UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA DELLA CONFEDERAZIONE EL- VETICA. NOTE DEL 18 OTTOBRE 2001 E DEL 2 NOVEMBRE 2001

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1 1 UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA DELLA CONFEDERAZIONE EL- VETICA. NOTE DEL 18 OTTOBRE 2001 E DEL 2 NOVEMBRE 2001 Berna, il 18 ottobre 2001 Lettre signature Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali delle Grazie e del Casellario Ufficio 1 Via Arenula Roma Oggetto: Richiesta di chiarimenti in ordine alle rogatorie inoltrate nell ambito del procedimento p.p. 9520/95/21 RGNR (poi 11343/99/21 RGNR) formulata in data 17 ottobre 2001 dal Tribunale ordinario di Milano Gentili Signore, egregi Signori, nel dar seguito alla richiesta formulata nello scritto del 17 ottobre 2001 della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (allegato), lo scrivente Ufficio ha il pregio di trasmettere i seguenti chiarimenti: Chiarimento nr. 1 Gli atti trasmessi ad esecuzione delle commissioni rogatorie formulate dalle autorità richiedenti italiane in generale ed, in modo particolare, quelli relativi alle richieste di assistenza italiane formulate nell ambito del procedimento penale nr. 9520/95/21 RGNR di cui alle lettere del 24 luglio 1997, 22 luglio 1999, 20 novembre 1998, 26 marzo 1998, 14 aprile 1998, 8 luglio 1998, 7 maggio 1989, sono stati trasmessi alle competenti AG italiane per il tramite dell autorità federale svizzera, Ufficio federale di polizia (divenuto Ufficio federale di giustizia a partire dal 1 luglio 2000). L originale della lettera di trasmissione della documentazione all AG italiana competente è sempre stato trasmesso al Ministero di Giustizia a Roma. Gli atti trasmessi sono stati assunti dalle competenti AG elvetiche conformemente ai principi della CEAG e nel rispetto delle garanzie processuali offerte dalla normativa elvetica. I titolari della documentazione seque-

2 2 strata, successivamente trasmessa. hanno potuto come effettivamente è avvenuto nelle procedure precitate impugnare gli ordini di trasmissione della documentazione richiesta dinanzi al Tribunale federale. È solo dopo l attenta analisi giuridica delle lagnanze addotte dai ricorrenti, l accurato esame giuridico formale e materiale delle condizioni della CEAG, l analisi dell utilità potenziale delle prove sequestrate o assunte per il procedimento descritto nella rogatoria che il predetto Tribunale ha autorizzato la trasmissione della documentazione. L autorità federale competente per la trasmissione della documentazione (Ufficio federale di giustizia) ha trasmesso la documentazione conformemente alla CEAG, segnatamente in ossequio degli articoli 2, 3, e 17 come altresì della prassi ormai consolidata tra gli Stati parte alla CEAG. V è inoltre da aggiungere che le modalità di assunzione della documentazione era pure conforme ai moderni principi di cooperazione internazionale previsti dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato ratificata dalla Svizzera e dall Italia. L articolo 8 di tale Convenzione recita infatti che rientra nel novero delle misure di assistenza l assicurare la prova dell esistenza, dell ubicazione, del movimento, della natura, dello statuto giuridico e dell ammontare dei valori patrimoniali suscettibili di confisca. Nell eseguire le richieste precitate, lo Stato richiesto ha osservato l articolo 9 della predetta Convenzione che obbliga a concedere l assistenza nei modi consentiti dalla legge interna e, se del caso, secondo le procedure specificate nella richiesta. Le richieste precitate sono state evase a norma dell articolo 8 e 9 della Convenzione del La trasmissione della documentazione all Italia è avvenuta nell identica forma con la quale vengono trasmessi gli atti rogatoriali dalla Svizzera agli altri Stati parte alla CEAG e viceversa. In egual misura, l Ufficio federale opponeva al Ministero di giustizia e, di riflesso, alle AG italiane, come lo oppone a qualunque Stato della collettività internazionale, la sola riserva della specialità. Chiarimento nr. 2 A più di trent anni dalla ratifica della CEAG ed a più di vent anni di giurisprudenza nazionale ed altrettanti di prassi internazionale, ormai a valore stringente nei rapporti con gli Stati parte alla CEAG, è la prima volta che un simile quesito è posto alle autorità elvetiche. Qualora la documentazione sequestrata presso istituti di credito svizzeri non fosse materialmente la stessa di quella detenuta presso le banche, i titolari della documentazione (clienti, sempre informati dalle banche, o dalle autorità di esecuzione, dell esistenza di una richiesta di assistenza) potrebbero farlo valere dinanzi alle competenti autorità elvetiche. Nella fattispecie i titolari delle relazioni bancarie sequestrate si sono

3 3 opposti all esecuzione delle commissioni rogatorie inoltrando ricorso al Tribunale federale adducendo le loro lagnanze. Il Tribunale respinse i ricorsi. Va inoltre precisato che, in virtù della Convenzione di diligenza delle Banche, gli istituti di credito sono tenuti a collaborare con le autorità svizzere delegate all esecuzione di commissioni rogatorie o nell ambito di inchieste penali. L inadempienza e/o la negligenza, da parte di un istituto di credito, nel dar seguito ad un ordine di produzione di documentazione bancaria nell ambito dell esecuzione di una richiesta di assistenza potrebbe comportare conseguenze amministrative e financo penali, per le persone responsabili (avvio di inchieste penali per favoreggiamento, o per falsità di documenti). I titolari delle informazioni ed in generale tutti gli aventi diritto a norma dell AIMP, ricevono formale notifica della decisione di chiusura, tramite l istituto di credito, o direttamente dall autorità di esecuzione qualora essi risiedano o eleggano domicilio in Svizzera. Nel trasmettere alla competente autorità elvetica la documentazione di cui all ordine di sequestro, i rispettivi istituti di credito accompagnano la documentazione mediante lettera nella quale sono compendiate le documentazioni sequestrate. La lettera è firmata dal servizio giuridico delle banche produttrici della documentazione e, in seguito, tale lettera è trasmessa con la documentazione sequestrata all autorità d esecuzione. Al termine della procedura di assistenza la stessa documentazione è trasmessa all Ufficio federale di giustizia che, a sua volta, la trasmette, ad esecuzione della rogatoria, alle autorità richiedenti. Tale procedura è stata seguita nelle fattispecie di cui alla richiesta di chiarimento nr. 2. Ne consegue che la documentazione acquisita presso le banche, susseguentemente integralmente inviata alle autorità richiedenti italiane dall Ufficio federale di giustizia, è la stessa documentazione che è stata acquisita presso le banche. Chiarimento nr. 3 L autorità elvetica delegata all esecuzione di un sequestro rogatoriale emana una decisione di entrata nel merito ed esecuzione della rogatoria a norma degli articolo 80a della Legge federale sull assistenza in materia penale (AIMP). Nell ipotesi di sequestro di documentazione bancaria, la decisione è notificata all istituto di credito elvetico ove potrebbe trovarsi, secondo le indicazioni rogatoriali, la documentazione da sequestrare. Mediante la decisione di entrata nel merito, decisione di esecuzione, l autorità giudiziaria elvetica ordina all istituto dì credito di esibire la documentazione richiesta.

4 4 Ai sensi dell articolo 80n (AIMP), il detentore dei documenti ha il diritto di informare i suoi mandanti (titolari dei conti, ecc.) in merito all esistenza della rogatoria e di tutti i fatti connessi ad essa. Tale notifica persegue lo scopo di ossequiare il diritto di essere sentito delle persone toccate dall esecuzione della richiesta dando loro la possibilità di consultare la richiesta di assistenza, valutare la pertinenza della documentazione richiesta alla luce dei fatti esposti nella rogatoria, consultare la documentazione da produrre presso l istituto di credito o riceverne copia, ed esercitare i diritti ricorsuali riconosciuti dall AIMP (valutare la necessità o no di ricorrere contro la decisione di trasmissione che sarà pronunciata in seguito). Quando l istituto di credito ha ultimato le ricerche ordinate, produce all autorità giudiziaria la documentazione oggetto della decisione di sequestro. Se le persone toccate dall esecuzione acconsentono alla trasmissione della documentazione allo Stato richiedente, questa viene trasmessa ed il consenso è irrevocabile (articolo 80c EIMP). Qualora ciò non fosse il caso, l autorità Togata pronuncia una decisione, in gergo denominata decisione di chiusura della procedura (art. 80 AIMP), mediante la quale l autorità motiva la concessione e la portata dell assistenza ordinando la trasmissione degli atti allo Stato richiedente. I titolari delle informazioni ed in generale tutti gli aventi diritto a norma dell AIMP, ricevono formale notifica della decisione di chiusura, tramite l istituto di credito, o direttamente dall autorità di esecuzione qualora essi risiedano o eleggano domicilio in Svizzera. Contro la decisione di chiusura è dato doppio grado di ricorso se l autorità di esecuzione è un autorità giudiziaria cantonale (camera d accusa cantonale, contro tale decisione è infine data facoltà di ricorso, entro 30 giorni dalle notifica o dalla conoscenza della decisione, al Tribunale federale). Nei casi in cui «autorità d esecuzione della rogatoria è un autorità federale (Ministero pubblico della Confederazione, Amministrazione federale delle dogane, Ufficio federale di giustizia), la decisione di chiusura emessa dall autorità federale è unicamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale. Nell ambito del contenzioso gli aventi diritto possono sollevare qualsiasi lagnanza inerente all inadempienza delle condizioni alle quali soggiace la concessione dell assistenza (carenza della doppia punibilità, fishing expedition, proporzionalità, pertinenza o no della documentazione alla luce dell indagine in corso all estero, violazioni delle regole formali inerenti alla trasmissione della documentazione allo Stato richiedente a norma della CEAG, della Convenzione di Strasburgo del 1990 e del diritto internazionale applicabile). Il Tribunale federale esamina d ufficio e con piena cognizione l ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti. La decisione del Tribunale federale è immediatamente esecutiva. Ciò implica che la documentazione può essere trasmessa alle autorità richiedenti im-

5 5 mediatamente dopo l emanazione della stessa sempre che venga ammessa la concessione dell assistenza. * * * Nella speranza di aver risposto compiutamente alla richiesta formulata dalle AG italiane, si coglie l occasione per rinnovare i sensi della nostra alta stima e considerazione. c.c. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Via Freguglia 1, Milano (Raccomandata e fax ) (ref: P.p /99/21 RGNR. Ca. Dott. Gherardo Colombo, Dott.ssa Ilda Boccassini)

6 Berna, il l2 novembre 2001 Lettre signature Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali delle Grazie e del Casellario Ufficio Il Via Arenula Roma Oggetto: Procedura di assistenza giudiziaria internazionale tra la Confederazione Elvetica e l Italia. Lettera del 29 ottobre 2001 del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano Gentili Signore, egregi Signori, nel rispondere alla lettera precitata (allegato), lo scrivente Ufficio ha il pregio di comunicare quanto segue: I chiarimenti di cui alla nostra lettera del 18 ottobre 2001 hanno portata generale come risulta dal testo medesimo dello scritto precitato. Le modalità di consegna diretta degli atti di esecuzione alle competenti AG dello Stato richiedente con relativa trasmissione della lettera certificante la consegna alle autorità centrali degli Stati richiedenti è considerata prassi sempre più in uso nei rapporti tra il nostro Ufficio e gli Stati parte alla CEAG. Lo scrivente Ufficio non si oppone alla consegna diretta da parte delle autorità giudiziarie esecutrici di richieste svizzere alle autorità giudiziarie svizzere richiedenti (in merito vedasi copia del nostro scritto del 19 ottobre 2001). In egual misura nessuna parte alla CEAG non si è mai opposta a tale modalità di trasmissione. L occasione è grata per rinnovare i sensi della nostra alta stima e considerazione.

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