730, Unico 2015 e Studi di settore

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1 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Quadro RW: esempi pratici di compilazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche In questo secondo contributo analizzeremo la compilazione del quadro RW per la detenzione delle attività finanziarie estere. Il caso più comune è quello del conto corrente estero. Per tale fattispecie, esamineremo il caso della contitolarità del conto, il caso della delega ad operare sul conto. Analizzeremo in seguito la compilazione del quadro RW in caso di possesso di partecipazioni estere, sia in caso queste si riferiscano a società residenti in Stati White list che si riferiscano a società residenti in Stati Black list. Caso 1: conto corrente estero Un contribuente fiscalmente residente in Italia detiene 4 conti correnti presso uno stesso intermediario inglese. La giacenza media è pari ad euro ,00. Nella seguente tabella si riassumono i Provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate a cui far riferimento e il relativo cambio euro/sterlina inglese. Mesi 2014 Provvedimento Cambio euro/sterlina inglese Gennaio 2014 Provvedimento ,8364 Febbraio 2014 Provvedimento ,8267 Marzo 2014 Provvedimento ,8251 Aprile 2014 Provvedimento ,8317 Maggio 2014 Provvedimento ,8252 Giugno 2014 Provvedimento ,8153 Luglio 2014 Provvedimento ,8041 1

2 Agosto 2014 Provvedimento ,7973 Settembre 2014 Provvedimento ,7911 Ottobre 2014 Provvedimento ,7867 Novembre 2014 Provvedimento ,7905 Dicembre 2014 Provvedimento ,7883 Nel caso in esame, essendo i conto correnti detenuti presso il medesimo intermediario, si dovrà calcolare la giacenza media di tutti i conti correnti, per verificare la debenza dell IVAFE (tale importo andrà poi indicato nella colonna 8 dei vari righi del quadro RW). Per quanto riguarda invece il valore inziale dei conti, questo era pari al 1 Gennaio 2014 ai seguenti importi (espressi in sterline): ; ; ; Per la conversione dei suddetti importi deve farsi riferimento ai cambi medi mensili di dicembre 2013 (pubblicato il ). Giacenza iniziale al Valori in Euro al Cambio Provv in sterline , , , , , , , ,78 2

3 Nella compilazione del quadro RW si dovrà indicare: - in colonna 1 il codice relativo alla proprietà 1 ; - in colonna 3 il codice 01 relativo a conti correnti e depositi esteri; - in colonna 4 il codice 021 relativo al Regno Unito; - in colonna 5 la percentuale di possesso 100%; - in colonna 6, il criterio di determinazione del valore ( 2 ), ovvero valore nominale; 3

4 - in colonna 7 il valore all inizio del periodo d imposta; - in colonna 8, il valore al termine del periodo d imposta. Si dovrà indicare in tal caso il valore di giacenza media dei conti detenuti presso il medesimo intermediario; - in colonna 10, il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l IVAFE ( 12 ); - in colonna 11 L IVAFE dovuta pari a 34,00 euro; - in colonna 15 l IVAFE dovuta al netto dell eventuale credito d imposta. Caso 2: il contitolare del conto corrente Tizio è contitolare di un conto corrente in comproprietà con il coniuge in Austria. Il conto ha un saldo di euro ,00 al 1 Gennaio 2014 e ,00 di giacenza media Codice fiscale coniuge Nella compilazione del quadro RW si dovrà indicare: - in colonna 1 il codice relativo alla proprietà 1 ; - in colonna 3 il codice 01 relativo a conti correnti e depositi esteri; - in colonna 4 il codice 008 relativo all Austria; - in colonna 5 la percentuale di possesso 50%; - in colonna 6, il criterio di determinazione del valore ( 2 ), ovvero valore nominale; - in colonna 7 il valore all inizio del periodo d imposta; - in colonna 8, il valore al termine del periodo d imposta. Si dovrà indicare in tal caso il valore di giacenza media dei conti detenuti presso il medesimo intermediario; - in colonna 10, il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l IVAFE ( 12 ); - in colonna 11 l IVAFE dovuta pari a 17,00 euro; - in colonna 15 l IVAFE dovuta al netto dell eventuale credito d imposta; - in colonna 22 il codice fiscale del coniuge. 4

5 Caso 3: la delega al prelievo sul conto corrente In riferimento al precedente esempio, ipotizziamo che un soggetto terzo ha la delega ad operare sul conto corrente. Analizziamo le modalità di compilazione per tale ultimo soggetto X x CODICI FISCALE CONIUGI COINTESTATARI Nella compilazione del quadro RW si dovrà indicare: - in colonna 1 nessun codice; - in colonna 2 il codice 1 che indica che il soggetto ha diritto al prelievo; - in colonna 3 il codice 01 relativo a conti correnti e depositi esteri; - in colonna 4 il codice 008 relativo all Austria; - in colonna 6, il criterio di determinazione del valore ( 2 ), ovvero valore nominale; - in colonna 7 il valore all inizio del periodo d imposta; - in colonna 8, il valore al termine del periodo d imposta. Si dovrà indicare in tal caso il valore di giacenza media dei conti detenuti presso il medesimo intermediario; - in colonna 10, il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l IVAFE ( 12 ); - in colonna 22 il codice fiscale dei coniugi cointestatari del conto. Bisonerà inoltre: barrare la casella 18 per indicare che il conto non comporta tassazione di redditi in capo al soggetto delegato; barrare la casella 20 indicando che si compila l RW ai soli fini del monitoraggio fiscale non essendo dovuta IVAFE: Caso 4 partecipazioni estere Caio e Sempronio sono contitolari di una partecipazione in una società olandese. Il capitale della società è pari ad euro Come va compilato il quadro RW? 5

6 % X 50% CF Società olandese CF SOCIO Per assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale si dovrà compilare il quadro RW con le modalità di seguito esposte. Indicando: - in colonna 1 il codice relativo alla proprietà 1 ; - in colonna 2 il codice 2 visto che i contribuenti risultano titolari effettivi; - in colonna 3 il codice 2 relativo alle partecipazioni; - in colonna 4 il codice 050 relativo all Olanda; - in colonna 5 la percentuale di possesso, 50%; - in colonna 6, il criterio di determinazione del valore. Deve farsi riferimento in questo caso al valore nominale che è rappresentato dal codice 2; - in colonna 7 il valore all inizio del periodo d imposta; - in colonna 8, il valore al termine del periodo d imposta. N.B. Entrambi i cointestatari devono indicare il valore intero della partecipazione con la propria quota di possesso. - si dovrà barrare la casella 18 se la partecipazione non ha prodotto redditi nel 2014; - nella casella 19 si dovrà indicare la quota di partecipazione del 50%; - si dovrà barrare la casella 20 perché nel caso di specie non è dovuta l IVAFE e si compila il quadro RW ai soli fini del monitoraggio; - nella colonna 21 si indicherà il CF della società olandese; - nella colonna 22 il CF del cointestatario. Caso 5: la partecipazione in società Sammarinese Detengo una partecipazione in una società Sammarinese e risulta integrato il requisito del titolare effettivo. La società è proprietaria di un immobile e di un conto corrente. Le partecipazioni in società non residenti rilevano ai fini della compilazione del quadro RW. Le modalità di compilazione del quadro RW sono differenti a seconda della qualifica dello Stato di residenza o localizzazione della società estera, oltreché alla verifica dello status di titolare effettivo. 6

7 In merito allo status di titolare effettivo questo risulta verificato allorché i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW detengano direttamente partecipazioni al capitale sociale di società estere superiori al 25% o esercitano il controllo sull entità. Per quanto riguarda la qualifica dello Stato di residenza o localizzazione della società controllata, si devono distinguere Stati o territori collaborativi e Stati o territori non collaborativi. La distinzione è di non poco conto, in quanto qualora si tratti di una società residente o localizzata in Stati o territori non collaborativi, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore complessivo degli investimenti sottostanti la partecipazione. In sostanza, verificato il requisito del titolare effettivo, nel caso in cui si tratti di società estere residenti in paesi non collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, si dovrà indicare nel quadro RW il valore (complessivo) degli investimenti esteri e delle attività finanziarie estere detenute dalla società estera controllata, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. Per l individuazione degli Stati o territori non collaborativi, l Amministrazione Finanziaria nella C.M. 38/E/2013 ha chiarito che bisogna far riferimento a una white list ad hoc che si compone degli Stati inclusi nella White list di cui al D.M con l aggiunta dii altri Paesi collaborativi espressamente indicati nel documento di prassi in esame. L inclusione degli altri Paesi collaborativi è avvenuta in ragione del fatto che questi prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. Tra gli altri Stati collaborativi viene ricompreso San Marino, con espressa indicazione che lo Stato del Titano viene incluso tra i paesi collaborativi a partire dal Questo perché la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l Italia e la Repubblica Sammarinese è entrata in vigore il 1 gennaio A seguito dell entrata in vigore della Convenzione, la Repubblica di San Marino (D.M. 12 Febbraio 2014) è stata espunta dell elenco contenuto all articolo 1 del 7

8 Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (paesi privilegiati ai fini della presunzione di residenza fiscale). È da sottolineare che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino è lo scambio di informazioni, disciplinato dall art. 26 della stessa Convenzione, completamente riscritto dal relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno Dunque, l entrata in vigore il 1 gennaio 2014 della Convenzione contro le doppie imposizioni contenente la disciplina sullo scambio di informazioni, giustifica il rinvio al 2014 dell inclusione di San Marino tra gli Stati collaborativi. Ne deriva che per il 2013 (UNICO 2014) si doveva trattare San Marino come Paese non collaborativo ai fini della compilazione del quadro RW. Per assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale si doveva compilare il quadro RW con le modalità di seguito esposte. Indicando: - in colonna 1 il codice relativo alla proprietà 1 ; - in colonna 2 il codice 2 visto che i contribuenti risultano titolari effettivi; - in colonna 3 il codice 2 relativo alle partecipazioni; - in colonna 4 si indica il codice dello Stato estero; - in colonna 5 la percentuale di possesso, della società estera; - in colonna 6, il criterio di determinazione del valore. Deve farsi riferimento in questo caso al valore nominale della partecipazione; - in colonna 7 il valore all inizio del periodo d imposta dell immobile estero e del conto corrente; - in colonna 8, il valore al termine del periodo d imposta dell immobile estero e del conto corrente; N.B. Bisognerà predisporre ed esibire su richiesta dell Amministrazione Finanziaria un prospetto da cui emerga il valore complessivo delle attività finanziarie detenute all estero; - si dovrà barrare la casella 18 se la partecipazione non ha prodotto redditi nel 2014; - nella casella 19 si dovrà indicare la quota di partecipazione nella società estera; - si dovrà barrare la casella 20 perché nel caso di specie non è dovuta l IVAFE e si compila il quadro RW ai soli fini del monitoraggio; - nella colonna 21 si indicherà il CF della società Sammarinese; - nella colonna 22 il CF di eventuali cointestatari. 8

9 A partire da UNICO 2015, periodo d imposta 2014, si dovrà compilare il quadro RW con le seguenti modalità: - in colonna 1 il codice relativo alla proprietà 1 ; - in colonna 2 il codice 2 visto che i contribuenti risultano titolari effettivi; - in colonna 3 il codice 2 relativo alle partecipazioni; - in colonna 4 si indica il codice dello Stato estero; - in colonna 5 la percentuale di possesso, della società estera; - in colonna 6, il criterio di determinazione del valore. Deve farsi riferimento in questo caso al valore nominale della partecipazione; - in colonna 7 il valore all inizio del periodo d imposta della partecipazione; - in colonna 8, il valore al termine del periodo d imposta della partecipazione; - si dovrà barrare la casella 18 se la partecipazione non ha prodotto redditi nel 2014; - nella casella 19 si dovrà indicare la quota di partecipazione nella società estera; - si dovrà barrare la casella 20 perché nel caso di specie non è dovuta l IVAFE e si compila il quadro RW ai soli fini del monitoraggio; - nella colonna 21 si indicherà il CF della società Sammarinese; - nella colonna 22 il CF di eventuali cointestatari. Caso 6: la partecipazione in società Svizzera Una persona fisica detiene una partecipazione in una società Svizzera, il cui capitale sociale è di ,00 euro. La società detiene a sua volta immobili e conti correnti per un valore di euro , % X 100% x CF Società Svizzera CF EVENTUALE SOCIO Per assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale si dovrà compilare il quadro RW con le modalità di seguito esposte. Indicando: - in colonna 1 il codice relativo alla proprietà 1 della partecipazione; - in colonna 2 il codice 2 visto che il contribuente risulta titolare effettivo; 9

10 - in colonna 3 il codice 2 relativo alle partecipazioni; - in colonna 4 il codice 071 relativo alla Svizzera; - in colonna 5 la percentuale di possesso, 100%; - in colonna 6, il criterio di determinazione del valore, che si presume vada riferito alle partecipazioni, perciò bisognerà indicare il codice 2; - in colonna 7 il valore all inizio del periodo d imposta; - in colonna 8, il valore al termine del periodo d imposta. Come previsto dalle istruzioni di UNICO 2015 si potrà indicare il totale degli investimenti detenuti dalla società, avendo cura di predisporre e conservare un prospetto da cui risultano i valori delle singole attività: si dovrà barrare la casella 18 se la partecipazione non ha prodotto redditi nel 2014; nella casella 19 si dovrà indicare la quota di partecipazione del 100%; si dovrà barrare la casella 20 perché nel caso di specie non è dovuta l IVAFE e si compila il quadro RW ai soli fini del monitoraggio; nella colonna 21 si indicherà il CF della società Svizzera; nella colonna 22 il CF dell eventuale cointestatario. - Riproduzione riservata - 10

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