TITOLO II Energia elettrica. Art Oggetto dell imposizione

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1 ART Oggetto dell imposizione TITOLO II Energia elettrica Art Oggetto dell imposizione 1. L energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l applicazione delle aliquote di cui all allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l energia elettrica prodotta per uso proprio. 2. Non è sottoposta ad accisa l energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kw, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. 3. È esente dall accisa l energia elettrica: a) utilizzata per l attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; c) utilizzata per l impianto e l esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; d) impiegata per l impianto e l esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kw, fino ad un consumo mensile di 150 kwh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw, si procede al recupero dell accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi 2 ; f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a kwh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. 1 Articolo in vigore dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/ In pratica: In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kw: se si consuma fino a 150 kwh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kwh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kw e fino a 3 kw: se si consuma fino a 220 kw/mese, le imposte non vengono applicate ai primi 150 kwh. Se si consuma di più, i kwh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. 932

2 ART Oggetto dell imposizione 4. Il competente Ufficio dell Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l attivazione regolare dell officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi. 1) Usi domestici (abitazioni) Imposte gravanti sul consumo di ogni chilowattora (kwh) (aliquote in vigore dal 1 giugno 2007) a) Accisa b) Addizionale c) Addizionale Totale Tipologia di fornitura C/kWh comunale provinciale C/kWh C/kWh C/kWh (a+b+c) Abitazione di residen - za anagrafica («pri - ma casa») e potenza impegna ta fino a 3 kw scaglione di cons mo fino a 150 kwh/ mese scaglione di consu - mo oltre 150 kwh/ mese(1) 0, , ,02329 Abitazione di residenza anagrafica («prima casa») e potenza impegnata oltre 3 kw 0, , ,02329 Abitazione diversa da quella di residenza anagrafica («seconda casa») 0, , ,0251 2) Altri usi (locali e luoghi diversi da abitazioni) Forniture con consu - mi oltre kwh/mese (3) a) Accisa b) Addizionale c) Addizionale Totale Tipologia di fornitura C/kWh comunale provinciale C/kWh C/kWh C/kWh (a+b+c) scaglione di consu - mo fino a kwh/mese scaglione di consu - mo oltre e fino a kwh/mese 0, ,00930(4) 0,0124 0, ,00310 Forniture con consumi oltre kwh/mese (2)(3) 0,00930 scaglio- 0,00930 ne di consumo fino a kwh/mese Addizionali: sono esenti dalle addizionali i consumi per l illuminazione pubblica e per l esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Note (1) Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw, si procede al recupero dell accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi. 933

3 ART Oggetto dell imposizione (2) È esente dall accisa l energia elettrica: utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a kwh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato; utilizzata per l attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; utilizzata per l impianto e l esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; impiegata per l impianto e l esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; destinata ad essere fornita nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; destinata ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; destinata alle forze armate di qualsiasi Stato (att. l esenzione non vale per le forze armate nazionali) che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti; ad essere consumata nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per il medesimo prodotto anche l esenzione dall imposta sul valore aggiunto. (3) Non è sottoposta ad accisa l energia elettrica: utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; impiegata nei processi mineralogici; impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. (4) Le province hanno la facoltà di incrementare detta misura fino a euro 11,40 per mille kwh. 934

4 ART Oggetto dell imposizione Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007) Imposta di consumo sull energia elettrica Art. 52 [Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica 1924 (*) - Art. 2 L. 31 ottobre 1966, n Art. 6 L. 19 marzo 1973, n Art. 22 L. 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) - Art. 10 L. 31 gennaio 1994, n. 97] Oggetto dell imposizione 1. L energia elettrica è sottoposta ad imposta erariale di consumo (1). Obbligato al pagamento dell imposta è l esercente l officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d ora in avanti denominato «fabbricante» 2. È esente dall imposta l energia elettrica: a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate; b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocità; c) impiegata per l impianto e l esercizio delle linee ferroviarie della società «Ferrovie dello Stato S.p.a.» e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta società; d) impiegata per l impianto e l esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione; e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti; f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell energia elettrica, nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate; g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonché quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell ente RAI-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti; h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate; i) impiegata per l areazione delle gallerie autostradali; l) 3 3 Lettera abrogata, con effetto dal 1 gennaio 2001, dall art. 60 della L. 21 novembre 2000, n Nella versione originaria: «prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kw». 935

5 ART Oggetto dell imposizione m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. È altresì esente l energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti; n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici; o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kw, fino ad un consumo mensile di 150 kwh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw, si procede al recupero dell imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi; o)-[bis) 4 utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a kwh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente]. 3. Non è sottoposta ad imposta l energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili [ed assimilate] 5 ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw [e sempreché non cedano l energia elettrica prodotta alla rete pubblica - parole soppresse, con effetto dal 18 maggio 1999, ex art. 10, comma 8, della L. 133/1999]; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kw; e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kw; e)-bis) 6 prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw; e) -ter) 7 impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici. 4. L amministrazione finanziaria ha facoltà di autorizzare, nel periodo che intercede fra l impianto e l attivazione regolare dell officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purché tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni. (*) Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l imposta sul consumo del gas e dell energia elettrica, approvato con D.M. 8 luglio 1924, con le modifiche apportate con l allegato C del R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 1936, n e 4 Lettera aggiunta dal 1 gennaio 2001, ex art. 28 della L. n. 388/ Parole soppresse dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell art. 1, comma 1120 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) 6 Lettera inserita, con effetto dal 1 gennaio 2001, dall art. 60 della L. 21 novembre 2000, n Lettera aggiunta, con effetto dal 1 gennaio 2001, dall art. 28 della L. 388/

6 ART Oggetto dell imposizione con l allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile L imposta sul consumo del gas è stata soppressa con l art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n (**) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n (1) Per le aliquote vedasi allegato I. Osservazioni Ricordiamo che, ai sensi di quanto stabilito dall articolo n. 28, comma 3, della Legge Finanziaria 2001 (L. n. 388/2000), «all imposta erariale di consumo di cui all articolo 52 del citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente L. [il 1 gennaio 2001], per l addizionale erariale sull energia elettrica». L imposta erariale di consumo per i consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere esonerati dall applicazione del sovrapprezzo termico (ai sensi del provvedimento C.I.P. n. 3/1988 del 27 gennaio 1988): lire 1,10 fino a kwh di consumo al mese e lire 0,65 per l ulteriore consumo mensile [aliquote ridotte in vigore dal 1 dicembre 1995 ex L. 29 novembre 1995, n. 507 ed abrogate il 18 maggio 1999 ex L. n. 1331/1999, art. 10, comma 4]. 937

7 ART Oggetto dell imposizione Normativa collegata Legge 5 luglio 1995, n. 305 Ratifica ed esecuzione dell accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l Agenzia spaziale europea sull Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993 Art Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l accordo tra la Repubblica italiana e l Agenzia spaziale europea sull Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993 [Accordo Italia Organismi internazionali, Roma, 14 gennaio 1993: Art. 17 «Esenzione dalle imposte» Comma 4. «l Agenzia sarà anche esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull energia elettrica e relative addizionali e sul gas metano consumati nell ESRIN, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell esenzione potranno essere accordati rimborsi. [ ] - Comma 6. Agli effetti tributari, le attività istituzionali svolte dall ESRIN si considerano attratte nella sfera giuridico-patrimoniale dell ESA.». Telescritto MF prot. n del 15 dicembre 1995 Imposta erariale di consumo sull energia elettrica. Aliquote d imposta per i consumi esonerati dall applicazione del sovrapprezzo termico Il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall applicazione del sovrapprezzo termico, soppresso con decorrenza 24 febbraio 1995 dall art. 17, comma 6, lett. b) del D.L. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/1995, è stato ripristinato in sede di conversione del D.L. n. 415/1995, dalla L. n. 507/1995, solamente per i consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere, con effetto dal 1 dicembre L art. 17, comma 6, lett. b) del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto la soppressione del trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall applicazione del sovrapprezzo termico. Conseguentemente, dal 24 febbraio 1995, per detti consumi si applicano le aliquote di lire 4,10 e di lire 2,45, al posto delle aliquote di lire 1,10 e di lire 0,65 per kwh. La L. 29 novembre 1995, n. 507, in sede di conversione del D.L. n. 415/1995, ha modificato la citata disposizione, ripristinando le predette aliquote ridotte di lire 1,10 e di lire 0,65 per kwh per i consumi di energia elettrica «relativi ad imprese industriali ed alberghiere» che avevano titolo a tale trattamento agevolato in quanto esonerate dall applicazione del sovrapprezzo termico ai sensi del provvedimento CIP n. 3 del Questa disposizione, essendo stata stabilita in data successiva al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che ha approvato il testo unico delle accise, non risulta nell elenco delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del predetto testo unico (allegato I), ma evidentemente è valida ed ha effetto dal 1 dicembre 1995 (giorno successivo a quello della pubblicazione della citata legge di conversione del D.L. 415/1995). 938

8 ART Oggetto dell imposizione Telescritto MF prot. n del 1 giugno 1999 L. 13 maggio 1999, n. 133 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale Con l art. 10 della legge in oggetto, [ ] sono state, tra l altro, apportate variazioni al regime impositivo cui è soggetto il consumo dell energia elettrica, con decorrenza dal giorno 18 maggio u.s.. [..] Il comma 4 ha soppresso le aliquote ridotte dell imposta erariale previste per i consumi di energia elettrica esonerati dall applicazione del sovrapprezzo termico ai sensi del provvedimento CIP n. 3/1988, relativi alle imprese industriali ed alberghiere. Pertanto ai predetti consumi saranno applicate, per ogni kwh, le normali aliquote di lire 4,10 fino a kwh di consumo al mese e lire 2,45 per l ulteriore consumo mensile. [ ] Risposta Camera dei deputati del 3 maggio 2007, n Esenzione dall imposta erariale di consumo dell energia elettrica utilizzata per illuminazione pubblica. Testo della risposta Con il question time in esame, si chiede di conoscere se si intende ripristinare l esenzione dell applicazione dell imposta erariale di consumo sull energia elettrica destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, considerato che, come evidenziato dalle S.S. L.L. Onorevoli, con l entrata in vigore dell art. 1, lett. m), del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1o giugno 2007, anche sull illuminazione pubblica graveranno le stesse accise previste per le altre tipologie di consumo, con conseguente aumento dei costi gravanti sui cittadini. Si osserva preliminarmente, che la questione trae origine dalla Direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità. Conseguentemente, il citato decreto legislativo n. 26 del 2007, di attuazione della menzionata direttiva comunitaria, che entrerà in vigore dal 1o giugno 2007, ha apportato alle disposizioni recanti la disciplina dell imposta erariale di consumo sull energia elettrica, contenute nel Titolo II del Testo unico delle accise, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, le necessarie modificazioni ed integrazioni al fine di rendere le medesime coerenti con il nuovo quadro comunitario di riferimento. L Agenzia delle dogane, al riguardo, ha osservato che le ipotesi di esenzione già previste per l imposta erariale di consumo sono state confermate solo laddove risultanti in linea con quelle consentite per l accisa sull energia elettrica, a titolo di agevolazioni obbligatorie o facoltative, dalla menzionata direttiva comunitaria. Per quel che attiene specificatamente all esenzione dall imposta erariale di consumo disciplinata dall art. 52 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 2, lett. a), nel testo attualmente vigente, relativa all energia elettrica «destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di con- 939

9 ART Oggetto dell imposizione venzioni. L esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate», si fa presente che le disposizioni della direttiva non hanno consentito che venisse mantenuta per incompatibilità con la normativa comunitaria, come, peraltro, risulta nella stessa relazione illustrativa del decreto legislativo n. 26 del Ad avviso dell Agenzia, laddove si ravvisasse l opportunità di prevedere, con apposita disposizione legislativa, l esenzione dall accisa per l energia elettrica «destinata ad uso di illuminazione pubblica», così come richiesto nel question time in esame, la medesima disposizione, non risultando in linea con la citata direttiva 2003/96/CE, dovrebbe essere subordinata, ai sensi all art. 19 della medesima direttiva, al rilascio dell autorizzazione del Consiglio che delibera all unanimità su proposta della Commissione. Sentenza Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 30 luglio 2008, n [E.e. Aliquote per usi agevolati Onere della prova a carico del Contribuente] Svolgimento del processo Con atto di citazione in data 31 luglio 1997, la [ ] s.p.a. conveniva avanti al Tribunale di Brescia, il Ministero delle Finanze chiedendo il rimborso delle somme corrisposte a titolo di addizionale all imposta sul consumo di energia elettrica di cui ai D.L. n. 511 del 1988 e D.L. n. 332 del 1989; deduceva che dette somme non erano dovute trattandosi di lavorazioni industriali esenti dall imposta erariale di consumo previste dai D.L. n. 511 del 1988, D.L. n. 332 del 1989, in quanto l energia elettrica utilizzata dall azienda era impiegata come materia prima nel processo produttivo eseguito nel proprio stabilimento (lavorazioni siderurgiche mediante forni elettrici - stampaggio a caldo). Si costituiva l Amministrazione Finanziaria deducendo che il diritto al rimborso delle somme richieste non competeva all attrice in quanto l attività svolta non rientrava tra le categorie esenti; per mancata denuncia di esercizio di officina ex D.Lgs. n. n. 504 del 1995, art. 53, e comunque per mancata rigorosa prova dell esatto consumo di energia elettrica riferibile alla sola attività industriale; per intervenuta decadenza biennale ex D.Lgs. n. n. 504 del 1995, art. 14; ed infine per difetto di prova circa la mancata traslazione dell onere tributario ai sensi del D.L. n. 688 del 1982, art. 19. Il tribunale adito, disattendendo le conclusioni del C.T.U., rigettava la domanda attrice ritenendo che l elettricità impiegata nei processi produttivi della fonderia non costituisse materia prima, in quanto adibita a mero riscaldamento del metallo. La società impugnava la decisione del tribunale presso la Corte d Appello di Brescia, che, con la rubricata sentenza, rigettava l appello confermando la sentenza impugnata. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione; il Ministero dell Economia e delle Finanze e l Agenzia delle Dogane, resistevano con controricorso; entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 250 del 1995, art. 4, conv. in L. n. 349 del 1995; nonché la contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dall impiego dell energia elettrica come materia prima nel procedimento produttivo della società ricorrente. Il ricorrente sottopone a critica la decisione del giudice a quo nella parte in cui asserisce che l utilizzazione fatta dell energia elettrica nelle lavorazioni svolte presso l opificio della società non 940

10 ART Oggetto dell imposizione poteva essere qualificata come materia prima in quanto impiegata solo come riscaldamento del metallo e potrebbe essere pertanto sostituita anche da diversa fonte energetica. Ad avviso della ricorrente l energia elettrica viene in considerazione come materia prima «nel senso che viene trasformata con altre materie prime e che la sostituzione con altri fonti energetiche, se non impedisce il processo, ne modifica il risultato, che può essere simile, ma non identico a quello che si avrebbe con impiego di energia elettrica». Pertanto l espressione energia elettrica utilizzata come materia prima contenuta nel D.L. n. 250 del 1995, art. 4, conv. in L. n. 349 del 1995, va interpretata... «in modo da ritenere che, indipendentemente dalla sostituibilità della fonte di energia e dall impiego della stessa per riscaldamento di materiali, l energia elettrica sia utilizzata come materia prima quando, oltre all eventuale funzione di riscaldamento, concorra a determinare modificazione delle caratteristiche delle altre materie trattate assumendo in tal modo valore e funzione analogo alle altre materie prime». Con il 2 motivo la ricorrente sottopone a critica la decisione impugnata nella parte in cui avrebbe immotivatamente disatteso le conclusioni cui era pervenuto il CTU nel giudizio di primo grado (secondo il quale l energia elettrica concorreva alla modificazione della struttura cristallina della materia del prodotto finito) sottolineando l onere di una puntuale motivazione da parte del giudice in applicazione degli artt. 61, 116, 132 c.p.c., e art c.c., da intendersi in difetto violati o falsamente applicati. Le doglianza suddette - che possono esaminarsi congiuntamente - ad avviso di questa Suprema Corte, non hanno giuridico pregio. Questo Collegio ritiene di aderire alla propria giurisprudenza secondo cui incombe al soggetto che invoca l esenzione dall addizionale d imposta in parola la dimostrazione rigorosa (proprio perché si tratta di un beneficio fiscale) dell utilizzo di energia elettrica come materia prima insostituibile e non come semplice fonte di produzione del calore, in quanto tale sostituibile con altra fonte energetica (Cass del ). In altre parole secondo la regola generale per la quale spetta al contribuente che invochi il beneficio fiscale l onere di provare l esistenza dei presupposti richiesti, questi deve provare compiutamente il particolare uso dell energia elettrica che giustifichi l esenzione fiscale; v. Cass. S.U. n /2006 ; Cass. n /2007 ; Cass. n /2007). Ciò premesso non sembra che nella fattispecie tale specifico onere probatorio sia stato assolto dalla ricorrente. Sotto tale specifico profilo il giudice a quo - contrariamente a quanto sostiene quest ultima - si è diffusamente soffermato ad esaminare il tipo e le caratteristiche delle lavorazioni in cui viene utilizzata l energia elettrica (... «alimentazione di forni a induzione elettromagnetica nei quali le billette d acciaio vengono portate ad alta temperatura, in vista del taglio in spezzoni e del successivo stampaggio...») per escludere, con motivazione logica e coerente, che in tale processo industriale l energia elettrica possa ritenersi utilizzata come materia prima. A ben vedere peraltro le censure in esame attengono a mere valutazioni di fatto circa la natura delle lavorazioni, le modalità d impiego dell energia elettrica nello svolgimento dell attività produttiva; esse in specie si riferiscono alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, con riguardo alla documentazione acquisita ed alle risultanze peritali di cui alla CTU espletata ma disattesa dallo stesso giudicante. In altre parole i denunziati vizi di violazione di norme di legge, nonché l eccepito difetto o contraddittorietà della motivazione sono finalizzate unicamente ad una rivalutazione del merito, e sono come tali insindacabili in questo giudizio di legittimità. È noto invero che l unico sindacato riservato al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della motivazione, che, però nella fattispecie appare corretta ed immune da vizi logici, avendo il giudice d appello, come si è detto, esaminato diffusamente ed in modo appropriato, anche alla luce della giurisprudenza della S.C., tutte le contestazioni mosse, (Cass. n 2869 del ; Cass n. 5802). 941

11 ART Oggetto dell imposizione In sintesi dunque il ricorso per cassazione dev essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso; e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 6.000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. 942

12 ART Soggetti obbligati e adempimenti Art Soggetti obbligati e adempimenti 1. Obbligati al pagamento dell accisa sull energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori; b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; c) i soggetti che utilizzano l energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kw intendendosi per uso promiscuo l utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione. 2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kw; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a kwh. 3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lett. a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l imposta di cui al comma 1 dell art. 52 è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell Agenzia delle dogane prima dell inizio dell attività di fornitura dell energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lett. a). 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all Ufficio dell Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell accisa determinata dal competente Ufficio dell Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all accertamento ed al pagamento dell accisa sui prodotti energetici o sull energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione. 6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell Agenzia delle dogane, l importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell imposta dovuta nell anno precedente. Sono esonerati dall obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. 1 Articolo in vigore dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/

13 ART Soggetti obbligati e adempimenti L Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale. 8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all ubicazione dell eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l accertamento del debito d imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. 9. La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata 2 al competente Ufficio dell Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce. 2 Determinazione AD n del 26 settembre Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l energia elettrica Art.1: Le dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l energia elettrica, previste dagli artt. 26, 53 e 53-bis del testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono presentate in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1 gennaio

14 ART Soggetti obbligati e adempimenti [ Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)] Art. 53 [Artt. 2 e 4 T.U. energia elettrica Art. 3 L. 31 ottobre 1966, n. 940] Denuncia di officina e licenza di esercizio 1. 3 Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d esercizio 4, soggetta al pagamento di un diritto annuale. 2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati fabbricanti 5, ai fini della imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l acquistano per farne rivendita; b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kw. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 kw possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l energia elettrica venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata. Per uso promiscuo s intende l utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione; b) bis) 6 che l acquistano da due o più fornitori. 3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta, di cui all art. 52, comma 3, e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kv quando alla presa non segua la diretta utilizzazione. 4. La cessazione di attività di una officina fornita di licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa devono essere denunciate all ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 5. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in cui è avvenuta la cessione o trasformazione. L ufficio tecnico di finanza rilascia una nuova licenza, annullando quella intestata alla ditta cessata o trasformata. 3 L. 13 maggio 1999, n Art. 10, comma 7: «L esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kw, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all art. 53, comma 1, del testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e l energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all imposta erariale ed alle relative addizionali sull energia elettrica. L Autorità per l energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell energia elettrica fornita dal distributore all esercente dell impianto. 4 Telescritto AD prot del 4 novembre Nuovi codici di accisa e «codici ditta»: [ ] Di conseguenza, si fa presente che, a partire dal 1 gennaio 2005, il sistema informatico che presiede al rilascio dei numeri di licenza fiscale, genererà un codice che, in capo all attuale stringa alfanumerica, conterrà un identificativo IT seguito da due zeri [IT00]. 5 Circolare MF n. 243/D del 29 dicembre 2000: «Saranno considerate fabbricanti anche riguardo all energia acquistata, seppure da un solo fornitore, a prescindere dalla natura della fornitura, le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in quanto si avvalgono di distinte forniture». 6 Lettera aggiunta dal 1 gennaio 2001 ex art. 28 della L. 388/

15 ART Soggetti obbligati e adempimenti Normativa collegata Telex MF prot. 4479/V/SD del 24 dicembre 1999 Energia elettrica - Liberalizzazione del mercato - D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Scambi con i Paesi Terzi. Adempimenti relativi A decorrere dal 1 gennaio 2000 avrà completa attuazione la liberalizzazione del mercato dell energia elettrica, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 e conseguenti modalità di applicazione, che, nel disciplinare il settore in questione, prevedono l attribuzione al «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.» delle attività di trasmissione e di dispacciamento dei flussi di energia, nonché l obbligo su di esso gravante di consentire la connessione alla rete di tutti i soggetti che ne facciano apposita richiesta (art. 3). Nel contesto della disciplina che viene ora introdotta sono presi in considerazione anche l approvvigionamento dall estero, nonché la fornitura verso l estero del prodotto in questione (energia elettrica). Ciò ha suscitato, da parte degli operatori dei particolare settore, la richiesta di chiarimenti e precisazioni circa le modalità e formalità connesse con detti scambi da e per l estero definiti, genericamente nell art. 1, e nel successivo art. 10, del citato Decreto come «importazione» ed «esportazione». Ciò premesso, fermo restando che per gli approvvigionamenti da altri stati membri dell U.E. o per le forniture verso altri Stati membri dell U.E. si rendono applicabili le disposizioni sugli scambi intracomunitari di cui al D.L. n. 331/1993, convertito dalla L. n. 427/1993, che prevedono, tra l altro, l obbligo della compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie da presentarsi all ufficio doganale territorialmente competente in base alla sede, anche secondaria, dell operatore (art. 50, 6 comma), per ciò che riguarda invece gli scambi con i Paesi terzi, si precisa che il prodotto in questione (classificazione ai fini tariffari alla voce ) non è soggetto né a misure di politica commerciale, ma deve assolvere, in importazione, esclusivamente l imposta sul valore aggiunto. A tal fine, per le forniture effettuate a decorrere dalla predetta data, tenuto conto della particolare natura dei prodotto, nonché delle modalità di scambio e di circolazione (via elettrodotto), il soggetto obbligato (cliente idoneo - cfr. definizione recata dall art. 2 del D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999) produrrà all ufficio doganale competente in relazione alla sede legale, dichiarazione doganale di importazione relativa all energia immessa in consumo, lo stesso giorno dei pagamento dei corrispettivo addebitatogli dal fornitore. La dichiarazione sarà redatta, secondo le vigenti istruzioni sul DAU (esemplare ) ed in essa dovranno figurare, ovviamente, fra gli altri, gli elementi necessari per l individuazione dei soggetti e quelli relativi alla quantità (caselle 31 e 41) ed al valore imponibile (casella 47). Alla dichiarazione sarà allegata la documentazione commerciale annotata con riferimento agli estremi del pagamento eseguito. Ove il soggetto obbligato intenda usufruire del differimento del pagamento di 7 giorni ai sensi dell art. 79 del TULD come derogato dall art. 4, comma 2 del D.L. n. 151 del 13 maggio 1991, convertito dalla legge n. 202 del 12 luglio 1991, lo stesso dovrà prestare apposita garanzia ai sensi del predetto articolo a meno che non fruisca dell esonero previsto dall art. 90 del TULD. Alla scadenza del periodo di differimento, il soggetto obbligato dovrà provvedere al pagamento dell IVA esposta nella dichiarazione di importazione. Analogamente, con riguardo alle forniture dirette al di fuori dal territorio doganale dell Unione Europea, che si configurano come cessioni all esportazione, il soggetto obbligato (cedente nazionale) sarà tenuto a presentare la dichiarazione di esportazione, anche in questa ipotesi redatta sul DAU, recante il quantitativo ed il valore indicato nella fattura di fornitura, entro il 5 giorno lavorativo del mese successivo a quello dell annotazione della fattura nella propria contabilità. Prov- 946

16 ART Soggetti obbligati e adempimenti vederà altresì ad acquisire dal Gestore della rete di trasmissione nazionale l attestazione della fornitura effettuata. Per le dichiarazioni come sopra presentate il sistema informativo selezionerà soltanto il circuito di controllo NC (canale verde nessun controllo ) ovvero CD (canale giallo controllo documentale). Resta, in ogni caso, impregiudicato ogni diverso ulteriore adempimento connesso con gli scambi in questione richiesto dal regime introdotto dalle norme sopra richiamate. Telescritto MF prot. 69/IV del 17 gennaio 2000 Istruzioni in materia di imposta di consumo sull energia elettrica in relazione ai «clienti grossisti» Come noto per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. decreto Bersani) concernente «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica» il mercato dell energia elettrica è destinato a subire sostanziali mutamenti, connessi anche alla comparsa di nuovi soggetti destinati ad operare nel predetto mercato. Ovviamente tali modifiche non possono non avere dei riflessi in materia di imposta di consumo sull energia elettrica e relative addizionali. Come già chiarito con fax n del 31 dicembre 1999, parte di questi soggetti sono le nuove società costituite dall ENEL s.p.a. e da essa interamente partecipate. Accanto a tali soggetti, il decreto Bersani individua, tra gli altri, una nuova figura che è quella del cliente grossista. Il cliente grossista è come dice l art. 2, comma 5, del menzionato D.Lgs. n. 79 «la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell Unione europea». Egli è quindi un commerciante di energia elettrica che non esercisce «officina», e che si avvale, per cedere l energia elettrica acquistata, degli impianti di altri soggetti. Le caratteristiche particolari e diverse del cliente grossista rispetto ai soggetti che finora hanno operato nel mercato dell energia elettrica rendono necessario fornire alcune direttive in relazione agli obblighi connessi con l imposta di consumo sull energia elettrica, che ovviamente hanno carattere provvisorio. La figura del cliente grossista può essere collocata tra gli acquirenti di energia elettrica che l acquistano per farne rivendita, previsti dall art. 53, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 504/1995. Tale assimilazione è compatibile con le disposizioni vigenti in quanto l art. 53 non richiama espressamente l art. 54 e pertanto sembra non sussistere per l acquirente di energia elettrica, che l acquista per farne rivendita, l obbligo di «esercitare» un officina. Per quanto attiene all obbligo di presentare denuncia, ai sensi dell art. 53, comma 1, del D.Lgs. 504/1995, al fine del rilascio della licenza di esercizio, si fa presente che il cliente grossista, non esercendo alcuna officina, sarà tenuto a presentare denuncia presso gli U.T.F. dove intende immettere in consumo l energia elettrica facendo riferimento agli impianti di distribuzione di cui intende avvalersi. Ovviamente il diritto di licenza da corrispondere 7 sarà determinato in relazione all impianto che viene utilizzato per l immissione in consumo e per il quale di conseguenza l U.T.F. rilascerà la relativa licenza fiscale. 7 Disposizione superata dal 1 gennaio 2001 ex art. 28, comma 5, della L. 388/2000:«I clienti grossisti di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza». 947

17 ART Soggetti obbligati e adempimenti Il cliente grossista sarà tenuto a presentare a ciascun U.T.F. che ha rilasciato la licenza fiscale la dichiarazione annuale di consumo contenente i dati relativi all energia elettrica commercializzata (immessa in consumo e ceduta) nel territorio di competenza dell U.T.F. stesso. Per l energia elettrica immessa in consumo il cliente grossista sarà tenuto agli obblighi di pagamento (acconto e saldo) derivanti dalla legge n. 30 del 1997; ovviamente mancando una dichiarazione di consumo cui fare riferimento, gli acconti per il primo anno di attività saranno calcolati in via presuntiva. Laddove il cliente grossista cede l energia elettrica a soggetti che per loro natura siano soggetti obbligati, ai sensi dell art. 53 del D.Lgs. 504, nessun obbligo di pagamento per la predetta energia grava sullo stesso. I soggetti da cui il grossista acquista energia e i soggetti che provvedono alla distribuzione della stessa per conto del grossista dovranno indicare nella propria dichiarazione, rispettivamente, i dati relativi alle quantità di energia ceduta al grossista e i quantitativi distribuiti per conto dello stesso soggetto. Quanto sopra esposto trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che opereranno nel mercato dell energia elettrica e che si troveranno nelle medesime condizioni dei clienti grossisti. Telescritto MF prot. 4490/V del 2 febbraio 2000 Energia elettrica - Liberalizzazione del mercato - D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Scambi con i Paesi Terzi - Adempimenti relativi Di seguito ed ad integrazione della dipartimentale prot. 4479/V del 24 dicembre 1999, concernente l oggetto, precisasi che, ovviamente, l approvvigionamento o la fornitura di energia elettrica da o verso territori che fanno parte del territorio doganale della «Comunità» ma non sono compresi in quello fiscale, ossia _ per la Repubblica Francese: Dipartimenti di oltremare; per il regno di Spagna: Isole canarie; per la Repubblica Ellenica: Monte Athos; per il Regno di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: le isole Anglo-Normanne, comporta il compimento delle relative formalità, con ricorso alla dichiarazione doganale redatta sul DAU, contraddistinta però dalla sigla COM, in luogo di quella IM o di quella EX. Per gli scambi con i Paesi EFTA (Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia) e con i paesi ad essi equiparati (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) sarà fatto invece ricorso alla sigla EU. TX MF prot. 893/II del 2 marzo 2000 Rilascio licenza di esercizio e pagamento del relativo diritto con riferimento ai clienti grossisti di cui all art. 2, comma 5, del D.Lgs. 79/1999 Sono state manifestate difficoltà in ordine all ottenimento dei codici ditta da parte dei clienti grossisti previsti dall art. 2, comma 5 [«Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell Unione europea».], del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. decreto Bersani). Pertanto, al fine di garantire l immediata operatività dei soggetti medesimi, di seguito al fax prot. n del 17 gennaio 2000, ad integrazione di quanto previsto al 9 capoverso in ordine all obbligo di presentare denuncia per il rilascio della licenza di esercizio, si fa presente che alla stessa non deve essere allegata la documentazione tecnica relativa all impianto che viene utilizzato 948

18 ART Soggetti obbligati e adempimenti per immettere in consumo l energia elettrica, ovviamente perché i soggetti in questione non esercitano alcuna officina. D altra parte tale documentazione dovrebbe già essere in possesso degli uffici tecnici di finanza in quanto prodotta dal titolare dell impianto stesso. La licenza sarà rilasciata, pertanto, con immediatezza, a seguito del [pagamento del relativo diritto] 8, che sarà determinato nella misura fissa di cui all art. 63, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), indipendentemente dalla potenza installata dell impianto che viene utilizzato per l immissione in consumo. Telex MF prot. n. 2952/II del 13 ottobre 2000 Attribuzione del codice ditta agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Rilascio di licenza di esercizio e pagamento del relativo diritto con riferimento ai clienti grossisti - chiarimenti [ ] si forniscono qui di seguito ulteriori indicazioni, ad integrazione di quanto già precisato dalla scrivente con i fax prot. n. 69/IV e n. 893/II rispettivamente in data 17 gennaio 2000 e 2 marzo [ ] 2. Conformemente al fax prot. n. 69/2000/IV del 17 gennaio 2000, il grossista comunitario, come quello nazionale, verrà identificato attraverso l attribuzione di un codice ditta relativo alla provincia presso cui viene effettuata la immissione in consumo dell energia. Il grossista comunitario sarà ovviamente tenuto all osservanza di tutti gli adempimenti di carattere fiscale previsti dalla normativa vigente per i soggetti obbligati (ad es. versamento acconti mensili, dichiarazioni di consumo, cauzione, etc.). 3. In caso di vettoriamento di energia elettrica autoprodotta, l obbligo della denuncia di produzione, del pagamento della I.E.C. e relative addizionali nonché della dichiarazione di consumo incombe sull autoproduttore stesso, mentre l esercente dell officina di distribuzione deve solo provvedere ad indicare nella propria dichiarazione di consumo resa all UTF competente sul punto di consegna i quantitativi di energia elettrica vettoriati. Qualora il suddetto punto di consegna fosse ubicato nella giurisdizione di un UTF diverso da quello competente sul sito produttivo, il suddetto autoproduttore sarà obbligato a presentare all ufficio, nel cui ambito territoriale rientri il punto di consegna, una formale richiesta di attribuzione di codice ditta necessario per i versamenti di imposta, nonché la relativa dichiarazione di consumo. 4. Ad un soggetto che acquista energia elettrica tramite più punti presa per farne rivendita potrà essere rilasciata, ai fini di semplificazione amministrativa, un unica licenza di esercizio in ambito provinciale, previo pagamento dei relativi diritti di licenza dovuti per ciascun punto presa. È appena il caso di precisare che nell atto tecnico di ufficio, inoltre, dovrà figurare l elenco dettagliato dei ripetuti punti di presa e dei relativi misuratori. 5. Analogamente al precedente punto 4, si procederà al rilascio ai clienti grossisti (nazionali e comunitari) di un unica licenza in ambito provinciale, prevista dal fax n. 893/II del 2 marzo 2000, dietro corresponsione del diritto annuale 9 nella misura fissa di cui all art. 63, comma 3, lett. b), del TUA (L ) per ciascun impianto di distribuzione utilizzato per l immissione in consumo. 8 Disposizione superata dal 1 gennaio 2001 ex art. 28, comma 5, della L. 388/2000:«I clienti grossisti di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza». 9 Disposizione superata dal 1 gennaio 2001 ex art. 28, comma 5, della L. 388/2000:«I clienti grossisti di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza». 949

19 ART Soggetti obbligati e adempimenti 6. Nel caso di cessione di energia elettrica da parte di un soggetto grossista comunitario ad un soggetto che, ai sensi di quanto stabilito dall art. 53, comma 2, lett. b), 2 periodo, del TUA 504/1995, può non diventare soggetto obbligato, sarà il grossista tenuto, con le modalità in atto, a tutti gli adempimenti e obblighi di natura fiscale stabiliti dalle vigenti disposizioni. Circolare MF n. 19/D, prot. 1072/VIII del 14 aprile 2001 Energia elettrica - Applicazione dell art. 53, comma 3, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (gruppi elettrogeni di soccorso mobili) e applicazione circolare D.G.D. n.16 Prot. n. 707/X del 18 aprile 1983 (atti di convenzione per gruppi di centraline) Risulta a questa Direzione Centrale che alcuni Uffici non considerano applicabile l esclusione dall obbligo di denuncia di officina di produzione di energia elettrica prevista all art. 53, comma 3, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ai gruppi elettrogeni di soccorso «mobili», con potenze inferiori ai 200 kw, in quanto gli stessi potrebbero essere comunque impiegati anche in mancanza di un collegamento ad una rete esterna e quindi non esclusivamente con la funzione di soccorso di cui all art. 52, comma 3, del citato decreto legislativo. Al riguardo nel confermare quanto espresso in materia con circolare n. 299/D, prot. n. 450/UDC- CM, del 16 novembre 1995 si chiarisce che ai fini dell applicazione delle sopracitate norme per «gruppi elettrogeni di soccorso» devono intendersi tutti quelli costituenti un officina la cui esclusiva funzione sia di intervenire in caso di mancanza di energia elettrica proveniente dalla rete esterna. Non è pertanto rilevante che detta attività di soccorso sia esercitata con impiego di gruppi fissi o mobili o che gli stessi siano muniti o no di commutazione automatica mentre è necessario che detti generatori siano adibiti esclusivamente a tale attività. Risulta, inoltre, a questa Direzione Centrale che alcuni Uffici con riferimento alla possibilità di stipulare atti di convenzione cumulativi per gruppi di centraline non presidiate, prevista al punto B) della circolare in oggetto, considerano tali gruppi alla stregua di un unica officina e conseguentemente, nel caso in cui la potenza impegnata complessiva superi i 200 kw, stipulano atti di convenzione con la sola ditta interessata assoggettandola a denuncia, licenza e pagamento del relativo diritto nonché all assolvimento diretto dei tributi. Al riguardo si chiarisce che gli eventuali atti di convenzione per la determinazione del canone d imposta di gruppi di centraline non presidiate ubicate al più nell ambito di una provincia, ciascuna di potenza impegnata non superiore ai 200 kw, di cui al citato punto B), devono essere stipulati tra l azienda distributrice, che versa l imposta, l UTF e l esercente il gruppo di centraline, fatto salvo quanto previsto alla lett. b-bis dell art. 53, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, introdotta dalla legge finanziaria In sostanza per l esercente che acquisti l energia da una sola azienda distributrice non sussiste obbligo di denuncia di officina e di assolvimento diretto dell imposta, che deve essere versata dall azienda distributrice, né l UTF competente deve rilasciare alcuna licenza. Telescritto MF prot. 7112/II del 17 aprile 2001 Energia elettrica - Cliente grossista comunitario - Richiesta chiarimenti relativi a procedure di notifica di atti ingiuntivi per mancati adempimenti fiscali da parte di clienti grossisti comunitari (versamenti acconti mensili, cauzione, diritti licenza, ecc.) e susseguenti procedure da porre in essere per il recupero dei crediti In esito a quanto rappresentato dall Ufficio tecnico di finanza di con la nota sopradistinta costà anche diretta, si fa presente che gli atti ingiuntivi relativi a richieste di pagamento nel settore 950

20 ART Soggetti obbligati e adempimenti delle imposte di consumo sull energia elettrica vanno in primis notificati direttamente al debitore presso la propria sede legale all estero, secondo le modalità stabilite dall art. 142 del codice di procedura civile. Inoltre, nell eventualità di mancato pagamento da parte del soggetto obbligato, si precisa che per quanto attiene la procedura da osservarsi per il recupero dei crediti vantati dalla Amministrazione finanziaria, nell impossibilità di ricorrere alle specifiche procedure stabilite nell ambito della mutua assistenza stante che l imposta di consumo sulla E.E. non rientra tra le accise armonizzate, nel caso di specie potrà in ogni caso trovare applicazione la disposizione di cui all art. 57, comma 2, del Testo Unico Accise. Telescritto MF prot. 1804/IV del 17 aprile 2001 Imposta erariale di consumo sull energia elettrica - Istanza del Consorzio [alfa] Il Consorzio [alfa] ha fatto presente di aver acquistato, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l energia elettrica necessaria ai propri consorziati dalla [beta] di quale cliente grossista. Sui consumi della predetta energia elettrica il Consorzio ha provveduto ad effettuare i relativi versamenti di imposta in nome e per conto delle singole società nei mesi di gennaio e febbraio A seguito dei chiarimenti ricevuti anche da parte di alcuni uffici tecnici di finanza il Consorzio ha accertato di non essere il soggetto obbligato al pagamento delle imposte sull energia elettrica. Tale obbligo farebbe capo alla [beta] in qualità di cliente grossista che immette in consumo l energia elettrica e che, pertanto, si è impegnata ad effettuare i dovuti versamenti di imposta a decorrere dal mese di marzo Ciò premesso, il Consorzio [alfa] ha richiesto che i pagamenti effettuati nei mesi di gennaio e febbraio vengano imputati in favore della [beta] con conseguente rinuncia al rimborso delle somme stesse, e mancata applicazione di sanzioni nei confronti della [beta]. Al riguardo tenuto conto delle numerose e complesse modifiche che ha avuto il mercato dell energia elettrica, con inevitabili ripercussioni di natura fiscale, tenuto, altresì, conto di quanto prevede l art. 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), non si ha nulla in contrario all accoglimento dell istanza in esame. Resta inteso che la [beta] sarà soggetto obbligato in qualità di cliente grossista, sempreché in capo a singoli consorziati (le società ) non si realizzino le condizioni previste dall art. 53, 2 comma lett. b) del D.Lgs. 504/1995. Telescritto MF prot del 1 agosto 2002 Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi all imposta di consumo sull energia elettrica - Gestione ed esercizio della Rete di Trasporto Nazionale L evoluzione del mercato interno dell energia elettrica attuata con il recepimento della direttiva 96/92/CE dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani) ha comportato notevoli problematiche e l insorgere di non poche difficoltà nell applicazione della normativa fiscale sul consumo dell energia elettrica, formatasi negli anni su uno scenario non più corrispondente a quello attuale. Ciò premesso, al fine di consentire l immediata operatività nel periodo transitorio, si avverte, in particolare, la primaria necessità di inquadrare correttamente la nuova figura del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dell energia elettrica, introdotta dall art. 3 del suddetto D.Lgs. 79/1999, in relazione alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, per consentire, anche agli altri 951

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