Anno 2010 N. RF144. La Nuova Redazione Fiscale

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1 ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF144 La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO 30 SETTEMBRE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SUL 2008 RIFERIMENTI ART. 13 D.LGS N. 472/97 - D.LGS. N. 471/97; CM 180/1997; CM 6/2002 CIRCOLARE DEL 13/09/2010 Sintesi: al 30 settembre 2010, in coincidenza con il termine ordinario per la presentazione telematica di Unico2010, scade la possibilità di procedere alla correzione delle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta 2008: - UNICO2009, Irap2009 o Iva autonoma2009. In data 30 settembre 2010 scade il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni riferite al periodo di imposta Alla medesima data scade la possibilità di correggere eventuali errori commessi nelle dichiarazioni presentate per il periodo COME EFFETTUARE LE CORREZIONI: è necessario in generale procedere: entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo successivo (cd. termine lungo ): 1) dichiarazione integrativa : presentare una dichiarazione che rimuova gli errori precedentemente commessi (sia a favore dell Erario che a favore del contribuente) 2) ravvedimento operoso (art. 13 DLgs. 472/97): si applica per regolarizzare: A) la dichiarazione infedele precedentemente presentata: pertanto per le sole integrative pro-fisco restando gratuita la integrativa pro contribuente B) gli eventuali carenti versamenti: pertanto sempre nella ipotesi di maggior debito mentre in ipotesi di minor credito il ravvedimento: - è dovuto in presenza di credito già utilizzato (credito inesistente) - non è dovuto se non utilizzato (dovendosi solo riportare in Unico2010 il credito ridotto) INTEGRATIVA PRO FISCO RAVVEDIMENTO OPEROSO riferito: UNICO2008 ERRATO entro il 30/09/2010 INTEGRATIVA PRO CONTRIBUENTE NESSUN RAVVEDIMENTO OPEROSO Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - a) alla dichiarazione sanzione ridotta a 1/10 b) al carente versamento *) per maggiore imposta riveniente *) per minor credito già utilizzato sanzione ridotta a 1/10 Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it

2 Redazione Fiscale Info Fisco 144/2010 Pag. 2 / 10 DICHIARAZIONE INFEDELE Concetto: la fattispecie di dichiarazione infedele si verifica quando: la dichiarazione originariamente presentata (nei termini o entro i 90 gg) contiene errori che hanno inciso sulla determinazione dell imponibile e/o dell imposta. VIOLAZIONI DIVERSE DA QUELLE DEGLI ARTT. 36-BIS E 36-TER: costituiscono esempi di dichiarazione infedele la dichiarazione: in cui non è stato determinato correttamente il reddito d impresa (indicati minori ricavi, maggiori costi o costi indeducibili) o di lavoro autonomo in cui non è dichiarato il reddito di un fabbricato o è dichiarato in maniera errata (fabbricato locato di cui viene dichiarata solo la rendita) in cui non è dichiarato un reddito diverso (non è stato compilato il quadro RL in caso di plusvalenza da cessione di un terreno edificabile) in cui sia stata computata illegittimamente in detrazione l IVA (infedele dichiarazione Iva; la correzione dei redditi per minor costo dedotto non comporta, al contrario, sanzioni). Sanzioni: la violazione è punita con la sanzione: dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante (rispetto alla dichiarazione originariamente presentata) col minimo di 258. Sanzione minima: si applica (CM 54/2002): se non sono dovute imposte o le stesse sono state comunque versate. ESEMPIO 1 La Alfa Srl ha proceduto l anno scorso: a) a calcolare l Ires su un imponibile corretto di , determinando una imposta pari a b) a rigo RN6 Reddito imponibile in Unico2009 ha indicato erroneamente un importo di (determinando una imposta a RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile pari ad ). Avendo proceduto a giugno 2009 a versare saldo 2008 e acconti 2009 correttamente su , la sanzione applicabile all Unico errato sarà corrispondente al minimo di Ove, al contrario, avesse versato le imposte determinate su , scatta la sanzione del 100% (ridotta a 1/10 con il ravvedimento) della maggiore imposta di RAVVEDIMENTO: come detto, va effettuato: a) sulla dichiarazione: presentando la dichiarazione integrativa che corregge quella originaria infedele: versando la sanzione ridotta in misura pari al 10% (1/10 del 100%) della maggiore imposta o del minore credito spettante b) sui versamenti: in presenza di: maggiore imposta dovuta: va versata l imposta + interessi da ravvedimento (separatamente esposti) + sanzione del 3% (cioè 1/10 del 30%) minor credito: ove: non ancora utilizzato al 30/09/2010: nulla va regolarizzato (Unico2010 riporta semplicemente il minor credito) già utilizzato: si tratta di un utilizzo di credito inesistente e pertanto va riversata l imposta + interessi (separatamente esposti) + sanzione del 10% (cioè 1/10 del 100%) o del 20% (1/10 del 200%) se la compensazione per credito inesistente è stata maggiore di

3 Redazione Fiscale Info Fisco 144/2010 Pag. 3 / 10 Dichiarazione originaria in perdita integrata indicando una minore perdita: si tratta sempre di una dichiarazione infedele la sanzione ridotta è commisurata alla sanzione minima ed è quindi pari a 25 (1/10 di 258) in quanto non c è una minore imposta versata (la perdita non è stata ancora stata utilizzata, infatti). Dichiarazione infedele e ravvedimento dei minori acconti: secondo l Agenzia per il ravvedimento dei carenti versamenti (v. oltre): non è sufficiente il ravvedimento del solo saldo d imposta (2008) ma vanno rideterminati gli acconti per l anno successivo (2009), ravvedendo il carente versamento. VIOLAZIONI EX ARTT. 36-BIS E 36-TER Agli errori commessi in Unico2009: riscontrabili dall Agenzia attraverso i controlli eseguiti ex artt. 36-bis (liquidazione automatica) e 36-ter DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni) è applicabile la sanzione del 30% (parificata a quella prevista per gli omessi versamenti). Casistica: rientra tra le violazioni di questo genere l indicazione: - di versamenti non effettuati ma indicati per versati (Iva, Irap, Irpef, ecc.) - di oneri deducibili e/o detraibili (es.: quadro RP) non spettanti - di crediti d imposta (crediti del quadro RU, CR, ecc.) non spettanti Riguarda sostanzialmente le ritenute d acconto scomputate, il riporto dei crediti dall anno precedente ed il versamento degli acconti di imposta. RAVVEDIMENTO: va effettuato: c) sulla dichiarazione: presentando la dichiarazione integrativa con la sanzione ridotta in misura pari al 3% (1/10 del 30%) della maggiore imposta o del minore credito indicato d) sui versamenti: come nel paragrafo. Sanzione fissa e sanzione variabile : anche in questo caso la sanzione variabile del 30% deve ritenersi subordinata all esistenza di una imposta non versata, conseguente alla violazione. ESEMPIO 2 Il sig. Mario Rossi detrae erroneamente una polizza assicurativa per , determinando un saldo Irpef a debito di Pur presentando l Unico compilato in modo errato, effettua il versamento corretto (di. 690): la violazione commessa diviene formale, sanzionabile con Valutazione di convenienza: nel valutare se effettuare il ravvedimento, si consideri che l errata compilazione dell Unico non viene di norma autonomamente sanzionata dall Agenzia (pur essendo prevista la specifica sanzione da. 258), rimanendo sanzionato il solo carente versamento. ESEMPIO 3 Il sig. Mario Rossi indica in Unico acconti Irpef versati per a fronte di un versamento effettivo di I dati in Unico sono i seguenti: Irpef calcolata: ; acconti Irpef versati: saldo a debito: In sede di versamento ha proceduto a versare l importo errato di : in tal caso l Agenzia notificherà un avviso bonario di per il solo omesso versamento (con relativa sanzione del 30%) e non anche la sanzione per la errata compilazione dell Unico. ESEMPIO 4 Se il sig. Mario Rossi versa, al contrario, il saldo corretto (di ), l Agenzia di regola non irroga alcuna sanzione (in sostanza ritiene la violazione meramente formale, e non applica la sanzione fissa di. 258, pur avendo il contribuente ostacolato l attività di accertamento dell Ufficio).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 144/2010 Pag. 4 / 10 ESEMPI VIOLAZIONI 36-BIS 36-TER ESEMPIO 5 Nel mod. UNICO 2009 PF sono state indicate spese mediche in misura pari a 1.500, anziché 500. Il saldo IRPEF versato era pari a È stato indicato un maggior onere detraibile pari a 190 e il nuovo saldo IRPEF risulta pari a Il ravvedimento operoso si perfeziona: presentando la dichiarazione integrativa; versando la sanzione ridotta pari a 5,7 (190 x 3%), l IRPEF pari a 190, nonché gli interessi da ravvedimento (per ipotesi pari a 3,43). È inoltre necessario il ravvedimento dell insufficiente versamento dell acconto IRPEF. La sezione Erario del mod. F24 va così compilata SEZIONE ERARIO Imposte dirette - Iva Ritenute alla fonte Altri tributi e interessi ESEMPIO 6 codice tributo rateazione regione anno di riferimento importi a debito versati , , ,43 importi a credito compensati SALDO (A - B) Nel mod. UNICO 2009 PF sono state indicate contributi previdenziali in misura eccedente la quota deducibile per 1.000, con una minore imposta dovuta pari a 380. Tuttavia la dichiarazione ha evidenziato un saldo IRPEF a credito di 400 e tale credito non è stato utilizzato in compensazione. Il ravvedimento operoso si perfeziona: presentando la dichiarazione integrativa nella quale viene evidenziato un credito IRPEF pari a 20, anziché 400. Non deve essere versata né l imposta, né la sanzione ridotta in quanto non è stata commessa la violazione di insufficiente versamento. È necessario il ravvedimento dell insufficiente versamento dell acconto IRPEF in quanto il credito residuo non copre l ammontare dovuto a titolo di acconto. DICHIARAZIONE INFEDELE ESEMPIO 7 Nel mod. UNICO 2009 SC sono state indicati interessi passivi eccedenti la quota deducibile ex art. 96, TUIR in misura pari a ; ciò ha comportato un minor versamento di IRES per. 687,5. La violazione di infedeltà riguarda solo la dichiarazione dei redditi in quanto ai fini IRAP gli interessi non erano stati comunque dedotti. Il ravvedimento operoso si perfeziona: presentando la dichiarazione integrativa; versando la sanzione ridotta pari a. 68,75 (10% x 687,50), l IRES pari a. 687,50, nonché gli interessi da ravvedimento. È inoltre necessario il ravvedimento dell insufficiente versamento dell acconto IRES.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 144/2010 Pag. 5 / 10 DICHIARAZIONE OMESSA La dichiarazione inviata per la prima volta (cioè non sostitutiva di altra inviata precedentemente): OLTRE 90 GG DAL TERMINE per l invio: è considerata inderogabilmente omessa e la violazione non è ravvedibile; pertanto risulta applicabile la sanzione: dal 120% al 240%: in presenza di imposta a debito non versate 258: applicabile: - in assenza di imposte a debito (dichiarazione a credito) - in presenza di imposte a debito regolarmente pagate (alla scadenza o con ravvedimento operoso CM 54/2002). ESEMPIO 8 Il sig. Mario Rossi, dipendente, si accorge a settembre 2010 di aver omesso la dichiarazione di alcuni canoni di locazione di competenza del 2008; incarica un consulente di predisporre e trasmettere l Unico2009 (oltre i 90gg). Dai conteggi risulta un Irpef a debito di ; se entro il 30/09/2010: - procede al ravvedimento dell omesso versamento: la sanzione irrogata dall Ufficio sarà di non procede al ravvedimento dell omesso versamento: la sanzione irrogata dall Ufficio sarà di (120% dell Irpef), oltre alla iscrizione a ruolo dell imposta non versata. Perché inviare la dichiarazione oltre i 90gg: considerare omessa la dichiarazione da parte dell Ufficio comporta: - l applicazione della sanzione massima - la possibilità di un accertamento di tipo induttivo (sia per le persone fisiche in particolare con applicazione del redditometro che per i titolari di partita Iva) - limitazioni alla possibilità di riporto di eventuali crediti dell RX e di perdite pregresse - la possibile applicazione di sanzioni penali ex art. 5 D.lgs 74/2000 (dichiarazione omessa con imposte non pagate > ). L invio della dichiarazione oltre i 90gg non rimuove dall origine tali conseguenze; tuttavia, con ogni probabilità eviterà la promozione di un accertamento induttivo (che, di regola, scatta solo ove vi sia il fondato dubbio di irregolarità ; l Ufficio, infatti, di solito acquisisce per buoni i dati trasmessi, limitandosi a verificare il versamento delle eventuali imposte a debito e ad iscrivere a ruolo le sanzioni). La sanzione fissa di. 258 e la mancata applicazione di risvolti penali saranno comunque raggiunti con il solo versamento delle imposte a debito. N.B. - MANCATO RIPORTO DI CREDITI/PERDITE: il contribuente che ometta la dichiarazione incorrerà nelle note difficoltà nel riporto a nuovo di eventuali crediti di imposta (v. RM 74/2007 e Cass. Sent. n. 433 del 26/10/2007) e perdite d esercizio. DICHIARAZIONE TRASMESSA PER LA 1 VOLTA: ENTRO 90GG DAL TERMINE E' VALIDA RAVVEDIMENTO A SANZIONE FISSA OLTRE 90GG DAL TERMINE SEMPRE "OMESSA" NON RAVVEDIBILE

6 Redazione Fiscale Info Fisco 144/2010 Pag. 6 / 10 DICHIARAZIONE IRREGOLARE La dichiarazione è considerata irregolare quando: gli errori commessi non hanno comportato una riduzione dell imponibile o dell imposta versata (si parla di violazione formale ). Casistica: costituiscono esempi di dichiarazione irregolare: - la mancata allegazione del modello Studi di settore - la mancata compilazione di un quadro, di un prospetto o di semplici righi che non incide sulla determinazione del tributo (Prospetto dei crediti, Variazioni del patrimonio netto, Dati di bilancio, ecc.) - errori che riguardano i dati rilevanti per l individuazione del contribuente o del suo rappresentante - errori relativi ad ogni altro elemento prescritto per l effettuazione dei controlli. Sanzione: da 258 a (art. 8 DLgs. 471/97) Ravvedimento: ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (cd. termine lungo ) e comporta: la presentazione della dichiarazione integrativa; il versamento di una sanzione ridotta nella misura di 25 (1/10 di 258) VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI Sono quelle che non ostacolano l attività di controllo degli Uffici (a differenza delle violazioni sì formali, ma non in modo mero ); esse non sono sanzionabili (ex Statuto del Contribuente). La regolarizzazione (ove si abbia comunque interesse a procedervi): - comporta soltanto la presentazione della dichiarazione integrativa - senza il versamento di alcuna sanzione. Considerazione: in concreto risulta difficile distinguere quali violazioni siano di ostacolo all attività di controllo dell Ufficio rispetto a quelle che invece non pregiudicano tale attività (soprattutto trattando dell Unico, strumento principe deputato al controllo da parte degli Uffici). INTEGRATIVA ED EFFETTO SUGLI ACCONTI Secondo la CM 47/2008 in presenza di violazioni relative alla dichiarazione: è necessario effettuare il ravvedimento anche degli acconti d imposta D. Si chiede di conoscere se il contribuente che procede, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva ad integrare la dichiarazione precedente (ad esempio entro il 31 luglio 2008 presentazione di dichiarazione di ravvedimento operoso per il periodo di imposta 2006), debba anche procedere ad integrare l'originario versamento di acconto effettuato sulla base di una dichiarazione che ha formato oggetto di integrazione. Si ritiene che l'acconto per il periodo di imposta successivo non debba essere oggetto di integrazione in virtù del fatto che, laddove l'amministrazione finanziaria accertasse il periodo di imposta 2006, si limiterebbe alla complessiva definizione dell'imposta dovuta per tale periodo senza intervenire sull'ammontare degli acconti. R. L'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997 punisce, con le sanzioni ivi previste, l'insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, dei pagamenti in acconto. Pertanto, con riferimento al caso prospettato, se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta per l'anno 2006 e quindi dei maggiori versamenti in acconto per l'anno 2007, viene ad integrarsi anche la fattispecie dell'insufficiente versamento dell'acconto per il periodo d'imposta Va da sè che il contribuente, al fine di evitare l'applicazione piena delle sanzioni di cui al citato articolo 13, potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, qualora ne ricorrano i presupposti. Nota: si deve tuttavia considerare che: - ciò contrasta con il fatto che in assenza di ravvedimento l Ufficio non sanziona la minor misura degli acconti - in ogni caso si ritiene poter applicare il criterio previsionale (e ravvedere i carenti versamenti in acconto nel limite del 99% o 100% dell imposta a consuntivo ).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 144/2010 Pag. 7 / 10 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE Non costituisce una ipotesi da ravvedimento operoso la presentazione della dichiarazione integrativa qualora nella dichiarazione originaria siano stati commessi errori che hanno comportato: un maggiore versamento un minore credito spettante. In tal caso il contribuente ha interesse a presentare la dichiarazione per recuperare quanto versato in eccedenza o per evidenziare un maggior credito e non deve pagare alcuna sanzione. Casistica: si tratta delle ipotesi: - di oneri deducibili/detraibili, acconti, ritenute e crediti di imposta non indicati nella dichiarazione originaria delle persone fisiche - di minori ricavi o maggiori costi di soggetti titolari di partita Iva. REGOLARIZZAZIONE: la presentazione della dichiarazione integrativa: entro il termine della dichiarazione successiva (cd. termine breve ): comporta la possibilità di utilizzo in compensazione del credito (a seguito della compilazione dell RX, si potrà riportare il credito all esercizio successivo o compensarlo orizzontalmente in F24) decorso tale termine ed entro il termine di 48 mesi dai versamenti a saldo : è possibile soltanto effettuare la richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate (RM 459/2008). In sostanza: - la dichiarazione integrativa non viene ritenuta di per sé una istanza di rimborso ex art. 38 Dpr 602/73 (ancorché a RX richieda il rimborso delle maggiori imposte) - ma costituisce lo strumento che comprova il sorgere del credito (unitamente agli altri documenti: versamenti, maggiori costi, ecc.). MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONI INTEGRATIVA A) DICHIARAZIONI OMESSE Indipendentemente che siano inviate nei 90gg o meno: - sono compilate nei modi ordinari (non si barra alcunché di particolare nel Frontespizio) - la tardività è rilevata in automatico dal sistema informatico dell Agenzia B) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (anche IRREGOLARI) - non si può più presentare i soli quadri variati, ma occorre ripresentare l intera dichiarazione. Frontespizio: occorre anzitutto barrare la casella apposita nel rigo Tipo di dichiarazione : 1) se pro-contribuente 2) se pro-fisco Redditi: Irap:

8 Redazione Fiscale Info Fisco 144/2010 Pag. 8 / 10 1) INTEGRATIVE PRO-FISCO: occorre inoltre evidenziare: sia per i Redditi che per l Irap sia nel riquadro Tipo di dichiarazione che nel riquadro Firma della dichiarazione quali quadri/allegati della dichiarazione originaria sono stati aggiunti/aggiornati e quali non sono stati invece modificati Codici:"1" quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa e dichiarazione originaria senza modifiche; "2" quadro o allegato compilato nella Integrativa, ma assente o compilato diversamente nell Unico originario "3" quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. Cod. presente in Dich. Originaria presente in Dich. Integrativa modificato 1 si si no si si si 2 no si 3 si no Caso1: Srl presenta un Unico integrativo per aver omesso una sopravvenienza tassabile nella dichiarazione originaria, che conteneva: Redditi + Studi ed Iva. Compila l integrativa pro-fisco : Quadri non modificati Indicazione che è pro fisco Caso2: una Srl aveva omesso una fattura imponibile nella dichiarazione originaria; si modificano i redditi (inclusi gli Studi) e l Iva. Compila l integrativa pro-fisco Redditi ed Irap nel modo seguente: Redditi: Indicazione che è pro fisco L indicazione dei quadro modificati non riguarda l Iva Irap:

9 Redazione Fiscale Info Fisco 144/2010 Pag. 9 / Caso3: una Srl aveva omesso di compilare il quadro RU nella dichiarazione originaria. Compila l integrativa dei Redditi: L indica il quadro RU in precedenza omesso ) INTEGRATIVE PRO-CONTRIBUENTE: vanno indicati i quadri/allegati compilati, ma non quelli modificati rispetto alla dichiarazione originaria (in sostanza, la compilazione segue i criteri ordinari ). Caso4: Srl presenta una integrativa per aver indicato un maggior reddito nella dichiarazione originaria, che conteneva: Redditi + Studi, Irap e Iva. Compila l integrativa pro-contribuente : x x x x 1

10 Redazione Fiscale Info Fisco 144/2010 Pag. 10 / 10 RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONI MINIME VIOLAZIONE TERMINE DEL RAVVEDIMENTO TIPO DI VIOLAZIONE Edittale Riduz. da RAVV. Sanzione RIDOTTA Omessi versamenti Compensazione di crediti inesistenti Omissioni e irregolarità incidenti sulla determinaz. e sul pagamento del tributo Omessa presentazione Dich. annuale Entro 30 gg dall'omesso versamento Entro il termine di presentaz. della dichiarazione relativa all`anno in cui si commette la violazione (*) Entro 30 gg dall'indebita compensazione Entro il termine di presentaz. della dichiarazione in cui è riepilogato il credito Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui è stata commessa la violazione Entro 12 mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l`obbligo di presentare la dichiarazione Violazioni formali 30% 100% Errori ex art. 36bis e 36ter 30% Errori diversi da quelli sopra che determinano una minore imposta (maggior debito o minor credito) 1/12 2,50% 1/10 3% 1/12 8,33% 1/10 10% 3% 100% 10% 1/10 Entro 90 gg dal termine di invio.258 1/ Non incidono sulla determinazione di imposte o imponibile, né ostacolano l attività di accertamento LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE varie varie TIPO DI INTEGRATIVA TERMINE VIOLAZIONE RAVVED. CREDITO A favore dell Erario (cd. Pro Fisco ) 90gg Qualsiasi 21 Presentazione della dichiarazione del periodo d imposta successivo (cd. Termine lungo ) Art. 36 bis e 36 ter 3% Dich. Infedele 10% Termine di prescrizione dell accertamento 4 anni Non ravvedibile sanzioni a ruolo A favore del dichiarante ( Pro Contribuente ) Istanza di Rimborso versamenti diretti Termine di presentazione della dichiarazione del periodo d imposta successivo (cd. Termine breve ) Termine di 48 mesi dai versamenti a saldo (non degli acconti) GRATUITA a rimborso o in compens. a rimborso

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