I SERVIZI ED I PRODOTTI FINANZIARI NELLA DIMENSIONE INTERNAZIONALISTICA DELLA RETE INTERNET
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1 COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI (PARTE PRIMA) PROF.SSA FRANCESCA MITE
2 Indice 1 I SERVIZI ED I PRODOTTI FINANZIARI NELLA DIMENSIONE INTERNAZIONALISTICA DELLA RETE INTERNET LA DISCIPLINA GENERALE DEL MERCATO FINANZIARIO ONLINE. PREMESSE DI CARATTERE DEFINITORIO COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI BIBLIOGRAFIA di 16
3 1 I servizi ed i prodotti finanziari nella dimensione internazionalistica della rete Internet La rete Internet, caratterizzata da una serie di circuiti ha dato vita ad una nuova modalità di concepire l economia in quanto la conoscenza diviene fonte immediata di business. Lo sviluppo esponenziale di internet è stato il fenomeno più eclatante di fine millennio. Gli studiosi lo dividono in 3 filoni :quello tecnico esaminando il quale si valuta la crescita in base alla tecnologia, quello comunicazionale\sociologico che lo valuta come modello di relazione interpersonale ed il filone business che lo valuta sotto il profilo economico. La globalizzazione e la conseguente internazionalizzazione connaturata al mercato degli scambi e dei servizi comporta importanti mutamenti nel livello di sovranità nazionale, ovvero di legge applicabile, che ciascun paese è costretto a sostenere; risulta evidente che la cd. morte della distanza e la discendente perdita di fisicità delle transazioni che avvengono attraverso la rete, impongono al giurista una valutazione complessiva di carattere teorico e di taglio immediatamente pratico. Il mercato finanziario si compone essenzialmente di tre settori: 1. bancario 2. intermediazione finanziaria 3. assicurativo Ebbene, il processo di trasformazione della conoscenza ha fatto sì che gran parte dei prodotti e servizi offerti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni, siano definiti virtuali in quanto privi di consistenza materiale. A ben vedere, infatti, questi prodotti e servizi si compongono essenzialmente di una serie di diritti che vengono riconosciuti al beneficiario della prestazione di modo che questi difficilmente entreranno in contatto fisico con l oggetto materiale dei diritti ivi contenuti. Il carattere virtuale del contenuto di tali diritti, fa sì che i servizi ed i prodotti finanziari siano tra quelli che maggiormente beneficiano delle evoluzioni tecnologiche raggiunte nel campo della comunicazione, con una vera e propria rivoluzione nelle modalità di offerta delle prestazioni. Quello finanziario è un settore in continua evoluzione accelerata dall ingresso della tecnologia. La crescita esponenziale del web ha aperto interessanti opportunità per quanto concerne lo sviluppo delle strategie di offerte da presentare ai clienti. 3 di 16
4 Ciascuno dei segmenti di cui si compone il mercato finanziario è stato a vario titolo interessato dal processo di trasformazione della conoscenza. Per quel che attiene ai servizi e prodotti bancari, con l introduzione del banking online, sia ai privati (home banking) che alle imprese (corporate banking) si permette di ottenere in tempi veloci e a costi ridotti, l erogazione delle prestazioni quali saldi, movimenti, bonifici e così via, utilizzando il telefono (phone banking) o internet (remote banking). Il settore che ha maggiormente beneficiato di internet è stato il segmento dei servizi di investimento, le banche hanno iniziato ad offrire anche servizi di finanziamento(mutui e carte di credito). I clienti oggi possono dunque aprire o chiudere un conto,acquistare\vendere titoli,avviare richieste di mutuo tramite la rete. Un ruolo importante svolto dalla banca in rete è stata la creazione di sistemi di pagamento on line degli scambi commerciali rivolta soprattutto alle famiglie e alle imprese. I principali adeguamenti di cui si è resa protagonista sono state le modalità di pagamento tramite moneta elettronica (carte di credito) e lo sviluppo delle carte prepagate. Quanto ai servizi di intermediazione finanziaria, la principale novità attiene all introduzione del trading online 1 ; si tratta di una compravendita di strumenti finanziari online (del tipo come azioni, obbligazioni, future, titoli di stato ecc.). In pratica il cliente-investitore non solo è messo nelle condizioni di accedere ai servizi finanziari, ma può addirittura contattare direttamente on line l intermediario al quale può impartire i propri ordini di negoziazione, riducendo, così, notevolmente i tempi di esecuzione e riduzione dei costi. Infine, per quel che concerne l altro segmento del mercato finanziario, ovvero, l attività assicurativa, si è progressivamente sviluppato il mercato online, attraverso l erogazione, appunto on line, delle prestazioni tipiche delle agenzie tradizionali ma con una consistente riduzione dei costi e con una maggiore visibilità e, quindi, trasparenza, grazie al circuito telematico internet. A partire dagli anni 90, le assicurazioni on line si sono affermate anche in Italia; l offerta si rivolge quasi esclusivamente alle assicurazioni rca essendo numerosissimi i potenziali sottoscrittori. Si sono sviluppate grazie al prezzo e al servizio potenzialmente migliore rispetto a quello tradizionale. I minori costi sono generati dal non dover sostenere spese di agenti ed uffici, per contro però, hanno 1 Il trading online è in parole povere una modalità operativa tramite la quale si ottiene l accesso alle negoziazioni che sono simili,ma non identiche a quelle disponibili presso gli operatori istituzionali. La negoziazione on line deriva dalla possibilità che gli individui hanno di interagire con l intermediario impiegando la rete come esclusivo modo di interazione. Considerandolo nella prospettiva di business esso ha assunto una strategica rilevanza nel tempo in quanto ha introdotto nel mercato bancario la concorrenza di operatori non bancari. Inoltre si sono aggiunte altre figure chiamate infomediari che permettono a chi naviga in rete di fornire all utente finale la migliore proposta on line in termini di contenuto\prezzo. 4 di 16
5 dovuto investire di più in pubblicità e in tecnologia per mantenere alta la qualità. Un elevata efficienza e qualità ha reso questo segmento molto competitivo tanto che la raccolta delle polizze on line è in crescente aumento, ed ora anche altri rami (polizze persona, patrimoniali, malattie, furto, RC famiglia) si stanno sviluppando. Di tutta evidenza i vantaggi derivanti dalla espansione del mercato finanziario online per gli addetti ai lavori, non solo in termini di *riduzione dei tempi, stante la velocità di trasmissione dei dati, ma anche* uno stimolo alla competizione tra i medesimi intermediari bancari, finanziari ed assicurativi. Analogamente al mercato tradizionale tuttavia, anche quello finanziario on line è portatore dei medesimi rischi di compromissione dei diritti del contraente debole, propri del mercato tradizionale. È di tutta evidenza che proprio le peculiarità tecniche del sistema telematico e la distanza che separa il cliente dall erogatore delle prestazioni aumentano il rischio di una scarsa trasparenza. Sicchè, si è imposto anche per il mercato finanziario on line nel suo complesso una regolamentazione specifica, di settore, al precipuo intento di predisporre i medesimi meccanismi di salvaguardia già predisposti nel mercato tradizionale a tutela del contraente debole, dell integrità del mercato e contro eventuali abusi. Il Legislatore è intervenuto nell ottica di rendere ciascuno dei vantaggi poco sopra evidenziati, reali ed effettivi; in tale prospettiva è intervenuto con una serie di disposizioni atte a disciplinare il mercato finanziario online per consentire agli operatori di sfruttare pienamente le nuove tecnologie di comunicazione e per salvaguardare la libertà di scelta degli utenti attraverso un elevato livello di protezione idoneo ad aumentare la fiducia nel commercio a distanza. 5 di 16
6 2 La disciplina generale del mercato finanziario online. Premesse di carattere definitorio La DIRETTIVA CEE 23 settembre 2002, n. 2002/65/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 che ha introdotto per la prima volta una disciplina generale sul commercio a distanza dei prodotti finanziari e che è stato abrogato dall art. 21, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n che, a sua volta, ha modificato Codice del Consumo - decreto legislativo 6 settembre 2005, n Ad oggi, pertanto, la disciplina generale relativa al commercio a distanza dei servizi finanziari risiede nel cd. Codice del Consumo - decreto legislativo 6 settembre 2005, n così come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 2007, n. 221, che vi ha inserito nella sezione IV-bis (67 bis a 67 vicies bis) dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, nel capo I del titolo III della parte III numerosi articoli. Le nuove disposizioni sono state inserite in attuazione della direttiva n. 65/ In particolare, dopo avere esteso il proprio ambito di applicazione anche laddove una delle fasi della commercializzazione comporti la partecipazione di un soggetto diverso dal fornitore, indipendentemente dalla sua natura giuridica, fornisce una serie di definizioni che è bene evidenziare, sì da comprendere i termini della disciplina che attiene al mercato on line con riferimento ai servizi finanziari forniti al consumatore a distanza. È opportuno avviare l analisi partendo proprio dal titolo della sezione IV bis, avente a oggetto la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Ciò impone preliminarmente un esame delle nozioni di servizio finanziario; consumatore; commercializzazione a distanza. 2 DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 2007, n Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell articolo 7, della L. 29 luglio 2003, n Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2007, n Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, in G.U.C.E. n. L 271 del 9 ottobre di 16
7 Orbene, quanto alla nozione di servizio finanziario per esso si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale (art. 67 ter comma 1 lett. b) c.cons.). trattasi di una nozione particolarmente ampia che va oltre i singoli elementi che ne costituiscono il fondamento: bancario, creditizio, di pagamento, di investimento, di assicurazione, di previdenza individuale. Quanto al consumatore, per esso il Legislatore intende qualunque soggetto di cui all art. 3 comma 1 lett. a) CODICE DEL CONSUMO (art. 67 ter comma 1 lett. d) CODICE DEL CONSUMO ). Secondo questa disposizione di carattere generale valevole per l intero codice del consumo, consumatore o utente è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3 comma 1 lett. a) CODICE DEL CONSUMO ). Per contratto a distanza in termini generali, si intende il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (art. 50 comma 1 lett. a) CODICE DEL CONSUMO ). La nuova sezione IV bis disciplina la commercializzazione a distanza 4. Tuttavia, il codice del consumo non contiene una precisa definizione in tal senso, soffermandosi, invece, a definire il contratto a distanza, per tale intendendo qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari e concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell articolo 50, comma 1, lettera a), vale a dire analogamente al contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Laddove per tecnica di comunicazione a distanza, la legge intende qualunque mezzo che, 4 Commercializzazione è espressione non diffusa nella terminologia classica del diritto civile italiano. In alternativa si sarebbe potuto usare il termine vendita. Si è tuttavia ritenuta tale espressione inadeguata rispetto ai servizi, per i quali è più appropriato parlare di erogazione o di prestazione che di vendita, termine che si attaglia invece meglio alla cessione di beni. Al riguardo si rinvia per gli approfondimenti a F. MASTROROSA, M.P. SERRA, La commercializzazione a distanza di prodotti finanziari: la direttiva 23 settembre 2002 n. 65 e il decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2005 n. 190, in Riv. dir. internet, 1, 2006, di 16
8 senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti. La definizione di contratto a distanza si caratterizza per l elemento della organizzazione. Deve cioè sussistere un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato. Questo elemento vale a escludere dalla definizione di contratto a distanza il contratto concluso occasionalmente 5. Altro elemento caratterizzante il contratto a distanza è la esclusività delle tecniche di comunicazione a distanza, una esclusività che riguarda sia la fase della negoziazione sia la fase della conclusione del contratto. Se si verificano degli incontri di persona fra le parti, ciò - in linea di principio 6 - esclude la natura di contratto a distanza. Le parti di tale peculiare fattispecie contrattuale sono, da un lato il fornitore e tale può essere qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il venditore dei servizi finanziari (di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale) oggetto di contratti a distanza; dall altro, il consumatore o utente, per tale intendendosi, come anzidetto, qualunque soggetto, persona fisica, che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 5 È quanto osserva V. SANGIOVANNI, L informazione del consumatore nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in Riv. dir. internet, 4, 2008, In dottrina, infatti, è stata suggerita un interpretazione non eccessivamente rigida. Il criterio discretivo che viene proposto è quello della natura dell incontro fisico che avviene fra le persone; in tal senso G. ARTALE, Commento al d.lgs. n. 190/2005, in AA.VV., Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2006, di 16
9 3 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Gli obblighi informativi Per quel che attiene al delicato profilo informativo, a tutela del consumatore utente, parte de contratto a distanza avente ad oggetto un servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale, la normativa prevede che gli siano fornite, prima della conclusione del contratto (a distanza) una serie di informazioni. Elemento fondamentale per la tutela del consumatore, l informazione 7 è dettagliatamente disciplinata nel CODICE DEL CONSUMO anche in riferimento ai contrati a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari, ove forse ancor più si impone una maggiore attenzione al profilo informativo. È di tutta evidenza, infatti, che in tale contesto, dati e notizie non sono solo strumentali ad un corretto instaurarsi del rapporto contrattuale fra fornitore e consumatore, in ciò assolvendo ad una funzione precipuamente privatistica, connessa ai rapporti tra le parti contrattuali; le informazioni, infatti, sono utili anche al fine di assicurare il buon funzionamento dei mercati finanziari, in ciò assolvendo anche ad una funzione precipuamente pubblicistica. In particolare, secondo l art. 67-quater, rubricato «Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza», nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un offerta, il consumatore deve essere messo a conoscenza di tutto ciò che riguarda: a) il fornitore; b) il servizio finanziario; c) il contratto a distanza; d) il ricorso. 7 Che l informazione assolva un ruolo fondamentale, strumentale alla tutela del consumatore è fatto notorio anche per il legislatore comunitario, il quale, non a caso, all art. 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea afferma che la Comunità contribuisce a promuovere il diritto dei consumatori all informazione. 9 di 16
10 Il fine commerciale di siffatte informazioni deve risultare in maniera inequivocabile e le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori. Ciò premesso, si comprende che occorre enunciare innanzitutto la finalità della dazione d informazioni. Il consumatore deve essere consapevole che il fine delle stesse è commerciale. Questo non significa, peraltro, che le informazioni possano essere incomplete oppure contrarie a verità. Occorre che le informazioni sia immediatamente comprensibili da un destinatario medio. Al riguardo non rileva il mezzo con cui dati e notizie vengono comunicati. Mancano però, nella disposizione, alcune specificazioni che - per la loro importanza - si dovrebbero considerare come ovvie: non si dice cioè che l informazione deve essere completa e veritiera. La tutela del consumatore sarebbe pressoché azzerata se il fornitore fosse legittimato a fornire informazioni incomplete o inveritiere. Stante il silenzio della norma in merito a questo punto specifico, la necessità di completezza e verità si desume dal richiamo operato a correttezza e buona fede 8. Quanto al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede di cui alla sopra esaminata disposizione del CODICE DEL CONSUMO, si richiama, benchè non esplicitamente, l art c.c., secondo cui le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Resta inteso che l art c.c. si applica, comunque, ai contratti a distanza aventi a oggetto servizi finanziari. Di tutta evidenza, poi, le ragioni per le quali l informazione deve precedere la conclusione del contratto: si tratta, infatti, di una informazione funzionale all espressione di un consenso consapevole da parte del consumatore il quale intanto è in grado di prestare il proprio consenso con cognizione di causa, in quanto sia stato adeguatamente informato. Se il consumatore non fosse informato in modo appropriato, aumenterebbe fortemente il rischio della conclusione di un contratto che non soddisfa i suoi reali bisogni. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al 8 È quanto osserva V. SANGIOVANNI, L informazione del consumatore nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in Riv. dir. internet, 4, 2008, di 16
11 contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica 9. Orbene, per quel che concerne le informazioni relative alla figura del fornitore che devono essere comunicate al consumatore parte della peculiare fattispecie contrattuale de quo, esse riguardano: - la sua identità e la sua attività principale, l indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; - l identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista. Se, poi, il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista, anche devono essere comunicate all utente; - il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro, nell ipotesi in cui il fornitore sia iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo; - qualora l attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo. Tutto quanto sopra evidenziato relativamente alla figura del fornitore deve essere, pertanto, comunicato all utente consumatore che concluda un contratto a distanza avente ad oggetto servizi finanziari on line. Non solo, come si diceva poco sopra, il consumatore ha diritto di ricevere informazioni che involgono più specificatamente il servizio finanziario che forma oggetto del contratto a distanza che sta per concludere con il fornitore. Ma di cosa in particolare deve essere informato rispetto al servizio finanziario? La legge, parliamo ovviamente del codice del consumo, così come modificato per tali spetti dal D. L. gs. 23 ottobre 2007, n. 221, vuole che all utente, più precisamente, sia fornita: 9 Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all Unione europea, le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso. 11 di 16
12 a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; b) l indicazione del prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; d) l indicazione dell eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest ultimo; e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell ambito dei contratti a distanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; h) l indicazione dell esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione. Il consumatore utente, parte tendenzialmente debole, ha anche diritto di ottenere specifiche informazioni relative al contratto a distanza. Più precisamente, ha diritto di essere informato circa: a) l esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all articolo 67-duodecies 10 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d esercizio, comprese le informazioni relative all importo 10 Art. 67-duodecies. Diritto di recesso: 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 12 di 16
13 che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; 2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. 3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all articolo 67-undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). 4. L efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l esercizio del diritto di recesso. 5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest ultimo eserciti il suo diritto di recesso; d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all articolo 67-undecies, comma Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell articolo 67-septies, comma 1, lettera d). 7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo. 13 di 16
14 b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; d) le istruzioni pratiche per l esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso; e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza; f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente; g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza. L utente deve, infine, essere informato sulle modalità di esercizio delle azioni a tutela dei propri diritti che in qualche modo potrebbero essere lesi da condotte illegittime del fornitore che, ad esempio, non dia le informazioni così come sopra evidenziato. Più precisamente in quest ottica, la legge prevede che il consumatore sia edotto circa l esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso ad esso accessibili in quanto parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistano, circa le modalità che gli consentono di avvalersene. Per reclamo del consumatore, la legge intende una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori. Perché il consumatore sia realmente messo nelle condizioni di far valere reclami o ricorsi, è necessario, innanzitutto, che sia informato della loro esistenza. Di poi occorre che gli siano fornite indicazioni in ordine alle modalità con cui il medesimo se ne può avvalere. 14 di 16
15 Meccanismi di soluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbero garantire una soluzione veloce e poco costosa delle liti. Le procedure extragiudiziali potrebbero essere particolarmente utili nel caso di controversie a carattere internazionale. Non solo, la legge prevede anche che l utente sia informato della eventuale esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. Fermo restando che oltre al quadro informativo come sopra delineato ed attinente *la figura del fornitore, *lo specifico servizio finanziario, *il contratto a distanza ed *il ricorso, la disciplina generale andrà integrata con quella speciale settore che disciplina l offerta del servizio o del prodotto interessato recante spesso disposizioni ancor più rigorose. Quanto alle modalità attraverso le quali siffatte informazioni devono essere fornite al consumatore, la legge prevede che a cura del fornitore siano immesse su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un offerta. Laddove per supporto durevole la legge intende qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Il fornitore ottempera a siffatto obbligo subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni così come previsto dalla normativa. In ogni caso, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo 11. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato. 11 Se il consumatore non riesce più a reperire le condizioni contrattuali, può sempre rivolgersi al fornitore, il quale è tenuto a comunicargliele. Il fornitore dispone di norma di una struttura organizzativa migliore e, per questa ragione, gli viene addossato l onere - su richiesta della controparte - di fornire alla parte debole del rapporto le condizioni su supporto cartaceo 15 di 16
16 Bibliografia G. ARTALE, Commento al d.lgs. n. 190/2005, in AA.VV., Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2006, 838 F. MASTROROSA, M.P. SERRA, La commercializzazione a distanza di prodotti finanziari: la direttiva 23 settembre 2002 n. 65 e il decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2005 n. 190, in Riv. dir. internet, 1, 2006, 84. V. SANGIOVANNI, L informazione del consumatore nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in Riv. dir. internet, 4, 2008, di 16
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