IL GRUPPO DI RICERCA AGRICOLTURA E INDUSTRIA ALIMENTARE

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2 NOMISMA Società di studi economici S.p.A. Palazzo Davia Bargellini Strada Maggiore, Bologna tel fax IL GRUPPO DI RICERCA AGRICOLTURA E INDUSTRIA ALIMENTARE Ersilia DI TULLIO (Responsabile area), Denis PANTINI (Coordinatore), Stefano BALDI, Paolo BONO, Romina FILIPPINI, Fabio LUNATI, Massimo SPIGOLA, Andrea ZAGHI, Silvia ZUCCONI Patrizia GOZZI (Segretaria) LO STAFF DI PROGETTO Silvia ZUCCONI (Responsabile di progetto) Stefano BALDI Paolo BONO Romina FILIPPINI Andrea ZAGHI Si ringraziano la Dott.ssa Giuliana Cornelio e il Dott. Antonio Fatigati della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia e la Dott.ssa Francesca Ossola e la Dott.ssa Elena Chiurlo della Struttura Promozione dell'agroalimentare regionale di ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e alle Foreste - per il costante e prezioso supporto fornito durante la realizzazione dell intero percorso di ricerca. Si ringraziano inoltre le organizzazioni agricole lombarde (Coldiretti, Confagricoltura, Cia) che hanno contribuito sia alla fase di progettazione che alla realizzazione dell indagine sulle imprese agricole lombarde. A tutti coloro che hanno partecipato attivamente a tale attività (coordinatori e intervistatori) va chiaramente rivolto un sentito ringraziamento Nomisma è un Istituto di studi economici, fondato nel 1981 con sede a Bologna, al cui capitale sociale partecipano più di ottanta azionisti fra gruppi industriali, assicurazioni, istituti di credito italiani ed esteri. La parola nomisma indicava nel greco antico il valore reale delle cose: in questo spirito Nomisma si propone quale osservatorio sui principali fenomeni dell economia reale e della società contemporanea. Nomisma compie ricerche a livello internazionale, nazionale e locale sui fattori di produzione, sull economia dei settori e delle imprese, sui problemi dello sviluppo e in genere sui fenomeni che influiscono sulla struttura, il comportamento ed i risultati delle economie contemporanee.

3 INDICE 1 FILIERA CORTA: ORIGINI E PERCORSI Vendita diretta di prodotti agricoli: un inquadramento generale Premessa Le modalità di vendita diretta La normativa di riferimento La vendita diretta in Italia in cifre Il ruolo della vendita diretta per gli acquisti delle famiglie italiane Gli acquisti diretti delle famiglie italiane - I risultati dell indagine dell Osservatorio Consumi Nomisma I modelli di vendita diretta nel contesto internazionale Il caso degli Stati Uniti L esperienza nel Regno Unito La vendita diretta in Francia LA VENDITA DIRETTA IN LOMBARDIA La vendita diretta in Lombardia: le dimensioni del fenomeno I mercati degli agricoltori in Lombardia L indagine sulle aziende agricole Lombarde: metodologia e profilo del campione Il profilo del campione di indagine Le modalità e la dimensione economica della vendita diretta dell azienda La vendita diretta in fiere e sagre, mercati rionali e degli agricoltori Ipotesi di sviluppo della vendita diretta nei mercati degli agricoltori L opinione degli Enti Locali: gli esiti delle interviste in profondità MERCATI DEGLI AGRICOLTORI: ANALISI PER CASI DI STUDIO Premessa Il Mercato degli agricoltori di Taranto Nascita del mercato L organizzazione del mercato La aziende agricole e i consumatori Il monitoraggio dei prezzi e l andamento del fatturato Il caso di Montevarchi Nascita del Mercatale Il Mercato Coperto di Montevarchi L organizzazione del Mercato Coperto Il disciplinare La gestione della cassa Il monitoraggio dei prezzi Il caso di Roma - Il Mercato SpazioBIO Nascita del mercato Descrizione del mercato La selezione dei produttori Le modalità di consegna: caratteristiche e criticità Prezzi clienti e prospettive Principali evidenze emerse dall analisi dei casi di studio: l analisi SWOT ALCUNE CONSIDERAZONI DI SINTESI

4 PREMESSA Il decreto MIPAAF del 20 novembre 2007 (Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli) ha conferito rinnovato impulso al ruolo della vendita diretta degli agricoltori in mercati organizzati su suolo pubblico o privato e ha introdotto alcune importanti novità (ruolo centrale attribuito ai Comuni, associazione alla vendita di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti agricoli, necessità di monitoraggio di tale strumento ). Il decreto ha inoltre ampiamente confermato l importanza di promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell esercizio delle attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione. Le novità normative in materia di vendita diretta hanno quindi imposto una nuova riflessione per comprendere il ruolo della filiera corta sia per gli agricoltori che per i consumatori. Considerando quindi le caratteristiche strutturali e le vocazionalità produttive del settore agricolo lombardo, il presente progetto di ricerca intende fornire gli elementi per definire le caratteristiche della vendita diretta in Regione e di valutarne le opportunità di sviluppo. Il presente progetto di ricerca si propone quindi di analizzare le recenti evoluzioni della vendita diretta di prodotti agroalimentari con particolare riferimento alle strategie aziendali intraprese dalle imprese lombarde. In particolare, il progetto di ricerca intende proporre e definire: un quadro conoscitivo completo sulle modalità organizzative della vendita diretta, individuando lo scenario di riferimento a livello regionale, nazionale ed internazionale; l analisi di tre esperienze di successo relative al modello di vendita diretta di prodotti agricoli in mercati degli agricoltori; ruolo e caratteristiche del modello di vendita diretta adottato dalle aziende agricole lombarde; l interesse delle aziende agricole lombarde nei confronti della vendita diretta nei mercati degli agricoltori organizzati su suolo pubblico/privato; motivazioni, strumenti di supporto e criticità delle aziende lombarde relativi a tali modalità di vendita diretta; le possibili azioni che possono essere intraprese per sostenere e sviluppare la vendita diretta. Il Rapporto Nomisma è strutturato in quattro parti distinte. Oltre alla presente premessa, nella prima sezione del Rapporto è proposto il quadro di riferimento della vendita diretta in cui sono definiti origini e percorsi evolutivi individuando anche il comportamento delle famiglie italiane rispetto a tale opportunità di acquisto; nello stesso capitolo sono illustrati i caratteri della vendita diretta in tre paesi: Stati Uniti, Francia e Regno Unito. 4

5 La seconda parte definisce le dimensioni del fenomeno della vendita diretta in Lombardia e raccoglie gli elementi qualitativi emersi dall indagine sulle aziende agricole e dalle interviste in profondità agli Enti Locali. Nel terzo capitolo sono illustrate le principali caratteristiche di tre casi di studio relativi a mercati degli agricoltori che rispondono a tre diversi modelli organizzativi. L ultima parte, alla luce delle evidenze maturate nell ambito del progetto di ricerca, formula invece alcune considerazioni conclusive. 5

6 1 FILIERA CORTA: ORIGINI E PERCORSI 1.1 Vendita diretta di prodotti agricoli: un inquadramento generale Premessa I modelli di produzione e consumo si sono caratterizzati negli ultimi decenni per profondi mutamenti, in conseguenza del complesso processo di riorganizzazione che ha riguardato l intero sistema agroalimentare. I meccanismi di modernizzazione e globalizzazione dei sistemi produttivi e degli scambi commerciali, uniti ai cambiamenti nelle modalità di organizzazione del lavoro e della società, hanno favorito la crescita delle cosiddette filiere lunghe. Tali filiere sono infatti in grado di allacciare produzione e consumo e sono governate da strategie commerciali la cui attuazione ha implicato una standardizzazione e una riduzione del legame tra processi produttivi e relativi contesti territoriali. Figura 1.1 I rapporti di filiera Fonte: elaborazioni Nomisma. Le criticità e gli effetti negativi derivati da questi processi evolutivi sono oramai ben noti: la perdita di potere decisionale e la riduzione dei redditi di molti agricoltori, le difficoltà di accesso al mercato da parte delle aziende di piccole dimensioni o con produzioni non conformi agli 6

7 standard richiesti, l elevato impatto ambientale dovuto a tecniche di produzione intensive, alle modalità di commercializzazione e alle grandi distanze tra sistemi produttivi e consumo, l industrializzazione e la standardizzazione degli alimenti, l impoverimento della loro qualità organolettica e nutrizionale, la separazione sociale, culturale e geografica della produzione di alimenti dal loro consumo, il verificarsi di periodiche crisi alimentari, l incremento delle patologie legate a modelli e pratiche alimentari non adeguati. E importante tenere conto che la combinazione di tutti questi elementi mette a serio rischio la stessa sopravvivenza di una moltitudine di aziende, soprattutto quelle di piccola e media dimensione, la cui presenza è invece fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo del tessuto sociale, economico e culturale delle aree rurali. Parallelamente all evolversi di questi processi e anche in relazione agli effetti negativi che ne sono derivati, nel corso degli ultimi due decenni hanno tuttavia cominciato a diffondersi strategie alternative di diversificazione e di ripristino del legame tra i sistemi di produzione e consumo e le risorse naturali, culturali e sociali del territorio di origine. In altre parole, si è realizzato un passaggio dall economia della quantità all economia della qualità, da cui deriva poi la crescita d importanza di strategie competitive fondate sulla creazione di valore e, quindi, sulla differenziazione e l eccellenza qualitativa. Ciò significa, da un lato, che all azienda agricola sono demandate altre funzioni, oltre a quella tipicamente produttiva, di tipo sociale, culturale, ecologico e paesaggistico; dall altro, che l agricoltura deve diversificare le proprie attività puntando su nuove fonti di reddito, quali il turismo rurale, l attività didattica, la trasformazione aziendale dei prodotti e, appunto, la filiera corta. Filiera corta significa sostanzialmente vendita diretta dei produttori agricoli senza intermediazioni e accesso diretto al mercato finale in cui non solo in consumatore ma anche altre tipologie di interlocutori divengono soggetti con cui l azienda agricola interagisce direttamente. Significa, quindi, minori costi finali del prodotto a causa dell eliminazione dei passaggi intermedi, primo tra tutti quello rappresentato dai mercati all ingrosso che sempre più impongono costi di utilizzo troppo elevati per le imprese agricole, mentre la grande distribuzione pretende spesso prezzi di acquisto inaccettabili perché troppo poco remunerativi. Uscire da questa tenaglia rappresenta dunque un obiettivo strategico per le imprese agricole e contemporaneamente un possibile vantaggio per i consumatori e per le altre tipologie di utenti (turisti, gruppi di acquisto, ristoranti e pubblici esercizi, dettaglianti ). Affinché ciò si verifichi è necessario che le imprese agricole dispongano di un vero e proprio progetto di consolidamento e sviluppo della propria presenza nell attuale sistema distributivo, oggi costretta in spazi e condizioni marginali. Se si considerano poi le caratteristiche del sistema agricolo di molte realtà italiane, caratterizzato da un numero elevato di aziende agricole con una superficie media piuttosto piccola e che spesso non riescono a superare le difficoltà della loro posizione marginale rispetto ai mercati di sbocco, pare evidente come la vendita diretta possa rappresentare uno strumento, che se correttamente gestito e sostenuto anche a livello locale, è in grado di aprire nuovi percorsi alle imprese e all intero sistema agricolo. Al fine di avviare una riflessione attenta a tali aspetti, è proposta nel presente capitolo una analisi delle origini e dei percorsi evolutivi della vendita diretta in ambito agricolo, evidenziando le diverse declinazioni che tale strumento può assumere e le principali esperienze maturate in ambito internazionale. 7

8 1.1.2 Le modalità di vendita diretta Uno dei principali aspetti che caratterizzano la vendita diretta è la totale autonomia decisionale dell agricoltore, che ritorna ad essere protagonista della filiera e ad operare liberamente le scelte produttive e commerciali. Il recupero della gestione dell azienda in tutte le sue funzioni determina la nascita di forme organizzative diversificate, proprio perché ogni impresa orienta l attività secondo le proprie vocazioni produttive ed imprenditoriali. Una tale varietà nei modelli organizzativi si traduce nelle diverse modalità con cui la vendita diretta viene praticata; queste possono assumere connotazioni significativamente differenti in relazione alla tipologia di prodotti, dimensioni aziendali, localizzazione geografica, caratteristiche del conduttore e della sua famiglia, ecc. Per quanto riguarda l offerta aziendale, si è osservato che alcune tipologie di prodotto sono particolarmente adatte alla vendita diretta. Ad esempio, vino, olio e formaggi - qualora la trasformazione avvenga in azienda - insieme a prodotti freschi come ortofrutta e carne (nel caso in cui sia presente una macelleria aziendale) risultano ben valorizzati dalla filiera corta. In ogni caso, i prodotti destinati alla vendita diretta devono essere pronti al consumo, cioè utilizzabili dall acquirente senza ulteriori processi di trasformazione. Rimangono dunque esclusi prodotti come cereali, olive da olio, uva da vino, ecc. Un altro aspetto cruciale è quello della qualità che, al di là della tipologia di prodotto, deve essere comunque eccellente, in modo da generare nel consumatore quel senso di fiducia nei confronti del produttore che è alla base del successo della filiera corta. E importante tenere conto anche della dimensione aziendale, fattore in grado di influenzare la pratica della vendita diretta, incidendo sulla diversificazione e sulla dimensione dell offerta. Da un lato infatti, l agricoltore cerca di produrre una grande varietà di prodotti, in maniera tale da offrire agli acquirenti una gamma sufficientemente ampia di scelte; dall altro, è necessario calibrare le quantità prodotte sulla reale domanda, che raramente è sufficientemente elevata da poter assorbire ingenti quantitativi. In definitiva quindi, tendono ad essere più avvantaggiate le piccole aziende, con dimensioni produttive contenute e, allo stesso tempo, con una elevata flessibilità nel modificare gli ordinamenti produttivi in funzione delle necessità di commercializzazione. Un ulteriore elemento che determina la scelta della modalità di vendita diretta da parte dell imprenditore agricolo, è la localizzazione geografica dell azienda. Le aziende che si trovano in prossimità di centri abitati o di località frequentate e lungo importanti vie di comunicazione traggono vantaggi dalla maggior facilità di essere raggiunti dai clienti e dalla più alta visibilità per il primo contatto. Il fenomeno di rivalutazione dell aspetto locale dei circuiti di produzione-consumo di alimenti si esprime attraverso una varietà di iniziative e vede coinvolti nella loro promozione e attivazione una molteplicità di soggetti. L importanza rivestita da queste esperienze, nella diversità di forme e significati assunta, va ben al di là della loro spesso ridotta dimensione economica e risiede nel loro intrinseco potenziale innovativo. Esse sono espressione della ricerca/creazione di nuove modalità di interazione tra produzione e consumo di cibo, coinvolgendo una grande varietà di soggetti intorno ad una gamma di valori, principi e finalità più ampia rispetto ad obiettivi puramente economici. Ciò premesso, il produttore-venditore si trova di fronte alla scelta sulle modalità attraverso cui presentare i propri prodotti ai consumatori. 8

9 La forma più semplice è la vendita diretta praticata in azienda senza un punto vendita organizzato; questa attività si svolge nelle strutture aziendali (abitazione, magazzini, cantina, frantoio) e tipicamente riguarda uno o due prodotti nei quali l azienda è specializzata e che, generalmente, vengono venduti anche attraverso altri canali. In questo caso, la vendita diretta si configura come una risorsa aggiuntiva per aziende il cui assetto produttivo e organizzativo è definito su altri parametri. Si ricorda inoltre che questa tipologia sovente si ritrova anche nelle aziende agricole dove i prodotti realizzati internamente o da produttori locali vengono commercializzati in appositi locali destinati a spaccio. La realizzazione di un vero e proprio negozio aziendale presuppone, invece, un impegno maggiore, soprattutto per la necessità di disporre di una più ampia varietà di prodotti, di confezionarli e di presentarli in modo adeguato. In questo caso, risulta fondamentale una solida base di clienti e una localizzazione favorevole. Evidentemente, il rapporto diretto produttore-consumatore è l elemento fondamentale di questa modalità di vendita e presenta alcuni fattori di vantaggio e alcuni di criticità; tra i primi si possono ricordare il controllo del prezzo e del valore aggiunto, la possibilità di una forte valorizzazione della qualità e della tipicità del prodotto, la fidelizzazione del cliente; mentre, tra gli aspetti di criticità, si possono menzionare le difficoltà logistiche (specie per i prodotti freschi), quando le aziende sono situate lontano dai maggiori poli insediativi, l offerta limitata in quantità e gamma, quando le aziende hanno dimensioni limitate, le scarse possibilità di marketing. Una modalità di vendita diretta che permette all agricoltore di raggiungere un numero superiore di potenziali clienti è la vendita che si svolge con un furgone ai margini della strada. In tal caso l agricoltore ha l opportunità di posizionarsi in punti strategici della città o in luoghi di passaggio, e di farsi conoscere da un numero superiore di possibili utenti. Tale modalità richiede maggiore capacità organizzativa da parte dell azienda. Oltre ad alcuni oneri richiesti anche nel caso di allestimento di un negozio aziendale, sono necessari ulteriori investimenti per l acquisto di mezzi adeguati, necessari allo spostamento e all esposizione dei prodotti. L attività aziendale richiede inoltre un minimo di riorganizzazione, in funzione della presenza/assenza del personale, che deve allontanarsi dall azienda per esercitare attività commerciale. Molto più impegnativa, soprattutto a livello economico e per l organizzazione richiesta, è l apertura di un punto vendita esterno all azienda. Anche se questa soluzione presenta indubbi vantaggi, soprattutto in termini di facilità di contatto con i possibili acquirenti, gli investimenti necessari, sia in fase di avviamento che nel prosieguo dell attività, raramente sono alla portata delle aziende. Le maggiori difficoltà di carattere logistico-gestionale, nonché i costi più elevati e la necessità di garantire una più ampia gamma di prodotti sono le altre motivazioni che ostacolano l apertura di questi locali. Di norma, solamente imprese di grandi dimensioni dispongono di capitali sufficienti per adottare una strategia di questo tipo, mentre per i piccoli imprenditori spesso l unica alternativa è quella di realizzare un punto vendita, comune a più aziende, in cui offrire una gamma comune di prodotti. In ultimo, sono interessanti le prospettive di vendita diretta in mercati rionali, una modalità che consente di ottenere pressoché gli stessi vantaggi del negozio esterno all azienda, con un impegno di risorse più ridotto. In verità, negli ultimi anni la presenza di produttori agricoli nei mercati rionali si era ridotta considerevolmente, probabilmente a causa della difficoltà di competere con altri venditori ambulanti i quali, rifornendosi nei mercati all ingrosso, possono contare su una maggiore varietà dell offerta di prodotti, oltre che di capacità organizzative e gestionali maggiori. Anche al fine di ovviare a questo calo di presenze di agricoltori nei mercati rionali, sono state attivate diverse iniziative che hanno dato il via alla nascita veri e propri mercati degli agricoltori dove si pratica esclusivamente la vendita diretta. In questo contesto stanno 9

10 giocando ulteriore impulso le recenti disposizioni legislative, contenute nella finanziaria del 2007 (Decreto 20 Novembre GU n. 301 del ) che mirano proprio ad incentivare la costituzione di mercati riservati ai soli produttori 1. Nel corso degli ultimi due anni infatti, i mercati degli agricoltori hanno visto una crescita esponenziale grazie al forte interesse emerso tra l opinione pubblica e al supporto organizzativo ed economico fornito dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle organizzazioni professionali. Questi mercati hanno caratteristiche diverse tra loro; alcuni sono svolti a cadenza non regolare configurandosi per lo più come mostre-mercato, fiere e sagre tradizionali. I mercati degli agricoltori in senso stretto si configurano invece con una cadenza regolare, generalmente mensile o settimanale, offrendo prodotti di qualità e servizi culturali legati all arte e alla tradizione enogastronomica del territorio, rappresentando inoltre importanti veicoli di valorizzazione del territorio e in alcuni casi di attrazione turistica. Già oggi, in alcune realtà presenti sul territorio nazionale, vi sono casi di mercati dei produttori che si configurano come veri e propri mercati contadini dove, spesso con cadenza settimanale, gli agricoltori hanno la possibilità di vendere direttamente le proprie produzioni. Un altra tipologia di esperienza riconducibile a quella dei mercati dei produttori, ma con una configurazione diversa, è rappresentata dai mercati coperti che vengono svolti quotidianamente in alcune città italiane. In alcuni casi, pur essendo indicati come mercati degli agricoltori, essi assumono la forma di veri e propri spacci di prodotti locali, dove però manca la presenza diretta del produttore e la gestione è in mano a personale qualificato, ma non sempre riconducibile alle aziende che commercializzano lì le proprie produzioni. Tali modalità organizzative consentono di inserire di diritto tali formule tra i punti vendita abitualmente utilizzati dalle famiglie per la spesa alimentare e al tempo stesso garantiscono all agricoltore l opportunità di superare i vincoli organizzativi che la vendita giornaliera rappresenta rispetto alla capacità di disporre di sufficiente manodopera aziendale. Oltre a quelle appena descritte, esistono altre modalità di vendita diretta a disposizione dei produttori agricoli. Si cita a tal proposito il commercio elettronico che permette di effettuare operazioni di acquisto e vendita di beni e servizi tra utenti collegati in rete; oltre al B2B (business to business) tipologia iniziale di questa modalità di vendita, oggi è ormai largamente diffuso il contatto diretto tra azienda e consumatore. Si deve comunque sottolineare che sono ancora poche le transazioni in rete aventi per oggetto prodotti agroalimentari; tra le tipologie di prodotto che maggiormente utilizzano questo canale si possono ricordare vino e olio, prodotti cioè con una bassa frequenza di acquisto, mentre non appare una modalità adeguata alla commercializzazione di referenze facilmente deperibili o dall acquisto ripetuto. In generale, l e-commerce consente di sfruttare i due maggiori vantaggi che offre la rete: comodità e tempestività. L acquirente ha la possibilità di velocizzare gli acquisti di routine e può acquisire più informazioni sulle caratteristiche dei prodotti offerti e, generalmente, può effettuare le sue scelte tra una più ampia gamma di prodotti. Parallelamente il venditore, con poca spesa, può aprire una vetrina importante, vendere senza disporre di una reale struttura distributiva e commerciale, migliorare tempi di magazzino, raggiungere un bacino di clienti molto ampio con costi e tempi contenuti. Inoltre, può acquisire una migliore conoscenza dei propri consumatori, grazie alla possibilità offerta da Internet di dialogare in tempo reale con gli utenti. 1 Per gli approfondimenti normativi in materia di vendita diretta agricola cfr. paragrafo

11 Un altra esperienza di filiera corta molto diffusa nel Nord America e Nord Europa è quella del cosiddetto box-scheme, una forma distributiva di prodotti agricoli stagionali, solitamente biologici, organizzata dall agricoltore che rifornisce direttamente un gruppo di consumatori convenzionati. L agricoltore si impegna a recapitare al consumatore, generalmente direttamente a domicilio, a intervalli di tempo prestabiliti con cadenza settimanale o quindicinale un determinato quantitativo di prodotti coltivati in azienda. Questo tipo di distribuzione diretta viene svolta da singole aziende, ma in molti casi i produttori scelgono di collaborare in forma associata o di cooperativa allo scopo di ampliare il paniere di prodotti offerti. Un esempio di box-scheme in Italia è rappresentato dall iniziativa della cooperativa Officinae Bio di Roma, che propone un nuovo tipo di distribuzione per tutelare integrità e freschezza del prodotto, facendo risparmiare tempo e denaro ai consumatori. Le 11 aziende che compongono la cooperativa operano nel biologico da una ventina d anni e da circa 4 anni si sono aggregate per realizzare insieme la vendita diretta a domicilio cercando di sfruttare il loro punto di forza, la vicinanza con il consumatore finale. Sono tre le formule che la cooperativa adotta per la distribuzione dei propri prodotti ortofrutticoli: il Cassettone Bio (10 kg di prodotto per 15 euro), la Cassa Bio (5 kg per 8 euro) e le Cassette monoprodotto (5 kg per 8 euro). Ogni settimana l'offerta è presentata sul sito, gli ordini si effettuano via o per telefono e la consegna è a domicilio a meno che il prodotto non venga ritirato direttamente dal magazzino della cooperativa. E importante poi sottolineare che la composizione dei prodotti varia continuamente, nel rispetto della stagionalità e conseguentemente risente dei benefici di una buona stagione agricola e viceversa delle problematiche delle stagioni avverse. A questa tipologia si lega un altra modalità che si ritrova facilmente negli USA e nel Regno Unito ma che sta prendendo piede anche in Italia: il pick-your-own. Si tratta di una forma di vendita diretta che prevede la raccolta dei prodotti della terra personalmente da parte dei consumatori coinvolti nell iniziativa. Questo metodo di approvvigionamento è attuato da consumatori in cerca di prodotti freschi, di qualità, a un prezzo ridotto, ma che, allo stesso tempo, apprezzano anche il momento della raccolta come esperienza conviviale e ricreazionale. Dalla parte dei produttori, il pick-your-own è spesso visto come canale di vendita addizionale rispetto agli altri canali commerciali utilizzati. La gestione di questo canale comporta, per l azienda agricola, una riorganizzazione degli spazi, della programmazione delle colture e della gestione delle attività. Alcune imprese, inoltre, tendono a promuovere le proprie attività tramite newsletter cartacee o siti internet, offrendo così anche ai clienti abituali un servizio di informazione fondamentale per lo svolgimento delle operazioni di raccolta. Generalmente non serve prenotare né pagare in anticipo ciò che si vuole acquistare: in questo modo, tutti i rischi costi di produzione o un mancato raccolto rimangono a carico dell agricoltore. Per quanto riguarda infine le esperienze attivate dal mondo del consumo si riporta la pratica, diffusasi nel corso degli ultimi anni, dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) formati da insiemi di persone che decidono di incontrarsi per acquistare dai produttori agricoli prodotti alimentari da ridistribuire tra loro. Si tratta di gruppi costituiti da cittadini mossi da motivazioni ideologiche o semplicemente per convenienza economica e di gestione degli approvvigionamenti familiari. A livello nazionale, i Gas si sono diffusi sin dal 1994 quando, a Fidenza nacque il primo gruppo. Il concetto di solidarietà, valore di base per i gruppi, è orientato in tre direzioni diverse: verso i produttori locali generalmente biologici o biodinamici di cui i componenti del gruppo hanno una conoscenza diretta, verso i produttori dei Paesi meno sviluppati, tramite l adesione ai principi del commercio equo e solidale e infine tra i consumatori stessi, che insieme portano avanti le attività del gruppo. L importanza di questi gruppi è stata anche riconosciuta nel testo della legge Finanziaria 2007 (art. 5, commi 47 bis e 47 ter), in cui vengono definiti come 11

12 soggetti associativi senza scopo di lucro che svolgono attività non commerciali, ai fini dell applicazione del regime di imposta. Secondo i dati presenti nei principali siti di riferimento, i Gas rilevati sul territorio nazionale sono 428, ma la stima è sicuramente in difetto, dato che risulta molto difficile censire tali realtà, spesso di piccole dimensioni (in media i gruppi sono costituiti da famiglie). Anche in questo caso, gran parte dei gruppi sono localizzati nel Nord Italia (circa il 64%) contro il 30% al Centro e solamente il 6% al Sud dove si sono sviluppati solamente negli ultimi anni. La maggior parte dei gruppi instaura inoltre forti relazioni con altre realtà a livello locale altri Gas, associazioni del commercio equo e solidale, associazioni ambientaliste, tra le altre dando vita a forme di collaborazione che si concretizzano anche con lo svolgimento di iniziative comuni a livello territoriale (per esempio, campagne di informazione, dibattiti sui temi di attualità, baratto di oggetti ancora utili) che vanno ben oltre l approvvigionamento sia di prodotti alimentari che non, attività che rimane comunque alla base della loro costituzione. Fra le altre modalità di filiera corta, singolare è il caso della vendita tramite distributori automatici a moneta in cui il consumatore ha la possibilità di acquistare il prodotto 24 ore su 24 erogando il prodotto e immettendolo in un contenitore proprio o acquistabile presso il distributore stesso. Grande successo si sta riscontrando per l acquisto diretto di latte crudo, di cui si riportano nel box 1.1 alcune caratteristiche. BOX 1.1 Il caso della vendita diretta di latte crudo in distributori automatici In Italia, la vendita diretta tramite utilizzo di distributori automatici sta funzionando soprattutto per il latte crudo. In pratica, l acquirente ha la possibilità di riempire una bottiglia con latte fresco di giornata erogando il prodotto da un distributore automatico a moneta. Il distributore consente di acquistare la bottiglia (di plastica o di vetro); tale acquisto non chiaramente vincolante, poiché il consumatore ha la possibilità di utilizzare un contenitore proprio ed acquistare solamente il latte. Generalmente, l acquisto della bottiglia di plastica implica un prezzo aggiuntivo pari a circa il 20% del prezzo del litro di latte (del 50% se la bottiglia è di vetro). Un prodotto distribuito secondo queste modalità ha alcuni vantaggi, soprattutto di tipo ambientale (si saltano molti passaggi come l imbottigliamento e il trasporto). Anche per questi motivi il latte crudo ha un costo abbastanza contenuto, attualmente intorno a 1 euro al litro. Gli erogatori possono essere posizionati in diversi luoghi: se in alcuni casi essi si trovano direttamente in azienda, nella maggior parte dei casi sono collocati nei punti strategici dei centri urbani, facilmente raggiungibili dai consumatori (vicino a strutture pubbliche e commerciali, scuole elementari o all interno di negozi o supermercati). Il distributore riporta generalmente i nominativi delle aziende che lo riforniscono, in modo tale che il consumatore sia informato sulla provenienza del latte. Diversificato è anche il metodo di gestione dei distributori. Infatti, nella maggior parte dei casi essi sono riforniti da un unica azienda, in altri casi sono più di una le aziende coinvolte che si alternano nel rifornimento con turni stabiliti in relazione alla capacità produttiva di ciascuna (mensili, bimestrali o trimestrali). Questo fenomeno, che conta in Italia già 943 distributori situati in 71 province, è ampiamente presente nel Nord del paese ma si sta diffondendo anche nelle altre aree. In Lombardia nel 2008 erano presenti 227 distributori automatici di latte crudo (con una crescita del 14% rispetto al 2007) di cui oltre il 50% localizzati in centro urbani. Brescia (22%) e Milano (20%) sono le province con il numero maggiore di erogatori. 12

13 Tabella 1.1 Confronto tra le principali modalità di vendita diretta MODALITÀ DI VENDITA CARATTERISTICHE VENDITA IN AZIENDA VENDITA AI MARGINI DELLA STRADA MERCATI DEGLI AGRICOLTORI Manodopera Manodopera Costi di magazzino, di imballaggio e di trasporto COSTI PER L AZIENDA Eventuale pubblicità presso gli utenti Costi di magazzino, di imballaggio e di trasporto Eventuale acquisto di prodotto aggiuntivo Costi per eventuali materiali promozionali (etichette per esposizione, pubblicità, ) Eventuali costi richiesti dall organizzatore del mercato (contributo servizi es. utilizzo di frigoriferi, affitto ) QUANTITÀ Medie quantità per singolo cliente Medio-piccole quantità per singolo cliente Medio-piccole quantità per singolo cliente QUALITÀ DEL PRODOTTO Ci possono essere scarti Ci possono essere scarti Domanda di un elevato livello qualitativo Burocrazia (restrizioni comunali, autorizzazioni sanitarie) BARRIERE ALL ENTRATA Nessuna in particolare Eventuali necessità di permessi comunali ed autorizzazioni sanitarie Maggiori competenze extraagronomiche (fiscali, marketing ) Maggiore organizzazione per la maggiore necessità di manodopera VANTAGGI L attività produttiva non risente di particolari interferenze In genere la manodopera necessaria per l attività di vendita è quella familiare Il numero di clienti raggiungibile è superiore rispetto alla vendita in azienda Il numero di clienti è potenzialmente molto elevato Possibilità di stabilire un contatto continuativo Fidelizzazione. SVANTAGGI La posizione dell azienda potrebbe essere svantaggiosa E possibile intercettare un numero limitato di consumatori La posizione dell azienda potrebbe essere svantaggiosa Il rapporto con il consumatore rimane comunque estemporaneo. Difficoltà organizzative Necessaria flessibilità produttiva per garantire maggiore assortimento Maggiore competizione diretta tra i produttori. Fonte: elaborazioni Nomisma. 13

14 1.2 La normativa di riferimento Alla base delle normative passate e di quelle vigenti in tema di vendita diretta si riconoscono chiare le motivazioni legate all opportunità di accorciare la distanza tra produttore e consumatore, con riferimento sia agli aspetti economici (l assenza di intermediazione dovrebbe permettere un maggiore guadagno per l imprenditore e un risparmio di spesa per il consumatore), sia a quelli sociali (favorire la conoscenza e la valorizzazione dell origine dei prodotti), sia a quelli, infine, ambientali (nella misura in cui può determinarsi una significativa riduzione del consumo di energia e dell inquinamento legati al trasporto dei prodotti in zone lontane dal luogo di produzione). A lungo regolata dalla legge 59/1963, che poneva limiti sia soggettivi che oggettivi (art.6), la vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli è stata recentemente regolamentata attraverso l introduzione di nuove disposizioni che ne hanno semplificato l applicazione (art. 4 d.lgs. n. 228 del 2001, art. 4 del d.lgs. n. 99 del 2004, art. 10, Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e art. 1, comma 1065, Legge 27 dicembre 2006, n. 296). In particolare, l'art.4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) entrato in vigore il 30 giugno del 2001, a proposito dell'esercizio dell'attività di vendita, stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, o gli enti e le associazioni (estensione realizzata con il d.lgs. n. 99 del 2004) che intendano vendere direttamente prodotti agricoli o prodotti derivati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Tale decreto ha introdotto diverse innovazioni, in tema di vendita diretta dei prodotti agricole, che si possono così riassumere: possibilità per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di esercitare la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente (>50%) dalle rispettive aziende diritto di esercitare la vendita diretta in tutto il territorio della Repubblica previa comunicazione al Comune possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalità del commercio elettronico estensione anche alla vendita dei prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici Ma è soprattutto in riferimento alle modalità della vendita diretta che il legislatore delegato ha introdotto diversi elementi innovativi. L'art.4 individua infatti quattro principali modalità di vendita: a domicilio; con commercio elettronico; su aree pubbliche con posteggio; in locali aperti al pubblico. Successivamente, l art. 10, Legge 20 febbraio 2006, n. 96, (Disciplina dell agriturismo), ha integrato le diverse forme di vendita diretta recando la disciplina della vendita dei prodotti 14

15 propri, tal quali o trasformati, e dei prodotti tipici locali da parte dell impresa agrituristica con una norma di rinvio alla normativa in materia di vendita diretta. L ultima tipologia di vendita diretta è quella regolata dal DM del MiPaaf del 20 novembre 2007 che contiene le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (mercati degli agricoltori). Questo provvedimento ha quindi permesso di fissare le indicazioni per tutto il territorio nazionale, identificando le modalità di vendita dei prodotti e fornendo indicazioni chiare ed uniformi alle amministrazioni comunali, chiamate a rilasciare le autorizzazioni. Il decreto ha un duplice obiettivo: accorciare la filiera agroalimentare ed offrire una rilevante integrazione di reddito alle imprese agricole. Si cercano di fornire all imprenditore agricolo gli strumenti per accedere direttamente al mercato entrando in contatto diretto con il consumatore, valorizzando allo stesso tempo le caratteristiche nutrizionali, la freschezza dei prodotti agricoli e il legame socio-economico con il territorio. In sintesi, rispetto alle forme di vendita esaminate finora, la novità dei mercati degli agricoltori è rappresentata, oltre che da una disciplina specifica, dal fatto che tale vendita si svolge in un luogo particolare in cui convergono una pluralità di operatori agricoli. Tali mercati, d altra parte, differiscono dagli altri perché sono interamente dedicati ai produttori agricoli, comprese le cooperative e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci per lo svolgimento delle attività agricole principali (art. 1, comma 2, Dlgs 18 maggio 2001, n. 228). Inoltre, il luogo di realizzazione di tali mercati può essere un area pubblica o un area di proprietà privata; è possibile anche che siano costituiti in locali aperti al pubblico, dovendosi intendere tale locuzione probabilmente riferita ai mercati coperti che possono svolgersi a loro volta su aree pubbliche o private. Un ulteriore elemento innovativo sta nel fatto che l impulso per la costituzione dei mercati dei produttori può provenire dai Comuni, anche consorziati o associati, oppure da una richiesta di imprenditori agricoli, singoli o associati, o di associazioni di produttori e di categoria, presentata ai Comuni. Nello specifico, i Comuni hanno diverse responsabilità in merito: istituiscono o autorizzano i mercati sulla base di un disciplinare che regoli le modalità di vendita e valorizzi la tipicità e la provenienza dei prodotti e ne danno comunicazione agli assessorati all agricoltura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; controllano il mercato che ha sede nel proprio ambito territoriale accertando il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle linee guida contenute nel decreto in esame e del disciplinare di mercato e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, possono disporre la revoca dell autorizzazione; favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. In linea con le precedenti normative sulla vendita diretta, possono esercitare la vendita gli imprenditori agricoli singoli e associati iscritti nel Registro delle Imprese, la cui azienda sia ubicata nell ambito territoriale amministrativo definito dalle singole amministrazioni competenti (Regione, Comune, associazione di Comuni) per ciascun mercato. Sono richiesti inoltre, dal punto di vista soggettivo, il rispetto del cosiddetto requisito di onorabilità e dal punto di vista procedurale, l obbligo di comunicazione all autorità amministrativa del territorio di riferimento. L attività di vendita all interno di questi mercati riservati è concretamente esercitata dai titolari dell impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, di società di persone e società a responsabilità limitata equiparate agli imprenditori agricoli, dai relativi familiari coadiuvanti, 15

16 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati con l indicazione del luogo di origine territoriale e dell impresa produttrice. All interno dei mercati agricoli di vendita diretta infine, è ammesso l esercizio dell attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; inoltre possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. BOX DECRETO 20 Novembre Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. (GU n. 301 del ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia; Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione; Ritenuto che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale nel quale siano istituiti detti mercati e che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1 agosto 2007, prot. n. 178/CSR; Visto il parere della Conferenza Stato -città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale i comuni, attraverso l'anci, hanno richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di provvedere alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate; Decreta: Art. 1. Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli 1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte. 3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata. 16

17 4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita. Art. 2. Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta 1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni: a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti; b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art del codice civile; c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. 3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Art. 3. Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta 1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio. 3. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione. Art. 4. Modalità di vendita dei prodotti agricoli 1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico -sanitarie richiamate al comma 3, dell'art All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. 3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 4. I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - attraverso forme di collaborazione con l'a.n.c.i. - provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate. 17

18 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolte. 6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni è operato nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A seguito del decreto del 20 novembre 2007, la Regione Lombardia ha divulgato, in data 11 dicembre 2008, una direttiva agli Enti Locali al fine di chiarire alcune indicazioni per lo svolgimento dei mercati a vendita diretta degli imprenditori agricoli. BOX 1.3 Regione Lombardia: indicazioni in merito allo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli La direttiva per gli Enti Locali dell 11 dicembre 2008 Com è noto, con proprio Decreto del 20 Novembre 2007 (in GU n. 301 del 29 dicembre 2007), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato la regolamentazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Poiché tali mercati non rientrano nella disciplina del commercio e al fine di agevolare l avvio dei mercati nei Comuni della Regione Lombardia, sentite sia la Direzione Generale Commercio di regione Lombardia che ANCI Lombardia, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni. Imprenditori agricoli, associazioni di categoria o associazioni di produttori agricoli, devono indirizzare al Sindaco del Comune interessato la domanda di autorizzazione all apertura di un mercato a vendita diretta. Nella domanda deve essere specificato: 1) Ragione sociale del/dei richiedente/i; 2) il luogo e il giorno della settimana o del mese di svolgimento del mercato; 3) la periodicità del mercato; 4) la denominazione del mercato. In allegato all istanza deve essere consegnato all Amministrazione comunale un disciplinare di mercato in cui sia evidenziato: - l ambito territoriale di provenienza degli imprenditori agricoli ammessi alla vendita, che in ogni caso non dovrà essere esterno ai confini regionali o alle province extraregionali immediatamente limitrofe; - le modalità di assegnazione dei posti e le eventuali rotazioni tra gli imprenditori che aderiscono al mercato; - la garanzia che i venditori mettono in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell origine dei prodotti. In particolare, la garanzia che per ogni prodotto, oltre alle indicazione previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezioni di pesatura inferiore, l indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell azienda agricola, comune di produzione); - la tipologia dei prodotti in vendita; - l eventuale esistenza di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell ambiente (per esempio, l utilizzo obbligatorio di sacchetti in mater-bi, la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, etc.); - l eventuale esistenza di attività collaterali al mercato finalizzate all educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive; - l esistenza di altri operatori che forniscono servizi dedicati ai clienti del mercato e le modalità di erogazione; 18

19 - l assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività da parte degli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società (così come previsto dall art. 4, del D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228); - la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato; - le modalità di controllo, da parte dei proponenti il mercato, del rispetto dei requisiti richiesti agli imprenditori che vi partecipano, anche mediante l acquisizione, da parte dei proponenti il mercato, dei fascicoli SIARL delle Aziende partecipanti per una verifica della tipologia e del volume di produzione; - le sanzioni previste in caso di mancato adempimento. Ogni operatore deve garantire di porre in vendita i prodotti della propria Azienda e, nel rispetto del limite di prevalenza, prodotti ottenuto nell ambito territoriale del mercato. Le imprese agricole provenienti da province extra regionali dovranno garantire di porre in vendita esclusivamente prodotti provenienti dalla provincia di appartenenza. Nel caso in cui l operatore sia una forma associazionistica, essa deve evidenziarsi con banchi o stand di vendita intestati al consorzio o all associazione. In presenza di richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei mercati su aree private, entro sessanta giorni dal recepimento della domanda l Amministrazione comunale provvede ad accettare, chiedere integrazioni o chiarimenti, o a respingere la richiesta, motivando l eventuale diniego ed eventualmente indicando le possibili alternative. Qualora entro il termine sopra indicato l Amministrazione non fornisca risposta all istanza o non chieda integrazioni o ulteriori chiarimenti, la stessa è automaticamente accolta. Qualora l istanza sia relativa alla concessione di spazi pubblici, si ritiene opportuno che l Amministrazione comunale si esprima in merito entro lo stesso arco temporale di sessanta giorni. L Amministrazione, anche al fine di evitare il generarsi di confusione tra i consumatori, valuterà l opportunità di fornire agli organizzatori specifiche indicazioni tese ad evitare che i mercati a vendita diretta previsti sul territorio comunale o parte di esso si svolgano nello stesso giorno o luogo dei mercati ordinari. Provvederà inoltre a segnalare gli obblighi igienico-sanitari in relazione ai prodotti posti in vendita ai sensi dell Ordinanza del Ministero della Salute del 03 aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni, e indicherà i casi di violazione degli adempimenti per i quali verrà revocata l autorizzazione al mercato. L Amministrazione comunale può disporre la revoca dell autorizzazione in caso di violazioni, anche in tempi diversi, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali in materia e del disciplinare di mercato. L Amministrazione comunale, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, può promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita. Qualora, così come previsto dal D.M. 20/11/2007, l Amministrazione comunale intenda organizzare di propria iniziativa un mercato degli imprenditori agricoli, devono comunque essere rispettate le previsioni riportate nelle presenti direttive. Si ricorda infine, ai sensi dell art, 4, comma 3 del citato Decreto, l obbligo per le Amministrazioni comunali di comunicare agli assessorati all Agricoltura delle Regioni e Province autonome, l istituzione dei mercati e i relativi disciplinari adottati. Per la Regione Lombardia le comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direzione Generale Agricoltura - Via Pola 12/ MILANO. 19

20 1.3 La vendita diretta in Italia in cifre In Italia, nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un incremento del numero di aziende che svolge la vendita diretta e del numero di agricoltori che hanno integrato l attività dei campi con altre attività multifunzionali (servizi ristorativi, ricettivi e culturali). Le ragioni di questa crescita sono da ricercarsi soprattutto nella crescente pressione sui prezzi alla produzione esercitata dagli operatori a valle della filiera. In termini numerici, già nel si contavano circa 160 mila aziende che vendevano la propria produzione senza intermediazione al consumo o altre tipologie di utenti finali; di queste, circa 76 mila utilizzavano questo canale di vendita in misura prevalente (oltre il 50% della produzione propria viene venduto al consumatore senza intermediari), per un fatturato compreso tra i 2 e i 2,5 miliardi di euro (5% della produzione della branca agricoltura) ed una Superficie Agricola Utilizzata prossima ai 630 mila ettari (5% della Sau italiana). Occorre considerare, come illustrato in nota, che l indagine RICA-REA prende in esame solo le aziende con più di 4 UDE (circa euro di reddito lordo standard). Non considera quindi aziende di piccole dimensioni in cui la vendita diretta rappresenta spesso una attività di commercializzazione importante o quantomeno diffusa. Figura 1.2 La vendita diretta in Italia: le dimensioni del fenomeno (2005) Imprese che adottano la vendita diretta 84 mila Vendita diretta non prevalente (principalmente ingrosso, cooperative, ecc.) 2,5 miliardi di = 5% della produzione agricola italiana 160 mila 76 mila Vendita diretta prevalente 630 mila ettari = 5% della SAU italiana 10,2% delle aziende agricole italiane >4 UDE Fonte: elaborazioni Nomisma su dati RICA-REA-ISTAT. 2 Stime Nomisma su dati indagine RICA-REA-ISTAT relativa ad un campione di imprese agricole con dimensione economica (Reddito Lordo Standard) superiore a 4 UDE (circa euro). L esclusione delle imprese con RLS inferiore a 4 UDE porta a concludere che le stime proposte rappresentano una sottostima delle dimensioni del fenomeno della vendita diretta in Italia. 20

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