Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 13

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1 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 13 Pubblicato sul sito 8 aprile 2013

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A428 - WIND-FASTWEB/CONDOTTE TELECOM ITALIA Provvedimento n OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 7 C SORGENIA-ENERMAN.IT/EOLICA BISACCIA Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 15 AS MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE SMS SU SINGOLE RETI MOBILI: DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE, IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO ED EVENTUALE IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI 15 AS MODIFICA DELLE MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ESITI DEL MERCATO A TERMINE DELL'ENERGIA ELETTRICA 18 AS DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE 20 AS1037 REGIONE LAZIO - RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO E ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE 22 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 25 PS MEDESTEA-NATYGENDNA Provvedimento n PS DJ'S TOOLS-MANCATA CONSEGNA Avviso di decisione di scorrettezza della pratica commerciale 52 PS DJ'S TOOLS-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n PS RIGONI FIORDIFRUTTA-SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI Provvedimento n PS8212B CONCORSI STAR Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria 79

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5 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE A428 - WIND-FASTWEB/CONDOTTE TELECOM ITALIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE), già articolo 82 del Trattato CE; VISTO l articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (già articoli 81 e 82 del Trattato CE); VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell ambito della rete delle Autorità Garanti della Concorrenza del 27 aprile 2004; VISTA la delibera adottata in data 23 giugno 2010, ai sensi dell articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per accertare l esistenza di violazioni dell articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea e nella quale è stato fissato al 30 giugno 2011 il termine di chiusura del procedimento; VISTA la delibera adottata in data 22 giugno 2011 nella quale il termine di chiusura del procedimento è stato fissato al 28 dicembre 2011; VISTA la delibera adottata in data 14 dicembre 2011 nella quale il termine di chiusura del procedimento è stato fissato al 30 settembre 2012; VISTA la delibera adottata in data 28 settembre 2012 nella quale il termine di chiusura del procedimento è stato fissato al 30 marzo 2013; VISTA la comunicazione dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuta in data 15 marzo 2013 nella quale si chiede una proroga del termine per il rilascio del parere di cui all art. 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge 249/1997; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATA la necessità di valutare compiutamente gli elementi istruttori agli atti, anche in relazione alla richiesta pervenuta dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; RITENUTO, pertanto, necessario procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

6 6 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE 2013 DELIBERA di prorogare al 30 aprile 2013 il termine per la chiusura del procedimento. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

7 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C SORGENIA-ENERMAN.IT/EOLICA BISACCIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO, in particolare, l articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell articolo 16 della medesima legge, l Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all 1% del fatturato dell anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione; VISTA la comunicazione della Sorgenia S.p.A., pervenuta in data 7 dicembre 2012; VISTA la propria delibera del 19 dicembre 2012, notificata in data 27 dicembre 2012, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Sorgenia S.p.A. per l eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge; VISTA la memoria difensiva della società Sorgenia S.p.A., pervenuta in data 24 gennaio 2013, integrata in data 4 febbraio 2013; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. Sorgenia S.p.A. (di seguito, Sorgenia) è una società del Gruppo Sorgenia Holding S.p.A., attiva sia nella generazione di energia elettrica attraverso impianti termoelettrici, idroelettrici, eolici e solari sia nella vendita di energia elettrica e gas a clienti finali. Il capitale sociale di Sorgenia è detenuto da Sorgenia Holding S.p.A. (81,3%), Verbund A.G. (17,22%), il maggior produttore e distributore di energia elettrica in Austria nonché uno dei maggiori produttori europei da fonte idroelettrica, e da Management, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Sorgenia S.p.A. che detengono le quote residue (1,48%). Sorgenia Holding S.p.A. è a sua volta controllata attraverso CIR S.p.A., dalla famiglia De Benedetti, che ne detiene il 65% circa del capitale sociale. Le rimanenti quote sono di proprietà di Verbund A.G. Sorgenia controlla la società Sorgenia Green S.r.l. (di seguito, Sorgenia Green), costituita nel 2011, di cui è socio unico e a cui attribuiva, il 30 giugno 2011, il ramo d azienda denominato Energie

8 8 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE 2013 Rinnovabili, avente ad oggetto le attività e le passività che Sorgenia aveva nel settore delle energie rinnovabili, tra cui la stessa Eolica Bisaccia, oggetto dell acquisizione in esame. Il fatturato realizzato da Sorgenia nel 2011 è stato pari a 2,12 miliardi di euro, di cui circa 1,95 miliardi di euro realizzati in Italia. 2. Enerman.it S.r.l. (di seguito, Enerman) è una società attiva nell assistenza tecnica e commerciale alle imprese per le attività di approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica. Due persone fisiche detengono il controllo di Enerman ciascuna con una quota del 50%. Nel 2011, Enerman ha realizzato un fatturato, esclusivamente in Italia, di circa euro. 3. Eolica Bisaccia S.r.l. (di seguito, Eolica Bisaccia) è un impresa comune costituita nel 2004 da parte di Enerman ed Energia S.p.A. (la quale ha successivamente cambiato nome in Sorgenia S.p.A.) che ne detenevano, inizialmente, il controllo congiunto, con quote, rispettivamente, dell 80% e del 20% del capitale sociale. Secondo quanto previsto da una scrittura privata, stipulata nel 2004 dalle Parti contestualmente all atto costitutivo della società (di seguito Accordo del 2004), a Sorgenia è attribuito il potere di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il medesimo accordo stabiliva altresì che Enerman concedesse, gratuitamente ed irrevocabilmente a Sorgenia, il diritto di acquistare dalla stessa Enerman la partecipazione dell 80% in Eolica Bisaccia (diritto di call option ). Eolica Bisaccia è destinata ad operare, principalmente, nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica. L 8 luglio 2010, Eolica Bisaccia ha ottenuto il titolo autorizzativo necessario alla costruzione ed esercizio di un impianto da fonte eolica della potenza di 12 MW da realizzare nel Comune di Bisaccia (AV) in località Contrada Magliano. Eolica Bisaccia non è ad oggi ancora operativa e, pertanto, non ha ancora realizzato alcun fatturato. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE 4. L operazione in esame riguarda il passaggio dal controllo congiunto, esercitato da Sorgenia, tramite Sorgenia Green, e da Enerman con quote, rispettivamente, dell 80% e del 20%, al controllo esclusivo da parte della sola Sorgenia, del capitale sociale di Eolica Bisaccia, avvenuto il 10 febbraio In particolare, in tale data, le Parti hanno sottoscritto un accordo (di seguito, Accordo del 2102 ) che prevedeva che il Consiglio di Amministrazione di Eolica Bisaccia fosse composto integralmente da membri del gruppo Sorgenia. L Accordo del 2012 è intervenuto nell ambito di due controversie entrambe scaturite dalla contestazione di Enerman circa l interpretazione e l esecuzione dell Accordo del 2004 con particolare riferimento alla previsione relativa all esercizio del diritto di call option da parte di Sorgenia. Con il primo contenzioso Sorgenia presentava una domanda di arbitrato, presso la Camera Arbitrale di Milano, che disponesse il trasferimento alla propria controllata Sorgenia Green delle partecipazioni già oggetto del diritto di call option. Nel secondo contenzioso Sorgenia chiedeva al giudice un intervento cautelare per ottenere il sequestro di tutte le partecipazioni che Enerman deteneva in Eolica Bisaccia. In tale ambito, il giudice esortava e

9 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE convinceva le Parti a porre fine, nelle more dell Arbitrato, alle esigenze di natura cautelare, dando luogo all Accordo del 2012 che ha portato all attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di Eolica Bisaccia. Infine, con Lodo Arbitrale del 29 gennaio 2013, trasmesso dalle parti all Autorità il 1 febbraio 2013, la Camera Arbitrale di Milano ha accertato il diritto di Sorgenia di acquisire, tramite la propria controllata, la totalità delle partecipazioni di Enerman in Eolica Bisaccia, confermando l esito dell Accordo del III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE 5. Il passaggio da un controllo congiunto ad un controllo esclusivo di Eolica Bisaccia, da parte di Sorgenia Green costituiva una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientrava nell ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell ultimo esercizio a livello nazionale, dall insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell operazione. IV. VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA 6. L operazione di cui trattasi non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza soltanto successivamente alla sua realizzazione, a seguito della comunicazione volontaria effettuata da Sorgenia in data 7 dicembre V. LA POSIZIONE DI SORGENIA 7. Le principali argomentazioni addotte da Sorgenia in merito all omessa comunicazione preventiva dell operazione in esame sono contenute nella memoria difensiva e sono sintetizzate di seguito Sull elemento oggettivo dell infrazione 8. Sorgenia non ha sollevato argomenti in merito all effettiva tardività della comunicazione rispetto all Accordo del 2012 stipulato con Enerman nel quale si modificava la composizione del Consiglio di Amministrazione di Eolica Bisaccia. Tuttavia, Sorgenia ha evidenziato che tale Accordo risultava dalla transazione - conclusa tra le due imprese nell ambito del su menzionato procedimento cautelare - [ ] vivamente esortata in sede di udienza dal Giudice designato nell ambito della propria attività conciliativa prevista per legge [ ]. L accordo sarebbe pertanto, per sua stessa natura, temporaneo, destinato a venire meno con il deposito del Lodo Arbitrale (avvenuto lo scorso 29 gennaio 2013), sia nel caso di accertamento del diritto di Sorgenia, sia nel caso di reiezione della relativa domanda. 9. Al contempo Sorgenia ha affermato che già prima dell accordo in esame, tutti gli amministratori di Eolica Bisaccia erano necessariamente nominati da Sorgenia, in quanto quelli che rappresentavano Enerman si erano dimessi in conseguenza di un progressivo disinteresse manifestato dalla stessa società alla realizzazione dell impianto per il quale Eolica Bisaccia aveva

10 10 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE 2013 ottenuto il necessario titolo autorizzativo. L accordo, quindi, avrebbe fatto in modo che lo status quo esistente non cambiasse in attesa della pronuncia del lodo. 10. Sorgenia ha altresì messo in evidenza i limitati effetti negativi dell omissione, atteso che l operazione non pregiudica l assetto concorrenziale del mercato. Secondo l impresa, la modesta incidenza dell operazione in esame sotto il profilo concorrenziale è data in primo luogo dalla quota di mercato detenuta da Sorgenia nel mercato interessato dall operazione che non raggiunge il 10% dell intero mercato della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, in secondo luogo, dalla circostanza che l impianto eolico oggetto di acquisizione potrà comportare u incremento della propria quota di mercato largamente inferiore all 1%. Peraltro, la Parte ha sottolineato che il progetto eolico previsto dall attività di Eolica Bisaccia non è ancora stato realizzato e, pertanto, tale ramo d azienda non ha ancora prodotto alcun fatturato Sull elemento soggettivo dell infrazione 11. In relazione all omissione contestata, la parte esclude qualsiasi profilo di intenzionalità e di volontà di eludere dolosamente il controllo preventivo dell Autorità. A riprova di ciò, essa invoca la spontaneità della comunicazione che Sorgenia ha effettuato nel corso del medesimo anno solare della stipulazione dell Accordo. Tutto ciò proverebbe la totale buona fede della parte e sarebbe indice del fatto che la condotta omissiva non sia dipesa dalla volontà di sottrarsi al controllo preventivo quanto, piuttosto, dalla convinzione che soltanto con il deposito del lodo arbitrale si sarebbe avuta una definizione e cristallizzazione dell operazione, in quanto solo da quel momento si sarebbe realizzato un cambiamento, derivante o dall acquisto del 100% di Eolica Bisaccia da parte di Sorgenia o dalla liberazione di Enerman dalla soggezione alla opzione Call. VI. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL OMESSA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 12. Dagli atti del procedimento risulta che l operazione di concentrazione è stata realizzata già al momento in cui è stato stipulato l Accordo del 2012 (10 febbraio 2012) in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione (7 dicembre 2012), cosicché l obbligo di comunicazione preventiva di cui all articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 è stato violato. Infatti, benché l Accordo del 2012 tra Sorgenia ed Enerman avesse, come rilevato anche dalla parte del corso del procedimento, natura temporanea, essendo stato stipulato in attesa del deposito del lodo arbitrale, esso era suscettibile di essere rinnovato proprio in seguito al lodo arbitrale che avrebbe potuto, come poi effettivamente è successo, confermare il conferimento a Sorgenia del controllo esclusivo su Eolica Bisaccia. Il passaggio di controllo determinato dall accordo del 2012 può quindi esser già considerato come una modifica duratura del controllo 1 alla quale si applica la normativa prevista per le operazioni di concentrazione, ivi incluso l obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell articolo 16 della legge n. 287/90. 1 non si può escludere una modifica duratura del controllo in base al fatto che i relativi accordi sono conclusi per un periodo di tempo determinato, qualora detti accordi siano rinnovabili Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01).

11 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE Sull elemento soggettivo dell infrazione 13. Con riguardo all elemento soggettivo dell infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia, non si è in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile. Tale ipotesi ricorre solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell agente l incolpevole opinione di liceità del suo agire. Nel caso di specie, l omessa comunicazione è invece imputabile ad una manchevolezza da parte di Sorgenia, per cui la colpevolezza dell omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 6.2 Sull elemento oggettivo dell infrazione 14. La Parte ha sottolineato come l operazione di concentrazione tardivamente comunicata non appaia idonea a determinare significativi mutamenti dell assetto concorrenziale del mercato interessato. Tale considerazione non può comunque rilevare né ai fini dell accertamento della violazione dell obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell applicabilità della relativa sanzione, ma solo relativamente alla quantificazione di tale sanzione. In effetti, le disposizioni di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione Irrogazione della sanzione e sua determinazione 15. Pertanto, accertata la violazione dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità alla società Sorgenia, si ritiene di dover procedere all irrogazione della sanzione come previsto dall articolo 19, comma 2, della medesima legge. A tal fine, secondo l articolo 11 2 della legge n. 689/81 3, occorre fare riferimento alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori tra i quali, in particolare, rilevano gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente comunicate che, nel caso di specie e in accordo alla valutazione che segue, non appaiono essere restrittivi. In merito all azione riparatrice svolta dal responsabile dell infrazione, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione. Quanto alla durata, nel caso di specie i ritardi risultano relativamente contenuti, pari a circa 10 mesi. 2 Relativo ai Criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 3 Recante Modifiche al sistema penale.

12 12 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE 2013 VII. VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 7.1. Il mercato rilevante 16. L operazione in esame riguarda l attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica, che rientra nell ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili. L energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal lato merceologico, l offerta all ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e quindi il mercato dell approvvigionamento all ingrosso. Dal punto di vista geografico, il mercato dell approvvigionamento all ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovraregionali, sulla base di una suddivisione in macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell energia elettrica 4. In considerazione della localizzazione dell impianto fotovoltaico di cui è titolare il ramo d azienda, il mercato geografico è quello della macrozona Sud Effetti dell operazione 17. Nella macrozona Sud, il gruppo Sorgenia attualmente detiene, anche indirettamente, una quota di mercato nell approvvigionamento all ingrosso di energia elettrica, in termini di capacità installata, pari a circa l 8,6% 5. L impianto eolico oggetto dell operazione in esame comporterà per il gruppo Sorgenia un incremento marginale della propria quota di mercato, in misura largamente inferiore all 1%. Ne discende che l operazione comunicata non è idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali presenti nel mercato di riferimento. CONSIDERATO, pertanto, che l operazione in esame, in quanto ha comportato l acquisizione del controllo di un impresa, costituiva concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90; CONSIDERATO che, nell operazione di cui trattasi, il fatturato realizzato dall insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale l acquisizione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l operazione in esame era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo; CONSIDERATO che l operazione suddetta non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90; RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l irrogazione della sanzione di cui all articolo 19, comma 2, a carico della società Sorgenia nella misura di (cinquemila euro), sanzione che appare congrua a realizzare l obiettivo di assicurare che l attività di controllo delle concentrazioni attribuita all Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall articolo 16 della legge n. 287/90; 4 Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell energia elettrica e del gas naturale, febbraio 2005, in Boll. n. 6/05. 5 In questa quota di mercato è stata considerata anche il 50% della capacità installata degli impianti di Tirreno Power SpA, società posseduta al 50% da Energia Italiana SpA, il cui capitale sociale è a sua volta detenuto per il 78% da Sorgenia.

13 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; ORDINA alla società Sorgenia S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell acquisizione del controllo esclusivo di Eolica Bisaccia. La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento, la società Sorgenia S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto

14 14 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE 2013 Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

15 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA AS MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE SMS SU SINGOLE RETI MOBILI: DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE, IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO ED EVENTUALE IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI Roma, 20 novembre 2012 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Presidente Con riferimento alla richiesta di parere, pervenuta in data 20 settembre 2012, formulata da parte di codesta Autorità in merito allo schema di provvedimento concernente Mercato dei servizi di terminazione SMS su singole reti mobili: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, intende svolgere le seguenti considerazioni. Lo schema di provvedimento oggetto della richiesta di parere riguarda il mercato dei servizi di terminazione SMS su singole reti mobili. Tale mercato non è incluso nella lista di quelli suscettibili di regolamentazione ex ante ai sensi delle Raccomandazioni della Commissione europea del e del L Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) ha correttamente rilevato che, in linea con quanto indicato nella Raccomandazione del 2007, il punto di partenza per la definizione di un mercato all ingrosso è la definizione del corrispondente mercato al dettaglio. È stato quindi individuato un mercato al dettaglio comprensivo dei servizi SMS off-net e dei servizi di messaggistica alternativi, quali e instant messaging. 1 Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, adottata l 11 febbraio Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007.

16 16 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE 2013 L individuazione del mercato al dettaglio compiuta da codesta Autorità appare condivisibile in ragione del crescente sviluppo dei servizi di messaggistica alternativa che si è registrato nel corso degli ultimi anni, unitamente alle caratteristiche e alla funzione d uso cui gli stessi sono destinati. Peraltro, già nell Explanatory Note del 2007, la Commissione evidenziava che la cresciuta penetrazione dei terminali mobili 3G avrebbe potuto porre le basi per lo sviluppo di servizi di instant messaging nel mercato dei servizi al dettaglio, in grado di competere con i servizi SMS ( The increased penetration of 3G handsets may pave the way for the emergence of push services (instant messaging) in the retail market, which could compete with SMS 3 ). I dati emersi dalle analisi di codesta Autorità hanno effettivamente mostrato che il numero di SIM che hanno generato traffico IP è più che raddoppiato negli ultimi tre anni e che, tra il 2010 e il 2011, il numero di messaggi istantanei inviati tramite rete mobile è cresciuto del 300% circa 4. La percezione di gratuità di tali servizi (il cui prezzo è compreso nell offerta di connessione a Internet) è senza dubbio un fattore determinante nel processo di sostituibilità con gli SMS off-net. Anche le analisi svolte dall OFCom hanno evidenziato che in Italia il 23% di coloro che comunicano attraverso i social network ha dichiarato di aver ridotto l uso di SMS 5. Con riguardo al mercato all ingrosso, si condivide l individuazione di un mercato rilevante per ciascun operatore che offre il servizio di terminazione SMS, posto che, da un punto di vista tecnico, l operatore di destinazione è l unico operatore in grado di consegnare il messaggio a un determinato utente della sua rete e pertanto il servizio di terminazione SMS da esso offerto non può essere sostituito con nessun altro servizio all ingrosso. Non essendo il suddetto mercato rilevante compreso in alcuna delle Raccomandazioni della Commissione, codesta Autorità, al fine di verificare se tale mercato sia suscettibile di regolamentazione, ha svolto il c.d. triplo test, concludendo circa il mancato superamento del secondo criterio. A riguardo, risulta rilevante la circostanza che in ciascuno dei mercati rilevanti gli operatori, pur disponendo di una risorsa di rete necessaria e in assenza di regolamentazione, non sono stati in grado di sfruttare appieno il proprio potere di mercato e di aumentare le tariffe di terminazione. Si è anzi riscontrato che, dal 2008 al 2011, il ricavo unitario da terminazione SMS si è ridotto, con riguardo sia all industria nel suo complesso sia ai singoli operatori in ciascun mercato rilevante. Appare inoltre ragionevole ritenere che, in un ottica prospettica, un eventuale futuro aumento del prezzo del servizio di terminazione SMS non sarebbe profittevole per gli operatori, a causa della presenza di vincoli indiretti derivanti dall esistenza, sul mercato al dettaglio, di fornitori di servizi di messaggistica alternativi agli SMS. Rafforza tale conclusione la riscontrata pressione competitiva esercitata dai fornitori di servizi di messaggistica alternativi agli SMS, che può intensificare direttamente anche il livello di concorrenza presente sul mercato al dettaglio degli SMS. 3 Cfr. pag. 43 dell Explanatory note accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services. 4 Secondo la Relazione Annuale 2012 dell AGCom, i servizi VoIP e instant messaging conseguono una media annuale superiore al 32%. 5 OFCom, International Communication Market Report 2011, pag. 55.

17 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE In linea generale, pertanto, si condividono le valutazioni espresse da codesta Autorità circa la non suscettibilità di una regolamentazione ex ante del mercato in questione, in ragione della tendenza dello stesso a produrre nel tempo le condizioni tipiche di un mercato concorrenziale. Va tuttavia precisato che, nonostante il trend decrescente dei prezzi dei servizi di terminazione SMS in Italia, questi ultimi si assestano ancora su livelli più alti rispetto alla media dei Paesi europei. Secondo i risultati di studi di settore, il prezzo commerciale wholesale degli SMS in Italia (in media pari, nel gennaio 2012, a 4,57 /cent) è tra i più alti in Europa (dove si registra una media pari a circa 3,15 /cent). Inoltre, le analisi della stessa AGCom mostrano che il ricavo unitario da servizi di terminazione offerti all ingrosso è stato pari nel 2011 a 4,5 /cent, a fronte di un prezzo medio ai clienti finali, stimato dal regolatore nel medesimo periodo, pari a 2,3 /cent. In virtù di quanto sopra, si auspica che codesta Autorità continui a svolgere l attività di monitoraggio sull evoluzione del livello dei prezzi dei servizi di terminazione SMS in Italia, così da verificare che gli stessi rispondano ai criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, che informano l accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi. IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

18 18 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE 2013 AS MODIFICA DELLE MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ESITI DEL MERCATO A TERMINE DELL'ENERGIA ELETTRICA Roma, 26 febbraio 2013 Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti L Autorità, nella adunanza del 13 febbraio 2013, ha esaminato la richiesta di parere pervenuta lo scorso 11 gennaio in merito alla compatibilità con la normativa a tutela della concorrenza di una richiesta formulata del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito, GME), società interamente pubblica che gestisce i mercati dell energia, relativa a nuove modalità di pubblicazione giornaliera, ancorché in forma anonima, dei dati relativi ai singoli contratti scambiati sul c.d. mercato a termine dell energia elettrica (di seguito anche MTE). Questa Autorità, nell aprile 2009 (cfr. AS632), aveva valutato con qualche preoccupazione la modifica apportata con la legge n. 2/09 (ed attuata con il D.M. 29 aprile 2009) che aveva ridotto da dodici mesi a sette giorni il periodo di tempo trascorso il quale veniva meno la riservatezza sulle informazioni disaggregate relative alle singole offerte presentate sui mercati dell energia (nome dell operatore che ha effettuato l offerta, unità produttiva, prezzo, quantità, ecc.). In particolare, pur riconoscendo l effetto positivo legato al maggiore ruolo di controllo da parte dei consumatori finali che una trasparenza rinforzata dei mercati avrebbe potuto arrecare (rendendo possibile una più incisiva attività di monitoraggio di possibile abusi), l Autorità sottolineava il fatto che, in un contesto oligopolistico quale quello riscontrato nel settore della generazione elettrica, tale maggiore trasparenza avrebbe anche potuto operare nella direzione di rafforzare gli incentivi alla collusione a disposizione delle imprese La richiesta di parere del GME riguarda esclusivamente il mercato a termine MTE dove domanda ed offerta si incontrano per negoziare contratti con consegna a uno/tre/dodici mesi. In particolare, la proposta del GME sarebbe di rendere accessibili in tempo reale agli operatori i dati relativi ai singoli scambi conclusi su MTE, con indicazione del volume e del prezzo, garantendo in ogni caso l anonimato degli operatori che hanno concluso i contratti. Verrebbe dunque mantenuta la riservatezza sul nominativo delle imprese per i sette giorni previsti dalla normativa vigente. La modifica nel regime di pubblicazione dei dati relativi alle offerte su MTE viene giustificata dal GME sulla base di esigenze specifiche del mercato a termine, nonché di alcune richieste formulate in tal senso da partecipanti al mercato, sia di tipo finanziario (abituati sui mercati azionari a conoscere in tempo reale le quantità e i prezzi scambiati per ogni singolo contratto su una data azione), sia di operatori elettrici (interessati ad essere informati pienamente sull andamento dei

19 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE ogni singolo contratto per definire meglio le proprie strategie di copertura). Il GME ritiene che tale modifica garantirebbe una maggiore trasparenza del mercato stesso e ne favorirebbe la liquidità, con conseguenti benefici per il complessivo mercato all ingrosso dell energia elettrica e per l intero Sistema. Sotto un profilo antitrust, la proposta di modifica non appare particolarmente preoccupante. Assume rilievo, in particolare, il fatto che la disclosure quotidiana che il GME intende porre in essere non riguarda il nominativo delle imprese interessate, né informazioni dalle quali si possa agevolmente risalire a tale identità. Gli operatori del MTE (20 a fine 2012 ma in crescita), dunque, non potranno automaticamente dedurre dai dati di un singolo contratto chi sia il soggetto che lo ha posto in essere e, dunque, in un contesto di enforcement di un meccanismo collusivo, non potranno giovarsi di questa informazione per ottimizzare la propria strategia di offerta (o porre in essere una rappresaglia di fronte ad un supposto comportamento deviante). Tenuto conto del numero di operatori del mercato, la non identificabilità delle controparti della transazione conclusa appare, inoltre, scongiurare un aumento delle opportunità di coordinamento rispetto alla situazione corrente. Al tempo stesso, la modifica, allineando le modalità di disclosure delle informazioni sugli scambi conclusi a quelle tipiche dei mercati finanziari e, in particolare, delle piattaforme concorrenti per la contrattazione a termine, rappresenterebbe un elemento idoneo a rendere più agevole la partecipazione al mercato a termine dell energia, aumentandone ancora la liquidità e rendendo, pertanto, i segnali di prezzo provenienti dal MTE sempre più significativi del vero costo a termine dell energia elettrica in Italia. Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. L'Autorità ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale. p. IL PRESIDENTE Piero Barucci

20 20 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE 2013 AS DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE Roma, 28 marzo 2013 Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro delle Politiche Agricole e Forestali L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende formulare alcune osservazioni in merito alle distorsioni della concorrenza che derivano dall art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e ss.mm.ii., recante la Disciplina della riproduzione animale. L art. 3 della legge n. 30/91 e ss.mm.ii. riconosce alle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, e dunque a soggetti di diritto privato portatori per definizione di interessi particolari, il compito di tenere e gestire i libri genealogici e, più in generale, la titolarità di funzioni pubbliche di valutazione, controllo e certificazione di alcune rilevanti attività svolte dalle imprese attive nel settore della riproduzione animale. La scelta del legislatore di attribuire compiti di natura pubblicistica ad associazioni rappresentative degli interessi degli operatori appare idonea a produrre conseguenze anticoncorrenziali nel mercato della commercializzazione dei prodotti di allevamento. Con particolare riferimento al settore suinicolo ma la problematica si ripercuote per tutte le specie siffatta normativa attribuisce all Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) l istituzione e la tenuta dei libri genealogici, la quale associazione, tuttavia, non si limita a svolgere questa funzione, ma può svolgere attività commerciale come espressamente previsto dal suo statuto (art. 3). Risulta pertanto che ANAS ha addirittura istituito una società controllata (GEN.I.) che opera nel mercato dello sviluppo e della commercializzazione di linee genetiche suine ibride in concorrenza con altri operatori. Ne consegue che ANAS, grazie allo svolgimento della funzione di tenuta dei libri genealogici, opera nel mercato e accede ad informazioni strategiche inerenti le politiche commerciali degli operatori, informazioni che risultano dalla stessa utilizzate per avvantaggiare la sua società controllata. Inoltre, ANAS beneficia di finanziamenti pubblici con cui può sussidiare l attività di GEN.I., avvantaggiandola rispetto ai concorrenti. Infine, vale osservare che ANAS, o meglio i suoi rappresentanti, hanno un ruolo importante all interno dei consorzi IPQ e INEQ, entrambi incaricati di vigilare sulla corretta applicazione dei

21 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE disciplinari di produzione relativi ai prodotti suinicoli DOP/IGP. Si tratta di un attività finalizzata alla verifica dei requisiti necessari all inserimento del suino nella filiera DOP/IGP. Si rileva dunque come i suddetti consorzi non risultano caratterizzati, come dovrebbero, da requisiti di terzietà e indipendenza. In altri termini, siffatta situazione può determinare indebiti comportamenti discriminatori da parte dei consorzi a vantaggio di GEN.I., controllata da ANAS stessa, e a danno degli operatori concorrenti. In sostanza, stante la normativa vigente, l ANAS, rappresentante degli operatori del mercato, risulta al contempo controllore e controllato. L Autorità ha già osservato in più occasioni che lo svolgimento della funzione di controllore da parte di un soggetto che opera contemporaneamente sul mercato in concorrenza con altre imprese rischia di assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio 1. Infatti, nella scelta dell'impresa cui richiedere i servizi per i quali sono previste forme obbligatorie di controllo o di certificazione, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio di tale funzione anziché rivolgersi alle imprese concorrenti, nella ragionevole aspettativa di precostituirsi un rapporto privilegiato con il controllore. Peraltro, la previsione di siffatto duplice ruolo in capo ad un soggetto appare limitare l'efficacia stessa delle attività di controllo e certificazione, potendo risultarne condizionate da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza essere svolte non in rispetto del fondamentale requisito dell'imparzialità. Ai fini di un più efficace svolgimento dei meccanismi concorrenziali nel settore della riproduzione animale, l Autorità ritiene che l esercizio delle funzioni di tenuta e gestione dei libri genealogici in considerazione della loro natura pubblicistica dovrebbe essere svolta direttamente dal Ministero, oppure affidata, con procedura ad evidenza pubblica, a soggetti indipendenti che non abbiano cointeressenze con il mercato di riferimento Siffatta soluzione risolverebbe anche i problemi creati dai comportamenti posti in essere da INEQ e IPQ, presso i cui organi consortili si rileva un importante presenza dell ANAS. Alla luce delle considerazioni svolte, l Autorità auspica una revisione dell attuale normativa in materia di controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame al fine di garantire che l esercizio di tali funzioni pubbliche avvenga nel rispetto dei principi della concorrenza. IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella 1 Cfr. AS235 pubblicata in Boll. Agcm n. 16/02, AS225 in Boll. Agcm n.49/01 e AS173 in Boll. Agcm n.15/99.

22 22 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE 2013 AS1037 REGIONE LAZIO - RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO E ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE Roma, 28 marzo 2013 Regione Lazio Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza Territoriale - Area Programmazione dei Servizi Territoriali e delle Attività Distrettuali e dell Integrazione Socio Sanitaria L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 20 marzo 2013, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto della Determinazione della Regione Lazio, del 27 luglio 2012, n. B04733, con cui è stato espresso parere non favorevole alla richiesta della società Saint Peter Center S.r.l. di autorizzazione alla realizzazione di un ambulatorio polispecialistico, ad esclusione delle prestazioni odontoiatriche e delle prestazioni di chirurgia estetica 1, in ragione della valutazione dei dati di fabbisogno assistenziale risultante dal Decreto commissariale n. U0017/2010 che, relativamente agli ambulatori di assistenza specialistica aveva evidenziato al momento della richiesta la sufficienza delle strutture provvisoriamente accreditate che sono, pertanto, considerate quale fabbisogno regionale. [ ]. La Determinazione in oggetto è stata assunta in conformità alla Legge della Regione Lazio n. 4 del 3 marzo 2003, recante Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all esercizio di attività in materia sanitaria e socio-sanitaria, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali 2, il cui art. 6 subordina il rilascio dell autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e socio - sanitarie private (vale a dire che non richiedono 1 L Autorità è venuta a conoscenza di tali provvedimenti a seguito di una segnalazione pervenuta dalla società Saint Peter Medical Center S.r.l. in data 31 gennaio L.R. 3 marzo 2003, n. 4, recante Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali, in B.U. Lazio del 20 marzo 2003, n. 8, S.O. n. 7.

23 BOLLETTINO N. 13 DEL 8 APRILE l accreditamento al SSN), inter alia, a una verifica di compatibilità svolta dalla Regione e basata sul criterio del fabbisogno sanitario regionale complessivo. Con riferimento alla richiamata normativa regionale, l Autorità, già con la segnalazione AS852 3, ha evidenziato profili di criticità concorrenziale relativamente alla previsione di subordinare l autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie non in convenzione alla preventiva verifica, da parte della Regione, di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall atto programmatorio. L Autorità ha, infatti, ritenuto che tale previsione comporta un ingiustificato innalzamento delle barriere all ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie, perché induce gli operatori già presenti ad aumentare la propria offerta, diminuendo per questa via il fabbisogno potenziale complessivo, impedendo così l ingresso di nuovi e potenzialmente più efficienti operatori, senza che, in senso contrario, possano valere considerazioni di compatibilità finanziaria, posto che si tratta di richieste di accesso al settore delle prestazioni sanitarie che non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nello stesso senso, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 550 del 29 gennaio 2013, relativa a un diniego della Regione Lazio analogo a quello di cui alla Determinazione in contestazione, ha sottolineato facendo, peraltro, espresso richiamo del contenuto della segnalazione AS852, come il criterio del fabbisogno di assistenza regionale non sia legittimamente invocabile per negare l autorizzazione a soggetti che, senza che ciò comporti un incremento degli operatori in regime di accreditamento, intendano offrire i servizi sanitari in rapporto privatistico. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente rilevato come, in ogni caso, le valutazioni inerenti all indispensabile contenimento della spesa pubblica e alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei tetti di spesa e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati; procedimenti distinti e susseguenti (sia logicamente ce cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione, che è quello di cui si discute. Tanto premesso, la Determinazione della Regione Lazio del 27 luglio 2012, n. B04733 che esprime parere negativo alla richiesta della società Saint Peter Medical Center S.r.l. di realizzare un ambulatorio polispecialistico non convenzionato con il SSN, in ragione della verifica negativa di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza, risulta in palese contrasto con i principi di concorrenza dell ordinamento comunitario e nazionale, come da ultimo rappresentati dall articolo 34, comma 2, della legge, 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modifiche del decretolegge, del 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto salva Italia). 3 AS852 - Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del 18 luglio 2011, in Boll. n.27/2011. Le medesime valutazioni erano state, peraltro, già espresse dall Autorità anche nel precedente parere AS175 - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, reso in data 19 maggio1999 ai sensi dell art. 22 della Legge n. 287/1990, in relazione allo schema di D.lgs. in materia di riforma del SSN approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 aprile In tale occasione, sono state evidenziate le possibili distorsioni della concorrenza originate dalle disposizioni dello schema di decreto (ora inserite negli artt. 8-bis e 8-ter del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/99) riguardanti, inter alia, l assoggettamento del rilascio dell autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie private ad una previa verifica di compatibilità con il fabbisogno di assistenza risultante dal piano sanitario regionale (in Boll. n. 18/99).

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