Film estensibili. Maria Rosaria Milana
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- Simona Natalia Blasi
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1 Film estensibili Maria Rosaria Milana
2 Provvedimenti legislativi adottati in Italia Decreto 30 settembre 1999 del Ministro dell Industria del Commercio e dell Artigianato; Decreto 17 dicembre 1999 n 538 del Ministero della Sanità.
3 Additivi Materie Plastiche D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti (1) DIBUTIL FTALATO DICICLOESILE FTALATO DIETILE FTALATO DIMETOSSIETILE FTALATO DI-ISODECILE FTALATO DI-ISONONILE FTALATO (da D.M. 18/06/79) DIMETILCICLOESILE FTALATO Se presenti in quantità superiore al 5% prodotto finito non per alimenti per i quali è previsto l impiego del simulante D (da D.M. 26/04/93).
4 Additivi Materie Plastiche D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti (2) DI-ISOOTTILE FTALATO Se presente in quantità superiore al 5% sul prodotto finito, per alimenti ad alto contenuto in acqua quali succhi, conserve, emulsioni di olio in acqua con un contenuto massimo di olio del 5% e conseguentemente non per maionese, margarina burro e formaggi. DI-2-ETILESILE FTALATO Solamente per acqua, ghiaccio e giocattoli e per ortaggi e frutta freschi, secchi, congelati e surgelai, per funghi freschi e secchi e per tartufi; nel caso di capsule, guarnizioni e simili, limitatamente agli alimenti per i quali è previsto l impiego del simulante A (con l esclusione di carne e derivati e latte e derivati) del simulante C e quelli per i quali non sono previste prove di migrazione (da D.M. 20/10/82 e da D.M. 26/04/93).
5 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI - MINISTERO DELLA SANITA DECRETO 17 DICEMBRE 1999 N. 538 (1) Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d uso personale IL MINISTERO DELLA SANITA ADOTTA il seguente regolamento art All allegato II - sez. 2, parte B - Additivi per materie plastiche del decreto del 21 marzo 1973, sostituito dall allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificata da ultimo con il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91, le dizioni riportate nella colonna Restrizioni relativamente agli esteri dell acido ftalico, sono sostituite dalle seguenti. (segue)
6 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI - MINISTERO DELLA SANITA DECRETO 17 DICEMBRE 1999 N. 538 (2) a) in quantita non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali e previsto l impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, limitatamente a di-isodecile ftalato, di-2- etilesile ftalato, di-isononile ftalato, dibutile ftalato b) in quantita non superiore al 5% come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali e previsto l impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, limitatamente a di-isoottile ftalato, dicicloesile ftalato, dietile ftalato, dimetilcicloesile ftalato e dimetossietilene ftalato c) per PVC rigido e non per alimenti per i quali e previsto l impiego del simulante D, LMS = 1,5ppm. In quantita non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, limitatamente a dicetil/distearil-ftalato. (segue)
7 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI - MINISTERO DELLA SANITA DECRETO 17 DICEMBRE 1999 N. 538 (3) 2. All allegato II - sez. 2: Gomme - parte B - Additivi per elastomeri del decreto del 21 marzo 1973, le dizioni riguardanti le condizioni, limitazioni e tolleranze d impiego degli esteri dell acido ftalico, sono sostituite dalle seguenti. a) in quantita non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali e previsto l impiego del simulante D. Non per le gomme destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, limitatamente a butilbenzile ftalato, di-2-etilesile ftalato, di-isodecile ftalato e dibutile ftalato b) in quantita non superiore al 5% come somma di tutti gli ftalati, nelle gomme destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali e previsto l impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, limitatamente a dietile ftalato e diisoottile ftalato
8 MATERIE PLASTICHE Ftalati ammessi con limite cumulativo del 5% Di-isodecile ftalato Di-2-etilesile ftalato Di-isononile ftalato Dibutile ftalato Ftalati ammessi con limite cumulativo del 5% Di-isoottile ftalato Dicicloesile ftalato Dietile ftalato Dimetilcicloesilftalato Dimetossietile ftalato Non per alimenti per i quali é previsto l impiego del simulante D; Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura Non per alimenti per i quali é previsto l impiego del simulante D; Per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura:
9 GOMME Ftalati ammessi con limite cumulativo del 5 % Di-isodecile ftalato Di-2-etilesile ftalato Butilbenzile ftalato Dibutile ftalato Ftalati ammessi con limite cumulativo del 5 % Di-isoottile ftalato Dietile ftalato Non per alimenti per i quali é previsto l impiego del simulante D; Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura Non per alimenti per i quali é previsto l impiego del simulante D; Per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura:
10 Nuovo decreto italiano n 123 del Riscritte le restrizioni accanto ad ogni voce non cambia la sostanza il testo è più leggibile
11 VERIFICA DI CONFORMITÀ Elaborazione di metodica di estrazione Trattamento dei campioni Determinazione gascromatografica
12 CONDIZIONI ADOTTATE PER L ANALISI GC Strumentazione Colonna Gas di trasporto Pressione e flusso del gas di trasporto Programma di temperatura GC HP 6890 equipaggiato con detector a selezione di massa MSD 5973 HP 5MS 5% fenil metil silossano 30m x 250 um Id x 0.25um df Elio 25 psi, 1.3 ml/min flusso costante Temperatura iniziale 40 C Isoterma iniziale 1 min Incremento di temperatura 12 C/min Temperatura finale 280 C Isoterma finale 1 min Programma di acquisizione Scan : intervallo m/z Sim : 3 m/z per ciascun analita
13 ESPRESSIONE DEI RISULTATI migrazione specifica I limiti di migrazione specifica sono in mg/kg. Sono espressi in mg/dm 2 solo nei seguenti casi: a) oggetti riempibili di capacita < 500 ml o > 10 l; b) fogli, pellicole o altri articoli non riempibili o per i quali non sia possibile valutare il rapporto S/V. In questi casi i limiti delle liste positive (D.M. 220), vanno divisi per il fattore di conversione 6 per poterli esprimere in mg/ dm 2.
14 USO DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE X/2, X/3, X/4, X/5 sono applicabili alla migrazione globale e specifica. si divide il risultato del test per il valore accanto alla X. se il materiale e destinato a piu alimenti con diversi coefficienti, si calcola il risultato per ogni tipo e si valuta l idoneita per i differenti tipi.
15 USO DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE X/2, X/3, X/4, X/5 Indicazioni o limitazioni di uso (da D. M. 338 del ) i) nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio usando il numero di riferimento o la descrizione dei prodotti alimentari figuranti nella Tabella 2 di cui all allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;
16 /Numero di riferimento 06. Prodotti animali e uova Pesci: Denominazione degli alimenti A. freschi, refrigeranti, salati, affumicati X B. sotto forma di pasta X Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i mitili, le lumache), non naturalmente protetti dalla loro conchiglia Simulanti da utilizzare A B C D X X 3(*) X 3(*) Carni d ogni specie zoologica (compresi i volatili e la selvaggina): A. freschi, refrigeranti, salati, affumicati X X 4 B. sotto forma di pasta, di crema X X 4 Prodotti trasformati a base di carne (prosciutto, salame, pancetta ed altri) Conserve e semiconserve di carne e di pesce: A. in mezzo acquoso B. in mezzo oleoso Uova senza guscio: X X 4 X (a) A. in polvere o secche B. altre X Giallo d uovo: A. liquido B. in polvere o congelato X X (a) X
17 Tabella 2 -D.M Simulanti per prodotti alimentari da utilizzare in casi speciali ai fini della valutazione di materiali a contatto con alimenti alimento a contatto simulante esclusivamente alimenti acquosi simulante A esclusivamente alimenti acidi simulanti B esclusivamente alimenti alcolici simulanti C esclusivamente alimenti a base di sostanze grasse simulante D tutti gli alimenti acquosi e acidi simulante B tutti gli alimenti alcolici e acquosi simulante C
18 Tabella 2 -D.M (segue) alimento a contatto tutti gli alimenti alcolici e acidi tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e acquosi tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e acidi tutti gli alimenti a base di sostanze grasse alcolici e acquosi tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, alcolici e acidi simulante simulante C e B simulante D e A simulante D e B simulante D e C simulante D,C e B
19 USO DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE X/2, X/3, X/4, X/5 (segue) Indicazioni o limitazioni di uso da D. M. 338 del ii) nella fase di vendita al dettaglio usando un indicazione che si riferisca soltanto a pochi prodotti o gruppi di prodotti, di preferenza con esempi di facile comprensione.
20 INDIVIDUAZIONE CONDIZIONI DI USO ESEMPIO PRATICO: FILM ESTENSIBILI Test di migrazione globale in D (limite 10 mg/ dm 2 ) Risultato : 20 mg/dm 2 idoneo solo per alimenti dove e previsto l uso di coefficiente di riduzione almeno 2 (non per alimenti in mezzo oleoso, tipo sott olio) Risultato : 30 mg/ dm 2 idoneo solo per alimenti dove e previsto l uso di coefficiente di riduzione almeno 3 (non per alimenti in mezzo oleoso, oli e grassi tal quali, burro e margarina) Risultato : 40 mg/ dm 2 idoneo solo per alimenti dove e previsto l uso di coefficienti 4, 5 (carne fresca e pollame, frutta e verdura, alimenti congelati)
DISCO ORO gr/mq 2000
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