PARCELLE E ADEMPIMENTI FISCALI
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1 PARCELLE E ADEMPIMENTI FISCALI Dott. Davide Iafelice Presidente UGDCEC Padova Dott.ssa Elisa Goldin Segretario UGDCEC Padova Dott. Francesco Savio Tesoriere UGDCEC Padova Padova, 7 maggio 2014 Sala conferenze del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Padova
2 INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE PRIMI ADEMPIMENTI E SCELTA DEL REGIME
3 IniziARE LA PROFESSIONE: cosa fare subito Aprire la partita IVA: presentazione cartacea o telematica (tramite intermediario abilitato) del modello AA9/11 entro 30 giorni (art. 35 D.P.R. 633/12); Iscrizione alla Cassa Forense (se non già fatta); Altri adempimenti: privacy e antiriciclaggio. Attenzione: nel caso di variazioni successive relative alla propria anagrafica (p.es. nuova residenza o nuova sede dove viene esercitata l attività) va presentato nuovamente il modello AA9/11 (entro 30 giorni dalla data di variazione).
4 Precisazioni Regole valide se si esercita la professione in maniera abituale (anche se non esclusiva) ed in forma individuale (AA7/10 per soggetti diversi da PF); Nel modello va indicato il codice attività: attività degli studi legali (studio di settore collegato WK04U); Nel modello va comunicata l eventuale opzione per i regimi agevolati: nuove iniziative (quadro B, casella A) o regime di vantaggio; Cassa Forense alternativa a gestione separata INPS (nel caso non si sia iscritti all Albo Avvocati); Praticanti con p.iva: possibilità di pre-iscriversi alla Cassa Forense; No obbligo di iscrizione all INAIL.
5 La scelta del regime contabile Contabilità ordinaria (regime opzionale); Contabilità semplificata (regime naturale). La contabilità semplificata prevede la tenuta: dei registri IVA (acquisti e vendite); del registro beni ammortizzabili; del registro incassi e pagamenti (che può essere sostituito dai registri IVA «integrati»).
6 Regimi contabili agevolati Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000: è rivolto alle sole persone fisiche che iniziano una nuova attività di lavoro autonomo; è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi; l accesso al regime è subordinato alle seguenti condizioni: novità dell attività intrapresa (assenza di collegamento con l attività svolta in precedenza ad eccezione del periodo di pratica obbligatoria); limite di ,41 per i compensi conseguiti nel periodo d imposta (no ragguaglio a anno); opzione in sede di inizio attività; prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'irpef del 10% e rilevanti semplificazioni contabili (esonero da registrazione e tenuta delle scritture contabili, da liquidazioni e versamenti periodici dell IVA e dal versamento delle addizionali comunale e regionale IRPEF);
7 Regimi contabili agevolati Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000: rimangano applicabili i parametri e gli studi di settore; rimangono obbligatori: la fatturazione, la conservazione in ordine cronologico dei documenti fiscali emessi e ricevuti, la presentazione delle dichiarazioni annuali (imposte dirette, IVA, IRAP, 770), il versamento annuale dell IVA a debito, il versamento dell acconto e del saldo IRAP, il versamento dell imposta sostitutiva nei termini per il pagamento del saldo IRPEF (no acconti) e l eventuale tenuta del libro del lavoro (se ci sono dipendenti); il regime agevolato cessa di avere efficacia se: non si rispettano le condizioni per l accesso; in particolare, dal periodo d imposta successivo a quello in cui i compensi hanno superato i limiti in misura non eccedente il 50% (< ,12) o dallo stesso periodo d imposta nel corso del quale i compensi hanno superato del 50% i limiti per l accesso al regime (> ,12).
8 Regimi contabili agevolati Regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile ex art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011: è rivolto alle sole persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo; è applicabile per il primo periodo d'imposta e i quattro successivi (o fino al compimento del 35 anno di età); l accesso al regime è subordinato a una serie di condizioni: novità dell attività intrapresa (assenza di collegamento con attività svolta in precedenza ad eccezione del periodo di pratica obbligatoria); limite di ,00 per i compensi conseguiti nel periodo d imposta (con ragguaglio ad anno); divieto di effettuare cessioni all esportazione e di sostenere spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; divieto di erogare utili agli associati in partecipazione di solo lavoro; divieto di acquistare beni strumentali (anche in locazione) per importi > ,00 nel triennio; cause di esclusione: utilizzo di un regime speciale IVA, residenza in uno Stato estero, effettuazione in maniera esclusiva o prevalente di cessioni di fabbricati e di terreni fabbricabili e partecipazioni in società di persone o srl trasparenti;
9 Regimi contabili agevolati Regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile ex art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011: prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali del 5% e rilevanti semplificazioni contabili (esonero da registrazione e tenuta delle scritture contabili, esonero dall applicazione dell IVA e relativi adempimenti, esonero dal versamento dell IRAP e relativi adempimenti dichiarativi, esonero dall applicazione della ritenuta in fattura); esclusione dai parametri e gli studi di settore; rimangono obbligatori: la fatturazione, la conservazione in ordine cronologico dei documenti fiscali emessi e ricevuti, la presentazione delle dichiarazioni annuali (imposte dirette, 770) e il versamento dell imposta sostitutiva nei termini per il versamento del saldo IRPEF (vanno calcolati e pagati gli acconti); il regime agevolato cessa di avere efficacia se non si rispettano le condizioni per l accesso; in particolare, dal periodo d imposta successivo a quello in cui i compensi hanno superato i limiti in misura non eccedente il 50% (< ,00) o dallo stesso periodo d imposta nel corso del quale i compensi hanno superato del 50% i limiti per l accesso al regime (> ,00).
10 0 PARCELLA, IVA E RITENUTA C O M E REDIGERE LA FAT TURA
11 1 IVA: aspetti generali Nello svolgimento della sua attività, il professionista pone in essere una serie di operazioni che possiamo distinguere in due grandi categorie: 1. le operazioni attive (relative all esecuzione del proprio lavoro ovvero la prestazione del servizio reso al committente/cliente); 2. gli acquisti di beni e servizi (relativi a tutte le spese necessarie per esercitare la propria attività - p. es. acquisto di beni strumentali come pc, telefoni, mobili ufficio, e altri costi di gestione dello studio come le spese per utenze, per cancelleria, per il software gestionale, ecc )
12 2 Operazioni attive Le prestazioni di servizi effettuate nello Stato risultano imponibili ex art. 1 D.P.R. 633/1972. I professionisti, attraverso la «rivalsa» dell IVA, trasferiscono l onere della stessa sul consumatore finale. Il versamento all erario dell IVA così riscossa sarà effettuato dopo aver detratto l imposta sugli acquisti posti in essere dallo stesso professionista e inerenti alla propria attività. Per tale motivo l IVA è definita neutrale e grava solo sull ultimo anello della catena dei consumi, ovvero sul consumatore finale. Attenzione: non è proprio così! (vedi casi di indetraibilità oggettiva, come le spese per auto e telefoni cellulari).
13 3 Fatture emesse Nel caso di prestazioni di servizi, l IVA diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo ex art. 6 comma 3 del D.P.R. 633/1972. Il professionista, quindi, sarà obbligato ad emettere fattura (parcella) solo quando incassa il suo compenso. Ha, comunque, la facoltà di emettere prima la fattura, ma, così facendo, dovrà versare l IVA addebitata in fattura, anche se il cliente non l ha ancora pagato. Per evitare di anticipare l IVA, è buona norma emettere l avviso di parcella.
14 4 Requisiti della fattura A norma dell art. 21 del D.P.R. 633/1972, la fattura deve possedere i seguenti requisiti: data di emissione (entro la data del pagamento); numero progressivo (non più per anno solare); dati del soggetto emittente: nome e cognome o denominazione/ragione sociale, residenza o ubicazione dello studio, numero di p.iva e CF; dati del cliente: nome e cognome o denominazione/ragione sociale, residenza o sede legale, numero di p.iva e CF; descrizione e quantità: ogni fattura deve contenere la natura, qualità e quantità dei servizi che sono oggetto dell operazione;
15 5 Requisiti della fattura A norma dell art. 21 del D.P.R. 633/1972, la fattura deve possedere i seguenti requisiti: imponibile: ammontare complessivo dei compensi dovuti dal cliente al professionista secondo le condizioni contrattuali; contributi previdenziali (CPA 4%: costituisce base imponibile ai fini IVA, ma non è soggetto a IRPEF e, quindi, a ritenuta d acconto; rivalsa INPS 4%: costituisce base imponibile ai fini IVA ed è soggetta a IRPEF e, quindi, a ritenuta d acconto); aliquota o titolo di inapplicabilità (p.es. art. 7 ter D.P.R. 633/1972); ammontare dell IVA; totale fattura: corrisponde alla somma della quota imponibile e dell IVA;
16 6 Requisiti della fattura A norma dell art. 21 del D.P.R. 633/1972, la fattura PUO possedere i seguenti requisiti: ritenuta d acconto ex art. 25 D.P.R. 600/1973; netto a pagare: differenza tra il totale fattura e l importo della ritenuta.
17 7 Ritenuta d acconto L art. 25 D.P.R. 600/1973 prevede che quando un impresa o un altro professionista (mai un privato) corrispondono dei compensi ad un professionista DEVONO operare una ritenuta (pari generalmente al 20%), sull ammontare del compenso corrisposto; La ritenuta viene calcolata solo sul compenso e sui rimborsi spese imponibili (escluso il CPA e le spese anticipate in nome e per conto del cliente, inclusa la rivalsa INPS gestione separata); Si tratta di una ritenuta d acconto perché è un acconto sull IRPEF che verrà calcolata definitivamente in sede di dichiarazione dei redditi sulla base del reddito netto (compensi percepiti meno costi pagati) realizzato dal professionista nell anno;
18 8 Ritenuta d acconto La somma trattenuta al professionista deve essere versata dal sostituto d imposta (cliente/committente) all AF utilizzando il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso; Il sostituto d imposta entro il 28/02 dell anno successivo al versamento dovrà rilasciare al professionista la certificazione attestante i compensi pagati e le ritenute effettuate nei suoi confronti; In sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi (quadro RE, modello UNICO) il professionista potrà scomputare dall IRPEF dovuta quanto già versato in acconto dai suoi sostituti d imposta; Il sostituto entro il 31/07 dell anno successivo al versamento dovrà presentare il modello 770 Semplificato per attestare all AF l ammontare dei compensi erogati ai professionisti, le ritenute effettuate e gli estremi dei versamenti relativi a queste ultime;
19 9 Ritenuta d acconto Attenzione: il professionista subisce la ritenuta d acconto, ma può, a sua volta, essere un sostituto d imposta quando paga un compenso ad un altro professionista (p.es. il suo commercialista) ed essere, quindi, tenuto a tutti gli adempimenti relativi (versamento, certificazione e invio modello 770 Semplificato).
20 0 Requisiti della fattura La fattura deve essere emessa in duplice esemplare: l originale va consegnato o spedito al cliente, mentre la copia va conservata dal professionista emittente. Attenzione: obbligo (dal 6/6/2014 e a regime dal 31/03/2015) di utilizzo della fattura elettronica (spedita tramite PEC e firmata telematicamente) nei rapporti con la PA.
21 1 Fac simile fattura regime ORDINARIO Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema Secondo livello Terzo livello Quarto livello Quinto livello
22 2 Fac simile fattura regime nuove iniziative Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema Secondo livello Terzo livello Quarto livello Quinto livello
23 3 Fac simile fattura regime di vantaggio Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema Secondo livello Terzo livello Quarto livello Quinto livello
24 4 Avviso di parcella Anche prima del momento in cui viene effettuato il pagamento, come abbiamo detto, il professionista può emettere avviso di parcella, per evitare di anticipare l IVA. Ciò si traduce nella possibilità di inviare al cliente una nota o specifica delle competenze a lui spettanti, con l indicazione «non costituisce fattura», precisando che la stessa sarà emessa al momento del successivo pagamento. Attenzione: possibilità di optare per l IVA per cassa.
25 5 Fac simile avviso parcella
26 6 Casi particolari: applicazione iva nelle cessioni 1. Cessione beni strumentali: Quando il professionista effettua cessioni di beni ammortizzabili deve emettere regolare fattura, con la quale certifica il prezzo di vendita e la modalità con le quali l IVA è stata applicata. L assoggettabilità ad IVA del corrispettivo di vendita dipende dal regime di detraibilità dell IVA applicato a quel bene al momento dell acquisto:. totale detrazione all atto dell acquisto originario del bene: la fattura riporterà l IVA sull intero corrispettivo di vendita;. parziale detrazione all atto dell acquisto originario del bene: solo la parte corrispondente all IVA detratta (p.es. 50%) dovrà essere fatturata con IVA, la restante parte non è soggetta a IVA ex art. 13 comma 5 D.P.R. 633/1972;. nessuna detrazione all atto dell acquisto originario del bene: la fattura dovrà essere effettuata in esenzione di imposta ex art. 10 n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972.
27 7 Casi particolari: rimborso/distrazione delle spese legali 1. Rimborso delle spese legali:. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell altra parte e ne liquida l ammontare insieme con gli onorari di difesa: l avvocato emette fattura nei confronti del proprio cliente e il cliente esercita una rivalsa nei confronti della parte soccombente, per la somma già pagata al legale;. L IVA verrà pagata dal proprio cliente che poi per effetto del meccanismo della rivalsa provvederà a detrarla ai sensi dell art. 19 D.P.R. 633/1972 e non rimborsata dalla parte soccombente; se, invece, il cliente è un privato l IVA verrà rimborsata dalla parte soccombente;. In questa ipotesi obbligato all effettuazione della ritenuta d acconto è il cliente, se sostituto d imposta (che provvederà, quindi, anche al versamento della ritenuta, alla certificazione e alla compilazione del proprio modello 770).
28 8 Casi particolari: rimborso/distrazione delle spese legali 1. Distrazione delle spese legali:. Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato: l avvocato emette fattura sempre nei confronti del proprio cliente (specificando che il pagamento avviene dalla parte soccombente) e rilascia ricevuta alla parte soccombente per le spese da quest ultima pagate;. L avvocato non può chiedere il pagamento dell IVA al soccombente se il proprio cliente è un soggetto passivo IVA (imprenditore, società commerciale, altro professionista, ecc.). Infatti l IVA verrà pagata dal proprio cliente che poi per effetto del meccanismo della rivalsa provvederà a detrarla ai sensi dell art. 19 D.P.R. 633/1972;. In questa ipotesi obbligata all effettuazione della ritenuta d acconto è la parte soccombente, se sostituto d imposta (che provvederà, quindi, anche al versamento della ritenuta, alla certificazione e alla compilazione del proprio modello 770).
29 9 Casi particolari: fattura pagata dall assicurazione Nel caso in cui la parcella è emessa nei confronti di un privato, ma viene pagata dall assicurazione: nella fattura deve essere specificato che è stata pagata dall assicurazione; nella fattura va applicata la ritenuta d acconto, che l assicurazione in quanto sostituto di imposta provvederà a versare (la stessa assicurazione si occuperà degli altri adempimenti relativi quali la certificazione e il modello 770).
30 0 Casi particolari: fattura emessa a cliente estero Se il committente è un soggetto passivo stabilito all estero (sia UE che extra UE), la fattura non è soggetta ad IVA per carenza del requisito della territorialità, ma andrà indicato il riferimento all art. 7 ter D.P.R. 633/1972. La fattura deve contenere la dicitura: «inversione contabile» se è emessa nei confronti di un soggetto debitore d imposta nella UE; «non soggetta» se emessa nei confronti di un operatore extra UE.
31 1 Casi particolari: fattura emessa a cliente estero Se il committente è un privato stabilito all estero (sia UE che extra UE), la fattura è soggetta ad IVA. Inoltre, qualunque sia il committente (sia privato che soggetto passivo) va sempre addebitato la CPA e non va trattenuta, invece, la ritenuta d acconto.
32 2 Acquisti di beni e servizi In linea generale, il professionista ha diritto a detrarre l IVA corrisposta sugli acquisti effettuati nell ambito della propria attività (principio di inerenza). Tale possibilità è condizionata però da due fattori: tipologia di operazioni attive (vendite) effettuate (p.es. operazioni esenti generano un pro-rata di detraibilità, ma non è il caso dell avvocato); tipologia di operazioni passive (acquisti) poste in essere.
33 3 Acquisti di beni e servizi Deroghe al principio generale di detraibilità dell IVA: per espressa previsione normativa (art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972): spese relative ai telefoni cellulari (detraibilità 50%), spese relative agli autoveicoli (detraibilità 40%), spese di rappresentanza (detraibilità 0%); per gli acquisti afferenti solo in parte all attività svolta (utilizzo promiscuo: detraibilità 50%)
34 4 Periodicità dei versamenti IVA Liquidazione mensile: entro il giorno 16 del mese successivo; Liquidazione trimestrale (a seguito di opzione): entro il 16/05, 20/08, 16/11 e 16/03 (saldo) dell anno successivo con maggiorazione dell 1% a titolo di interesse. Acconto iva, se dovuto, entro il 27/12. Per esercitare l opzione per la liquidazione trimestrale dell IVA è necessario non sia superato nell anno precedente (o in sede di inizio attività non si presuma di superare) un volume d affari pari ad ,00.
35 5 Periodicità dei versamenti IVA È previsto un versamento minimo pari a. 25,82 e i versamenti vanno eseguiti al centesimo di euro. Per il pagamento dell imposta a debito deve essere utilizzato il modello F24. L importo a credito, invece, viene riportato nella liquidazione periodica del mese/trimestre successivo o in sede di dichiarazione IVA posso portarlo in compensazione orizzontale con le altre imposte (IRPEF, IRAP, ecc ). Attenzione: limitazioni all utilizzo in compensazione del credito IVA.
36 6 Ravvedimento operoso Nel caso di omissioni o ritardo nei versamenti (IVA, IRPEF, ecc.) è possibile beneficiare del ravvedimento operoso, pagando sanzioni ridotte (+ interessi al tasso legale, nel 2014 pari all 1%): ravvedimento breve entro 30 giorni dalla scadenza del versamento: sanzione del 3%; ravvedimento lungo entro la presentazione della dichiarazione dell anno d imposta in cui la violazione viene commessa (30/09 dell anno successivo): sanzione del 3,75%. Attenzione: esiste anche un ravvedimento sprint che prevede una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14 giorno dalla scadenza.
37 7 DETERMINAZIONE REDDITO PROFESSIONALE C O M PONENTI POSITIVI E NEGATIVI
38 8 Determinazione del reddito PROFESSIONALE Secondo l art. 54 del TUIR: Il reddito derivante dall esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (CPA 4%). L eventuale rivalsa INPS 4%, invece, rientra nei compensi.
39 9 Determinazione del reddito PROFESSIONALE Compensi percepiti e spese sostenute nel periodo d imposta: significa che il professionista è soggetto (salvo alcune deroghe) al principio di cassa. I compensi e le spese concorrono a formare il reddito nel periodo d imposta in cui sono, rispettivamente, incassati e pagati. Ciò che rileva, dunque, è il momento dell incasso o del pagamento della fattura emessa o ricevuta (att.ne: assegno bancario, circ. 38/2010). A fine esercizio, quindi, si devono annotare i casi di: fatture emesse non ancora incassate (e viceversa le fatture incassate ma emesse l anno precedente); fatture pervenute non ancora pagate (e viceversa le fatture pagate ma pervenute l anno precedente).
40 0 Determinazione del reddito PROFESSIONALE Deroghe al criterio di cassa: ammortamenti; canoni di locazione finanziaria; accantonamento TFR dei lavoratori dipendenti. Queste voci di costo sono deducibili per competenza.
41 1 Determinazione del reddito PROFESSIONALE PROCEDIMENTO: Una volta determinato il reddito professionale, lo stesso, in sede di modello UNICO, verrà assoggettato all aliquota IRPEF (a scaglioni) e alle addizionali regionali e comunali all IRPEF. Verrà quindi determinato il debito IRPEF lordo su cui verranno scomputate le ritenute d acconto subite nell anno e determinato l effettivo debito (credito) IRPEF netto. - salvo il caso di opzione per uno dei due regimi agevolati (che prevedono il versamento di un imposta sostitutiva unica e fissa). Attenzione: l applicazione dell imposta sostitutiva non permette (per quel reddito) l applicazione delle deduzioni e delle detrazioni previste ai fini IRPEF.
42 2 Determinazione del reddito PROFESSIONALE A partire dall anno 2008 le perdite derivanti dall attività di lavoro autonomo sono scomputabili dagli altri redditi prodotti che concorrono a formare il reddito complessivo personale, ma non sono riportabili in avanti. Fino al 31/12/2007 era invece prevista la possibilità di compensare delle perdite con i redditi esclusivamente della stessa natura.
43 3 Compensi professionali Tra i compensi che generano reddito e sono, quindi, assoggettati alle imposte rientrano: i veri e propri compensi derivanti dall attività professionale; i proventi percepiti come rimborsi spese inerenti all attività (p.es. spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento dell incarico spese sostenute in nome del professionista per conto del cliente); i rimborsi forfettari addebitati al cliente. Tali voci sono assoggettate a IVA, CPA e a ritenuta d acconto.
44 4 Compensi professionali Non rientrano, invece, tra i compensi le spese anticipate in nome e per conto del cliente (raccomandate, tasse, diritti pagate per il contribuente, bolli e diritti di cancelleria, ecc ) analiticamente indicate in fattura e regolarmente documentate. Tali voci sono, perciò, escluse dall IVA ex art. 15, comma 1 n. 3), D.P.R. 633/1972 e non soggette a ritenuta.
45 5 Compensi professionali Come già detto: non rientra tra i compensi il contributo integrativo obbligatorio (CPA 4%) che, quindi, non è soggetto a ritenuta d acconto. rientra tra i compensi la maggiorazione del 4% addebitata in fattura dall iscritto alla gestione separata INPS che, quindi, è soggetta a ritenuta d acconto. Entrambe le voci sono, invece, soggette a IVA.
46 6 Gestione degli Incassi Tenere uno o più c/c bancari o postali ai quali affluiscono le somme riscosse nell esercizio dell attività (preferibile l utilizzo di un c/c dedicato); Limitazione uso contanti (normativa antiriciclaggio) e obbligo dotazione POS (prorogato a giugno ricavi 2013 superiori ad ).
47 7 Altri componenti positivi Oltre ai compensi derivanti dall attività professionale, il professionista può conseguire altri elementi positivi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo: le plusvalenze (per beni mobili acquistati dal 4/7/2006 ovvero per beni immobili dal 2007 al 2009) derivanti dalla cessione di beni strumentali (non sono rateizzabili); i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all attività professionale; i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall esercizio di arti e professioni, le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni per la perdita di tali redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento percepiti nell anno e afferenti crediti per prestazioni professionali.
48 8 Componenti negativi Immobili strumentali e relative spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione; Spese relative agli autoveicoli; Spese telefoniche; Spese di partecipazione a convegni, congressi e corsi; Spese per alberghi e ristoranti; Spese di rappresentanza e pubblicità; Compensi ad altri professionisti; Spese per il personale dipendente e assimilato; Compensi pagati a familiari; Altri costi e spese.
49 9 Componenti negativi Le spese effettivamente pagate e quelle imputabili per competenza sono deducibili se: Inerenti: hanno attinenza con l attività svolta dal lavoratore autonomo; Documentate: deve essere provato il sostenimento della spesa (la prova può essere costituita da un qualsiasi documento fiscale valido fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale integrato, scheda carburanti, ecc.).
50 0 Spese relative agli immobili Trattamento ai fini IRPEF dell acquisto/costruzione: Immobili strumentali: dal 2010 ammortamento indeducibile (deducibile solo per acquisti effettuati fino al 14/06/1990 e negli anni con limitazioni); Immobili ad uso promiscuo: deducibile il 50% della rendita catastale, a patto che il contribuente non possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito esclusivamente all esercizio dell arte e della professione. Trattamento ai fini IVA e Registro dell acquisto/costruzione: si rimanda all art. 10 commi 8-bis e 8-ter D.P.R. 633/1972 e al D.P.R 131/1986.
51 1 Spese relative agli immobili Trattamento ai fini IRPEF della locazione: Immobili strumentali: interamente deducibile, Immobili ad uso promiscuo: deducibile il 50% del canone pagato, a patto che il contribuente non possieda nel medesimo Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all esercizio dell arte e della professione. Trattamento ai fini IVA e Registro della locazione: Immobili strumentali: se locatore privato: imposta di registro al 2%, se locatore titolare di p.iva: esente IVA (salvo opzione per l IVA nel contratto) e imposta di registro all 1%. In questo caso l IVA eventualmente addebitata è interamente detraibile. Immobili ad uso promiscuo (attenzione anche alla tipologia di contratto): se locatore privato: imposta di registro al 2%, se locatore titolare di p.iva: esente IVA (salvo opzione per l IVA nel contratto) e imposta di registro all 1%. In questo caso l IVA eventualmente addebitata è detraibile al 50% (uso promiscuo o meglio secondo il principio di inerenza).
52 2 Spese relative agli immobili Trattamento ai fini IRPEF della locazione finanziaria (leasing): Immobili strumentali: canone indeducibile sino al 31/12/2013, (deducibile solo per contratti stipulati fino al 1990 e negli anni e se la durata minima del contratto non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento in base alle aliquote fiscali 15 anni) ATT.NE per effetto della legge di stabilità, per i CONTRATTI STIPULATI dal 2014, i canoni sono nuovamente deducibili per un periodo non inferiore a 12 anni (non rileva la durata del contratto). Immobili ad uso promiscuo: deducibile il 50% del canone corrisposto. Trattamento ai fini IVA e Registro della locazione finanziaria (leasing): Immobili strumentali: esente IVA (salvo opzione per l IVA nel contratto) e imposta di registro all 1%. In questo caso l IVA eventualmente addebitata è interamente detraibile; Immobili ad uso abitativo: esente IVA e imposta di registro al 2%.
53 3 Spese relative agli immobili Alcune precisazioni sul leasing: l eventuale costo deducibile segue il principio di competenza; la quota relativa agli interessi è completamente deducibile dal reddito (IRPEF) ma non dall IRAP. Attenzione: per tutti gli immobili, la quota riferita al terreno è indeducibile (valore dichiarato nell atto o pari al 20% forfettariamente).
54 4 Spese relative agli immobili Trattamento ai fini IRPEF delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione: Immobili strumentali: se incrementative: ammortizzate con il bene strumentale e quindi seguono le regole relative (att.ne al momento in cui è avvenuto l acquisto); se non incrementative: deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all inizio del periodo; la parte eccedente il 5% è deducibile nei 5 periodi d imposta successivi in quote costanti, Immobili ad uso promiscuo: non c è distinzione tra incrementative e non incrementative; deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto. Trattamento ai fini IVA delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione: Immobili strumentali: interamente detraibile, Immobili ad uso abitativo: interamente indetraibile (ex art. 19-bis 1 comma 1 lett. i) D.P.R. 633/1972).
55 5 Spese relative agli autoveicoli I veicoli acquistati dal professionista sono soggetti a limitazioni fiscali, in quanto, pur presentando il requisito dell inerenza, si presume non siano utilizzati esclusivamente per l attività professionale (detrazione parziale!). Il professionista può possedere all interno dell attività un solo veicolo. Se si tratta di un associazione professionale, invece al massimo un veicolo per associato.
56 6 Spese relative agli autoveicoli Trattamento ai fini IRPEF dell acquisto/leasing: deducibilità limitata al 20% dell ammortamento/canone, tenendo conto anche di alcuni limiti fiscali in ordine alla spesa massima (ex art. 164 TUIR). Trattamento ai fini IVA dell acquisto/leasing: IVA detraibile al 40%.
57 7 Spese relative agli autoveicoli Alcune precisazioni sul leasing: l eventuale costo deducibile segue il principio di competenza; la quota relativa agli interessi è deducibile con il limite del 20% (ma indeducibile IRAP); il contratto di leasing stipulato: ante 28/4/2012: può essere dedotto in un tempo che non può essere inferiore al periodo di ammortamento fiscale (4 anni); post 28/4/2012: è richiesta anche la durata del contratto non sia inferiore a 48 mesi.
58 8 Spese relative agli autoveicoli Trattamento ai fini IRPEF del noleggio: deducibilità limitata al 20% del costo, tenendo conto anche di alcuni limiti fiscali in ordine alla spesa massima (ex art. 164 TUIR). Trattamento ai fini IVA del noleggio: IVA detraibile al 40% (o al 100% se i veicoli sono utilizzati esclusivamente per l attività professionale).
59 9 Spese relative agli autoveicoli I principali costi connessi ai veicoli possono essere così enucleati: costi per carburante; premi assicurativi; bollo auto; spese di manutenzione e riparazione; costi incrementativi; interessi passivi; pedaggi autostradali. Tutte le voci di costo seguono le regole IVA e IRPEF per l acquisto degli autoveicoli viste sopra. Attenzione: per scaricare il costo del carburante può essere sufficiente l e/c bancario o della carta di credito.
60 0 Spese telefoniche Trattamento ai fini IRPEF: deducibilità limitata all 80% del costo sostenuto, sia per le spese telefoniche ordinarie che per quelle radiomobili. Trattamento ai fini IVA: IVA detraibile al 50% per cellulari(o detrazione integrale da indicare nella dichiarazione IVA).
61 1 Spese convegni, congressi e corsi Trattamento ai fini IRPEF: deducibilità limitata al 50% del costo. Trattamento ai fini IVA: IVA detraibile al 100%, in base al principio di inerenza. Att.ne: detrazione IVA prestazioni alberghiere e ristoranti correlati (assunte al 75% e deducibili con un massimo del 50% - in sostanza deducibile al 37,5% - v. circ. 53/2008).
62 2 Spese per alberghi e ristoranti Trattamento ai fini IRPEF: deducibilità limitata al 75% del costo e in generale, su di un importo complessivo non > al 2% dei compensi. Attenzione: le limitazioni fiscali (al massimo 2% dei compensi) relative alle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande non trovano applicazione nel caso: - di spese sostenute dal committente (per conto del professionista), al committente intestate (con espressa indicazione del professionista beneficiario) e ri-addebitate in fattura dal professionista al proprio cliente reddito in natura (v. circ. n. 11/2007 e circ. n. 28/2006). Trattamento ai fini IVA: IVA detraibile al 100%, se non qualificate come spese di rappresentanza (generalmente un coperto).
63 3 Fac simile fattura con spese alberghi/ristoranti sostenute dal committente Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema Secondo livello Terzo livello Quarto livello Quinto livello
64 4 Spese per alberghi e ristoranti Adeguata documentazione al fine di garantire la detrazione dell iva e la deduzione del costo sostenuto:
65 5 Spese di rappresentanza e pubblicità 1. Spese di rappresentanza ovvero principalmetne cene offerte e omaggi (non prevedono immediato incremento dei compensi): Trattamento ai fini IRPEF: in generale, deducibili se di importo complessivo annuo non > all 1% dei compensi (Att.ne se relative ad alberghi e ristoranti godono anche della deducibilità limitata al 75% del costo). Trattamento ai fini IVA:.IVA detraibile al 100% se beni di costo uguale o <. 25,82;.IVA indetraibile al 100% se beni di costo >. 25,82.
66 6 Spese di rappresentanza e pubblicità 1. Spese di pubblicità (diretta aspettativa di ritorno in termini di maggiori compensi): Trattamento ai fini IRPEF: non sono regolamentate ai fini delle imposte sui redditi, pertanto, trova applicazione il principio generale di deducibilità secondo inerenza. Trattamento ai fini IVA: non sono regolamentate ai fini IVA, pertanto, trova applicazione il principio generale di detraibilità secondo inerenza/afferenza con l attività svolta.
67 7 Compensi ad altri professionisti Trattamento ai fini IRPEF: interamente deducibile (sempre secondo inerenza). Attenzione: i compensi occasionali corrisposti ai familiari risultano indeducibili, tranne quelli ai figli maggiorenni. Trattamento ai fini IVA: interamente detraibile (sempre secondo inerenza).
68 8 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Trattamento ai fini IRPEF: interamente deducibile. Attenzione: vale il principio di cassa per la deduzione di retribuzioni, contributi a carico del professionista datore di lavoro, ritenute fiscali e premi assicurativi; vale, invece, il principio di competenza per la deduzione del TFR.
69 9 ALTRI COSTI E SPESE Beni mobili strumentali (mobili per ufficio, PC, telefono cellulare ed altre attrezzature); Oggetti d arte, d antiquariato e da collezione; Cessione di beni strumentali cui deriva una minusvalenza patrimoniale; Beni immateriali (software e banche dati su CD ROM); Spese di manutenzione e riparazione di beni di terzi; Interessi passivi relativi a finanziamenti o dilazioni per l acquisto di beni inerenti all attività; Consumi (bollette) ed altre spese varie.
70 0 ACQUISTO DI Beni mobili strumentali Trattamento ai fini IRPEF: Deduzione integrale nell esercizio se uguale o <. 516,46; Ammortamento per quote annuali come da coefficienti ministeriali se >. 516,46; Se acquistati in leasing, i canoni sono deducibili nel tempo minimo pari a metà del periodo di ammortamento; Eventuali limitazioni alla deduzione a seconda del bene (v. telefono cellulare). Trattamento ai fini IVA: interamente detraibile, salvo limitazione previste per particolare tipologie di beni (v. telefono cellulare).
71 1 Oggetti d arte e di antiquariato Trattamento ai fini IRPEF: No ammortamento; Assimilazione alle spese di rappresentanza (deduzione fino all 1% dei compensi percepiti). Trattamento ai fini IVA: IVA detraibile al 100% se beni di costo uguale o <. 25,82; IVA indetraibile al 100% se beni di costo >. 25,82.
72 2 Cessione bene strumentale con minusvalenza Trattamento ai fini IRPEF: dal 2006 la minusvalenza (prezzo di vendita inferiore al valore residuo fiscale da ammortizzare) è fiscalmente deducibile. Il valore residuo da ammortizzare risente di eventuali limiti di deduzione per le diverse tipologie di beni (v. telefono cellulare).
73 3 Beni immateriali Trattamento ai fini IRPEF: non c è una disciplina specifica per i professionisti, la stessa è desumibile da documenti di prassi dell AF: Software gestionale: periodo minimo di ammortamento di 2 anni (per l ADC Milano deduzione integrale); Banche dati su CD ROM: deducibilità in quote non superiori al 15% o deduzione integrale se uguale o <. 516,46. Trattamento ai fini IVA: interamente detraibile, se inerente e strumentale all attività esercitata.
74 4 Manutenzione e riparazione beni di terzi Trattamento ai fini IRPEF: non c è una disciplina specifica, perciò risulta applicabile per analogia quella dettata per le imprese: Spese ordinarie: deducibili integralmente in base al principio di cassa; Spese straordinarie: identificabili e separabili al termine del contratto dall immobilizzazione a cui si riferiscono: ammortizzabili in base ai coefficienti previsti per la specifica categoria di appartenenza (v. pareti mobili); non identificabili e separabili al termine del contratto dall immobilizzazione a cui si riferiscono: la quota imputabile all esercizio dipende dalla minore tra la vita utile e la durata residua del contratto. Trattamento ai fini IVA: interamente detraibile, se inerente all attività esercitata.
75 5 Interessi passivi Trattamento ai fini IRPEF: non c è una disciplina specifica per i professionisti, tale lacuna può essere colmata dalle istruzioni ministeriali al modello UNICO PF: se il finanziamento è genericamente concesso per l attività professionale è possibile dedurre integralmente gli interessi corrisposti; se il finanziamento risulta specificamente concesso per l acquisto di beni a deducibilità limitata (p.es. autovetture) è possibile dedurre gli interessi corrisposti secondo i limiti previsti per il bene al cui acquisto si riferiscono (comportamento prudenziale). Trattamento ai fini IVA: godono dell esenzione IVA ex art. 10 D.P.R. 633/1972.
76 6 Consumi e altre spese varie Alcuni esempi: Utenze (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche, acqua, ecc.); Premi di assicurazione per rischi professionali; Costi di cancelleria; Costi per la pulizia dello studio professionale.
77 7 ADEMPIMENTI FISCALI - sintesi Adempimenti di natura dichiarativa 1. 28/2- Comunicazione annuale dati IVA: obbligatoria, nell'ipotesi in cui il volume d'affari superi l'importo di ,84 euro, per i professionisti individuali, per i professionisti che hanno aderito al "regime delle nuove iniziative produttive" e per le società di persone; 2. 28/2 Certificazioni: predisposizione ed invio ai precettori delle certificazioni che indichino i compensi corrisposti, le ritenute d acconto trattenute e versate per conto del precettore; 3. Dal 1/2 al 30/9- Modello IVA: obbligatorio per i soggetti tenuti alle scritture contabili e per i professionisti che hanno aderito al "regime delle nuove iniziative produttive"; 4. Aprile Spesometro : comunicazione all AE dei dati relativi a tutte le operazioni rilevanti ai fini i.v.a. poste in essere nell esercizio precedente; 5. 31/7 Modello 770 semplificato: da presentare nell'ipotesi di ritenute versate durante il periodo d'imposta; ovvero Modello 770 ordinario: da presentare in casi particolari; 6. 30/9 Mod. UNICO e Mod. IRAP (comprensivo degli studi di settore): - i contribuenti minimi devono compilare il quadro LM; - i professionisti individuali, e coloro che hanno aderito al "regime delle nuove iniziative" devono compilare il quadro RE.. In base alle operazioni effettuate possibili dichiarazioni: Black List, INTRASTAT (cadenza mensile o trimestrale in base al volume delle operazioni).
78 8 ADEMPIMENTI FISCALI - sintesi Adempimenti fiscali periodici di versamento Entro il giorno 16 di ogni mese- versamento delle ritenute d acconto, contributi, ecc. operate su pagamenti effettuati nel mese precedente; versamento dell i.v.a. a debito del mese precedente se soggetto con liquidazione mensile; Dal 16/3 (possibile differimento) versamento Saldo i.v.a: versamento del saldo i.v.a. relativo all anno precedente; Dal 16/6 al 16/11- versamenti saldo i.r.p.e.f. e i.r.a.p. (o imposta sostitutiva) relativo all anno precedente e versamento del 1 acconto; 30/11 versamento 2 acconto; 27/12 - versamento acconto i.v.a. per l anno in corso;
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