CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 10/2014 del 19/2/2014 COMPENSAZIONE CREDITI IVA 2013 SOPRA LA SOGLIA DEI 5 E 15 MILA EURO;

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1 CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 10/2014 del 19/2/2014 ARGOMENTO: COMPENSAZIONE CREDITI IVA 2013 SOPRA LA SOGLIA DEI 5 E 15 MILA EURO; Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che partiranno il mese prossimo le compensazioni «sopra soglia» dei crediti Iva. Chi avrà presentato la dichiarazione annuale autonoma entro febbraio, dal 16 marzo potrà spendere il credito 2013 oltre il limite di 5 mila euro, ricordando che se si intende superare il tetto di 15 mila euro è necessario che la dichiarazione sia corredata del «visto di conformità». Ma non sono solo questi i vincoli sulle compensazioni orizzontali: non bisogna, infatti, dimenticare che nessun vincolo è previsto sulle compensazioni «verticali» o «interne» ed il divieto di procedere alle compensazioni per chi ha debiti erariali scaduti e il massimale di 700 mila euro per anno solare. Premessa Ai sensi dell'art. 30 del dpr n. 633/72, il contribuente che chiude il periodo d'imposta con un'eccedenza d'iva detraibile ha diritto di riportare il credito al periodo successivo o, qualora sussistano determinati presupposti, di chiederne il rimborso. Qualora si opti per il riporto a nuovo, il credito è utilizzabile, fino a esaurimento, a scomputo: delle altre imposte dovute dal contribuente (IRES, IRPEF, IRAP etc ); dell'iva dovuta nei periodi successivi; Per la prima delle due modalità di utilizzo a scomputo esistono specifici vincoli sulle compensazioni c.d. orizzontali con le altre imposte. Di tale modalità si tratterà in modo più specifico al successivo paragrafo. Per la seconda, detta anche compensazione «verticale» o «interna», occorre precisare che essa non è sottoposta ad alcun vincolo né limite e può effettuarsi con due diverse modalità alternative del tutto equivalenti: a) all'interno della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale dell'iva; b) attraverso la delega di pagamento unificata, modello F24. Nel primo caso, il credito viene inserito nella contabilità Iva e «assorbe» l'imposta dei periodi successivi; per esempio, se il credito 2013 di 100 mila euro confluisce totalmente nella contabilità Iva 2014, si aggiunge all'iva detraibile, per cui l'esito della liquidazione del mese di gennaio 2014 sarà influenzato dal credito stesso: supponendo che in tale mese il contribuente abbia contabilizzato Iva esigibile per 30 mila euro e Iva detraibile per 5 mila, il risultato della liquidazione sarà un credito di 75 mila euro. Nel secondo caso, invece, il credito rimane al di fuori della contabilità Iva, per cui, riprendendo le cifre dell'esempio, la liquidazione di gennaio 2014 evidenzia un debito Iva di 15 mila euro, che verrà saldato utilizzando in compensazione, per il corrispondente importo, una parte del credito del 2013 accantonato nel conto «credito compensabile»: il modello F24 riporterà nella colonna 1

2 «importi pagati» Iva per 15 mila euro (codice e periodo 6001/2014), e nella colonna «crediti compensati» Iva per 15 mila euro (codice e periodo 6099/2013), per cui chiuderà «a saldo zero». In entrambi i casi si tratta comunque di una compensazione «verticale» o «interna», come tale effettuabile liberamente e non sottoposta, si ribadisce, ad alcuno dei vincoli e limiti suaccennati, meglio descritti appresso. In proposito, con la circolare n. 1/2010, emanata per illustrare le disposizioni introdotte con il dl n. 78/2009, anche l'agenzia delle entrate ha puntualizzato che la nuova disciplina sulla compensazione dei crediti Iva riguarda soltanto la compensazione «orizzontale» o «esterna»; non riguarda, invece, la compensazione «verticale» o «interna», ossia la compensazione dei predetti crediti con l'iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l'eventuale esposizione nel mod. F24 della compensazione «interna», come nel caso sub b), configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell'eccedenza Iva a credito, ammessa senza condizioni dall'art. 30 citato. Tuttavia non sempre la compensazione «Iva su Iva» è da ritenersi verticale (o interna). Come chiarito anche dall'agenzia nella circolare n. 29/2010, le compensazioni sono interne se e nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa di esercitare la detrazione prevista dall'art. 30 del dpr 633/72, che può essere evidenziata all'interno della dichiarazione annuale. Sono tali, quindi, esclusivamente le compensazioni di crediti utilizzati in pagamento di un debito della medesima imposta relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Al contrario, se il credito annuale Iva del 2013, codice 6099/2013, viene utilizzato nel modello F24 per pagare il debito Iva del 2012, codice 6099/2012, tale compensazione si qualifica «orizzontale» o «esterna, in quanto non potrebbe essere effettuata altrimenti che con il modello F24; in questo caso, dunque, pur trattandosi del medesimo tributo a credito e a debito, la compensazione rileva ai fini delle limitazioni e dei vincoli di cui appresso. L'istituto della compensazione (poi definita «orizzontale» o «esterna») è stato introdotto dall'art. 17 del dlgs n. 241/1997, il quale stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'inps e delle altre somme a favore dello stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Ai sensi del dm 31 marzo 2000, le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano, con riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati nell'art. 17, comma 2, anche alle somme, comprese le sanzioni, dovute ai sensi: a) dell'art. 48 del dlgs n. 546/92 (conciliazione giudiziale); b) del dlgs n. 218/97 (accertamento con adesione, rinuncia all'impugnativa, adesione agli inviti a comparire, adesione ai processi verbali di constatazione); c) degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del dlgs n. 462/97 (somme dovute a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale delle dichiarazioni); d) degli artt. 13, 16 e 17 del dlgs n. 472/97 (ravvedimento operoso, definizione agevolata delle sanzioni). 2

3 Limiti e condizioni per le compensazioni orizzontali IVA Esistono specifici vincoli sulle compensazioni orizzontali dei crediti Iva, introdotti dal citato art. 10 del dl n. 78/2009 per contrastare il fenomeno delle compensazioni indebite (c.d. «F24 bancomat»). Con dette disposizioni è stato previsto che: a) la compensazione del credito annuale o infrannuale per importi superiori a 5 mila euro annui (limite inizialmente stabilito in 10 mila euro, poi ridotto dal dl n. 16/2012) può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge; b) i contribuenti che intendono compensare il credito annuale o infrannuale per importi superiori a 5 mila euro annui sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate; c) i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 15 mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del dlgs 241/97, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, ovvero, in alternativa, di far sottoscrivere le dichiarazioni stesse anche dai componenti dell'organo di contabile di cui all'art bis c.c.; d) le compensazioni dei crediti infrannuali possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione (modello TR). Con provvedimento dell'agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 sono stati definiti i termini, le modalità operative e i controlli preventivi delle compensazioni dei crediti Iva, in conseguenza delle disposizioni del dl n. 78/2009, prevedendo tra l'altro che: - l'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da poste italiane, ovvero dei servizi di remote banking, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva fino a 5 mila euro; - la presentazione delle deleghe recanti compensazioni dei crediti Iva deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge. Il provvedimento precisa inoltre che sono oggetto di scarto le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 5 mila euro annui nel caso in cui non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l'istanza da cui emerge il credito stesso, nonché le deleghe contenenti compensazioni superiori a 15 mila euro annui nel caso in cui la dichiarazione da cui emerge il credito non rechi il visto di conformità. Naturalmente sono scartate anche le deleghe contenenti compensazioni che superino l'importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione. Ai suddetti fini, non sono computate le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo (c.d. compensazioni «verticali» o «interne»). Riassumendo: la compensazione dei crediti annuali o infrannuali oltre la soglia di 5 mila euro annui è effettuabile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della 3

4 dichiarazione annuale o dell'istanza di rimborso infrannuale (modello TR), utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'agenzia delle entrate; entro la predetta soglia, invece, la compensazione è «libera», potendo effettuarsi sino dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il credito, fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione dell'istanza come detto sub d). Inoltre, la compensazione dei crediti annuali oltre la soglia di 15 mila euro è consentita solo se la relativa dichiarazione reca il visto di conformità oppure la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile (si ricorda che la legge n. 147/2013 ha esteso questo vincolo anche alla compensazione dei crediti per imposte dirette di importo superiore a 15 mila euro). Divieto per i ruoli non pagati Prima di procedere alla compensazione «orizzontale» di crediti erariali, compresi i crediti Iva, occorre fare attenzione alla preclusione generale introdotta dall'art. 31 del dl n. 78/2010. La compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del dlgs n. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. Si ricorda tuttavia che è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con dm attuativo, adottato il 10 febbraio 2011, e che prevede che tale pagamento è effettuato dai contribuenti mediante compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del dlgs n. 241/97. Il pagamento con compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, nonché per le imposte erariali la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del dl n. 78/2010, ovverosia le somme dovute in base ai c.d. accertamenti esecutivi. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalità definite dall'agente della riscossione stesso. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 ed in ogni altro caso, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Con risoluzione n. 18/2011 è stato stabilito che il pagamento delle somme di cui sopra va 4

5 eseguito utilizzando il codice tributo «RUOL». In sede di compilazione del modello «F24 accise», detto codice tributo è esposto nella sezione «accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione», in corrispondenza degli «importi a debito versati». Nella stessa sezione, nel campo «ente», va indicata la lettera «R»; nel campo «prov.» la sigla della provincia di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla «tabella T2 sigle province». Il campo «codice identificativo», il campo «mese» e il campo «anno di riferimento» non devono essere compilati. Elevato a 700 mila euro il tetto massimo delle compensazioni (l'art. 34 della legge n. 388/2000) A decorrere dall'anno 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del dlgs n. 241/97 è stato elevato a 700 mila euro con l'art. 9, comma 2, del dl n. 35/2013. L'importo rappresenta la soglia annuale cumulativa entro la quale devono essere contenute le compensazioni orizzontali di crediti effettuate nel modello F24 e le richieste di rimborso c.d. semplificato presentate all'agente della riscossione. Pertanto, se il contribuente chiede nell'anno 2014 il rimborso semplificato del credito Iva 2013 per 400 mila euro, indicando tale importo nel campo 2 del rigo VX4 della dichiarazione annuale Iva 2014, potrà effettuare compensazioni orizzontali nel corso del 2014 per il residuo plafond di 300 mila euro. I rimborsi Iva infrannuali richiesti con il modello TR non si computano ai fini del limite in questione, in quanto non sono erogati dall'agente della riscossione con procedura semplificata, ma su disposizione di pagamento delle Entrate; concorrono invece al limite anche i crediti infrannuali risultanti dal modello TR, se utilizzati in compensazione orizzontale. Il limite riguarda le compensazioni effettuate e i rimborsi semplificati erogati nel corso dell'anno solare, a prescindere dalla tipologia e dall'origine del credito compensato/rimborsato. Si devono considerare cumulativamente: l'importo del credito annuale Iva 2013 richiesto a rimborso con procedura semplificata nel 2014; l'importo del residuo credito annuale Iva 2012 utilizzato in compensazione orizzontale nel 2014; l'importo del credito del primo trimestre 2014 utilizzato in compensazione nel Il limite di 700 mila euro funziona quindi con criteri differenti rispetto alle soglie di 5 mila/15 mila euro fissate per esigenze di contrasto delle compensazioni indebite dei crediti Iva, per le quali si ha invece riguardo allo specifico credito. Occorre ricordare che, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 6-ter, del dl n. 223/2006, il limite di 700 mila euro è elevato a un milione per i subappaltatori che nell'anno precedente hanno registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni di servizi in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti 5

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