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1 Le società partecipate nella Legge di Stabilità 2015: tra esigenze di razionalizzazione e prorogatio (la spending review può attendere). A cura di Gerardo Guzzo Sommario: 1. Introduzione. 2. L articolo 34 del d.l. n. 179/2012, come modificato dalla legge n. 15/ L articolo 43 del d.d.l. riguardante la Legge di Stabilità per l anno Considerazioni finali. 1. Introduzione Le società partecipate rappresentano un capitolo di spesa particolarmente ostico da affrontare considerate le varie criticità di ordine socio-politico-previdenziale insite in qualsiasi piano di razionalizzazione e riduzione che le riguardi. A fronte di tali evidenze, è sotto gli occhi di tutti la fatica del Parlamento a smantellare il rovinoso sistema clientelare messo in piedi negli anni dagli Enti Locali attraverso la fittizia costituzione di moduli societari partecipati che, in taluni casi, si sono rivelati utili esclusivamente per i pochissimi dipendenti assunti. Non si sottrae a questo pericoloso trend legislativo il d.d.l. avente ad oggetto la Legge di Stabilità per l anno 2015, attualmente al vaglio del Parlamento, che, nonostante l impietosa istantanea scattata dal Commissario nominato ad hoc, resa nota lo scorso 7 agosto 2014, sembra aver trovato il modo per introdurre un ulteriore slittamento dei termini di cessazione delle società pubbliche, oggi fissato al 31 dicembre 2014, differendolo al 31 dicembre Le ragioni di quest ennesimo ritardo risiedono, formalmente, nella necessità di incidere, con cautela, su aspetti sociali e previdenziali - fisiologici in ogni processo di razionalizzazione e riduzione che si sostanziano nel problema di come assorbire i costi del personale in esubero messo in mobilità. Tuttavia, in disparte questa seppur comprensibile preoccupazione, si ha la netta sensazione che la politica non riesca a trovare il coraggio di tagliare gli sprechi resi tanto più evidenti ed odiosi dalla chiarissima ed impietosa relazione vergata dal Commissario per la spending review. In altre parole, i tagli alla spesa possono attendere, almeno fino al prossimo restyling legislativo annunciato per il

2 2. L articolo 34 del d.l. n. 179/2012, come modificato dalla legge n. 15/2014 Com è noto, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 ottobre 2012, licenziò un nuovo decreto sviluppo 2, poi pubblicato sulla G.U., n. 245, S.O. n. 194, del 19 ottobre 2012, rubricato n. 179/2012, entrato in vigore il 20 ottobre 2012 e successivamente convertito nella legge n. 221/2012 1, all'interno del quale furono inserite alcune norme dedicate ai SPL di rilevanza economica. L'articolo 34 del d.l. n. 179/2012 ne costituiva il paradigma. Infatti, al comma 20, prevedeva che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica: ( ) al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste ( ). La norma, evidentemente attraversata da una condivisibile scelta di trasparenza, subordinava, allora come ora, l'affidamento diretto di un SPL di rilevanza economica sia alla stesura di una relazione ad hoc, dalla quale ricavare le ragioni che inducono l'ente verso tale scelta in luogo dell'interpello del mercato, che alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo (controllo analogo e prevalenza dell'attività in favore dell'ente costituente). Il successivo comma 21, a sua volta, aggiungeva che: ( ) in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 20 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013 ( ). Il precetto contenuto nella norma sollevava qualche perplessità. Infatti, da un lato, si pretendeva che la relazione esplicativa delle ragioni che inducevano l'ente pubblico ad un affidamento diretto del servizio già in essere e della sussistenza dei requisiti venisse pubblicata entro il 31 dicembre 2013 e, dall'altro, che non venisse irrogata alcuna sanzione in caso di inosservanza dell'obbligo con conseguente pacifica durata delle società fino alla scadenza prevista da contratto. Al contrario, nella seconda ipotesi prevista dal medesimo comma 21, che si riferiva ai casi di affidamento di servizio 1 Per il testo integrale della legge di conversione si rinvia a G.U. n. 294 del Suppl. Ordinario n

3 per i quali non fosse prevista alcuna scadenza, l'inadempimento dell'ente pubblico determinava la cessazione dell'affidamento. In tali ipotesi, il Legislatore imponeva agli enti competenti di inserire nel contratto di servizio un termine di scadenza, pena la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre Il successivo comma 22, invece, si riferiva alle società quotate in borsa. Al riguardo esso stabiliva che: ( ) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020 ( ). Così facendo, il Legislatore calendarizzava la cessazione delle società pubbliche quotate in borsa spostando al 2020 la data ultima di sopravvivenza. Infine, il comma 23 dell'articolo 34 introduceva, dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n , il comma 1-bis, a tenore del quale: ( ) le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma ( ). Il Legislatore, al fine di razionalizzare l erogazione dei servizi e i relativi costi, ha ritenuto opportuno che l'affidamento avesse luogo per ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei. In conclusione, dal testo in commento scompariva, opportunamente, ogni riferimento al limite massimo dei euro annui di valore del servizio da affidarsi senza gara e venivano calendarizzate le date di cessazione degli affidamenti diretti, rispettivamente, per il 31 dicembre 2013, se non era inserita alcuna data di scadenza nel contratto di servizio già in corso, e del 31 dicembre 2020, per le società quotate in borsa, a patto che il contratto di servizio non prevedesse, parimenti, alcuna data. Senonché, il testo di legge in discorso ha subito delle modifiche nel tempo, limitatamente ai commi 21 e 23 dell articolo 34, per effetto, rispettivamente, dell articolo 13 d.l. n. 150/2013 (cd. decreto legge mille proroghe ), convertito, con modifiche, nella legge n. 15 del 27 febbraio e, de iure condendo, dell articolo 43, comma 5, della legge di stabilità per l anno 2015 di cui si dirà nel corso dell odierno studio. In particolare, l articolo 13, nella versione definitiva approvata dalla legge di conversione n. 15/2014, è intervenuto sull articolo 34 del d.l. 2 Per un approfondimento sul tema si rinvia a G. Guzzo, I SPL di rilevanza economica dopo il restyling del d.l. n. 138/2011: nuove regole e vecchie questioni ; in n. 7-8/ Per una completa lettura del testo di legge riportato si rinvia a G.U. n. 49 del

4 n. 179/2012 che, come cennato, imponeva agli enti affidanti di adeguare gli affidamenti in essere, ove non conformi, alla normativa comunitaria, pubblicando una apposita relazione in assenza della quale gli stessi sarebbero cessati al Più nel dettaglio, la novella del 2014 ha inciso sul comma 21 del citato articolo 34 introducendo una deroga al sistema delle cessazioni già regolamentato. In sostanza, il decreto milleproroghe, al fine di salvare dalla cessazione i numerosi affidamenti non conformi e non suscettibili di adeguamento, ha inteso derogare al citato articolo 34, pur senza limitarsi a prorogare, sic et simpliciter, al il termine in origine previsto al per la cessazione di dette società. Infatti, il Legislatore, evitando accuratamente di introdurre una facile proroga, ha licenziato alcune disposizioni che attraversano la preesistente disciplina in materia di A.T.O. codificando una sostanziale deroga a quanto previsto dal comma 21 dell articolo 34 del d.l. n. 179/2012. La norma in parola, infatti, stabilisce che: ( ) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l ente di governo dell ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (comma 1). La mancata istituzione o designazione dell ente di governo dell ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014 (comma 2). Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014 (comma 3). Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (comma 4). Così facendo, di fatto, si è astrattamente consentito lo slittamento al 31 dicembre 2014 della cessazione ex lege degli affidamenti non conformi di cui al comma 21 dell articolo 34, utilizzando il sistema della deroga piuttosto che quello della proroga a condizione, però, che non si sia proceduto alla istituzione o designazione dell ente di governo dell A.T.O. ovvero non sia stato deliberato l affidamento entro il 30 giugno Pare opportuno sottolineare che l istituto della prorogatio, applicato alla prosecuzione della gestione del servizio da parte del gestore già operante, ha un carattere eccezionale e, comunque, non potrebbe proiettarsi oltre il 31 dicembre 2014, anche 4

5 nell ipotesi in cui fossero già state avviate le procedure di affidamento entro il 30 giugno Questo significa che se le procedure di affidamento non saranno state ultimate entro il si verificherà, in ogni caso, la cessazione degli affidamenti non conformi alla disciplina europea. Del resto, la stessa AGCM, con proprio parere del 14 aprile 2014, pubblicato sul Bollettino n. 16 del , ha avuto modo di chiarire che: ( ) l art. 34 del D.L. n. 179/12 e l art. 13 del D.L. n. 150/13, lungi dall autorizzare ulteriori proroghe degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi al quadro normativo comunitario, impongono alle amministrazioni dei precisi obblighi di fare, consistenti nell adozione di provvedimenti finalizzati a regolarizzare (se del caso anche liberalizzando) le forme di gestione dei servizi in un ottica di progressivo efficientamento delle gestioni. In tale contesto, l utilizzo dell istituto della proroga dei contratti di servizio pubblico dovrebbe essere circoscritto a quelle situazioni realmente emergenziali e non prevedibili, in cui sia in pericolo la prosecuzione del servizio. In altri termini, la proroga non può prestarsi ad un utilizzo distorto, legittimando il perdurare di affidamenti non conformi, per lo più riconducibili come nel caso di specie ad una precisa strategia dilatoria dell amministrazione, volta ad eludere il dettato normativo approfittando di qualsiasi finestra che consenta di prolungare il più possibile il mantenimento dello status quo ( ). La norma in parola, nonostante il monito dell AGCM, rischia di essere nuovamente novellata per mano della Legge di Stabilità per l anno 2015, al pari del successivo comma 23 dell articolo 34 del d.l. n. 179/ L articolo 43 del d.d.l. riguardante la Legge di Stabilità per l anno 2015 Il quadro normativo così delineato sembra destinato a durare il tempo di una stagione. Infatti, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 ottobre scorso, ha approvato il testo del disegno della Legge di Stabilità 2015, attualmente all esame del Parlamento. L impalcatura del d.d.l. sembra costruita su una evidente esigenza di taglio alla spesa pubblica all interno della quale trovano cittadinanza anche delle norme mirate che riguardano da vicino le società partecipate. In particolare, l articolo 43, rubricato razionalizzazione delle società partecipate locali, contiene delle interessanti novità mutuate da alcune indicazioni fornite dal Commissario della revisione della spesa (spending review), C.C., contenute nel documento del 7 agosto la cui rubrica, non a caso, reca la stessa dicitura del titolo dell articolo del disegno di legge in parola. I risparmi previsti dal Commissario nell esercizio 2015 dovrebbero ammontare a circa cinquecento milioni di euro, con un incremento fino a due miliardi nel triennio 2015/2017. Per traguardare 4 Per una consultazione del testo integrale del parere si rinvia al sito istituzionale 5 Per la consultazione integrale della relazione si rinvia al sito istituzionale revisionedellaspesa.gov.it 5

6 questo obiettivo di risparmio, il numero delle partecipate dovrebbe essere ridotto di circa duemila unità per attestarsi intorno a circa seimila unità l anno prossimo. Dalla relazione del suddetto Commissario emergono dei dati significativi che spetterà alla Legge di Stabilità razionalizzare. In particolare, emerge che oltre milletrecento società hanno un fatturato inferiore a centomila euro ed oltre duemilaseicento hanno un fatturato con meno di 1 milione di euro. Sono state censite oltre tremila partecipate senza o con pochi dipendenti (meno di sei) ed in molti casi il numero dei dipendenti è inferiore a quello dei componenti dei consigli di amministrazione. Non è marginale, inoltre, che in diversi casi le partecipate diano corpo a scatole vuote che gestiscono affidamenti in house esclusivamente attraverso subappalti. Infine, circa il sedici per cento delle partecipate, pari ad oltre milleduecento, o hanno già cessato l attività, oppure sono in liquidazione volontaria, oppure soggette a procedure concorsuali. La criticità, in casi del genere, si specifica nella lentezza del processo di liquidazione che, pertanto, andrebbe velocizzato anche in ragione del fatto che per circa il quaranta per cento esso è iniziato prima del Questo il quadro generale all interno del quale si colloca l articolo 43 del d.d.l. della Legge di Stabilità per l anno Non a caso, la norma in parola è scomponibile in due blocchi di prescrizioni: il primo prevede un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute; il secondo interviene sulla disciplina dell organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e a rete, incidendo l articolo 3 bis del d.l. 138/2011. La norma è indirizzata alle Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, Università, Istituti di istruzione universitaria pubblici e Autorità portuali. Restano fuori dal fuoco di applicazione della stessa le amministrazioni centrali dello Stato e il parastato. Per conseguenza, gli effetti delle disposizioni contenute nell articolo 43 del d.d.l. in esame colpiscono le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da tali soggetti pubblici. Trattandosi di una previsione normativa orientata alla riduzione di un cospicuo numero di società partecipate, gli strumenti utilizzati dal Legislatore sono diversi: 1. la cancellazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante la messa in liquidazione o la cessione; 2. l eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 3. l aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 4. il contenimento dei costi di funzionamento, anche per il tramite di una riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Il 6

7 termine ultimo entro il quale razionalizzare viene individuato nel 31 dicembre 2015, cioè viene posticipato di un anno rispetto all attuale previsione normativa. Il percorso da seguirsi prevede la predisposizione di un piano operativo di razionalizzazione che deve contenere le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. L articolo 43 stabilisce che il piano operativo di razionalizzazione sia supportato da una relazione tecnica che dovrà necessariamente indicare: a) le società e le partecipazioni societarie oggetto della razionalizzazione. L ente locale avvalendosi della delibera di ricognizione delle società e degli organismi partecipati individua le società oggetto della razionalizzazione; b) I tempi di attuazione del piano di razionalizzazione. E la norma stessa a fissare il cronoprogramma: entro il 31 marzo 2015 la predisposizione del piano operativo di razionalizzazione, entro 31 dicembre 2015 la ultimazione del processo di razionalizzazione ed, infine, entro il 15 marzo 2016, la predisposizione di una relazione sull attuazione e sui risultati conseguiti dal piano operativo; c) le modalità di attuazione della razionalizzazione. Per ogni singola società o partecipazione azionaria deve essere indicata la modalità di razionalizzazione del ventaglio societario (la dismissione, la fusione, l aggregazione fra società o l internalizzazione dei servizi). Il controllo sull attuazione del piano operativo è demandato alla Corte dei Conti. Infatti, il piano di razionalizzazione e la relazione di attuazione, una volta adottati, devono essere trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Inoltre, il piano, la relazione tecnica e la relazione di attuazione debbono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell ente, nella sezione trasparenza, in quanto tale obbligo di pubblicità è imposto sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n Per quanto concerne la disciplina della procedura di scioglimento, di liquidazione o di dismissione delle società costituite o partecipate essa è demandata esclusivamente alla normativa civilistica in materia di società. Viene escluso, quindi, qualsiasi riferimento alla normativa specifica dettata per le società partecipate in materia di razionalizzazione. La norma prevede, in più, alcuni incentivi volti ad incoraggiare il processo di razionalizzazione. Al riguardo, vengono riconfermati: 1. gli incentivi fiscali per le operazioni di scioglimento o alienazione 7 ; 2. le procedure di mobilità del personale per 6 Si tratta del testo di legge rubricato Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile Al riguardo, la legge 147/2013, all articolo 1, comma 568-bis, stabilisce che: Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell elenco di cui all articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e in corso ovvero e deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le 7

8 le società che si sciolgono 8 ; 3. l esclusione dal Patto di stabilità dei proventi derivanti dalle dismissioni o di quotazione di aziende di servizi pubblici locali, a condizione che le entrate operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 8 La legge 147/2013, all articolo 1, commi , dispone che: Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita di cui al medesimo comma Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell ipotesi in cui l incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Entro dieci giorni dal ricevimento dell informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni Per la gestione delle eccedenze 8

9 vengano utilizzate per gli investimenti. Non pare aspetto di poco momento la previsione contenuta nel comma 5 dell articolo 43 dedicata alla promozione dei processi di aggregazione e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete. In sostanza, la norma introduce una serie di modifiche all articolo 3 bis della legge n. 148/2011. Il dato che emerge dalla relazione sulla revisione della spesa mostra che le dimensioni ridotte delle partecipate che operano nei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica impediscono di sfruttare sufficientemente i rendimenti di scala. Di quì la necessità di incentivare la spinta verso l aggregazione delle imprese e la crescita dimensionale che potrebbero portare nel tempo a una riduzione del numero degli operatori di circa l per cento. L obiettivo potrebbe essere raggiunto mediante l organizzazione dell affidamento del servizio su aree territoriali piuttosto ampie in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile alle piccole imprese la formulazione dell offerta senza che ciò faccia perdere di vista le specificità del servizio. Gli enti locali potrebbero essere spinti verso una logica di scala con la leva degli incentivi economici collegati alla dismissione o fusione delle società partecipate. E in quest ottica che il d.d.l. della legge di stabilità va inquadrato nella parte in cui, intervenendo sul citato articolo 3 bis della legge n. 148/2011, sottolinea l importanza degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), costituiti per consentire economie di scala tese a ottimizzare l efficienza del servizio. Sarebbe un grave errore, però, tarare l estensione degli ATO sulle dimensioni territoriali delle Province atteso che le esigenze dei territori, in termini di fabbisogno di servizi pubblici, variano da area ad area anche all interno delle singole Province. Ciò che è assolutamente condivisibile è che essi, una volta istituiti dalle Regioni, obblighino gli Enti Locali ad aderirvi. In ogni caso, viene fatto salva l ipotesi in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l attribuzione di funzioni di di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. 567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui e dipendente o all amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell imposta regionale sulle attività produttive. 9

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