CIRC. N. 14/Prim/Inf/ata Ve-Mestre, 12/09/2012 IMPORTANTE. OGGETTO: ASSENZE DAL SERVIZIO (in particolare PER MOTIVI DI SALUTE)
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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DIREZIONE DIDATTICA STATALE LEONARDO DA VINCI Via Virgilio, MESTRE (VE) Tel. 041/ Fax C.F CIRC. N. 14/Prim/Inf/ata Ve-Mestre, 12/09/2012 IMPORTANTE A tutto il Personale dipendente Circolo L. Da Vinci Loro Sedi Alle Ass.Amm.ve preposte all Ufficio Personale OGGETTO: ASSENZE DAL SERVIZIO (in particolare PER MOTIVI DI SALUTE) VISTO il D.lgs. n. 165 del 2011; VISTO il C.C.N.L. Scuola del 29/11/2007; VISTO il D.L. n. 112 del 25/06/08 convertito nella Legge n. 133 del 6/08/2008; VISTA la circolare, applicativa del D.L. n. 7/2008 emessa il 17/07/2008 dal Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare n. 8/2008 emessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e riportante ulteriori chiarimenti; VISTA la Legge n. 102 del 3/08/2009 che all art. 23 modifica l art. 71 della Legge 133/2008; VISTO il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 e successive circolari applicative; VISTO il D.M. n. 206 del 18/12/2009; VISTO il D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge n. 111 del 2011; VISTA la circolare D.F.P. n. 10 del 01/08/2011 (il testo sottolineato) si provvede, con la presente, a: informare tutti i lavoratori relativamente alle norme attualmente in vigore in materia di assenze per motivi di salute dettare disposizioni organizzative funzionali ed efficaci, destinate a tutti i lavoratori sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, relativamente alle operazioni di: comunicazione delle assenze dal servizio da qualunque motivo determinate; modalità e tempi per la documentazione o autocertificazione; criteri per l esercizio del controllo informare tutti i lavoratori relativamente al trattamento economico nei periodi di assenza per malattia. COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE E a cura del lavoratore e va prodotta con il massimo anticipo possibile, onde permettere all ufficio di avviare la procedura prevista per la sostituzione dell assente. Le assenze per malattia o per motivi personali urgenti vanno comunicate tra le ore 7.40 e le ore 8.00 del giorno di assenza, o di prosecuzione, a questo numero telefonico: 041/ che va utilizzato esclusivamente per questo scopo e in questa fascia oraria. Nella segnalazione telefonica, il dipendente avrà cura di comunicare il proprio turno di servizio previsto per la giornata e di comunicare, altresì, la presumibile durata della prognosi. Quest ultima dovrà essere comunicata tempestivamente non appena determinata dal medico. Contestualmente alla comunicazione telefonica, la segreteria predispone il modulo di domanda con i dati dell interessato/a, la data d inizio dell assenza, la tipologia dell assenza ed il periodo (se già conosciuto) e l assume a protocollo. L interessato/a, il giorno stesso del suo rientro in servizio, dovrà completare e sottoscrivere il modello già predisposto dalla segreteria allegandovi, se non già consegnato precedentemente, la certificazione prevista dalla normativa, ad eccezione delle domande di assenza per motivi di salute per le quali è prevista l acquisizione del certificato telematico. Solo nel caso in cui non venisse acquisita la certificazione per via telematica o fosse riscontrata una difformità di quest ultima rispetto alla richiesta, la segreteria convocherà l interessato/a. Si invitano i docenti a comunicare anche all ins. di collegamento della scuola di servizio (per quanto riguarda i plessi dipendenti) la propria assenza, per poter provvedere alla gestione degli alunni in attesa dell invio del supplente.
2 A tal fine si indicano qui di seguito i numeri di telefono dei plessi dipendenti ed i relativi Insegnanti di collegamento: PLESSO INS. di COLLEGAMENTO NUMERO DI TELEFONO DA VINCI CAMPAGNA DONATELLA 041/ BARACCA BALLIELO TERESA 041/ PICCOLO PRINCIPE CALZAVARA ANNA 041/ RODARI COLOMBARI ANNAMARIA 041/ Qualora il dipendente non fosse in grado di comunicare la propria assenza anche al plesso di appartenenza, ne darà avviso alla segreteria che provvederà in merito. MODALITÀ E TEMPI PER LA DOCUMENTAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE Per la comunicazione delle assenze il personale utilizzerà i modelli predisposti. Per quanto riguarda le modalità di giustificazione dell assenza per malattia e l invio della relativa certificazione che la comprova, si riportano testualmente e per esteso, per la parte di interesse, le disposizioni di cui all art. 69 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009: 1) Dopo l art. 55 del D.Lgs. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti (omissis): 55-septies (controlli sulle assenze): Nell ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell anno solare, l assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 2) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2033 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, introdotto dall articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006 n.296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all amministrazione. La circ. 7/2008 chiarisce che: Quanto all individuazione del periodo superiore a 10 giorni, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell intera assenza sia nell ipotesi in cui in occasione dell evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l assenza sia continuativa ( malattia protratta ). Nella nozione di secondo evento rientra anche l ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno. Nei casi sopra visti, le amministrazioni non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.la qualità del medico, ossia l evidenza del rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, dovrà risultare dalla certificazione. La circolare n. 74 del 19/03/2010 così cita: Trasmissione telematica - Oneri e vantaggi per il lavoratore. E cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale. Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allo stesso l indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all amministrazione. Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata. In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso. L invio telematico effettuato dal medico soddisfa l obbligo del lavoratore di recapitare l attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all inizio della malattia, fermo restando l obbligo di quest ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all amministrazione per i successivi controlli medico fiscali. L INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni dì malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.
3 ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI Per quanto riguarda le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, la circ. 8/2008 evidenzia che il D.L. 112/2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto l assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti le ferie. Il ricorso all uno o all altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione). Si precisa che, dopo l entrata in vigore del D.L. 112/2008, in linea generale, se l assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, ricorrendone i presupposti, è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto le assenze in questione saranno trattate dall amministrazione come assenze per malattia ai fini dell applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell applicazione dell art. 71 comma 2. Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, la circ. 10/2011 stabilisce che: Nel caso in cui l assenza per malattia abbia luogo per l espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Si precisa che, sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea. CONTROLLO Per quanto riguarda il controllo delle assenze per malattia (visita fiscale), si riporta quanto disposto secondo la circ. 10/2011: Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all effettuazione della visita, tenendo conto dell esigenza di contrastare e prevenire l assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Si riporta stralcio dell art. 17 del C.C.N.L. Scuola vigente: Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. Il dipendente, che durante l assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l indirizzo dove può essere reperito. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo.omissis Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (*), che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all amministrazione con l indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. Si riporta quanto disposto dal D.M. del 18/12/2009: Art. 1 (fasce di reperibilità): in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
4 (*) Dalla circ. 10/2011: La valutazione dei giustificati motivi che consentono l allontanamento è rimessa all amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Considerato che il Dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa; l assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione; negli altri casi ha la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del D.P.R. 445/2000. Si rammenta che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l art. 5 del D.L. 463/1983 comma 14 che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento. Art. 2 D.M. 206/2009 (esclusioni dall obbligo di reperibilità): sono esclusi dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita b) Infortuni sul lavoro c) Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio d) Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA Si riporta quanto disposto dall art. 71 comma 1 della citata legge 133/2008: Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. La circ. 8/2008 chiarisce: La norma prescrive una decurtazione permanente nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l assenza si protrae per più di dieci giorni. La circ. 7/2008 chiarisce: In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della 13^ mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam. Si riporta quanto previsto dal C.C.N.L. Scuola relativamente alla struttura della retribuzione (art. 77) per l individuazione delle voci rientranti nel trattamento economico fondamentale e quelle rientranti nel trattamento accessorio: trattamento fondamentale: stipendio tabellare per posizioni stipendiali posizioni economiche orizzontali eventuali assegni ad personam trattamento accessorio retribuzione professionale docenti compenso per le funzioni strumentali del personale docente compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive indennità di direzione al DSGA compenso individuale accessorio per il personale ATA compenso per incarichi ed attività al personale ATA indennità e compensi retribuiti con il fondo di istituto altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
5 PERMESSI BREVI PER VISITE MEDICHE ED ANALISI DIAGNOSTICHE SENZA OBBLIGO DI RECUPERO In attesa della nuova stesura del contratto integrativo di istituto, si riporta quanto concordato, in merito all oggetto, tra Dirigente Scolastico e R.S.U. di Istituto nella riunione di contrattazione del 25/02/2008. I permessi brevi per visite mediche ed accertamenti diagnostici senza obbligo di recupero vengono previsti nel contratto integrativo di istituto, ma riconducendoli alle condizioni già previste dall art. 16 CCNL (con esclusione dell obbligo di recupero): compatibilità con le esigenze di servizio sostituzione con personale in servizio estensione del diritto anche al personale con contratto a tempo determinato limite orario giornaliero pari a 2 ore per il personale docente e ½ turno di servizio per il personale ata Modalità operative: valutazione e attribuzione del permesso breve a cura del docente di collegamento (per i docenti) e DSGA (per il personale ata) consegna successiva della documentazione (senza indicazioni di dati sensibili) direttamente al docente di collegamento e al DSGA consegna cumulativa di tutte le certificazioni a fine anno in segreteria a cura del docente di collegamento. Si sottolinea: la necessità di richiesta con congruo anticipo rispetto alla data di fruizione l eventualità che non tutto il personale possa usufruire del permesso breve tenuto conto dell organico del plesso di appartenenza ai fini della sostituzione l eventualità che il permesso breve già attribuito possa sommarsi a situazioni di assenza di personale imprevedibili. Per gli altri tipi di assenza, diversi da motivi di salute, si rinvia alle specifiche disposizioni normative e contrattuali. Per quanto riguarda i permessi orari, seguirà circolare dispositiva in merito. Si invita il personale tutto ad una attenta, puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni qui dettate. Per quanto non riportato nella presente, si fa comunque riferimento alla normativa citata in premessa. IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Dott. Giancarlo CAVINATO - fb
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