CITTA DI SANT ELPIDIO A MARE REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI SANT ELPIDIO A MARE

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1 CITTA DI SANT ELPIDIO A MARE REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI SANT ELPIDIO A MARE (Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del ) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Contenuto del Regolamento) 1. Con il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta all'art. 7 del D.Lvo , n. 267, il Comune di Sant Elpidio a Mare intende disciplinare le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare in deroga alle norme di cui alla Legge n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con Regio Decreto n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. 2. Il regolamento intende assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per la alienazione del patrimonio di proprietà del Comune di Sant Elpidio a Mare, utilizzando criteri che abbiano lo scopo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione stessa. 3. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della Legge 127/1997, si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti nell'ordinamento giuridico. 4. Il presente regolamento costituisce lex specialis per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell Ente. ART. 1 BIS (Programma delle alienazioni immobiliari) 1. Per l alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al successivo art. 2 il Consiglio Comunale approva, ai sensi dell art. 58 del D.L , n. 112, convertito nella legge , n. 133, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari successivi. 2. Nel piano sono indicati: - i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare; - una descrizione delle loro caratteristiche principali (Ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l alienazione); - il valore di massima dei singoli beni;

2 - il nominativo del Responsabile del procedimento di vendita; 3. Il piano, che costituisce un atto fondamentale del Consiglio comunale ai sensi dell art. 42, comma 2, del D.L.vo n. 267 del , è approvato annualmente come allegato al bilancio di previsione e deve essere coordinato con la programmazione economico finanziaria pluriennale. 4. Il piano della alienazioni e valorizzazione immobiliari può essere modificato ed integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell Amministrazione inerenti i fini istituzionali, al verificarsi di situazioni particolari di urgenza e necessità. TITOLO II PROCEDURE DI ALIENAZIONE ART. 2 (Beni alienabili) 1. Sono alienabili: a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune di Sant Elpidio a Mare, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione, trasferimento statale ai sensi del D.P.R. n. 85 del , altre cause; b) i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio; c) i beni del demanio comunale cui sia intervenuto motivato provvedimento di sdemanializzazione; d) i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b), c); 2. L'individuazione dei beni da porre in vendita dovrà avvenire, con provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale, sulla base dei seguenti criteri: a) beni per cui sia cessata la demanialità o sia venuto meno il pubblico interesse all'utilizzo dei medesimi. b) beni a bassa redditività o a gestione particolarmente onerosa; c) beni sui quali sono richiesti grossi interventi manutentivi; d) beni non ubicati nel territorio comunale di Sant Elpidio a Mare; 3. Restano comunque esclusi dalla alienazione gli immobili e/o i complessi immobiliari di completa proprietà dell Amministrazione Comunale vincolati ai sensi del D.L.vo , n Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile l individuazione effettuata con l atto deliberativo di cui al comma 2 ha gli effetti del provvedimento che accerta e motiva la cessazione della destinazione all uso pubblico, ne determina la declassificazione a beni del patrimonio disponibile e ne consente l alienabilità : si applicano le disposizioni di cui all art. 58 del D.L. n. 122/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/ La vendita di beni immobili vincolati a leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall espletamento della formalità liberatoria del vincolo. 6. Per i beni di interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita. ART. 3 (Procedure di alienazione)

3 1. All'alienazione degli immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della vendita, si procede di norma mediante pubblico incanto o asta pubblica, secondo le procedure di cui all'art. 73, lett. a) del R.D n. 827, fatti salvi i casi disciplinati dal presente regolamento. 1- All alienazione degli immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della vendita, si procede di norma mediante - pubblico incanto o asta pubblica, secondo le procedure di cui all'art. 73, lett. a) del R.D n. 827; - trattativa privata diretta; - trattativa privata preceduta da gara ufficiosa; - permuta; 2. Alla gara, presieduta dal Responsabile dell Area Amministrativa legale, si applicano le disposizioni di legge in materia ed è data ampia pubblicità mediante gli strumenti ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione con la quale si approva il bando di vendita. 3. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta la prova dell avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 5% del valore posto a base d asta, mediante assegno circolare non trasferibile o fideiussione bancaria o assicurativa. 4. Per tali beni qualora almeno due esperimenti di gara siano andati deserti ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, è possibile prendere in considerazione anche offerte al ribasso, stabilendolo in un nuovo bando di gara, entro il limite massimo del 10% del prezzo a base d asta. 4. Qualora la prima asta pubblica sia andata deserta, la Giunta Municipale ha facoltà di disporre una successiva gara riducendo il prezzo posto a base di gara fino ad un massimo del 10%. 5. Se anche il secondo incanto è andato deserto, la Giunta Municipale ha facoltà di procedere all indizione di un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario fino ad un massimo del 20%. 6. Nel caso in cui, nei trenta giorni successivi all espletamento della prima e della seconda asta andata deserta, dovessero pervenire una o più richieste, l Amministrazione può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell ultimo incanto andato deserto. 7. Alla terza asta andata deserta la Giunta Municipale può procedere come segue: - nel caso in cui almeno un soggetto dimostri interesse per l immobile, può vendere il bene a trattativa privata,anche ribassando il prezzo fissato a base dell ultima gara fino ad un massimo del 10%; - nel caso di completa assenza di interesse per il bene può rideterminarne il prezzo in ribasso, con idonea motivazione, prima di procedere all indizione di un solo esperimento o valutare l opportunità di sospendere la procedura di alienazione; 8. Quando il bene è gravato da un diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni di legge in materia. ART. 4 (Prezzo di stima) 1. Il prezzo di stima dei beni da alienare, a corpo o a misura, è determinato con una perizia estimativa dell Ufficio Tecnico Comunale o di un professionista incaricato dal Comune.

4 2. La perizia estimativa deve valutare gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell immobile, il probabile mercato interessato potenzialmente all acquisto individuato in relazione al territorio nazionale, regionale o locale. 3. Il valore determinato con la perizia costituisce il prezzo di vendita, al netto dell I.V.A. se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte. ART. 4 - BIS (Trattativa Privata Diretta) 1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune e di altri Enti Pubblici o ONLUS, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi: a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse; b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali; c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali; d) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati; e) immobili derivanti da aste andate deserte secondo quanto stabilito dal presente regolamento; f) alienazione di beni immobili sui quali insiste un diritto reale di godimento a favore di oggetti pubblici e/o privati non ancora scaduto. 2. In tutte le suddette ipotesi l alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l acquirente, che dovrà agire in nome proprio e non per persona da nominare, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del presente regolamento. 3. Nel caso previsto dalla lettera e) il prezzo di mercato di cui al precedente comma è quello posto a base dell ultimo incanto deserto. 4. Ove si verifichi la presenza di più di un soggetto avente contemporaneamente titolo all acquisto l individuazione dell acquirente finale è effettuata mediante espletamento di una gara ufficiosa con le modalità di cui al successivo articolo. 5. La deliberazione della Giunta comunale di cui al comma 2 verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 ed autorizza la vendita, indicandone prezzo e condizioni, a favore dell interessato o del soggetto che sarà individuato a seguito di gara ufficiosa. 6. Accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita il Responsabile dell Area competente dispone con proprio atto l alienazione del bene. Tale determinazione è vincolante per l offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto. 7. Per le garanzie e la cauzione si applicano le disposizioni del presente regolamento. ART. 4 TER (Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa) 1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo ed in presenza di più soggetti aventi contemporaneamente titolo all acquisto si procede all individuazione dell acquirente finale mediante gara ufficiosa con le modalità di cui al presente articolo.

5 2. Il Responsabile del procedimento avvisa gli interessati alla gara ufficiosa, trasmettendo apposito invito con indicate le modalità della gara e la documentazione da produrre. 3. Nel giorno stabilito dall invito si procede all apertura delle buste contenenti le offerte : delle operazioni deve essere redatto verbale. 4. L alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile dell Area a favore del migliore offerente, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita. ART. 5 (Alienazione a trattativa privata) 1. Salvo che la legge non preveda altrimenti, e ad integrazione di quanto previsto negli articoli precedenti, è autorizzata l'alienazione a trattativa privata degli immobili cui sia applicabile agli occupanti uno specifico diritto di prelazione ai sensi delle normative vigenti e, comunque, nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si trovino nella detenzione di un immobile oggetto di alienazione da almeno cinque anni quali titolari di un contratto di locazione o di affitto in corso, abbiano la propria residenza nell immobile e non siano proprietari di altre abitazioni nel Comune. 2. Possono esercitare il diritto di prelazione i legittimi titolari di contratti di locazione, anche se non rinnovati, gli eredi e i soggetti conviventi, purché in regola con il pagamento dei canoni e fatta salva la possibilità di saldare eventuali morosità. 3. Il diritto di prelazione è esteso a favore di coloro i quali occupano un bene del patrimonio indisponibile che sia posto in vendita verificandosi le condizioni di cui al comma 2 dell art.2). 4. Ai soggetti di cui ai precedenti commi sarà offerto il bene al prezzo fissato dai soggetti di cui all'art. 4 : il prezzo sarà pari alla cifra che sarebbe fissata se dovesse esperirsi asta pubblica o pubblico incanto maggiorato del 10%. 5. Si procede inoltre a trattativa privata quando la commerciabilità del bene è, per l ubicazione, la consistenza ed il ridotto valore, limitata ad una platea ristretta di interessati ed il suo valore di stima determinato sulla base del migliore prezzo di mercato non superi i L , In questo caso la trattativa è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente della vendita attraverso l affissione di manifesti nell intero territorio del Comune ovvero nell ambito territoriale più ristretto qualora l interesse all acquisto sia manifestamente limitato a soggetti residenti in zone specifiche. 7. Coloro che acquistano gli immobili a trattativa privata ai sensi del comma 1 del presente articolo non possono alienare l immobile acquistato nei cinque anni successivi alla data di stipula del contratto. ART. 6 (Offerta agli occupanti) 1. L'offerta di cui al precedente articolo 5 dovrà essere formalizzata tramite notifica con raccomandata con avviso di ricevimento agli occupanti e contenere l'indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione. ART. 7 (Requisiti)

6 1. I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso di un valido titolo di occupazione ed essere in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori. 2. Tali requisiti dovranno essere posseduti fino al momento del rogito dell'atto di acquisto. ART. 8 (Modalità di accettazione dell offerta) 1. L'alienazione è disposta a seguito dell'accettazione dell'offerta alle condizioni prospettate e non altrimenti, con atto notificato con raccomandata con avviso di ricevimento, da parte dei soggetti legittimati entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione e dietro presentazione di una cauzione, che può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa pari al 5% del prezzo. 2. La fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell' escussione del debitore principale. ART. 9 (Stipula del contratto) 1. Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro sei mesi dall'accettazione dell'offerta presentata dal Comune di Sant Elpidio a Mare : al momento del rogito dovrà essere versato l'intero prezzo di acquisto. 2. Le spese di stipula ed ogni altra connessa sono a carico dell acquirente : sino alla stipula del contratto di vendita è dovuta la corresponsione del canone locativo o dell indennità di occupazione. ART. 10 (Proroga dei termini) 1. Il termine di sei mesi fissato per la stipula dell'atto di compravendita potrà essere prorogato per una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto. ART. 11 (Revoca) 1. Qualora la stipula del contratto non avvenga nei termini stabiliti dal presente regolamento per fatto dell interessato o non vengano rispettate le condizioni contenute nell'offerta di vendita, l'atto con cui si dispone l'alienazione verrà revocato e sarà trattenuta dall'amministrazione Comunale, a titolo di rimborso spese, una somma pari al 50% della fideiussione fino ad un massimo di Lire ,00. ART. 12 (Fondi interclusi) 1. Potrà procedersi altresì alla vendita a trattativa privata per i terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità, quali beni a se stanti sia ridotta a causa delle limitazioni di uso derivanti dalla interclusione e sia tale da rendere il valore di mercato sensibilmente inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe. 2. In tali fattispecie l'amministrazione Comunale procederà all'alienazione del bene a trattativa privata, nei modi stabiliti dall'art.5, ovvero, qualora il fondo sia libero si procederà egualmente alla trattativa privata, individuando il contraente mediante avviso di gara informale da pubblicarsi all'albo Pretorio del Comune cui potranno partecipare esclusivamente i proprietari dei fondi limitrofi, identificati a seguito di apposito accertamento, ai quali sarà data comunicazione in forma adeguata del procedimento di alienazione in corso.

7 3. Nel caso suddetto l'alienazione, sarà disposta a favore di colui che avrà offerto l'aumento maggiore sul prezzo di stima fissato dai soggetti di cui all art. 3. ART. 13 (Relitti stradali) 1. In caso di sdemanializzazione di tratti di strade comunali a causa del loro non utilizzo a seguito del mutamento della viabilità comunale, è autorizzata l alienazione a trattativa privata o la permuta in favore dei privati proprietari dei fondi limitrofi, nei modi stabiliti all art. 5. ART. 13 BIS (Permuta) 1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili. 2. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell art. 5 del presente regolamento. 3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle norme del presente regolamento. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI ART. 14 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le normative vigenti in materia di alienazione di beni immobili di enti pubblici. 2. Per tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge , n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 15 (Pubblicità) 1. Di tutti gli atti aventi rilevanza esterna facenti parte dei procedimenti di cui ai precedenti articoli sarà data pubblicità a mezzo di affissione all Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune, pubblicazione in almeno due quotidiani di cui uno di interesse nazionale ed uno locale per alienazioni di importo superiore a L ,00, nonché in ogni altra forma ritenuta opportuna dalla Amministrazione Comunale. 2. L avviso e l informazione di vendita dovranno contenere la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte. ART. 16 (Coordinamento) 1. Laddove incompatibili con quelle del regolamento dei contratti le disposizioni di cui al presente regolamento sono, limitatamente alla specifica materia della alienazione dei beni del patrimonio immobiliare non abitativo, prevalenti e sostitutive di esse. 2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure attivate sotto la sua vigenza e non ancora completate al momento della sua modifica.

8 3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme di legge e regolamentari.

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