POSITION PAPER. 23 novembre 2007

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1 Risposta ABI alla consultazione della CONSOB sulla Comunicazione contenente chiarimenti di natura applicativa in merito al Regolamento Mercati adottato in attuazione della MiFID 23 novembre 2007 POSITION PAPER

2 Premessa L Associazione Bancaria Italiana è grata della opportunità concessa di offrire il proprio contributo alla consultazione sulla Comunicazione contenente chiarimenti di natura applicativa in merito al Regolamento Mercati adottato in attuazione della direttiva MiFID (di seguito la Comunicazione), avviata dalla Consob su tematiche di particolare importanza per le banche, anche considerati i risvolti operativi che esse determinano sui soggetti vigilati. Nel proseguo si segnalano alcune osservazioni circa il testo oggetto di consultazione, nonché si evidenziano alcune problematiche ancora aperte, emerse anche nelle prime settimane di operatività della nuova normativa ex MiFID, e che si ritiene opportuno debbano essere affrontate nella Comunicazione. Transaction reporting (Sezione I) Proprietary Trading Nella premessa della Comunicazione si chiarisce che sono oggetto di trasmissione all Autorità anche le informazioni sulle transazioni effettuate dagli operatori autorizzati nella gestione del portafoglio di proprietà. Si chiede tuttavia di precisare se debbano essere incluse nelle segnalazioni anche le operazioni di proprietary trading che un soggetto abilitato effettua non direttamente, ma tramite un altro intermediario (broker), ad esempio su di un mercato regolamentato estero. Al riguardo si chiede di confermare l interpretazione per cui, conformemente al principio generale che a segnalare è il soggetto che conclude effettivamente l operazione, la segnalazione deve essere effettuata dall intermediario che ha concluso l operazione (broker) e non anche dal soggetto abilitato che, nel caso di specie, riveste il ruolo di mero cliente 1. Si segnala peraltro che laddove non fosse avvalorata questa tesi sorgerebbe l ulteriore problema per il soggetto abilitato dell utilizzo di un tracciato record per l invio delle segnalazioni non disegnato per il caso specifico. Esenzione dagli obblighi di reporting La Comunicazione, nella nota 3 a pag. 6, specifica che, pur rientrando nella categoria degli operatori soggetti autorizzati, non sono soggette agli obblighi di transaction reporting le Società di Gestione del Risparmio (SGR). Quando tali soggetti concludono direttamente transazioni per la gestione del proprio portafoglio non sono quindi tenuti a comunicare le relative informazioni alla Consob, diversamente dagli altri soggetti autorizzati - 1 Resta fermo che laddove il soggetto abilitato compia l operazione direttamente, l obbligo di reporting ricade su quest ultimo. Pagina 2 di 8

3 banche e imprese di investimento che saranno invece tenuti a segnalare all Autorità le transazioni di proprietary trading. Non può non considerarsi come la decisione di escludere dagli obblighi di segnalazione le SGR ha l effetto di trattare, ai fini del reporting, la stessa tipologia di operazioni (gestione del portafoglio di proprietà dell operatore autorizzato) in maniera diversa a seconda del soggetto autorizzato che le conclude. Si ritiene invece che, per garantire il level playing field tra i partecipanti al mercato, un eventuale esonero dagli obblighi di segnalazione delle operazioni debba essere effettuato non per soggetti ma per tipologie di operazioni. Si rammenta inoltre che la stessa Commissione, nel documento Modifiche al regolamento n /98 Esito delle consultazioni, ha ribadito che gli obblighi di cui all art. 23 trovano applicazione anche ai soggetti abilitati (senza alcuna esclusione) che effettuano operazioni finalizzate alla gestione del portafoglio di proprietà. Al riguardo, si segnala che non si comprende la ratio alla base della decisione di escludere tali transazioni, se effettuate dalle SGR, dagli obblighi di reporting, per cui sarebbe opportuno che tale tema venga trattato in maniera più approfondita nella emnanda Comunicazione, spiegandone le motivazioni e i fondamenti normativi, Operazioni mercato primario Nella Sezione I al punto 4 (i) della Comunicazione è previsto che non dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob le operazioni di mercato primario e/o di grey market su strumenti finanziari non ancora ammessi a negoziazione in uno dei mercati regolamentati rilevanti. Sarebbe tuttavia opportuno precisare se, ai fini del transaction reporting, possano essere considerate in tale categoria anche quelle operazioni che utilizzano strumenti tipici del mercato primario ma aventi ad oggetto strumenti finanziari già in parte ammessi a negoziazione. A titolo esemplificativo si segnalano le riaperture delle aste di titoli di Stato o di altri titoli obbligazionari, i collocamenti di titoli presso investitori istituzionali e le operazioni di OPV con più tranche nonché le operazioni di vendita di titoli effettuate con il meccanismo dell Accelerated Book Building Offering (ABBO). Operazioni back to back Si ritiene opportuno che nella Comunicazione si precisi se debbano essere oggetto di segnalazione le operazioni c.d. back to back, nelle quali l operatore abilitato conclude in conto proprio due operazioni speculari, una in vendita l altra in acquisto, al medesimo prezzo e per la stessa quantità. Tali operazioni, ad esempio, vengono poste in essere ogni qualvolta l intermediario esegue un operazione per conto di un cliente su di un mercato che non prevede l operatività per conto terzi. In tal caso l intermediario, non può che eseguire l operazione per conto proprio, girando successivamente l operazione dal proprio portafoglio su conto del cliente. Pagina 3 di 8

4 Titoli sospesi dal listino Si richiede di fornire precisazioni sulla sussistenza degli obblighi di reporting di transazioni effettuate su titoli che, pur ammessi a negoziazione, sono oggetto di sospensione non temporanea degli scambi. Operazioni concluse telefonicamente Si ritiene opportuno segnalare una criticità che potrebbe presentarsi nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati, ma concluse fuori dagli stessi tramite accordi telefonici. Per tale tipologia di operazioni, che ovviamente ricadono tra gli obblighi di segnalazione da parte delle due controparti che le hanno poste in essere, potrebbe tuttavia manifestarsi un problema di matching delle due segnalazioni effettuate dalle due controparti, poiché in assenza di un time stamp automatico (come avverrebbe nel caso di una transazione effettuata tramite sistema di negoziazione elettronico) potrebbe verificarsi una discrepanza soprattutto con riferimento all orario di esecuzione. Al fine di ovviare a tale inconveniente e ridurre al minimo i casi di rigetto delle segnalazioni, si richiede l adozione del criterio per il matching delle segnalazioni che utilizza il campo orario solo in via residuale. In altre parole, solo nei casi in cui gli altri campi (controparte, codice titolo, quantità, prezzo) non fossero sufficienti ad individuare univocamente l'operazione, si propone di utilizzare l'ora di esecuzione e, se neanche questo dato sufficiente, il campo minuti e, solo in ultima analisi, il campo secondi. Trasparenza pre e post-negoziazione (Sezione II) Esenzione dagli obblighi di trasparenza Per il transaction reporting è previsto che, nel caso in cui una società non effettui operazioni su strumenti finanziari ammessi a negoziazione in un "mercato regolamentato rilevante", ma risulti autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento di cui all art. 1, comma 5, lett. a) e b) del TUF (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti), essa, previa comunicazione scritta alla Consob di tale circostanza, potrà essere esonerata dall implementazione di un sistema di comunicazione delle operazioni con la Consob. Si richiede di fornire precisazioni sul fatto che tale eccezione possa sussistere, per analogia, anche per gli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione, anche in considerazione dei costi implementativi relativi alla predisposizione di un canale di pubblicazione delle informazioni. Analogamente, sarebbe opportuno ribadire nella Comunicazione che, coerentemente con quanto disposto dall art. 5 del Regolamento (CE) N. 1287/2006 del 10 agosto 2006, le operazioni indicate nella Sezione I al Pagina 4 di 8

5 punto 4 (i) - operazioni di mercato primario e/o di grey market su strumenti finanziari non ancora ammessi a negoziazione in uno dei mercati regolamentati rilevanti - non sono oggetto, oltre che degli obblighi di transaction reporting, neppure degli obblighi di transparency. Operazioni di incrocio degli ordini dei clienti Si ritiene in primo luogo opportuno che la Comunicazione chiarisca come debbano essere trattate ai fini degli obblighi di trasparenza post-trade le transazioni che derivano dall abbinamento di due ordini della clientela (c.d. cross order). In tale caso si ritiene che tali operazioni, pur riguardando l esecuzione di due diversi ordini della clientela, dando luogo ad un unico contratto, devono originare una sola comunicazione ai fini della trasparenza. Internalizzatore sistematico e SSO (Sezione III) Requisiti dell attività di internalizzazione sistematica Nella Sezione III della Comunicazione vengono forniti chiarimenti e indicazioni circa l attività di internalizzazione sistematica sia quando questa ha ad oggetto le azioni sia quando riguarda strumenti finanziari diversi dalle azioni, in particolare sui requisiti di frequenza, organizzazione e sistematicità previsti per l attività in parola. Come già avuto modo di osservare in precedenti occasioni, si vuole ancora una volta richiamare l attenzione della Commissione sulla genericità dei suddetti requisiti e sulle difficoltà a verificarne la sussistenza in capo agli intermediari. Le ulteriori indicazioni fornite nella Comunicazione non sembrano tuttavia sufficienti a fornire una certezza applicativa alla normativa in questione, senza la quale potrebbero verificarsi diverse interpretazioni. Si segnala a tale riguardo la difficoltà a dare concreta applicazione alla nozione di rilevanza commerciale. Si richiama ad esempio l attenzione della Commissione sul caso, non infrequente, di soggetti abilitati che collocano le proprie obbligazioni alla clientela e successivamente svolgono attività di negoziazione con gli stessi clienti. Secondo quanto chiarito nella Comunicazione un attività dovrebbe essere considerata come avente un ruolo commerciale importante per un soggetto abilitato se è una fonte di reddito o di costi significativa. Viene inoltre specificato che nel determinare il carattere significativo si deve tenere conto della misura in cui l attività è condotta e organizzata separatamente, del valore monetario dell attività e della sua importanza relativa con riferimento all attività complessiva dell impresa e/o all attività dell impresa sul mercato di cui trattasi. Pagina 5 di 8

6 Riguardo a tale ultima condizione (carattere di significatività con riferimento all attività dell impresa sul mercato di cui trattasi), si ritiene che nel caso di collocamento/negoziazione di obbligazioni branded, essendo gli intermediari gli unici collocatori/negoziatori di tali titoli, essa verrebbe sempre a verificarsi anche se l attività in parola non abbia una evidente rilevanza commerciale nell ambito delle attività complessive della banca. Alla luce di tale considerazione, gli intermediari in questione assumerebbero, a prescindere dalla sistematicità o frequenza con cui tali transazioni avvengono, lo status di internalizzatore sistematico, per il solo fatto di costituire, de facto, l unico soggetto che tratta tali titoli. A riguardo, si ritiene che tale questione debba essere affrontata in maniera più estensiva, al di là della stessa Comunicazione, attraverso un proficuo scambio di idee con l Associazione e con le stesse banche al fine di individuare i criteri più opportuni per il riconoscimento dei requisiti dell attività di internalizzazione sistematica svolta su strumenti finanziari diversi da quelli azionari. Negoziazione di pronti contro termine Si richiede di specificare che l attività di negoziazione con la propria clientela di operazioni di pronti contro termine (attività che le banche possono porre in essere in virtù della sola licenza bancaria), pur se svolta in maniera sistematica, organizzata e frequente, non debba configurarsi come attività di internalizzazione sistematica. Si rammenta a tale riguardo che tali transazioni, prima di essere qualificabili come operazioni di negoziazione di strumenti finanziari, costituiscono per le banche strumenti di raccolta e svolgono un importante funzione nell ambito della gestione della tesoreria 2. Non è infatti un caso se le operazioni di pronti contro termine siano espressamente escluse dalle segnalazioni di transaction reporting, al pari di quelle di finanziamento tramite titoli (che, com è noto, possono prendere la forma del prestito titoli, del riporto e del pronti contro termine). Continuità operativa (Sezione IV) Misure di continuità La Sezione IV evidenzia le misure per la continuità operativa delle funzioni essenziali in capo a quattro categorie di soggetti. In particolare nel considerare adeguate le misure di continuità definite nella Comunicazione per l attività svolta dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti coinvolti nell esternalizzazione delle attività, che costituiscono un numero ristretto di soggetti, si ravvisano problematiche nella loro estensione ai canali di comunicazione e ai canali di pubblicazione delle informazioni pre e post-trading. 2 In questo senso si è espressa in passato anche la Banca d Italia. Pagina 6 di 8

7 Nell ambito delle misure richieste si ravvisano forti elementi di coerenza e allineamento rispetto a quanto previsto da Banca d Italia nelle disposizioni di vigilanza Requisiti particolari per la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica (21/03/2007), in particolare per quanto concerne i requisiti relativi ai siti di recovery ubicati all esterno dell area metropolitana, la loro capacità elaborativa basata sui volumi massimi dell operatività ordinaria e ai tempi di ripartenza contenuti entro le 4 ore, previsti ai punti da iii) a v) della Comunicazione. Si segnala tuttavia che la citata normativa della Banca d Italia è riferita a un numero molto limitato di banche, che vengono identificate nominativamente in base alla loro quota di mercato, che ne determina la rilevanza per il sistema bancario (5% dei fondi intermediati). Pertanto l estensione di tali misure, che richiedono l assunzione di oneri particolarmente elevati, ad un numero molto più ampio di soggetti interessati dalle attività descritte alle lettere c) e d) relative al transaction reporting e la pubblicazione delle informazioni, appare non in linea con il percorso graduale e mirato di rafforzamento del sistema fino ad oggi seguito dalla Banca d Italia. Si fa presente, infatti, che ad oggi la totalità delle banche italiane è tenuta al rispetto dei requisiti definiti nella normativa sulla continuità operativa (Bollettino di Vigilanza n. 7, luglio 2004). In particolare, le disposizioni attualmente in vigore prevedono il rispetto di quanto definito ai punti i) e ii) della Comunicazione, mentre introducono lo strumento dell autoresponsabilizzazione per quanto riguarda l identificazione dei processi critici e la definizione delle soluzioni adottate. Per comprendere gli impatti anche economici, si consideri che per adeguarsi a tale normativa le banche italiane hanno investito nella sola componente tecnologica una somma complessiva pari a 330 milioni di euro negli anni 2005 e Si stima che l adozione del più stringente requisito di tempi di ripristino dei servizi entro il termine di quattro ore (come previsto nella Comunicazione) potrebbe comportare una ulteriore spesa per le banche quantificabile fino a quattro volte il costo dei servizi di disaster recovery. Tali investimenti sarebbero peraltro richiesti a prescindere dal volume di segnalazioni che ciascun intermediario è tenuto a rendere pubblico, non rispettandosi in questo modo il principio della rilevanza rispetto al sistema e, soprattutto, della proporzionalità a cui le Autorità devono ispirarsi nell attività regolamentare, come previsto dall art. 6 del TUF. 3 Fonte: Rilevazione ABI-CIPA dello stato dell automazione del sistema creditizio 2007, campione 20 gruppi bancari. Pagina 7 di 8

8 Inoltre non può non considerarsi che le funzioni in parola (transaction reporting e transparency) non sono attività dispositive 4, ma di mera rendicontazione giornaliera, pertanto gli obblighi di continuità posti a carico dei soggetti incaricati di tali attività (ad es. tempo di ripartenza contenuto entro le 4 ore) sembrano non proporzionati alla criticità e alle tempistiche del processo (aggiornamento batch). Si rammenta inoltre che per gli obblighi di transaction reporting, la relativa comunicazione può essere posticipata, previo avviso, in casi di problemi. Ciò premesso si richiede che le misure più onerose previste ai punti da iii) a v) della Comunicazione non siano previste per i soggetti di cui alle lettere c) e d). In particolare i soggetti di cui alla lettera c) che non siano già sottoposti a normative specifiche sulla continuità operativa potrebbero essere assoggettati a disposizioni analoghe a quelle cui già rispondono le banche e i gruppi bancari. Per quanto riguarda le banche rientranti nell ambito dei soggetti di cui alla lettera d) si rammenta che esse sarebbero comunque tenute a rispondere agli adempimenti previsti nella citata disposizione Banca d Italia del Informazioni sulle soluzioni di continuità dei canali di comunicazione Con riferimento, infine, alla richiesta di invio di documentazione alla Consob relativamente alle misure di business continuity adottate dai soggetti di cui sopra, si segnala che la raccolta e la manutenzione di una tale mole di documenti potrebbe risultare non efficace, visto anche la numerosità di tali soggetti. Al riguardo si segnala che l approccio adottato in altri ambiti è stato quello di responsabilizzare gli intermediari coinvolti nel definire soluzioni adeguate e nel disporre di documentazione illustrativa per eventuali verifiche anche dell organo di vigilanza. Tale considerazione può essere applicata anche nel caso in esame. 4 Nelle citate disposizioni Banca d Italia del 2007 i processi ritenuti critici sono, infatti, relativi ai sistemi di pagamento, all accesso ai mercati e ai sistemi di regolamento titoli e non anche a sistemi e processi di natura informativa. Pagina 8 di 8

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