NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI VENTURE CAPITAL (FRVC

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1 ALLEGATO B NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI VENTURE CAPITAL (FRVC ) 1

2 Riferimenti normativi - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003; - Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato in G.U.R.I. n 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003; - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004); - gli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (G.U.U.E. serie C 194/02 del 18/08/2006); - Comunicazione della Commissione recante modifica degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (G.U.U.E. serie C 329/5 del 07/12/2010); - Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 della Commissione - La carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007/2013; - Comunicazione 2010/C 222/02 riguardante il riesame dello status e dei massimali di aiuti di Stato delle regioni ad effetto statistico nelle carte nazionali degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo e ss.mm.ii; - Decisione della Commissione Europea del 18 febbraio 2014 C(2014) 974 (2014/99/UE); - la Comunicazione della Commissione UE Una corsia preferenziale per la piccola impresa (un Small Business Act per l Europa) che affronta in maniera decisa il tema delle PMI e il rapporto delle stesse con il credito, inteso come strumento operativo che condiziona le possibilità di successo delle imprese di dimensioni minori e afferma che l UE e gli Stati membri dovranno agevolare l accesso delle PMI al credito, e, in particolare, ai mercati dei capitali di rischio; - la Comunicazione della Commissione EUROPA 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che sostiene la necessità di dotare l'europa e gli stati membri di un mercato del venture capital veramente efficiente, in modo da facilitare considerevolmente l'accesso diretto delle imprese ai mercati dei capitali e di cercare incentivi per i fondi del settore privato tali da rendere disponibili finanziamenti per le imprese start-up e per le PMI innovative; - Strategia Regionale per la Ricerca, l Innovazione e la Società dell Informazione approvata con D.C.R. n. 571 del 04/08/2009; - Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 pubblicata sul BUR n. 9 del 20/02/2009; - D.G.R. n dell , con la quale è stato costituito il Fondo Regionale di Venture Capital; - Decisione della Commissione Europea C(2012) 6534 del 18/09/2012, mediante la quale è l Aiuto di Stato SA (2011/N) è stato dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. 2

3 NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI VENTURE CAPITAL Il presente Regolamento, definisce le procedure di accesso da parte delle PMI al Fondo Regionale di Venture Capital FRVC di cui alla DGR n. 507 del 30/04/2014, (di seguito Fondo ) affidato in gestione a Sviluppo S.p.A. Art. 1 - Finalità La finalità del Fondo è quella di favorire la nascita e lo sviluppo delle PMI localizzate o che intendono localizzarsi in attraverso l investimento diretto del Fondo e il co investimento, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, Business Angel, investitori privati, soci della stessa impresa) mediante operazioni finanziarie, specificate nel successivo articolo, dirette a finanziare le prime fasi di sviluppo dell iniziativa imprenditoriale (Early Stage) e programmi di sviluppo organizzativo, tecnologico, produttivo e commerciale (Expansion). Art. 2 - Interventi Il Fondo effettua interventi finanziari nella forma di: - Partecipazioni al capitale sociale - Prestiti partecipativi Ciascun intervento del Fondo potrà essere effettuato per i seguenti importi: - operazioni seed e start up capital: massimo ,00; - operazioni espansion: minimo ,00 e massimo ,00. La durata massima degli interventi è di 7 (sette) anni. Non potranno in ogni caso assumersi partecipazioni in imprese quotate su mercati regolamentati. Non sono finanziabili operazioni di mero rifinanziamento o riscadenzamento del passivo delle imprese. Partecipazioni al capitale sociale Le assunzioni di partecipazioni da parte di Sviluppo e dei coinvestitori esterni devono essere minoritarie e potranno avvenire nella misura massima del 49% del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le assunzioni di partecipazioni devono essere temporanee e dovranno essere smobilizzate in un periodo non superiore a 7 anni dalla data della loro assunzione. Le assunzioni di partecipazioni dovranno avvenire esclusivamente mediante sottoscrizione di nuove quote o azioni. I relativi versamenti dovranno essere effettuati in denaro liquido. Il rapporto di partecipazione sarà regolato da appositi patti parasociali che saranno stipulati tra il Soggetto Gestore del Fondo, i soci della PMI e il coinvestitore che disciplineranno i tempi e modalità di ingresso nella compagine sociale, obblighi a carico dei soci e della società, le modifiche statutarie, i vincoli alle modifiche della compagine sociale, il monitoraggio della partecipazione, la designazione di rappresentanti del Fondo/coinvestitore negli organi sociali e 3

4 di controllo della impresa partecipata, la definizione delle modalità di disinvestimento che potranno prevedere una o più delle seguenti fattispecie: - cessione delle quote/azioni ai soci della società partecipata; - cessione delle quote/azioni ad altri Investitori Istituzionali; - vendita attraverso un offerta pubblica, compresa la quotazione della Società in mercati regolamentati (IPO Initial Public Offering); - cessione delle quote/azioni a soggetti terzi. Il prezzo di smobilizzo della partecipazione dovrà essere determinato secondo criteri di mercato avuto riguardo del valore patrimoniale netto della società, eventualmente certificato da apposita società di certificazione; i criteri specifici per la determinazione del prezzo di smobilizzo verranno definiti negli accordi parasociali. Il corrispettivo dovrà essere versato contestualmente alla cessione delle quote o dilazionato fino ad un massimo di anni 4 (quattro) con applicazione del tasso di interesse legale previa acquisizione di tutte le idonee garanzie atte ad assicurare il puntuale pagamento delle rate. Il riutilizzo dei proventi derivanti dallo smobilizzo, che saranno portati in aumento del Fondo, dovrà avvenire effettuando interventi analoghi rispetto a quelli precedentemente operati, fino alla scadenza naturale del Fondo stesso. Prestiti partecipativi Il prestito partecipativo viene perfezionato mediante la stipula di apposito contratto di finanziamento; la durata massima del prestito partecipativo è di 7 (sette) anni con un preammortamento di due anni. Il prestito partecipativo sarà erogato in un unica soluzione e sarà rimborsato con rate semestrali; lo stesso potrà essere assistito da garanzie reali e/o personali. La remunerazione annua del prestito partecipativo a carico dei beneficiari dell intervento è costituita da una quota fissa e una variabile determinata in una % di un margine del conto economico aziendale. La quota fissa ed il valore massimo della remunerazione complessiva del prestito partecipativo (parte fissa + parte variabile) sarà definita nel contratto di finanziamento, previa concertazione con i coinvestitori ed in relazione alla fase di sviluppo, alla specificità dell impresa richiedente, del piano di sviluppo presentato ed ai tassi di interesse tempo per tempo vigenti. Le risorse destinate alle operazioni di prestito partecipativo non potranno superare il 30% della dotazione del Fondo. Art. 3 Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari sono PMI 1, ubicate o che intendono ubicarsi in (inteso come sede operativa), costituite alla data di presentazione della domanda nella forma di società di 1 Ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato in G.U.R.I. n 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003; 4

5 capitali, economicamente e finanziariamente sane 2, con idee imprenditoriali innovative e/o programmi di crescita e potenzialità di sviluppo, operanti in uno dei settori produttivi di cui al successivo art. 5. Le società devono inoltre essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedura concorsuale; possedere i requisiti di ordine generale ai sensi degli articoli 38, comma 1, lettere b), c), d), g), i), l), m) e m-ter), del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. i, e 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. ii. Ai fini dei requisiti di cui al citato art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. è considerato socio di maggioranza ciascuno dei due soci al 50%, qualora si tratti di società con due soli soci che detengono ognuno il 50% del capitale sociale; non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ; non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione quanto dovuto a seguito di rinuncia o revoca del contributo riconosciuto, fatta salva l esistenza di provvedimenti di rateizzazione delle somme da restituire, rispetto ai quali risultino osservate le prescrizioni del piano di rientro. Art. 4 Operazioni ammissibili Il Fondo sarà destinato a finanziare le seguenti fasi di vita delle imprese 3 : Seed Capital, ovvero il finanziamento, prima della fase start-up, concesso a imprese, nella fase di sperimentazione di un prodotto/servizio, per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale in una fase in cui non si conosce ancora la validità tecnica dell idea innovativa (ad esempio spin off da centri di ricerca e dal sistema universitario). Start-Up Capital, ovvero il finanziamento concesso a imprese in coincidenza dell avvio dell attività produttiva, che non hanno ancora avviato la commercializzazione del proprio prodotto/servizio e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale (ad esempio creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico). Expansion Capital, ovvero il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società, in equilibrio al momento della richiesta, che preveda investimenti tali da aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo. 2 società finanziariamente ed economicamente sane, si intendono le società che non siano in difficoltà, ai sensi dei punti 10 e 11 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004 ); 3 cfr Allegato 1 al presente regolamento : Definizioni 5

6 Indicativamente il 20% del Fondo è destinato ad attività di seed e start-up ad alto rischio, il restante 80% ad interventi di expansion; tale ripartizione è suscettibile di modifiche laddove si verificassero situazioni differenti in termini di richieste di accesso. Gli interventi dovranno essere realizzati in una o più unità operative ubicate nella Regione. Su ogni singola operazione, il fondo interviene fino ad un massimo del 70% mentre la restante parte deve provenire da investitori privati. Nella determinazione dell importo dell operazione, non si terrà conto solo delle spese ammissibili (in termini di investimenti iniziali, materiali ed immateriali) ma della previsione di spesa per attuare il piano di sviluppo, così come definito nel Business Plan. Art. 5 Settori Ammissibili Sono ammissibili le imprese operanti in uno o più settori della classificazione ATECO 2007, risultante da visura camerale. Non sono ammesse imprese appartenenti alle seguenti sezioni del Codice ATECO 2007: - Sezione A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca; - Sezione K - Attività finanziarie ed assicurative; - Sezione L - Attività immobiliari; - Sezione O - Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria; - Sezione P Istruzione; - Sezione T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; - Sezione U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali; Non sono inoltre ammesse le attività economiche appartenenti ai seguenti settori: - Pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000; - Attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006; - Attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all Allegato I del Trattato CE, in coerenza con l articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006; - Settore dell industria carboniera; - Settore dell industria siderurgica; - Settore della costruzione navale; - Settore delle fibre sintetiche; - Attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività d esportazione; 6

7 - Attività che favoriscono l impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. Art. 6 - Procedura d intervento del fondo La procedura è a sportello pertanto le domande saranno istruite secondo il loro ordine di presentazione al Soggetto Gestore. La domanda per l ammissione al finanziamento dovrà essere formulata attraverso apposita modulistica allegata al presente Regolamento e scaricabile dall apposita sezione del Sito internet di Sviluppo : Il Modulo di domanda, debitamente sottoscritto del legale rappresentante dell impresa, contenente tutta la documentazione di seguito specificata, deve pervenire a: Sviluppo S.p.A. Via Centomani, Potenza secondo le seguenti modalità: - Raccomandata A/R - Corriere postale - Consegna a mano Per la consegna a mano, gli uffici di Sviluppo sono aperti: - dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00; - il venerdì dalle 9:30 alle 13:30 La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione minima: a) business plan, composto da una parte descrittiva, una sezione analitica e numerica; b) copia dello statuto vigente e del libro soci, per le società obbligate alla tenuta dello stesso; c) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi e della frazione di anno in corso e delle dichiarazione fiscali (ove disponibili); d) situazione dei fidi bancari, dei mutui e dei contratti di leasing in essere alla data di presentazione della domanda; e) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio attestante il possesso dei requisiti per accedere al Fondo (secondo il modulo di domanda, di cui all Allegato 2 al presente regolamento); f) copia del documento di identità, del codice fiscale del legale rappresentante della società e degli amministratori con potere di firma; g) curricula dei soci e degli amministratori della società; h) informativa e consenso al trattamento dei dati (privacy); i) documentazione relativa ad eventuali richieste di agevolazioni; 7

8 j) dichiarazione di impegno a consentire qualunque tipo di controllo ed ispezione ai dipendenti, ai funzionari o ai consulenti inviati dalla Regione, da Sviluppo S.p.A. e dalla Unione Europea; k) eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini dell istruttoria. Il Business Plan di cui al precedente punto a) dovrà contenere i seguenti elementi minimi: la storia societaria e/o dei proponenti, il know-how specifico ed i prodotti/servizi offerti o che si intendono offrire; piano degli investimenti materiali/immateriali con eventuali elaborati grafici (planimetrie, piante, prospetti e sezioni); gli elementi di innovatività connessi al programma di sviluppo, anche rispetto al panorama competitivo esistente; la struttura organizzativa, le competenze ed esperienze della compagine societaria e del management sia dal punto di vista gestionale che tecnico; il target di clienti, le strategie commerciali; il mercato di riferimento ed il segmento in cui intende operare; i principali competitors; le principali fasi di attività del piano di sviluppo e stima dei tempi; le ipotesi di way-out un piano economico, patrimoniale e finanziario a 5 anni, che fornisca adeguati dettagli su: i. ricavi attesi; ii. piano del personale; iii. struttura dei costi aziendali; iv. piano di copertura finanziaria mediante mezzi propri e/o debito. Ulteriore documentazione e integrazioni potranno essere richieste in riferimento alle specifiche iniziative, alle tipologie di interventi e alle peculiarità dei settori in cui opera l impresa richiedente. Sviluppo esegue l istruttoria volta alla verifica dei requisiti soggettivi dell impresa e dell idea imprenditoriale e/o del piano di sviluppo candidato previsti dal presente Regolamento soprattutto in riferimento ai seguenti criteri: coerenza tra le competenze tecniche e gestionali del proponente e l oggetto dell intervento; fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell intervento; redditività dell intervento; capacità economico-finanziaria della compagine sociale in ordine alle modalità di realizzazione del progetto; grado di cofinanziamento dell intervento; 8

9 innovatività dell idea o del progetto di sviluppo; potenzialità di crescita dell impresa; accrescimento del potenziale di internazionalizzazione dell impresa; tempi di attuazione dell intervento congrui con le caratteristiche dell investimento; sostenibilità ambientale dell intervento. In caso di valutazione positiva, si procede alla individuazione del/dei coinvestitore/i interessato/i ad intervenire congiuntamente al Fondo. Il/I coinvestitore/i individuato/i, di concerto con Sviluppo, effettua un approfondimento istruttorio volto alla valutazione del progetto, dell impresa, dell imprenditore e del piano di sviluppo candidato. Nel corso dell istruttoria sono previsti incontri con la compagine sociale, visite in azienda, check up aziendali, confronti con esperti del settore, enti di ricerca, individuati in relazione alle specifiche caratteristiche dell intervento proposto e delle esigenze emerse nel corso dell istruttoria, nonché la richiesta di ulteriori elementi a supporto della valutazione. Al termine dell istruttoria si redige una scheda di sintesi contenente i seguenti elementi: - descrizione dell azienda e della compagine imprenditoriale; - giudizio sintetico sulla situazione economico-finanziaria; - l azienda nel settore di attività e osservazioni sul profilo tecnologico; - analisi delle risultanze del piano previsionale; - obiettivi e collocazione dell intervento; - rispetto delle norme in materia urbanistica, previdenziale, del lavoro e norme specifiche di settore. - giudizio complessivo; - ipotesi di way out. Le schede di valutazione delle domande che hanno superato la fase istruttoria con esito positivo verranno presentate ad un Comitato Tecnico di valutazione indipendente sia da Sviluppo sia dalla Regione, composto da esperti provenienti dal settore privato. Il Comitato Tecnico sarà composto da tre componenti effettivi e gli stessi saranno scelti con una procedura di evidenza pubblica, trasparente e non discriminatoria, tra professionisti con adeguate competenze tecniche e con una comprovata esperienza pluriennale nel settore del Capitale di rischio e degli strumenti di ingegneria finanziaria rivolti alle PMI. Alla riunione del Comitato tecnico potranno partecipare, con funzione consultiva e quindi senza diritto di voto, un rappresentate della Regione, uno del Soggetto Gestore ed un rappresentante del co-investitore privato. Il Comitato Tecnico esprime una valutazione complessiva, evidenziando eventuali integrazioni da apportare e sintetizza il parere nella scheda tecnica. Il parere viene adottato con il criterio della maggioranza. 9

10 Le richieste vengono sottoposte all Organo Amministrativo di Sviluppo corredate delle schede elaborate dal Soggetto Gestore contenente il parere e le eventuali prescrizioni del Comitato Tecnico. L Organo Amministrativo di Sviluppo delibera sulla richiesta dell intervento sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico e provvede alla notifica della decisione all impresa richiedente e al coinvestitore. In caso di esito positivo l impresa sarà convocata per la formalizzazione dell intervento (stipula del contratto di finanziamento, accordi parasociali, modifiche statutarie). L ammissibilità della richiesta di intervento è subordinata alla effettiva disponibilità di risorse del Fondo. L istruttoria dovrà completarsi entro 4 mesi dalla data di presentazione della domanda. L intervento dovrà comunque perfezionarsi entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità da parte dell impresa beneficiaria, salvo eventuali proroghe richieste con istanza motivata e concesse dall Organo Amministrativo del Soggetto Gestore. In caso di rigetto della domanda, verranno attivate le procedure previste dall art. 10 Bis della L. 241/90. Art. 7 Coinvestitori Il Soggetto Gestore, attraverso procedure trasparenti ed ampliamente pubblicizzate, individuerà i coinvestitori interessati ad investire insieme al Fondo. I rapporti con i coinvestitori saranno regolati da appositi accordi il cui schema sarà definito congiuntamente tra il Soggetto Gestore e la Regione, all interno del quale saranno definiti, nel rispetto del presente regolamento, le modalità di collaborazione, i rispettivi diritti ed obblighi, cui le parti dovranno attenersi nelle varie fasi dell operazione e i criteri sulla base dei quali verrà determinata la remunerazione delle operazioni. Gli interventi di partecipazione al capitale sociale prevedono una ripartizione asimmetrica dei rischi e dei proventi tra gestore del Fondo e co investitori. In sede di dismissione, ai coinvestitori saranno riconosciuti dei vantaggi/premi in caso di dismissioni molto favorevoli ed una riduzione delle perdite in caso di dismissioni con perdite. Come previsto all art. 4, l intervento del fondo è limitato al 70% dell operazione mentre il restante 30% deve essere apportata da co investitori privati; in particolare, almeno il 15% da coinvestitori privati esterni e al massimo il 15% dai soci delle PMI destinatarie dell intervento. Art. 8 Termini per la presentazione delle domande Le domande potranno essere presentate fino al Le operazioni dovranno essere perfezionate entro il Art. 9 - Dotazione del fondo La dotazione finanziaria iniziale del Fondo di Capitale di Rischio è di Al Fondo saranno accreditati: 10

11 - gli interessi, al netto delle ritenute di acconto, maturati fino al sulle somme versate al fondo e sulle altre risorse pagate dalla Regione a Sviluppo S.p.A.; - proventi derivanti dall assunzione di partecipazioni (dividendi, plusvalenze realizzate in sede di smobilizzo), dalla remunerazione e dai rimborsi di capitale dei prestiti partecipativi. Al Fondo saranno addebitate: - le perdite accertate definitivamente; - le minusvalenze verificatesi in sede di smobilizzo; - gli oneri di gestione. Gli oneri di gestione, verranno definiti nell ambito della Convenzione da stipulare fra Regione e Sviluppo S.p.A. e saranno addebitati al Fondo medesimo, nei tempi e secondo le modalità definite nella citata Convenzione. Art Cumulo Qualora il capitale fornito dal Fondo ad un impresa destinataria venga utilizzato per finanziare un investimento iniziale o altri costi ammissibili ad aiuto in applicazione di altri regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti, discipline o altri testi relativi agli aiuti di Stato, le soglie o gli importi massimi ammissibili pertinenti dell'aiuto verranno ridotti del 50 %, in generale, e del 20 % per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi tre anni del primo investimento del Fondo e fino a concorrenza dell'importo complessivo ricevuto. Tale riduzione non si applica alle intensità di aiuto previste nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo o in eventuali discipline successive o regolamenti di esenzione in materia 4. Art. 11- Controlli La Regione esercita un potere di controllo sulle attività del Fondo; in tale ambito ha diritto di effettuare o fare effettuare verifiche nelle imprese beneficiarie degli interventi. 4 Punto 6 degli gli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02) 11

12 A L L E G A T O 1 Business Angels DEFINIZIONI Investitori "informali" nel capitale di rischio, che acquisiscono, in qualità di persone fisiche, quote azionarie di imprese di piccola dimensione, contribuendo attivamente anche alla gestione delle stesse. Early stage capital Investimento in capitale di rischio effettuato nelle prime fasi di vita di un'impresa (comprendente sia le operazioni di seed capital che quelle di start up capital ). Equity Acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie temporanee e di minoranza generalmente, attraverso la sottoscrizione di nuove azioni o quote. La sua remunerazione dipende dalla redditività e dal successo dell'iniziativa, sia in termini di utile prodotto e distribuito ai soci tramite dividendi, sia in termini di aumento di valore delle azioni. Expansion capital Investimento in capitale di rischio effettuato nelle fasi di sviluppo dell'impresa, realizzato attraverso un aumento di capitale e finalizzato ad espandere (geograficamente, merceologicamente, ) un'attività già esistente (definito anche Development capital) o per fornire capitale circolante aggiuntivo IBAN Italian Business Angel Network, Associazione Italiana che raduna e coordina tutti i Business Angel Network presenti in Italia. Investimenti Iniziali Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante: o o o o la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Investitore indipendente Operatore nel capitale di rischio non riconducibile, in termini sia di emanazione che di provenienza dei capitali utilizzati, ad un'altra istituzione finanziaria o industriale, mantenendo, pertanto, totale autonomia strategica e gestionale. Initial Public Offering (IPO) Offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione di azioni di un'impresa, finalizzata ad avviare il processo di quotazione in Borsa. 12

13 Patti parasociali Insieme di contratti che regolano i rapporti tra i diversi azionisti soci e le loro modalità di partecipazione agli organi collegiali della società. Prestito partecipativo Il prestito partecipativo è uno strumento di medio termine. Il rimborso in conto interessi viene per una parte commisurata ai risultati economici dell'impresa finanziata. I prestiti partecipativi consentono all'impresa di indebitarsi, per realizzare programmi di sviluppo, ammodernamento, innovazione o ristrutturazione che ne migliorino sensibilmente i risultati economici e ne accrescano il valore e che al contempo favoriscono la capitalizzazione delle imprese attraverso un aumento graduale dei mezzi propri. Private equity /partecipazione al capitale di rischio Termine utilizzato più frequentemente per indicare, in modo generale, "il mestiere" dell'investitore nel capitale di rischio, facendo specifico riferimento alle operazioni di investimento realizzate in fasi del ciclo di vita delle aziende successive a quella iniziale. Quasi-equity: Sottoscrizione di strumenti ibridi, subordinati ad altri strumenti di debito dell impresa partecipanda, che destinino risorse finanziarie a medio lungo termine all impresa il cui rendimento sia connesso principalmente all andamento aziendale ed il cui rimborso non sia garantito in caso di cattivo andamento delle imprese (ad esempio Prestito Partecipativo); Seed Capital Intervento effettuato nella fase di sperimentazione di un prodotto/servizio. Non si conosce ancora la validità tecnica dell idea innovativa. Imprese in fase pre prototipale Spin off Creazione di una società indipendente ed autonoma, derivante dallo scorporo di uno o più determinati rami d'azienda (spin-off industriale) ovvero di uno o più prodotti derivanti dall'attività di ricerca (spin- off di ricerca, o accademico). Start up Capital: Investimento finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale, quando non si conosce ancora la validità commerciale del prodotto/servizio, ma esiste già almeno un prototipo. Venture Capital Attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali. Way out Termine generico con il quale si identifica il disinvestimento, ovvero la cessione, totale o parziale, della partecipazione detenuta dall'investitore al temine di un'operazione di investimento e una volta raggiunti gli obiettivi di creazione di valore all'interno dell'azienda partecipata. 13

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