmente dall'assicurato. Il versamento della somma fissata o di parte di essa può essere effettuato anche dal datore di lavoro. Il versamento volontario acquista in ogni caso efficacia giuridica soltanto se e nella misura in cui la fondazione ha ricevuto il pagamento. L'obbligo del datore di lavoro di effettuare versamenti controllati a titolo di riscatto contributivo, ai sensi del punto., o per finanziare un pensionamento anticipato deve essere sancito esplicitamente in un allegato supplementare alle DRP. Gli acquisti vengono computati sempre esclusivamente nella previdenza sovraobbligatoria. 0 Se sono stati effettuati versamenti volontari, le prestazioni risultanti non possono essere prelevate dalla previdenza in forma di capitale nei successivi tre anni. Se sono stati effettuati prelievi anticipati finalizzati all'acquisto dell'abitazione di proprietà, i versamenti volontari possono essere effettuati soltanto previo rimborso di detti prelievi anticipati.... Ricostituzione della posizione e versamento volontario in caso di divorzio Se in caso di divorzio la copertura previdenziale dell'assicurato viene ridotta a causa del trasferimento di una parte della sua prestazione di uscita a favore dell'altro coniuge, l'assicurato ha il diritto di versare volontariamente un importo nei limiti della prestazione di uscita trasferita. Tale versamento confluisce senza limitazioni nella componente obbligatoria e sovraobbligatoria, secondo le modalità e l'entità con cui è stato effettuato il prelevamento dall'avere di vecchiaia nel momento del trasferimento a favore della previdenza professionale del coniuge (cfr. punto.); in assenza di dati precisi, il versamento volontario viene computato nella previdenza sovraobbligatoria. Se il procedimento di divorzio determina il trasferimento alla fondazione di fondi previdenziali accreditati all'assicurato, questi vengono computati esclusivamente nella previdenza sovraobbligatoria.... Versamento volontario per il pensionamento anticipato Qualora le DRP relative alla cassa di previdenza del datore di lavoro ne prevedano la possibilità, i versamenti volontari ai fini del pensionamento anticipato vengono effettuati su esplicita richiesta e a YLKDII 0/ 9

20 spese dell'assicurato nei limiti delle disposizioni di cui all'appendice 7... Rimborso del prelievo anticipato Il rimborso parziale o totale di un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà abitativa è ammesso in qualunque momento fino all'effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia, alla maturazione di un altro diritto previdenziale o all'erogazione in contanti del capitale.. Disposizioni finali.. Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti assicurativi La partecipazione alle eccedenze dipende dalle eccedenze conseguite dall'assicuratore nell'attività di previdenza professionale e assegnate dall'assicuratore al contratto di assicurazione collettiva stipulato per conto della cassa di previdenza. Le eccedenze vengono calcolate dall'assicuratore in conformità alle disposizioni di legge e assegnate alla cassa di previdenza ovvero al contratto di assicurazione collettiva stipulato per conto della cassa di previdenza secondo un piano di assegnazione delle eccedenze approvato dalle autorità competenti. Le eccedenze vengono calcolate dall'assicuratore almeno una volta all'anno, di norma a fine anno solare, secondo le disposizioni di legge valevoli per l'intero settore della previdenza professionale. Per il calcolo della partecipazione alle eccedenze si distingue fra processi di risparmio, rischio e costo sulla base del bilancio di esercizio dell'assicuratore per la previdenza professionale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Le eccedenze calcolate dall'assicuratore vengono utilizzate per gli scopi previsti dalla legge fino a concorrenza della quota minima legale. Se la quota minima non viene utilizzata per gli scopi previsti dalla legge né, secondo quanto stabilito dal piano aziendale dell assicuratore approvato dalle autorità competenti, deve essere impiegata per la costituzione di riserve o per la copertura dei costi di acquisizione di ulteriore capitale di rischio, salvo approvazione delle autorità, essa viene impiegata per finanziare il fondo eccedenze. La partecipazione alle eccedenze viene ricavata esclusivamente dal fondo eccedenze costituito dall'assicuratore. L'assicuratore è tenuto a garantire che i capitali versati nel fondo eccedenze vengano ridistribuiti entro al massimo otto anni. Se la quota minima legale delle eccedenze calcolate annualmente non è sufficiente per gli scopi prescritti dalla legge, l'assicuratore non può distribuire alcuna partecipazione alle eccedenze per l'anno in questione. Le eccedenze accumulate nel fondo eccedenze vengono ridistribuite secondo i metodi attuariali riconosciuti, in ogni caso non oltre i due terzi del fondo per ciascun anno. La ripartizione delle eccedenze tra le singole casse di previdenza ovvero i singoli contratti di assicurazione collettiva stipulati per conto delle casse di previdenza avviene proporzionalmente alla riserva matematica, in base alla sinistrosità dei rischi assicurati e agli oneri amministrativi derivanti, nonché ad altri criteri di assegnazione decisi dall'assicuratore. I criteri e i metodi della distribuzione vengono sanciti nel piano di assegnazione delle eccedenze. L'assegnazione delle eccedenze al singolo contratto Il rimborso viene impiegato per incrementare l'avere di vecchiaia e viene computato nella componente obbligatoria e sovraobbligatoria, secondo le modalità e nello stesso rapporto percentuale del prelievo (cfr. punto.); in assenza di dati precisi, il rimborso va computato nella previdenza sovraobbligatoria. L'ammontare del rimborso corrisponde almeno a franchi ovvero, in caso di alienazione, alla somma ricavata. di assicurazione collettiva viene effettuata per la prima volta alla fine del primo anno di assicurazione. L'assegnazione delle eccedenze avviene in maniera forfetaria per ciascun contratto, di norma con effetto al giorno di riferimento dell'anno successivo. La commissione previdenziale decide l'utilizzo delle eccedenze assegnate a ciascun contratto. Salvo diversamente deliberato da tale organo, le eccedenze assegnate a un contratto possono essere accreditate all'avere di vecchiaia degli assicurati, se questo è stato convenuto nel contratto di assicurazione collettiva e se il contratto è ancora in essere al momento dell'assegnazione. La commissione previdenziale decide l'ammontare della quota da accreditare all'avere di vecchiaia del singolo assicurato. Nel contratto di assicurazione collettiva questa può pattuire con l assicuratore, nell'ambito di un sistema di ripartizione forfetaria, quale parte di eccedenza debba essere assegnata annualmente agli averi di vecchiaia degli assicurati dalla cassa di previdenza ovvero dal contratto di assicurazione collettiva stipulato per conto della cassa di previdenza e quale parte debba essere utilizzata per altri scopi della cassa di previdenza, in particolare per la costituzione di riserve per futuri incrementi delle rendite. Gli assicurati e i beneficiari di rendite non hanno alcun diritto alle eccedenze assegnate alla cassa di previdenza ovvero al proprio contratto di assicurazione collettiva, se queste eccedenze non sono state accreditate agli averi di vecchiaia delle persone assicurate ovvero destinate all'incremento delle rendite in essere. Ogni anno l'assicuratore elabora un conteggio per ciascuna cassa di previdenza, che evidenzia le basi per il calcolo delle eccedenze e i principi dell'assegnazione. Il conteggio include inoltre i dati sulla ripartizione delle eccedenze agli assicurati, a condizione che queste vengano accreditate all'avere di vecchiaia degli assicurati o utilizzate come versamento per l'incremento della riserva matematica delle rendite corso... Fondi liberi e misure speciali della cassa di previdenza I fondi liberi sono costituiti da versamenti volontari del datore di lavoro, redditi patrimoniali, prestazioni previdenziali non erogabili e partecipazione a eccedenze assegnate alla cassa di previdenza in base a contratti assicurativi stipulati per conto della cassa di previdenza. Si tratta di capitali assegnati dalla commissione previdenziale al patrimonio libero della fondazione della cassa di previdenza, con o senza indicazione della destinazione, oppure sulla cui utilizzazione la commissione previdenziale non ha ancora preso una decisione. La commissione previdenziale decide dell'impiego dei fondi liberi in base all utilizzo previsto nel presente YLKDII 0/ 0

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Cassa pensione PANVICA (proparis Fondazione di previdenza nelle arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Prima parte: piano di previdenza KU33a A partire dal 1 luglio 2013 per tutte le

Dettagli

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015 Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich Regolamento Piano di risparmio supplementare valido dal 0 gennaio 05 Indice DISPOSIZIONI GENERALI... 3. Cerchia delle persone assicurate... 3. Scopo... 3.3

Dettagli

Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014

Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014 Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014 Prima parte: piano di previdenza R A partire dal 1 gennaio 2014 entra in vigore per le persone assicurate nei piani il presente ordinamento per la previdenza

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2015

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2015 Cassa pensione Macellai (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2015 Prima parte del piano di previdenza: S5 o S5U Per la previdenza professionale descritta

Dettagli

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Valido dal 1 o gennaio 2015 Indice Art. 1 Regolamento

Dettagli

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

2 pilastro, LPP Previdenza professionale 2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Cassa pensione Coiffure & ESTHÉTIQUE (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Prima parte: piano di previdenza B3 A partire dal 1 luglio 2013 entra in

Dettagli

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Ifangstrasse 8, Casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI

Dettagli

REGOLAMENTO 2013. Prima parte: piano di previdenza A40.3. (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

REGOLAMENTO 2013. Prima parte: piano di previdenza A40.3. (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO 2013 Prima

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2014

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2014 Cassa pensione Macellai (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2014 Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U Per la previdenza professionale

Dettagli

Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009

Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009 Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009 Prima parte: piano di previdenza R A partire dal 1 gennaio 2009 entra in vigore per le persone assicurate nei piani R1 R3 il presente ordinamento per

Dettagli

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza A prima vista, il vostro

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Cassa pensione PANVICA (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Prima parte: piano di previdenza BB A partire dal 1 luglio 2013 entra in vigore per le

Dettagli

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A valido a partire dal 1 gennaio 2003 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI PAGINA 1. Campo d applicazione 4 DISPOSIZIONI

Dettagli

Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U

Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U Cassa pensione Macellai (proparis - Previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO 2009 Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U Per la previdenza professionale descritta nelle Disposizioni

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Periodo di rendita 2 1.2 Riserva matematica di inventario 2 1.3 Riserva matematica sufficiente 2 1.4

Dettagli

INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013

INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013 dicembre 2012 Agli Assicurati dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio In vigore dal 1 gennaio 2015 FACSIMILE Personale Signor Gianni Modello Via Modello

Dettagli

Certificato di previdenza

Certificato di previdenza www.allianz.ch Certificato di previdenza Marzo 2014 Scheda informativa per l assicurato Il certificato di previdenza del singolo lavoratore viene creato annualmente. Il documento fornisce importanti informazioni

Dettagli

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e

Dettagli

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 4 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2008

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 4 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2008 Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Aggiunta 4 al Regolamento 2005 In vigore dal 1 luglio 2008 1 Preambolo 1. A seguito della decisione del 7 maggio 2008, il Consiglio di fondazione della

Dettagli

01.2012. HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza

01.2012. HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza 0.0 HOTELA Fondo di previdenza Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza Valido dal luglio 009 revisione dal gennaio 0 Rue de la Gare 8, Case postale 5, 80 Montreux, Tél. 0 96 49 49, www.hotela.ch

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione dicembre 2009) La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Regolamento

Dettagli

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente

Dettagli

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA La Cassa è stata istituita con legge 8 gennaio 1952 ed è stata trasformata, a decorrere da 1 gennaio 1995, in fondazione con personalità giuridica di diritto

Dettagli

Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale.

Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale. Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale. Il certificato di previdenza, allestito e spedito dal vostro istituto di previdenza del personale (fondazione) ogni

Dettagli

Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria

Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Edizione gennaio 2015 La vostra sicurezza ci sta a cuore. Indice I. Generalità 1. Basi 3 2. Obbligo

Dettagli

Regolamento quadro. GEMINI Sammelstiftung

Regolamento quadro. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro GEMINI Sammelstiftung Valido dal 1 gennaio 2012 Fa fede la versione originale in tedesco. Indice A Basi e struttura 5 1 Nome e scopo 5 2 Struttura della previdenza 5 3 Affiliazione alla

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.1.2005 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.

Dettagli

Informazioni Sommario

Informazioni Sommario Informazioni Sommario LA VECCHIAIA... 2 L'INVALIDITA'... 2 LA RENDITA Inail E LA REVERSIBILITA'... 3 L'ANZIANITA'... 3 IL PART TIME... 5 AZIENDA O Inps... 5 PENSIONE CONTRIBUTIVA... 5 LA VECCHIAIA Quando

Dettagli

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento 3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l età ordinaria di pensionamento. Gli

Dettagli

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA

Dettagli

Le prestazioni previdenziali della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse Conto complementare (gennaio 2011)

Le prestazioni previdenziali della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse Conto complementare (gennaio 2011) PKS CPS Le prestazioni previdenziali della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse Conto complementare (gennaio 2011) Il presente documento, che completa il prospetto informativo sul primato delle prestazioni,

Dettagli

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE 1. Dal 2014, l aliquota di conversione legale LPP all età di 65 anni è del 6,8%. È ammissibile

Dettagli

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite 3.06 Stato al 1 o gennaio 2007 Calcolo anticipato della rendita Informazioni sulla rendita futura 1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite AVS/AI a cui si avrà verosimilmente diritto.

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale

1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale 1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale La previdenza statale, nell ambito dell AVS/ AI, garantisce il minimo di sussistenza a tutta la popolazione. 1. Contesto In Svizzera la previdenza

Dettagli

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6 Atto di fondazione Atto di fondazione 1/6 Indice Art. 1 Nome e sede...3 Art. 2 Scopo...3 Art. 3 Patrimonio...4 Art. 4 Consiglio di fondazione...4 Art. 5 Revisione...5 Art. 6 Successione giuridica, scioglimento

Dettagli

La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Pensioni La pensione ai superstiti Aggiornato al Febbraio 2006 E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del

Dettagli

La Cassa pensioni Posta

La Cassa pensioni Posta La Cassa pensioni Posta Perché un opuscolo? Con questo opuscolo desideriamo aiutarla a comprendere meglio la complessa materia della previdenza professionale e del regolamento di previdenza. L opuscolo

Dettagli

La vostra previdenza presso PUBLICA

La vostra previdenza presso PUBLICA La vostra previdenza presso PUBLICA Versione ridotta del Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Il presente opuscolo vi fornisce

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Piano di previdenza Perspective

Piano di previdenza Perspective Composizione, contributi e prestazioni in breve Stato 1 gennaio 2014 0 Pagina 1 Questa versione ridotta del Regolamento è stata concepita per permettervi di trovare subito le risposte alle vostre domande

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

Regolamento Cassa Sanitaria BNL

Regolamento Cassa Sanitaria BNL Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.

Dettagli

Regolamento di previdenza

Regolamento di previdenza emanato dalla Commissione amministrativa il maggio 0 vista la legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) I. In generale Art. La Cassa pensioni dei Grigioni (Cassa pensioni) offre ai suoi assicurati

Dettagli

Temi specifici della Cassa pensione Coop. 1 Gennaio 2015

Temi specifici della Cassa pensione Coop. 1 Gennaio 2015 Temi specifici della Cassa pensione Coop 1 Gennaio 2015 Informazioni sull affiliazione alla CPV/CAP 2 Tema Informazioni essenziali Informazioni sull affiliazione alla CPV/CAP Che cos è la CPV/CAP? La CPV/CAP

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 3 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2007

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 3 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2007 Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Aggiunta 3 al Regolamento 2005 In vigore dal 1 luglio 2007 1 Preambolo 1. A seguito della decisione del 3 maggio 2007, il Consiglio di fondazione della

Dettagli

Regolamento quadro LPP. Edizione 2014

Regolamento quadro LPP. Edizione 2014 Regolamento quadro LPP Edizione 2014 Regolamento quadro Parte generale del regolamento, valido dal 01.01.2014 Loyalis Fondazione collettiva LPP Loyalis Fondazione collettiva LPP Regolamento quadro 2014

Dettagli

Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro

Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro validi dallo 31.12.2012 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431 Svitto t + 41 41 817 70 10 f + 41 41 817 70

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Promozione della proprietà d abitazioni secondo la

Promozione della proprietà d abitazioni secondo la Temi specifici della Cassa pensione Coop 1 Gennaio 2014 Promozione della proprietà d abitazioni secondo la LPP 30ss e CO 331d/331e TEMA Promozione della proprietà d abitazioni se Che cosa si intende per

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza

Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Edizione dicembre 2009 2 Regolamento Indice I. Oggetto

Dettagli

13 lezione il sistema della previdenza

13 lezione il sistema della previdenza 13 lezione il sistema della previdenza Legislazione sociale del lavoro Legislazione sociale preventiva PREVIDENZA assistenza Statuto dei lavoratori Privacy Sicurezza 1 La previdenza sociale è una branca

Dettagli

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA Il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 ha rinviato al 1 gennaio 2007 esclusivamente l obbligo della destinazione del TFR maturando alla previdenza

Dettagli

Regolamento generale LPP. Parte generale del Regolamento in vigore dall 1.1.2011 Loyalis Fondazione collettiva LPP

Regolamento generale LPP. Parte generale del Regolamento in vigore dall 1.1.2011 Loyalis Fondazione collettiva LPP Regolamento generale LPP. Parte generale del Regolamento in vigore dall 1.1.2011 Loyalis Fondazione collettiva LPP Indice I. Definizioni generali 1. Basi contrattuali 2. Finalità 3. Affiliazione di una

Dettagli

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta 1. Proponente/contraente Nome Proposta del N proposta 2. Informazioni relative all attività professionale

Dettagli

Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera

Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera 1. Basi 2. Come calcola la Suva l indennità giornaliera? 1.1 Il guadagno assicurato massimo ammonta a 126 000 franchi all anno. 1.2 L indennità giornaliera

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29

Dettagli

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di capitale 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di capitale 1 valido dal 1 0 gennaio 2015 Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich Regolamento Piano di capitale valido dal 0 gennaio 05 Indice DISPOSIZIONI GENERALI 3 AVERI 3 3 LIVELLI PREVIDENZIALI 3 4 VERSAMENTI VOLONTARI 4 5 PRESTAZIONI

Dettagli

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità 6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità

Dettagli

La mia cassa pensione

La mia cassa pensione La mia cassa pensione 2015 GastroSocial la sua cassa pensione L esercizio nel quale lavora è assicurato presso la Cassa pensione GastroSocial. La cassa opera nel rispetto delle disposizioni della Legge

Dettagli

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva)

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo o Totalizzazione retributiva La legge di stabilità 2013 -Legge 24/12/ 2012 n. 228- introduce una nuova istituzione : il cumulo contributivo,

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

HOTELA Fondo di previdenza. Allegato Piano di previdenza «Mega»

HOTELA Fondo di previdenza. Allegato Piano di previdenza «Mega» 01.2015 HOTELA Fondo di previdenza Allegato Piano di previdenza «Mega» Valido dal 1 gennaio 2015 Pagina 1 1. Base Il piano di previdenza è conforme ai requisiti della legge sulla sulla previdenza professionale.

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Numero della/del candidata/o: Previdenza professionale (PP) con soluzioni Durata

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

Regolamento concernente la previdenza professionale Sistema misto dei primati

Regolamento concernente la previdenza professionale Sistema misto dei primati com Plan Regolamento concernente la previdenza professionale Sistema misto dei primati Valido dal 1 gennaio 2015 Il presente regolamento è ottenibile anche in tedesco, francese e inglese. Indice 4 Nome

Dettagli

Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione

Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Le persone disoccupate con diritto all'indennità di disoccupazione sono assicurate contro gli infortuni alla Suva. In caso di infortunio è opportuno

Dettagli

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per l anno 2007, entrerà in vigore dal 1

Dettagli

Cassa pensione Mikron Regolamento. 1 gennaio 2014

Cassa pensione Mikron Regolamento. 1 gennaio 2014 Cassa pensione Mikron Regolamento 1 gennaio 2014 Indice 1. Denominazioni 1 2. Prefazione 2 3. Affiliazione alla Cassa 2 Art. 1 Principio 2 Art. 2 Inizio 2 Art. 3 Informazioni all inizio del rapporto di

Dettagli

PREVIDENZA OGGI E DOMANI. ASCOM PENSIONSKASSE (APK) BREVE GUIDA

PREVIDENZA OGGI E DOMANI. ASCOM PENSIONSKASSE (APK) BREVE GUIDA PREVIDENZA OGGI E DOMANI. ASCOM PENSIONSKASSE (APK) BREVE GUIDA PREVIDENZA GLOBALE TRE È IL NUMERO PERFETTO In Svizzera la previdenza globale si fonda su tre pilastri Come lavoratori dipendenti siete assicurati

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR - MODULISTICA

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR - MODULISTICA Circolare n. 35 del 23 febbraio 2007 Decorrenza: immediata Serie: PERSONALE Argomento: Normativa e contrattualistica Oggetto: RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR -

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA

01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA 01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA Pax, Fondazione per il promoviemento della previdenza in favore del personale Edizione 01.2008 Regolamento riguardante

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo

Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo Dal 1 gennaio 2017 la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) introdurrà

Dettagli

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015 LEGGE 2 agosto 1990, n. 233 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

La nuova Previdenza: riforma e offerta. Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni

La nuova Previdenza: riforma e offerta. Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni La nuova Previdenza: riforma e offerta Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni Previdenza: situazione attuale 140 Alcuni fattori rilevanti: 120 100 80 22 2015 pensionamento persone nate

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07 Circolare sui contributi dovuti all AVS AI e IPG, dalle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia Valida dal 1 gennaio 1994 Stato:

Dettagli

Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio

Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 06.06.2011 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

6.02 Stato al 1 gennaio 2010 6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

Regolamento previdenziale

Regolamento previdenziale 1 gennaio 2014 Regolamento previdenziale assicurati con stipendio mensile - piano A assicurati con stipendio orario - piano B generazione di transizione 55+ (1949-1959) della Cassa pensioni SRG SSR idée

Dettagli