SEGNALAZIONI E ASSISTENZA: T F Novità approfondimenti sugli adempimenti IVA

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1 SEGNALAZIONI E ASSISTENZA: T F Argomenti Novità approfondimenti sugli adempimenti IVA Le novità IVA della Finanziaria 2008 Adempimenti operativi 2008: - gli elenchi clienti-fornitori - la comunicazione annuale IVA - la dichiarazione annuale IVA Relatori: Alessandro Vianello e Giovanni Saccenti 1 1 FINANZIARIA 2008 (LEGGE , N. 244) : NOVITA IVA ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE: 1. detraibilita iva 2. valore normale 3. regime iva cellulari ed auto DISPOSIZIONI PER SETTORE IMMOBILIARE 1.Reverse charge per cessione di fabbricati strumentali 2. altre disposizioni specifiche in tema di reverse charge ANTIELUSIONE, CONTROLLI E RISCOSSIONE/RIMBORSI: 1. disposizione antievasione (disposizioni per gestori telefoni, controlli basati sulla detrazione cellulari) 2. disposizioni antielusive (riporto crediti di gruppo) 3. riscossione e rimborsi (rimborsi infrannuali per via telematica, sanzioni per violazioni specifiche, trasmissione telematica corrispettivi, garanzie su rimborsi o versamenti rateali) DISPOSIZIONI PER SETTORI/CASI PARTICOLARI Disposizioni specifiche per agenzie viaggi, settore spettacoli, prestazioni professionali nell ambito della medicina legale, operazioni consortili, operazioni con la P.A., corse ippiche, variazioni aliquote IVA per voci 2 specifiche 1

2 BENI CON IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE Art. 1, cc. 261, 264 (1) L art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 viene modificato introducendo alcune importanti modifiche: - l imposta relativa all acquisto o all importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell attività propria dell impresa o sono destinati a essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell attività propria dell impresa; la detrazione è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; - l imposta relativa all acquisto o all importazione dei beni elencati nell allegata tabella B al D.P.R. 633/1972 (ex beni di lusso) e delle navi e imbarcazioni da diporto, nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell attività propria dell impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; - l imposta relativa all acquisto o all importazione di veicoli stradali a motore ad uso promiscuo, diversi da quelli di cui alla lett. f) dell allegata tabella B (motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.), e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione, nella misura del 40%, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione; la disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell attività propria dell impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio (in tali casi rimane la detrazione integrale); 3 BENI CON IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE Art. 1, cc. 261, 264 (2) l imposta relativa all acquisto o all importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui all art. 16, c. 3 (prestazioni di servizi dipendenti da contratti di opera, d appalto e simili) e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego (compreso il transito stradale) dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto o all importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. -È stata introdotta la nozione di veicoli stradali a motore, che comprende tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. L imposta relativa all acquisto, importazione, alle prestazioni di servizi, nonché alle spese di gestione di telefoni cellulari non è più ammessa in detrazione nella misura del 50% ma secondo l uso effettivo nell attività d impresa (con onere della prova a carico del contribuente). Le disposizioni si applicano a decorrere dal , ad eccezione di quelle relative a veicoli stradali a motore, che si applicano dal

3 CESSIONI DI BENI ACQUISTATI CON IVA PARZIALMENTE INDETRAIBILE Art. 1, cc Dal , per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta, ai sensi dell'art. 19- bis1 D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi delle disposizioni sulla determinazione della base imponibile (la base imponibile è rapportata alla percentuale di detrazione operata). 5 UTILIZZO PRIVATO DI AUTO E TELEFONI CELLULARI E AUTOCONSUMO AI FINI IVA Art. 1, cc. 261, 264 È esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi gratuite, imponibili Iva, l uso familiare o personale dell imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti, di: a) veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta sia stata limitata al 40%; la disposizione si applica con decorrenza ; b) telefoni cellulari e relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli privati; tale disposizione si applica con decorrenza

4 VALORE NORMALE AI FINI IVA Art. 1, cc. 261, 264 Agli effetti della base imponibile, con decorrenza , il valore normale è determinato ai sensi dell art. 14, cc. 3 e 4 D.P.R. 633/1972, ossia in base alla regola generale del prezzo mediamente praticato per beni o servizi similari, se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa. Diversamente, il valore normale è costituito: - per le cessioni di beni, dal prezzo di acquisto dei beni stessi; - per le prestazioni di servizi, dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi. 7 BASE IMPONIBILE IVA PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI Art. 1, cc. 261, 264 Con decorrenza dal , in deroga alle regole normali di determinazione della base imponibile, per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma dell art. 19, c. 5 D.P.R. 633/1972 (prorata), anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972 (opzione per la dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti), la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se: -è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e - l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto. 8 4

5 BASE IMPONIBILE IVA PER AUTO E TELEFONINI MESSI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI Art. 1, cc Dal , per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, nonché dei telefoni cellulari e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'art. 51, c. 4, lett. a) Tuir (30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di Km calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'iva compresa in detto importo. 9 BENI DI LUSSO Art. 1, cc. 261, 264 Sono eliminate dalla tabella B allegata al D.P.R. 633/1972 le lett. e) e g) le disposizioni relative a: - autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. o con motore diesel superiore a 2500 C.C., con decorrenza dal ; - navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 18 tonnellate, con decorrenza

6 REVERSE CHARGE La Finanziaria 2008 detta specifiche disposizioni in tema di: 1. Sanzioni per violazioni in materia di reverse charge art. 1, c Reverse charge per cessioni di fabbricati strumentali art. 1, cc Esclusione da reverse charge per servizi a un contraente generale art. 1, cc Responsabilità solidale iva del cessionario nelle cessioni di immobili art. 1, c CONTROLLI BASATI SULLA DETRAZIONE IVA DEI CELLULARI Art. 1, c. 255 Nel fissare i criteri selettivi per l attività di accertamento, relativamente al quinquennio , si stabilirà la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato, in detrazione, una misura superiore al 50% dell'iva afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione. 12 6

7 RIPORTO DEI CREDITI NELL IVA DI GRUPPO Art. 1, cc Dal 2008 non sarà più possibile utilizzare, nella liquidazione dell Iva di gruppo, le posizioni debitorie o creditorie generate da imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo. Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti del gruppo da parte della controllante non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali, anche in tale periodo d imposta, l ente o società controllante si è avvalso della facoltà di liquidazione consolidata. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione tale disposizione si applicano le disposizioni di cui all art. 30 D.P.R. 633/1972; pertanto, al momento dell ingresso nella procedura di liquidazione consolidata, la società che non vi faceva parte conserva la disponibilità esclusiva dell eventuale credito Iva risultante dalla dichiarazione di detto anno. La nuova disposizione si applica a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all anno ANTIEVASIONE IVA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO GESTORI TELEFONIA Art. 1, cc Per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, il titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi deve liquidare l Iva sulla base del corrispettivo dovuto dall utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l imposta (la medesima indicazione deve essere riportata anche sull eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi) A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alla fatturazione elettronica, l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (inclusi enti pubblici nazionali) anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica; a decorrere dai 3 mesi successivi all entrata in vigore di un apposito decreto, le amministrazioni pubbliche non potranno accettare fatture in forma cartacea, né effettuare pagamenti fino all invio della fattura in forma elettronica (lo scambio delle fatture avverrà mediante il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell Economia). 14 7

8 RIMBORSI IVA INFRANNUALI SOLO IN VIA TELEMATICA Art. 1, cc Il rimborso Iva infrannuale o l utilizzo in compensazione sono richiesti presentando all'ufficio competente, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'apposita istanza. Con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale la modalità di presentazione in via telematica si intende obbligatoria. 15 MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI Art. 1, c. 269 La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad 1 mese, è disposta qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 472/1997, nel corso di un quinquennio, 4 (in precedenza 3) distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale; le violazioni, inoltre dovranno risultare compiute in giorni diversi. 16 8

9 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Art. 1, c. 271 Viene rinviato al l obbligo di immissione sul mercato di nuovi registratori di cassa in grado di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi. 17 SEGNALAZIONE CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI Art. 1, c. 118 A parziale temperamento delle disposizioni in materia di chiusura degli esercizi commerciali per violazioni connesse all obbligo di emissione dello scontrino fiscale, si dispone che, pur restando confermata l apposizione dei sigilli, non sarà più indicato il motivo del provvedimento con altri mezzi. 18 9

10 GARANZIE DEI CONFIDI PER RIMBORSI IVA O VERSAMENTI RATEALI Art. 1, cc Viene estesa ai Confidi iscritti nell elenco speciale la possibilità di concedere garanzie nel caso di richiesta di rimborsi Iva, o di versamento rateale a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o per dilazione di somme iscritte a ruolo 19 CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IVA Art. 1, cc. 143 In presenza di reati ex D.Lgs. 74/2000 costituenti fattispecie penalmente rilevanti si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all art. 322-ter del Codice Penale in tema di confisca

11 REGIME IVA ORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI DA PARTE DELLE AGENZIE VIAGGI Art. 1, cc Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime Iva ordinario, anziché quello speciale di cui all art. 74-ter D.P.R. 633/1972. In tali casi si può quindi detrarre l imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell imposta. Nel caso di utilizzo congiunto del regime ordinario dell imposta e del regime speciale d imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi. Condizione sospensiva: concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari. 21 CASI PARTICOLARI O LEGATI A SPECIFICI SETTORI (1) ALIQUOTA IVA SPETTACOLI DI MASCHERE E CORSI MASCHERATI Art. 1, c. 79 L aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli spettacoli di burattini è estesa agli spettacoli di maschere, compresi i corsi mascherati e in costume ovunque tenuti. PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE CON IVA ORDINARIA Art. 1, c. 80 Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell Iva a decorrere dal periodo d imposta In sostanza, si dispone una sanatoria delle prestazioni eseguite in esenzione dall Iva prima del OPERAZIONI ESENTI SVOLTE DA CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI NEI CONFRONTI DEI CONSORZIATI Art. 1, cc. 261, 264 A decorrere dal sono esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis D.P.R. 633/1972 (pro-rata), anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse

12 CASI PARTICOLARI O LEGATI A SPECIFICI SETTORI (2) FATTURAZIONE ELETTRONICA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 1, cc Per semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alla fatturazione elettronica, l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica (con l osservanza del D. Lgs , n. 52 e del codice dell amministrazione digitale, di cui al D. Lgs , n. 82). A decorrere dai 3 mesi successivi all entrata in vigore di un apposito decreto, le amministrazioni pubbliche non potranno accettare fatture in forma cartacea, né effettuare pagamenti fino all invio della fattura in forma elettronica. Lo scambio delle fatture avverrà mediante il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell Economia. PRESTAZIONI AUSILIARIE NEI GRUPPI BANCARI Art. 1, cc. 262, 264 Con decorrenza dal è abrogata l esenzione Iva indicata all art. 6 L. 133/1999, cc. da 1 a 3-bis relativa alle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono principalmente operazioni esenti. 23 CASI PARTICOLARI O LEGATI A SPECIFICI SETTORI (3) ALIQUOTE IVA SU PREMI RELATIVI ALLE CORSE DI CAVALLI Art. 1, c. 263 Aumenta dal 10% al 20% l aliquota Iva da applicare ai premi delle corse di cavalli. AUMENTO ALIQUOTE IVA Art. 1, cc. 261, 264 Con decorrenza passa dal 10% al 20% l Iva sulle cessioni di pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati non destinati all'alimentazione. Con la medesima decorrenza aumenta dal 10% al 20% l aliquota Iva sulle cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti, vivi non destinati alla preparazione di prodotti alimentari. IVA SUI CARBURANTI Art. 1, cc Sono state introdotte misure finalizzate a sterilizzare gli effetti del maggior gettito Iva dovuto all aumento dei prezzi del petrolio diminuendo l aliquota di accisa sui carburanti. La riduzione è decisa d intesa con il Ministero dell Economia

13 COMUNICAZIONE ANNUALE IVA- RIFERIMENTI NORMATIVI L obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nell art. 8 -bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotte dall art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n COMUNICAZIONE ANNUALE IVA La comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno, è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle risorse proprie che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Vanno riportate l indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest ultimo adempimento), al fine di determinare l IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Ai fini della comunicazione non rilevano le compensazioni effettuate nell anno d imposta, il riporto del credito IVA relativo all anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l anno d imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione annuale

14 NATURA DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE IVA La natura e gli effetti dell adempimento non sono quelli propri della Dichiarazione IVA bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. 27 SANZIONI APPLICABILI La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. L omissione della comunicazione o l invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 258 a euro, prevista dall articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6 dell articolo 8 -bis del D.P.R. n. 322 del Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale

15 SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate. 29 SOGGETTI ESCLUSI Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA - i contribuenti che per l anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè: - i contribuenti che per l anno d imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10; - coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell art. 36 -bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell effettuazione delle rettifiche di cui all art. 19- bis

16 INAPPLICABILITA DEL ESONERO (1) L esonero non si applica invece qualora 1) il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.); 2) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a euro); 3) gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; 4) le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli agli effetti dell IVA nell anno cui si riferisce la comunicazione; 5) i soggetti passivi d imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell ipotesi di cui all art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell anno d imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; 31 INAPPLICABILITA DEL ESONERO (2) 6) i soggetti che hanno esercitato l opzione per l applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; (7) i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall art. 74-quinques per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro; (8) i soggetti di cui all articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e cioè gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche che hanno realizzato nell anno d imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a ,84 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale, le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi introdotto, a decorrere dall anno d imposta 2008, dalla legge 24 dicembre 2007, n

17 VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO Ai fini della determinazione del volume d affari realizzato nell anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati. 33 MODALITA DI PRESENTAZIONE Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica; è pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione. Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogatoal primo giorno feriale successivo. La comunicazione può essere presentata in via telematica: a) direttamente dal contribuente; b) tramite intermediari abilitati

18 CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 1) Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo Gli enti e le società che si sono avvalsi per l anno cui si riferisce la comunicazione della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo di cui all ultimo comma dell art. 73, presentano ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati. Pertanto, la società controllante deve presentare la comunicazione con riferimento esclusivo alla propria attività e non anche a quella relativa all intero gruppo. 2) Contribuenti con contabilità separate I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell art. 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l obbligo dichiarativo. 35 CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE: OPERAZIONE STRAORDINARIA O TRASFORMAZIONE AVVENUTA DURANTE L ANNO D IMPOSTA OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DATI CASO 1): il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente,cedente o donante) si è estinto per effetto dell operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte comunicazioni dati: la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell anno d imposta cui si riferisce la comunicazione; la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d anno cui si riferisce la comunicazione e fino all ultima liquidazione eseguita prima dell operazione straordinaria o della trasformazione; in tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica. CASO 2) il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell operazione straordinaria o della trasformazione, la comunicazione dati IVA deve essere presentata: dal soggetto avente causa, se l operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA; tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni dati secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all attività oggetto dell operazione straordinaria; da ciascuno dei soggetti coinvolti nell operazione, se l operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nell anno d imposta cui si riferisce la comunicazione

19 CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE: OPERAZIONE STRAORDINARIA O TRASFORMAZIONE AVVENUTA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 GENNAIO E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI In questo caso la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell intero anno precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al caso 1) della slide precedente e sempreché l adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione. Nell ipotesi invece in cui a seguito dell operazione straordinaria non si sia verificata l estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all operazione assolverà autonomamente l adempimento dichiarativo relativamente alle operazioni effettuate nell intero anno d imposta cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell anno successivo, secondo le modalità indicate al caso 2) della slide precedente. Naturalmente, nell ipotesi di successione ereditaria, la comunicazione è presentata in ogni caso dagli eredi per l intero anno d imposta riportando il valore 7 nella casella codice di carica. 37 ALTRI CASI PARTICOLARI: SOGGETTI NON RESIDENTI (1) 1) Rappresentante fiscale I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell art.17, secondo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6. 2) Soggetti non residenti identificati direttamente I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell art. 35- ter, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell anno d imposta. 3) Soggetti che nell anno d imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d imposta ma ovviamente in periodi diversi di detto anno, operazioni rilevanti agli effetti dell IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione

20 ALTRI CASI PARTICOLARI: SOGGETTI NON RESIDENTI (2) 4) Stabile organizzazione In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell anno d imposta. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il codice di carica 1. Pertanto, qualora un soggetto non residente abbia operato in Italia durante l anno d imposta mediante stabile organizzazione nonché mediante rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente, devono esser presentate autonome comunicazioni per le operazioni a ciascuno di essi imputabili. 39 ELENCO CLIENTI FORNITORI RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 1. Articolo 37, commi 8 e 9 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (introduzione nell articolo 8-bis del dpr 22 luglio 1998, n. 322 il comma 4-bis, relativo all obbligo di presentazione dell elenco clienti e fornitori) 2. Circolare del 4 agosto 2006, n. 28/E 3. Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 25 maggio Circolare del 3 ottobre 2007, n. 53/E 40 20

21 ELENCO CLIENTI FORNITORI SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati alla trasmissione dell elenco clienti e fornitori tutti i soggetti passivi Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell anno cui si riferisce la comunicazione. L obbligo non sussiste, invece, nell ipotesi in cui nell anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini Iva. La disposizione normativa in esame non prevede ipotesi di esonero di carattere soggettivo e, pertanto, sono obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente, nonché i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione. Sono, altresì, obbligati alla trasmissione degli elenchi anche 1) i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, in relazione alle operazioni diverse da quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla fatturazione 2) i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 24 ottobre 2000 n. 366 e 370, ossia coloro che documentano i corrispettivi mediante la fatturazione diffusa e la c.d. bolletta fattura 3) i soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti (ad esempio con riferimento alle operazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente ai sensi dell articolo 6 del dpr 9 settembre 1996, n. 695). 41 SOGGETTI ESONERATI Soggetti esonerati a regime E stata stabilita una espressa esclusione dall obbligo di presentazione degli elenchi per i contribuenti minimi in franchigia di cui all articolo 32- bis del dpr n. 633 del 1972, con il Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 20 dicembre Sono, inoltre, esonerati dall obbligo: 1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell ambito di attività istituzionali, ossia diverse da quelle previste dall articolo 4 del dpr n. 633 del ) tutti quegli organismi che hanno come oggetto principale un attività essenzialmente senza fine di lucro, fermo restando l obbligo di comunicazione dei dati relativi alle attività commerciali e agricole poste in essere ancorché in via residuale

22 ESONERI PER IL SOLO 2006 E stato previsto uno specifico elenco di soggetti esonerati per il solo 2006 Il termine di invio del relativo elenco è già scaduto 43 CASI PARTICOLARI: OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI AVVENUTE NEL CORSO DELL ANNO D IMPOSTA CUI SI RIFERISCONO GLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Ai fini dell individuazione del soggetto obbligato alla trasmissione degli elenchi è necessario distinguere il caso in cui il soggetto dante causa si sia estinto da quello in cui continui l attività. Caso 1) se il dante causa si è estinto, l avente causa deve trasmettere due comunicazioni: - la prima contenente i dati delle operazioni dallo stesso effettuate nell anno cui si riferisce la comunicazione, - la seconda relativa al dante causa (soggetto estinto) per la frazione d anno cui si riferisce la comunicazione. Caso 2) se il dante causa non si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, ciascun soggetto coinvolto nell operazione (dante causaavente causa) presenta in modo autonomo il proprio elenco clienti e fornitori, riportando i dati delle operazioni effettuate nella relativa frazione di anno

23 CASI PARTICOLARI: OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI AVVENUTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO GENNAIO E LA DATA DI TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI Anche in questa circostanza va distinto il caso in cui il dante causa si sia estinto o meno a seguito dell operazione straordinaria. Nell ipotesi in cui il dante causa si sia estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere due distinte comunicazioni: - la prima contenente i dati delle operazioni effettuate da lui stesso nell anno cui l elenco si riferisce -la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal dante causa relative all azienda o al ramo d azienda acquisito, sempreché l inoltro dell elenco in considerazione non sia già avvenuto. Nell ipotesi, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell operazione straordinaria la comunicazione deve essere da questi assolta. 45 DATI DA INSERIRE IN ELENCO CLIENTI (1) Nell elenco clienti devono essere indicati tutti i riferimenti dei soggetti - sia titolari di partita Iva sia consumatori finali - nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione nell anno cui si riferisce la comunicazione, sempreché, è evidente, il documento emesso sia rilevante ai fini Iva, ossia si tratti di operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. In caso di emissione di fatture per operazioni fuori campo di applicazione Iva, le stesse non devono essere inserite nell elenco clienti. Occorre fare riferimento alla data di emissione del documento, non essendo rilevante la data di registrazione né il momento in cui l imposta risulta esigibile. Ciò significa che sia le fatture differite - emesse in presenza di un documento di trasporto e per le quali, ai fini dell esigibilità dell imposta, rileva il momento di effettuazione dell operazione -, sia le fatture ad esigibilità differita - emesse nei confronti dello Stato, Organi dello Stato, Enti pubblici territoriali, per le quali, ai fini dell esigibilità dell imposta, rileva il momento del pagamento -, devono sempre essere inserite nell elenco clienti relativo all anno cui si riferisce la data della fattura

24 DATI DA INSERIRE IN ELENCO CLIENTI (2) Gli elementi da indicare nell elenco sono individuati da uno specifico provvedimento emesso dal Direttore dell Agenzia delle Entrate. Si evidenzia che per ciascun cliente devono essere comunicati: - il codice fiscale, - l eventuale partita Iva - l ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie (imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione emesse, comprese quelle riferite ad anni precedenti che, peraltro vanno inserite anche nell apposito campo importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell anno riferite ad anni precedenti (campo facoltativo per i soli anni 2006 e 2007). A partire dalle operazioni relative all anno 2008, invece, le note di variazione relative a fatture emesse in anni precedenti andranno obbligatoriamente inserite anche nella sezione importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell anno riferite ad anni precedenti (nel relativo campo di riferimento). Nel modello è stato previsto un apposito campo Importo complessivo delle operazioni effettuate nell anno - Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura, dove vanno inserite le operazioni attive documentate con fattura con Iva non esposta (operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati e che applicano il regime del margine o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator, operanti secondo la disciplina prevista dall articolo 74-ter del dpr n. 633 del DATI DA INSERIRE IN ELENCO CLIENTI (3) Qualora in relazione al medesimo cliente si effettuino anche operazioni in regime ordinario le stesse andranno inserite in uno dei campi all uopo previsti (operazioni imponibili, non imponibili.). Qualora la fattura sia emessa a)ai sensi dell articolo 21 del dpr n. 633 del 1972, dallo stesso cliente OPPURE b) per conto del cedente/prestatore, da un soggetto terzo incaricato OPPURE nell ipotesi di mandato con rappresentanza, dal mandatario in nome e per conto del mandante, l operazione deve essere in ogni caso inserita nell elenco clienti del cedente/prestatore ovvero del mandante, non rilevando ai fini dell obbligo in commento chi materialmente abbia emesso il documento. D altronde, gli obblighi successivi a quelli di emissione sono propri del cedente/prestatore, cui deve essere inviata la fattura per la sua registrazione e per la liquidazione ed il versamento dell imposta

25 OPERAZIONI ESCLUSE (1) Il provvedimento del direttore dell Agenzia prevede al punto 3 alcune esclusioni di carattere oggettivo dall elenco clienti. In particolare, non devono essere inserite: 1) le esportazioni di cui all articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del dpr n. 633 del 1972 (cessione all esportazione diretta e cessione all esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente); 2) le cessioni intracomunitarie di beni e servizi. Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di clienti-soggetti non residenti privi sia di codice fiscale che di partita Iva rilasciati dall Amministrazione fiscale italiana. L obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell ambito delle cd triangolazioni nazionali di cui alla lettera a) dell articolo 8, delle cd esportazioni indirette di cui alla successiva lettera c) dell articolo 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle cd triangolazioni comunitarie, di cui all articolo 58 del D.L. n. 331 del 1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile Iva, alle esportazioni. 49 OPERAZIONI ESCLUSE (2) Sono escluse, infine, dall elenco clienti anche le operazioni attive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, nonché le operazioni di cui all articolo 38-quater del dpr n. 633 del 1972 ( Sgravio dell imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea ). Sono infine escluse le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini Iva, tra le quali rientrano: - quelle fuori campo Iva - le operazioni di cui all articolo 74, secondo comma, del dpr n. 633 del le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all articolo 50-bis del DL n. 331 del tutte le operazioni di vendita dei beni custoditi senza che vi sia l estrazione dal deposito (solo all atto dell estrazione dei beni medesimi dal deposito, per verificare la rilevanza dell operazione ai fini della sua inclusione negli elenchi clienti, andrà appurato se trattasi di un acquisto rilevante nel commercio interno o estero, ovvero se il bene è destinato ad essere reintrodotto in altro deposito Iva 50 25

26 ESONERI PER GLI ANNI 2006 E 2007 (1) In sede di prima applicazione, ossia per i soli anni d imposta 2006 e 2007, il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate ha previsto che nell elenco clienti siano indicati solo i soggetti passivi d imposta e che gli stessi possano essere individuati anche solo con la partita Iva in luogo del codice fiscale. Sempre per i soli anni 2006 e 2007 sono state, inoltre, escluse dall elenco clienti 1) le operazioni relative a fatture emesse di importo inferiore a 154, 94 euro registrate cumulativamente ai sensi dell articolo 6 del dpr 9 settembre 1996 n. 695 (trattasi di fatture emesse nel corso di un mese, di importo inferiore a 154,94 euro, annotate cumulativamente attraverso un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l ammontare dell imposta, distinti secondo l aliquota applicata) 2) le operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva: trattasi, a titolo esemplificativo, delle operazioni documentate con fattura nell ambito di una nuova attività o un attività marginale da parte di soggetti che applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero delle operazioni poste in essere dai produttori agricoli con un volume d affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell allegata tabella A) (esonerati, ai sensi dell articolo 34, comma 6, del dpr n. 633 del 1972, dagli adempimenti Iva) 51 ESONERI PER GLI ANNI 2006 E 2007 (2) 3) le operazioni relative a fatture emesse il cui importo comprensivo dell imposta è stato annotato nel registro dei corrispettivi di cui all articolo 24 del dpr n. 633 del 1972: Di tale ultimo esonero beneficiano -i soggetti di cui all articolo 22, per le fatture emesse solo su richiesta del cliente; le imprese che somministrano acqua, gas, energia elettrica, che, ai sensi dell articolo 2, comma 1, del DM 24 ottobre 200 n. 370, annotano nel registro di cui all articolo 24 del dpr n. 633 e con le modalità ivi previste, l ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse - le agenzie di viaggio e turismo che, ai sensi dell articolo 5 del DM n. 340 del 1999, annotano i corrispettivi nel medesimo registro. - Diversamente sono esclusi dall agevolazione le imprese che forniscono servizi di telecomunicazione di cui al DM 24 ottobre 2000, n. 366 posto che tali soggetti hanno l obbligo di annotare le fatture emesse nel registro di cui all articolo 23 del dpr n

27 OPERAZIONI DA INSERIRE NELL ELENCO FORNITORI Nell elenco fornitori devono essere inseriti tutti i soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto. Gli elementi da indicare nell elenco sono individuati al punto 2 del provvedimento del direttore dell Agenzia, cui si rinvia. In particolare, si evidenzia che per ciascun fornitore devono essere comunicati: -il codice fiscale e la partita Iva - l ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie (imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione ricevute, comprese quelle riferite ad anni precedenti 53 DATI DA INSERIRE NELL ELENCO FORNITORI Anche per le fatture d acquisto, al fine di individuare i documenti da inserire nell elenco occorre fare riferimento alla data del documento, non essendo rilevante, a tal fine, la data di emissione (fatture differite), il momento di esigibilità dell imposta (fatture con esigibilità differita), né la data di registrazione. Così come già evidenziato per l elenco clienti, gli acquisti da rivenditori di beni usati o da agenzie di viaggio, che documentano le operazioni imponibili con fatture senza Iva esposta, vanno annotati nell apposito campo Importo complessivo delle operazioni effettuate nell anno - Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura, mentre gli acquisti non imponibili ai fini Iva, effettuati dai medesimi fornitori, vanno inseriti nella sezione operazioni non imponibili. L elenco fornitori contiene, infine, un campo ((FR ) importo complessivo delle operazioni - operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente dove, solo per gli anni 2006 e 2007, dovranno essere inserite le operazioni documentate con fatture d acquisto che, pur contenendo la separata indicazione dell imponibile e dell imposta, sono state registrate, in deroga all art. 25 del dpr n. 633 del 1972, senza la separata indicazione dei due importi (trattasi, ad esempio, degli acquisti effettuati da soggetti che pongono in essere operazioni ovvero applicano regimi speciali per i quali non è esercitabile il diritto alla detrazione dell imposta e che, pertanto, non hanno interesse ad annotare l operazione distinguendo imponibile ed imposta) 54 27

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