Esenzione IMU terreni montani e collinari Nota illustrativa. 1 - Normativa ICI
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- Marcello Castaldo
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1 Di seguito riporto la nota inviata dal MEF dopo aver accolto le istanze rappresentate dalla lettera inviata da 107 parlamentari di cui sono firmatario al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ed al Ministro dell Economia, Pier Carlo Padoan, chiedendo un tempestivo intervento allo scopo di fare finalmente chiarezza in materia. Esenzione IMU terreni montani e collinari Nota illustrativa In questa nota sono illustrati gli effetti relativi alla modifica normativa disposta dal D.M. del 28 novembre 2014 in attuazione dell articolo 4, comma 5-bis, del D.L. n. 16/2012 come modificato dall articolo 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014. In particolare si indica la variazione del numero di comuni esenti, in tutto o in parte, sia con riferimento al passaggio al regime vigente sia con riferimento a un eventuale nuovo regime basato sulla classificazione Istat dei comuni montani e parzialmente montani, in luogo del criterio altimetrico indicato dal citato articolo Normativa ICI La normativa ICI (Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992, art. 7, lettera h) esenta dall imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 1 / 19
2 legge 27 dicembre 1977, n (Pubblicata in G.U. n. 141 del Suppl. Ord. n. 53); l elenco dei comuni è allegato alla Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze: I territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ici. Non sono interessati, invece, al detto elenco, in quanto non agricole, le aree fabbricabili in base agli strumenti urbanistici così come i terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali le attività agricole, intese in senso civilistico, non vengono esercitate o sono svolte in forma non imprenditoriale. I terreni che non hanno carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ici per cui non si pone il problema della esenzione. L elenco individua i comuni per i quali l esenzione si applica all intero territorio (totalmente esenti) e quelli per i quali l esenzione si applica ad una porzione del territorio stesso (parzialmente delimitati). Per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati). Per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall'elenco. La normativa IMU introdotta a decorrere dall anno 2012 ha recepito tale l agevolazione. Sulla base dell elenco citato, contestualizzato alla situazione amministrativa dei comuni vigenti nell anno 2014, l esenzione dall imposta risulta così distribuita: Esenzione 2 / 19
3 numero di comuni T totalmente esenti PD parzialmente delimitati 536 NE non esenti totale D.M. 28 novembre 2014 L articolo 22, comma 2, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 ha disposto una modifica della disciplina previgente in materia di esenzione IMU per i proprietari di terreni, prevedendo che l individuazione dei comuni esenti deve avvenire sulla base dell altitudine riportata 3 / 19
4 nell elenco dei comuni italiani predisposto dall ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. La stessa disposizione prevede un esenzione per i proprietari di terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano nelle zone montane così delineate. Viene inoltre previsto che da tali disposizioni deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro. L attuazione di tale comma è avvenuta con il D.M. 28 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre Il nuovo regime di esenzione delineato dal decreto ministeriale, in attuazione di quanto espressamente previsto dall articolo 22 sopra commentato, prevede di correlare l esenzione (parziale o totale) all altitudine del comune individuata dall Istat, prevedendo 2 soglie limite: una rappresenta il limite al di sopra del quale tutti i terreni sono esenti, l altra il limite al di sotto del quale tutti i terreni sono soggetti a IMU; nella fascia intermedia risultano esenti i soli proprietari IAP/CD. Per valutare l altitudine del comune dall elenco Istat sono desumibili tre valori: altitudine minima, massima e del centro, inteso come localizzazione della casa comunale, che è stato utilizzato ai fini del decreto. Le soglie individuate per delineare il nuovo regime di esenzione sono: metri come limite al di sotto del quale sono tutti soggetti ad imposta; 4 / 19
5 - da 281 a 600 metri, fascia nella quale sono esenti i soggetti classificati come IAP/CD; - oltre 600 metri tutti i terreni risultano esenti. La Provincia di Bolzano, in attuazione delle proprie prerogative statutarie, ha emanato una legge provinciale (n. 3 del 23 aprile 2014) che istituisce, a decorrere dall anno 2014, una autonoma imposta sugli immobili (IMI) in sostituzione dell IMU nazionale, di conseguenza i comuni della Provincia di Bolzano sono stati esclusi dalle valutazioni relative alle nuove modalità di esenzione. I 116 comuni della provincia sono tutti classificati come totalmente montani dall ISTAT; la loro distribuzione in base all altitudine del centro è la seguente: Altitudine del centro numero di comuni fino a 280 metri 14 da 281 a / 19
6 22 oltre 600 metri 80 La distribuzione dei restanti comuni interessati dall applicazione del decreto del 28 novembre 2014 è la seguente: Esenzione numero di comuni T totalmente esenti / 19
7 PE parzialmente esenti NE non esenti totale Gli effetti del passaggio dall elenco allegato alla circolare del 1993 al nuovo regime di esenzione sono riassunti nello schema seguente: Passaggio da regime ICI a regime Decreto 28/11/ / 19
8 Circolare 9/1993 DM 28/11/2014 numero di comuni / 19
9 parzialmente delimitato 10 9 / 19
10 totale I comuni per i quali non cambia regime sono quindi in tutto Per i comuni classificati come parzialmente delimitati nella circolare n. 9/93 si rileva in ogni caso un passaggio di regime: infatti nella precedente normativa era prevista un esenzione per una porzione del loro territorio per tutte le tipologie di contribuenti: Con la nuova normativa invece l esenzione nei comuni classificati come parzialmente esenti riguarda la tipologia dei contribuenti Imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti e si applica sull intero territorio comunale. 3 - Classificazione ISTAT L ISTAT attribuisce ai comuni il carattere di montanità come definito dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (si riporta di seguito il testo come modificato dalla Legge 30 luglio 1957, n. 657): 10 / 19
11 L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, già integrato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco. La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33. La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti. Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale. 11 / 19
12 Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Province". Sulla base di tale classificazione si ha la seguente distribuzione (si ricorda che i 116 comuni della provincia di Bolzano risultano tutti totalmente montani): Esenzione numero di comuni T totalmente montani PE parzialmente montani / 19
13 NE non montani totale Nell ipotesi di correlare l esenzione ai fini IMU alla classificazione di montanità del comune effettuata dall ISTAT prevedendo un esenzione totale per i comuni classificati come montani e un esenzione limitata ai proprietari IAP/coltivatori diretti nei comuni classificati come parzialmente montani, gli effetti dell eventuale nuovo cambio di regime sono riassunti nello schema seguente: Ipotesi di passaggio da regime Decreto 28/12/2014 a classificazione ISTAT DM 28/11/2014 Ipotesi ISTAT 13 / 19
14 numero di comuni / 19
15 / 19
16 820 totale I comuni per i quali non cambierebbe il regime di esenzione, rispetto al D.M. del 28 novembre, risultano quindi essere Complessivamente il passaggio dal regime di esenzione di cui alla circolare del 1993 all ipotesi delineata sulla base della classificazione ISTAT comporterebbe i seguenti effetti: 16 / 19
17 Ipotesi passaggio da regime ICI a classificazione ISTAT Circolare 9/1993 Ipotesi ISTAT numero di comuni / 19
18 parzialmente delimitato 6 18 / 19
19 Totale I comuni per i quali non cambierebbe il regime di esenzione rispetto alla circolare ICI sono quindi in tutto / 19
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