Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei
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1 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca ai sensi dell articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240.
2 VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; VISTI, in particolare, l articolo 20 della predetta legge n. 240 del 2010 relativo alla valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico delle risorse di cui all articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo di cui all articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l art. 21, relativo alla istituzione del Comitato nazionale dei garanti della ricerca; VISTI l articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente la destinazione di una quota del FIRST a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e l articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n.296 relativo alla destinazione di quote del fondo sanitario nazionale a progetti di giovani ricercatori valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, dal comitato di valutazione; VISTO l articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente l istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); VISTO l articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, concernente il Fondo sanitario nazionale; DI CONCERTO con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e con il Ministro della Salute; D E C R E T A Art.1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, si intende: a) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) per CNGR, il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca, previsto dall articolo 21 della legge; c) per CdS, i Comitati di Selezione previsti dall articolo 20 della legge; d) per PNR, il Programma Nazionale della Ricerca; e) per FAR, il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
3 Art.2 (Oggetto) 1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del principio della valutazione tecnica tra pari previsto dall articolo 20 della legge per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico delle risorse di cui all autorizzazione di spesa recata dall articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del CNGR. 3. I progetti ricadenti nell ambito di applicazione del FAR continuano ad essere selezionati sulla base delle vigenti procedure. Art.3 (Valutazione tra pari nelle procedure di valutazione comparata) 1. Nelle procedure di valutazioni scientifiche comparate e di definizione di graduatorie dei progetti di ricerca, entro trenta giorni dalla data di emanazione del bando, il CNGR procede alla designazione dei componenti del relativo CdS. 2. Ai fini della designazione di cui al comma 1 si considerano i seguenti criteri: a) per ogni area scientifico-disciplinare interessata dal bando deve essere assicurata la presenza di un numero di esperti di area compreso tra due e cinque, da selezionare tra studiosi di riconosciuta eccellenza internazionale di cui almeno uno deve essere residente nel territorio nazionale; b) almeno un terzo dei componenti del CdS deve essere di sesso femminile; c) almeno un terzo dei componenti del CdS deve essere scelto tra studiosi operanti all estero; d) il CdS non può comunque essere formato da più di trenta componenti. 3. I componenti del CdS sono nominati con decreto del Ministro competente. Ogni CdS nomina al suo interno un Presidente e un Vice-presidente. La segreteria di ogni CdS è assicurata dalla competente struttura ministeriale. 4. Il CdS rimane in carica fino al completamento di tutte le operazioni di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo. 5. La valutazione scientifica di ogni progetto viene effettuata da almeno due revisori anonimi e indipendenti di elevata qualificazione, selezionati dai relativi esperti di area del CdS, e scelti tra studiosi italiani o stranieri competenti nel settore del progetto oggetto di valutazione. Nei bandi che interessano una sola area scientifico-disciplinare
4 e laddove previsto nel bando, il CdS può procedere direttamente alla valutazione scientifica dei progetti. 6. Le valutazioni scientifiche, realizzate con l ausilio di idonei strumenti telematici, debbono essere condotte nel rispetto dei dettagliati criteri indicati nel bando, tra i quali, in ogni caso, debbono essere previsti: a) innovatività e originalità della proposta; b) rilevanza scientifica dei risultati attesi e relativo impatto; c) qualificazione scientifica dei proponenti; d) complementarietà ed esaustività delle competenze dei gruppi di ricerca proponenti. 7. Al fine di assicurare al CNGR il necessario coordinamento delle attività, il CdS fornisce con cadenza bimestrale, a partire dalla data del suo insediamento, una sintetica relazione sullo stato di avanzamento delle procedure di valutazione, evidenziando le eventuali criticità di carattere tecnico-scientifico riscontrate. La relazione è trasmessa per conoscenza anche alla competente struttura ministeriale. 8. Al termine della procedura di valutazione scientifica, il CdS presenta alla competente struttura ministeriale la proposta di graduatoria finale ed indica altresì, per ogni progetto ritenuto finanziabile, il costo congruo e il relativo contributo ammissibile. La proposta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione finale sull attività svolta, atta ad evidenziare, tra l altro, anche i costi e i tempi della valutazione, nonché le soluzioni adottate per il superamento delle eventuali criticità di carattere tecnicoscientifico e i relativi risultati conseguiti. 9. Il CNGR tiene conto delle relazioni dei CdS nell eventuale aggiornamento dei criteri e delle procedure di valutazione, anche al fine di consentire il raggiungimento di un elevato grado di standardizzazione nelle procedure di valutazione tecnico-scientifiche dei progetti di ricerca. Art.4 (Valutazione tra pari nelle procedure relative ai bandi per giovani ricercatori) 1. Per i progetti di ricerca di cui all articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n.244, ed all articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di emanazione del bando il CNGR procede alla designazione dei componenti del relativo CdS. 2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri di cui all articolo 3, comma 2, del presente decreto, assicurando che almeno la metà dei componenti del CdS è scelto tra studiosi di età non superiore ad anni quaranta.
5 3. I componenti del CdS sono nominati con decreto del Ministro competente. Il decreto indica i nominativi del presidente e del vice-presidente del CdS. La segreteria di ogni CdS è assicurata dalla competente struttura ministeriale. 4. Restano ferme le norme e le procedure di cui ai commi da 4 a 9 dell articolo 3 del presente decreto. Art.5 (Valutazione tra pari nelle procedure di programmazione negoziata) 1. Nell ambito delle aree scientifico-disciplinari correlate con le tematiche individuate come prioritarie nel PNR e in tutti i casi in cui le norme di riferimento prevedano la possibilità di ricorrere, per il finanziamento di progetti di ricerca, a procedure di programmazione negoziata, la competente struttura ministeriale provvede ad informare tempestivamente il CNGR dell entità delle risorse disponibili onde consentire allo stesso CNGR di procedere alla nomina dei componenti del relativo CdS, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta informativa. 2. Ai fini della designazione si tiene conto dei criteri specificati nell articolo 3, comma 2, del presente decreto. 3. I componenti del CdS sono nominati con decreto del Ministro competente. Il CdS nomina al suo interno un Presidente e un Vice-presidente. La segreteria del CdS è assicurata dalla competente struttura ministeriale. 4. Il CdS resta in carica per tutto il periodo di vigenza del relativo PNR. 5. La valutazione scientifica di ogni progetto viene di norma effettuata, per mezzo di idonei strumenti telematici, da almeno due revisori anonimi indipendenti di elevata qualificazione, selezionati dai relativi esperti di area del CdS, e scelti tra studiosi (italiani o stranieri) competenti nel settore del progetto oggetto di valutazione. 6. Le valutazioni scientifiche debbono essere condotte nel rispetto dei seguenti criteri: a) innovatività e originalità della proposta; b) rilevanza scientifica dei risultati attesi e relativo impatto; c) qualificazione scientifica dei proponenti; d) complementarietà ed esaustività delle competenze dei gruppi di ricerca proponenti; e) collegamento delle strutture di ricerca coinvolte con reti di ricerca nazionali e/o internazionali e potenzialità di sviluppo delle reti; f) integrazione tra attività di ricerca e alta formazione; g) partenariato pubblico-privato. 7. Al fine di assicurare al CNGR il necessario coordinamento delle attività, il CdS fornisce al CNGR con cadenza semestrale a partire dalla data del suo insediamento, una
6 sintetica relazione sullo stato di avanzamento delle procedure di valutazione, evidenziando le eventuali criticità di carattere tecnico-scientifico riscontrate. La relazione è trasmessa per conoscenza alla competente struttura ministeriale. 8. Al termine della procedura di valutazione scientifica, il CdS presenta alla competente struttura ministeriale, per ogni progetto sottoposto a valutazione, la proposta di ammissibilità o non ammissibilità a finanziamento indicando altresì, per ogni progetto ritenuto finanziabile, il costo congruo e il relativo contributo ammissibile. La proposta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione finale sull attività svolta, atta ad evidenziare, tra l altro, anche i costi e i tempi della valutazione, nonché le soluzioni adottate per il superamento delle eventuali criticità di carattere tecnico-scientifico e i relativi risultati conseguiti. 9. Il CNGR tiene conto delle relazioni dei CdS nell eventuale aggiornamento dei criteri e delle procedure di valutazione, anche al fine di consentire il raggiungimento di un elevato grado di standardizzazione nelle procedure di valutazione tecnico-scientifiche dei progetti di ricerca di cui all articolo 1. Art.6 (Compensi) 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3, dell articolo 21, della legge, la spesa per le procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca resta ricompresa nell ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e non può superare il tetto massimo del 3 per cento dei predetti fondi, considerate anche le eventuali risorse di cui al comma 815, dell articolo 1, della legge n. 296 del 2006 e quelle di cui al comma 315, dell articolo 2, della legge n. 244 del I compensi spettanti ai componenti dei CdS e ai revisori anonimi sono stabiliti nei decreti ministeriali di nomina dei componenti dei suddetti comitati di selezione, tenendo rigorosamente conto dei limiti richiamati nel comma precedente nonché delle spese per le eventuali missioni dei componenti dei CdS. 3. Le indennità spettanti ai componenti del CNGR sono determinate con apposito decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Art.7 (Norme transitorie) 1. Le procedure di cui al presente decreto si applicano dalla data d insediamento del CNGR. 2. Qualora, a tale data, siano già state avviate e siano ancora in corso le procedure di valutazione di progetti e programmi di ricerca da parte della commissione di cui
7 all articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca del 26 marzo 2004, ovvero da parte della commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale, tali procedure saranno completate dalle predette commissioni, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative di riferimento. Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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