LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA NEGOZI UNILATERALI IN GENERALE

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1 INSEGNAMENTO DI: ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA NEGOZI UNILATERALI" PROF. BERNARDINO IZZI A

2 Indice 1 LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA NEGOZI UNILATERALI IN GENERALE PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO LA PROMESSA AL PUBBLICO I TITOLI DI CREDITO CONCETTO E FUNZIONE CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI CREDITO TITOLI ASTRATTI E CAUSALI TITOLI NOMINATIVI, ALL ORDINE ED AL PORTATORE TITOLI CAMBIARI, RAPPRESENTATIVI E DI PARTECIPAZIONE LE ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DEBITORE L AMMORTAMENTO

3 1 in generale Il contratto costituisce una figura generale ed è consentito alle parti di concludere anche contratti non previsti dalla legge ai sensi art c.c. (da cui la distinzione tra contratti tipici e atipici). Diverso è il principio che regola la promessa unilaterale di una prestazione. Questa, infatti, non costituendo, come il contratto, una fonte generale di obbligazioni, produce effetti giuridici solo nei casi previsti dalla legge (art c.c.). Qui, quindi, vale il principio della tipicità, rimanendo preclusa all autonomia dei privati la possibilità (ampiamente consentita per i contratti) di creare promesse unilaterali atipiche, cioè oltre i casi espressamente previsti dalla legge. La ragione di tale sfavore deriva da ragioni storiche e cioè dall idea, oggi in larga parte contestata, che l attribuzione della liberà ai privati di dar luogo a schemi atipici fosse ammissibile solo dove l assunzione di un obbligazione avvenisse in seguito ad uno scambio (e quindi a seguito di un contratto), mentre andasse negata ogni qual volta derivasse da un impegno unilaterale 1. Le promesse unilaterali sono negozi giuridici, appunto, unilaterali caratterizzati dal fatto di dar vita ad un obbligazione a carico del promittente a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà del promissario 2, a cui si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano i contratti 3 (art c.c.) Quelle enumerate da codice sono: a) la promessa di pagamento b) la ricognizione di debito c) la promessa al pubblico d) i titoli di credito. 1 B. INIZIARI, Gli altri atti o fatti fonti di obbligazioni, in Istituzioni di diritto privato a cura di M. Bessone, Torino, p. 536 ss. Proprio in ragione di ciò la dottrina più moderna ha cercato di mitigare le conseguenze di tale principio, affermando che quella prevista dall art c.c. è una tipicità relativa solo allo schema previsto dal legislatore, nel senso che rimarrebbe comunque consentito al promittente di modellare il contenuto della promessa unilaterale a condizione che lo schema legislativo non venga alterato. Sul punto v. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, p F. GAZZONI, op e loc. ult. cit. 3 A. TORRENTE, P. SCHESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, p. 640 ss.

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5 2 Promessa di pagamento e ricognizione di debito La promessa di pagamento è la dichiarazione unilaterale con cui un soggetto promette ad un altro di effettuare una prestazione in suo favore (ti prometto cento). La ricognizione di debito è, invece, la dichiarazione unilaterale con cui un soggetto riconosce di avere un debito nei confronti di un altro (riconosco che ti devo cento). Si tratta di fattispecie assimilabili l una all altra, in quanto si caratterizzano per il fatto che esse non determinano la nascita di un obbligazione a carico del promittente o di chi opera la ricognizione di debito, in quanto producono come effetto solo l inversione dell onere della prova, nel senso che il rapporto fondamentale da cui scaturisce la promessa o la ricognizione si presumerà esistente fino a prova contraria; prova che è a carico del promittente o di chi ha operato il riconoscimento. (art c.c.). In altri termini, se nulla era dovuto, una semplice promessa unilaterale non è idonea a far sorgere l obbligazione; invece, se prometto di pagare quanto già dovevo, l obbligazione non sorge ora, ma era sorta già a suo tempo. Gli istituti in esame, dunque, operano sul piano processuale. Infatti la persona a cui favore sono stati rilasciati una promessa di pagamento o un riconoscimento di debito è dispensata dall onere di provare i fatti che giustificano il credito che egli può, quindi, far valere in base alla dichiarazione unilaterale ricevuta, perché in virtù di questa il credito si presume che esista realmente (se così non fosse il dichiarante non avrebbe avuto ragione di riconoscere un debito inesistente o di promettere un pagamento non dovuto). Si tratta, però, di una presunzione relativa, nel senso che determina solo un inversione dell onere della prova, essendo consentito al dichiarante di dimostrare di non essere realmente debitore o che la promessa deriva da una causa illecita. Sia la promessa di pagamento che la ricognizione di debito possono essere pure (o astratte) o titolate, a seconda che non sia o che sia indicato nella promessa o nell atto ricognitivo il rapporto fondamentale.

6 3 La promessa al pubblico Tra gli atti unilaterali che sono fonti d obbligazioni vi è anche la promessa al pubblico, ossia la promessa di una prestazione fatta a favore di chi si trovi in una determinata situazione (ricompensa per il primo acquirente di un determinato prodotto o alla madre di chi sia nato in un determinato luogo o giorno, ecc.) o abbia compiuto una determinata azione (ricompensa per chi trova un cane smarrito, per chi scriverà il miglior libro su di un determinato argomento, ecc.) (art c.c.) Secondo i più qui sorge un vero e proprio vincolo obbligatorio a carico del promittente dal momento in cui la promessa è stata resa nota al pubblico (giornali, affissioni, radio, internet, ecc.), risiedendo la peculiarità della fattispecie nel fatto che nel momento in cui la promessa diviene vincolante per il promittente, perché resa nota al pubblico, il creditore è ancora indeterminato (nel momento in cui affiggo avvisi in cui prometto una ricompensa per chi ritroverà il mio cane smarrito ancora non so se è stato ritrovato o chi è stato a farlo) 4. Si tratta di una dichiarazione unilaterale indirizzata alla collettività indifferenziata che, quindi, non può in nessun modo essere qualificata come atto recettizio (diversamente ad. es. dalla proposta contrattuale, che dà luogo al contratto solo se ricevuta ed accettata dalla controparte). Da tale caratteristica deriva anche la sua generale irrevocabilità, che trova eccezione solo in presenza di una giusta causa ed a condizione che la revoca sia stata resa pubblica nella stessa forma della promessa o in una forma equivalente (art c.c.). Naturalmente è consentito al promittente sottoporre la promessa ad un termine, allo spirare del quale non è necessaria alcuna revoca. In assenza di uno specifico termine, l art c.c. limita comunque l efficacia della promessa all anno in assenza di usi che prevedano una diversa durata. La promessa al pubblico (art c.c.) non va confusa con l offerta al pubblico che è un particolare tipo di proposta contrattuale (art c.c.) che si ha, ad esempio, nel caso di merce in vendita esposta in un negozio o in un supermercato con l indicazione del prezzo. 4 v. A. TORRENTE, P. SCHESINGER, op. cit., p. 643; B. INIZIARI, op. cit., p Diversamente, secondo altri, la nascita dell obbligazione non si ricollega alla semplice esternazione della promessa perché in quel momento potrebbe non essere determinata, né determinabile la persona del creditore. Al contrario l obbligazione nascerebbe quando la situazione prevista nella promessa si sia determinata o l azione dedotta nella promessa sia stata compiuta, a prescindere dalla conoscenza che ne abbia il promittente e, quindi, a prescindere da qualsiasi comunicazione. v. F. GAZZONI, op cit. p. 660 ss.

7 Le due fattispecie hanno in comune solo l indeterminatezza del destinatario. Infatti la promessa al pubblico, come detto, è vincolante di per sé appena è stata resa pubblica e ciò indipendentemente dall accettazione ed è revocabile solo per giusta causa. Diversamente, l offerta al pubblico è una proposta di contratto che richiede l accettazione dell altra parte ed è revocabile finché tale accettazione non sia portata a conoscenza del proponente (art c.c.).

8 4 I titoli di credito 4.1. Concetto e funzione Tra le promesse unilaterali rientrano anche i titoli di credito in quanto questi contengono una promessa del debitore efficace irrevocabilmente e senza bisogno di accettazione dell altra parte 5. Per comprendere la funzione importantissima che i titoli di credito hanno nelle moderne economie, è necessario richiamare la disciplina della cessione del credito. La cessione del credito 6, regolata dagli artt c.c., si realizza attraverso un contratto con il quale l originario creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il diritto di credito intercorrente con il debitore (ceduto). Si tratta di un istituto diretto a far circolare il credito che, però, non può avere larga diffusione in quanto la sua disciplina non è idonea a garantire il cessionario contro una serie di 5 Molto si è discusso se il momento di perfezionamento del rapporto incorporato nel titolo di credito coincida con la sua redazione (teoria della creazione) oppure sia necessario lo spossessamento volontario e la consegna del titolo al creditore (teoria dell emissione). La prevalenza della prima teoria (dell emissione) è stata determinata da una norma contenuta nella legge cambiaria che dispone che, se una persona ha perduto per qualsiasi ragione la cambiale, il possessore in buona fede non è tenuto a riconsegnarla a chi l ha perduta e dall art c.c. che stabilisce che chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità alle regole che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione. 6 Tale istituto è stato già esaminato quando si è affrontato il tema delle modificazioni soggettive dal lato attivo delle obbligazioni.

9 eccezioni che il debitore potrebbe sollevare 7, senza contare che detta circolazione è rallentata dall esigenza del cessionario di notificare la sua cessione al debitore ceduto 8. Per ovviare a tale situazione di incertezza e per realizzare una circolazione più veloce (e sicura) del credito si sono elaborati i titoli di credito, la cui caratteristica prevalente è quella di collegare l esercizio del diritto al possesso di un dato documento (il titolo appunto). In altri termini il documento rappresenta il diritto o, come si suo dire, lo incorpora, con la conseguenza che sarà sufficiente la consegna materiale del titolo ed il conseguente impossessamento per garantire la trasmissione giuridica della titolarità del relativo diritto, evitando così i rischi collegati a possibili cessioni plurime. A ciò si aggiunge che - come vedremo- è stata compressa al massimo la possibilità del debitore di rifiutare il pagamento a chi è in possesso del titolo in ragione di vizi riguardanti il rapporto sottostante; circostanza questa che elimina quella situazione di incertezza che caratterizza la cessione del credito. Va segnalato, però, che ormai da anni è in corso, in ragione dell evoluzione del mercato finanziario, il fenomeno della decartolarizzazione del titoli di credito. Con tale locuzione ci si riferisce ad un complesso di tecniche elettroniche dirette a far circolare i titoli di credito senza l ausilio del documento cartaceo. Lo studio più approfondito di tale fenomeno, come pure dei singoli titoli di credito (come la cambiali, l assegno, la polizza di carico, le azioni, ecc.), sarà affrontato nel diritto commerciale, 7 Si pensi all eventualità che il creditore ceda più volte il credito a soggetti diversi. In questo caso, in base all art c.c., il cessionario che per prima ha notificato la cessione al debitore prevale sugli altri. Ciò significa che chi diventa cessionario non è sicuro di poter pretendere il pagamento dal debitore, perché quest ultimo potrebbe eccepirgli che prima di lui gli era stata notificata un altra cessione del credito effettuata in favore di altri. E pure possibile che il debitore possa legittimamente rifiutare l adempimento al cessionario nel caso di invalidità del titolo da cui il rapporto obbligatorio è nato, di intervenuta sua prescrizione, di inadempimento del cedente che legittima la risoluzione del rapporto, o di compensazione (seppure nelle sole ipotesi previste dall art c.c.). In altri termini il rapporto obbligatorio oggetto di cessione spesso nasce da un contratto (cd. rapporto sottostante) che si instaura tra cedente (originario creditore) e ceduto (e cioè il debitore). A tale contratto se ne aggiunge un altro, quello con cui si realizza la cessione del credito (che si instaura tra cedente e cessionario). Se il rapporto sottostante è viziato, tali vizi (con alcune eccezioni), per così dire, si riflettono sulla cessione del credito, perché il debitore potrà rifiutarsi di adempiere nei confronti del terzo cessionario proprio perché il rapporto da cui trae origine il debito risulta viziato. Il problema sta nel fatto che il terzo cessionario non è parte del rapporto sottostante, con l effetto che la cessione del credito verrà presumibilmente effettuata solo nei casi in cui il terzo cessionario conosce il rapporto sottostante, mentre, se il terzo non conosce i soggetti che hanno dato vita al rapporto sottostante, difficilmente diventerà cessionario del credito. La cessione del credito, quindi, realizza sì un ipotesi di circolazione del diritto, ma limitata. Al contrario i titoli di credito, attraverso il fenomeno dell incartolamento - come vedremo - riescono in gran parte ad ovviare ad i segnalati inconvenienti e, quindi, a realizzare una circolazione di portata ben più ampia. 8 E vero che basta l accordo tra ceditore cedente e terzo cessionario perché la cessione sia perfetta (art.1260 c.c.) ma, se il debitore è cauto, non pagherà al cessionario se la cessione non gli è stata notificata o se non l ha accettata (art. 1264) 9 di 16

10 limitandosi il corso di Istituzioni di diritto privato solo ad esaminare i principi generali della materia Caratteristiche dei titoli di credito Il diritto incorporato nel documento 9 presenta due caratteri tipici che sono la letteralità e l autonomia Il requisito della letteralità sta a significare che è esercitabile il diritto così come è descritto nel documento. Ciò significa sia che al debitore non può essere chiesta una prestazione diversa da quella indicata nel titolo (art. 1993, comma 1, c.c.), sia che lo stesso non può rifiutare la prestazione richiamandosi a circostanze non scritte nel titolo. La letteralità serve a proteggere il terzo in buona fede che ha fatto affidamento sul tenore del documento. Per tale ragione l obbligazione nascente da un titolo di credito si chiama cartolare in quanto è immedesimata o incorporata nella cartula, ossia nel documento. Il requisito dell autonomia sta a indicare l indipendenza del diritto incorporato dai rapporti intercorsi fra il debitore ed i precedenti titolari, nel senso il debitore non potrà mai opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, salvo il caso in cui, nell acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo (art. 1993, comma 2, c.c.). E questa, come si è accennato, una delle principali differenze con la cessione del credito. In quest ultimo caso il cessionario subentra, succede nello stesso diritto del cedente e non acquista un diritto nuovo (ed è per questo che il debitore ceduto può opporre al cessionario le stesse eccezioni che poteva opporre al cedente). Al contrario colui a cui viene trasferito il titolo di credito acquista un diritto nuovo, originario, autonomo rispetto al diritto del precedente titolare, con l effetto che il debitore non gli può opporre tutte le eccezioni che poteva opporre a quest ultimo (art c.c.) 10. Ciò significa che, nel caso di più cessioni, bisognerà - per sicurezza - sempre notificarle al debitore, con conseguente rallentamento della circolazione del credito. 9 Si badi bene, il diritto e non il documento. 10 Ad esempio Tizio vende a Caio un bene a fonte del pagamento del prezzo. Caio, in luogo di pagare immediatamente il prezzo, rilascia a Tizio una cambiale che incartola la sua obbligazione al pagamento del prezzo ad una certa data. Se il creditore Tizio non può aspettare la scadenza della cambiale può cederla (gratuitamente, ma più spetto a titolo oneroso) a Sempronio (cd. giratario). Quando verrà a scadenza la cambiale e Sempronio si presenterà a Caio per ottenere il pagamento, Caio non potrà opporre a Semprionio la mancata consegna della merce o la presenza di vizi 10 di 16

11 4.3. Titoli astratti e causali I requisiti della letteralità e dell autonomia consentono di distinguere due profili e cioè il rapporto cartolare e cioè quello che nasce dall emissione del documento ed il rapporto fondamentale (o sottostante) e cioè quello che giustifica l emissione del titolo. I titoli astratti sono quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato nel titolo ed è irrilevante nei confronti del terzo possessore in buona fede, il quale ha diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non sussiste. I titoli astratti possono essere rilasciati in base ad una pluralità di rapporti fondamentali 11 (si pensi alla cambiale e all assegno). Da questi vanno tenuti distinti i titoli causali nei quali l adempimento della prestazione promessa è subordinato anche di fronte ai terzi alla sorte ed allo svolgimento del rapporto fondamentale di un unica specie, con la conseguenza che la causa viene menzionata nel titolo (si pensi all azione, all obbligazione di società, al titolo rappresentativo di merci, ecc.). Pertanto, se l astrattezza non è requisito comune a tutti i titoli di credito, elementi comuni a tutti rimangono comunque la letteralità e l autonomia e ciò perché quest ultimi caratterizzano anche i titoli causali. Infatti non v è incompatibilità tra causalità del titolo e letteralità, perché il riferimento alla causa è ammesso nei limiti in cui il rapporto sottostante è richiamato nel titolo; né tra causalità ed autonomia perché il debitore può opporre solo le eccezioni relative alla causa e non quelle derivanti ad es. dai vizi del consenso 4.4. Titoli nominativi, all ordine ed al portatore (come avrebbe potuto fare nei confronti di Tizio in assenza di cambiale), ma dovrà pagare, salvo poi a rivolgersi nei confronti di Tizio per essere rimborsato. 11 Ad esempio una cambiale o un assegno possono essere rilasciata per le più svariate ragioni. Ad esempio per il pagamento rateale di una merce, per estinguere un obbligazione derivante dal risarcimento del danno, per estinguere il debito di un amico, ecc. 11 di 16

12 La distinzione più rilevante è quella che deriva dal regime dei circolazione della legittimazione ad esercitare il diritto incartolato nel titolo, in base alla quale i titoli di credito si distinguono in nominativi, all ordine ed al portatore. Come detto, per potersi legittimare all esercizio del diritto 12 è necessario innanzitutto il possesso del titolo di credito (e cioè del documento). Se questo presupposto non solo è necessario, ma è anche sufficiente siamo in presenza di un titolo di credito al portatore (buoni del tesoro non dematerializzati, secondo alcuni la cartamoneta), il quale circola in virtù della semplice consegna del titolo (art c.c.) Diverso è il titolo all ordine che si trasferisce mediante la consegna del titolo e la girata a nome del nuovo portatore (giratario) (ad es. cambiale ed assegno). Il portatore si legittima in base ad una serie continua di girate (art c.c.), nel senso che il giratario che figura nella prima girata, dovrà figurate anche nella seconda e così via. Il titolo nominativo, invece, è quello dove l intestazione ad un nome deve risultare non solo dal documento, ma anche dal registro dell emittente (cd. doppia intestazione) (art c.c.) (polizza di carico, azioni di una società). La circolazione del titolo è più complicata che nelle ipotesi precedenti, in quanto il trasferimento avviene mediante l annotazione del nome dell acquirente sul titolo e sul registro dell emittente o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare Titoli cambiari, rappresentativi e di partecipazione Una ulteriore distinzione può farsi tra titoli cambiari (cambiale, assegno bancario, ecc.) che incorporano un diritto di credito, i titoli di partecipazione (le azioni di società) che incorporano il diritto a partecipare alle società per azioni e i titoli rappresentativi di merce (polizza di carico, fede di deposito, nota di pegno, ecc.) che, ai sensi dell art c.c., attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime ed il potere di disporne mediante il trasferimento del titolo. Non sono titoli di credito i cosiddetti titoli impropri ed i documenti di legittimazione (art c.c.), in quanto questi servono solo a facilitare la prova per l individuazione dell avente diritto 12 Ad esempio pretendere il pagamento da parte di chi ha rilasciato la cambiale, esercitare il diritto di voto in base alle azioni possedute, ecc 12 di 16

13 alla prestazione (ad es. biglietti teatrali, ferroviari, cinematografici, ecc.) o a consentire il trasferimento del diritto senza le forme proprie della cessione (ad es. vaglia postale). Per tale ragione non può parlarsi di incorporazone del diritto nel titolo e la trasmissione del documento non fa acquistare ad un altro soggetto il diritto a pretendere la prestazione. Inoltre, salvo eccezioni, il creditore che perde il documento può dimostrare il diritto anche con altri mezzi di prova, il possessore non acquista un diritto autonomo ma è esposto alle stesse eccezioni che erano opponibili al precedente possessore, inoltre il debitore può esigere altre prove del diritto oltre il documento Le eccezioni opponibili dal debitore Date le caratteristiche dei titoli di credito, in linea di principio, il loro possessore ha diritto alla prestazione in essi indicata verso la presentazione del titolo, purché legittimato nelle forme prescritte dalla legge (art. 1992) (che sono diverse, come visto, a seconda che il titolo sia al portatore, all ordine o nominativo). La legittimazione, però, (che è un dato formale) può non essere sufficiente essendo consentito al debitore, in base all art. 1993, in alcuni casi di opporsi alla prestazione. Tali eccezioni si distinguono in eccezioni reali (o assolute), che si possono opporre a qualunque possessore e che attengono al titolo, ed eccezioni personali (o relative), che si possono opporre solo ad un possessore determinato. Le eccezioni reali sono: a)- le eccezioni di forma 13 ; b)- quelle fondate sul contesto del titolo 14 ; c)- le eccezioni di falsità della firma del debitore, o il difetto di capacità del rappresentante; d)- la mancanza delle condizioni necessarie per l esercizio dell azione cartolare 15 Le eccezioni personali sono quelle opponibili in ragione: a)- dei rapporti personali 16 ; b)- dell assenza di titolarità del diritto L ammortamento 13 Ad esempio non si rispetta la prescrizione di legge che vuole che la denominazione di cambiale sia inserita nel contesto del titolo. 14 Di tale requisito ci siamo occupati quando abbiamo parlato di letteralità. Infatti l eccezione sta ad indicare che il contenuto del titolo incorporato è solo quello che risulta dal titolo, salvo che questo appartenga alla categoria dei titoli causali. 15 Ad esempio perché questa si è prescritta o il debito non è ancora scaduto, ecc. 16 Ad esempio compensazione con altro credito vantato dal debitore nei confronti del possessore, ecc. 17 Ad esempio il possessore è un ladro o ha acquistato in mala fede da un ladro. Questa eccezione può essere sempre proposta perché, ai sensi dell art. 1992, comma 2, c.c., il debitore che adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberato se questi non è il titolare del diritto solo se il pagamento avviene senza dolo o colpa grave, con la conseguenza che, se il debitore ha la prova che il possessore è un ladro, deve rifiutare l adempimento. 13 di 16

14 Si è innanzi sottolineato che l incartolamento caratterizza la disciplina dei titoli di credito. Se tale principio dovesse essere applicato fino alle sue estreme conseguenze la distruzione del titolo dovrebbe comportare la scomparsa del diritto 18. Egualmente, lo smarrimento o la sottrazione del titolo dovrebbe impedire al soggetto legittimato l esercizio del diritto. Qui ci troviamo dinanzi a due opposte esigenze perché da un lato v è quella di chi non ha più il possesso del documento di ottenere un altro titolo con cui esercitare il suo diritto, dall altro v è quella generale di sicurezza dei traffici perché eventualmente il titolo di cui si afferma la distruzione, lo smarrimento può continuare a circolare, ingenerando nei terzi l affidamento sulla sua validità 19. Per conciliare le opposte esigenze, la legge predispone un particolare procedimento, detto ammortamento, con il quale si mira a distruggere l efficacia del titolo smarrito o sottratto o distrutto ed a procurare a chi ha perduto il possesso del titolo un documento che di questo faccia la veci (cd. ricostituzione della legittimazione). Secondo il disposto del codice civile sono fonti dell obbligazione: il contratto, il fatto illecito e qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità dell ordinamento giuridico (art c.c.). Si tratta di una tripartizione (contratto, fatto illecito e altre varie fonti) che richiama quella di un giurista romano (Gaio) e che, secondo molti, attesta il passaggio, rispetto al previgente codice civile del 1865, ad un sistema aperto delle fonti, capace, cioè, di dare ampio spazio anche a fonti atipiche dell obbligazione 20. In altri termini, ogni atto o fatto (anche atipico cioè non previsto in una specifica norma) è idoneo a far nascere un obbligazione purché ciò appaia possibile alla luce di una più vasta valutazione operata sulla base dei principi propri dell ordinamento giuridico 21. Il libro IV del codice civile regolamenta le principali fonti delle obbligazioni (cc.dd. fonti tipiche) ma ciò, come detto, non esclude né che i privati possano crearne di diverse e di nuove (cc.dd. fonti atipiche), né che le fonti tipiche siano contenute solo nel libro IV, visto che tra di esse 18 Come la creazione del documento crea il diritto, così la scomparsa del documento dovrebbe simmetricamente determinare la morte del diritto. v. V. BUONOCORE, Titoli di credito in generale, in Istituzioni di diritto privato a cura di M. BESSONE, cit., p Si vuole evitare che possano circolare più titoli relativi allo stesso diritto. 20 Più ampiamente sul punto C.M. BIANCA, Diritto civile, 4, L obbligazione, 1993, p. 7 ss. 21 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1994, p di 16

15 vanno annoverate certamente anche, ad esempio, il matrimonio ed il testamento (disciplinati rispettivamente nei libri I e II del codice civile). Nei precedenti moduli, oltre ad aver esaminato la disciplina dell obbligazione in generale, ci si è già soffermati sulle principali fonti negoziali ed in particolare, come ricordato, sul testamento, sul matrimonio e sul contratto (sia sotto il profilo della disciplina generale, che dei principali contratti tipici). Dobbiamo ora terminare l indagine affrontando le altre fonti previste nel libro IV. Prima di esaminare le singole ipotesi è necessario, però, delineare il quadro d insieme. Diversi sono i criteri di classificazioni proposti. Ad esempio si è messo in risalto come alcune si ricollegano di più alla volontà privata, mentre altre più alla volontà della legge. In ragione di ciò si distinguono le fonti negoziali, che comprendono il contratto e tutti gli i negozi di autonomia privata (matrimonio, testamento, promessa al pubblico, ecc.) dalle fonti legali che sono quelle fattispecie che producono il rapporto obbligatorio in virtù della legge e comprendono gli atti giuridici in senso stretto. All interno di tale categoria, si distingue a seconda che l atto giuridico sia illecito o lecito. L illecito è la lesione di una situazione giuridicamente tutelata che obbliga a risarcire il suo titolare e al cui fondamento v è l esigenza di riparazione di un danno ingiusto (il cd. fatto illecito art c.c. e ss) 22. L atto lecito è fonte di obbligazione quando crea un vantaggio economico per il quale l ordinamento avverte l esigenza di una restituzione, di una compensazione o di una contribuzione (gestione d affari artt , pagamento dell indebito artt , arricchimento senza causa artt ). Va però sottolineato che non v è accordo nel ricomprendere le obbligazioni nascenti da atto illecito nella categoria delle fonti legali, preferendosi da alcuni distinguere tra fonti negoziali, fonti legali e fatto illecito. Infatti nella categoria fonti legali l obbligazione trae origine da norme puntuali, mentre in quella dell atto illecito da un principio generale dell ordinamento (non cagionare ad altri un danno ingiusto o neminem laedere) 23. Sotto il profilo della rilevanza attribuita dall ordinamento va sottolineata, invece, la contrapposizione tra il contratto, a cui è dedicata buona parte del libro IV, ed il fatto illecito che viene disciplinato nell ultima parte del libro IV. Tali fonti sono l espressione di due diversi modi in cui l obbligazione può nascere. Infatti, nel contratto questa sorge da un rapporto intersoggettivo, 22 Per ragioni storiche nel Titolo IX del libro IV il codice civile parla del fatto illecito. Molto si discute se tale istituto vada ricondotto alla categoria dei fatti illeciti o a quella degli atti illeciti, anche se prevale quest ultima impostazione. 23 A. TORRENTE, P. SCHESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, passim 15 di 16

16 cosicché la regola di rivolge solo agli interessati, mentre nel fatto illecito l obbligazione si origina dalla violazione di una norma (quella del neminem laedere) che si rivolge a tutti i consociati. All interno di tali poli (contratto e fatto illecito), il libro quarto disciplina altre fonti. In particolare regolamenta le obbligazioni nascenti da atti unilaterali (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico e titoli di credito) e quelle nascenti dalla legge (gestione d affari, ripetizione dell indebito ed ingiustificato arricchimento). Nel prosieguo ci occuperemo delle fonti non contrattuali dell obbligazione che non sono state già esaminate (come nel caso del matrimonio e del testamento) soffermandoci, in particolare, su: - le obbligazioni nascenti da negozi unilaterali (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico e titoli di credito). - le obbligazioni nascenti dalla legge (gestione d affari, ripetizione dell indebito ed ingiustificato arricchimento). - il fatto illecito. 16 di 16

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