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1 Il Reg UE n 1169/2011 e le informazioni ai consumatori: News e Approfondimenti Sicurezza Alimentare e Marketing - ore 10,00-11,30 Roma 3 Febbraio 2015 Dott.ssa Gabriella Lo Feudo Centro di ricerca per l olivicoltura e l Industria Olearia Rende-CS We would like to acknowledge that the research leading to these results has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement n Coordinator: Institute of Technology Tralee, Tralee, Co Kerry, Ireland.

2 Attraverso questo modulo si vuole informare gli addetti ai lavori, e non solo, sulle apposizioni obbligatorie da riportare in etichetta dei prodotti alimentari; sulle novità alla luce del nuovo Reg UE n 1169/2011 orientate verso una maggiore trasparenza e tutela del consumatore sulle modalità di etichettatura di alcuni prodotti alimentari specifici - Prodotti da Forno, Latte e derivati, Prodotti Carnei - che rispondono, oltre ai regolamenti generali che definiscono l'etichettatura degli alimenti, a norme specifiche di commercializzazione.

3 Con il regolamento n. 1169/2011 si è inteso armonizzare e inserire in un unico regolamento parte della normativa di settore rispondendo così alle esigenze dei produttori che volevano una semplificazione e dei consumatori che pretendevano maggiore sicurezza e informazioni più dettagliate, soprattutto in merito all'origine dei prodotti.

4 Si evince, pur garantendo una efficace concorrenza all'impresa, un approccio più completo e un maggiore coinvolgimento delle aziende nonchè una migliore informazione per i consumatori a cui si consente di effettuare scelte più consapevoli.

5 Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare se le loro attività riguardano la fornitura di informazioni alimentari ai consumatori. Esso si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti alle collettività, e a quelli destinati alla vendita on line.

6 L etichetta di un prodotto alimentare riveste per il consumatore una importante funzione di tutela al fine di evitare che i suoi acquisti possano essere influenzati da sollecitazioni provenienti dall'esterno; saperle leggere rappresenta un atto di responsabilità finalizzato alla salvaguardia della salute in quanto aiutano ad impostare una più corretta alimentazione fornendo informazioni sulle reali caratteristiche del prodotto e sulla sua qualità, anche in rapporto al prezzo.

7 L'etichetta è un efficace strumento di comunicazione e quindi è un attrattore di consensi; in pochi centimetri devono coincidere le varie esigenze degli Stati membri che, pur in un libero mercato, non possono anteporsi all'esigenza di rintracciabilità e di sicurezza

8 Leggibilità Chiarezza Trasparenza

9 Le tematiche più importanti e le novità del regolamento sono: La responsabilità degli operatori che commercializzano l alimento Le nuove dichiarazioni obbligatorie La leggibilità delle informazioni fornite Il luogo di origine di alcuni prodotti L obbligatorietà dell'etichetta nutrizionale (dal 2016)

10 Il responsabile è l'operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto. Attraverso questo articolo vengono stabilite le responsabilità che gli operatori del settore (vendita o distribuzione) devono avere sulla veridicità delle informazioni per non immettere sul mercato prodotti non coerenti con le disposizioni del Regolamento

11 l elenco degli ingredienti new qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergia (cereali contenenti glutine, sciroppi di glucosio, arachidi e prodotti derivati, frutta a guscio, molluschi, sedano, senape, ecc.) la denominazione del prodotto * la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti la quantità netta dell alimento * il termine minimo di conservazione o la data di scadenza le condizioni particolari di conservazione e le istruzioni per l uso il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore il paese d origine per alcuni prodotti new una dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche che contengono più di 1,2% di alcol in vol., il titolo alcolometrico volumico effettivo * Le indicazioni asteriscate devono comparire nello stesso campo visivo

12 confezionato in atmosfera protettiva (conservazione mediante gas d'imballaggio) contiene aspartame (una fonte di fenilalanina) se l'aspartame figura indicato nell'elenco degli ingredienti con la lettera E ed il numero corrispondente 951; contiene una fonte di fenilalanina - quando figura nella sua denominazione specifica - Aspartame- contiene liquirizia per dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/ kg o 10mg/l. contiene liquirizia -evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione per i dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale d'ammonio o liquirizia a una concentrazione pari o superiore a 4g/kg e bevande con più di 1,2% per volume di alcol contenenti una concentrazione pari o superiore a 50mg/l o 300 mg/l di liquore di liquirizia. elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento- seguita (da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100ml

13 Nell'elenco degli ingredienti devono figurare le sostanze o i prodotti che provocano allergia; L indicazione deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati (per dimensioni, stile e colore di sfondo); in mancanza di un elenco degli ingredienti, l'indicazione prevede il termine 'contiene' seguito dalla denominazione della sostanza allergenica; (aii. elenco delle sostanze allergizzanti)

14 Sarà Obbligatorio indicare il valore energetico, i grassi totali, i grassi saturi e gli zuccheri; Accanto alla dichiarazione nutrizionale potrà essere indicato che il sale presente è derivante esclusivamente dal sodio naturalmente presente nell'elemento: Facoltativo sarà invece indicare: Ac. Grassi monoinsaturi; ac. grassi polinsaturi; polioli; amido, fibre alimentari, vitamine e sali minerali; I valori di riferimento vanno espressi per 100g o 100ml. Le indicazioni nutrizionali, obbligatorie e volontarie, devono trovarsi nello stesso campo visivo, in un formato chiaro (tabulare o lineare) e nell'ordine di presentazione stabilito. Per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume non sarà obbligatorio inserire in etichetta gli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale.

15 L indicazione del luogo di origine viene prevista obbligatoriamente per le carni suine, ovi-caprine e di pollame e volatili (Reg 1337/2013). Entro il 13 dicembre 2014 verrà presentata dalla Commissione la proposta di inserire l'origine ad altri tipi di alimenti: latte; latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero caseari - ed altri alimenti monoingrediente -

16 La definizione di origine di un alimento afferisce agli articoli dal 23 al 26 del Reg. CEE n 2913/92 (codice doganale comunitario) L'art. 24 del Reg. n 2913/92 stabilisce che una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

17 E' l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (quid) es: taralli al sesamo, nella lista degli ingredienti dovrà essere presente la % di semi di sesamo.

18 Oltre alle indicazioni obbligatorie già previste, gli stati membri possono adottare ulteriori indicazioni obbligatorie per almeno uno dei seguenti motivi: protezione della salute pubblica; protezione dei consumatori; prevenzione delle frodi; protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

19 Diventa obbligatorio informare il consumatore della presenza di ingredienti allergizzanti nei prodotti preincartati e venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo. Gli stati membri possono decidere di richiedere la fornitura di altre indicazioni per questo tipo di alimento

20 La data di scadenza dovrà essere apposta anche nelle singole confezioni contenute in un imballo più grande. Le vendite a distanza sono regolamentate e l acquirente dovrà conoscere sin da subito tutte le informazioni dell alimento eccetto il TMC che comunque dovrà essere comunicato prima del perfezionamento dell acquisto.

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