Tassa annuale vidimazione libri sociali 2014 entro il 17 marzo

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1 Numero 40/2014 Pagina 1 di 10 Tassa annuale vidimazione libri sociali 2014 entro il 17 marzo Numero : 40/2014 Gruppo : ADEMPIMENTI Oggetto : TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI Norme e prassi : ART. 23, NOTA 3, TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. N. 641/1972 Entro lunedì 17 marzo 2014, le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l anno Sono tenute all adempimento anche: Sintesi le società in liquidazione ordinaria; le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l obbligo della tenuta dei libri da vidimare. La tassa è dovuta in misura fissa pari a: 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1 gennaio 2014 è di importo non superiore a ,90; 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1 gennaio 2014 è di importo superiore a ,90. Gli argomenti 1. L ADEMPIMENTO 2. CARATTERISTICHE DELLA TASSA ANNUALE 3. SOGGETTI OBBLIGATI 4. SOGGETTI ESONERATI 5. IL CASO: TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE DOPO AVER VERSATO LA TASSA ANNUALE 6. MISURA DELLA TASSA 7. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO 8. SANZIONI 9. RAVVEDIMENTO 10. REGOLARIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE RELATIVA AL 2013

2 Numero 40/2014 Pagina 2 di 10 L adempimento (art. 23, nota 3, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972) In base a quanto stabilito dall art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, le società di capitali devono versare, entro il 16 marzo di ogni anno, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno 1. Considerato che quest'anno il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica, la scadenza dell'adempimento slitta al primo giorno lavorativo utile, quindi a lunedì 17 marzo Di conseguenza, entro tale termine dovrà essere pagata la tassa annuale relativa al TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 2014 PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETA DI CAPITALI ENTRO IL Caratteristiche della tassa annuale La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali: sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1 gennaio alla data di versamento della tassa); è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal capitale o fondo di dotazione della società al 1 gennaio dell anno di riferimento; è deducibile ai fini IRES e IRAP. 1 La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all articolo 2421 del codice civile. In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri: libro dei soci; libro delle obbligazioni; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; ogni altro libro o registro per i quali l obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. Tali scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o un notaio. Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono, invece, essere vidimati; l unica formalità richiesta per il loro uso è esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

3 Numero 40/2014 Pagina 3 di 10 Soggetti obbligati Sono tenute all obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996: le società in liquidazione ordinaria; le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l obbligo della tenuta dei libri da vidimare. Soggetti esonerati Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti: le società di capitali già dichiarate fallite 2 ; i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili 3 ; le società cooperative e le società di mutua assicurazione 4 ; le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/ TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SOGGETTI OBBLIGATI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA; SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI CONCORSUALI DIVERSE DAL FALLIMENTO SOGGETTI NON OBBLIGATI SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE; CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI; SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE; SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO AFFILIATE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE 2 In tal caso, il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla legge fallimentare, le quali sono vidimate dal Giudice Delegato senza che sia previsto il pagamento di alcuna tassa (Ordinanza Tribunale di Torino del ). 3 Risoluzione ministeriale n del Per la vidimazione di libri e registri da parte delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, nonché per l eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone è dovuta la tassa di concessione governativa pari a 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine. 5 L'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/1972, come modificato dall'art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, stabilisce che "gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".

4 Numero 40/2014 Pagina 4 di 10 Il caso: trasferimento di sede sociale dopo aver versato la tassa annuale Nell ipotesi in cui una società, a seguito del versamento della tassa annuale, decida di trasferire la propria sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell Agenzia delle Entrate, non è necessario che essa provveda ad una nuova vidimazione dei libri sociali; pertanto, non dovrà versare una seconda volta la tassa annuale in esame. Misura della tassa Come detto, il parametro in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito da il capitale o il fondo di dotazione della società risultante al 1 gennaio dell anno per il quale si effettua il versamento. In particolare: se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo non superiore a ,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a 309,87; se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a ,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a 516,46. CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE al Se, successivamente alla data del , intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2014; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il MISURA DELLA TASSA ,90 309,87 > ,90 516,46 Esempio 1 La società Delta Srl ha, al , un capitale sociale pari a Il viene deliberato un aumento del capitale sociale tale per cui il capitale sociale diviene pari a Entro il , la società dovrà versare la tassa annuale 2014 nella misura di 309,87 prevista nel caso di capitale sociale non superiore a ,90; nel 2015 dovrà, invece, versare una tassa pari a 516,46 in quanto il suo capitale, alla data del , sarà superiore a ,90. Termini e modalità di versamento Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare: il versamento relativo all anno di inizio attività (società di capitali costituita dal 1 gennaio 2014): va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n intestato all Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;

5 Numero 40/2014 Pagina 5 di 10 il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo Tassa annuale vidimazione libri sociali, e indicando, oltre all importo, l anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento. Versamento per il 1 ANNO DI ATTIVITA Tramite bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione del modello AA7/10 Versamento per ANNI SUCCESSIVI AL 1 Entro il tramite Modello F24, indicando nella Sezione Erario : l importo dovuto; il Codice - tributo 7085, denominato Tassa annuale vidimazione libri sociali ; l anno 2014 (periodo di riferimento per il quale il versamento viene eseguito). Esempio 2 La società Beta Spa ha, al , un capitale sociale pari a Entro il , la società dovrà versare la tassa annuale 2014 nella misura di 309,87 prevista nel caso di capitale sociale non superiore a ,90, compilando il modello F24 nel seguente modo: BETA SPA PADOVA P D V. VENEZIA, ,87 309,87 309,87 La tassa di concessione governativa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell art. 17, D. Lgs. n. 241/1997. Se, a seguito della

6 Numero 40/2014 Pagina 6 di 10 compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato. Si fa presente che: in caso di richiesta di vidimazione dei libri sociali prima del termine di versamento della tassa annuale (quindi, prima del ), la prova del pagamento della tassa non deve essere esibita al Notaio o al Registro delle imprese in quanto il termine per il versamento non è ancora decorso 6. Il controllo dell avvenuto versamento potrà essere, tuttavia, eseguito successivamente dall Amministrazione finanziaria in sede di eventuali accertamenti o verifiche; in caso di richiesta di vidimazione dei libri sociali successivamente al , è necessario, invece, esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del modello F24 attestante l avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa. Sanzioni Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nei termini ordinari, vi sono dei dubbi sulla corretta sanzione da applicare. L art. 8, D. Lgs. n. 471/1997 ha abrogato, a partire dal 1 aprile 1998, la norma di cui al comma 3 dell art. 9, D.P.R. n. 641/1972, il quale fino ad allora prevedeva una specifica sanzione nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, ovvero una soprattassa pari al: 10% dell importo, se il pagamento avveniva entro 30 giorni dalla scadenza; 20% dell importo, se il pagamento avveniva oltre i 30 giorni dalla scadenza ma prima dell accertamento della violazione. Il novellato art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, come riformulato dall art. 8, D. Lgs. n. 471/1997, prevede ora, al comma 1, solo una sanzione applicabile genericamente all omesso versamento delle tasse di concessione governativa, che va dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29. La mancanza di una sanzione specifica per la tassa annuale ha indotto una parte della dottrina a ritenere applicabile, nel caso di mancato versamento di tale tassa nei termini ordinari, non la sanzione dal 100% al 200% prevista dal suddetto comma 1 dell art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, bensì la sanzione del 30% prevista dall art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997 per l omesso o tardivo versamento di un tributo. La tesi sostenuta da questa parte della dottrina si fonda sul disposto del comma 2 di tale art. 13, il quale stabilisce che: Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una 6 Risoluzione n. 170/E del

7 Numero 40/2014 Pagina 7 di 10 sua frazione nel termine previsto. In mancanza di una posizione ufficiale dell Agenzia delle Entrate in tale direzione, si consiglia di adottare la soluzione più prudenziale, che è quella di considerare come sanzione minima il 100% dell importo della tassa, ovvero quella prevista dall art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/1972 in caso di omesso versamento delle tasse di concessione governativa. LA DOPPIA POSIZIONE DOTTRINALE RISPETTO ALLE SANZIONI SANZIONE prevista per OMESSO VERSAMENTO delle TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE (art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/1972) Dal 100% al 200% della tassa (in ogni caso, 103,29) (soluzione prudenziale) SANZIONE prevista per OMESSO VERSAMENTO DI UN TRIBUTO (art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997) 30% del tributo (soluzione adottata da una parte della dottrina) Ravvedimento Il contribuente che intenda regolarizzare spontaneamente la propria posizione può ricorrere all istituto del ravvedimento operoso. Se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa prevista dall art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/1972, in caso di ravvedimento operoso questa si riduce a: 1/10 del minimo (= 1/10 del 100% = 10%), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza; 1/8 del minimo (= 1/8 del 100% = 12,5%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno dalla scadenza stessa. Se si considera, invece, l orientamento della dottrina che ritiene applicabile la sanzione del 30%, in caso di ravvedimento operoso la sanzione ridotta applicabile sarebbe pari a: 3% (1/10 del 30%), se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza; 3,75% (1/8 del 30%), se il versamento è eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno dalla scadenza stessa. Si precisa che, se si adotta l orientamento della dottrina e si provvede al pagamento entro 15 giorni dalla scadenza (quindi, entro martedì 1 aprile 2014), è possibile ricorrere anche al c.d. ravvedimento sprint o brevissimo previsto dall art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011 (Manovra Correttiva 2011), il quale prevede l applicazione, in luogo della sanzione ordinaria del 30%, di una sanzione pari a 1/15 del 30% (= 2%), per ogni giorno di ritardo. La misura della sanzione è, quindi, differenziata a seconda del giorno in cui è

8 Numero 40/2014 Pagina 8 di 10 effettuato il versamento (2% il 1 giorno, 4% il 2 giorno e così via), fino ad essere pari al 30% il 15 giorno. Di conseguenza, nel caso di ricorso all istituto del ravvedimento operoso entro il 15 giorno dal termine ordinario di scadenza, si applicherà la sanzione ridotta pari a 1/10 della sanzione applicabile per il giorno di versamento (es.: 1/10 del 2% = 0,2%, se si versa il 1 giorno successivo alla scadenza; 1/10 del 4% = 0,4%, se si versa il 2 giorno successivo alla scadenza; e così via). Vi è il dubbio tra gli operatori se il ravvedimento sprint sia applicabile anche nel caso in cui si consideri la sanzione dal 100% al 200% prevista per le tasse di concessione governativa in luogo di quella al 30% prevista per l omesso versamento. Resta, comunque, applicabile il ravvedimento operoso ordinario. A prescindere dal tipo di ravvedimento, il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (pari all'1% dal 1 gennaio 2014), con maturazione giorno per giorno, quindi per ogni giorno di ritardo fino a quello di versamento compreso. In questo caso: la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il Modello F24, indicando il codice tributo "7085" e l anno di riferimento (2014, nel nostro caso); la sanzione deve essere versata mediante Modello F23, riportando: nel campo 6: il codice ufficio RCC ; nel campo 9: la causale SZ ; nel campo 11: il codice tributo 678T Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative. Esempio 3 La società Maxim Srl versa la tassa annuale di concessione governativa per un importo pari a 309,87 in data , anziché entro il Per regolarizzare la violazione, occorre versare mediante il modello F24 la tassa annuale maggiorata degli interessi legali pari all'1%, con maturazione giorno per giorno. Di conseguenza, l importo di 309,87 maggiorato degli interessi pari a 0,18 7 andrà versato mediante il modello F24 con codice tributo 7085 e anno di riferimento Calcolati secondo la seguente formula: 309,87 x [(1 x 21 gg.)/36.500].

9 Numero 40/2014 Pagina 9 di MAXIM SRL BASSANO DEL GRAPPA V I VIA PERGOLA, , Considerando che il versamento della tassa annuale è effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta sarà pari a 30,99 (1/10 del 100% di 309,87) 8 e andrà versata mediante il modello F23, indicando codice tributo 678T, causale SZ e codice ufficio RCC : MAXIM SRL BASSANO DEL GRAPPA V I R C C S Z T 30, 99 Regolarizzazione omesso versamento della tassa annuale relativa al 2013 Si segnala, da ultimo, che sempre entro il è possibile regolarizzare anche, mediante ravvedimento operoso lungo, l omesso versamento della tassa annuale relativa al 2013, il cui versamento è scaduto il In tal caso, occorre considerare che la sanzione ridotta è pari al 3,75% e 8 Per il calcolo della sanzione abbiamo preso come riferimento la sanzione del 100% prevista dall art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/1972 in caso di omesso versamento delle tasse di concessione governativa.

10 Numero 40/2014 Pagina 10 di 10 che gli interessi legali vanno calcolati con il tasso del 2,5% fino al e dell'1% dal 1 gennaio Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.

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