Principi generali delega Contratto a tutele crescenti Esonero contributivo Deduzione IRAP

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1 Catania ( ) Bartolomeo La Porta Consulente del lavoro e pubblicista Principi generali delega Contratto a tutele crescenti Esonero contributivo Deduzione IRAP Ultimo aggiornamento 23 febbraio

2 1. Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 Obiettivo Jobs Act: produrre posti di lavoro - diversa impostazione rispetto al Jobs Act di Obama: produrre posti con incentivi alle piccole imprese debitamente finanziate; - Jobs Act I e II: produrre posti modificando la disciplina giuridica del rapporto e del mercato del lavoro. Si persegue la formula comunitaria della Flexsecurity: 2

3 1. Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 Flexsecurity: 1) Flexibility in entrata: D.L. n. 34/ generalizzazione del contratto a temine, reso ACAUSALE e utilizzabile a puntate, sebbene entro i limiti della durata massima (36 mesi) e della percentuale massima (20% della forza lavoro stabile); limiti peraltro derogabili dalla Contrattazione collettiva. 2) Flexibility in uscita: D.LGS. n. 23/2015 contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con riduzione dell Area della Reintegra alle ipotesi di Licenziamento illegittimo Discriminatorio e Disciplinare, quest' ultimo limitatamente ad alcune specifiche fattispecie. 3) Security: cioè la Sicurezza sul mercato del lavoro attraverso politiche passive e attive, che vengono riproposte con una sostanziale continuità rispetto alla Legge Fornero. 3

4 1. Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 Le 4 linee direttrici 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) 2. Politiche attive del lavoro: commi 3-4 (servizi per l impiego) 3. Semplificazione delle procedure e adempimenti: commi Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 4

5 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) Le politiche passive del Jobs act fanno riferimento al sistema degli Ammortizzatori sociali come categoria di sostegno del reddito, comprensiva di due sotto-categorie: 1. «strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» 2. «strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria» 5

6 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) «Strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» Continua la restrizione al ricorso alla Cig, già presente nella legge Fornero, con: - la abrogazione dal 1 gennaio 2016 della Cigs nell ipotesi di procedure concorsuali (legge n. 92/2012, articolo 2, comma 70) - l imposizione di limiti alla Cig in deroga destinata ad esaurirsi nel periodo (legge n. 92/2012, articolo 2, commi 64-67). Si aggiunge ora: 6

7 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) «Strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» A) La «impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo d azienda» (articolo 1, comma 2, lettera a, 1). B) La «revisione dell ambito di applicazione della CIG»: precondizione per l accesso alla CIG sarà «l esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell orario»; «revisione dei limiti di durata» della CIG, rapportandola «al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento», con contestuale «individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione» (art.1, comma 2, lett.a, 1, 2, 3, 4). 7

8 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) «Strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria» Statuita la «rimodulazione» dell ASpI, quale unica indennità a portata tendenzialmente generale per tutti i lavoratori subordinati. Disposti 4 criteri direttivi: e 8

9 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) «Strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria» 4 criteri direttivi 1. La «omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi», che comporta una riconduzione nell ASpI della mini-aspi. 2. La correlazione della «durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore» (articolo 1, comma 2, lettera b, 1). Questa personalizzazione della durata delle prestazioni in relazione alla carriera contributiva rappresenta una rottura della uniformità prestazionale prevista dalla legge Fornero, di per sé idonea a produrre una riduzione della spesa sia pure a scapito della media dei trattamenti. 9

10 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) 4 criteri direttivi 3. Previsione di una eventuale «introduzione, dopo la fruizione dell ASpI, di una prestazione eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell indicatore della situazione economica equivalente» (articolo 1, comma 2, lettera b, 5). Trattasi di una innovazione estremamente significativa, che, se attuata, metterà il nostro Paese al passo con altri che ci hanno preceduto, prevedendo dopo la prima rete a base mutualistica, cioè l ASpI, una seconda a base assistenziale. 4. Previsione della «eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l accesso a servizi di carattere assistenziale» (articolo 1, comma 2, lettera b, 6), e riconferma della condizionalità nella fruizione degli ammortizzatori sociali. 10

11 2. Politiche attive del lavoro: commi 3-4 (servizi per l impiego) Le politiche attive del Jobs act fanno riferimento, tra i vari, a DUE ambiti disciplinari: 1. Istituzione della AGENZIA NAZIONALE DELL OCCUPAZIONE, con competenze gestionali in materia di servizi per l impiego, politiche attive e ASpI. 2. Previsione di strumenti che facilitino il collocamento dei lavoratori, mediante un più funzionale «collegamento tra le misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o occupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo». 11

12 3. Semplificazione procedure e adempimenti: commi 5-6 Obiettivo: semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di sicurezza sul lavoro Alcuni criteri direttivi: ridurre numero di atti amministrativi di gestione del rapporto; unificazione delle comunicazioni alle P.A. per i medesimi obblighi; rafforzamento del sistema di trasmissione telematica; revisione del regime delle sanzioni, e valorizzazione degli istituti di tipo premiale; revisione adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino; priorità alle procedure di emersione del lavoro sommerso. 12

13 4. Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 Mandato al legislatore delegato amplissimo, trattandosi di analizzare e rivedere il panorama complessivo della strumentazione giuridica esistente in materia di contratti di lavoro, in una logica di superamento di alcune tipologie contrattuali e di promozione del contratto a tempo indeterminato [ ad illuminare la via di una drastica riduzione dei contratti esistenti, c è, sullo sfondo, l idea del c.d. CONTRATTO UNICO] Quali sono i principali criteri direttivi? 13

14 4. Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 1. Revisione e superamento forme contrattuali esistenti: [combinato disposto lett. a) e i)] individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini valutarne l effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali (lett. a); «modifica e superamento o abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative» (lett. i). 14

15 4. Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 2. Promozione contratto a tempo indeterminato e a tutele crescenti: [combinato disposto lett. b) e c)] promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti (lett. b); previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l impugnazione del licenziamento (lett. c);. 15

16 4. Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 3. Revisione taluni istituti del rapporto di lavoro: revisione della disciplina delle mansioni: in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, contemperando l interesse dell impresa all utile impiego del personale con l interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell inquadramento (lett. e); revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro (artt. 5-8 stat.lav.): tenendo conto dell evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (lett. f); introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo (c.d. Mini-Job), applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati dalla Contrattazione Collettiva (lett. g). 16

17 JOBS ACT IN PROGRESS Ultimo aggiornamento 23 febbraio

18 LEGGE 183/2014 LEGGE DELEGA 1. ammortizzatori sociali Decreto legislativo su indennità di disoccupazione D.Lgs. n. 22 del 4/3/2015 G.U. n. 54 del 6/3/2015 in vigore dal 7/3/ servizi per il lavoro e politiche attive 3. adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro 4. tipologie contrattuali e attività ispettiva: (a. Decreto legislativo su contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti D.Lgs.n. 23 del 4/3/2015 G.U. n. 54 del 6/3/2015 in vigore dal 7/3/2015; b. Decreto legislativo su tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni Atto Governo n. 158 presentato alle Camere il 10/4 Parere favorevole il 13/5) 5. maternità (Decreto legislativo Atto Governo n. 157 presentato alle Ultimo aggiornamento 12 Aprile Camere il 8/4 Parere favorevole il 13/5)

19 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Ultimo aggiornamento 23 febbraio

20 TUTELE CRESCENTI / PRINCIPI GENERALI Il decreto legislativo n. 23/2015 dà attuazione alla delega di cui all art. 1, comma 7, lett. c), della Legge n. 183/2014. In particolare, relativamente alle nuove assunzioni effettuate a partire dalla entrata in vigore del decreto stesso, quindi dal 7/3/2015, la delega ha previsto un nuovo «contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l impugnazione del licenziamento». Ultimo aggiornamento 23 febbraio

21 TUTELE CRESCENTI / PRINCIPI GENERALI I principi e i criteri direttivi della legge delega in materia di sanzioni avverso il licenziamento invalido possono così sintetizzarsi: 1. limitazione della reintegrazione nel posto di lavoro alle sole ipotesi di licenziamento discriminatorio, di nullità del licenziamento e di alcune fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato 2. esclusione della reintegrazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 3. previsione di un indennizzo economico non più lasciato alla valutazione discrezionale del giudice, ma collegato esclusivamente alla anzianità di servizio. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

22 AMBITO DI APPLICAZIONE / ART. 1 Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o che trasformino il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto stesso. Il legislatore delegante ha scelto di non modificare l art. 18 della Legge n. 300/1970 e l art. 8 della Legge n. 604 del 1966, ma di creare una nuova e distinta disciplina che si aggiunge a quella preesistente e che si applica ai contratti stipulati, o trasformati a tempo indeterminato, successivamente all entrata in vigore del decreto legislativo. Pertanto, coesisteranno contemporaneamente due discipline: quella attuale, in nulla modificata dalla nuova norma che si applica a tutti i rapporti già in atto e una nuova disciplina che si applica ai rapporti instaurati successivamente all entrata in vigore del decreto legislativo. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

23 AMBITO DI APPLICAZIONE / ART. 1 Sono ricompresi nel campo di applicazione della nuova disciplina sanzionatoria per il licenziamento illegittimo anche i lavoratori assunti con contratto a termine, o con rapporto di apprendistato, stipulato anche prima dell entrata in vigore della stessa, e trasformati a tempo indeterminato, o in ordinario rapporto di lavoro, relativamente agli apprendisti, successivamente all entrata in vigore del decreto Ultimo aggiornamento 23 febbraio

24 AMBITO DI APPLICAZIONE / ART. 1 Quindi, il discrimine temporale che consente l applicazione dell una o dell altra disciplina non è legato alla data di intimazione del licenziamento, ma esclusivamente alla data di instaurazione, o di trasformazione, del rapporto da cui si recede, se cioè anteriore o posteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Inoltre, il comma 2 prevede che la nuova disciplina si applica anche ai lavoratori assunti precedentemente all entrata in vigore del decreto legislativo, qualora il datore di lavoro sia passato da un organico di 15 o meno dipendenti a più di 15 dipendenti in conseguenza di assunzioni avvenute successivamente l entrata in vigore del decreto legislativo Ultimo aggiornamento 23 febbraio

25 AMBITO DI APPLICAZIONE / ART. 1 Occorre rimarcare che la nuova disciplina si applica a tutte le aziende, siano esse con più di 15 dipendenti o con meno di 16. La formulazione letterale della norma dovrebbe significare che, una volta superato il limite, si applica la novella anche nell ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire a meno di 16 unità. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

26 AMBITO DI APPLICAZIONE / ART. 1 L esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione della riforma non ha alcun effetto pratico: ai dirigenti non si applicano neppure le attuali disposizioni di cui all art. 18 Legge n. 300/1970 e dell art. 8 Legge n. 604/1966, eccezion fatta per i primi tre commi dell art. 18 che disciplinano le ipotesi di nullità del licenziamento e le relative conseguenze. Ne consegue che ai dirigenti non si applicherà la nuova disciplina, ma continueranno ad applicarsi i primi tre commi dell art. 18, e ciò anche per i contratti stipulati successivamente all entrata in vigore del D.Lgs. di riforma. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

27 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO/ ART. 2 L art. 2 disciplina il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale. E l istituto ove si registrano le minori modifiche rispetto al quadro normativo preesistente, rappresentato dall art. 18, commi 1-3, Legge n. 300/1970, come modificati dalla Legge n. 92/2012. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

28 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO/ ART. 2 Secondo l art. 18, c. 1, 1 e 2 periodo, della Legge. N. 300/1970 Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'art. 3 L. n. 108/1990, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'art. 35 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. n. 198/2006, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54, commi 1, 6, 7 e 9, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151/2001 ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizioni si applica anche ai dirigenti. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

29 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO/ ART. 2 Secondo l art. 2, comma 1, della nuova disciplina Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell art. 15 della Legge n. 300/1970 ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale Ultimo aggiornamento 23 febbraio

30 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO/ ART. 2 La disciplina di cui all art. 18 della L. n. 300 declina le varie ipotesi di licenziamento nullo: 1. credo politico o fede religiosa 2. appartenenza a sindacato e attività sindacali 3. discriminazione per appartenenza sindacale o politica, per ragioni razziali, religiose, di lingua o sesso, handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali 4. matrimonio (da richiesta di pubblicazioni a 1 anno dopo la celebrazione) 5. gravidanza (da inizio a 1 anno di vita del bambino), richiesta di congedi parentali o di permessi per malattia del bambino 6. altri casi di nullità previsti dalla legge 7. motivo illecito ex art del codice civile (ritorsione e rappresaglia) L onere della prova ricade sul lavoratore. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

31 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO/ ART. 2 Nel nuovo testo, invece, scompaiono le tipizzazioni, tranne che per il licenziamento discriminatorio di cui all art. 15 della legge n. 300/1970 (appartenenza al sindacato e/o svolgimento di attività sindacali) a vantaggio di un generico rimando alle ipotesi di discriminazione e di nullità contemplate dalla legge e viene estesa la tutela reintegratoria ai licenziamenti inefficaci, poiché intimati in forma orale. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

32 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO/ ART. 2 Il comma 1 (secondo periodo) e i commi 2 e 3 dell art. 2 riprendono quasi alla lettera i commi 1, terzo periodo, 2 e 3, dell art. 18 della Legge n. 300/1970 circa: 1. la risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio da parte del lavoratore reintegrato entro trenta giorni dall invito del datore 2. la misura dell indennità risarcitoria nonché la facoltà di chiedere una indennità sostitutiva da parte del lavoratore reintegrato 3. l obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo decorrente dalla data di licenziamento a quello di effettiva reintegra Unica differenziazione è la previsione, nella riforma, per il calcolo dell indennità risarcitoria o di quella sostitutiva, dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, invece che dell ultima retribuzione globale di fatto Ultimo aggiornamento 23 febbraio

33 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO/ ART. 2 In sintesi: 1. a seguito dell ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l indennità sostitutiva della reintegrazione - 1 comma, secondo periodo 2. con la pronuncia di reintegra, il giudice condanna altresì il datore risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l inefficacia, stabilendo a tal fine un indennità commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione di lavoro al, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell ultima retribuzione di riferimento del t.f.r. 2 comma 3. fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un indennità pari a quindici mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione 3 comma Ultimo aggiornamento 23 febbraio

34 INIDONEITA FISICA/ ART. 2 Il comma 4 dispone che la reintegra trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente nell inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (disposizioni a tutela dei lavoratori disabili). Rispetto alla disciplina contenuta nell art. 18 della Legge n. 300, che, espressamente, prevede la reintegra anche per violazione dell art. 2110, secondo comma, c.c. (licenziamento intimato prima della decorrenza del periodo di conservazione del posto), potrebbe derivarne che, nell ipotesi di licenziamento motivato da superamento del periodo di comporto (sia perché il comporto non sia stato superato, sia perché la malattia sia da imputare a responsabilità del datore di lavoro), non potrà essere applicata la tutela reintegratoria, ma solo quella indennitaria di cui al primo comma dell art. 3. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

35 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 Le novità più rilevanti della riforma riguardano il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (c.d. disciplinare) e per giustificato motivo oggettivo (c.d. economico). L art. 3 del D.Lgs. corrisponde all art. 18, commi 4,5,7, della Legge n. 300/1970. In particolare, vengono rimodulati i differenti regimi di tutela: 1. la tutela indennitaria ha applicazione generalizzata (art. 3, c. 1, artt. 7 e 8) 2. la tutela reintegratoria ha carattere residuale ed è confinata a specifiche ipotesi (art. 3, commi 2 e 3). L art. 3, comma 1, prevede, quindi, una sanzione di carattere generale (indennità risarcitoria) che trova applicazione in tutte le ipotesi di licenziamento ingiustificato, e tipizza le ipotesi in cui ricorre la sanzione di carattere residuale (tutela reintegratoria): vale a dire il licenziamento discriminatorio (art. 2), e alcune circostanze del licenziamento disciplinare (art. 3, comma 2). Ultimo aggiornamento 23 febbraio

36 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 Tutela indennitaria Quindi, nel licenziamento per g.m.o. sorretto da motivazioni economiche: 1. l accertata illegittimità del licenziamento è sempre sanzionata con la tutela indennitaria 2. conseguentemente, il giudice dichiara estinto il rapporto 3. e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. x ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 4 e superiore a 24 Ultimo aggiornamento 23 febbraio

37 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 Tutela indennitaria Quindi: 1. la tutela di carattere generale è incentrata sul mero pagamento di un indennizzo, con esclusione della reintegrazione nel posto di lavoro 2. l entità dell indennizzo è sottratta alla valutazione discrezionale del giudice, essendo collegata unicamente all anzianità di servizio Ultimo aggiornamento 23 febbraio

38 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 Tutela indennitaria Così facendo, il legislatore: 1. ha dato certezza all impresa circa il costo di un licenziamento che potesse risultare ingiustificato, sottraendolo a qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice 2. al tempo stesso, ha inteso ridurre il costo rendendolo calcolabile preventivamente e proporzionandolo all anzianità di servizio 3. ha prediletto la tutela indennitaria, a differenza della riforma contenuta nella Legge 92/2012, ove la distinzione tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria era affidata ad elementi ambigui e di difficile interpretazione Ultimo aggiornamento 23 febbraio

39 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 Tutela indennitaria - old La disciplina contenuta nell art. 18, 5 e 7 comma, della Legge n. 300/1970 prevede, invece: 1. per il licenziamento disciplinare: la condanna del datore di lavoro «al pagamento di un indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità, in relazione all anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo» (c. 5) 2. per il licenziamento economico: la medesima indennità risarcitoria, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell ambito della Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 procedura conciliativa di cui all art. 7, legge n. 604/1966 (c. 7) 39

40 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 Tutela indennitaria Alla disciplina generale dell art. 3, comma 1, sono collegati: 1. l art. 7: in ipotesi di cambio di appalto il lavoratore ha diritto a vedersi computata anche l anzianità di servizio maturata durante il periodo nel quale è stato impiegato nell attività appaltata 2. l art. 8: nel calcolo dell indennità le frazioni di anno e, conseguentemente, l importo dell indennità, si computano in proporzione e le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni si considerano mese intero Ultimo aggiornamento 23 febbraio

41 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 Tutela reintegratoria Il secondo comma prevede, esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, che il giudice possa annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal giorno del licenziamento fino a quello di avvenuta reintegra, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 (aliunde percipiendum). In ogni caso, la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con esclusione delle somme aggiuntive per omessa contribuzione. Anche in detta ipotesi, il lavoratore, Ultimo aggiornamento anziché 23 riprendere febbraio 2015 il lavoro, potrebbe optare per la corresponsione dell indennità sostitutiva pari a quindici mensilità. 41

42 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 Tutela reintegratoria - old Il secondo comma del D.Lgs. di riforma corrisponde al quarto comma dell art. 18 della Legge n. 300, ove si prevede che il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata Ultimo aggiornamento 23 febbraio

43 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 Tutela reintegratoria L insussistenza del fatto materiale contestato dovrebbe significare che - all esito dell attività istruttoria - il fatto che il datore di lavoro ha contestato al lavoratore (ad esempio, furto o assenza ingiustificata dal lavoro) deve ritenersi non sussistente, in quanto: 1. non si è materialmente verificato (non è vero che il dipendente ha rubato ovvero che l assenza non fosse giustificata) 2. seppure verificato, non sia imputabile al lavoratore (per esempio, perché commesso da altri soggetti) 3. il fatto non integra alcun inadempimento disciplinarmente rilevante (in quanto il fatto materiale contestato, per essere tale, deve comunque avere una rilevanza disciplinare) Ultimo aggiornamento 23 febbraio

44 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO/ ART. 3 In base alla previsione del comma 3, la disciplina introdotta dalla Legge n. 92/2012, attraverso la modifica dell art. 7 della Legge n. 604/1966 (cosiddetto tentativo di conciliazione obbligatoria preventivo), non si applica ai licenziamenti inerenti ai lavoratori assunti, o trasformati, dopo la data di entrata in vigore della riforma, nonché ai licenziamenti di lavoratori dipendenti da aziende che oltrepassano il limite dei 15 dipendenti dopo l entrata in vigore della riforma stessa. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

45 VIZI FORMALI E PROCEDURALI/ ART. 4 Nell ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all art. 2, c. 2, L. n. 604/1966 o della procedura di cui all art. 7, L. n. 300/1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l applicazione delle tutele di cui agli articoli Ultimo aggiornamento 23 febbraio e 3 del decreto 45

46 REVOCA DEL LICENZIAMENTO/ ART. 5 Nell ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal decreto. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

47 NUOVA CONCILIAZIONE/ ART. 6 Al fine di evitare il giudizio, e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire a titolo conciliativo un importo pari ad una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. per ogni anno di servizio, in ogni caso in misura non inferiore a 2 mensilità e non superiore alle 18 mensilità (somme ridotte della metà, e con limite pari a sei mensilità, per i dipendenti di piccole imprese). L importo offerto è esente da imposte e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

48 NUOVA CONCILIAZIONE/ ART. 6 La nuova conciliazione presenta rilevanti differenze con quella prevista dalla legge Fornero: 1. l ambito di applicazione: la procedura Fornero vale solo per i licenziamenti economici, la nuova conciliazione facoltativa può essere usata per qualsiasi recesso, anche per quelli di natura disciplinare 2. la finalità: la conciliazione preventiva in Dtl si svolge prima che sia stato intimato il licenziamento e ha lo scopo di evitare che si arrivi all interruzione unilaterale del rapporto, mediante un accordo che può prevedere l uscita incentivata del lavoratore oppure un suo cambiamento di mansioni o di sede. La nuova conciliazione facoltativa interviene, invece, in un momento successivo, quando il licenziamento è stato già intimato e ha, come scopo, quello di prevenire l avvio di una causa di lavoro da parte del dipendente Ultimo aggiornamento 23 febbraio

49 NUOVA CONCILIAZIONE/ ART. 6 Si prevede un meccanismo volontario che inizia con l offerta, da parte del datore, di una somma di denaro al dipendente appena licenziato. Tale offerta può essere formulata solo in alcune sedi predefinite quelle abilitate a convalidare le rinunce e le transazioni di lavoro, quindi principalmente le Dtl, le sedi sindacali e le commissioni di certificazione e soltanto sino a quando non sia scaduto il termine di 60 giorni per impugnare in via stragiudiziale il licenziamento. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

50 NUOVA CONCILIAZIONE/ ART. 6 Per espressa previsione legislativa, l offerta deve essere perfezionata mediante consegna di assegno circolare. L accettazione dell assegno implica l accettazione della conciliazione. L avvenuta consegna comporta l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinunzia alla impugnazione del licenziamento anche se il lavoratore l abbia già proposta. Rimane viva la possibilità per il lavoratore di far valere ogni altra pretesa nei confronti del datore di lavoro (ad es., differenze retributive, inquadramento, risarcimento danni, etc.). Nel caso di conciliazione anche su titoli differenti da quelli inerenti all impugnazione del licenziamento, si applicano le ordinarie norme previste dall ordinamento tributario. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

51 COMUNICAZIONI/ ART. 6 Il comma 3 prevede che il datore di lavoro deve integrare la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro al centro per l impiego con un ulteriore comunicazione, anch essa telematica, da trasmettere entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, in cui occorre indicare espressamente l avvenuta o meno conciliazione volontaria. In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni previste dalla disciplina sanzionatoria in materia di collocamento (sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500) Ultimo aggiornamento 23 febbraio

52 PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA/ ART. 9 L art. 9 dispone l estensione della nuova disciplina anche ai datori di lavoro fino a 15 dipendenti (unità produttive fino a 15 dipendenti in ambito comunale e sotto i 60 dipendenti complessivamente), nonché ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale di istruzione ovvero di religione o di culto. Pertanto, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, o trasformati, dopo l entrata in vigore del decreto non si applica più la Legge n. 604/1966 (c.d. tutela obbligatoria), ma un regime di tutele crescenti dimezzato rispetto agli altri lavoratori, con esclusione della reintegra nelle ipotesi di insussistenza del fatto materiale (art. 9, comma 1 del decreto). In particolare, il licenziamento ingiustificato, sia economico che disciplinare, estingue il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto ad una indennità pari ad una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

53 PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA/ ART. 9 Come già in precedenza specificato, il decreto, all articolo 1, comma 2, precisa che qualora il datore di lavoro, in conseguenza delle assunzioni avvenute successivamente all entrata in vigore della legge superi le 15 unità, il licenziamento dei lavoratori sarà disciplinato dal decreto medesimo, e ciò anche per il caso del licenziamento dei lavoratori già in forza al momento dell entrata in vigore della legge. Quindi, una volta superata la soglia delle 15 unità in conseguenza di nuove assunzioni, a tutti i lavoratori occupati all interno di quella unità produttiva si applicherà non più la tutela indennitaria dimezzata prevista dall articolo 9 del decreto (con esclusione della reintegrazione) ma quella integrale prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto, comprensiva della reintegrazione nei casi previsti dall articolo 3, comma 2 (oltre che dell articolo 2 per il caso del licenziamento nullo, discriminatorio ovvero orale applicabile anche sotto la soglia delle 15 unità). Ultimo aggiornamento 23 febbraio

54 LICENZIAMENTI COLLETTIVI/ ART. 10 In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all articolo 4, commi 12, o dei criteri di scelta di cui all art. 5, comma 1, della legge 223 del 1991, si applica il regime di cui all articolo 3, comma 1 Ultimo aggiornamento 23 febbraio

55 LICENZIAMENTI COLLETTIVI/ ART. 10 La disciplina sanzionatoria era già stata oggetto di modifica ad opera della Legge n. 92/2012. L art. 5, comma 3, Legge n. 223/1991 ha distinto due ipotesi: 1. violazione delle procedure di cui all art. 4, Legge n. 223/1991 (procedura per la dichiarazione di mobilità), per la quale è prevista solo la tutela indennitaria di cui all art. 18, comma 5, Legge.n. 300/ violazione dei criteri di scelta di cui all art. 5, primo comma, legge n. 223/1991, per la quale è prevista la tutela reintegratoria di cui all art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970 Ultimo aggiornamento 23 febbraio

56 LICENZIAMENTI COLLETTIVI/ ART. 10 Il nuovo decreto riconduce entrambe le ipotesi di violazione alla sola tutela indennitaria. La reintegra viene limitata all ipotesi del licenziamento collettivo privo di forma scritta. Coesisteranno, pertanto, due diversi regimi: uno che si applica per i lavoratori assunti prima dell entrata in vigore della riforma e l altro successivamente. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

57 NUOVA TUTELA REALE LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO E LICENZIAMENTO PER INIDONEITA FISICA Reintegra (oppure 15 mensilità sostitutive, esenti da INPS) + Indennità risarcitoria (al netto aliunde) per periodo licenziamento, e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità 57

58 NUOVA TUTELA REALE LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GC GMS) Ipotesi di insussistenza del fatto materiale Reintegra (oppure 15 mensilità sostitutive, esenti da INPS) + Indennità risarcitoria (al netto aliunde) per periodo licenziamento, e in ogni caso non superiore a 12 mensilità 58

59 NUOVA TUTELA REALE LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO (GC GMS GMO) Generalità dei casi di ingiustificatezza di un licenziamento disciplinare o economico Solo la tutela indennitaria Indennità non assoggettata ad INPS, pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. 59

60 NUOVA TUTELA OBBLIGATORIA LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (IDENTICO ALLA TUTELA REALE) Reintegra (oppure 15 mensilità sostitutive, esenti da INPS) + Indennità risarcitoria periodo licenziamento, non inferiore a 5 mensilità 60

61 NUOVA TUTELA OBBLIGATORIA LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO (GC GMS GMO) TUTTI i casi di ingiustificatezza di un licenziamento disciplinare (qui non rileva la insussistenza del fatto materiale) o economico Esiste solo la tutela indennitaria L importo è dimezzato rispetto alle ipotesi della tutela reale 61

62 ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE Ultimo aggiornamento 23 febbraio

63 PRINCIPI GENERALI Il comma 118 dell art. 1 della Legge n. 190/2014 dispone, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, decorrenti dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in riferimento alla data di stipula dei contratti, l esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all Inail, nel limite massimo pari a 8.060,00. Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

64 PRINCIPI GENERALI La Legge n. 190/2014 non fissa limiti di risorse finanziarie legate all esonero contributivo Il beneficio, quindi, non è correlato ad alcun ordine cronologico di presentazione delle domande. Fanno eccezione a questo principio i datori di lavoro agricolo per i quali l incentivo viene riconosciuto entro determinati limiti finanziari Ultimo aggiornamento 23 febbraio

65 PRINCIPI GENERALI Perché sussista l effettivo diritto a fruire dell agevolazione, lo status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente possedere due requisiti: 1. non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l assunzione 2. non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con l azienda che lo assume, o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese (società controllate o collegate), nei tre mesi che precedono l entrata in vigore della Legge stessa. (quindi dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014). Ultimo aggiornamento 23 febbraio

66 PRINCIPI GENERALI Nessuna preclusione, quindi, se, precedentemente all assunzione a tempo indeterminato, fra datore di lavoro e lavoratore era intercorso un rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato, una prestazione accessoria o un rapporto di stage o un lavoro intermittente a tempo indeterminato. Non sarà, al contrario, possibile fruire dell agevolazione, qualora, nei sei mesi precedenti l assunzione, era intercorso fra le stessi parti un rapporto di apprendistato, essendo questo definito, dal D.Lgs. n. 167/2011, quale contratto a tempo indeterminato o un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Detti principi valgono anche per le assunzioni effettuate da altro datore di lavoro Ultimo aggiornamento 23 febbraio

67 PRINCIPI GENERALI Periodo triennale Assunzione avvenuta il 1 aprile 2015, esonero contributivo fino al 31 marzo Misura agevolazione Se contributi annui carico datore lavoro fino euro = esonero: totale Se superiori euro = esonero: Ultimo aggiornamento 23 febbraio

68 AGRICOLTURA Per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (con esclusione dell apprendistato) si applica una disciplina particolare che prevede l esclusione di coloro che: nel 2014 erano occupati con contratti a tempo indeterminato (anche apprendistato) lavoravano a tempo determinato con iscrizione, nel corso del 2014, negli elenchi nominativi per un numero di giornate non inferiore a 250. L esonero è riconosciuto nel limite delle risorse previste che per l anno 2015 sono di 2 milioni di euro. Il riconoscimento è regolato in base all ordine cronologico di presentazione delle relative istanze Ultimo aggiornamento 23 febbraio

69 CIRC. INPS 17/2015 In data 29/1/2015 l INPS ha diramato la circ. n. 17/2015, interpretativa dell esonero contributivo triennale. I punti che hanno trovato trattazione concernono: 1. la natura dell esonero contributivo; 2. i beneficiari dell esonero; 3. i rapporti di lavoro incentivati; 4. le condizioni per il diritto all esonero; 5. i contratti di somministrazione; 6. i datori di lavoro agricoli; 7. la compatibilità con altre agevolazioni; 8. la misura dell incentivo; 9. la soppressione dei benefici di cui all art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

70 CIRC. INPS 17/ PREMESSA Nella premessa, la circ. 17 sintetizza la norma inerente all esonero contributivo. Fra le altre affermazioni, l Istituto precisa che il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. Detta precisazione dovrebbe risolvere i dubbi emersi dalla lettura della norma, ove si esplicita che le assunzioni agevolate concernono i rapporti decorrenti dal 1 gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre Pertanto, a meno di ulteriori precisazioni, i rapporti agevolabili devono aver decorrenza nel corso dell anno Ultimo aggiornamento 23 febbraio

71 CIRC. INPS 17/2015 NATURA L INPS conferma che, trattandosi di aiuti generalizzati per tutto il territorio nazionale, quindi non selettivi, gli incentivi sono compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea e non trova, quindi, applicazione il Regolamento Comunitario n. 651/2014. Quindi: non si applica il regime de minimis non va effettuata la verifica dell incremento occupazionale netto (criterio ULA) Ultimo aggiornamento 23 febbraio

72 CIRC. INPS 17/2015 BENEFICIARI Beneficiari dell incentivo sono tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli agricoli per le assunzioni di dirigenti, quadri ed impiegati, con esclusione dei datori di lavoro domestico e della Pubblica Amministrazione. Possono beneficiare dell esonero anche le aziende private a capitale pubblico considerando la natura privata del soggetto giuridico. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

73 CIRC. INPS 17/2015 RAPPORTI INCENTIVATI L esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, con l esclusione dei rapporti di apprendistato e di lavoro domestico. L INPS precisa che devono essere esclusi dall esonero i rapporti di lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato, in quanto non creano occupazione stabile, essendo, per definizione, caratterizzati da prestazioni discontinue. Vi rientrano, al contrario: i rapporti a tempo indeterminato instaurati con personale di qualifica dirigenziale; i rapporti di lavoro ripartito, purché le condizioni previste dalla Legge siano verificate in capo ad ambedue i lavoratori; i rapporti di lavoro subordinato instaurati con i soci delle cooperative di lavoro; la somministrazione a tempo indeterminato anche qualora la somministrazione sia resa a tempo determinato verso l utilizzatore Ultimo aggiornamento 23 febbraio

74 CIRC. INPS 17/2015 CONDIZIONI Per fruire dell esonero occorre, come stabilito dall art. 4, commi 12 e seguenti, della legge n. 92/2012, il rispetto: della regolarità contributiva delle norme in materia di sicurezza, dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva anche di secondo livello, se esistente (requisiti richiesti dall art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006) dei diritti di precedenza fissati dalla legge o dal contratto collettivo Ultimo aggiornamento 23 febbraio

75 CIRC. INPS 17/2015 CONDIZIONI Il beneficio non spetta, inoltre: qualora il datore di lavoro/utilizzatore sia interessato da sospensioni di lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga (nel caso in cui i lavoratori assunti siano in possesso di analoghe professionalità rispetto ai lavoratori sospesi e siano assunti nella medesima unità produttiva interessata dalla sospensione) qualora si tratti di assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava sostanziale coincidenza di assetti proprietari col datore di lavoro che assume o sussistano rapporti di controllo o collegamento Ultimo aggiornamento 23 febbraio

76 CIRC. INPS 17/2015 CONDIZIONI in caso di ritardato inoltro della comunicazione telematica di assunzione, per il periodo intercorrente fra la data di assunzione e la data di effettiva comunicazione Ultimo aggiornamento 23 febbraio

77 CIRC. INPS 17/2015 SPETTANZA Al contrario, il beneficio compete: In caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore col quale il datore di lavoro nei 12 mesi precedenti ha avuto uno o più rapporti a tempo determinato per periodi complessivi superiori a 6 mesi nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato (senza necessità di stacco) nel caso di acquisto o affitto di azienda o ramo della stessa qualora il datore di lavoro entro 1 anno dal trasferimento assuma lavoratori a tempo indeterminato non passati alle sue dipendenze Ultimo aggiornamento 23 febbraio

78 CIRC. INPS 17/2015 SPETTANZA L assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la propria opera presso il datore di lavorio con contratto di somministrazione, godendo dell esonero contributivo triennale, fruisce dell esonero stesso a condizione che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell esonero Ultimo aggiornamento 23 febbraio

79 CIRC. INPS 17/2015 ESCLUSIONI Sono esclusi dall esonero: i contributi al fondo per l erogazione ai dipendenti privati del TFR ai sensi dell art c.c. (Fondo di tesoreria istituito dal comma 755 della Legge n. 296/2006) i contributi ai fondi di solidarietà istituiti dalla Legge n. 92/2012 Ultimo aggiornamento 23 febbraio

80 CIRC. INPS 17/2015 MISURA Limite annuo euro Limite riferito al periodo di paga mensile 671,66 euro (8.060/12) Limite giornaliero 22,08 euro (8.060/365) L esonero spetto in misura proporzionale per rapporti instaurati o risolti nel corso del mese Il beneficio va adeguato all orario di lavoro effettivamente svolto rispetto a quello contrattualmente previsto per i contratti parttime e job sharing Ultimo aggiornamento 23 febbraio

81 CIRC. INPS 17/2015 MISURA La contribuzione eccedente il limite mensile (euro 671,66) può formare oggetto di esonero nel corso dell anno solare entro il limite pari ad euro Qualora i contributi oggetto di esonero di un mese siano inferiori alla quota di 671,66 euro, il residuo viene accantonato per essere utilizzato nei mesi successivi nei quali si supera la predetta soglia Ultimo aggiornamento 23 febbraio

82 Esempio: CIRC. INPS 17/2015 MISURA mesi di settembre-ottobre-novembre contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 500 euro mensili esonero mensile non fruito 171,66 (671,66 500,00); mese di dicembre contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 900 euro eccedenza mensile 228,34 (900,00-671,66) Eccedenza < dell esonero non fruito nei tre mesi precedenti che è di 514,98 (171,66 x 3). Ultimo aggiornamento 23 febbraio

83 CIRC. INPS 17/2015 MISURA Il beneficio non comporta alcuna riduzione nella misura del trattamento pensionistico in quanto l aliquota di computo della pensione rimane quella fissata per la generalità dei lavoratori dipendenti, ovvero il 33% Ultimo aggiornamento 23 febbraio

84 CIRC. INPS 17/2015 CUMULABILITA Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente. Esempio: incentivo per assunzione di ultra 50enni disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi appartenenti a particolari aree (riduzione del 50% contributi a carico d.d.l.) Ultimo aggiornamento 23 febbraio

85 CIRC. INPS 17/2015 CUMULABILITA E cumulabile, invece, con altri benefici di natura economica quali: l incentivo per assunzione disabili l incentivo per assunzione giovani genitori (5.000 euro fruibili in quote mensili non superiori alla retribuzione lorda per max 5 lavoratori), subordinato al rispetto del de minimis l incentivo assunzione beneficiari trattamento aspi (50% indennità residua), con rispetto del de minimis l incentivo inerente al programma garanzia giovani Ultimo aggiornamento 23 febbraio

86 CIRC. INPS 17/2015 CUMULABILITA l incentivo per l assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni (art. 1 D.L. n. 76/2013) pari ad 1/3 della retribuzione lorda entro limite mensile euro 650,00 (l eventuale incentivo spetta solo per la quota di contributi a carico del datore di lavoro superiore ai 671,66 euro mensili) l incentivo per assunzione lavoratori liste mobilità cumulabile solo il contributo ex art. 8, c. 4, Legge n. 223/1991 (50% indennità mensile residua) Ultimo aggiornamento 23 febbraio

87 VERIFICA CONDIZIONE FRUIBILITA Né la Legge n. 190/2014, né la circ. INPS n. 17/2015 precisano quali siano le modalità per la verifica, da parte del datore di lavoro, della condizione, in capo al lavoratore, di fruibilità del beneficio. Pertanto, a scopo precauzionale, il datore di lavoro, prima di procedere con l assunzione, potrà: richiedere al centro per l impiego informazioni circa lo stato occupazionale pregresso del lavoratore; richiedere al lavoratore stesso specifica autocertificazione, eventualmente da inserire nel corpo del contratto di assunzione. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

88 VERIFICA CONDIZIONE FRUIBILITA In caso di dichiarazioni mendaci, sicuramente il datore di lavoro sarà tenuto a pagare all INPS l importo dei contributi a suo carico erroneamente non versati. Dubbio rimane in relazione alle eventuali somme aggiuntive dovute all istituto previdenziale. Nei confronti del lavoratore, si potrebbe ipotizzare: una clausola risolutiva espressa, da inserire nel contratto di assunzione, unitamente alla richiesta di risarcimento del danno per omessa contribuzione; il licenziamento per giusta causa, unito alla richiesta di risarcimento danno per omessa contribuzione Ultimo aggiornamento 23 febbraio

89 MESS. INPS 1144/2015 Le istruzioni operative per la fruizione dell esonero sono contenute nel Messaggio n del 14 febbraio In particolare, il Messaggio tratta: della codifica dei datori di lavoro; delle modalità di esposizione dell esonero; del superamento della soglia massima mensile; della possibilità di regolarizzazione per le aziende cessate o sospese; dei datori di lavoro agricoli. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

90 MESS. INPS 1144/ CODIFICA I datori di lavoro interessati all esonero contributivo devono inoltrare all INPS, tramite la funzionalità contatti del cassetto previdenziale, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l esonero, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione «6Y» (esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014) Dicitura da inserire nel cassetto: «Richiedo l attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015» Ultimo aggiornamento 23 febbraio

91 MESS. INPS 1144/ CODIFICA La sede competente attribuirà il codice di autorizzazione, con validità , e lo comunicherà al datore di lavoro tramite il cassetto previdenziale. Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell esonero sarà realizzato attraverso l istituendo elenco dei lavoratori agevolati Ultimo aggiornamento 23 febbraio

92 MESS. INPS 1144/ ESPOSIZIONE Nell elemento <contributi> della <denuncia individuale> dovrà essere indicato l importo pieno dei contributi dovuti. L esposizione del beneficio andrà effettuato nell elemento <TipoIncentivo> della <DenunciaIndividuale> con valore «TRIE». Nell elemento <CodEnteFinanziatore> occorrerà valorizzare «H00». Nell elemento <ImportoCorrIncentivo> si indicherà l importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (l INPS indicherà il codice L444 nel DM10 virtuale). Nell elemento <ImportoArrIncentivo> si indicherà l importo dell esonero dei mesi di competenza gennaio e/o febbraio 2015 (l INPS indicherà il codice L445) Ultimo aggiornamento 23 febbraio

93 MESS. INPS 1144/2015 SUPERAMENTO L esposizione dell agevolazione nel flusso UniEmens dell eventuale importo dello sgravio non goduto nei mesi precedenti (utilizzabile nel mese corrente od entro i successivi, ma entro il primo, il secondo, ed il terzo anno di durata del rapporto) deve avvenire valorizzando nella <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l elemento <AltreACredito> e <CausaleACredito> con l indicazione del codice causale «L700». Nell elemento <ImportoAcredito> andrà inserito l esonero contributivo da recuperare Ultimo aggiornamento 23 febbraio

94 MESS. INPS 1144/2015 ESEMPIO mesi di settembre-ottobre-novembre contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 500 euro mensili esonero mensile non fruito 171,66 (671,66 500,00); mese di dicembre RECUPERO contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 900 euro eccedenza mensile 228,34 (900,00-671,66) Eccedenza < dell esonero non fruito nei tre mesi precedenti che è di 514,98 (171,66 x 3). <ImportoCorrIncentivo> = 671,66 <CausaleACredito> cod. L700 <ImportoACredito> = 228,34 Ultimo aggiornamento 23 febbraio

95 MESS. INPS 1144/2015 ESEMPIO mese di gennaio RECUPERO contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 980 euro eccedenza mensile non ancora recuperata 286,64 (514,98 228,34,66) <ImportoCorrIncentivo> = 671,66 <CausaleACredito> cod. L700 <ImportoACredito> = 286,64 L ulteriore eccedenza, pari ad 21,70 ( ,66 286,64), potrà essere recuperata nei mesi successivi, entro i primi dodici mesi dall assunzione Ultimo aggiornamento 23 febbraio

96 MESS. INPS 1144/2015 RESTITUZIONE La restituzione di eventuali importi di agevolazione non spettanti avrà il seguente flusso: <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> cod. M304 <ImportoADebito> si indicherà l importo da restituire Ultimo aggiornamento 23 febbraio

97 MESS. INPS 1144/2015 CESSAZIONE Al fine di recuperare lo sgravio, i datori di lavoro che hanno diritto a fruire del beneficio e che hanno sospeso o cessato l attività dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva (UniEmens/vig) Ultimo aggiornamento 23 febbraio

98 MESS. INPS 1144/2015 AGRICOLI Occorre inoltrare specifica istanza, in via telematica, accedendo al modello di comunicazione «ASSUNZIONE OTI 2015» reperibile all interno del cassetto previdenziale aziende agricole. Il modulo consta di due sezioni: 1) con la prima, si richiede la prenotazione dell esonero contributivo. Entro 3 giorni, l INPS verifica la disponibilità delle risorse e comunica al datore di lavoro al prenotazione 2) con la seconda, entro 14 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione positiva di prenotazione, il datore di lavoro comunica l avvenuta stipula del contratto a t.i. Ultimo aggiornamento 23 febbraio

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

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