ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONGELATI. dott.ssa Paola Barbisio Verona 19 giugno 2014
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1 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONGELATI dott.ssa Paola Barbisio Verona 19 giugno 2014
2 Ministero della Salute Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione Oggetto: Congelamento di carni di pollame presso depositi frigorifero. Risposta a richiesta di chiarimento (29/11/2010) L O.S.A. che effettua tale operazione è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione, ai sensi del Reg.CE 853/2004, All.II, Sez.I, lettera A, punto 2.
3 Direttiva 2000/13 CE 2. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «alimenti surgelati» i prodotti alimentari che sono stati sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto «surgelamento», che permette di superare con la rapidità necessaria in funzione della natura del prodotto la zona di cristallizzazione massima del prodotto e di far sì che la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti - dopo la stabilizzazione termica - sia mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 C che sono commercializzati in modo che risulti che hanno questa caratteristica.
4 REGOLAMENTO CE n. 1169/2011 Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell Unione Europea ritengono opportuno : garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano; possano compiere scelte consapevoli; si prevenga qualunque pratica in grado di indurli in errore.
5 RESPONSABILITA L O.S.A. responsabile assicura la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti. Gli O.S.A. non modificano le informazioni che accompagnano un alimento e se lo fanno ne sono responsabili. Gli O.S.A. che forniscono altri O.S.A. assicurano il passaggio di informazioni sufficienti ad adempiere agli obblighi di legge.
6 Applicazione dal 13 dicembre 2014 (eccetto dichiarazione nutrizionale dal 13 dicembre 2016 e carni macinate dal 1 gennaio 2014)
7 REGOLAMENTO UE n. 16/2012 dell 11 gennaio 2012 (in applicazione dal 1 luglio 2012) Aggiunge la sezione IV all allegato II del Reg. 853/2004, intitolata : Requisiti applicabili agli alimenti congelati di origine animale che recita :
8 PRIMA DELLA FASE DI ETICHETTATURA O ULTERIORE TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI l O.S.A. deve fornire ad altri O.S.A. : data di produzione, data di congelamento qualora diversa dalla precedente
9 La scelta più idonea per fornire le informazioni resta a discrezione del fornitore degli alimenti congelati purché siano chiaramente e inequivocabilmente rese disponibili.
10 Regolamento CE n. 852/2004 Art. 2 Definizioni m) trattamento : qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;
11 n) prodotti non trasformati : prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, tritati, scuoiati, frantumati,tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati; o) prodotti trasformati : prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.
12 Regolamento CE n.853/2004 Allegato II Sezione I : MARCHIATURA D IDENTIFICAZIONE 2. Non è necessario applicare un nuovo marchio a un prodotto a meno che ne venga rimosso l imballaggio e/o il confezionamento oppure esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento, (il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni).
13 REGOLAMENTO CE n. 1169/2011 ALLEGATO X Termine minimo di conservazione; Data di scadenza ; Data di congelamento o di primo congelamento, preceduta dall espressione: congelato il in forma chiara : giorno, mese, anno.
14 GRAZIE PER L ATTENZIONE BUON LAVORO E MEDITATE, GENTE, MEDITATE!
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