PRINCIPALI NOVITA FISCALI 2014

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1 PRINCIPALI NOVITA FISCALI 2014 Legge di Stabilit 2014 (Legge 27/12/2013, n. 147) Altre disposizioni di rilievo Alcuni recenti interventi fiscali in materia edilizia GIOVEDI 27 FEBBRAIO 2014

2 ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 2

3 Sommario LEGGE DI STABILITA PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI... 6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)... 7 DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE... 9 DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO DETRAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI CEDUTI DA IMPRESE...16 DETRAZIONE PER LACQUISTO BOX - POSTI AUTO PERTINENZIALI...17 DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI RIVALUTAZIONE BENI DIMPRESA E PARTECIPAZIONI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE DEDUCIBILIT CANONI DI LEASING IMPOSTA REGISTRO CESSIONE CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS COMPENSAZIONE CREDITI DIMPOSTA SUPERIORI A EURO AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI AUMENTO ALIQUOTA IVAFE CONTRIBUTO DI SOLIDARIET ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 3

4 DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO (ROTTAMAZIONE RUOLI) NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMU PREZZO DI VENDITA IN CUSTODIA DAL NOTAIO ALTRE DISPOSIZIONI DI RILIEVO TASSO D INTERESSE LEGALE MODIFICHE IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PMI: NUOVA SABATINI LA RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO I CONTROLLI DEL FISCO SUI MOVIMENTI BANCARI DEDUCIBILITA PERDITE SU CREDITI ALCUNI RECENTI INTERVENTI FISCALI IN MATERIA EDILIZIA RESIDENZE TURISTICHE-ALBERGHIERE NUOVA FORMULAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON STESSA VOLUMETRIA MA DIVERSA SAGOMA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: CRITERI PER LINDIVIDUAZIONE DELLE ABITAZIONI NON DI LUSSO INDEDUCIBILITA DELLA SVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI MERCE ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 4

5 Aggiornato al 21 febbraio 2014 ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 5

6 LEGGE DI STABILITA 2014 Di seguito si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale, contenute in un unico articolo suddiviso in 749 commi, della Legge di stabilit 2014 (L. 27/12/2013 n. 147), in vigore dall PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI (commi 49 e 50) Dal 1/1/2014, a prescindere dallimporto del canone e dunque in deroga alla disciplina antiriciclaggio, Ł stato introdotto lobbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi con mezzi di pagamento tracciabili diversi dal contante (bonifici, assegni bancari o postali ecc.). Tale disposizione non opera per le locazioni di immobili strumentali e per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per le quali Ł ancora possibile il pagamento del canone in contanti, purchø di importo inferiore a euro (limite per i trasferimenti in contanti previsto dalla disciplina antiriciclaggio). Inoltre, in relazione ai contratti di locazione, al fine di contrastare levasione fiscale Ł attribuita al Comune lattivit di monitoraggio dei relativi contratti. Secondo una recente interpretazione del Dipartimento del Tesoro (nota del 5/2/2014), in caso di pagamento in contanti di un canone di locazione per una somma inferiore a limite attualmente vigente per lutilizzo del contante - non si rendono applicabile le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio (dall 1 al 40% dellimporto trasferito, con un minimo di 3.000). ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 6

7 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) (COMMA 139) La normativa inerente lobbligo di allegazione dellattestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita e locazione immobiliare Ł stata oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno creato notevoli incertezze, per ultimo quello previsto dalla legge di stabilit. Allo stato attuale sembra comunque confermato che la mancata allegazione dellape ai predetti contratti non determina la nullit dellatto ma lirrogazione di una sanzione amministrativa a carico delle parti. Le regole che attualmente disciplinano l obbligo dellape sono contenute nel D.L. 23/12/2013 n. 145 in vigore dal 24/12/2013 e stabiliscono quanto segue: contratti di compravendita immobiliare ed agli altri atti traslativi a titolo oneroso di immobili: obbligo di allegare lape, sussiste inoltre l obbligo di dichiarazione nellatto da parte dellacquirente di aver ricevuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica dellimmobile acquistato. In caso di violazione di tali obblighi le parti sono soggette al pagamento, in solido ed in parti uguali, di una sanzione amministrativa da a ; atti di donazione: non cł lobbligo di allegare lape, limmobile ne deve comunque essere dotato (nessuna obbligo di dichiarazione da parte del donatario); contratti di locazione di singole unit immobiliari: non sussiste lobbligo di allegare lape ma limmobile ne deve comunque essere dotato; sussiste lobbligo da parte del conduttore di dichiarare nel contratto di aver ricevuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica dellimmobile in locazione. In caso di violazione di tali obblighi le parti sono soggette al pagamento, in solido ed in parti uguali, di una sanzione amministrativa da a (ridotta alla met se la locazione ha una durata inferiore ai tre anni); contratti di locazione di intero edificio: obbligo di allegare lape e ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 7

8 obbligo di dichiarazione nel contratto da parte del conduttore di aver ricevuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica dellimmobile in locazione. In caso di violazione di tali obblighi le parti sono soggette al pagamento, in solido ed in parti uguali, di una sanzione amministrativa da a (ridotta alla met se la locazione ha una durata inferiore ai tre anni); In sintesi, si riporta una tabella riepilogativa. Tipo di contratto Obbligo di allegazione al contratto Obbligo di dotazione Obbligo di informazione e consegna Atti di Compravendita immobiliare ed altri atti traslativi a titolo oneroso SI (sanzione da a ) SI (sanzione da a ) SI (sanzione da a ) Atti di donazione Contratti di locazione di singola unit immobiliare (o affitto di azienda comprendente singoli unit immobiliare) Contratti di locazione di intero edificio (o affitto azienda comprendente intero edificio) Contratto preliminare di compravendita immobiliare NO NO SI (sanzione da a 4.000, ridotta alla met se la durata della locazione Ł inferiore a tre anni) NO SI (non sanzionato) SI (sanzione da 300 a 1.800) SI (sanzione da 300 a 1.800) SI (messa a disposizione al momento di inizio delle trattative di vendita, consegna al momento di chiusura delle trattative) sanzione da a NO SI (sanzione da a 4.000, ridotta alla met se la durata della locazione Ł inferiore a tre anni) SI (sanzione da a 4.000, ridotta alla met se la durata della locazione Ł inferiore a tre anni SI ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 8

9 DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE (comma 132) Dal 2014 Ł prevista una nuova deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo dimposta precedente. Nel calcolo dellincremento occupazionale, vanno considerate anche eventuali riduzioni occupazionali da parte di altre societ del gruppo. La deduzione Ł pari allintero costo del lavoro di ciascun dipendente neoassunto, con un tetto massimo di ed Ł, in ogni caso, limitata allincremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico; tale agevolazione spetta per il periodo dimposta in cui Ł avvenuta lassunzione e per i 2 successivi. In sintesi, il risparmio massimo di IRAP Ł pari a ( x 3,9%= 585 x 3 anni), per ciascun dipendente assunto in piø. La nuova deduzione Ł ora a regime e dunque si applica anche in anni successivi. La deduzione decade se, negli anni seguenti, il numero dei dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati in quello di assunzione. Va precisato che: la deduzione per incremento occupazionale Ł cumulabile con le deduzioni relative al cuneo fiscale (deduzioni integrale dei contributi previdenziali ed assistenziali e deduzione forfetaria di per ciascun dipendente); ci significa che i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altres beneficiare della deduzione per lincremento della base occupazionale; lammontare complessivo delle deduzioni, non pu comunque superare il totale delle retribuzioni e dagli altri oneri/spese a carico del datore di lavoro; ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 9

10 non Ł piø prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese nonchø per le assunzioni di lavoratrici. DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA (commi 137 e 138) Il coefficiente per il calcolo della deduzione ACE (Aiuto per la Crescita Economica), applicabile fino al 31/12/2013 nella misura del 3%, Ł fissato come segue: 4% per il 2014; 4,5% per il 2015; 4,75% per il A decorrere dal 2017, laliquota sar determinata con un apposito DM da emanare entro il 31.1 di ogni anno. Si ricorda che lace Ł un agevolazione fiscale che consente di dedurre dal reddito imponibile il rendimento dei capitali utilizzati per incrementare il proprio patrimonio (conferimenti in denaro, utili accantonati a riserva). E applicabile: allincremento di capitale proprio per le societ di capitali; al patrimonio netto risultante alla fine dellesercizio per imprese individuali e societ di persone. DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (comma 139) E stata ulteriormente prorogata la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del: 65% per le spese sostenute nel periodo (anzichø ); 50% per le spese sostenute dall al ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 10

11 I limiti di detrazione massima per ogni tipo di intervento sono rimasti immutati. Per stabilire la misura della detrazione spettante si deve individuare la data in cui la spesa Ł sostenuta che coincide con la data di pagamento per le persone fisiche e di competenza per le imprese. Pertanto se un intervento Ł iniziato nellaprile 2013 e sono stati effettuati pagamenti ad aprile 2013, settembre ed ottobre 2013, si applicher lagevolazione del 55% per la spesa pagata ad aprile, del 65% per le spese pagate a settembre ed ottobre Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che riguardano tutte le unit immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo e del 50% per le spese sostenute dall al La detrazione compete in dieci rate annuali di pari importo. Nella tabella che segue, si riporta la tipologia di intervento e lammontare massimo di spesa agevolata su cui calcolare la detrazione spettante. RISPARMIO ENERGETICO INTERVENTI AGEVOLABILI Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle apposite tabelle allegate al Provvedimento 19/2/2007 e, dal 2008, al Decreto 11/3/2008. DETRAZIONE MASSIMA IRPEF/IRES DAL 1/1/2012 AL 5/6/2013 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE DEL 55% DAL 6/6/2013 AL 31/12/2014 (*) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE DEL 65% DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015 (**) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE DEL 50% , , ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 11

12 Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unit immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso lesterno e verso vani non riscaldati, purchø siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e universit. esclusa linstallazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici). Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ovvero, dal 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e dal 2012 di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto dei valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite tabelle , , , , , , (*) 30/6/2015 per interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unit immobiliari del condominio. (**) dal 1/7/2015 al 30/6/2016 per interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unit immobiliari del condominio. DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (comma 139) E stata ulteriormente prorogata la detrazione IRPEF, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui allart. 16 bis, comma 1, TUIR. La detrazione Ł riconosciuta nella misura del: 50% per le spese sostenute nel periodo (anzichø ); 40% per le spese sostenute dall al ; con il limite di spesa di ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 12

13 Dal 2016 la detrazione spetter nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di ). La detrazione compete in dieci rate annuali di pari importo. Di seguito, si riepilogano in sintesi gli interventi per i quali spetta la detrazione precisando eventuali chiarimenti forniti dallagenzia delle Entrate. Sono ammesse al beneficio della detrazione fiscale le spese sostenute per: gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unit immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze (lett. b), c) e d) dellarticolo 3 del DPR n. 380/2001 Testo unico in materia edilizia). Si precisa che dal 21/08/2013, in conseguenza della modifica apportata al Testo Unico in materia di edilizia, nella definizione di ristrutturazione edilizia rientrano anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente» senza che sia necessario ricostruire l immobile con la stessa sagoma, come prevedeva la normativa precedente. Pertanto spetta la detrazione sulla spesa per interventi di demolizione e ricostruzione in cui sia rispettata la volumetria delledificio preesistente ma non necessariamente la sagoma. Sempre con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia, ammessi al beneficio della detrazione fiscale, lagenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti: - per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto lintervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione, - se la ristrutturazione avviene senza demolire ledificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto lampliamento configura, comunque, una nuova costruzione. Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 13

14 cosiddetto Piano Casa (Risoluzione Agenzia Entrate del 4/01/2011 n. 4/E). Pertanto nelle fatture dovranno essere distintamente indicate le spese inerenti la ristrutturazione e quelle relative allampliamento; gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni di condomini residenziali (lett. a), b), c) e d) dellarticolo 3 del DPR n. 380/2001); gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a propriet comune; gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dellimmobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; i lavori finalizzati alleliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno allabitazione); gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piø avanzata, sia idoneo a favorire la mobilit interna ed esterna allabitazione per le persone portatrici di handicap gravi. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilit interna ed esterna; gli interventi di bonifica dallamianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non d diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili ma un acquisto. Lagevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas). Tra le opere agevolabili rientrano: ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 14

15 - linstallazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, - il montaggio di vetri anti-infortunio - linstallazione del corrimano; gli interventi relativi alladozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione - porte blindate o rinforzate - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti - apposizione di saracinesche - tapparelle metalliche con bloccaggi - vetri antisfondamento - casseforti a muro - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dellinquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, alladozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, allesecuzione di opere interne. Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico Ł equiparata a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili linstallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sullimpiego della fonte solare e, quindi, sullimpiego di fonti rinnovabili di energia (Risoluzione Agenzia Entrate del 2/04/2013 n. 22/E). Per usufruire della detrazione Ł comunque necessario che limpianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dellabitazione (cioł per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dellabitazione. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 15

16 DETRAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI CEDUTI DA IMPRESE La detrazione IRPEF 50% (40% dal 2015), con il limite massimo di , spetta anche per gli acquisti di immobili abitativi ristrutturati. In particolare, la detrazione compete agli acquirenti o assegnatari di ununit immobiliare facente parte di un edificio interamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese costruttrice o ristrutturatrice e da cooperative edilizie. Lacquisto deve essere effettuato entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori. Per il calcolo della detrazione, il costo della ristrutturazione deve essere assunto in misura forfetaria pari al 25% del prezzo di acquisto e sempre nel limite massimo di per immobile. Ad esempio Il 16/12/2013 un contribuente acquista unabitazione al prezzo di Il costo forfetario di ristrutturazione Ł di (25% di euro). La detrazione sar pari a (50% di euro). La detrazione Irpef spetta alle seguenti condizioni: lacquisto o lassegnazione dellunit abitativa deve avvenire entro il termine di 6 mesi dalla fine lavori; limmobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti lintero edificio e non solo una parte di esso, anche se rilevante; il termine immobile deve essere inteso come singola unit immobiliare e lagevolazione non Ł legata alla cessione o assegnazione delle altre unit immobiliari, costituenti lintero fabbricato, cos che ciascun acquirente pu beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione. Per beneficiare di questa agevolazione non Ł necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 16

17 DETRAZIONE PER LACQUISTO BOX - POSTI AUTO PERTINENZIALI La detrazione spetta, oltre che per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse e posti auto, anche per lacquisto di box o posti auto pertinenziali gi realizzati. Lagevolazione spetta limitatamente alle spese sostenute dallimpresa costruttrice per la realizzazione degli stessi (quindi al netto del valore del terreno) e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dallimpresa medesima. La condizione essenziale per usufruire dellagevolazione Ł, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra labitazione e il box. In proposito lamministrazione finanziaria ha fornito le seguenti precisazioni: nellipotesi in cui latto notarile di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione spetta, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, solo se Ł stato regolarmente registrato un preliminare di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra ledificio abitativo e il box; in assenza del preliminare di acquisto registrato, i pagamenti effettuati con bonifico prima del rogito di acquisto, non sono agevolabili. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non Ł ancora riscontrabile leffettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione pu essere considerata comunque realizzata nellipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula latto notarile di acquisto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 13/01/2011 n. 7/E); per gli acquisti contemporanei di abitazione e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con labitazione, lacquirente pu usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 17

18 Anche per questa agevolazione i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o la partita Iva dellimpresa beneficiaria del pagamento. La detrazione spetta nella misura del 50% (40% nel 2015) nel limite di spesa massimo di , in dieci rate annuali di pari importo. DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI (comma 139) prorogata al solo per i soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui allart. 16 bis, comma 1, TUIR - la detrazione IRPEF del 50%, delle spese sostenute per lacquisto di mobili finalizzati allarredo dellimmobile oggetto di ristrutturazione nonchø di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) ed apparecchiature per le quali Ł prevista letichetta energetica (ossia apparecchi a basso consumo). Lagevolazione spetta un importo massimo di spesa di per ciascuna unit abitativa oggetto di ristrutturazione, ed Ł usufruibile in 10 quote annuali di pari importo. I pagamenti dovranno essere effettuati con le stesse modalit previste per gli interventi di recupero fiscalmente agevolati, ossia esclusivamente tramite bonifico bancario/postale dal quale risulti: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche/poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA/codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico. E consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento Ł individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 18

19 delloperazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Come confermato dallagenzia delle Entrate nel recente incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2014), possono utilizzare la detrazione in esame solo i soggetti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio vale a dire per: gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unit immobiliari residenziali; gli interventi di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dellimmobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruttrici o ristrutturatrici e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano limmobile. Per quanto concerne gli interventi sulle parti condominiali di edifici residenziali, la detrazione spetta ai singoli cond mini, in base alla propria quota millesimale, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse parti condominali (esempio guardiole, appartamento del portiere ecc.). Lagevolazione non compete, invece, per lacquisto di beni per arredare il proprio immobile, salvo che siano state sostenute spese per interventi di recupero edilizio sulla propria unit immobiliare. Per usufruire della detrazione per lacquisto di mobili e grandi elettrodomestici Ł necessario che la data di inizio lavori dellintervento edilizio sia precedente a quella in cui sono sostenute le spese di acquisto dei mobili. La data di inizio lavori pu essere dimostrata da eventuali titoli abilitativi amministrativi o comunicazioni allasl; qualora per lintervento edilizio non siano obbligatorie abilitazioni amministrative, ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 19

20 la data di inizio lavori potr essere certificata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet ; non Ł indispensabile che le spese relative allintervento edilizio siano sostenute (pagate) prima di quelle per larredo dellabitazione. La detrazione spetta, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, per lacquisto di: mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonchø i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E escluso lacquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonchø di altri complementi di arredo; grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista letichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, lacquisto Ł agevolato solo se per essi non Ł ancora previsto lobbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Rientrano nellagevolazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Lacquisto di mobili o di grandi elettrodomestici Ł agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 20

21 RIVALUTAZIONE BENI DIMPRESA E PARTECIPAZIONI (commi da 140 a 146) La legge di stabilit ripropone la rivalutazione dei beni dimpresa (beni materiali, immateriali e partecipazioni in societ controllate e collegate). La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguarda tutti i beni risultanti dal bilancio al , appartenenti alla medesima categoria omogenea, con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio Ł diretta l attivit di impresa (immobili merce). Possono usufruire di tale facolt le societ di capitali e gli enti commerciali e, dalle prime interpretazioni in attesa di conferme, anche le societ di persone e le imprese individuali. Il maggior valore dei beni Ł riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal 2016 (terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione) mediante versamento di unimposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili. In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalit estranee allesercizio dellimpresa prima dellinizio del quarto esercizio successivo (in generale, dal 2017) a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza Ł calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in unapposita riserva del patrimonio netto che ai fini fiscali Ł considerata in sospensione dimposta. La riserva di rivalutazione, in caso di distribuzione ai soci, concorre a formare il reddito imponibile sia della societ che dei soci (dividendo). possibile provvedere allaffrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di unimposta sostitutiva dei redditi e dellirap in misura pari al 10%. In tale ipotesi la distribuzione della riserva non genera reddito imponibile per la societ, mentre per i soci costituisce un dividendo tassabile secondo le regole ordinarie. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 21

22 Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per leventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. LAgenzia delle Entrate in un recente incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2014) ha precisato che non Ł possibile effettuare la rivalutazione soltanto ai fini civilistici, cioł senza ottenere alcun riconoscimento fiscale dei maggiori valori, ma anche senza versare alcuna imposta sostitutiva. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE (comma 156) disposta la riapertura dei termini di cui allart. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, per la rivalutazione del costo di acquisto di: terreni edificabili e agricoli posseduti da a titolo di propriet, usufrutto, superficie ed enfiteusi alla data del 1 gennaio 2014; partecipazioni sociali di ogni tipo e oggetto non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di propriet e usufrutto alla data del 1 gennaio 2014; posseduti da persone fisiche (privati), che non agiscono nella sfera dellimpresa, societ semplici e associazioni professionali, nonchø di enti non commerciali. fissato al 30 giugno 2014 il termine entro il quale provvedere: alla redazione e allasseverazione della perizia di stima. Il perito deve fare riferimento al valore corrente di mercato dei predetti beni alla data del 1 gennaio 2014; al versamento dellimposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote: - 2% per le partecipazioni non qualificate (non superiori al 20%); ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 22

23 - 4% per le partecipazioni qualificate (superiore al 20%) e per i terreni. Si ricorda che il versamento dellimposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2014 in ununica soluzione oppure pu essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo (con interessi nella misura del 3% annuo per ciascuna rata successiva alla prima), con versamento della prima rata entro la predetta scadenza. Si ricorda che per i terreni la perizia deve essere redatta ed asseverata prima della stipula dellatto di vendita. E consentito rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2014, oggetto di precedenti rivalutazioni; tale la possibilit Ł ammessa anche nellipotesi in cui la seconda perizia di stima evidenzi un valore di stima inferiore a quello risultante dalla precedente perizia. In presenza di una precedente rivalutazione Ł possibile, alternativamente: A. scomputare dallimposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto gi versato in occasione della precedente rivalutazione; B. richiedere il rimborso dellimposta sostitutiva gi versata in occasione della precedente rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dellintera imposta o della prima rata relativa alla nuova rivalutazione. Qualora limposta versata in occasione della precedente rivalutazione sia maggiore di quella dovuta con la nuova perizia, non deve essere effettuato alcun versamento ma non compete il rimborso delleccedenza versata. Si ricorda che: la rivalutazione mantiene efficacia nellipotesi di cessione del terreno rivalutato ad un prezzo inferiore al valore di perizia a condizione che nellatto siano indicati entrambi i valori (prezzo pagato e valore di perizia) e che le imposte di registro e ipocatastali siano corrisposte dallacquirente sul valore di perizia. Al contrario, la cessione del terreno rivalutato ad un corrispettivo inferiore al valore di perizia, senza lindicazione nellatto del valore di perizia, comporta linefficacia della rivalutazione con la conseguenza che, ai fini delle imposte dirette la ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 23

24 plusvalenza sar determinata senza tener conto del valore rivalutato e limposta sostitutiva versata non potr essere recuperata. In alternativa. Come precedentemente precisato Ł sempre ammessa la possibilit di redigere una perizia al ribasso. I diritti edificatori (ad esempio quello di cubatura) possono essere considerati distinti ed autonomi rispetto al diritto di propriet ; sul piano fiscale sono assimilabili ai diritti reali di godimento e pertanto possono essere oggetto di rivalutazione. Lomessa indicazione nel Mod. Unico dei dati relativi alla rivalutazione non determina linefficacia della rivalutazione ma costituisce solo una violazione di carattere formale, alle quale Ł applicabile la sanzione da un minimo di 258 ad un massimo di e DEDUCIBILIT CANONI DI LEASING (commi 162 e 163) Sono state modificate le regole di deducibilit dei canoni di leasing. Indipendentemente dalla durata contrattuale, la possibilit di dedurre i canoni leasing Ł ammessa per periodo non inferiore a: met del periodo dammortamento risultante dallapplicazione dei coefficienti ministeriali per i beni mobili; 12 anni per gli immobili; intero periodo dammortamento per i veicoli a deducibilit limitata (autovetture 4 anni). Anche i lavoratori autonomi potranno dedurre i canoni di leasing immobiliare in 12 anni. Le predette disposizioni si applicano ai contratti di leasing stipulati a decorrere dal 01/01/2014. Va precisato che per i contratti di leasing con durata pari o superiore a quella fiscale, la deduzione dei canoni seguir la durata contrattuale. Nel caso di leasing con durata contrattuale inferiore al minimo fiscale, i canoni saranno comunque deducibili fiscalmente per il periodo minimo ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 24

25 fiscale (met periodo di ammortamento per i beni mobili, 12 anni per gli immobili). IMPOSTA REGISTRO CESSIONE CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE (commi 164 e 166) Dal 2014, le cessioni, da parte dellutilizzatore, di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorchø imponibili IVA, sono assoggettate allimposta di registro nella misura del 4%. Limposta di registro si applica sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale inclusa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (commi 491 e 744) Laliquota relativa ai contributi dovuti da: pensionati e iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 20% per il 2013 al 22% per il 2014; lavoratori autonomi titolari di partita IVA privi di altra Cassa previdenziale e non pensionati per il 2014 Ł pari al 27,72% (invariato rispetto al 2013); lavoratori autonomi non titolari di partita IVA privi di altra Cassa previdenziale e non pensionati passa dal 27,72% per il 2013 al 28,72% per il ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 25

26 COMPENSAZIONE CREDITI DIMPOSTA SUPERIORI A EURO (comma 574) Come gi previsto per il credito IVA, lutilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a Euro annui richiede lapposizione del visto di conformit (art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97) alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione si applica gi ai crediti 2013, utilizzabili in compensazione nel In alternativa, per le societ di capitali assoggettate al controllo contabile (art bis, C.c.), il visto di conformit pu essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile. La disposizione, a differenza di quella sulle compensazioni in materia di IVA, non prevede altre limitazioni. Di conseguenza, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel in occasione del recente incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2014), Ł possibile la compensazione di tali crediti, per importi superiori a euro per ciascuna imposta, fin dal 1 gennaio 2014, fermo restando lobbligo di apposizione del visto alla dichiarazione che verr presentata entro la scadenza del 30/09/2014. Si rimane comunque in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dellagenzia delle Entrate. Si rammenta che dal 1/01/2014 il limite massimo dei crediti complessivamente compensabili nel modello F24 Ł stato elevato a Euro (fino al 31/12/2013 il limite massimo era di Euro) ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 26

27 AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI (comma 581) Dal 2014 Ł stabilita nella misura del 2 laliquota relativa all imposta di bollo prevista per le comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari (depositi titoli, gestioni patrimoniali ecc.). stata eliminata la soglia minima di imposta (pari a 34,20) per tutti i soggetti ed Ł stata aumentata, da a , la misura massima dellimposta dovuta per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Non Ł previsto alcun tetto massimo di prelievo per le persone fisiche. AUMENTO ALIQUOTA IVAFE (comma 582) Dal 2014, Ł stabilita nella misura del 2 laliquota relativa allimposta sul valore delle attivit finanziarie detenute allestero (IVAFE). CONTRIBUTO DI SOLIDARIET (comma 590) prorogato al triennio il contributo di solidariet dovuto dalle persone fisiche pari al 3% del reddito complessivo eccedente il limite di Euro. DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO (ROTTAMAZIONE RUOLI) (commi da 618 a 624) E ammessa la possibilit di estinguere in ununica soluzione, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli (cartelle di pagamento esattoriali) emessi dagli Agenti della riscossione entro il , alle seguenti condizioni: ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 27

28 versamento di quanto iscritto a ruolo (imposte e sanzioni) ovvero dellammontare residuo del pagamento rateale in corso; versamento dellaggio a favore dellagente della riscossione. La definizione agevolata Ł riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al Rientrano nella definizione agevolata anche i ruoli emessi per contributi previdenziali e le entrate locali anche non tributarie (esempio multe stradali). E previsto che la definizione si perfezioni con lintegrale versamento di quanto dovuto entro il , ma attualmente Ł in corso di approvazione la norma (emendamento al D.L. salva Roma approvato dal Senato) che prevede la proroga del termine di pagamento dal al In pendenza di tale termine, Ł sospesa la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo. La norma che dispone la proroga del termine prevede che la definizione agevolata possa trovare applicazione, oltre che per le cartelle di pagamento emesse da Equitalia, anche per i debiti tributari che derivino da ingiunzioni fiscali notificate da Enti della riscossione, soprattutto locali, diversi da Equitalia. NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) (commi da 639 a 679, da 681 a 703) istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. IUC, per la quale sono gi stati annunciati interventi modificativi. In sintesi si riportano le principali caratteristiche della nuova imposta che ingloba: limu, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa labitazione principale; ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 28

29 la TARI (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (Ł abrogata la TARES). Presupposto dellimposta Ł il possesso/ detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie assoggettata ad imposta Ł quella calpestabile e corrisponde quella dichiarata ai fini della TARSU. Le tariffe saranno determinate dal Comune. la TASI (Tributo per i servizi indivisibili), per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune (esempio illuminazione). Presupposto dellimposta Ł il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa labitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti. In caso di leasing, limposta Ł dovuta dallutilizzatore. La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU; laliquota di base Ł pari all 1 per mille, con possibilit per il Comune di ridurre tale aliquota o di determinare laliquota in modo tale che la somma tra la stessa e laliquota IMU non sia superiore allaliquota IMU massima statale al IMU (commi da 707 a 728) Lintroduzione della IUC lascia salva la disciplina per lapplicazione dellimu. Si ricorda che, per effetto delle modifiche precedentemente introdotte limu non Ł applicabile: - allabitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9); - alla casa coniugale assegnata allex coniuge a seguito di provvedimento di separazione/annullamento/scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - Il Comune pu considerare abitazione principale lunit immobiliare posseduta a titolo di propriet /usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchø non locata nonchø, a determinate condizioni, quella concessa in comodato a ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 29

30 parenti in linea retta, entro il primo grado che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale; - ad altre tipologie di immobili; per i terreni agricoli, nonchø per quelli non coltivati, posseduti de condotti da coltivatori diretti e IAP, Ł ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile; dal 2014 Ł altres disposta lesenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali; dal 2014 sono esenti da IMU i c.d. immobili merce, classificati nelle rimanenze, ossia sui fabbricati che limpresa ha costruito/ristrutturato e destinato alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; per il 2013 limu relativa agli immobili strumentali Ł deducibile dal reddito dimpresa/lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilit Ł fissata nella misura del 20%. LIMU continuer ad essere indeducibile ai fini IRAP. Per effetto di alcune novit introdotte dalla legge di stabilit : a decorrere dal 2013, Ł tassato ai fini IRPEF nella misura del 50% il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati ed assoggettati ad IMU, situati nello stesso Comune nel quale si trova labitazione principale. Continueranno a non essere tassati ai fini IRPEF gli immobili ad uso abitativo, non locati ed assoggettati ad IMU, ubicati in un Comune diverso da quello nel quale si trova labitazione principale; non sar sanzionato linsufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 (dicembre 2013) se la differenza verr versata entro il termine di versamento della prima rata dellimu dovuta per il 2014 (giugno 2014). ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 30

31 PREZZO DI VENDITA IN CUSTODIA DAL NOTAIO (commi da 63 a 67) Non appena sar emanato il decreto attuativo (entro 120 giorni dal 1/1/2014), il prezzo della compravendita di immobili ed aziende non sar piø versato direttamente dallacquirente al venditore ma depositato presso il notaio che stipula latto. Il notaio, dopo aver trascritto latto di compravendita di immobili nei registri immobiliari o latto di cessione azienda nel registro imprese ed accertata lassenza di trascrizioni pregiudizievoli per lacquirente, trasmetter al venditore il corrispettivo della cessione. Nei confronti dei notai Ł previsto lobbligo di versare le somme incassate per prezzo ed imposte, su apposito c/c dedicato. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 31

32 ALTRE DISPOSIZIONI DI RILIEVO TASSO D INTERESSE LEGALE (D.M. 12/12/2013) Dal la misura del tasso di interesse legale Ł fissata nella misura del 1% (sino al 31/12/2013 era del 2,5%). Il tasso di interesse legale influisce anche sulla determinazione dell usufrutto vitalizio. Di seguito si riporta la tabella aggiornata con i nuovi coefficienti utilizzabili dall per il calcolo del valore dell usufrutto e della nuda propriet. Et Usufruttuario Coefficiente % Usufrutto % Nuda Propriet da 0 a 20 95,00 95,00 5,00 da 21 a 30 90,00 90,00 10,00 da 31 a 40 85,00 85,00 15,00 da 41 a 45 80,00 80,00 20,00 da 46 a 50 75,00 75,00 25,00 da 51 a 53 70,00 70,00 30,00 da 54 a 56 65,00 65,00 35,00 da 57 a 60 60,00 60,00 40,00 da 61 a 63 55,00 55,00 45,00 da 64 a 66 50,00 50,00 50,00 da 67 a 69 45,00 45,00 55,00 da 70 a 72 40,00 40,00 60,00 da 73 a 75 35,00 35,00 65,00 da 76 a 78 30,00 30,00 70,00 da 79 a 82 25,00 25,00 75,00 da 83 a 86 20,00 20,00 80,00 da 87 a 92 15,00 15,00 85,00 da 93 a 99 10,00 10,00 90,00 ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 32

33 MODIFICHE IMPOSTA DI REGISTRO (Art.10 D.lgs 14/03/2011 n. 23- Art. 26 D.L. 12/09/2013 n. 104 conv. in L. 128/2013 L. 27/12/2013 n. 147 legge di Stabilit ) Dal sono state apportate incisive modifiche alla tassazione delle vendite (non soggette ad IVA) di immobili. In estrema sintesi, Ł stata introdotta: unaliquota ordinaria del 9% per lacquisto di immobile in genere; unaliquota ridotta del 2% (in precedenza era del 3%) per lacquisto della prima casa non di lusso; sono ora considerate non di lusso, le abitazioni del gruppo catastale A, con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9; unaliquota del 12% per lacquisto di terreni agricoli effettuate da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP (Imprenditori agricoli professionali); fino al 2013 laliquota complessiva (registro + ipocatastali) era pari al 18%; sono abolite tutte le altre agevolazioni sui trasferimenti immobiliari, fatta eccezione per lagevolazione riservata alla piccola propriet contadina, consistente nellapplicazione delle imposte di registro e ipotecaria fisse ( ) e catastale nella misura del 1%. Pertanto, sono state soppresse a titolo esemplificativo le agevolazioni relative: allacquisto di immobili ed aree comprese in piani urbanistici particolareggiati (PUP) che erano in precedenza assoggettati ad imposta di registro del 1% ed a ipo-catastali nella misura del 4%; ai trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata, purchø convenzionata effettuati nei confronti di soggetti che attuano il recupero (art. 5 L. 168/82), precedentemente assoggettati ad imposta di registro ed imposte ipo-catastali in misura fissa; ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 33

34 agli acquisti di immobili di interesse storico-artistico ed archeologico soggetti alla legge n. 1089/39 che precedentemente scontavano limposta di registro del 3% ed ipo-catastali del 3%; alle cessioni di fabbricati abitativi nei confronti di imprese di compravendita immobiliare (che hanno oggetto esclusivo o principale dellattivit la rivendita di immobili) con impegno nellatto di acquisto di rivendita entro 3 anni; tali operazioni in precedenza scontavano limposta di registro nella misura del 1% ed ipo-catastali fisse; ai trasferimenti di aree destinate ad insediamenti produttivi e per ledilizia economico popolare (art. 32 DPR 601/73), precedentemente assoggettati ad imposta di registro in misura fissa e non erano dovute le imposte ed ipo-catastali. Le novit introdotte sono sintetizzate nelle tabelle seguenti, dove risulta evidenziato anche il precedente regime di tassazione. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 34

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