Studio Rinaldi Consulenza Tributaria Contrattuale Aziendale e Finanziaria Associazione tra Professionisti
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1 Studio Rinaldi Consulenza Tributaria Contrattuale Aziendale e Finanziaria Associazione tra Professionisti Dottori Commercialisti: Giorgio Rinaldi Paolo Rinaldi Luigi Bechelli Gian Luca Lanzotti Alessandra Barbieri Cristina Calandra Buonaura Alessandro Savoia Mattia Toni Luana Vergari Praticanti: Simone Clementelli Silvia Ascari Ciro Blasi Circolare n 12/2008 del 06/03/2008 1) RIMBORSO/COMPENSAZIONE IVA INFRANNUALE Si ricorda che l art. 1, commi 215 e 216 della legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008) dispone che la presentazione dell istanza per il rimborso ovvero la compensazione dell IVA infrannuale di cui all art. 38 bis del DPR 633/72 va effettuata esclusivamente per via telematica. Con apposito decreto ministeriale, ad oggi non ancora emanato, saranno definite le modalità e sarà fissato il termine a decorrere dal quale tale disposizione è da intendersi obbligatoria. Lo Studio provvederà a comunicare il contenuto del decreto non appena sarà reso noto. 2) NOTE DI VARIAZIONE PER PROCEDURE FALLIMENTARI E PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE Con la presente Circolare si riepilogano gli aspetti fiscali ed operativi relativi all emissione di note di variazione in diminuzione (in via facoltativa) correlate alla mancata riscossione di crediti a causa di procedure concorsuali e procedure esecutive rimaste infruttuose. A tale fine si rammenta la necessità operativa di effettuare un riscontro periodico dei crediti esistenti con riferimento a procedure concorsuali e procedure esecutive in essere, per valutare la Largo Garibaldi, Modena Tel. 059/ studiorinaldi@studiorinaldi.it Fax 059/
2 possibilità di recuperare l IVA su tali crediti in ossequio alle disposizioni di legge meglio illustrate nel prosieguo. Come noto, la legge n. 30 del , modificando il 2 comma dell art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, ha introdotto la possibilità di effettuare variazioni in diminuzione sia per l imponibile, sia per l imposta, laddove si sia verificato il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell importo fatturato a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Di seguito si analizzeranno le due ipotesi previste dal legislatore: 1) Procedure concorsuali rimaste infruttuose, 2) Azioni esecutive rimaste infruttuose. 1) Procedure concorsuali rimaste infruttuose Occorre, innanzitutto, sottolineare che la variazione in diminuzione è condizionata dal presupposto che per l operazione posta in essere sia stata emessa e registrata la relativa fattura; inoltre, è necessario accertare il momento in cui l ipotesi di insolvenza considerata venga giuridicamente ad esistenza. In merito a ciò, l Agenzia delle Entrate, con la R.M n. 89, ha ribadito quanto segue: in caso di fallimento, il momento in cui si ha la certezza della totale o parziale infruttuosità della procedura è il seguente: a) in caso di ripartizione dell attivo, assume rilevanza il decreto con cui il giudice delegato dichiara esecutivo il piano di riparto finale, il che avviene trascorso il termine di dieci giorni per le osservazioni dei creditori al piano di riparto finale presentato dal curatore; la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione può essere dunque esercitata dal cedente solo a seguito della ripartizione finale dell attivo; b) in mancanza di ripartizione dell attivo, occorre riferirsi alla data di scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso, per operare con le note di variazione in oggetto. Anche se le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali, il cedente potrà emettere la nota di variazione in diminuzione soltanto da quel momento e fino al del 2 anno Studio Rinaldi pagina 2
3 successivo; decorso tale termine, non potrà più esercitare il diritto alla detrazione dell IVA, per effetto del coordinamento con l art. 19 del DPR 633/72. In sintesi il recupero dell IVA in ipotesi di fallimento sarà possibile come segue: nei casi in cui venga ripartito l attivo, la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione può essere esercitata dal cedente solo una volta conclusa la ripartizione finale dell attivo; in mancanza di ripartizione dell attivo, per effettuare la variazione in oggetto occorre riferirsi alla data di chiusura della procedura fallimentare; il diritto alla detrazione dell imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2 anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Pertanto, occorrerà contattare il curatore del fallimento per sapere se è stato reso esecutivo il piano di riparto finale da cui risulta l insussistenza di somme disponibili per soddisfare il creditore oppure, in assenza del riparto finale, se il fallimento si sia chiuso. Per ciò che riguarda gli adempimenti del creditore, per esercitare il diritto alla detrazione, è necessario che egli provveda: all emissione di una nota di variazione in diminuzione, con riferimento sia all imponibile, sia all imposta, per effettuare il recupero dell imposta versata all Erario; alla registrazione della nota di variazione nel registro degli acquisti, il tutto entro e non oltre il del 2 anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Ad esemplificazione di quanto sopra specificato, di seguito vengono riportate le scritture contabili che devono essere registrate da parte dell impresa, in caso di fallimento di un proprio debitore, per operare la variazione in diminuzione dell Iva a fronte di una fattura emessa e registrata dell importo totale di 2.400,00, dato dall imponibile di 2.000,00 e dall Iva del 20% pari ad 400,00. Si ipotizzi che la fattura sia la n. 732, datata 20/09/2005, e che il 25/03/2008 (pubblicazione del decreto di chiusura) si sia conclusa la procedura fallimentare dalla quale il credito è rimasto totalmente insoddisfatto. Le ipotesi da considerare sono due, a seconda che, prima dell emissione della nota di accredito, sia stata rilevata o meno la perdita su crediti con riferimento al cliente fallito: Studio Rinaldi pagina 3
4 1) Caso n. 1 con rilevazione della perdita su crediti: a) rilevazione contabile della fattura emessa: 21/09/2005 Cliente Verdi L. a Diversi 2.400,00 Emessa fattura n. 732 del 20/09/2005 a Iva a debito 400,00 a Merci c/vendite 2.000,00 b) in seguito alla dichiarazione di fallimento: **/**/n Perdite su crediti a Cliente Verdi L ,00 Rilevata perdita su crediti a seguito della dichiarazione di fallimento del cliente Verdi Luigi c) rilevazione contabile della nota di variazione da effettuarsi entro e non oltre il del secondo anno successivo a quello in cui nasce il diritto alla detrazione (nel nostro esempio il 31/12/2010), ossia dalla data di conclusione della ripartizione dell attivo, laddove venga fatta, oppure dalla data di chiusura della procedura fallimentare che in questo caso è il 25/03/2008, quindi: 31/12/2010 Diversi a Sopravvenienze attive 2.400,00 Sopravvenienze passive 2.000,00 Emessa nota di variazione (imponibile + imposta) a seguito della infruttuosità della procedura concorsuale Di seguito sono riepilogate le procedure concorsuali interessate da quanto sopra specificato: Fallimento TIPO DI PROCEDURA MOMENTO DELL ACCERTAMENTO DELL INFRUTTUOSITA Scadenza dei termini per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ovvero per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice rende esecutivo il piano di riparto. Studio Rinaldi pagina 4
5 Concordato fallimentare Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso. Concordato preventivo Premesso che l infruttuosità riguarda la parte di crediti non soddisfatta dalla proposta del debitore, il momento rilevante è rappresentato dalla sentenza di omologazione e dal successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria. Liquidazione coatta amministrativa Definitività del piano di riparto predisposto dall autorità competente. 2) Caso n. 2 senza rilevazione della perdita su crediti: a) rilevazione contabile della fattura emessa: 21/09/2005 Cliente Verdi L. a Diversi 2.400,00 Emessa fattura n. 732 del 20/09/2005 a Iva a debito 400,00 a Merci c/vendite 2.000,00 c) se la nota di variazione viene emessa nell anno in cui è stato registrato il ricavo (ad es. il 31/10/2005), la scrittura contabile è la seguente: 31/10/2005 Diversi a Cliente Verdi L ,00 Merci c/vendite 2.000,00 Emessa nota di variazione (imponibile + imposta) a seguito della infruttuosità della procedura concorsuale d) se la nota di variazione viene effettuata negli anni successivi a quello in cui si è rilevato il ricavo, la scrittura contabile è la seguente: **/**/n Diversi a Cliente Verdi L ,00 Studio Rinaldi pagina 5
6 Sopravvenienze passive 2.000,0 Emessa nota di variazione (imponibile + imposta) a seguito della infruttuosità della procedura concorsuale 2) Azioni esecutive rimaste infruttuose La Legge n. 30 del ha introdotto anche la possibilità di effettuare variazioni in diminuzione, sia per l imponibile che per l imposta, in presenza di un operazione già fatturata e registrata per la quale si verifica il mancato pagamento a causa di una procedura esecutiva rimasta infruttuosa, quale ad esempio un pignoramento con esito negativo. La nota di variazione in diminuzione deve essere effettuata relativamente all imponibile e alla relativa imposta, in quanto viene meno l originaria operazione, entro il termine previsto dall art. 19 del DPR 633/1972 al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell IVA. Contabilmente sorgerà una perdita su crediti, in quanto sussistono elementi certi e precisi in merito alla esistenza della perdita. Pertanto, riprendendo l esempio numerico sopra descritto, in contabilità è da rilevare la seguente scrittura: **/**/n Diversi a Cliente Verdi L ,00 Perdite su crediti 2.000,00 Rilevata perdita su crediti a seguito di procedura esecutiva rimasta infruttuosa A titolo esemplificativo, occorre emettere una nota di variazione riportando la seguente descrizione: Nota di variazione emessa ai sensi dell art. 26, c. 2, D.P.R. 633/72 a fronte dell IVA non percepita ed in coincidenza con l infruttuosità della procedura esecutiva a carico del debitore. Con riferimento alla ns. fattura n. del.. Imponibile: Euro 2.000,00 ; IVA: 400,00. Qualora, successivamente alla procedura esecutiva, collettiva o individuale, il cedente del bene o prestatore del servizio recuperi, in tutto o in parte, il credito in precedenza insoddisfatto, lo stesso dovrà Studio Rinaldi pagina 6
7 provvedere ad effettuare, in relazione all importo recuperato, una variazione in aumento rettificativa di quella in diminuzione al fine di restituire l IVA a suo tempo recuperata. 3) IL FUTURO NELL IVA DEI SERVIZI INTRACOMUNITARI Nei giorni scorsi è stato reso noto un importante accordo raggiunto dall ECOFIN in materia di IVA nel settore dei servizi a livello europeo che comporterà nel prossimo futuro notevoli ripercussioni operative. In particolare a partire dal 1 gennaio 2010, l attuale procedura che prevede la tassazione ai fini IVA degli acquisti di beni intracomunitari nel Paese del cessionario mediante l inversione contabile (integrazione della fattura con l IVA del Paese comunitario in cui il bene è immesso in consumo) verrà allargata all ambito dei servizi intracomunitari. La tassazione di una buona parte dei settori dei servizi passerà, dunque, dal luogo di residenza del prestatore del servizio (come avviene oggi) a quello del committente dello stesso, come avviene attualmente per le operazioni di acquisti/cessioni intracomunitarie di beni. Dott. Luigi Bechelli p. Studio Rinaldi Studio Rinaldi pagina 7
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