COMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA
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1 COMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA Piazza Vittorio Emanuele II n Cotignola (RA) Telefono: 0545/ Telefax: 0545/41282 P.IVA comunecotignola@racine.ra.it SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Affari Generali REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI E PER LA CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.180 DEL
2 ART.1 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri. I componenti il Collegio devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza tecnicoamministrativa nel settore di attività dell Azienda, e fra gli iscritti all Ordine Professionale Provinciale dei Dottori Commercialisti ed al Collegio dei Ragionieri. A tal fine possono essere sentiti gli organismi rappresentativi delle categorie sociali quali gli imprenditori, il movimento cooperativo, i sindacati, le organizzazioni dei consumatori e degli utenti. Della competenza tecnica dei componenti il collegio, va data pubblica ragione. ART. 2 PRESIDENZA DEL COLLEGIO Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. Qualora nel Collegio vi sia un componente incluso nell Albo dei Revisori e dei Certificatori predisposta dalla CISPEI, ad esso spetta la presidenza. Qualora gli appartenenti al suddetto Albo siano due, il Presidente deve essere eletto tra questi. Verificandosi il caso che tutti i componenti o nessuno di essi siano inclusi nel predetto Albo, l elezione del Presidente avviene senza l espletamento di alcun particolare adempimento. ART. 3 CAUSE DI INELEGGIBILITA E DECADENZA Non possono essere nominati alla carica di Revisori e, se nominati, decadono dall ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste per i componenti le Commissioni Amministratrici delle leggi vigenti; colore che si trovano nelle condizioni previste dall art del Codice Civile; i parenti e gli affini dei componenti le Commissioni Amministratrici, entro il quarto grado; coloro che sono legati all Azienda o a Società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione retribuita; coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l attività dell Azienda ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, che siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell art del Codice Civile (2 comma). Per i Revisori scelti nell Albo Nazionale redatto dalla CISPEI, negli Albi Professionali previsti dalla Legge o nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, la cancellazione o la sospensione dall Albo o dal Ruolo è causa di decadenza dall Ufficio di Revisore. È altresì causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio o della Commissione Amministratrice. ART. 4 NOMINA E CESSAZIONE DALL UFFICIO I Revisori vengono nominati dal Consiglio Comunale, congiuntamente ai componenti le Commissioni Amministratrici. Per la prima nomina si procederà in tempi adeguati per l espletamento dell Ufficio come previsto dalla legge 51/82.
3 Essi rimangono in carica per tutta la durata del mandato alla Commissione Amministratrice; sono rieleggibili e non possono essere revocati, se non per giusta causa. La decadenza della Commissione Amministratrice non comporta la decadenza dall ufficio del Collegio dei Revisori. Nessuna formalità o maggioranza qualificata del Consiglio Comunale è prevista per la loro elezione. ART.5 SOSTITUZIONE In caso di morte, rinuncia, di decadenza, o di revoca di un Revisore, lo stesso deve venire sostituito entro 30 giorni. Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso. ART. 6 RETRIBUZIONE I compensi annuali dei Revisori vengono stabiliti dal Consiglio Comunale e sono correlati alle dimensioni ed alla complessità dell azienda, nonché alle tariffe professionali vigenti per i sindaci delle società per azioni. ART. 7 FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI Le funzioni previste per il Collegio dei Revisori sono ordinarie e straordinarie. Le funzioni ordinarie, da svolgersi presso tutte le Aziende degli Enti locali sono le seguenti: a) Vigilanza sull osservanza delle Leggi e del regolamento speciale; accertamento sulla regolarità della tenuta dei libri contabili dell Azienda; b) Accertamento ed attestazione della corrispondenza del Conto Consuntivo sia Economico, che Patrimoniale con le scritture contabili; c) Descrizione, in sede di Consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze degli accantonamenti, e dei ratei e riconti, attenendosi per quanto non diversamente disposto alle norme previste dall Art del C.C. d) Vigilanza sulla regolarità della gestione finanziaria dell Azienda, accertando almeno trimestralmente la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà dell Azienda, o dalla stessa ricevuti in pegno, cessione e custodia e) I Revisori possono, in qualunque momento, procedere ad ispezioni e controlli degli atti deliberativi e dei libri contabili dell Azienda e chiedere agli Organi Aziendali notizie sull andamento di operazioni aziendali o di specifici affari. f) Degli accertamenti eseguiti, devono redigere verbale da inserirsi nell apposito libro di cui al successivo articolo miliari Nelle aziende con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a cinque
4 di Lire, il Collegio dei Revisori, in via straordinaria, è a questo fine affiancato da tre esperti del settore, oppure da Revisori contabili, oppure da una Società di Revisione, nominati dal Consiglio Comunale; deve ogni triennio redigere una relazione per il Consiglio dell Ente Locale sulla situazione e sul funzionamento dell Azienda. Detta relazione deve più specificatamente contenere: a) la situazione economica dell azienda; b) la sua potenzialità di rendimento; c) la sua collocazione sotto il profilo economico / finanziario, patrimoniale e produttivo in riferimento ai parametri elaborati nazionalmente dalle associazioni di categoria; d) una valutazione sulla congruità della conduzione aziendale rispetto agli obiettivi, e della congruità di questi rispetto alla situazione ed alle potenzialità dell Azienda. Le suddette relazioni dovranno anch esse figurare nell apposito libro di cui in precedenza, e specificato nel successivo articolo -. ART. 8 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO Il collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Di ogni riunione deve tenersi processo verbale, da trascriversi nell apposito libro. Ogni verbale deve essere sottoscritto da tutti i Revisori presenti alla riunione. Qualora alle riunioni del Collegio partecipino i membri aggiunti di cui all ultimo comma dell Art. 27 / nonies della Legge 51 / 82 il processo verbale della riunione deve essere sottoscritto anche da questi ultimi. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. I membri aggiunti non hanno voto deliberativo, ma solo consultivo e hanno diritto di iscrivere il proprio parere nel processo verbale. I revisori dissenzienti possono altresì far iscrivere il motivo del proprio dissenso. ART.9 INTERVENTO ALLE RIUNIONI DELLE C.A. I Revisori assistono, pena la decadenza di cui all art. 3 (alternativa: assistono su invito ) alle riunioni della Commissione Amministratrice. Fermi restando i compiti degli Organi Aziendali, fissati dagli Artt. 6 e 16 del T.U. del 1925 e dagli Artt. 16 e segg. del Regolamento 108 / 1904, nonché dal regolamento speciale dell Azienda, il Collegio esplica altresì funzioni consultive degli Organi Aziendali, esprimendo collegialmente pareri sull andamento dell Azienda e scrivendolo nel Libro dei Verbali. ART. 10 RESPONSABILITA Il Collegio dei Revisori, nella sua composizione ordinaria e straordinaria, risponde dei propri atti nei termini di quanto previsto dall Articolo 1407 del C.C.
5 ART. 11 DENUNCE DI ATTI O FATTI AGLI ORGANISMI COMUNALI Qualora il Collegio rilevasse gravi irregolarità, nell adempimento dei propri doveri, da parte degli Organi Aziendali deve farne circostanziata denuncia alla Giunta Comunale, che sentirà nel merito e congiuntamente i Revisori e gli Organi Aziendali interessati, per procedere poi, se del caso, in base a quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.
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