Prot. n. 19 LC/lc Torino, 8 febbraio 2016
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1 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE Prot. n. 19 LC/lc Torino, 8 febbraio 2016 Anno 2016 circ. n. 8 All.: 1 Agli Associati Loro sedi Oggetto: Comunicazioni all Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contributi a casse e fondi sanitari e ai rimborsi delle spese sanitarie Premessa Si ricorda che, a partire dall'esercizio in corso, con riferimento all anno 2015, per effetto del disposto dell art. 78, comma 25-bis, della l. 30 dicembre 1991, n. 413 (come da ultimo modificato dall art. 1, comma 950, della l. 28 dicembre 2015, n. 208), gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, nell'anno precedente iscritti nell'anagrafe presso il Ministero della Salute, nonché gli altri fondi comunque denominati (di seguito, per brevità, casse e fondi sanitari ), debbono trasmettere all'agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti assistiti, una comunicazione contenente: i) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi ricevuti ex artt. 51, comma 2, lett. a), e 10, comma 1, lett. e-ter), del t.u.i.r.; ii) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che, comunque, non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del t.u.i.r.. Il termine per l invio della comunicazione è fissato al 28 febbraio di ciascun anno, per i dati relativi all anno precedente. Per il 2016, essendo il 28 febbraio festivo, il termine deve intendersi rinviato al giorno 29. Finalità delle suddette comunicazioni, secondo quanto indicato dalla legge, è di consentire l elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell Agenzia delle Entrate (la c.d. dichiarazione precompilata ), nonché di permettere i controlli sugli oneri deducibili e detraibili. Ne consegue che i dati di rilievo connessi con l operatività di casse e fondi sanitari, Assoprevidenza Telefono Fax: c/o Camera di Commercio di Torino Mobile: Via Carlo Alberto 16 laura.crescentini@assoprevidenza.com Torino C.F.:
2 dati che dovranno formare oggetto di comunicazione (con le specificazioni di cui si dirà), sono gli importi relativi ai contributi percepiti (in considerazione del regime di deducibilità o non concorrenza a reddito di cui beneficiano ex artt. 10, comma 1 lett. e-ter), e 51, comma 2, lett. a), del t.u.i.r.), nonché gli importi rimborsati, per effetto dei contributi deducibili, a fronte di spese sanitarie sostenute nell anno di riferimento o in quelli precedenti, così da determinare gli importi delle spese sanitarie rimaste effettivamente a carico - le quali possono fruire della deduzione o detrazione (ai sensi degli artt. 10 o 15 del t.u.i.r.) - oppure gli importi di spese che debbono essere ripresi a tassazione, poiché assunti in deduzione o detrazione in precedenti periodi di imposta (art. 17, comma 1, lett. n-bis), del t.u.i.r.). Si ricorda che, in parallelo, l Agenzia delle Entrate avrà a disposizione i dati risultanti dal Sistema Tessera Sanitaria relativi alle prestazioni sanitarie erogate nel corso del 2015 (in sede di prima applicazione), i quali, per quest anno, andranno comunicati dai soggetti obbligati (strutture sanitarie e medici) entro il 9 febbraio 2016 (termine di recente prorogato, per quest anno, rispetto all'ordinario del 31 gennaio). L intendimento, d evidenza, è di consentire all Amministrazione Finanziaria di incrociare i dati risultanti dai Sistema Tessera Sanitaria con quelli derivanti dalle comunicazioni che effettueranno le casse e i fondi sanitari, così da favorire la puntuale realizzazione delle finalità sopra indicate, di elaborazione della dichiarazione pre-compilata e di controllo sugli oneri deducibili e detraibili. Allo stato, tuttavia, occorre constatare che malgrado l approssimarsi della scadenza del termine per l effettuazione delle previste comunicazioni, non sono ancora stati resi definitivi i provvedimenti che stabiliscano le modalità di compilazione delle comunicazioni dei dati. Risultano, infatti, disponibili unicamente le bozze, aggiornate al 1 febbraio 2016, dei tracciati delle Modalità di compilazione per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie, unitamente alle procedure di controllo in versione test e a una serie di chiarimenti nella forma di risposte alle domande più frequenti ( Faq comunicazione rimborsi spese sanitarie ), aggiornata dall Agenzia delle Entrate, da ultimo, il 29 gennaio scorso. Tenuto conto delle bozze dei provvedimenti ad oggi note e considerata la ravvicinata scadenza dell adempimento, affatto nuovo per casse e fondi sanitari, sembra utile offrire alcune indicazioni che possano essere di ausilio, con riserva di ulteriori approfondimenti e integrazioni, una volta che i provvedimenti diverranno definitivi. Soggetti interessati Dal punto di vista dell ambito soggettivo, sono tenuti a trasmettere i dati all Anagrafe tributaria gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale [ ], nonché gli altri fondi comunque denominati. Sono dunque interessate tutte le casse e i fondi sanitari che hanno ricevuto contributi versati ai sensi degli artt. 51, comma 2, lett. a), e 10, comma 1, lett. e-ter), del t.u.i.r. (che 2
3 dunque hanno beneficiato del regime di deducibilità) ( 1 ) e che, per effetto di detti contributi, hanno provveduto al rimborso di spese sanitarie. L adempimento riguarda le casse e i fondi sanitari di cui sopra, indipendentemente dalle loro modalità di gestione. Dunque, tanto ove la cassa o fondo sanitario sia autogestito, quanto ove la cassa o fondo sanitario sia gestito interamente mediante convenzione assicurativa, la responsabilità della comunicazione dei dati richiesti rimane in capo all'ente e ciò anche se la convenzione in essere preveda che la gestione dei sinistri e dei conseguenti pagamenti competa direttamente all impresa assicurativa convenzionata. E stato previsto che, per la trasmissione dei dati, le casse e i fondi sanitari possano avvalersi non solo degli ordinari intermediari previsti dall art. 3, commi 2-bis e 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 (in generale, professionisti abilitati e centri di assistenza fiscale), ma anche delle compagnie di assicurazione o dei service amministrativi appositamente delegati (nonché designati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della normativa in materia di privacy). Si ribadisce, tuttavia, che, ricorrendo la fattispecie da ultimo richiamata, nei confronti dell Agenzia delle Entrate il responsabile della completezza e correttezza dei dati comunicati resta il fondo/cassa di assistenza e non l intermediario di cui ci si avvalga per la trasmissione. Tipologie di invio dei dati Gli invii dei dati possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. Gli invii ordinari sono quelli di comunicazione dei dati richiesti. Possono essere anche più di uno: l invio successivo si aggiunge a quello precedente, senza sostituirlo o annullarlo. Gli invii sostitutivi operano la totale sostituzione di un precedente invio (ordinario o anch esso sostitutivo). Occorrerà indicare gli estremi del protocollo telematico della precedente trasmissione che si intende sostituire e che, per l effetto, si intenderà del tutto annullata, permanendo in suo luogo, appunto, i dati contenuti nell invio sostitutivo. Gli invii di annullamento determinano la cancellazione di un precedente invio (i cui estremi del protocollo telematico dovranno essere indicati), ordinario o sostitutivo, così eliminando tutti i dati in esso contenuti. Ciascun invio sarà documentato da una ricevuta che, riportandone l esito, individuerà l invio medesimo con un numero di protocollo telematico. In allegato alla ricevuta sarà altresì fornito l elenco dei codici fiscali che risultino errati a seguito del controllo effettuato dal sistema negli archivi dell Anagrafe Tributaria. I dati corrispondenti ai codici fiscali errati non sono acquisiti e, pertanto, una volta corretti i codici fiscali, il fondo o la cassa sanitaria deve operare un nuovo invio ordinario, contenente i dati corretti. 1 ) Ne consegue che casse e fondi sanitari che ricevano contributi che non beneficiano del regime di deducibilità non sono interessati dalle disposizioni in esame e non devono inviare comunicazioni all Anagrafe tributaria. Parimenti, come si vedrà, ove la cassa o fondo sanitario riceva sia contributi deducibili sia contributi non deducibili, dovrà provvedere alla comunicazione dei soli contributi deducibili e dei rimborsi spese erogati per effetto di contributi deducibili. 3
4 Dati da comunicare Nel rinviare alle Faq comunicazione rimborsi spese sanitarie rese note dall Agenzia delle Entrate, allegate alla presente circolare, sembra opportuno richiamare taluni punti fermi, cui far riferimento nella compilazione delle comunicazioni. In primo luogo, nel Record di Testa, allorché si identifica il fondo o cassa sanitaria che effettua la comunicazione, occorre individuarne la tipologia, specificando se si tratta di fondo/cassa ex art. 51, comma 2, lett. a), del t.u.i.r., oppure di fondo/cassa ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), del t.u.i.r.. Com'è noto, secondo quanto affermato dalla risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 107/E del 3 dicembre 2014, gli enti, casse e società di mutuo soccorso previste dall art. 51, comma 2, lett. a), del t.u.i.r. non sono equiparabili ai fondi sanitari integrativi previsti dall art. 10, comma 1, lett. e-ter), del t.u.i.r., sicché non possono essere dedotti dal reddito complessivo i contributi assistenziali versati da un lavoratore autonomo a un fondo iscritto all Anagrafe, nella sezione riservata a quelli operanti ai sensi dell art. 51 del t.u.i.r. (enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale). Al riguardo, si fa rinvio alla Circolare associativa n. 53 del 19 dicembre Nel Record di dettaglio occorre poi indicare le informazioni relative al soggetto iscritto al fondo o cassa sanitaria, ai contributi versati e alle spese rimborsate. Va tenuto presente che il record deve essere compilato per ogni singolo iscritto al fondo o cassa sanitaria per il quale, nel corso dell anno di riferimento, siano stati versati contributi che beneficiano del regime di deducibilità (dunque, i contributi non deducibili non debbono formare oggetto di comunicazione) oppure per il quale, sempre nel corso dell anno di riferimento, siano avvenuti rimborsi di spese sanitarie (anche se dette spese sanitarie siano state sostenute in anni precedenti), per effetto di contributi deducibili. Il fondo o cassa sanitaria deve indicare nella comunicazione i contributi versati dall iscritto nel corso dell anno di riferimento (ad esempio, per la prossima scadenza, nel corso del 2015), secondo il criterio di cassa (indipendentemente, dunque, dal fatto che i contributi possano essere riferiti alla copertura sanitaria per annualità diverse). Ai fini della Comunicazione dei dati da parte del fondo o cassa sanitaria, rilevano solo ed esclusivamente i contributi che siano stati versati direttamente dall iscritto o tramite un soggetto diverso dal sostituto d imposta. Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente, per il quale i contributi alla cassa sanitaria siano versati dal datore di lavoro, il quale opera come sostituto d imposta, nella comunicazione dei dati effettuata dalla cassa sanitaria detti contributi non vanno indicati e ciò, evidentemente, onde evitare duplicazioni con i dati che l Agenzia delle Entrate acquisisce mediante le Certificazioni Uniche rilasciate dal datore di lavoro sostituto d imposta. Ove il lavoratore versi volontariamente contributi aggiuntivi alla cassa sanitaria (con un versamento diretto alla cassa, senza passare per il datore di lavoro), quest ultima, nella comunicazione dei dati, è tenuta a includere unicamente i in un anno precedente), nonché distinte per tipologia di spesa (secondo la classificazione A, B o C indicata nella bozza di provvedimento). Si sottolinea, ancora una volta, che i rimborsi da indicare sono quelli erogati (dal fondo o cassa sanitaria ovvero dalla compagnia di assicurazione convenzionata per conto del fondo o cassa sanitaria) nel corso dell anno di riferimento (in sede di prima applicazione, appunto, il 2015), secondo il criterio di cassa, dal 1 gennaio al 31 dicembre. 4
5 Si segnala che gli importi in Euro da indicare nella Comunicazione vanno arrotondati all unità di Euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 o per difetto se inferiore a detto limite. Trattamento sanzionatorio Secondo quanto stabilito dal dell art. 78, comma 26, della l. 30 dicembre 1991, n. 413 (così come da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2016), in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati previsti, la sanzione applicabile è di 100 Euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo sanzionatorio di 50mila Euro. In ipotesi di errata comunicazione, la sanzione non si applica se i dati corretti sono comunque trasmessi entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista del 28 febbraio (29 febbraio per quest anno). Analogamente, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo (dunque, 33,33 Euro per ciascuna comunicazione errata o tardiva), con un massimo di 20mila Euro. Questa Associazione non ha mancato di fare ripetutamente presente all Amministrazione finanziaria le significative difficoltà amministrative e operative e i notevoli oneri, cui stanno andando incontro le casse e i fondi sanitari per far fronte all adempimento in esame. Si tratta di adempimento non solo nuovo ma anche intervenuto ad anno già inoltrato e in assenza, ad oggi, a tre settimane dalla scadenza, di contorni precisi e definiti. Si è, quindi, avanzato con fermezza, l auspicio che qualsivoglia applicazione di trattamenti sanzionatori tenga in debito conto di queste affatto peculiari circostanze. *** *** *** Nel ribadire che le indicazioni qui contenute si fondano su dati e provvedimenti allo stato ancora in bozza, ci si riserva di tornare in argomento con ogni tempestività, ove intervengano cambiamenti o sorgano ulteriori esigenze di chiarimento e approfondimento. Con i migliori e più cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Sergio Corbello) 5
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