Spese per veicoli per portatori di handicap
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- Ottaviana Ranieri
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1 Spese per veicoli per portatori di handicap Le spese per veicoli per portatori di handicap sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 1 giugno 2012,n. 19, ha fornito importanti chiarimenti in merito: - alla detrazione delle rate residue dell'acquisto del veicolo per disabile, in caso di decesso di quest'ultimo; - all'esportazione all'estero del veicolo.
2 Per l acquisto di veicoli a favore dei soggetti portatori di handicap, è possibile beneficiare della detrazione d imposta del 19% ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c), TUIR: Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli [ ] anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. [ ] La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni [euro ,99; n.d.r.] o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni [euro ,99; n.d.r.] da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Dopo aver richiamato gli aspetti principali relativi a tale agevolazione, nella presente Informativa si analizzano i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 1 giugno 2012, n. 19. In particolare, detti chiarimenti si riferiscono a: detrazione delle rate residue dell acquisto del veicolo per disabile, in caso di decesso di quest ultimo; esportazione all estero del veicolo. SOGGETTI INTERESSATI In sostanza, la detrazione del 19% spettante sul prezzo di acquisto del veicolo è rivolta ai portatori di handicap, intendendosi i soggetti: riconosciuti tali ai sensi dell art. 3, Legge n. 104/1992 o dichiarati invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. In particolare, possono accedere alle agevolazioni in esame le seguenti categorie di soggetti: 1) disabili con ridotte o impedite capacità motorie;
3 2) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione; 3) non vedenti; 4) sordi; 5) disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento. In linea generale, la detrazione spetta a prescindere dall adattamento del veicolo per le categorie di soggetti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5. Per i soggetti di cui al punto 1, diversamente è agevolabile l acquisto del veicolo solo se adattato allo specifico handicap. TIPOLOGIE DI VEICOLI Risulta agevolabile, tramite indicazione delle spese sostenute, l acquisto delle tipologie di veicoli indicati nella tabella seguente, pubblicata sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate: Tipo veicolo Definizione da Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) Autovetture Autoveicoli per trasporto promiscuo Autoveicoli specifici Autocaravan Motocarrozzette Motoveicoli per trasporto promiscuo Motoveicoli per trasporti specifici Veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente [art. 54, lettera a)] Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente [art. 54, lett. c)] Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo [art. 54, lettera f)] Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente [art. 54, lettera m)] Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria [art. 54, lett. b)] Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente [art. 54, lettera c)] Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo [art. 54, lettera f)] LIMITI ALLA DETRAZIONE In riferimento alle spese sostenute per l acquisto di autovetture da parte di soggetti portatori di handicap, si rammenta che la detrazione spetta: una sola volta in un periodo di 4 anni; per un solo veicolo (nei limiti di ,99), con possibilità di ripartire la spesa in 4 quote annuali di pari importo; a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente dai soggetti in esame. ATTENZIONE Come chiarito dalla Circolare 13 giugno 2011, n. 20, il contribuente che ha beneficiato della detrazione per l acquisto all estero di un veicolo, non potrà più acquistare in Italia un altro veicolo applicando la detrazione, nei 4 anni successivi al predetto acquisto. nalogamente, nel caso in cui nei 4 anni precedenti avesse già usufruito dell agevolazione in relazione ad un acquisto effettuato in Italia, non disporrà di alcuna agevolazione per l acquisto del veicolo all estero.
4 Si ricorda che nel caso di acquisto all estero del veicolo per portatore di handicap, è necessario corredare la documentazione attestante le spese sostenute, redatta in lingua originale, con una traduzione giurata in lingua italiana. È fatta salva l ipotesi che tale documentazione sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo: in tale caso, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. Qualora detto veicolo sia ceduto (a titolo oneroso o gratuito) entro 2 anni dall acquisto, l art. 1 comma 37, Legge n. 296/2006, precisa che è dovuta la differenza fra l imposta prevista in assenza di agevolazioni e quella risultante dall applicazione delle agevolazioni stesse. Tale limite non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedono il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tali limitazioni non operano qualora il veicolo sia cancellato dal PRA (al riguardo, si veda il paragrafo successivo) o rubato e non ritrovato. Detrazione spese per veicoli per disabili Su importo max ,99 per un solo veicolo Possibilità di ripartire in 4 rate costanti (tranne spese per manutenzione straordinaria) Una sola volta in 4 anni ESPORTAZIONE ALL ESTERO DI VEICOLI In base a quanto previsto dall art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, la detrazione relativa alla spesa concernente l acquisto di veicoli da parte di portatori di handicap spetta una sola volta in un periodo di quattro anni (con riferimento ad un solo veicolo e nei limiti della spesa di ,99) salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dall elenco. La cancellazione può essere disposta a seguito della cessazione della circolazione dei veicoli in una serie di casi tra cui la demolizione ma anche per la definitiva esportazione all estero del veicolo (in base, ad esempio, a vendita). Con Circolare 1 giugno 2012, n. 19 (punto 3.1), tuttavia, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che l esportazione all estero del veicolo non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio anche se comporta la cancellazione dal PRA. La disposizione, infatti, presuppone la demolizione per inutilizzabilità del veicolo, circostanza questa che non ricorre in caso di esportazione. TIPOLOGIA DI ONERI È possibile beneficiare della detrazione del 19% sulle spese sostenute dal contribuente per: acquisto del veicolo; adattamento, sia del sistema di guida che della struttura (può considerarsi adattamento anche l installazione del cambio automatico di serie purché prescritto dalla commissione medica locale);
5 manutenzione straordinaria, ossia le spese necessarie per le riparazioni straordinarie dei veicoli (prestazioni di servizio rese da officine e acquisto di accessori legati al ripristino della funzionalità del mezzo come, ad esempio, la sostituzione della cinghia di trasmissione); sono invece, escluse la tassa di possesso, l assicurazione, il carburante ed il lubrificante. Con R.M. 17 settembre 2002, n. 306, è stato inoltre chiarito che non rientrano tra le spese agevolabili le spese riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (tagliandi periodici, pneumatici, etc.). ATTENZIONE L Amministrazione finanziaria (Circolare n. 15/2005) ha precisato che le spese di manutenzione straordinaria: concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di ,99; per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall acquisto; non possono essere rateizzate. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA La documentazione necessaria per attestare il sostenimento delle spese per veicoli per disabili, è rappresentata: dalle fatture rilasciate per l acquisto del veicolo, ovvero per le spese di adattamento o manutenzione straordinaria; dalla documentazione medica attestante la disabilità del soggetto. Nella tabella sottoriportata sono riassunte le varie categorie di soggetti interessati alla detrazione in commento, specificando per ognuna la documentazione necessaria per attestare lo status di disabile: Soggetto disabile Documentazione necessaria Non vedenti Certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica Sordi Disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione Disabili con ridotte o impedite capacità motorie verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica presso la ASL (art. 4, L. n. 104/92) attestante l handicap grave (art. 3, L. n. 104/92) derivante da disabilità psichica; certificato di attribuzione dell indennità di accompagnamento (Leggi n. 18/80 e n. 508/88) emesso dalla Commissione per l accertamento dell invalidità civile di cui alla L. n. 295/90. Verbale di accertamento dell handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all art. 4, L. n. 104/92, attestante la situazione di handicap grave (comma 3, art. 3, L. n. 104/92) derivante da patologie, comprese le pluriamputazioni che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. ATTENZIONE Con Circolare 13 maggio 2011, n. 20, l Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini della detrazione, possono essere considerate valide anche altre tipologie di certificati di invalidità, a condizione che riportino le indicazioni relative alle varie disabilità, richieste per fruire delle agevolazioni fiscali.
6 RATE RESIDUE E DECESSO DEL DISABILE Come sopra esposto, nel caso di acquisto di autoveicolo per disabili è prevista la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote costanti e di pari importo. Si ricorda, però, che tale possibilità non è applicabile alle spese di manutenzione straordinaria. A tal proposito, nella Circolare n. 19/2012 si specifica che qualora il disabile che ha richiesto la rateizzazione sia deceduto quando residuano ancora più rate da portare in detrazione, l erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius, può portare in detrazione in un'unica soluzione la somma delle rate residue. In tal caso nel modello UNICO si deve indicare la somma delle rate residue senza compilare la casella relativa al numero della rata. Il Sig. Martini (portatore di handicap), nel 2011, ha sostenuto la spesa per l acquisto di un autovettura adattata pari ad ,00, optando per la rateizzazione delle detrazioni. Il soggetto è deceduto nel settembre del 2012, beneficiando quindi di una sola delle rate. Il Sig. Martini aveva esposto la spesa sostenuta, nel limite di ,99, a rigo E4, Mod. 730/2012. Il rigo era stato così compilato: ESEMPIO N di rata che si porta in detrazione Spese complessivamente sostenute per acquisto veicolo max ,99 Il figlio, unico erede, provvederà a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius e, nel compilare il modello UNICO 2013 potrà portare in detrazione in un unica soluzione le rate rimanenti (indicando la somma delle tre rate residue a colonna 2, rigo RP4 e lasciando in bianco la colonna 1 relativa al numero delle rate). Nel caso in esame: ( : 4) x 3 = NON VA COMPILATA SOMMA RATE RESIDUE
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