S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI
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- Giovanna Fabbri
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1 Bergamo, marzo 2016 CIRCOLARE N. 10/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro) La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) per l anno 2015 dovrà essere presentata entro il prossimo 11 aprile (20 per i contribuenti trimestrali). Di seguito si riepilogano le caratteristiche relative all adempimento in questione. TERMINI DI PRESENTAZIONE ENTRO IL 10.4 (11/4 per il 2016) dell anno successivo per i contribuenti con liquidazione iva mensile; ENTRO IL 20.4 dell anno successivo per tutti gli altri soggetti. SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva. L Agenzia esonera dall obbligo i contribuenti minimi, i forfetari nonché gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell ambito dell attività istituzionale. OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE L obbligo di predisposizione ed inoltro telematico dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro) ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali: è previsto l obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare; non è previsto l obbligo di emissione della fattura, soltanto se di ammontare pari o superiore a (al lordo IVA). Si evidenzia che tra le operazioni da comunicare rientrano anche: - le operazioni per le quali non è stata addebitata l IVA in fattura in applicazione del reverse charge; - le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo split payment; - le cessioni ex art.8 c.1 lett. c (dichiarazioni di intento); - le triangolazioni ex art. 58 DL 331/93.
2 Inoltre, dal 2015 per i commercianti al minuto (ex art. 22 DPR 633/72) e per le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter) non sono più previste agevolazioni specifiche e anche per tali soggetti è necessario comunicare tutte le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare. OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: le importazioni; le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; le operazioni intracomunitarie; le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all Anagrafe Tributaria (es. utenze, cessioni immobiliari, etc..); le operazioni intercorse con operatori residenti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list); le prestazioni sanitarie già inviate all Agenzia Entrate tramite il STS; le operazioni di importo pari o superiore a 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Si ricorda che le note di variazione relative ad operazioni con l estero non vanno incluse nello spesometro sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l indicazione di valori di segno negativo) che aggregata (ancorché il quadro BL preveda il campo Note di Variazione, le specifiche tecniche precisano che lo stesso va compilato solo ai fini della comunicazione black list ) FATTURE EMESSE A RICHIESTA DEL CLIENTE Per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l emissione della stessa determina comunque l obbligo di comunicare l operazione, a prescindere dall importo. OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK LIST Le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati c.d. Black List (individuati dai DDMM 4/5/99 e 23/11/01) vanno escluse dallo spesometro in quanto già oggetto di specifica comunicazione tramite il quadro BL (vedasi ns circolare 11/2016 per maggiori dettagli).
3 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE CLI/FOR La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità alternative, ossia: analitica; aggregata. La scelta della modalità vincola l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72. N.B.: In considerazione delle peculiarità che possono risultare sensibilmente differenti di caso in caso, l onorario per l adempimento in questione potrà essere quantificato solo a consuntivo sulla base del tempo impiegato fermo restando un addebito minimo di euro 100. TERMINE INVIO DATI ALLO STUDIO Per le società con contabilità gestita al nostro interno, lo studio provvederà direttamente alla predisposizione e trasmissione del modello. Per le contabilità NON gestite internamente si prega di trasmettere allo studio il file per l invio telematico ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 31 MARZO P.V. Si invita pertanto a contattare quanto prima i programmatori per la gestione e predisposizione del modello e si riportano di seguito le istruzioni operative per la compilazione. Nel caso in cui non si disponga di un software gestionale in grado di elaborare la comunicazione polivalente lo studio è in grado di fornire un format in excel da compilare e rendere sempre entro la suddetta data.
4 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO (per le contabilità non gestite internamente allo studio) Operazioni da comunicare: in generale tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, senza limiti di importo, per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura. Nel dettaglio: - Operazioni Imponibili - Operazioni non Imponibili (es. per dichiarazioni di intento) - Operazioni esenti - Operazioni soggette al regime del margine - Operazione soggette al reverse charge - Fatture ricevute da contribuenti minimi - Operazioni non imponibili assimilate alle cessioni all esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (es. art. 9) - Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività di impresa Per le operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura (es. vs privati) la comunicazione deve essere fatta solo per importi superiori a Euro (iva compresa). Operazioni da non comunicare: in generale quelle già monitorate dall AE. Nel dettaglio: - Importazioni - Esportazioni ex. Art. 8 c1 lett a e b - Operazioni Intracomunitarie già incluse nei modelli intrastat - Operazioni vs privati di importo superiore a Euro e pagate con carte di credito, di debito o prepagate - Operazioni già inserite nella comunicazione Black List e operazioni verso paesi Black List non comunicate perché inferiori ad Euro Operazioni finanziarie esenti IVA ex art.10 Modalità di comunicazione: ai fini dello spesometro le operazioni all interno della comunicazione polivante possono essere indicate in due forme alternative: a) Aggregata: vengono riepilogate in un unica riga tutte le operazioni attive/passive effettuate nei confronti di una stessa controparte, distinte per tipologia. Ai fini dell aggregazione le note di variazione sono considerate documenti autonomi da non sommare all operazione principale (dovranno essere sommate ed indicate nell apposito campo del quadro FA).
5 b) Analitica: viene compilata una riga per ogni fattura, nota di variazione o simili (da inserire negli appositi quadri). Particolarità relative alla compilazione 1) FATTURE COINTESTATE devono essere comunicati i dati di ogni cointestatario 2) CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETARI devono essere inserite le fatture ricevute dai contribuenti minimi/forfetari 3) LEASING E NOLEGGI esclusivamente per le operazioni attive, i dati devono essere comunicati con gli opportuni codici: A-AUTOVETTURA, B-CARAVAN ALTRI VEICOLI, D-UNITA DA DIPORTO, E-AEROMOBILI 4) OPERAZIONI NEL REGIME DEL MARGINE SENZA FATTURA sono da comunicare se l importo supera i Euro (es. atti di vendita dei veicoli usati) 5) OPERAZIONI ART.9 (servizi internazionali) sono da comunicare, ad esclusione delle spese anticipate (es. Iva, diritti doganali, e simili) 6) SCHEDA CARBURANTE può non essere comunicata nel caso in cui si opti per gli acquisti di carburante esclusivamente con carta di credito/debito. Nel caso in cui si utilizzi la normale scheda carburante deve essere comunicata con il flag documento riepilogativo. 7) VENDITE PER CORRISPONDENZA seguono le normali regole del commercio al dettaglio, senza eccezioni specifiche. 8) CESSIONI GRATUITE BENI OGGETTO DELL ATTIVITA DI IMPRESA: a. Con rivalsa Iva l Agenzia ha precisato che ai fini dell indicazione dell imponibile va riportato il valore minimo di Euro 1 b. Senza rivalsa Iva ed emissione autofattura va riportata la partita Iva del cedente Particolarità in caso di compilazione in forma analitica: 9) ACQUISTO DA NON RESIDENTI da comunicare (es. servizi ex ue): nel quadro SE vanno indicate le operazioni effettuate con non residenti rilevanti ai fini Iva in Italia, che non costituisco importazioni o operazioni ricomprese nei modelli Intrastat. L agenzia evidenzia che per dette operazioni non dovrebbe verificarsi la ripetizione in 3 diversi quadri (FE, FR, SE), considerato che, ferma restando la compilazione del quadro FE: a. Qualora la parte esterna non sia identificabile (es. mancano gli estremi della p.i.): va compilato il quadro FR barrando la casella autofattura e indicando la partita iva dell acquirente; b. Qualora la controparte estera sia identificabile va compilato il quadro SE
6 10) CASELLA AUTOFATTURA: a. Quadro FE-fatture emesse: la casella va barrata per segnalare le operazioni per le quali è stata emessa autofattura ex art 17 c.2 (es. acquisti da fornitori exue o ue non oggetto di comunicazione tramite l intrastat); b. Quadro FR-fatture ricevute: la casella va barrata in caso di autofattura emessa per: i. Operazioni effettuate con soggetti non residenti per le fattispecie previste dagli art. 7bis-7ter in mancanza degli elementi identificativi del fornitore estero ii. Acquisto da un agricoltore esonerato iii. Regolarizzazione per fatture non pervenute Il flag della casella autofattura comporta l indicazione nel campo Partita Iva del numero di partita Iva del soggetto che invia la comunicazione.
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