ASSIURIS 1. ISVAP : IN PRESENZA DI CONCORSO DI COLPA PARITARIO,, NESSUNO DEI CONTRATTI RELATIVI AI VEICOLI MEDESIMI SUBIRÀ L APPLICAZIONE DEL MALUS;
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- Antonietta Di Marco
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1 ASSIURIS Rassegna di giurisprudenza in Diritto della Assicurazioni Private a cura dell Avv.Paolo de Angelis ANNO II Ed n 2 maro 2008 IN QUESTO NUMERO: 1. ISVAP : IN PRESENZA DI CONCORSO DI COLPA PARITARIO,, NESSUNO DEI CONTRATTI RELATIVI AI VEICOLI MEDESIMI SUBIRÀ L APPLICAZIONE DEL MALUS; 2. CATRICALA ACCENDE UN FARO SUGLI AGENTI Editoriale Carissimi amici, del plurimandato. questo mese le nostre riflessioni torneranno nuovamente ad occuparsi Premetto che l occasione è data dall allegata nota diramata dall Antitrust che sembra aver acceso la sua attenzione sugli effetti dei c.d patti aziendali sottoscritti ormai da gran parte dei Gruppi agenziali nella misura in cui questi accordi, finiscono per incentivare quegli Agenti che -. di fatto - manterranno lo status quo, rinunciando al plurimandato. Questa tipologia di accordi, come sottolinea l Antitrust nella nota allegata, possono inficiare l azione liberalizzatrice che ispirava Bersani e quindi la libera concorrenza e come tali potrebbero essere dichiarati illegittimi dall Antitrust con tutte le conseguenze del caso- E noto che l avvento del plurimandato ha trovato la grande maggioranza degli Agenti di Assicurazione ripetere mandati appartenenti al Regime 3 di cui agli art 6 e 6 bis dall ANA E stato autorevolmente sostenuto che, all indomani del entrata in vigore dei decreti Bersani, gli Agenti sono passati automaticamente dal Regime 3 al Regime 4 dell ANA 2003 essendo venuta meno per tutti gli Agenti l esclusiva di marchio salvo il settore vita. Ciò posto mi chiedo fino a che punto sia vero quanto sopra, ma per non complicare troppo le cose premetto che non mi occuperò, in queste brevi note, né degli effetti di eventuali esclusive di territorio né del problema del settore vita dove può ancora trovare applicazione l esclusiva di marchio- Per abbozzare un qualche approccio all interrogativo di cui sopra, sarà certo necessario distinguere a seconda delle diverse situazioni in cui un Agente si può venire a trovare; per semplicità mi limito ad individuare qui 4 tipologie che mi sembrano più ricorrenti ma ve ne possono essere certo altre : A) Agente con mandato già in Regime 3 che non ha sottoscritto accordi aziendali e non ha ancora assunto alcun nuovo mandato; B) Agente già in Regime 3 che ha sottoscritto accordi aziendali del AVV. PAOLO DE ANGELIS Patrocinante in Cassazione Firenze - Via Giuseppe La Farina n 21 - tel./fax -(055) / info@studiodeangelis.eu
2 tipo di cui in premessa e non ha assunto alcun nuovo mandato; C) Agente che ha sottoscritto accordi aziendali che hanno comportato l applicazione di un mandato conforme alla Bersani o che comunque abbia sottoscritto un nuovo mandato; D) Agenti che, indipendentemente da tutto, sono comunque già passati di fatto al plurimandato- Non vi è dubbio che il Regime 4 si applichi senza dubbio a chi si trovi nell ipotesi sub D)- Le perplessità riguardano invece chi si trovi in una delle altre tre ipotesi. Per le ipotesi sub A) e sub B)) penso che sia possibile sostenere che il rapporto sia ancora regolato dal Regime 3. Infatti in tal caso si tratta di Agenti che non hanno in alcun modo espresso la loro volontà, neanche per fatti concludenti, di aderire al plurimandato che, quindi, rimane per loro una possibiltà che possono realizzare ma solo qualora lo vogliano, perché, è bene ricordarlo, il plurimandato è un diritto dell Agente non un obbligo. Tale discorso vale a maggior ragione per coloro che abbiano sottoscritto Patti aziendali che, pur senza escludere il plurimandato, tendano univocamente a rafforzare il monomandato- I dubbi maggiori residuano per coloro che si trovino sub C). Infatti, pur con riserva di esaminare caso per caso il contenuto di ogni singolo accordo, si può presumere che i nuovi mandati contempleranno quasi certamente l opzione plurimandato a favore dell Agente. La sottoscrizione di un mandato conforme alle norme Bersani che come tale preveda espressamente magari contemplando vistose differenze provvigionali, - il plurimandato può determinare quella manifestazione di volontà da cui deriva l applicazione del Regime 4 dell ANA 2003 all Agente che lo abbia sottoscritto. Restando a disposizione di quanti volessero contribuire all approfondimento del tema sopra proposto inviando alla mail di cui sotto le proprie osservazioni, eventuali suggerimenti, consigli, richiesta di approfondimenti e quant altro del caso, porgo a tutti i miei migliori saluti ed un augurio cordiale di buon lavoro. IN EVIDENZA: DIRITTO DELLA ASSICURAZIONI PRIVATE: Avv. Paolo DE ANGELIS ISVAP: PROVVEDIMENTO N DELL 8 FEBBRAIO 2008 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C. AUTO DI CUI ALL ART. 191, COMMA 1, LETTERA B, NONCHE LA DISCIPLINA RELATIVA ALL ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL ART.134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. Il Provvedimento reca modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio, alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, relative alla specifica materia dell assicurazione obbligatoria r.c.auto. 1. Contenuto dell attestazione sullo stato del rischio. Le nuove disposizioni della legge n. 40/2007 modificano in modo significativo i presupposti che consentono l applicazione del malus da parte delle imprese. L articolo 5, comma 2, nell inserire il comma 4-ter all articolo 134 del Codice delle Assicurazioni, prevede che le imprese non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Si prevede, altresì, che ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,
3 in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.. Alla luce di tali previsioni, l articolo 1 del Provvedimento apporta le necessarie modifiche all articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 4, relativo al contenuto dell attestato di rischio, al fine di fornire indicazioni alle imprese circa gli elementi che dovranno essere presenti nell attestazione per adeguarsi alle nuove regole. Considerato che la possibilità di applicare la variazione di classe di merito viene ora esplicitamente ricollegata dalla legge alla sola liquidazione effettuata in relazione al danno, ne deriva che le imprese non potranno più procedere a tale variazione nei casi di appostazione a riserva di un sinistro, ma solo nei casi in cui sia stato effettuato un pagamento, totale o parziale, a titolo di risarcimento del danno. Di conseguenza, nell attestazione del rischio dovranno essere indicati i soli sinistri che abbiano dato luogo ad un pagamento, a titolo anche parziale, e non anche quelli per i quali sia stata appostata riserva. Al riguardo pare opportuno precisare che il termine liquidazione utilizzato dalla legge n. 40/2007 va inteso correttamente nel significato di pagamento del danno e non già nel senso, spesso ricorrente nel linguaggio assicurativo, di accertamento del valore del sinistro. Il provvedimento chiarisce altresì che, in caso di applicazione della penalizzazione contrattuale a seguito di pagamento parziale, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non consentono alle imprese l applicazione di ulteriori penalizzazioni. Il Provvedimento chiarisce, inoltre, che per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti. 2 In presenza di concorso di colpa paritario, cioè nel caso in cui la responsabilità sia attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell attestato di rischio ai fini dell eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente. Per il computo delle responsabilità ai fini dell eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata che dà luogo all applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. In ordine all arco temporale da prendere in esame per il computo delle responsabilità parziali ai fini dell eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, le imprese dovranno fare riferimento ad un periodo coincidente con l ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, in coerenza con l attuale orizzonte temporale considerato per la valorizzazione della sinistralità pregressa. Si prevede, infine, che, nel caso di stipula del contratto ai sensi dell articolo 134, comma 4 bis, del Codice delle Assicurazioni, introdotto dell articolo 5, comma 2, della legge n. 40/20071, l attestazione sullo stato del rischio dovrà contenere la relativa indicazione, al fine di consentire, presso il medesimo o altro assicuratore, una trasparente applicazione del beneficio relativo alla classificazione del contratto in caso di acquisto di ulteriore veicolo da parte del medesimo proprietario o di un familiare convivente. Si precisa al riguardo che tale indicazione dovrà essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo. Sempre in tema di attestazione sullo stato del rischio, l articolo 5 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di recepimento della V direttiva r.c. auto, all'articolo 134 del Codice ha inserito il comma 1 bis in base al quale i contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni secondo le modalità' stabilite dall'isvap con Regolamento. La novità contenuta nella norma consiste nella possibilità di richiedere non solo alla scadenza ma anche durante lo svolgimento del rapporto contrattuale l attestazione sullo stato del rischio e nella previsione di un termine (quindici giorni) entro il quale l impresa è tenuta a rilasciare il documento in parola. In relazione a tale disposizione, il Provvedimento non interviene ad apportare alcuna modifica sostanziale al Regolamento n. 4, dal momento che nessuna novità la norma di
4 legge introduce in ordine al contenuto informativo dell attestato che in caso di richiesta verrà consegnato al contraente durante lo svolgimento del rapporto contrattuale: il documento, infatti, sarà quello relativo all ultima scadenza contrattuale conclusasi, con l indicazione quindi dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi. In altri termini l attestato consegnato in corso di contratto non può fotografare la sinistrosità in tempo reale: la ragione tecnica di ciò risiede nel fatto che il periodo di osservazione dei sinistri ai fini della tariffazione del rischio ha una durata prestabilita (inizia a decorrere dalla data di decorrenza del contratto e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale ai sensi dell articolo 7 del Regolamento n. 4). La possibilità di richiedere l attestato di rischio durante lo svolgimento del rapporto contrattuale può rivestire una utilità pratica in relazione alla possibilità, introdotta dalla legge n. 40/2007 di ottenere dallo stesso o da altro assicuratore, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, la stessa classe di merito risultante dall ultimo attestato di rischio conseguito su un veicolo già assicurato. Ai soli fini di chiarezza e coerenza sistemica, il Provvedimento integra il comma 1 dell articolo 4 con la previsione del caso in questione. 1 Stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare Periodo di validità dell attestazione sullo stato del rischio. L articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 modifica l articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni. In relazione a tali fattispecie la norma prevede in sostanza che per i cinque anni successivi al suo rilascio l attestato di rischio conseguito conserva la propria validità ai fini della valorizzazione della pregressa sinistrosità e quindi della conservazione della classe di merito maturata in sede di stipula di un nuovo contratto riferito o al medesimo veicolo (in relazione alle ipotesi di sospensione e mancato rinnovo) o ad altro veicolo acquistato dal medesimo assicurato (in relazione ai casi di cessazione del rischio). In considerazione di tale nuova disposizione, l articolo 1, comma 4 del Provvedimento apporta le conseguenti modifiche all articolo 8 del Regolamento n. 4, estendendo la validità dell attestato di rischio fino a cinque anni. In particolare si prevede che, in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. 3. Conservazione della classe di merito L articolo 8, comma 5, del Regolamento n. 4 dispone che in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione o definitiva esportazione all estero di un veicolo, l assicuratore utilizzi le informazioni contenute nell attestato di rischio di tale veicolo (e la relativa classe CU) per classificare il contratto relativo ad altro veicolo del medesimo soggetto, ma solo nel caso di acquisto di un veicolo in nuova proprietà. L articolo 1, comma 4, del Provvedimento modifica tale disposizione riconoscendo il diritto alla conservazione della classe di merito anche nel caso in cui il veicolo sostituito sia già in proprietà dell assicurato. 4. Allegati al Regolamento n. 4 Coerentemente con quanto rappresentato ai punti precedenti, l articolo 2 del Provvedimento adegua il testo dell allegato 1 al Regolamento n. 4, con una formulazione più precisa riguardo al termine per la disdetta, e quello dell allegato 2, relativamente ai criteri ed alla disciplina della classe di merito di conversione universale (CU). 5. Entrata in vigore Ai fini della determinazione della data di entrata in vigore del Provvedimento, l Autorità ha preso in considerazione l interesse dei consumatori e l impatto delle nuove disposizioni relative al contenuto dell attestato di rischio sui sistemi informativi ed amministrativi aziendali
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