IL REGIME SPECIALE IVA

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1 IL REGIME SPECIALE IVA Il regime speciale Iva per i produttori agricoli (e per la pesca in acque dolci) è regolato dell'art. 34 del Dpr. n. 733 del 1972 che è stato completamente riscritto con l'art. 5 del D.lgs. n. 313 del 1997 per introdurre modifiche sostanziali al regime stesso. Di conseguenza, con decorrenza 1 gennaio 1998, il regime speciale IVA riservato ai produttori agricoli ha mutato completamente la sua struttura al fine di attenuare le distorsioni della concorrenza evidenziate in passato fra i diversi soggetti del settore, provocate dalla circostanza che il carico fiscale IVA relativo alle cessioni di uno stesso prodotto agricolo poteva essere diverso a seconda che l'agricoltore cedente applicasse il regime speciale ovvero il regime normale. Pertanto, dal 1 gennaio 1998, le disposizioni dell'art. 34 del Dpr. n. 633 del 1972 evidenziano che: Il regime speciale agricolo diviene in via generale un regime speciale di detrazione e non anche un regime speciale di applicazione del tributo, in quanto la detrazione dell'imposta resta forfetizzata, a copertura dell IVA assolta per l'acquisto di beni e servizi necessari per l'espletamento dell'attività, agricola o di pesca, nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione applicate sull'ammontare imponibile dei prodotti ceduti. Sulle cessioni di prodotti agricoli e ittici si applicano invece le aliquote IVA proprie previste per tali beni, salvo alcune specifiche eccezioni. Tale regime avrebbe dovuto trovare applicazione sin dall'anno 2000 solo per i soggetti che nell'anno precedente avessero realizzato un volume d'affari non superiore a euro ,28. Tuttavia una serie di provvedimenti hanno prorogato di anno in anno l'entrata in vigore del limite di volume di affari fino a giungere al 2005; il Dl. n. 35 del 2005, infatti, abrogando definitivamente il 3 comma dell'art 34, Dpr. n. 633 del 1972, ha consentito (come era già avvenuto negli anni precedenti per effetto delle proroghe) la fruibilità del regime speciale agricolo senza alcuna limitazione di natura dimensionale (volume di affari). Il divieto di operare la detrazione forfetizzata, dapprima previsto in relazione alle cessioni di bovini, bufali e suini, è esteso a tutti gli acquisti di prodotti agricoli che sono pervenuti all'impresa agricola con atto non assoggettato ad IVA. Tale divieto, così come modificato con l'art 10 del Di. n. 35 del 2005, opera solo se il soggetto trasferente ha applicato il regime Iva normale; pertanto il soggetto in regime Iva speciale può trasferire la propria azienda agricola con atto non assoggettato a Iva e il destinatario può applicare il regime Iva speciale. Ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa) si rende applicabile la rettifica della detrazione prevista dal comma 3 dell'art. 19 bis2. del Dpr. 633/72. Anche questa regola è stata modificata dall'art. 10 del Di. n. 35 nel senso che risulta abolito il vincolo di permanenza nel regime ordinario fino alla conclusione del periodo di rettifica di cui all'art 19 bis2. Sono introdotte semplificazioni in merito agli adempimenti contabili. È fatto divieto di adottare la disciplina della contabilità separata all'interno dell'attività agricola svolta dallo stesso imprenditore. Questo divieto è stato abrogato dal DI. n. 35 del 2005.

2 Le modifiche del 2005 Il decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, (convertito dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005), concernente disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, con l'art. 10, ha modificato nella sostanza l'articolo 34 del Dpr 633 del 1972 relativo al regime speciale Iva per i produttori agricoli. Le modifiche riguardano: le cooperative agricole di trasformazione, gli enti di tipo associativo e l'abolizione del calcolo del pro - rata; l'abolizione del limite dimensionale di applicabilità del regime speciale tramite l'abrogazione del 3 comma dell'art. 34; la detrazione forfetaria in caso di trasferimento non assoggettato a IVA; l'applicazione separata dell'iva in caso di più attività esercitate nell'ambito della stessa impresa agricola; il vincolo minimo di durata dell'opzione per il regime ordinario. Cooperative agricole di trasformazione, enti di tipo associativo e abolizione dei calcolo del pro - rata La modifica in argomento riguarda la sostituzione della lettera e) del comma 2 dell'art. 34 del Dpr. 633 del 1972, in merito all'applicazione incondizionata del regime speciale alle cooperative agricole di trasformazione, i loro consorzi e gli enti di tipo associativo con la conseguente abolizione del calcolo del pro-rata. Con la modifica del 2005: sono eliminati i vincoli previgenti relativi al possesso dei requisiti dei soci in ordine alla effettiva applicabilità del regime speciale; è permesso agli organismi associativi assimilati ai "produttori agricoli" (cooperative, consorzi e associazioni di produttori e loro unioni legalmente riconosciute), l'applicazione del regime speciale Iva anche alle cessioni di prodotti acquistati da terzi o conferiti da soci o associati in regime Iva normale; sono eliminati, di conseguenza: l'obbligo di calcolo del pro rata; l'obbligo (per il socio o associato) di comunicare all'ente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la propria condizione IVA. Gli enti di cui sopra, tuttavia, ai fini dell'applicazione del regime speciale IVA, devono rispettare il vincolo della prevalenza dei beni prodotti e conferiti dai soci, associati o partecipanti rispetto a quelli acquistati presso terzi.

3 Abolizione del limite dimensionate di applicabilità del regime speciale Ad opera dell'art. 10 del DI. n. 35, è abrogato il comma 3 dell'art. 34 che escludeva dall'applicazione del regime speciale i soggetti che, nell'anno solare precedente, avevano realizzato un volume d'affari superiore a ,28 euro. A seguito dell'abrogazione in esame, il regime speciale per i produttori agricoli di cui all'art 34 del Dpr. n. 633 del 1972, si rende definitivamente applicabile a tutti i produttori agricoli,, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per il regime IVA normale, indipendentemente dal volume d'affari realizzato. Detrazione forfetaria in caso di trasferimento non assoggettato ad IVA L'articolo 34, comma 4, del Dpr. n. 633, al fine di eliminare indebiti profitti ed evitare il conseguimento di doppi rimborsi d'imposta, stabiliva l'inapplicabilità della detrazione forfetaria se i prodotti agricoli venivano acquisiti con atto non soggetto ad IVA (ad esempio con conferimento di beni, cessione d'azienda, fusione o scissione, donazione, affitto di azienda, ecc.); tale regola, se da un lato impediva il doppio recupero dell'imposta nel caso in cui, ad esempio, il cedente operava in regime ordinario e il cessionario operava in regime speciale, dall'altro non permetteva il recupero della stessa quando entrambi i soggetti si trovavano in regime speciale agricolo. Le modifiche introdotte col predetto Dl. n. 35 hanno eliminato tale penalizzazione specificando che la condizione di l'inapplicabilità della detrazione forfetizzata sussiste solo se il cedente, il donante o il conferente, abbia operato in regime ordinario di detrazione dell'iva. Applicazione separata dell IVA in caso di più attività esercitate nell'ambito della stessa impresa agricola Il Dl. n. 35, ha abrogato il comma 10 dell'articolo 34 del Dpr 633 del 1972 che disponeva il divieto di separare, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/ 1972, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola assoggettate alla disciplina speciale di detrazione forfetaria, In realtà questa norma non era mai entrata in vigore per effetto delle numerose proroghe; da ultimo quella contenuta nella legge n. 26 del 2005 che prorogava l'applicazione del comma 10 al 1 gennaio Vincolo minimo di durata dell'opzione per il regime ordinario L'art 10 del decreto legge n. 35 del 2005 non ha risparmiato neppure il comma 11 dell'art. 34 in materia di vincolo minimo di durata dell'opzione per il regime Iva ordinario. La disposizione, discendente dalla modifica in discorso, consente ai produttori agricoli in regime speciale di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari con il generico vincolo di permanenza triennale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al Dpr. 10 novembre 1997, n. 442.

4 Le modifiche introdotte nel 2006 con vigenza dal 1 gennaio 2007 Con l'art. 2, comma 31, del Decreto legge 2 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è stato modificato il comma 6 dell'art. 34 del Dpr. n. 633 del 1972 con l'introduzione di un unico limite di volume di affari entro il quale opera il regime di esonero dei produttori agricoli, indipendentemente dall'ubicazione dell'attività agricola svolta dallo stesso contribuente. L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. I/E del 19 gennaio 2007, ha illustrato la modifica come segue. Il novellato comma 6 del menzionato articolo 34 prevede un regime di esonero dagli adempimenti IVA per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte I della tabella A allegata al citato decreto n. 633 del Pertanto, sulla base della nuova formulazione della norma in esame, viene individuato un unico regime di esonero a cui accedono tutti i produttori agricoli con un volume di affari non superiore a euro, limite che risulta più elevato di quello precedentemente in vigore pari a 2.582,28 euro. Tale nuovo regime elimina: lo specifico limite di 7.746,85 euro fissato, in tema di regime di esonero, per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti, e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani, individuati dalle rispettive Regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; il regime semplificato previsto per gli imprenditori agricoli che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume di affari superiore a 2.582,28 euro o a 7.746,85 euro e inferiore a ,28 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte della tabella A, allegata al citato decreto n. 633 del Detti contribuenti erano esonerati dall'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, fermo restando l'obbligo di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 633 del 1972 e di versamento annuale dell'imposta. In base all'attuale formulazione della norma in commento, l'agevolazione concessa ai produttori agricoli consiste: 1. nell'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e presentazione della dichiarazione annuale Iva e della comunicazione annuale dei dati IVA. Resta fermo l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o dai committenti; 2. nell'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, per l'espressa deroga contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 34 del menzionato DPR n. 633 del 1972 alla generale applicazione delle aliquote proprie dei beni ceduti.

5 Inoltre, tale regime fiscale comporta per i cessionari e i committenti che, nell'esercizio d'impresa, acquistano beni o utilizzano servizi dai produttori agricoli "esonerati", l'obbligo di emettere un'autofattura con le modalità e nei termini dell'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicandovi, unitamente al prezzo di vendita dei beni o dei servizi acquistati, l'imposta calcolata secondo l'aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli. Il cessionario o il committente dovranno pagare l'imposta, così determinata, direttamente al produttore agricolo, procedendo a registrare la fattura a norma dell'articolo 25 del DPR n. 633 del 1 972, ed a consegnarne copia al produttore agricolo. L'agricoltore esonerato dall'obbligo di versamento dell'imposta, tratterrà l'imposta incassata a titolo di compensazione dell'imposta assolta sugli acquisti. In coerenza con le modifiche apportate al regime di cui al comma 6 del citato articolo 34, l'articolo 2, comma 32, del decreto ha provveduto a sostituire la lettera d) dell'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che individua i soggetti passivi ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Più precisamente, per aggiornarne il contenuto al nuovo limite di esonero previsto ai fini IVA, per effetto del menzionato comma 32, sono ora esclusi dal novero dei soggetti passivi IRAP i produttori agricoli titolari di reddito agrario che realizzano un volume d'affari annuo non superiore a euro e che non hanno rinunciato all'esonero. Le modifiche in commento, apportate in sede di conversione del decreto legge n. 262 del 2006 esplicano i loro effetti a partire dal 1 gennaio 2007, Infatti, la norma in questione riguarda una disciplina specifica che collega determinati comportamenti del produttore agricolo - da porre in essere nell'anno in corso - al volume d'affari realizzato nell'anno precedente; pertanto, la sua applicazione non può che decorrere dall'anno successivo a quello della sua emanazione. Infine, a maggior chiarimento ed approfondimento di quanto precisato nei paragrafo 52.1 della circolare n. 28 del 4 agosto 2006, si fa presente che in sede di conversione del decreto, è stato eliminato dall'articolo 34, comma 6, ogni riferimento alle disposizioni dell'articolo 32 bis del D.P.R. n. 633 del Con tale intervento il legislatore ha inteso escludere che i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a euro potessero rientrare fra quelli interessati dal regime della franchigia, previsto dall'articolo 32 bis, istituito con l'articolo 37 del d.l. n. 223 del Peraltro, così come previsto per i soggetti in franchigia dall'articolo 32 bis, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 anche i produttori agricoli possono esercitare l'opzione per "l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari", ai sensi dell'articolo 34, comma 11, dello stesso decreto n. 633 del Conseguentemente un produttore agricolo che nell'anno solare 2006, abbia realizzato un volume di affari non superiore a euro, potrà optare per applicare l'iva nei modi ordinari. Infine, si coglie l'occasione per precisare che anche gli imprenditori agricoli che svolgono un'attività di agriturismo sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di franchigia di cui al citato articolo 32 bis, trattandosi di un'attività per la quale opera un regime speciale di determinazione dell'imposta, disciplinato dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 41. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Art Regime speciale per i produttori agricoli Testo vigente 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera e), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

6 2. Si considerano produttori agricoli: 1. i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane. 2. gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; 3. le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. 3. (Comma abrogato) 4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario. 5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma \, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R.10 novembre 1997, n. 442 e successive modificazioni. 7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera e), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto dei versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. 8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati ai comma 2, lettera e). 9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello

7 Stato. 10. (Comma abrogato) 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo. 1 7, comma 3, della legge 23 agosto 1 988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Soggetti ammessi al regime speciale I soggetti ammessi al regime speciale IVA per i produttori agricoli, in base all'art. 34, sono i seguenti: soggetti che esercitano, individualmente od in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile nonché la pesca in acque dolci, la piscicoltura, la mitilicoltura, l'ostricoltura, la coltura di altri molluschi e crostacei e l'allevamento di rane; organismi agricoli di intervento o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti dell'unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi. Per questi soggetti si prescinde dal volume d'affari realizzato ai fini dell'applicazione del regime speciale; cooperative e loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, esclusiva mente nell'ipotesi in cui l'attività degli stessi si concretizzi nella vendita "per conto" dei produttori soci o associati; altri enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori agricoli. L IVA dell imprenditore agricolo Si è già osservato che il legislatore, con l'art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, ha provveduto a riscrivere integralmente l'articolo 2135 del codice civile ridefinendo la figura dell'imprenditore agricolo come segue: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dal l'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del

8 patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. L'Agenzia delle Entrate, sul punto, con circolare 14 maggio 2002, n. 44/E ha fornito le seguenti importanti precisazioni. Con la nuova definizione di imprenditore agricolo il Legislatore ha inteso ricomprendere nell'area dell'impresa agricola per natura ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso. Ciò ha portato ad un'esplicita estensione della disciplina dell'impresa agricola a quelle particolari attività, come l'apicoltura o l'allevamento di maiali per l'ingrasso e non per la riproduzione, le quali, in passato, erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola in via interpretativa. Il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2135, inoltre, con riguardo alle attività agricole connesse, dispone che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando sono presenti i seguenti requisiti: requisito soggettivo: requisito oggettivo: l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l'allevamento di animali; i prodotti oggetto di tali attività devono provenire "prevalentemente" dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo di cui sopra. La nuova formulazione della norma non richiede più, quindi, che le attività connesse siano esercitate "nell'esercizio normale dell'agricoltura" così come previsto dalla disposizione abrogata. Tale requisito comportava, in origine, che la connessione con l'attività agricola principale andasse verificata caso per caso, in relazione alla dimensione e nelle modalità di svolgimento dell'attività; notevoli conseguenze ne derivavano per quelle particolari attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti che, non essendo esercitate "normalmente" dagli agricoltori erano da considerarsi attività commerciali, con possibilità tuttavia di riqualificarsi, in seguito, come attività connesse e quindi agricole allorquando, a seguito dell'evoluzione dell'economia agraria, tali attività di trasformazione venivano normalmente praticate dagli agricoltori. I più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina hanno ricompreso nell'ambito dell'esercizio normale dell'agricoltura ogni attività frutto dell'evoluzione delle tecniche agrarie, fatto salvo il collegamento tra il prodotto agricolo ottenuto ed il terreno da cui deriva. Con la nuova disciplina, quindi, avuto riguardo alla suddetta evoluzione dei concetti, il richiamo all esercizio normale dell'agricoltura" è stato sostituito con il criterio della "prevalenza", nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti dai terzi. Analogo criterio è stabilito per la qualificazione come attività connesse delle attività di fornitura a terzi di beni o servizi, le quali, oltre a soddisfare il requisito soggettivo stabilito per le imprese di trasformazione, devono utilizzare "prevalentemente" attrezzature o risorse dell'azienda "normalmente" impiegate nell'attività agricola principale. Al riguardo, è da considerarsi "normale" l'impiego in via continuativa e sistematica di tali attrezzature nell'attività agricola principale; al contrario, non sarà qualificato come "normale" l'utilizzo occasionale e sporadico nell'attività agricola principale di attrezzature che, invece, sono impiegate con cadenza di continuità e sistematicità al di fuori dell'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento, Pertanto, per poter rientrare fra le attività connesse, l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e

9 risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Infine, l'ultima parte della norma in questione ricomprende nell'area delle attività connesse le attività di valorizzazione e manutenzione del territorio, nonché le attività di agriturismo esercitate dall'imprenditore agricolo. Resta da precisare che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fa rientrare nella disciplina dell'imprenditore agricolo le società cooperative ed i relativi consorzi, costituite fra imprenditori agricoli, quando svolgano attività agricole di cui all'articolo 2135 cc. e a condizione che utilizzino "prevalentemente" prodotti dei soci, ovvero forniscano beni e servizi "prevalentemente" ai soci. Cessione di prodotti rientranti nel regime speciale Nel regime speciale per l'agricoltura rientrano soltanto le cessioni dei prodotti di cui alla Tabella A, parte I, allegata al Dpr. n. 633 del 1972, effettuate dagli imprenditori agricoli così come qualificati nell'art del codice civile. LA tabella A., parte I, corredata con le aliquote IVA ordinarie e con quelle di compensazione, è riprodotta a fine capitolo. I regimi IVA dipendenti dall art. 34 In base alle attuali disposizioni contenute nell'art. 34, Dpr. n. 633 del 1972, dopo le profonde modifiche apportate col Dl. n. 35 del 2005 e quelle apportate col Dl. n. 262 del 2006, dal 1 gennaio 2007, vigono i seguenti regimi IVA: 1. Regime speciale di non esonero o di detrazione (individuato pure come "regime speciale") Riguarda tutti gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività agricola di cui all'art del codice civile. 2. Regime speciale di esonero Interessa i piccoli imprenditori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr. n. 633 del Regime IVA ordinario o normale Il regime IVA ordinario o normale interessa tutti gli imprenditori agricoli che intendono adottarlo mediante l'esercizio dell'opzione in base al comma 11 dell'art 34. Determinazione del volume di affari II volume d'affari del produttore agricolo è costituito dalle vendite o cessioni di beni e servizi indicati nella l a parte della tabella "A" compresi i conferimenti alle cooperative agricole o agli enti associativi. Nel regime speciale di non esonero (o di detrazione) il volume di affari è costituito dalle vendite effettuate nell'anno solare considerato risultanti dalle fatture emesse a clienti (imprenditori) e dall'imponibile dei corrispettivi derivanti da vendite effettuate a privati consumatori e da quelli per auto consumo. Nel regime speciale di esonero dalle autofatture ricevute da clienti imprenditori, dalle vendite

10 effettuate a privati consumatori e dal valore dell'auto consumo (variamente annotate) nell'anno solare considerato. Dal computo del volume di affari restano esclusi: gli aiuti finanziari derivanti dalla legge erogati dall'unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri Enti in base a specifiche disposizioni di legge; la cessione di beni strumentali. Regime speciale di non esonero (o di rotazione) Il 1 comma dell'art. 34 prevede che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte della tabella A) allegata al Dpr. n. 633 del 1972, effettuate dai produttori agricoli, l'imposta sul valore aggiunto si applica con le aliquote proprie stabilite per i singoli prodotti, determinati in base all'art 16 del medesimo Dpr. n. 633 del 1972 ove è previsto che: l'aliquota IVA è stabilita nella misura del 20% della base imponibile dell'operazione; l'aliquota è ridotta al 10% per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al 38% per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nella Tabella B; per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. Il regime speciale di non esonero si applica ai soggetti sotto elencati solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella I^ parte della Tabella A, a condizione che l'acquisto sia stato assoggettato ad IVA. Soggetti destinatari: produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile nonché le attività di pesca in acque dolci e di acquacoltura, a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri; organismi di intervento in agricoltura a prescindere dal volume d'affari; cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano per conto dei soci la vendita dei prodotti conferiti. In seguito alle modifiche introdotte dal DLgs. n. 228/2001, a partire dal 30 giugno 2001, il regime speciale si applica anche alle attività di: manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti; alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l'ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a

11 quelli provenienti dal proprio fondo. Determinazione dell'iva ammessa in detrazione L'IVA ammessa in detrazione è determinata, a copertura degli oneri d'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni e servizi necessari per l'esercizio delle attività agricola e di pesca, mediante le percentuali di compensazione applicate alle cessioni degli stessi prodotti. Dall'imposta incassata per rivalsa dovrà essere detratta l'imposta rideterminata applicando le percentuali di compensazione e sarà così calcolata l'imposta da versare in sede di liquidazione. Ne scaturisce che il produttore agricolo diviene debitore d'imposta nei confronti dell'erario per la differenza tra le aliquote applicate ai singoli prodotti e le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione detratte. Dal regime speciale di detrazione quindi, discende che il contribuente agricolo non potrà mai vantare somme IVA a credito nei confronti dell'erario. Iva sulle vendite Iva sugli acquisti Differenza (Vendite) x (aliquote IVA ordinarie) (Vendite) x (percentuali di compensazione) Da versare all'erario Di seguito si riporta un esempio

12 Regime speciale di detrazione - esempio di calcolo dell'iva detraibile e dell'iva a debito Si suppongo che siano state effettuate le seguenti vendite: Foraggi Animali vivi della specie suina Animali vivi della specie bovina Animali vivi della specie equina L'imposta da versare sarà così determinata Voce Imponibile Iva ordinaria Iva detraibile applicando le percentuali di compensazione % Importo % Importo Foraggi Suini ,30 73 Bovini Cavalli ,30 73 Totale Liquidazione dell'iva a debito Iva risultante dalle cessione dei prodotti agricoli zootecnici 400 iva ammessa in detrazione in base alle percentuali di compensazione 256 IVA A DEBITO 144

13 Regime speciale di esonero L'art. 34 del Dpr. n. 633 del 1972, comma 6, così come modificato con l'art. 2, comma 31, del D.l. 2 ottobre 2006, n. 262, dispone l'esonero dal versamento dell'iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili a favore di quei produttori agricoli che nel corso del periodo d'imposta precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro. Condizione generale per la fruizione dell'esonero in esame è che il volume di affari deve essere rappresentato per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli rientranti nella l a parte della Tabella "A", allegata al Dpr. n. 633 del Adempimenti inerenti al regime di esonero I produttori agricoli che si trovano nel particolare regime in esame sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili di: fatturazione; registrazione; liquidazione periodica; versamento e dichiarazione annuale Sono obbligati soltanto: a richiedere la partita IVA all'inizio dell'attività e a presentare eventuali variazioni; alla numerazione progressiva e alla conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione; alla numerazione progressiva e alla conservazione delle autofatture emesse dai propri clienti. Obblighi degli acquirenti dai produttori in regime di esonero Gli imprenditori che effettuano acquisti dai produttori agricoli in regime di esonero devono emettere secondo le modalità e i termini ordinari una autofattura, diretta al soggetto cedente, riguardante gli acquisti stessi e hanno diritto alla detrazione dell'iva relativa. L'autofattura deve essere registrata distintamente nel registro degli acquisti e una copia deve essere rilasciata al produttore agricolo esonerato che è tenuto a numerarla e conservarla. Passaggio per opzione ad altri regimi I produttori agricoli in regime di esonero possono passare per opzione: al regime speciale; al regime ordinario. A tal fine debbono inviare al competente Ufficio delle Entrate una apposita comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

14 Regime speciale semplificato (soppresso) II comma 6 dell'articolo 34 prevedeva fino al 31 dicembre 2006, anche un regime semplificato posto a metà via tra il regime di esonero e quello di non esonero valevole per le imprese agricole di limitate dimensioni ovvero per quelle che nell'anno solare precedente avevano realizzato un volume d'affari tra euro 2.582,28 o euro 7.746,85 per i comuni montani e euro ,28 a condizione che le vendite erano costituite per almeno due terzi da prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A. I due requisiti (volume d'affari e natura dei beni ceduti) dovevano coesistere nel senso che la mancanza di uno solo di essi escludeva l'operatore dal regime. I soggetti in regime semplificato erano tenuti a: emettere fattura per operazioni di vendita di beni e servizi; numerare progressivamente le fatture di acquisto ricevute; annotare, in apposito registro, le fatture emesse in forma riepilogativa distinta a seconda delle aliquote IVA applicabili, entro il termine per la dichiarazione annuale; annotare, nel predetto registro, le fatture di acquisto relative a beni o servizi utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni diverse; annotare in apposito registro i corrispettivi per le cessioni di prodotti a privati consumatori; conservare i documenti emessi e ricevuti; effettuare il versamento annuale dell'iva entro il termine previsto per il saldo della dichiarazione annuale; presentare la dichiarazione annuale IVA nei modi ordinari. Questo regime ha avuto vigenza fino al 31 dicembre 2006 essendo stato soppresso con l'art. 2, comma 31, del Decreto legge 2 ottobre 2006, n. 262 che ha introdotto sostanziali modifiche al comma 6 dell'art 34. Esercizio dell'opzione dal regime speciale al regime normale L'esercizio dell'opzione è fatto mediante comportamento concreto posto in essere in modo inequivocabile dal contribuente consistente nell'adozione del regime prescelto e nel corretto adempimento dei relativi obblighi, Il comma 11 dell'art. 34, così come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 35 del 2005 consente ai produttori agricoli in regime speciale di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. La modifica sopra detta ha eliminato: la durata minima di cinque anni di validità dell'opzione per il regime ordinario; la previsione che non consentiva di revocare l'opzione qualora si fosse in presenza di beni ammortizzabili per i quali non fosse ancora scaduto il periodo di tutela legale di cinque o dieci anni (previsto, rispettivamente, per i beni mobili e per i beni immobili) fissato, ai fini della rettifica della detrazione, dall'art 19 bis2 del decreto n. 633 del Sul punto l'agenzia delle Entrate, con circolare 17 gennaio 2006, n. I/E, ha osservato che «le motivazioni di cautela fiscale su cui si fondava la disposizione abrogata restano tutelate anche dopo l'entrata in vigore della modifica normativa di cui sopra, atteso che, in ogni caso, opera la disposizione di cui

15 all'articolo 19 bis2, comma 3, la quale impone, in caso di mutamenti intervenuti nel regime fiscale di detrazione dell'lva assolta a monte, l'effettuazione di una rettifica della detrazione operata all'atto dell'acquisto di beni ammortizzabili». Pertanto, in base all'attuale previsione la durata minima di permanenza nel regime ordinario è quella triennale prevista nell'art. 3 del Dpr n. 442 del 1997 che prevede: L opzione di cui all articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normalive concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La variazione del regime IVA e le rettifiche da operare In caso di cambio di regime Iva, scatta l'obbligo di procedere alla rettifica dell'imposta relativa ai beni in giacenza e ai beni strumentali. Passaggio dal regime speciale al regime ordinario Nel passaggio dal regime speciale a quello ordinario occorre procedere al recupero dell'iva pagata sugli acquisti di beni giacenti in rimanenza alla data del passaggio da un regime all'altro. Tale imposta, infatti, non è stata detratta in sede di regime speciale perché la detrazione veniva operata con l'applicazione delle aliquote di compensazione. La rettifica, pertanto, genera un credito d'imposta a favore del produttore agricolo da utilizzare, previa annotazione nel registro delle fatture emesse, nella prima liquidazione periodica (mensile o trimestrale) successiva alla data del passaggio dal regime speciale a quello ordinario. Tale rettifica sarà evidenziata nella dichiarazione annuale Iva dell'anno in cui è operata. Il credito risultante dalla rettifica non è comunque rimborsabile e può essere fatto valere entro il termine ultimo della dichiarazione annuale Iva presentata per l anno di cambio del regime. A seguito del passaggio al regime Iva normale, il produttore agricolo (singolo, associato o società di qualunque tipo) deve: applicare l'iva sulle cessioni dei prodotti secondo l'aliquota vigente; considerare in egual modo tutte le cessioni in quanto tutte le operazioni effettuate rientrano nel regime ordinano; applicare, per 1 conferimenti alle cooperative, le regole ordinarie relative alle cessioni di beni; liquidare periodicamente l'iva (liquidazione mensile o trimestrale) calcolando la differenza tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili e quella detraibile; versare l'iva risultante a debito dalla liquidazione; emettere lo scontrino fiscale (o la ricevuta fiscale o la fattura immediata o il DDT integrato) per le cessioni al minuto nei confronti di privati consumatori osservare tutte disposizioni e ottemperare gli adempimenti previsti dalla normativa Iva ordinaria.

16 Passaggio dal regime ordinario al regime speciale Nell'ipotesi di passaggio dal regime ordinario a quello speciale le operazioni di rettifica comportano la rilevazione di un debito d'imposta tenuto conto che il produttore agricolo ha detratto l'iva sugli acquisti dei beni in rimanenza. L iva risultante a debito sarà conteggiata nella prima liquidazione periodica utile. Inventario per il passaggio di regime In entrambi i passaggi di regime è necessario procedere all'inventario per poter effettuare le rettifiche d'imposta di cui all'art 19/bis 2 del Dpr. n. 633 del L'inventario in parola dovrà indicare, distintamente per categorie omogenee, la natura, la qualità, la quantità ed i valori dei beni facenti parte il patrimonio aziendale. Esso dovrà almeno contenere le seguenti voci essenziali: materie prime; prodotti agricoli; animali; spese di impianto per piante da frutto; anticipazioni colturali; beni ammortizzabili immateriali e materiali; servizi. Si riporta di seguito la scheda di sintesi dell inventario

17 INVENTARIO SCHEDA DI SINTESI Voci Valutazione Materie prime Prodotti agricoli Mangimi, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, carburanti, lubrificanti, combustibili ecc.. atti alle attività di produzione e o lavorazione e altre connesse dell'azienda agricola. Giacenze dei prodotti allo stato naturale dell'annata agraria, tipo:frumento, orso, avena, segala, mais, foraggi, tuberose, etc.; semilavorati o prodotti in corso di lavorazione; prodotti della silvicoltura; altri beni prodotti nell'azienda agricola. In base ol costo di acquisto In base al valore normale. Animali La voce comprende tutti gli animali, sia quelli nati in azienda, sia quelli destinati alla riproduzione che quelli destinati all'allevamento per la commercializzazione. Valore normale. Spese di impianto frutteti, vigneti e altre colture specializzate Sono rappresentate dal complesso di beni e servizi dispiegati per la realizzazioni di tali impianti. Valore storico al netto delle quote di ammortamento Anticipazioni colturali Si tratta delle raccolte di prodotti in fase di maturazione alla data del passaggio di regime. Si considerano i costi sostenuti Beniammortizzabili materiali Beni strumentali adibiti e necessari all'attività dell'impresa. Volore storico al netto delle quote di ammortamento Beni ammortizzabili immateriali Fra i beni immateriali ammortizzabili sono da includere i diritti di reimpianto dei vigneti nell'ipotesi che siano stati acquistati da terzi e il costo delle quote latte acquisite nello stesso modo. Valore storico al netto delle quote di ammortamento Servizi La voce riguarda i servizi richiesti a terzi fatturati in via anticipata ma fruibili nell'anno successivo In base al costo di acquisto. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie a similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati. In ipotesi di particolari difficoltà si consiglia di applicare come valore normale, quello rilevabile dalle mercuriali dello Camera di Commercio.

18 Rapporti fra produttori e cooperative agricole, consorzi e altri enti di tipo associativo Gli aspetti tributari ai fini Iva dipendenti dai rapporti tra i produttori agricoli, le cooperative e loro consorzi (nonché le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci) sono stati modificati, come evidenziato in altri paragrafi di questo capitolo, dal DI. n. 35 del 2005 che ha riscritto la lettera e) del 2 comma dell'art. 34. La disposizione in esame, riguardo alle cooperative agricole, è strettamente connessa con l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, laddove dispone che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all' art del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. La sostituzione della lett. e) comma 2, dell'art 34 costituisce un allineamento sostanziale e indispensabile della norma tributaria alla norma civilistica con la positiva conseguenza che ai fini dell'applicazione del regime speciale Iva, è stato inserito il principio della prevalenza in luogo di quello pre-vigente basato sul principio della proporzionalità collegata alle condizioni soggettive dei conferenti. Infatti, anteriormente all'emanazione del D.L. n. 35 del 2005, la norma prevedeva che, in presenza di conferimenti da parte di soci non agevolabili (cioè che non potevano fruire del regime speciale) e di acquisti di prodotti agricoli da terzi (ossia da soggetti non soci), le cooperative in questione dovevano effettuare un articolato calcolo proporzionale per determinare l IVA detraibile in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, applicando il regime speciale solo parzialmente. A seguito della modifica in discorso, le cooperative sono considerate produttori agricoli anche in riferimento ai prodotti acquistati presso terzi purché gli stessi non siano prevalenti rispetto a quelli conferiti da soci Pertanto le cooperative agricole possono applicare il regime speciale dell'art. 34 su tutte le cessioni a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno precedente a patto che: i prodotti agricoli ceduti devono essere ricompresi tra quelli indicati nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/ 1972; i prodotti ceduti devono provenire in prevalenza da conferimenti dei soci; gli eventuali acquisti da terzi devono rappresentare una parte non prevalente e i prodotti devono appartenere al medesimo settore produttivo di quelli conferiti dai soci. In presenza di tali condizioni il regime speciale si applica, ovviamente, anche alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, ossia a quelle che sottopongono a processi di manipolazione o di trasformazione i prodotti conferiti dai soci o acquistati da terzi. Trattamento IVA dei passaggi dei prodotti agricoli Il trattamento ai fini Iva dei passaggi dei prodotti agricoli dai soci alle cooperative e agli altri enti più volte menzionati è differente a seconda delle singole posizioni dei soci e delle cooperative; infatti, a norma del primo comma, secondo periodo dell'art. 34, gli agricoltori soci che cedono o conferiscono i prodotti alle cooperative ed altri organismi, devono applicare l IVA con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. Nella pratica quindi si possono verificare le seguenti ipotesi. a. Cooperativa e socio in regime speciale I passaggi alla cooperativa vanno eseguiti con le percentuali di compensazione.

19 b. Cooperativa in regime speciale e socio in regime normale I passaggi alla cooperativa vanno eseguiti con le aliquote IVA ordinarie. c. Cooperativa in regime normale con socio in regime normale o speciale I passaggi alla cooperativa vanno sempre eseguiti con l'aliquota ordinaria, anche se il socio è in regime speciale. d. Cooperativa in regime speciale e socio in regime di esonero Si applicano comunque le percentuali di compensazione. Sul punto, il Ministero delle finanze, con la circolare n. 328/E del 1997, si è così espresso: Come già precisato, le percentuali di compensazione possono applicarsi solo se sìa il socio conferente che l'organismo conferitario applicano di fatto, avendone i requisiti, il regime speciale di detrazione; al contrario, quindi, non si applicano le percentuali di compensazione se il socio produttore ha scelto, mediante comunicazione dell'opzione, di applicare l'imposta nei modi ordinari ovvero se analoga opzione è esercitata dall'ente o organismo associativo. In tale ultimo caso, infatti (socio o cooperativa a regime normale, ai menzionati passaggi di prodotti agricoli o ittici si rendono applicabili le aliquote proprie previste per tali prodotti. Si applicano invece in ogni caso le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione ai passaggi di prodotti agricoli o ittici effettuati dai produttori agricoli in regime di esonero (contribuenti esonerati dagli adempimenti contabili di cui al comma 6, primo e secondo periodo, dell'art 34), ancorché l'ente associativo sia per opzione in regime normale (articolo 34, c.. 1 ). Fatturazione Per quanto riguarda il momento impositivo e quindi la fatturazione si riscontrano due casi: il primo riguarda i conferimenti dei soci in regime speciale e il secondo quello dei soci in regime ordinario. Conferimento dei soci in regime speciale La fatturazione va effettuata al momento del pagamento del prezzo (sia in acconto sia a saldo) al socio anche se la cooperativa è in regime ordinario. Conferimento dei soci in regime ordinario La fatturazione va effettuata al momento della consegna dei beni. Se il prezzo non è determinato la fatturazione va effettuata entro il mese successivo a quello in cui gli elementi cui è commisurato il prezzo sono noti ovvero il prezzo è stato determinato. Conferimento dei soci in regime di esonero Auto fatturazione da parte della cooperativa.

20 Fatturazione dei conferimenti La fatturazione dei conferimenti dei soci può essere eseguita dalla cooperativa, a seguito di apposito mandato, in nome e per conto del socio a norma della seconda parte del comma 7 dell'art. 34. Il Ministero delle finanze, con circolare n. 6 del 25 gennaio 1994 ha precisato che la cooperativa o l'ente associativo dovrà utilizzare una propria numerazione, contraddistinta da un diverso numero di progressivo rispetto alle fatture emesse per conto proprio ed annotare regolarmente le stesse nel registro degli acquisti socio conferente (fruitore del servizio) dovrà rinumerare le fatture ricevute con una propria numerazione progressiva, senza annullare il numero attribuito dalla cooperativa e dovrà registrarle sul registro delle fatture emesse. In base a quanto disposto nel comma 11 dell'art. 34 anche se la cooperativa sceglie il regime IVA ordinario può continuare ad emettere le fatture in nome e per conto dei soci conferenti. Attività connesse In base alla nuova formulazione dell'art del codice civile si considerano connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione, dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Vengono altresì considerate connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Le attività connesse, così come definite dal Legislatore Civile del 2001, rappresentano una sorta di continuazione ideale del lavoro imprenditoriale agricolo sulle produzioni ottenute dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali. Esse costituiscono quindi attività strumentali e complementari svolte funzionalmente all'attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da permettere all'imprenditore agricolo ogni opportunità riguardante la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti con l'esercizio dell'attività agricola principale. Il regime speciale agricolo di cui all'art. 34 in esame trova applicazione anche per le attività connesse a quelle tipicamente agricole, ma, le attività connesse, per essere qualificate come attività agricole, devono rispettare il principio della prevalenza ossia devono riguardare «prevalentemente» i prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. La positiva conseguenza è che l'imprenditore agricolo può esercitare le attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione) utilizzando anche prodotti acquisiti da terzi, purché non prevalente rispetto a quelli provenienti dall'attività agricola principale. Sul punto, secondo l'agenzia delle Entrate (circolare n. 44/E del 2002), «soddisfatto il requisito della prevalenza dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi, e ricondotta in tal modo, per

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