PROCEDURA PER LA MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DI ANIMALI SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE NON VACCINATI IN AREE OMOGENEE DI CIRCOLAZIONE VIRALE.
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1 PROCEDURA PER LA MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DI ANIMALI SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE NON VACCINATI IN AREE OMOGENEE DI CIRCOLAZIONE VIRALE. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Con Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF/ del 14/10/2016, l intero territorio della Provincia di Bologna e parte delle Provincie di Modena, Forlì-Cesena e Ravenna, sono state definite territori soggetti a restrizione per sierotipo 4 della Blue Tongue (BT). La presente procedura definisce le modalità per consentire la movimentazione intraregionale di animali sensibili alla Blue Tongue, non vaccinati, in aree omogenee contigue di circolazione dei medesimi sierotipi, ovvero zone di restrizione e territori con infezione in atto della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dal Reg.(CE) 1266/07 e dal Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF/5662-P del14/03/2014 e s.m.i. Per quanto riguarda le movimentazioni di animali sensibili dalle zone di restrizione verso allevamenti o stabilimenti di macellazione designati, posti in aree indenni del territorio regionale e nazionale, si fa riferimento al sopracitato dispositivo del Ministero della Salute DGSAF/5662-P del14/03/2014 e s.m.i. 1.1 DEFINIZIONI Territori con infezione in atto: territori compresi nel raggio di 20 chilometri da una azienda con un caso sospetto o confermato di Blue tongue come da Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF/ del 14/10/2016. Stabilimenti di macellazione designati: macelli conformi a quanto stabilito dal Regolamento 1266/2007 e dalla nota del Ministero della Salute DGSA n 980 del 5/2/2008. Zona soggetta a restrizioni: indica una zona che comprende sia la zona di protezione che la zona di sorveglianza stabilite in conformità dell articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE; 2. MOVIMENTAZIONE VERSO IL MACELLO 2.1 MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI DA AZIENDE SEDI DI FOCOLAIO SOSPETTO O CONFERMATO VERSO IL MACELLO. La movimentazione di animali sensibili non vaccinati, dalle aziende sede di focolaio sospetto o confermato, verso il macello è consentita solo per la macellazione nella stessa giornata di arrivo e comunque entro 24 ore, presso: stabilimenti di macellazione anche non designati ma situati il più vicino possibile all azienda e comunque ubicati nello stesso territorio con infezione in atto per lo stesso sierotipo; stabilimenti designati in zona di restrizione per lo stesso sierotipo; e può avvenire alle seguenti condizioni: gli animali non devono presentare segni o sintomi clinici riferibili alla malattia nelle 24 ore prima della il Veterinario Ufficiale riporta nella sezione E del mod. IV la dicitura visita sanitaria favorevole - vincolo alla macellazione ; - il trattamento deve essere attestato dal detentore dell allevamento sul modello IV e deve essere effettuato con un anticipo sulla macellazione tale da rispettare gli eventuali tempi di sospensione previsti per il prodotto usato; mod. IV;
2 il Servizio Veterinario della AUSL di partenza informa via mail/fax/pec il Servizio Veterinario del macello dell AUSL di destinazione, almeno 24 ore prima dello spostamento, che comunicherà l arrivo degli animali e l avvenuta macellazione entro 48 ore dalla macellazione al Servizio Veterinario della AUSL di partenza. 2.2 MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI DA AZIENDE SITE IN TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO VERSO IL MACELLO La movimentazione di animali non vaccinati verso il macello, da aziende, non sede di focolaio o sospette, ma site in territori con infezione in atto, è consentita solo per la macellazione nella stessa giornata di arrivo e comunque entro 24 ore, presso stabilimenti designati in zona di restrizione per lo stesso sierotipo e può avvenire alle seguenti condizioni: il Veterinario Ufficiale riporta nella sezione E del mod. IV la dicitura visita sanitaria favorevole - vincolo alla macellazione ; - il trattamento deve essere attestato dal detentore dell allevamento sul modello IV e deve essere effettuato con un anticipo sulla macellazione tale da rispettare gli eventuali tempi di sospensione previsti per il prodotto usato; mod. IV; il Servizio Veterinario della AUSL di partenza informa via mail/fax/pec il Servizio Veterinario del macello dell AUSL di destinazione, almeno 24 ore prima dello spostamento, che comunicherà l arrivo degli animali e l avvenuta macellazione entro 48 ore dalla macellazione al Servizio Veterinario della AUSL di partenza. 2.3 MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA AZIENDE SITE IN ZONA DI RESTRIZIONE, FUORI DA TERRITORI CON CON INFEZIONE IN ATTO, VERSO IL MACELLO La movimentazione di animali non vaccinati, da aziende situate in zona di restrizione e fuori da territori con infezione in atto, è consentita solo per la macellazione nella stessa giornata di arrivo, presso macelli designati, sempre in zona di restrizione per lo stesso sierotipo e può avvenire alle seguenti condizioni: il detentore redige direttamente o tramite i suoi delegati il modello IV informatizzato utilizzando l apposità funzionalità disponibile in BDN, oppure nel caso in cui utilizzi il modello IV cartaceo registra direttamente o tramite i suoi delegati l uscita in BDN, al massimo entro 48 ore dall'evento avendo cura di trasmettere nello stesso lasso di tempo copia di tale modello IV, al Servizio Veterinario competente per l azienda di partenza; il responsabile dello stabilimento di macellazione registra in BDN l'avvenuta macellazione al massimo entro 48 ore dalla macellazione; il Veterinario Ufficiale competente per stabilimento di macellazione di destino sottopone a puntuale e accurata visita antemortem gli animali. 3. MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI VERSO ALLEVAMENTI Si intende la movimentazione degli animali da vita non vaccinati o comunque figli di madri non vaccinate, nei confronti del sierotipo 4, allevati in zone di restrizione e definite aree omogenee per sierotipi circolanti, secondo il Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute prot. DGSAF/5662-P del 14/03/14 e s.m.i 3.1 MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI DA AZIENDE SEDI DI FOCOLAIO SOSPETTO O CONFERMATO VERSO AZIENDE SITUATE IN ZONA DI RESTRIZIONE Dalle aziende sede di focolaio non possono essere movimentati animali sensibili destinati all allevamento ( da vita ), verso altre aziende.
3 In deroga al divieto di movimentazione di capi da vita allevati nelle aziende sede di focolaio, per insopprimibili e motivate esigenze di benessere animale, Il Servizio Veterinario dell AUSL competente per territorio può autorizzare la movimentazione dei vitelli di età inferiore ai 90 giorni, esclusivamente verso aziende situate in zona di restrizione alle seguenti condizioni: gli animali non devono presentare segni o sintomi clinici riferibili alla malattia nelle 24 ore prima della essere stati sottoposti con risultato negativo a un test diagnostico d identificazione dell acido nucleico virale della BT(PCR), eseguito non prima dei 7 giorni dalla data di partenza; il Veterinario Ufficiale riporta nella sezione E del mod. IV la dicitura PCR Negativa in data.. /.. /. - visita sanitaria favorevole - vincolo sanitario per destinazione indicata ; Il detentore dell allevamento che riceve i capi in vincolo deve consegnare copia del mod. IV al Servizio Veterinario competente per destinazione entro 24 ore l'arrivo degli animali. 3.2 MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI DA AZIENDE SITUATE IN TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO VERSO ALTRE AZIENDE SITUATE IN ZONA DI RESTRIZIONE La movimentazione di bovini di qualsiasi età non vaccinati o nati da madri non vaccinate, allevati in aziende situate in territori con infezione in atto verso aziende situate in aree soggette a restrizione per il medesimo sierotipo (aree omogenee), può avvenire alle seguenti condizioni: essere stati sottoposti con risultato negativo a un test diagnostico d identificazione dell acido nucleico virale della BT(PCR), eseguito non prima dei 7 giorni dalla data di partenza; il Veterinario Ufficiale riporta nella sezione E del mod. IV la dicitura PCR Negativa in data.. /.. /. - Visita sanitaria favorevole - Vincolo sanitario per destinazione indicata ; il detentore dell allevamento che riceve i capi in vincolo deve consegnare copia del mod. IV al Servizio Veterinario competente per destinazione entro 24 ore l'arrivo degli animali;
4 nel caso di trasferimento tra due AUSL diverse, il Servizio Veterinario dell AUSL competente per la partenza informa via mail/fax/pec, almeno 24 ore prima dello spostamento, il Servizio Veterinario dell AUSL di destino; il Servizio Veterinario dell AUSL di destino conferma l arrivo a destinazione via mail/fax/pec al Servizio Veterinario dell AUSL di partenza. nel caso in cui i capi siano movimentati verso pascoli (sempre collocati all interno della zona di restrizione), il detentore dell allevamento redige anche gli appositi modelli previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954 e li sottopone al visto del Servizio Veterinario dell AUSL competente per territorio che ne trattiene copia; nel caso in cui i pascoli siano situati al di fuori del territorio dell AUSL di partenza, il Servizio Veterinario dell AUSL di partenza informa via mail/fax/pec, almeno 24 ore prima dello spostamento, il Servizio Veterinario dell AUSL di destino; il Servizio Veterinario dell AUSL di destino conferma l arrivo a destinazione via mail/fax al Servizio Veterinario dell AUSL di partenza. La movimentazione di ovini e caprini non vaccinati, allevati nel territorio dei comuni con infezione in atto verso allevamenti situati in aree soggette a restrizione per il medesimo sierotipo (aree omogenee), può avvenire alle medesime condizioni di cui ai precedenti punti di questo paragrafo MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI DA AZIENDE SITUATE IN ZONA DI RESTRIZIONE, FUORI DAL TERRITORIO CON INFEZIONE IN ATTO, VERSO ALTRE AZIENDE SITUATE IN ZONA DI RESTRIZIONE La movimentazione di bovini di qualsiasi età non vaccinati o nati da madri non vaccinate, da aziende situate in zona di restrizione, fuori del territorio con infezione in atto, verso aree soggette a restrizione per il medesimo sierotipo (aree omogenee), può avvenire alle seguenti condizioni: il Veterinario Ufficiale riporta nella sezione E del mod. IV la dicitura visita sanitaria favorevole - vincolo sanitario per destinazione indicata ; Il detentore dell allevamento che riceve i capi in vincolo deve consegnare il mod. IV al Servizio Veterinario il giorno successivo all'arrivo degli animali; nel caso di trasferimento tra le due AUSL diverse, il Servizio Veterinario dell AUSL competente per la partenza informa via mail/fax/pec, almeno 24 ore prima dello spostamento, il Servizio Veterinario dell AUSL di destino; il Servizio Veterinario dell AUSL di destino conferma l arrivo a destinazione via mail/fax/pec al Servizio Veterinario dell AUSL di partenza; nel caso in cui i capi siano movimentati verso i pascoli (sempre collocati all interno della zona di restrizione), il detentore dell allevamento redige gli appositi modelli previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954 e li sottopone al visto del Servizio Veterinario che ne trattiene copia; nel caso in cui i pascoli siano situati al di fuori del territorio dell AUSL di partenza, il Servizio Veterinario dell AUSL di partenza informa via mail/fax/pec, almeno 24 ore prima dello spostamento, il Servizio Veterinario dell AUSL di destino; il Servizio Veterinario dell AUSL di destino conferma l arrivo a destinazione via mail/fax/pec al Servizio Veterinario dell AUSL di partenza.
5 La movimentazione di ovini e caprini non vaccinati, allevati nel territorio con infezione in atto verso aziende situati in aree soggette a restrizione per il medesimo sierotipo (aree omogenee), può avvenire alle medesime condizioni di cui ai precedenti punti di questo paragrago 3.3.
Allegato A Data ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014
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