Comune di Mortara. Pagina 1 di 8
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE FINANZIATE AI SENSI DELL ART. 208 D. L.VO 285/92 Pagina 1 di 8
2 Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE L art. 208 comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di assistenza e previdenza complementare per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di assistenza e previdenza integrativa. Art. 2 DESTINATARI Destinatari delle forme di previdenza complementare, come previsto dalla legge, sono tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune che svolgono attività operativa, personale amministrativo escluso. Con decorrenza 01/01/2013 coloro che alla data del risultavano in servizio a tempo indeterminato da almeno un anno presso il ; Per i nuovi assunti successivamente all 1/01/2013, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al superamento del periodo di prova ; La quota annuale individuale terrà conto dell effettiva presenza in servizio di ciascun operatore. A tal fine i periodi di appartenenza alla Polizia Locale si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell intesa che le frazioni di mese superiori ai 15 (quindici) giorni si computano come mese intero, mentre si trascurano le frazioni di mese sino a 15 giorni; Pagina 2 di 8
3 Il riconoscimento della quota annua è subordinato alla valutazione della performance dell anno precedente in riferimento ad un effettivo miglioramento della sicurezza stradale (specifica finalità dell art. 208). Art. 3 COMITATO DI GESTIONE È composto da: per la parte di rappresentanza sindacale: tre componenti scelti tra gli Operatori di Polizia Locale e nominati per mezzo di votazioni a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di P.L.; per la parte pubblica: un rappresentante dell Ente, designato dal Sindaco; il Comandante del Corpo di P.L., in qualità di Presidente; per ogni componente effettivo può essere indicato il nominativo del supplente. Art. 4 FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. o P.I.P. (Fondi Pensione Individuale o Piani Pensione Individuali), Assicurazioni sulla Vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal regolamento Contratti dell Ente. Pagina 3 di 8
4 Art. 5 FINANZIAMENTO Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex articolo 208 C.d.S, in misura non inferiore a 1000,00 (mille) ad appartenente al Corpo. Tale quota corrisponderà ad una percentuale da calcolarsi sul 50% dei proventi incassati nell anno (considerando quanto incassato sia in conto competenza che in conto residui) derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 208 del C.d.S. Nessuna ulteriore spesa, rispetto a quanto destinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, dovrà essere posta a carico del, neppure per eventuali sospensioni, modifiche, cessazioni o riattivazioni delle polizze. 2. L Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell articolo 393 del D.P.R. 495 del (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada). 3. Le risorse verranno annualmente assegnate al Comitato di cui al successivo art. 9 che selezionerà, nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, la compagnia assicurativa per la stipula delle polizze e provvederà alla gestione del fondo stesso, secondo le finalità previste nel presente regolamento. Il Comitato curerà la gestione delle risorse disponibili e si assumerà la responsabilità della effettiva rispondenza dell utilizzo delle risorse assegnate alle finalità previste dalle disposizioni di legge in questione. Annualmente tale Organismo presenterà una relazione alla Giunta Comunale. Pagina 4 di 8
5 4. Il Responsabile del Settore / Comandante di Polizia Locale provvederà all affidamento del servizio ad Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli stessi, ed a curare la gestione delle relative convenzioni secondo modalità e ripartizioni comunicate dal Comitato di Gestione, di cui al Titolo II. 5. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell entrata relativa all art. 208 del C.d.S. Art. 6 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche: - Capitale garantito, - Rendimento minimo annuo garantito. 2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione. 3. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni. 4. Nel caso in cui il dipendente abbia già sottoscritto, prima dell entrata in vigore del presente Regolamento, una forma di previdenza integrativa con altro Istituto Assicurativo o bancario diverso da quelli selezionati, potrà decidere di individuare la predetta forma previdenziale come destinataria della quota a lui spettante. Pagina 5 di 8
6 Art. 7 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE DELL ENTE Il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, la facoltà di: - proseguire la partecipazione al fondo su base personale; - trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale; - riscattare la propria posizione individuale. L obbligo contributivo dell Ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l Ente o per passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia Locale. L obbligo dell Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente disciplinati dal C.C.N.L. Art. 8 CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all atto della adesione al fondo per in nuovi aderenti e nel periodo compreso tra il 1 ed il 15 dicembre di ciascun anno per coloro che sono già iscritti alla forma previdenziale. Pagina 6 di 8
7 Art. 9 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI Le prestazioni previdenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo consistono in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale secondo il valore attuale, al verificarsi del pensionamento, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato. Art. 10 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque per il Pubblico Impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto. Art. 11 NORME FINALI RINVIO 1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare la Legge Regionale n. 04/03 e s.m.i, il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) e il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Regioni Autonomie locali vigente nel tempo. 2. Con l entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili. 3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovra ordinate incompatibili. Pagina 7 di 8
8 4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale. In particolare la destinazione delle risorse per le finalità di cui al precedente art. 1, verrà disposta a condizione che essa non rechi pregiudizio alla regolare gestione delle politiche occupazionali ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (limiti di spesa di cui all art. 1 c. 557 Legge 296/2006 e s.m.i, rispetto del patto di stabilità, rispetto limite di incidenza spese personale spese correnti, ecc.). Pagina 8 di 8
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