PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLEGALE 1 SUPPORTO DOCUMENTALE INFO-OPERATIVO N. 1. Ed. marzo di 22 pagine

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1 PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLEGALE 1 SUPPORTO DOCUMENTALE INFO-OPERATIVO N. 1 Ed. marzo Art. 15 ter del d. l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. nella legge 3 agosto 2009, n di 22 pagine

2 INDICE 1. TIPOLOGIE DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRAT- TENIMENTO (ADI) 2. PRINCIPALI VIOLAZIONI RISCONTRABILI IN SEDE DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI PROGRAMMATI DAL COMI- TATO IN DATA 23 FEBBRAIO a VIOLAZIONI PENALI 2b VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA AAMS 2c VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DI AU- TORITÀ DIVERSE DA AAMS Allegati: All. 1: Descrizione delle tipologie di apparecchi All. 2: Facsimile dei nulla osta di produzione e di messa in e- sercizio (apparecchi comma 6a TULPS) All. 3: Principali disposizioni normative All. 4: Indirizzi degli Uffici Regionali di AAMS 2 di 22 pagine

3 1 TIPOLOGIE DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTE- NIMENTO (ADI) Le disposizioni riguardanti si distinguono a seconda del tipo di apparecchio, di seguito sinteticamente indicati e rappresentati nell all. 1. N. TIPOLOGIA Apparecchi meccanici ed elettromeccanici, senza vincita in denaro Apparecchi elettromeccanici, privi di monitor e la cui vincita consiste in prodotti di piccola oggettistica Apparecchi, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore (video giochi) Apparecchi obbligatoriamente collegati alla rete telematica dei concessionari, nei quali insieme con l elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, con vincite in denaro non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (c.d. New Slot) Apparecchi che si attivano e- sclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT). Si distinguono dai precedenti (art. 110, comma 6, lett. a) perché non hanno una scheda interna che consente il funzionamento anche senza il collegamento alla rete NORMA DI RIFE- RIMENTO art. 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640/1972 Art. 110, comma 7, lettera a), TULPS Art. 110, comma 7, lettera c), TULPS Art. 110, comma 6, lettera a), TULPS Art. 110, comma 6, lettera b), TULPS NULLA OSTA DI PRODUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO NO SI SI SI LICENZA Art. 86 o 88 Art. 86 o 88 Art. 86 o 88 Art. 86 o 88 NO Art I controlli sul territorio pianificati in occasione del primo sevizio programmato dal Comitato sono mirati alla tipologia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui al punto 4, cosiddette New Slot (art. 110 comma 6 a TULPS) 2 In questo caso è necessaria la licenza di cui all art. 88 TULPS, rilasciata specificamente per tali tipi di apparecchi (c.d. VLT), ai sensi dell art. 2, comma 2 quater, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, conv. nella legge n. 73/ di 22 pagine

4 2 PRINCIPALI VIOLAZIONI RISCONTRABILI IN SEDE DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI PROGRAMMATI DAL COMITATO IN DATA 23 FEBBRAIO a VIOLAZIONI PENALI Fattispecie: Mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti. NORMA VIOLATA Art. 110, comma 1, TULPS NORMA SANZIO- NATORIA Art. 17, comma 1, TULPS 4 AUTORITÀ A CUI INVIARE IL RAP- PORTO Procura della Repubblica Ufficio Regionale AAMS 4 di 22 pagine

5 2b VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA AAMS Fattispecie: Il nulla osta di distribuzione ed il nulla osta di messa in esercizio sono stati rilasciati ma non apposti sull apparecchio. 3 L esercente deve essere in condizione di mostrare i nulla osta e, in caso di dubbio sulla loro autenticità, deve essere contattato l Ufficio regionale di AAMS fornendo il codice autenticativo. In all. 2 sono rappresentati i facsimile dei nulla osta. NORMA VIOLATA Art. 110, comma 9, lettera f), del TULPS NORMA SANZIO- NATORIA Lettera f), comma 9, art. 110, del TULPS SEQUESTRO NO AUTORITÀ A CUI INVIARE IL RAP- PORTO Ufficio Regionale di AAMS 3 Si tratta degli apparecchi indicati nell art. 110, comma 6, lett. a e b, e comma 7, lett. a e c, TULPS (vds. la tabella contenuta nel paragrafo1). 5 di 22 pagine

6 Fattispecie: L apparecchio non è fornito di nulla osta (di distribuzione e/o di messa in esercizio) perché mai rilasciati. 4 e 5 Se l apparecchio è privo del nulla osta di distribuzione e quindi, necessariamente, anche del nulla osta di messa in esercizio - la violazione è contestabile congiuntamente all esercente (e cioè il titolare dell esercizio pubblico), al gestore (si tratta del proprietario dell apparecchio e cioè il noleggiatore, installatore, ecc.) e al produttore. Per la mancanza del nulla osta di messa in esercizio, invece, la violazione è contestata solo all esercente e al gestore. Per l esercente ed il gestore si applica il seguente riquadro: NORMA VIOLATA Art. 38, commi 3, 4 e 5, legge n. 388/2000 NORMA SANZIO- NATORIA Lettera d), comma 9, art. 110, del TULPS SEQUESTRO facoltativo 6 (art. 13, comma 2, l. n. 689/1981 e art. 110, comma 9 bis, TULPS) AUTORITÀ A CUI INVIARE IL RAP- PORTO Ufficio Regionale di AAMS Per il produttore/importatore si applica il seguente riquadro: NORMA VIOLATA Art. 38, commi 3 e 4, legge n. 388/2000 NORMA SANZIO- NATORIA Lettera b), comma 9, art. 110, del TULPS SEQUESTRO facoltativo 7 (art. 13, comma 2, l. n. 689/1981 e art. 110, comma 9 bis, TULPS) AUTORITÀ A CUI INVIARE IL RAP- PORTO Ufficio Regionale AAMS 4 Vds sub nota 3. 5 Secondo una nota interpretativa di questa Amministrazione (circolare n. 2005/43839/COA/ADI del 7 settembre 2005, Direzione per i giochi Ufficio 12 ), avvalorata dalle determinazioni assunte da diverse Procure della Repubblica, in questo caso si tratterebbe di raccolta illecita di denaro con conseguente configurabilità del reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p., comma 2, n. 1). Nel caso in cui venga rilevata questa violazione, gli operanti dovranno anche informare tempestivamente (a mezzo telefono) l Ufficio Regionale dell Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, per i conseguenti provvedimenti di natura tributaria. 6 Di fatto si procede in genere al sequestro in quanto per questa violazione, in base all art. 110, comma 9 bis, TULPS, la confisca è obbligatoria. 7 Cfr. sub nota 6. 6 di 22 pagine

7 Fattispecie: Per gli apparecchi con vincita in denaro, mancata esposizione sull apparecchio (esternamente oppure a video) del divieto di utilizzo per i minori di anni 18 e di altre specifiche informazioni. 8 Le omesse informazioni sanzionate, oltre al divieto di utilizzo dell apparecchio per i minori di anni 18, riguardano: il costo della partita; le regole del gioco; la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti. È parimenti sanzionato, per tali comunicazioni, l uso di lingue diverse da quella italiana. NORMA VIOLATA Decreto direttoriale 04/12/2003, art. 2, comma 11. NORMA SANZIO- NATORIA art. 110, comma 9, lettera c), del TULPS SEQUESTRO facoltativo (art. 13, comma 2, l. n. 689/1981 e art. 110, comma 9 bis, TULPS) AUTORITÀ A CUI INVIARE IL RAP- PORTO Ufficio Regionale AAMS 8 Si tratta degli apparecchi indicati nell art. 110, comma 6, lett. a e b), TULPS (vds. nn. 4 e 5 della tabella contenuta nel paragrafo1). 7 di 22 pagine

8 2c VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DI AUTORITÀ DIVERSE DA AAMS Fattispecie: Nell esercizio pubblico sono installati apparecchi da intrattenimento (ADI) senza licenza di cui all art. 86 TULPS. 9 Gli esercenti già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2 (es. alberghi, osterie, bar, sale per bigliardi o per altri giuochi, vendita di bevande alcooliche presso circoli privati), ovvero 88 del TULPS, possono installare apparecchi in forza del titolo autorizzatorio già posseduto, senza richiedere un ulteriore licenza. Negli altri casi (compresi i circoli privati) i titolari degli esercizi dovranno invece munirsi della specifica autorizzazione all installazione degli apparecchi in argomento prevista dall art. 86 TULPS. NORMA VIOLATA NORMA SANZIO- NATORIA SEQUESTRO Art. 86 TULPS Art. 17-bis, TULPS NO AUTORITÀ A CUI INVIARE IL RAP- PORTO 10 Prefetto Comune Ufficio Regionale AAMS Fattispecie: Violazione delle prescrizioni di cui alla tabella dei giochi proibiti, in esercizi muniti della licenza di cui all art. 86 TULPS NORMA VIOLATA Art. 9 TULPS/ Prescrizioni di cui alla tabella dei giochi proibiti NORMA SANZIO- NATORIA Art. 17-bis, TULPS SEQUESTRO NO AUTORITÀ A CUI INVIARE IL RAP- PORTO 11 Prefetto Comune Ufficio Regionale AAMS 9 Si tratta degli apparecchi indicati nell art. 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640/1972 e nell art. 110, comma 6, lett. a) nonchè comma 7, lett. a e c, TULPS (vds. nn. 1, 2, 3 e 4 della tabella contenuta nel paragrafo1). 10 Cfr. gli artt. 17 ter e 17 quinquies TULPS. 11 Cfr. sub nota di 22 pagine

9 Fattispecie: Utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro da parte di minori di anni e 13 NORMA VIOLATA Art. 110, comma 8, del TULPS NORMA SANZIO- NATORIA Comma 8-bis, art. 110, del TULPS SEQUESTRO NO AUTORITÀ A CUI INVIARE IL RAP- PORTO Prefetto Comune Ufficio Regionale AAMS 12 Si tratta degli apparecchi indicati nell art. 110, comma 6, lett. a) e b) TULPS (vds. 4 e 5 della tabella contenuta nel paragrafo1). 13 Si ritiene che, per il principio di specialità, le norme indicate continuino ad applicarsi, nonostante le recentissime disposizioni introdotte dall art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011). 9 di 22 pagine

10 ALL. 1 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI APPARECCHI 1. Apparecchi meccanici ed elettromeccanici, senza vincita in denaro (art. 14-bis, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640) N. Tipologia 1 Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo 2 Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone 3 Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla bigliardini e apparecchi similari 4 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari 5 Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo Kiddie rides e apparecchi similari 6 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari 10 di 22 pagine

11 2. Apparecchi elettromeccanici, privi di monitor e la cui vincita consiste in prodotti di piccola oggettistica (art. 110, comma 7, lettera a), TULPS). 3. Apparecchi che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore (video giochi) (art. 110, comma 7, lett. c) TULPS) 11 di 22 pagine

12 4. Apparecchi obbligatoriamente collegati alla rete telematica, con vincite in denaro (c.d. NewSlot) (art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) 5. Apparecchi che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT) (art. 110, comma 6, lett. b) TULPS). 12 di 22 pagine

13 ALL. 2 Facsimile del nulla osta di produzione 13 di 22 pagine

14 Facsimile del nulla osta di messa in esercizio 14 di 22 pagine

15 PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE ALL. 3 Codice Penale Art. 640 (Truffa). Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (3); 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. R.D. 18 giugno 1931, n Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 9. Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Art Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci. Art. 17-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro Art. 17-ter. 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. 2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato. 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il 15 di 22 pagine

16 tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. 4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore. 5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. Art. 17-quater. 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. 2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter. Art. 17-quinquies. 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto. Art. 86. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati Art In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 16 di 22 pagine

17 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte-dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a). b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da a- dottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004 (196), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni]; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali 17 di 22 pagine

18 la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi ; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a euro per ciascun apparecchio. 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di au- 18 di 22 pagine

19 torizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. D.P.R n. 640 Imposta sugli spettacoli.pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n bis.Apparecchi da divertimento e intrattenimento. ( ) Comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi (28). L n. 689 Modifiche al sistema penale.pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Art. 13. Atti di accertamento. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che e- sercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Art. 20.Sanzioni amministrative accessorie. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo (33). Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro 19 di 22 pagine

20 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti (34). È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa L n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. Art. 38 Nulla osta rilasciato dall'amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento. ( ) Comma 3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica. Comma 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione. Comma 5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli e- stremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo. ( ) 20 di 22 pagine

21 D.Dirett Ministero dell'economia e delle finanze Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n Art. 2. Requisiti obbligatori degli apparecchi. ( ) Comma 11. Esternamente a ciascun apparecchio di gioco sono esposti, in modo visibile ed in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonchè il divieto di utilizzo ai minori di anni 18. ( ) D.L n. 40, Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, conv. nella L n. 73. Art. 2 ( ) Comma 2-ter. L articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Comma 2-quater. La licenza di cui all articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all articolo 15-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. ( ) 21 di 22 pagine

22 INDIRIZZI DEGLI UFFICI REGIONALI DI AAMS ALL. 4 N. Ufficio Regionale Indirizzo Tel./fax 1 Piemonte e Val d Aosta 2 Liguria 3 Lombardia 4 Veneto e Trentino Alto -Adige 5 Friuli Venezia Giulia 6 Emilia - Romagna 7 Toscana e Umbria 8 Marche, Abruzzo e Molise 9 Lazio 10 Campania Via Governolo, Torino Via A. Cecchi, Genova Via San Marco, Milano Sestriere Santa Croce, Venezia Via A. Malaspina, Trieste Via Riva Reno, Bologna Piazza della Repubblica, Firenze Via Valle Miano, Ancona Via F. A. Pigafetta, Roma Via Amerigo Vespucci, Napoli Tel. 011/ Fax 011/ Tel. 010/ Fax 010/ Tel. 02/ Fax 02/ Tel. 041/ Fax 041/ Tel. 040/ Fax 040/ Tel. 051/ Fax 051/ Tel. 055/ Fax 055/ Tel. 071/ Fax 071/ Tel. 06/ Fax 06/ Tel. 081/ Fax 081/ ur.torino@aams.it ur.genova@aams.it ur.milano@aams.it ur.venezia@aams.it ur.trieste@aams.it ur.bologna@aams.it ur.firenze@aams.it ur.ancona@aams.it ur.roma@aams.it ur.napoli@aams.it 11 Calabria e Basilicata 12 Puglia 13 Sicilia 14 Sardegna Via Montesanto, Cosenza Viale De Blasio, Bari Via Giuseppe La Farina, 25/ Palermo Via La Palma, Cagliari Tel. 0984/ Fax 0984/26503 Tel. 080/ Fax 080/ Tel. 091/ Fax 091/ Tel. 070/ Fax 070/ ur.cosenza@aams.it ur.bari@aams.it ur.palermo@aams.it ur.cagliari@aams.it 22 di 22 pagine

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