ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA

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1 ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA SOMMARIO I: Cittadini in temporaneo soggiorno pag. 2 II: Cittadini regolarmente soggiornanti pag. 4 III: Cittadini irregolarmente soggiornanti pag. 10 Traduzione in lingua inglese pag. 14 Doppia versione: italiano - inglese Pag. 1

2 I: CITTADINI IN TEMPORANEO SOGGIORNO (es. turisti): Non devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale A) Provenienti da Paesi UE Il cittadino di un Paese della UE (ed i suoi familiari) che soggiorna temporaneamente in Italia (ad es. per turismo) NON DEVE ESSERE ISCRITTO AL S.S.N. ma può beneficiare delle prestazioni sanitarie, in forma diretta, previste dalla legislazione italiana, compresa l assistenza medico-generica. A tale scopo, occorre che lo stesso presenti alla A.S.L. competente per territorio il Modello Comunitario o Certificato Sostitutivo Provvisorio della T.E.A.M. o la T.E.A.M. previsti e comprovanti il diritto a ricevere dette prestazioni e nei quali sia indicata la durata del periodo durante il quale dette prestazioni possono essere erogate. DAL I GENNAIO 2005: in applicazione della nuova normativa UE che ha introdotto il principio dell ACCESSO DIRETTO ai prestatori di cure (eliminando così l obbligo di presentare, preventivamente, l attestato di diritto all Istituzione del luogo di dimora - A.S.L.- per ottenere in cambio il Carnet della salute necessario per accedere ai prestatori di cure) e all introduzione della nuova ricetta del S.S.N., i cittadini UE in temporaneo soggiorno, possono recarsi DIRETTAMENTE dal medico convenzionato con il SSN (o ai servizi di Guardia medica, turistica, 118, ecc.) presentando il Modello Comunitario o la T.E.A.M. (Tessera Sanitaria Europea) o il Certificato sostitutivo provvisorio della T.E.A.M. il quale utilizzerà la nuova ricetta per TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. La ricetta andrà compilata secondo le istruzioni impartite dal Ministero della Salute e verrà trasmessa all Ufficio della A.S.L. competente (Ufficio Ass. Estero/Stranieri Chiavari) compilata e tariffata dai vari servizi (visite ambulatoriali, visite specialistiche, farmacie, lab. Analisi, ecc.) che provvederà al recupero degli oneri dovuti dalle Istituzioni Estere, in base alle norme Comunitarie, tramite il Ministero della Salute (fermo restando che rimane a carico del cittadino la quota di partecipazione alla spesa, se dovuta). L accesso ai Laboratori o Istituti privati convenzionati accreditati è consentito SE in possesso della ricetta del SSN; in caso contrario, l onere sarà a totale carico dell assistito (come per i cittadini italiani). N.B.: Sarebbe auspicabile che il medico, oltre la ricetta, potesse trasmettere alla A.S.L. anche una fotocopia della T.E.A.M. o del Certificato sostitutivo onde evitare possibili errate interpretazioni dei dati riportati che comporterebbero mancato addebito delle prestazioni alle Istituzioni estere e, di conseguenza, un minor introito con conseguente danno economico. Pag. 2

3 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO OSPEDALIERO Il cittadino presenterà alla Struttura di P.S. il Modello Comunitario o il Certificato sostitutivo provvisorio della T.E.A.M. o la T.E.A.M. attestanti il diritto all assistenza sanitaria e la relativa copertura degli oneri dovuti. PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO Il cittadino presenterà alla Struttura Ospedaliera il Modello Comunitario o il Certificato sostitutivo provvisorio della T.E.A.M. o la T.E.A.M. attestanti il diritto all assistenza sanitaria e la relativa copertura degli oneri dovuti. Se il cittadino UE è sprovvisto dei Modelli Comunitari previsti: in caso di prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero: il paziente e/o i parenti dovranno far pervenire, durante il tempo necessario all erogazione della prestazione, l attestato necessario alla copertura degli oneri dovuti per la successiva richiesta di rimborso alla Cassa Mutua Estera di appartenenza da parte dell Uff. Ass. Estero/ Stranieri di Chiavari. Se il paziente e/o i parenti non riescono a far pervenire detto attestato con la tempistica sopra-indicata, dovrà essere attivata la procedura di pagamento delle prestazioni DIRETTAMENTE in Pronto Soccorso, per l intero ammontare della prestazione. in caso di ricovero ospedaliero: se il paziente e/o i parenti non riescono a far pervenire l attestato necessario alla copertura degli oneri dovuti, dovrà essere attivata la procedura di pagamento delle prestazioni, tramite l Ufficio Spedalità di Lavagna, per l intero ammontare del D.R.G. Il cittadino UE, al suo ritorno nel Paese d origine, potrà, eventualmente, formulare richiesta di rimborso delle spese sopportate alla propria Cassa Mutua di appartenenza. B) Provenienti da Paesi Extra-UE NON DEVONO ESSERE ISCRITTI AL S.S.N. 1) Il cittadino di un Paese Extra-UE (ed i suoi familiari), sempre in temporaneo soggiorno, con il quale L ITALIA HA STIPULATO CONVENZIONE O ACCORDO BILATERALE (ARGENTINA, AUSTRALIA, BOSNIA-ERZEGOVINA/MACEDONIA E SERBIA (CONVENZIONE EX-JUGOSLAVIA), BRASILE, CAPOVERDE, PRINCIPATO DI Pag. 3

4 MONACO, REPUBBLICA DI SAN MARINO, TUNISIA, VATICANO), che si presenta con Modello similare UE (diverso e specifico per ogni Paese) può ugualmente beneficiare delle prestazioni sanitarie, come già descritto per il cittadino UE, compresa l assistenza medico-generica. 2) Il cittadino di un Paese Extra-UE (ed i suoi familiari) sempre in temporaneo soggiorno, con il quale L ITALIA NON HA STIPULATO ACCORDO O CONVENZIONE BILATERALE e che non può, quindi, esibire alcun Modello ha il diritto ad usufruire di TUTTE le prestazioni, comprese quelle ospedaliere urgenti e/o di elezione previo pagamento delle relative tariffe secondo quanto previsto per il cittadino UE sprovvisto di Modello Comunitario. II: CITTADINI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI Sono considerati regolarmente soggiornanti i cittadini stranieri extra - UE muniti di passaporto vidimato con regolare visto di ingresso e permesso, o carta, di soggiorno in corso di validità. I cittadini UE (comunitari) - invece - hanno diritto di libera circolazione e di soggiorno secondo il D. Lgs. 3 febbraio Pag. 4 DEVONO ESSERE ISCRITTI AL S.S.N. SE: 1) Cittadini da Paesi UE: SOLO in alcune tipologie di soggiorno (vedi sotto) 2) Cittadini da Paesi Extra-UE : OBBLIGATORIAMENTE SE REGOLARMENTE SOGGIORNANTI 1) I cittadini UE LAVORATORI - per essere iscritti al S.S.N. devono presentare: a) Attestazione di richiesta iscrizione anagrafica (anche autocertificata) rilasciata dal Comune di residenza SOSTITUTIVA DELLA CARTA DI SOGGIORNO che, in precedenza, veniva rilasciata al cittadino UE dalla Questura regionale competente per territorio. N.B. Dopo cinque anni di residenza continuativa in Italia, il Comune rilascia, se permangono i requisiti in sede di prima iscrizione anagrafica, l attestato di soggiorno permanente b) codice fiscale c) Documento d identità valido (passaporto, carta identità se in possesso) d) Contratto di lavoro SE lavoratori dipendenti e, se già in possesso, una busta paga e) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro delle Imprese o copia Modello Unico SE lavoratore autonomo f) Attestazione di apertura Partita I.V.A. (sempre SE lav.re autonomo) e, facoltativamente, apertura posizione I.N.P.S. g) Ricevuta di richiesta residenza in Comune (anche autocertificata)

5 N.B. Il CITTADINO U.E. CHE SOGGIORNA PER UN PERIODO INFERIORE A TRE MESI NON DEVE PRESENTARE ALCUNA RICHIESTA AL COMUNE E NON DEVE ESSERE ISCRITTO AL S.S.N. A MENO CHE NON SIA UN LAVORATORE STAGIONALE CON REGOLARE CONTRATTO DI LAVORO ED, EVENTUALMENTE, TITOLARE DI MODELLO E106/S1 CON VALIDITA DI TRE MESI 1-1) I familiari a carico (sempre di cittadini UE lavoratori): - a), b), c), idem c.s. SE il familiare NON HA la cittadinanza UE (in aggiunta ad a, b, c) -Carta di soggiorno (rilasciata dalla Questura regionale competente) -Certificato di matrimonio tradotto in lingua italiana (o autocertificazione) -Certificazione di familiare a carico (o autocertificazione) 1-1) Per i nuovi nati (di cittadini UE) occorre presentare: - a) b) idem c.s. - Atto di Nascita (del Comune o dell Ospedale) 1-1) I cittadini UE -EX-LAVORATORI - in stato di disoccupazione involontaria (con precedente rapporto di lavoro anche inferiore all anno, mantengono il diritto all iscrizione al S.S.N.) per essere iscritti al S.S.N. devono presentare: - a), b), c), idem c.s. - d) Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata - Scheda di iscrizione c/o il Centro per l impiego - Certificato di iscrizione al corso di formazione professionale (SE ex-lavoratori/ disoccupati involontari frequentanti corso di formazione professionale) 1-1) I familiari a carico (di ex-lavoratori UE) - a),b),c), idem c.s. 1-1) I cittadini UE STUDENTI - SOLO SE IN POSSESSO DI MODELLO E106/S1 (altrimenti usano la loro T.E.A.M.) - a) non necessaria - b), c), idem c.s. - Attestato di iscrizione al corso di formazione prof.le o studio frequentato - Modello E106/S1 1-1) I cittadini UE - LAVORATORI DISTACCATI SOLO SE IN POSSESSO DI MODELLO E106/S1 - a) facoltativa - b), c), idem c.s. - Modello E106/S1 1-1) I familiari a carico (di lavoratori UE distaccati): -a), b), c) d), idem c.s. Pag. 5

6 1-1) I cittadini UE- PENSIONATI : - a), b), c), idem come punto 1) per cittadini UE - d) Modello E121/S1 (individuale) 1) I familiari a carico (di pensionati UE): - a), b), c), idem c.s. - d) Modello E121/S1 (individuale) 1) I FAMILIARI a carico RESIDENTI IN ITALIA DI LAVORATORE RESIDENTE IN ALTRO STATO U.E. a), b), c), idem come punto 1) per cittadini U.E. lavoratori d) Modello 109/S1 (individuale) 1) L ISCRIZIONE AL S.S.N. per il cittadino U.E. ha validità temporale limitata: a) alla durata del contratto di lavoro (se lavoratore dipendente) b) all iscrizione c/o il Centro per l impiego (se EX-lavoratore/disoccupato involontario, per il periodo massimo di un anno) c) alla durata del corso di studi (se studente, in possesso di Mod. E106/S1 o exlavoratore/disoccupato involontario iscritto ad un corso di formazione professionale) L ISCRIZIONE AL S.S.N. per il cittadino U.E. ha validità temporale illimitata: a) per il cittadino U.E. che ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato (con verifica annuale della persistenza dei requisiti per l iscrizione) b) per il cittadino U.E. che è in possesso di Attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal Comune di residenza dopo cinque anni di permanenza in Italia (se permangono i requisiti di prima iscrizione) 2) I CITTADINI EXTRA-U.E. per essere iscritti al S.S.N. devono necessariamente presentare: PERMESSO - O CARTA DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA (o in attesa di rinnovo) rilasciati per i seguenti motivi: - Lavoro - subordinato o autonomo - (Tit. III Disciplina del lavoro del T.U.) - Attesa occupazione (con iscrizione nelle liste di collocamento al Centro per l impiego ) - Motivi familiari - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (vedi sotto) (D. Lgs 286/98 D. Lgs 160 del 3 ottobre 2008 e D. Lgs 8 gennaio 2007, n 5) - Richiesta asilo politico/asilo umanitario/protezione internazionale e/o sussidiaria - Stato di gravidanza e puerperio (D.Lgs 286/98) - Attesa adozione e/o affidamento (L. n 184/83) - Richiesta/riacquisto cittadinanza italiana (L. n 21/92) - Motivi di salute/umanitari (per sopraggiunta malattia e/o infortunio Pag. 6

7 che non permettano di lasciare il territorio nazionale) - L ASSISTENZA spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata, fin dalla nascita, ai minori stranieri, iscritti al S.S.N. (D.L. 402/82 convertito nella Legge n 627/82) - N.B.: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, ai sensi dell art. 29 del T.U. D.Lgs 3 ottobre 2008, n 160, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs 8 gennaio 2007 ASSICURAZIONE SANITARIA PER RICONGIUNGIMENTO GENITORE ULTRA- SESSANTACINQUENNE: Il genitore ultra-sessantacinquenne, ricongiunto, con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008 NON ha titolo all iscrizione obbligatoria al S.S.N. ma deve essere in possesso di un assicurazione sanitaria (o altro titolo idoneo) a garanzia della copertura degli eventuali oneri delle prestazioni fruite IN ALTERNATIVA: possono chiedere l iscrizione volontaria al SSR - annuale, rinnovabile - previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M 8/10/ NON FRAZIONABILE E NON RETROATTIVO - di importo percentuale sul reddito complessivo conseguito nell anno precedente e, comunque, non inferiore all importo di 387,34, salvo conguaglio. QUESTE NUOVE DISPOSIZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL RICONGIUNGIMENTO DEL GENITORE STRANIERO ULTRASESSANTACINQUENNE DI CITTADINO CHE HA ACQUISITO LA CITTADINANZA ITALIANA: in questo caso, l iscrizione al SSN del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio - L ISCRIZIONE AL S.S.N. si effettua presso l azienda A.S.L. di residenza presentando i seguenti documenti in originale: a) Permesso o carta di soggiorno (o ricevuta di richiesta rinnovo) b) Codice fiscale c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza ( o ricevuta di richiesta residenza) d) Documento d identità valido (passaporto carta identità, se in possesso) e) Dichiarazione datore di lavoro o contratto stipulato e ultima busta paga SE lav.ri dip.ti f) Iscrizione Camera Commercio/Registro delle Imprese o copia Modello Unico SE Lav.ri aut.mi g) Iscrizione Centro per l impiego SE disoccupati h) Ricevute di versamenti contributi I.N.P.S. SE Coll.ri domestici 2-2) Per i familiari a carico (di cittadini extra-u.e. lavoratori): a), b), c), d), idem c.s. e) SE fam.ri di lav.ri dip.ti: dichiarazione datore di lavoro/dichiarazione redditi o busta paga con voce Familiare a carico/coniuge/figli COMPILATA f) SE fam.ri di lav.ri aut.mi: copia Mod. 730/Unico con voce Familiare a carico/coniuge/figli PRESENTE Pag. 7

8 g) SE famaliari di collaboratori domestici:richiesta di inserimento familiare a carico effettuata c/o l I.N.P.S. (anche autocertificazione) 2-2) NUOVI NATI (di cittadini extra-u.e.) a) Codice fiscale b) Atto di nascita (del Comune o dell Ospedale) c) Ricevuta di richiesta inserimento nuovo nato nel documento di soggiorno di un genitore 2-2) SE MINORI IN ATTESA ADOZIONE/AFFIDO: a) NON E PIU RICHIESTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO b) Codice fiscale c) Documentazione Tribunale dei Minori riguardante il provvedimento di adozione/affidamento (o autocertificazione di un genitore adottivo/ affidatario) d) Documento, in corso di validità, di un genitore adottivo/affidatario e) Autocertificazione di residenza (o richiesta di) compilata dal genitore adott./affid. - L ISCRIZIONE AL S.S.N. (per il cittadino extra-u.e.) ha validità temporale limitata alla scadenza del Permesso o Carta - di soggiorno, rinnovabile, se verrà rinnovato il documento di soggiorno. - L ISCRIZIONE AL S.S.N. (per il cittadino extra-u.e.) ha validità temporale illimitata quando il Permesso o carta di soggiorno sono rilasciati A TEMPO INDETERMINATO cioè senza più una scadenza. - L ISCRIZIONE AL S.S.N. SIA PER IL CITTADINO U.E. CHE EXTRA-U.E. dà diritto a ricevere tutte le prestazioni comunque garantite al cittadino italiano, gratuitamente o con il pagamento del ticket, ad es.: - Scelta del medico di famiglia e del medico pediatra - Visite medico-generiche in ambulatorio o a domicilio - Visite mediche specialistiche - Accertamenti diagnostici - Prescrizione di farmaci - Ricovero in Ospedale - Visite di Pronto Soccorso ecc. III) CITTADINI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI (Residenti o non residenti ma NON fiscalmente contribuenti) POSSONO ISCRIVERSI, VOLONTARIAMENTE, AL S.S.N. i cittadini stranieri provenienti da Paesi Extra-U.E in possesso di Permesso - o carta - di Soggiorno in corso di validità e comunque superiore a mesi tre (eccezione per studenti e persone alla pari anche con permesso - o carta - anche inferiori a tre mesi) rilasciati per MOTIVI NON RIENTRANTI nelle categorie precedentemente Pag. 8

9 indicate per i cittadini regolarmente soggiornanti ad es. - studio - residenza elettiva - attività sportiva professionistica - religiosi (per motivi di studi religiosi) - affari - e tutte le altre categorie che possono essere individuate per esclusione a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria. MODALITA PER ISCRIZIONE VOLONTARIA Per l iscrizione al S.S.N. deve essere corrisposto dal cittadino, a titolo di partecipazione alla spesa, UN CONTRIBUTO ANNUALE - NON FRAZIONABILE E NON RETROATTIVO - DI IMPORTO PERCENTUALE SUL REDDITO COMPLESSIVO CONSEGUITO NELL ANNO PRECEDENTE in Italia e all Estero nella misura del 7,50% fino a ,28 (L ) sulla quota eccedente e fino al limite di ,69 (L ) è dovuto un ulteriore contributo aggiuntivo del 4%. L ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere inferiore all importo di (L ). In particolare: l importo minimo è di 387,34 (L ), come sopra specificato, ed E VALIDO ANCHE PER I FAMILIARI A CARICO; - per motivi di studio l importo è di (L ) SE detti studenti non beneficiano di redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da Enti pubblici italiani (lo devono autocertificare). IL CONTRIBUTO NON E VALIDO PER I FAMILIARI A CARICO; - per persone alla pari l importo è di 219,49 (L ). IL CONTRIBUTO NON E VALIDO PER I FAMILIARI A CARICO. - Il contributo si versa sul conto N intestato alla Regione Liguria indicando come causale: Iscrizione VOLONTARIA al S.S.N. - L iscrizione al S.S.N. si effettua presso l Azienda A.S.L. del Comune in cui il cittadino dimora presentando i seguenti documenti in originale: a) Permesso o carta di soggiorno (o ricevuta di richiesta) b) Codice fiscale c) Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo annuale d) Documentazione comprovante l eventuale iscrizione al corso di studi, attività sportiva, ecc. - L iscrizione volontaria al S.S.N. dà diritto a ricevere dalla data di iscrizione, gratuitamente o con pagamento del ticket, le stesse prestazioni garantite a tutti i cittadini iscritti al S.S.N. L iscrizione ha scadenza ANNUALE (anno solare 1 gennaio/31 dicembre) nonché limitata alla scadenza del permesso di soggiorno e, quindi, Pag. 9

10 eventualmente rinnovabile se è rinnovato il documento di soggiorno. Il contributo annuale versato NON E FRAZIONABILE e, quindi, rimane valido anche nel caso di più iscrizioni nel corso dell anno solare di riferimento. Al cittadino straniero, non iscrittosi volontariamente al S.S.N. pur avendone i requisiti per farlo, vengono assicurate: - tutte le prestazioni ospedaliere, ambulatoriali, di Pronto Soccorso e di elezione con oneri a totale carico del paziente. - In caso di eventuale dichiarazione di indigenza, le prestazioni saranno erogate gratuitamente e gli oneri dovuti saranno richiesti al Ministero dell Interno, tramite la Prefettura, o alla Regione Liguria. IV) CITTADINI STRANIERI (EXTRA-UE) IN POSSESSO DI PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO RILASCIATI PER: MOTIVI DI CURA, MOTIVI TURISTICI NON DEVONO ESSERE ISCRITTI AL S.S.N. NE OBBLIGATORIAMENTE - NE VOLONTARIAMENTE Ad essi vengono comunque assicurate le prestazioni sanitarie ospedaliere, di Pronto Soccorso, ambulatoriali, urgenti, essenziali e/o di elezione con oneri a totale carico del paziente in quanto le motivazioni del rilascio del documento di soggiorno escludono l iscrizione al S.S.N., sia obbligatoria che volontaria. I cittadini UE sono in possesso della tessera TEAM in corso di validità, sono assicurate tutte le prestazioni medicalmente necessarie (come previsto al punto 1 A), in forma diretta, compresa l assistenza medico-generica. V) CITTADINI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI (solo cittadini Extra-UE) NON DEVONO ESSERE ISCRITTI AL S.S.N. Provenienti da Paesi Extra - UE NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL INGRESSO E AL SOGGIORNO. L assistenza sanitaria a questo tipo di cittadini è comunque assicurata presso le strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N. per le seguenti prestazioni: 1. Cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia o infortunio. In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dell art. 35 del T.U. si chiarisce che: - per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; - per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell immediato e nel breve termine ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita ad es. complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti; Pag. 10

11 - è stato, altresì, affermato dalla Legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell evento morboso; 2. Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva e, in particolare, relativi a: a) tutela della gravidanza e della maternità; b) tutela della salute del minore; c) vaccinazioni e interventi di prevenzione collettiva; d) interventi di profilassi internazionale; e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive; f) interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. L art. 35 del T.U., pur affermando che di norma non esiste il principio della gratuità delle prestazioni erogate dal S.S.N. ai cittadini non iscritti, prevede, nel comma 4, che le prestazioni sopra elencate siano erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti (art. 43 comma 4 del Regolamento di attuazione) fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. L esonero della quota di partecipazione è esteso allo straniero per le prestazioni di primo livello, le urgenze, le prestazioni correlate allo stato di gravidanza, quelle correlate a patologie esenti, a gravi stati invalidanti e quelle esenti in ragione dell età dell assistito (come per i cittadini italiani). Al momento della prima erogazione dell assistenza sanitaria, la prescrizione e la registrazione delle prestazioni a carico di uno straniero temporaneamente presente viene effettuata mediante l attribuzione di un Codice identificativo regionale preceduto dalla sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente) come indicato nell art. 43 comma 3 del Regolamento di attuazione, che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Per il rilascio di tale Codice viene richiesto, preventivamente, il passaporto o un documento equivalente. Tale Codice identificativo è costituito da 16 caratteri e precisamente: - la sigla STP (3 caratteri); - il Codice ISTAT della Regione Liguria 070 e quello della struttura erogante 104 per la A.S.L. 4 Chiavarese (in totale 6 caratteri); - la codifica personale di 7 caratteri, come numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il Codice STP è unico a livello regionale ed è riconosciuto su tutto il territorio nazionale.deve essere utilizzato, ai fini del rimborso, sia per la rendicontazione delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche o accreditate del S.S.N. sia per la prescrizione, su ricettario Regionale, dei farmaci erogabili, a parità di condizione di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani. Pag. 11

12 Con l attribuzione del Codice viene consegnato all interessato un modello cartaceo con Codice STP con l avvertenza di custodirlo e presentarlo alle strutture sanitarie per tutto il periodo di permanenza sul territorio nazionale. Qualora il soggetto si presenti sprovvisto del Modello presso una struttura diversa, questa provvederà ad assegnare il proprio Codice STP ed a rilasciare il Modello cartaceo. Insieme al modello cartaceo con Codice STP, viene rilasciato un modello cartaceo di dichiarazione d indigenza che dovrà essere compilata dall interessato, qualora privo di risorse economiche sufficienti, alla richiesta di pagamento delle prestazioni erogategli, comprese le quote di partecipazione alla spesa (ticket). Gli oneri relativi alle prestazioni di cui al n 1) e cioè quelle ospedaliere, di Pronto Soccorso, urgenti ed essenziali, erogate a favore di stranieri irregolari che abbiano compilato la dichiarazione d indigenza, sono a carico del Ministero dell Interno e dovranno essere chieste alla competente Prefettura (Legge n 6972 del 17/07/1890 e succ.ve mod.ni). Gli oneri relativi alle prestazioni di cui al n 2) e cioè quelle previste dall art. 35 comma 3 del T.U. e del D. Lgs. 286/99 (tutela della gravidanza e maternità, ecc.) erogate a favore di stranieri irregolari che abbiano compilato la dichiarazione d indigenza, comprese le eventuali quote di partecipazione alla spesa rimaste insolute, sono a carico dell Azienda A.S.L. del territorio ove è ubicato il presidio che ha erogato la prestazione che provvederà a richiedere semestralmente il rimborso all Ente Regione. I dati personali dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, registrati dalla struttura che eroga la prestazione al momento dell assegnazione del Codice, non comportano alcun tipo di segnalazione all autorità di Pubblica Sicurezza, fatti salvi i casi in cui vi sia obbligo di referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti d identità, alla registrazione delle generalità fornite dall assistito non solo perché il beneficiario non può, in linea di principio, rimanere anonimo (per es. per l accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari) ma anche ai fini degli adempimenti previsti dall art. 4 del Regolamento di attuazione, in ordine alle comunicazioni, previo consenso dell interessato, salvo che sia impossibilitato a farlo, all autorità consolare del suo Stato di appartenenza e dalla rilevazione dei casi di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria. Pag. 12

13 VI) Cittadini U.E. soggiornanti, indigenti, senza T.E.A.M., senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR I cittadini dell'u.e., soggiornanti ma non residenti sul territorio nazionale, che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non possiedano attestati di diritto Modelli E106/S1, E121/S1, E109/S1, Sed072 nè TEAM), sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata. SE impossibilitati a pagare perchè INDIGENTI, dovranno autocertificare alla A.S.L. l'assenza dei requisiti assistenziali e autodichiarare la propria condizione d'indigenza (specifico allegato inviato da Regione Liguria) A tali cittadini verrà rilasciato un modulo cartaceo con CODICE ENI (Europeo Non Iscritto) - fac simile del modulo per CODICE STP - con il quale saranno loro assicurate le prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio ecc...così come previsto per i cittadini extra-u.e. con CODICE STP (vedi pgg. 10/11/12) - e relativa dichiarazione d'indigenza A differenza del cittadino extra-u.e., il cittadino U.E., per poter richiedere il CODICE ENI, dovrà: 1) esibire documento d'identità ai sensi della normativa europea 2) dichiarare il domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi) 3) dichiarare di NON essere iscritto all'anagrafe dei residenti 4) dichiarare di NON essere nelle condizioni di iscrizione al SSR 5) di NON aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria 6) di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza 7) di essere indigente (e sottoscriverne l'autodichiarazione) La prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quanto riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa (ticket) Per quanto attiene alle procedure di rilascio, rinnovo del CODICE ENI e assistenza sanitaria di I livello si rimanda a quanto già precisato per i cittadini extra-u.e. con CODICE STP. Pag. 13

14 SANITARY ASSISTANCE TO FOREIGNER IN ITALY People who stay temporary in Italy Citizen with regular permission to stay Citizen without permission to stay - Citizen who stay temporary in Italy don t have to be registered to Italian National Sanitary Service (SSN) - Coming from EU countries - Coming from out of EU countries Coming from EU countries Citizen from an EU country (and his relatives) who stay temporary in Italy (for example as tourist) doesn t have to be registered to Italian National Sanitary Service (SSN) but he can get sanitary services, directly, provided by Italian law, included medical general assistance. To do so, he has to show to Local Sanitary Firm (ASL) the Community form or the substitutive temporary certificate of T.E.A.M. or the T.E.A.M. that gives the right to receive those services and where it s written the period during which those services can be given. On receipt of the form the Local Sanitary Firm (ASL), untill the date of December , gave the Carnet della salute (coupon for visit and for prescriptions), with that the citizen had to go to a doctor of the National Sanitary Service, to First Aid station (touristic, where present) to Emergency Services, to get the required prescriptions. From January : following the new EU laws, based on the direct admittance to the ones who give cures and on the introduction of the new prescription of the National Sanitary Service, the EUcitizens, who stay temporary in Italy, can go directly to a doctor of SSN (or to First Aid station, Emergency Services...) showing the Community Form or the T.E.A.M. (European Sanitary Card) or the substitutive temporary Certificate, and the doctor will utilize the new prescription for all the prescriptions of sanitary performances for which it was used the Carnet della salute. The prescription will be filled according to the instructions given by Health Department and will be sent to the Foreigner Office of Local Sanitary Firm in Chiavari, filled and with the rates by the different services (ambulatory visits, specialistic visits, chemist, laboratory of analysis etc.) that will recover the expenses due to Foreign Institutions, based on Community Laws, through Health Department (we remind that the share of participation to the expense, if due, is charged to the citizen). The admittance to the laboratories or private Institutes is possible if in possession of the SSN prescription; on the contrary, the expense will be charged completely to the citizen. It could be better that the doctor could send to ASL, as well as the prescriptions, also a copy of T.E.A.M. or of the substitutive certificate to avoid possible wrong interpretations of the data and the unsuccessful debit to foreign Pag. 14

15 Institutions of performances and, consequently, less income with following economic damage. FIRST AID SERVICES NOT FOLLOWED BY HOSPITALIZATION The citizen will show to the First Aid Office the Community Form or the substitutive temporary certificate of T.E.A.M. or the T.E.A.M. that shows the right to the sanitary assistance and the relative cover of the due expenses. You have to pay attention to the following way: Urgent performances free from ticket payment We will ask the total reimbursement to the national insurance of citizen s country of origin after signal from First Aid Performances that you have to pay a ticket for We will ask the reimbursement, always to the national insurance of citizen s country of origin, of the difference between the total performance and the ticket paid by the citizen (that he has anyhow to pay). PERFORMANCES OF HOSPITALIZATION The citizen will show to the hospital the Community Form or the substitutive temporary certificate of the T.E.A.M. or the T.E.A.M. that gives the right to sanitary assistance and the relative cover of the due expenses. The relative reimbursements of performance that have been given will be asked to the national insurance of the country of origin always by the competent office of ASL (Foreigner Office) on the basis of DRG (Diagnostic Related Group), given at the moment of hospitalization. If the citizen from EU doesn t have the Community Forms which are foreseen: - in case of First Aid performances, not followed by hospitalization: - the patient and /or his relatives will have to send to the Foreigner Office of ASL in Chiavari, during the necessary time to give the performance, the document, to cover the due expenses, for the following request of reimbursement to the national insurance of the citizen s country of origin. - if the patient and/or his relatives aren t able to send that document within the time above, it will be activated the procedure for performances payment directly at First Aid, for the total amount of the performance. in case of hospitalization: - if the patient and/or his relatives aren t able to send the document necessary to cover the due expenses, it will be activated the procedure for performances payment through Ufficio Spedalità in Lavagna, for the total amount of DRG. - Citizen from EEC, going back to his country of origin, can, if he wants, ask the reimbursement of the expenses to his own national insurance. Coming from out of EU countries Out of EU countries ( Argentina, Australia, Brazil, Croatia, Monaco, Repubblica San Marino, Tunisia, Vatican) Citizen from a country out of EU (and his relatives), who stay temporary in Italy, that Italy stipulated an agreement with, who has a form, similar to Pag. 15

16 the EU one (different and specific for each country) can get sanitary performances, included general medical assistance And he should not be registered to the national sanitary system Citizen from an extra EU country (and his relatives) who stay always temporary in Italy, and that Italy didn t stipulated an agreement with, who can t, therefore, show any form Should not be registered to the national sanitary system (SSN) but he can get all performances, included those urgent in hospital, after the payment of the expenses, according to the laws about citizens belonging to EU without Community form. Referring laws: - Reg. CEE di Sicurezza Sociale n.1408/71 e 574/72 - Reg. UE n.631/ Convenzioni bilaterali specifiche per ogni paese Extra CEE - Legge 17 luglio 1980 n.6972 e succ.ve mod.ni REGULAR FOREIGN CITIZENS Regular Foreign Citizens include: - Extra EU Citizens with passport and regular Enter Visa and /or valid Stay/ Residence permit (temporary or permanent); EU Citizens, in accordance with the Legislative Decree February 3, 2007 have freedom of movement and residence. MUST REGISTER TO THE SSN (NATIONAL HEALTH SYSTEM): 1) EU citizens: only with special type of residence (see below) 2) Extra EU citizens (Mandatory): with regular permit of stay/residence 1) EU citizens, currently employed in Italy, must provide the following documents: a. Certificate of registration at the resident municipality this document replace the Permit of Residence previously issued by the competent police headquarter. NB: after 5 years of uninterrupted residence in Italy, the Municipality, if the requirements of the first registration persist, issues a Permanent Residence Certificate b. Valid ID document (Passport, ID Card available) c. In case of employed person: Employment Contract and, if available, the Last payroll d. In case of self-employed person, the certificate of registration to the Chamber of Commerce/Business Registration or copy of the Modello Unico e. VAT registration (Self-Employed) f. Receipt of Residence Application (issued by the Municipality) NB: The temporary resident EU citizens (up to 3 months) must not require any residence permit to the Municipality, and must not register to the SSN Pag. 16

17 except for seasonal workers with regular employment contract and a 3 months valid Modello E106 1) Family Dependents (EU Citizens) a. b. c. as above d. If the dependent has not EU citizenship, further to a. b. c. must provide - Permit of residence (issued by competent police headquarter) - Wedding certificate translated into Italian (or self-certification) - Certification of the dependent status (or self-certification) 1) Newborns (of EU citizens): a. as above b. Tax Code c. Birth Certificate (issued by the Hospital or by the Municipality) 1) EU Citizens Ex employed in involuntary unemployment status (with previous employment contract, including less than1 year contract, maintain their right to register to the SSN) and must provide: a. b. c. as above d. Employer certification concerning the employment termination and its duration e. Registration form to the Employment Office (Centro per l Impiego) f. Registration to a training course (if ex-employed/involuntary unemployed a frequency certification must be provided) 1) Family Dependents (of UE ex-employed) a. b. c. as above 1) EU Students, only with Modello E106 (otherwise they must use their T.E.A.M.) a. not necessary b. c. as above d. Registration to the study course or training course e. Modello E106 1) EU citizens posted employees only if in possess of the Modello E 106 a. voluntary b. c. as above d. Modello E106 1) Family dependents (of posted employees) a. b. c. d. as above 1) EU Citizens- Retired Persons a. b. c. as above at 1) for EU Citizens d. Modello E121 (individual) 1) Family Dependents (of EU retired persons) a. b. c. as above d. Modello E121 (individual) Pag. 17

18 1)Italy Resident Family Dependents of Employees Posted in Other EU Country b. b. c. as for 1) EU Citizens d. Modello 109 (individual) 1) The registration to the SSN for the EU citizen is temporary restricted to the: a. The duration of the employment contract (if employed) b. The registration to the Employment Office (if ex-employed/involuntary unemployed for a maximum of 1 year) c. The duration of the study course (if student, in possess of the Modello E106, if ex-employed/involuntary unemployed registration to a training course) The registration to the SSN has unlimited validity in case of: a) EU citizens with open-ended employment contract b) b) EU citizens with Certification of permanent residence issued by the residence Municipality after 5 years of uninterrupted residence in Italy (if the first registration requirements still persist 2) Extra EU citizens to register to the SSN must provide: - Valid Stay/Residence Permit (or request of renewal) granted for the following reasons: - Employment (employed or self-employed) (Labour Consolidation Act Ch. III) - Registration to the Employment Office - Family Reunification (Legislative Decree 286/98 Legislative Decree Oct. 3, 2008 n.160, and Legislative Decree January 8, 2007 n.5) (see below) - Request of Political or Humanitarian Refuge - Political or Humanitarian Refuge - Pregnancy and Puerperium (Legislative Decree n 286/98) - Waiting for Adoption and/or Legal Custody (Law n 184/83) - Acquisition of the Italian Citizenship (Law n 21/92) - Health Reasons (illness/accident) Health assistance is also guaranteed to the regular family dependent/s, and to the minors or children, since their birth, registered to the SSN (Legislative Decree 402/82 converted into law n.627/82) N.B. NEW PROVISIONS CONCERNING FAMILY REUNIFICATION (art. 29 T.U. D.lgs. 03/10/2008 mod. & int. by D.lgs. 08/01/2007) HEALTH INSURANCE FOR REUNIFICATION OF OVER 65 PARENTS The registration to the Heath National Service of the over 65 parents reunificated, with admittance to Italy after November the 5 th 2008, is not granted. They must have a valid personal health insurance (or other suitable contract) covering the possible costs of any medical expenses Otherwise they can apply for voluntary inscription to the Health National Service yearly renovable agains the paymnet of a due contribution acording to the Ministerial Decree 08/10/1986. The contribution is not divisible and not Pag. 18

19 retroactive and the ammount is calculated on a percentage based over the previous year personal income and however never less than 387,34 THESE PROVISIONS DO NOT APPLY IF THE OVER 65 FOREIGN IS AN ITALIAN CITIZEN PARENT In this case the inscription to the National Health Service is compulsory. The registration to the SSN can be made to the competent ASL providing the following documents in original copy: a. Valid Stay/Residence Permit (or request of renewal) b. Tax Code c. Substitute Certification of Residence (or receipt of requested Residence) d. Valid ID document (Passport, ID card if available) e. In case of employed person: Employer Statement or Employment Contract and last payroll received f. In case of self-employed person, the certificate of registration to the Chamber of Commerce/Business Registration or copy of the Modello Unico g. Registration to the Employed Office in case of unemployed person. h. In case of domestic workers, receipts of the INPS payments. 2) Family Dependents (Extra EU citizens) a.b.c.d. as above e. In case of dependant from employed person: Employer statement, income declaration or payroll indicating COMPILATA at the item Familiare a carico/coniuge/figli f. In case of dependant from self-employed person: Modello 730/Unico indicating PRESENTE at the item Familiare a carico/figli g. In case of dependant from domestic workers: request to insert the familiare a carico item at the INPS office. 2) Newborns (of Extra EU citizens) a. Tax Code b. Birth Certificate c. Request to include the newborn in the parent s permit of stay/ residence. 2) In case of MINOR waiting for adoption or legal custody a. The permit of residence is no longer required. b. Tax Code c. Minor Court Document confirming the request of adoption/legal custody (of foster parent self-certification) d. Valid ID document of one of the foster parents. e. Residence Self-certification (or request) filled by one of the foster parents. The registration to the SSN (for Extra EU citizens) is limited to the validity of the Stay/Residence Permit; it will be renewed along with the renewal of the Pag. 19

20 Stay/Residence Permit The registration to the SSN (for Extra EU citizens) has unlimited validity when the Residence Permit is issued with open-ended validity The registration to the SSN, both for the EU and Extra EU citizens, entitles to all the medical care and treatments (free or requiring a ticket payment) guaranteed to the Italian citizens. Between others it gives the right to: - Registration to family doctor and pediatrician - Visit at the doctor s place or at home - Specific medical visit - Diagnostic Examinations - Medicines Prescriptions - Hospitalization - ER services REGULAR FOREIGN CITIZENS (RESIDENT OR WITH REGULAR PERMIT OF STAY, BUT NOT TAXPAYERS) They may voluntarily register to the SSN, and they must provide: valid permission to stay, that lasts more than 3 months (except for students and people au pair also with permission which lasts less than 3 months) given for reasons, different from those shown for citizens who stay regularly in Italy for example: - study - elective residence - professional sport - religion - business - and all other categories which can be individualized with e x c l u s i o n f r o m t h o s e o b l i g a t o r y CONDITIONS FOR VOLUNTARY REGISTRATION The citizen, in order to register himself to the SSN, has to participate to the expense, with an annual contribution not to divide and not retroactive, with the following rates on the total income of the previous year - in Italy and abroad 7,50% till ,28 - till the limit of ,69 you have to give a further contribution of 4% - the amount of contribution can t be, in any case, less than 387,34. In particular: - the minimum amount is 387,34, as written above, and is valid also for relatives in charge - for reason of study the amount is 149,77 if the students haven t any other income different from scholarship or economic subsidies given by Italian public organizations (they Pag. 20

21 have to selfcertificate it). The contribution isn t valid for relatives in charge - for people au pair the amount is 219,49. The contribution isn t valid for relatives in charge N.B. The EU citizens can t voluntarily register to the SSN - You have to give the contribution on the account number of Regione Liguria writing voluntarily registration to SSN - The registration to the SSN is made at the Local Sanitary Firm of the town municipality where the citizen lives, showing the following documents in original: a) permission to stay (or receipt of the request) b) fiscal code c) receipt of payment of the annual contribution d) documents about the inscription to the studies, sport activity etc. - the voluntary inscription to the SSN gives the right to receive, from the date of inscription, free or with ticket payment, the same performances guaranteed to all the citizens registered to the SSN. - The inscription is annual (from January 1 to December 31) and is limited to the expire of permission to stay and therefore eventually to renew if it s renewed the document of stay. The annual contribution given isn t to divide and so it remains valid also in case of more inscriptions during the referring solar year. - To foreign citizen, who isn t voluntarily registered to SSN, even if he has got requisites to do that, are guaranteed: - all performances in hospital, ambulatory, at First Aid with payment completely charged to the patient. In case of eventually declaration of indigence the performances will be given free and the amount will be asked to Ministero dell Interno, through Prefettura or to Regione Liguria. - Referring laws: D.M. 8 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 10/11/1986, n.261) Legge 28/2/1986 n.41 Disciplina delle disposizioni in materia di contribuzione al SSN To citizens who stay regularly in Italy (coming from EEC and out of EEC countries) not registered to SSN because they re not obliged to do so because they didn t register themselves voluntarily even if they have requisites to do it with permission to stay, which is valid for no more than 3 months (for example students and people au pair) are guaranteed: Pag. 21

22 Pag all performances in hospital, in ambulatory, at First Aid with payment completely charged to the patient. - In case of eventual declaration of indigence the performances will be given free and the amount will be asked to Ministero dell Interno, through Prefettura or to Regione Liguria. Foreign citizens (coming from EU and out of E countries) with permission to stay given for: reasons of care reasons of tourism should not be registered to SSN neither obligatory nor voluntarily. Sanitary performances in hospital, at First Aid, in ambulatory, urgent and essential performances are guaranteed to them with payment completely charged to the patient, because the document of stay has been given for reasons that exclude the registration to SSN, both obligatory and voluntarily. CITIZENS WHO STAY IRREGULARLY IN ITALY should not be registered to SSN (coming from EEC countries only in case of more favourable laws) coming from out of EEC countries who are not regular with laws about admittance and stay in Italy - Sanitary assistance is anyhow guaranteed to them, in public and private organizations, recognized by SSN, for the following performances: 1) treatments in ambulatory and in hospital, urgent or anyhow essential, also continuative, for illness or accident. - urgent treatments are the ones that you can t postpone without danger for life or damage for one s health; - essential treatments are sanitary, diagnostic and therapeutic performances, referring to not dangerous pathologies (in this moment) but in the future could make damage to health or risk for life, for example complications, aggravation. - Law declares the principle of continuity of urgent and essential cares, that is to guarantee to the patient the complete therapeutic and rehabilitation treatments to solve illness. 2) preventive medicine and treatments referring to it for individual and collective health and in particular about: a) pregnancy and motherhood care b) young people health care c) vaccine and collective prevention actions d) international prophylaxis actions e) prophylaxis, diagnosis and care about infectious disease f) prevention, treatment and rehabilitation of drugs addicts

23 Art. 35 T.U., even if it says that normally the principle of free performances given by SSN to the citizens who are not registered doesn t exist, foresees that the performances above are given without payment for foreigners irregularly present when they haven t enough money, except for rates of participation to the expense at the same conditions of Italian citizen. - Participation to the amount is not due for foreigners for first level performances, emergency, pregnancy, those referred to free pathology, to serious matters of invalidation and those free for patient s age (like Italian citizens). - When the first performance of sanitary assistance is given, the prescription and registration of performances charged to a foreigner, who s temporarily present, are made through attribution of an identifiable regional code with the abbreviation STP (Straniero Temporaneamente Presente) as written in art.43, c.3, Regolamento di attuazione, which is valid for 6 months and it s renewable if the foreigner remains in Italy. To have that code you re asked to show before the passport or an equivalent document. - This identifiable code is made by 16 letters: - The abbreviation STP (3 letters) - ISTAT code of Regione Liguria 070- and the one related to the structure that gives the performance-104-for ASL 4 Chiavarese (total: 6 letters) - the personal code of 7 letters, as progressive number given at the release - STP code is unique at a regional level and it s recognised everywhere in the country. - It has to be used, in order to get the reimbursement, both for statement about performances given by public and recognised by SSN and for drugs prescription, on regional prescription-book, like the participation to the amount with Italian citizens. The patient receives, with the code attribution, a form with STP code to keep and show to sanitary structures for the whole period in the country. - If the patient goes without that form to a different structure, this one will give its own STP code and the form. Together with the form with STP code, a form of declaration of indigence is given to the patient, who will have to fill it, if he hasn t got enough money, to pay the performances, included the participation to the expense (ticket). - The expense referred to performances (art.1), that is in hospital, at First Aid, urgent and essential performances, given to irregular foreigners, who filled the declaration of indigence, will be asked to Ministero dell Interno, through the competent Prefettura. The expense referred to performances (at n.2) (pregnancy, motherhood etc.) given to irregular foreigners, who filled the declaration of indigence, included the eventual participation to the amount not paid, will be paid by Azienda ASL of the structure that gave the performance, which will ask the reimbursement every 6 months to the Region. Pag. 23

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