VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti aziendali di Giampaolo Abbondio Associati Sim s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, per violazioni degli artt. 8, comma 1, e 21, comma 1-bis, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 e relative norme di attuazione e, in qualità di responsabile in solido, della medesima Società LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento adottato dalla Banca d Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni; VISTE le risultanze dell attività di vigilanza svolta nei confronti di Giampaolo Abbondio Associati SIM S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa (di seguito anche GAA SIM o la Società ) anche da parte della Banca d Italia relativamente ai profili attinenti la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento nei confronti della clientela; VISTE, altresì, la nota del 10 giugno 2013 del collegio sindacale di GAA SIM e la nota del commissario liquidatore ricevuta dalla Consob in data 14 giugno 2013 dalle quali emergevano irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti con particolare riferimento al collocamento della polizza Flexible Investment Portfolio; VISTE le note del 7 settembre e del 12 novembre 2012, sottoscritte dal sig. Dario Luca Spitale, amministratore delegato della SIM, in riscontro a specifiche richieste della Consob, con le quali egli aveva comunicato talune informazioni non veritiere in ordine al collocamento della sopra richiamata Polizza; VISTE le note del 3 dicembre 2013, notificate agli interessati tra il 6 dicembre 2013 e l 8 maggio 2014, con le quali la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento, ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF, ha contestato la violazione delle norme di legge e di regolamento di seguito indicate: 1) art. 21, comma 1-bis, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e art. 23, comma 3, del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007 (adottato ai sensi dell art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998), che impongono agli intermediari di informare chiaramente i clienti sulla natura e/o sulle fonti dei conflitti di interesse, qualora le 1

2 misure adottate non risultino sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere all interesse dei clienti sia evitato; 2) art. 8, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che dispone che la Consob possa chiedere, nell ambito delle proprie competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti; RILEVATO che l illecito sub 1) è stato contestato ai sig.ri Dario Luca Spitale, Stefano Giovanni Battista Lorato, Andrea Sabbion, Massimo Esposito, Fabio Vegro, Massimo Greggio e Massimiliano Forte e che l illecito sub 2) è stato contestato unicamente al sig. Dario Luca Spitale; RILEVATO che con nota del 3 dicembre 2013 le predette violazioni sono state contestate anche a GAA SIM S.p.A., in qualità di responsabile in solido; CONSIDERATO che con le medesime note del 3 dicembre 2013 gli anzidetti esponenti aziendali e la Società sono stati, altresì, resi edotti della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse; VISTE le note con cui i sig.ri Sabbion, Lorato, Esposito, Vegro, Greggio e Forte, tra il 18 dicembre 2013 e il 3 marzo 2014, hanno formulato istanza di accesso agli atti e di proroga per il deposito delle memorie difensive; RILEVATO che le predette richieste sono state riscontrate positivamente dalla Consob e che gli accessi agli atti sono stati eseguiti in data 15 gennaio 2014 nell interesse dei sig.ri Sabbion, Lorato, Esposito, Vegro e Greggio e in data 27 febbraio e 18 marzo 2014 nell interesse del sig. Forte; ESAMINATE le note, formulate tra il 18 febbraio ed il 31 marzo 2014, con le quali gli anzidetti esponenti aziendali hanno presentato le proprie deduzioni difensive; RILEVATO che il sig. Spitale non ha esercitato alcuna facoltà difensiva; VISTA la nota del 28 maggio 2014, con cui la Divisione Intermediari ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; RILEVATO che nella suddetta Relazione, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento, esaminate le argomentazioni difensive addotte, ha ritenuto che le difese di parte non consentissero di ritenere superate le violazioni oggetto di contestazione; VISTE le note del 30 maggio 2014, ricevute dai destinatari tra il 30 maggio e il 17 luglio 2014, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato ai soggetti di cui sopra l avvio della parte istruttoria per la decisione relativa al presente procedimento, trasmettendo loro copia della sopra richiamata Relazione Istruttoria e rendendoli edotti della facoltà di presentare memorie scritte e documenti integrativi nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle predette note; ESAMINATE le note, formulate in data 26 giugno 2014, con le quali i sig.ri Sabbion, Lorato, Esposito, Vegro e Greggio hanno presentato le proprie deduzioni difensive integrative; ESAMINATE le note del 30 giugno e del 25 luglio 2014 con cui il sig. Forte ha presentato le proprie memorie difensive integrative e, al contempo, ha richiesto di essere sentito personalmente; ESAMINATO il relativo verbale di audizione del 9 luglio 2014; 2

3 RILEVATO che il sig. Spitale non ha esercitato alcuna facoltà difensiva; ESAMINATA la Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 29 settembre 2014, con la quale il medesimo Ufficio, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTE le note del 27 maggio 2015 e del 5 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata ed alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal sig. Forte con nota dell 8 luglio 2015; RILEVATO che non sono pervenute controdeduzioni da parte degli altri soggetti destinatari delle lettere di contestazione; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie di cui al presente procedimento, le seguenti violazioni: - art. 21, comma 1-bis, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998, nonché art. 23, comma 3, del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007, per la mancata informativa alla clientela riguardo alla situazione di conflitto di interessi inerente al collocamento della polizza Flexible Investment Portfolio che è risultata essere investita in un fondo, Enea Diversified & Multistrategy, Sicav di diritto lussemburghese gestita da Enea Investment Management S.A., società partecipante al capitale di GAA SIM e riconducibile al sig. Dario Luca Spitale che ricopriva, al contempo, la carica di amministratore delegato della SIM; - art. 8, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per avere il sig. Spitale, con note del 7 settembre e del 12 novembre 2012, in riscontro a specifiche richieste della Consob, comunicato alla medesima autorità informazioni non veritiere in ordine al collocamento della Polizza Flexible Investment Portfolio; VISTO l art. 190 del TUF, che punisce l inosservanza delle disposizioni previste, tra l altro, dall art. 21 dello stesso decreto, nonché delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d Italia o dalla Consob in base al medesimo articolo, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro ,00 per ciascuna violazione; 3

4 VISTO il citato art. 190 del TUF, che punisce anche l inosservanza dell art. 8, comma 1, dello stesso decreto con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro ,00; TENUTO CONTO dei criteri indicati dall art. 11 della legge n. 689 del 1981 ed, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva, assumono rilevanza i seguenti elementi: - la carica o la funzione sociale ricoperta da ciascun esponente aziendale e la relativa durata, nonché l effettiva funzione svolta all interno della società; - la centralità del sig. Spitale nella vicenda ed il conseguente ruolo gregario svolto dagli altri esponenti aziendali; - la rilevanza delle attestazioni del sig. Forte che, nel disattendere gli obblighi connessi alla sua funzione, ha fornito agli esponenti aziendali indicazioni non corrette riguardo la rispondenza della informativa precontrattuale resa alla clientela ai requisiti previsti dalla normativa vigente; - le dimensioni, la natura e la complessità dell attività svolta dalla Società nonché della gamma e della tipologia dei servizi prestati; - i reclami pervenuti dai clienti sottoscrittori per il mancato rimborso di importi investiti nella Polizza; - il carattere strumentale dell illecito commesso dal medesimo sig. Spitale in violazione dell art. 8, comma 1, del TUF (sostanziatosi nell avere fornito informazioni non veritiere alla Consob al fine di occultare il rilevante conflitto di interesse che connotava il suo agire quale amministratore delegato di GAA SIM) rispetto all illecito in materia di conflitti di interessi; CONSIDERATO che, con riferimento all elemento soggettivo, i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa ad eccezione delle violazioni poste in essere dal sig. Spitale che si reputano addebitabili a titolo di dolo; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell iter istruttorio, dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: - sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l importo per ognuno di essi indicato: sig. Dario Luca Spitale (amministratore delegato, dal 5 settembre 2012 al 24 maggio 2013, presidente del consiglio di amministrazione, dal 28 giugno 2012 al 15 gennaio 2013 e consigliere di amministrazione dal 2 dicembre 2011 al 24 maggio 2013): ,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub 1); ,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub 2); 4

5 sig. Stefano Giovanni Battista Lorato (consigliere di amministrazione dal 24 luglio 2012 al 24 maggio 2013): 5.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub 1); sig. Andrea Sabbion (consigliere di amministrazione dal 28 giugno 2012 al 24 maggio 2013): 5.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub 1); sig. Massimo Esposito (presidente del collegio sindacale, dal 28 giugno 2012 al 5 settembre 2013): 5.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub 1); sig. Fabio Vegro (sindaco effettivo, dal 28 giugno 2012 al 5 settembre 2013): 5.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub 1); sig. Massimo Greggio (sindaco effettivo, dal 28 giugno 2012 al 5 settembre 2013): 5.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub 1); sig. Massimiliano Forte (Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità, in carica dal 18 novembre 2010): ,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub 1). - è ingiunto a Giampaolo Abbondio Associati SIM S.p.A., con sede in Milano, Piazza Castello, 16, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell importo complessivo di ,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati. Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 23 settembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5

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