POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA (LOTTO N 03)

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1 Pagina 1 di 18 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA (LOTTO N 03) La presente polizza è stipulata tra Comune di PORTOGRUARO Piazza della Repubblica, PORTOGRUARO (VE) C.F e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31.01

2 Pagina 2 di 18 SOMMARIO SEZIONE 1 Art.1 SEZIONE 2 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art. 6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Definizioni NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi Assicuratori Durata del contratto Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Recesso a seguito di sinistro Modifiche dell assicurazione Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Oneri fiscali Foro competente Interpretazione del contratto Ispezione delle cose assicurate Assicurazione per conto di chi spetta - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Coassicurazione e delega (opzionale) Clausola Broker Rinvio alle norme di legge SEZIONE 3 RISCHI COPERTI 3. A) DANNI MATERIALI E DIRETTI Art. A-3.1 Oggetto della copertura Art. A-3.2 Esclusioni Art. A-3.3 Franchigia 3. B) ARCHIVI E SUPPORTI DATI Art. B-3.1 Oggetto dell assicurazione Art. B-3.2 Esclusioni speciali Art. B-3.3 Somme assicurate Art. B-3.4 Primo rischio assoluto Art. B-3.5 Scoperto a carico dell assicurato Art. B-3.6 Limiti di indennizzo 3.C) DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO Art.C-3.1 Oggetto dell assicurazione Art.C-3.2 Esclusioni speciali Art.C-3.3 Somma assicurata primo rischio assoluto Art.C-3.4 Periodo di indennizzo Art.C-3.5 Franchigia

3 Pagina 3 di 18 SEZIONE 4 RICORSO TERZI SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 5.1 Ubicazione ed individuazione degli enti assicurati Art. 5.2 Esclusione delle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica Art. 5.3 Esclusione rischio anno 2000 Art. 5.4 Impianto di condizionamento Art. 5.5 Danni da furto Art. 5.6 Guasti cagionati dai ladri Art. 5.7 Anticipo indennizzi Art. 5.8 Rinuncia alla rivalsa Art. 5.9 Foro competente Art Colpa grave Art Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro Art Onorari dei periti Art Conduttori esterni Art Impianti ed apparecchi ad impiego mobile Art Maggiori costi Art Ricostruzione archivi SEZIONE 6 Art. 6.1 Art. 6.2 Art. 6.3 Art. 6.4 Art. 6.5 Art. 6.6 Art. 6.7 Art. 6.8 Art. 6.9 Art GESTIONE DEI SINISTRI Conservazione delle cose assicurate Obblighi in caso di sinistro Esagerazione dolosa del danno Procedura per la valutazione del danno Mandato dei periti Determinazione del danno Valore assicurabile assicurazione parziale deroga alla regola proporzionale Limite massimo dell indennizzo Pagamento dell indennizzo Assicurazione con dichiarazione di valore SEZIONE 7 Art. 1 Art. 2 Art. 3 SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO Partite, somme assicurate e calcolo del premio Riparto di coassicurazione Disposizione finale

4 Pagina 4 di 18 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art.1 - Definizioni Assicurazione : Il contratto di assicurazione Polizza : Il documento che prova l'assicurazione; Contraente : Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. Assicurato : La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione Società : L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; Broker : La Aon Spa Filiale di Pordenone, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia : La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Scoperto : La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Annualità assicurativa o periodo assicurativo : Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Attrezzature Elettroniche : Apparecchiature elettriche ed elettroniche di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo: centro elaborazione dati, computers, stampanti, videoterminali, calcolatori, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, per calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax, gruppi di stabilizzazione e continuità; apparecchiature e strumentazioni didattiche e scientifiche, apparecchiature per la trasmissione di immagini e suoni, apparecchiature elettromedicali di qualsiasi tipo. Apparecchi ad impiego mobile : Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, apparecchi radio, rilevatori di velocità (autovelox), impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc..si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. Dati : Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi Programmi : Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall elaboratore che l Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d opera da esso specificatamente incaricati. Supporti dati : Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Archivi : Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti

5 Pagina 5 di 18 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art C.C.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. Art.3 - Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza, senza obbligo di disdetta Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Art.5 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto all indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

6 Pagina 6 di 18 In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni. Art.6 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art. 8 - Oneri fiscali Sono a carico dell Assicurato le imposte e gli altri oneri, presenti e futuri, stabiliti per legge in conseguenza del contratto. Art.9 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art.10 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art.11 Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.la presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.l'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art.13 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati;

7 Pagina 7 di 18 c) sinistri liquidati; d) sinistri respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON Spa Filiale di Pordenone e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON Spa la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza. Art.15 - Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla società di brokeraggio assicurativo AON Spa Filiale di Pordenone. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato e la Società assicuratrice sono tenuti devono essere fatte per iscritto per il tramite della società di brokeraggio. Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza: la Società assicuratrice dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come effettuata alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà effettuata dal Contraente/Assicurato stesso; il Contraente dà atto che ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come effettuata al Contraente stesso. La Società delegataria e le eventuali coassicuratrici riconoscono inoltre che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker e tale pagamento è considerato liberatorio per il Contraente/Assicurato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. Art.16 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

8 Pagina 8 di 18 SEZIONE 3 RISCHI COPERTI SEZIONE 3.A - DANNI MATERIALI E DIRETTI A-3.1 OGGETTO DELLA COPERTURA La Società si obbliga, mediante il pagamento da parte dell Assicurato del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed alle Esclusioni che seguono, ad indennizzare l assicurato delle perdite e dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti all uso cui sono destinati, da un qualunque evento non espressamente escluso. Per danni materiali e diretti si intendono, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni causati da: incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o di automatismo, di regolazione o di segnalazione o di condizionamento d'aria caduta, urto, collisione o eventi similari ostruzione da e introduzione di corpi estranei effetto di corrente elettrica conseguente a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corto circuito, circuiti aperti ed arco voltaico; effetti di elettricità statica incendio o opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione; caduta di aerei od oggetti dagli stessi; superamento del muro del suono bufera, uragano, trombe d aria, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche rapina, furto o tentativo di furto qualsiasi altro evento che non sia di seguito escluso. A Esclusioni. Sono esclusi i danni: a) causati con dolo dell Assicurato o del Contraente; b) di deperimento, logoramento, corrosioni, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento; c) causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; f) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; h) attribuibili a difetti noti al Contraente o all Assicurazione all atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; i) a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; j) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; k) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica e di edifici in genere; di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; l) causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche; m) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione

9 Pagina 9 di 18 artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. A Franchigia Per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato la franchigia di. 150,00.= SEZIONE 3B) ARCHIVI E SUPPORTI DATI B -3.1)OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato delle perdite e/o dei danni che colpiscano gli archivi mentre gli stessi: a) si trovano nel luogo di utilizzo; b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati alla sezione I che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati e ne impedisca l'uso. B- 3.2 ESCLUSIONI SPECIALI Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore: a) dovuti a presenza di fluidi magnetici; b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell art. A-3.2, lett. d); c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti. B-3.3)SOMME ASSICURATE Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato. Resta inteso e convenuto che il diritto dell'assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Diretti all'hardware. B-3.4) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L'Assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza l applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. B-3.5) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato il 90% (novanta per cento) dell'importo liquidato a termini della presente Sezione di Polizza, restando il 10% (dieci per cento) rimanente a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. B-3.6)LIMITI DI INDENNIZZO Per ciascun supporto la Società non indennizzerà importo superiore al 30% (trenta per cento) della somma assicurata.

10 Pagina 10 di 18 SEZIONE 3C - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO C 3.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare l aumento dei costi di esercizio dovuto ai costi aggiuntivi per la prosecuzione dell attività svolta dall Assicurato e causati: da un sinistro previsto dalla presente polizza; dall interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice; dall interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria; all'impedimento di utilizzo degli enti assicurati a causa di un evento previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di polizza. La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui i danni siano indennizzati all Assicurato in base al contratto di assistenza tecnica. C - 3.2)ESCLUSIONI SPECIALI Restando ferme le esclusioni del precedente art. B-3.2), la Società esclude pure dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura. C- 3.3) SOMMA ASSICURATA - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L indennizzo della Società è corrisposto sino alla concorrenza massima di ,00.=. L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. Tale somma s intende calcolata dall Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto e si precisa che all atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese. Resta convenuto che il diritto dell'assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia. C-3.4) PERIODO DI INDENNIZZO E' il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre i sei mesi successivi durante il quale l'attività dell'assicurato subisca le conseguenze del sinistro stesso. C-3.5)FRANCHIGIA Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato l'importo di. 150,00.= SEZIONE 4 RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è estesa ai danni da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell utilizzo dei beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino all concorrenza del 30% del massimale stesso. L Assicurazione non copre i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono considerati Terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. L assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell art del Codice Civile.

11 Pagina 11 di 18 SEZIONE 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI UBICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI - Gli enti assicurati sono ubicati di norma nei locali, a qualsiasi titolo detenuti, dal Comune di Portogruaro (VE). Si conviene che la Società rinuncia ad individuare analiticamente le ubicazioni stesse in cui gli enti sono posti. Gli Enti assicurati s intendono garantiti anche quando vengono utilizzati all esterno nonché quando vengono trasportati in veicoli per necessità d uso. Gli enti assicurati sono quelli risultanti dai libri contabili o da altro documento che ne determinino il possesso, l uso, la custodia. In caso di sinistro si farà riferimento ai suddetti documenti. Si prende atto inoltre che i beni assicurati alla Sezione A) della presente polizza, nella misura massima del 20% della somma assicurata, possono trovarsi anche presso Terzi in base ad autorizzazioni e/o concessioni da parte del Contraente ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dall impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica: a) controlli di funzionalità; b) manutenzione preventiva; c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l esercizio, senza concorso di cause esterne. 5.3 ESCLUSIONE RISCHIO ANNO 2000 La Società non indennizza i danni, le spese, i costi, le perdite che si verifichino prima, durante o dopo l anno 2000, direttamente o indirettamente causati dall impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà od in licenza d uso di: a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dall effettiva data di calendario; c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione in conseguenza dell azione di comandi predisposti all interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa; Non sono inoltre indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d uso, effettuati in previsione del cambio di data dell anno Le esclusioni di cui al presente articolo non pregiudicano l indennizzabilità dei danni alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, eventi naturali, eventi sociopolitici, furto, rapina. 5.4) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazione dei valori.

12 Pagina 12 di )DANNI DA FURTO Relativamente ai danni da furto l assicurazione è prestata alla condizione, considerata essenziale ai fini dell efficacia del contratto, che le aperture dei locali contenenti le cose assicurate e di quelli con essi comunicanti, siano difese, almeno, dai seguenti mezzi di protezione e chiusura: gli accessi all esterno da porte vetrate chiuse con serrature o robusti lucchetti o altri congegni atti a determinare una chiusura efficace; le finestre, vetrate, vetrine o altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili od accessibili dall esterno, da imposte in metallo, vetro, legno, le une o le altre munite di valida chiusura interna. Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopraindicati, o non siano messi in funzione, l indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 10% dell importo liquidabile a termini di polizza. I danni di furto di apparecchiature poste all aperto avviene con l applicazione della franchigia di. 258,23.= 5.6) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI L assicurazione comprende i guasti cagionati dai ladri nell effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina ai locali contenenti le cose assicurate, ai fissi ed agli infissi, agli impianti di rilevazione e d allarme, a mezzi di custodia. Tale garanzia è prestata primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile, sino a concorrenza di ,00.= 5.7) ANTICIPO INDENNIZZI L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di ,00.= L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 5.8) RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art del Codice Civile verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le persone di cui si avvale a qualsiasi titolo, inoltre verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.la Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art del Codice Civile nei confronti di associazioni, patronati, enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l Assicurato per le sue attività nonché nei confronti delle persone fisiche di cui l Assicurato si avvalga per le sue attività, salvo il caso di dolo. 5.9)FORO COMPETENTE Foro competente è quello rispetto alla Sede Legale dell'assicurato. 5.10)COLPA GRAVE Si prende atto che la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o danni dovuti a dolo dell'assicurato. 5.11) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di ,00.= 5.12) ONORARI PERITI La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a

13 Pagina 13 di 18 carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di ,00.= 5.13) CONDUTTORI ESTERNI La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati fino alla concorrenza di ,00.= per sinistro. 5.14) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia furto, nella fase di trasporto in autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata. Per i danni di furto, rapina, scippo, l indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 10% dell importo liquidabile a termini di polizza MAGGIORI COSTI In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: 1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; 2. applicazione di metodi di lavoro alternativi; 3. prestazioni di servizi da terzi; 4. lavoro straordinario, notturno o festivo. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: a) limitazione dell'attività dell Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato; d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all Art.1907 del Codice Civile. Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato. La somma assicurata per sinistro e per anno è di ,00.= con il limite di ,00.= al giorno ed un massimo indennizzabile di 10 Giorni per sinistro La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato RICOSTRUZIONE ARCHIVI La Società risponde, fino alla concorrenza della somma di ,00.= per sinistro e per anno e senza applicazione dei disposto dell'art.1907 C.C., del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico. La presente estensione si intende prestata con l applicazione della franchigia di. 155,00.= per sinistro

14 Pagina 14 di 18 SEZIONE 6 GESTIONE DEI SINISTRI Conservazione delle cose assicurate Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell art., 1914 C.C.; b) darne avviso al Broker o all Agenzia alla quale é assegnata la polizza entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza; L inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art C.C.. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento o la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l Assicurato decade all indennizzo; e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, del materiale e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell attività; se tale ispezione non avviene entro otto giorni dall invio dell avviso di cui al punto b), per motivi indipendenti dal Contraente o dell Assicurato, questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non

15 Pagina 15 di 18 provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione indicati; 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità Determinazione del danno La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono: A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione: 1) si stima l importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l impianto o l apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostitute. L indennizzo massimo sarà pari all importo stimato come ad A 1) diffalcato dell importo come ad A 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all art. 6.2, lett. d), nel qual caso l indennizzo sarà pari all importo stimato come ad A 1). B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso; 2) si stima il valore ricavabile dai residui. L indennizzo massimo sarà pari all importo stimato come a B 1), diffalcato dell importo stimato come a B 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che: a) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti in tempi tecnici necessari; b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell impianto o dell apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a) ed almeno una delle condizioni di cui al punto b) si applicano le norme che seguono: 3)si stima il valore dell impianto o dell apparecchio stesso al momento del sinistro, tenendo conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; 4) si stima il valore ricavabile dai residui. L indennizzo massimo sarà pari all importo stimato come a B 3), diffalcato dell importo stimato come a B 4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguaglino o superino il valore dell impianto o dell apparecchio calcolato come a B (stima B 1 - B 2 oppure B 3 - B 4 a seconda del caso).

16 Pagina 16 di 18 La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell impianto o dell apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale e equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza Valore assicurabile - Assicurazione Parziale - Deroga alla regola proporzionale In relazione alla Sezione 3.A, per valore assicurabile s intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte qualora queste non possano essere recuperate dall assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che il valore assicurabile eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo tuttavia all applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% risultasse oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operante per l eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l indennizzo non potrà superare la somma assicurata per la partita Limite massimo dell indennizzo. Salvo il caso previsto dall art C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri nel corso dell annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. L Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell indennizzo anche in mancanza di chiusura dell istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussoria bancaria o assicurativa con cui s impegna a restituire l importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza dalla garanzia Assicurazione con dichiarazione di valore 1) L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alla partita 1 comprendono il valore beni costituenti le partite medesime, e che esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i criteri indicati nella clausola in calce al presente articolo, capo I e II, dalla American Appraisal Italia in data (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori giobalì da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza. 2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art 6.7 del presente capitolato. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del codice civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza, con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 6.7 del presente capitolato

17 Pagina 17 di 18 3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al p. 1), non anteriore né posteriore a 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali elaborati dovranno essere consegnati non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data della loro effettuazione. 4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al p. 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme: a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale. Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art 6.7 del capitolato di polizza) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%. Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme I - imputatili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati ai valori di polizza soggetti alla presente Convenzione II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al p.1), l'entrata in garanzia nei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime. 5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'assicurato come previsto al p. 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare. 6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al p. 5) si farà luogo anche alla regolazione dei periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al p.4 a) e b), circa i quali l'assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente. 7) L operatività della presente Condizione Particolare ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima. In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Condizione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio. 8) La presente Convenzione rimane inoperante se l'assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al p. 3) del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al p.6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorali, partita per partita, del 30%. 9) I premi dovuti a termini della presente Condizione particolare dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'art. 4 della Sezione 2 di polizza. 10) Oltre a quanto specificamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente Condizione Particolare non comporta nessun altra deroga alle condizioni di assicurazione.

18 Pagina 18 di 18 SEZIONE 7 SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Enti Assicurati Somme Assicurate in Euro Tasso Lordo Premio Lordo Annuo Part. 1 - Impianti ed apparecchiature ,00.=. Part. 2 - Archivi e supporti dati ,00.=. Part. 3 - Danni da interruzione d esercizio ,00.=. Part. 4 - Ricorso terzi ,00.=. Part. 5 - Danni dei ladri ai locali, relativi fissi. ed infissi, mezzi di protezione ,00.= TOTALE SOMME ASSICURATE ,00.=. Scomposizione del premio Premio annuo imponibile Imposte TOTALE Art.2 Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate : Società Agenzia Percentuale di ritenzione Art.3 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. L'ASSICURATO LA SOCIETÀ Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 3 sez. 2 Durata della polizza; Art. 5, sez. 2 Recesso in caso di sinistro ; Art. 9, sez. 2 Foro competente; Art. 2, sez. 6 Obblighi caso di sinistro; L'ASSICURATO

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