A407 - CONTO TV/SKY ITALIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "A407 - CONTO TV/SKY ITALIA"

Transcript

1 A407 - CONTO TV/SKY ITALIA L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2008; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; VISTI gli articoli 81 e 82 del Trattato CE; VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE; VISTA la denuncia della società Conto Tv S.r.l., pervenuta in data 26 maggio 2008 e integrata in data 24 giugno 2008, relativa ad alcuni comportamenti ritenuti lesivi della concorrenza posti in essere dalla società Sky Italia S.r.l. in relazione ai corrispettivi richiesti per servizi di accesso alla propria piattaforma satellitare; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. SKY ITALIA S.r.l. (di seguito Sky) è l operatore televisivo satellitare nato nel luglio 2003 dalla fusione delle piattaforme Stream e Tele+. Sky è soggetta all attività di direzione e coordinamento esercitata da The News Corporation Ltd., società a capo del gruppo Newscorp, attivo nel settore dei media su scala mondiale. Le attività di Newscorp includono la produzione e la distribuzione di film e di programmi televisivi, la trasmissione di programmi televisivi via satellite e via cavo, la pubblicazione di giornali, riviste e libri, la produzione e la distribuzione di prodotti e servizi promozionali e pubblicitari, lo sviluppo di mezzi di trasmissione digitale, lo sviluppo di sistemi di gestione ad accesso condizionato e su abbonamento e la creazione e la distribuzione di programmazioni online. Nel 2007, Sky ha realizzato un fatturato di 2,4 miliardi di euro CONTO TV S.r.l. (di seguito Conto Tv) è un emittente televisiva che trasmette programmi a pagamento sulla piattaforma satellitare, su internet e, limitatamente ad alcune aree del territorio, sul digitale terrestre. La programmazione dell emittente include film in pay-per-view, programmi per adulti, programmi di wellness ed eventi calcistici. In particolare, Conto Tv ha recentemente acquisito i diritti audiovisivi relativi ad alcune partite della UEFA Champions League, della Serie B del Campionato Italiano (stagione 2007/08) e ha da ultimo acquisito i diritti audiovisivi del terzo e quarto turno eliminatorio della TIM CUP 2008/09 e dei primi quattro turni eliminatori della TIM CUP 2009/2010. II. FATTI DENUNCIATI 3. Un emittente televisiva che intenda trasmettere programmi e canali a pagamento, in abbonamento e/o in modalità pay-per-view, sulla piattaforma satellitare di Sky deve acquistare da quest ultima diversi servizi tecnici a livello wholesale. Si tratta, inter alia, di servizi di simulcrypt 2, necessari nel caso in cui l emittente utilizzi un sistema di accesso condizionato diverso da quello proprietario utilizzato dalla stessa Sky, di servizi per la gestione degli utenti e per il posizionamento delle offerte nella guida elettronica dei programmi della piattaforma 3. 1 Il risultato si riferisce all anno fiscale con scadenza il 30 giugno Il simulcrypt è un servizio che consente di trasmettere la stessa offerta digitale criptata con differenti sistemi di accesso condizionato. 3 In merito, si rileva che nell ambito degli impegni presentati dinanzi alla Commissione europea nell ambito della concentrazione comunitaria M.2876 Newscorp/Telepiù, Newscorp si è impegnata a: i) concedere l'accesso alla propria piattaforma ai concorrenti satellitari e ad offrire tutti i servizi relativi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, ii) rilasciare licenze per il suo sistema di accesso condizionato proprietario a tutti i richiedenti su base equa e non discriminatoria, iii) concludere accordi di simulcrypt entro nove mesi dalla richiesta presentata da concorrenti intenzionati ad adottare un sistema di accesso condizionato diverso da quello utilizzato da Newscorp.

2 4. Il 6 luglio 2006 e il 18 settembre 2007, Conto Tv e Sky hanno stipulato un Contratto di Simulcrypt e fornitura di servizi e un Accordo di simulcrypt e fornitura di servizi relativo alle nuove offerte di Conto TV in forza dei quali Sky rende disponibile agli abbonati attivi sulla propria piattaforma i programmi e i canali a pagamento trasmessi dall emittente Conto Tv. Entrambi gli accordi prevedevano come data di scadenza il 29 novembre Nel corso del 2007 e del 2008, Sky ha inviato a Conto Tv diverse bozze di rinnovo contrattuale. 5. Per i servizi wholesale prestati da Sky, gli accordi e le proposte di rinnovo prevedono il pagamento da parte di Conto Tv sia di corrispettivi una tantum che di somme periodiche, anche a titolo di contribuzione ai costi comuni della piattaforma satellitare. La contribuzione ai costi comuni richiesta da Sky a Conto Tv in base al contratto del settembre 2007 ammonta a circa [omissis]% 4 dei ricavi dell emittente. Tali condizioni contrattuali sono state confermate da Sky nella bozza di rinnovo presentata a Conto Tv nel novembre Nella proposta contrattuale da ultimo predisposta nel maggio 2008, Sky ha richiesto una contribuzione che costituisce [omissis]% dei ricavi di Conto Tv. 6. Conto Tv ritiene che i corrispettivi imposti da Sky siano definiti in maniera non trasparente, non riflettano i costi sottostanti essendo calcolati in funzione dei ricavi di Conto Tv e raggiungano un valore particolarmente elevato in termini assoluti nel caso di offerta dei contenuti di maggior richiamo, quali gli incontri calcistici. 7. Pertanto, ad avviso del segnalante le condizioni economiche richieste da Sky per la fornitura di servizi di simulcrypt e di altri servizi tecnici per l accesso alla piattaforma satellitare sarebbero incongrue, non orientate ai costi e discriminatorie, integrando un comportamento anticoncorrenziale da parte della stessa Sky, idoneo a compromettere la capacità competitiva di Conto Tv, anche in relazione all acquisizione di contenuti c.d. premium, quali i diritti audiovisivi delle partite di calcio. 8. La società denunciante rileva che l incongruità e il connotato discriminatorio dei contributi richiesti da Sky per la copertura dei costi comuni della piattaforma satellitare possono essere apprezzati chiaramente alla luce dell offerta in revenue sharing che Sky ha presentato alle società sportive di Serie B per i diritti audiovisivi relativi alla partite del campionato cadetto 2007/2008. Le condizioni economiche prospettate in tale proposta, infatti, avrebbero garantito alle squadre il 95% dei ricavi generati dalla vendita degli eventi in modalità pay per view, mentre solo il restante 5% sarebbe stato trattenuto da Sky per la copertura dei costi sostenuti. Nella proposta di accordo inviata da Sky ai club di Serie B in data 19 novembre 2007, si afferma: Sky è disposta ad accettare di essere remunerata solo in relazione ai costi effettivi che sosterrà nel realizzare l offerta. 9. Tale offerta sarebbe stata presentata anche a emittenti televisive locali, concorrenti di Conto Tv, che avevano concluso accordi con le squadre di Serie B. Infatti, Sky avrebbe stipulato un accordo di questo tenore con Rete Tele Brescia, l emittente televisiva a cui il Brescia Calcio aveva ceduto i diritti televisivi relativi alle proprie partite casalinghe per la trasmissione della partita Brescia-Frosinone del 25 maggio Inoltre, risulterebbe che la stessa Sky abbia siglato direttamente con l Albinoleffe un accordo per la trasmissione in revenue sharing della partita disputata con il Lecce l 11 giugno 2008 per i play-off del campionato di Serie B. 10. Conto Tv sostiene che non avrebbe potuto presentare una simile offerta per l acquisizione dei diritti audiovisivi delle partite di Serie B, dato che avrebbe dovuto corrispondere a Sky ben oltre il 5% dei propri ricavi come contributo per la sola copertura dei costi comuni della piattaforma satellitare, e sopportare altresì in proprio rilevanti costi di distribuzione e di marketing. 11. Peraltro, risulta che Sky abbia presentato alla Lega Nazionale Professionisti una nuova offerta in revenue-sharing per l acquisizione dei diritti audiovisivi delle dirette degli incontri del Campionato di serie B 2008/2009 e 2009/2010, aggiudicandosi i medesimi per la piattaforma satellitare. 4 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 2

3 III. I MERCATI RILEVANTI A) Il mercato della pay-tv Il mercato del prodotto 12. Il mercato della pay-tv coincide con il mercato complessivo dei servizi televisivi a pagamento, che possono essere erogati con vari mezzi di trasmissione, e in particolare via satellite (DTH) e attraverso il digitale terrestre (DTT), nonché via cavo, internet e reti di telefonia mobile. 13. Nella prassi della Commissione e dell Autorità, il mercato della pay-tv è tradizionalmente considerato distinto dal mercato della televisione in chiaro e, più specificamente, dal mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo 5. Ciò, in primo luogo, in quanto i programmi e i contenuti premium normalmente distribuiti attraverso la pay-tv non sono di norma sostituibili con i programmi e i contenuti trasmessi dai canali in chiaro. Inoltre, la principale fonte di ricavi degli operatori attivi nella pay-tv è rappresentata dagli abbonamenti e dalla vendita di programmi in pay-per-view; gli operatori attivi nel mercato della televisione in chiaro si finanziano invece con la pubblicità e/o con contributi statali. Mentre nel mercato della pay-tv esiste dunque una relazione commerciale diretta tra l operatore televisivo e gli spettatori, nel mercato della televisione in chiaro vi è un unica relazione commerciale tra l operatore e gli inserzionisti pubblicitari. Pertanto, le caratteristiche della domanda e dell offerta sono profondamente diverse nei due mercati, e risulta limitata anche la sostituibilità dal lato dell offerta tra televisione free-to-air e pay-tv. In conclusione, dunque, il mercato della pay-tv e quello della raccolta pubblicitaria televisiva possono essere considerati distinti, tra i quali intercorrono comunque collegamenti derivanti da relazioni orizzontali. 14. Coerentemente con la prassi comunitaria, non si ritiene necessario operare un ulteriore distinzione all interno del mercato della pay-tv in base alle differenti piattaforme trasmissive utilizzate per la fornitura dei servizi 6. In ogni caso, si sottolinea che la posizione di mercato di Sky risulterebbe ulteriormente rafforzata nel caso in cui si volesse individuare un distinto mercato della pay-tv su piattaforma satellitare, dato che in tale contesto Sky deterrebbe una quota prossima al 100%. 15. Per quanto concerne la possibile distinzione tra canali lineari e non lineari e cioè tra canali a pagamento fruibili tramite abbonamento e l offerta di contenuti acquistabili in pay-per-view, near-video-ondemand e video-on-demand 7, si ritiene che nel caso di specie, coerentemente con quanto affermato nella decisione adottata dalla Commissione europea nel caso COMP/M.2876 Newscorp/Telepiù, la pay-per-view non costituisca un mercato rilevante distinto dalla pay-tv tradizionale. In proposito, con riferimento alla sostituibilità dal lato della domanda, si osserva che gli operatori offrono spesso un medesimo contenuto, soprattutto nel caso di incontri calcistici, sia all interno di un pacchetto di eventi acquistabili in abbonamento che come singolo evento acquistabile in pay-per-view. Inoltre, dal lato dell offerta non appaiono esservi particolari barriere che possano ostacolare un cambiamento in tempi relativamente brevi delle modalità di vendita dei propri contenuti, e in particolare da pay-per-view ad abbonamento. Il mercato geografico 16. Dal punto di vista geografico, il mercato della pay-tv è tipicamente considerato di dimensione nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di fattori culturali. Le caratteristiche del mercato e la posizione dominante di Sky 17. Nel 2007, il mercato italiano della pay-tv ha raggiunto un valore complessivo pari a 2,3 miliardi di euro. In Italia, il satellite e il digitale terrestre costituiscono le tecnologie trasmissive più importanti per l offerta e la fruizione di contenuti televisivi a pagamento. 5 Cfr. provvedimento finale del procedimento A362 Diritti calcistici, e le decisioni della Commissione Europea nei casi COMP/M.5121, Newscorp/Premiere; COMP/M.4504, SFR/Télé2 France; COMP/M.4204, Cinven/UPC France; COMP/M.3411, UGC/Noos; e COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù. 6 Cfr., inter alia, le decisioni della Commissione Europea nei casi COMP/M.5121, Newscorp/Premiere; e COMP/M.2211 Universal Studio Networks/De Facto 829 (NTL) /Studio Channel Limited. 7 Cfr. casi n. COMP/M.2211 Universal Studio Networks/De Facto 829 (NTL) Studio Channel Ltd.; COMP JV 37 BSkyB/Kirch Pay Tv.; COMP/M.5121 Newscorp/Premiere. 3

4 Si stima che, nel primo trimestre del 2008, in virtù di un incremento netto di circa 400 mila abbonati nel corso dell anno precedente, 4,5 milioni famiglie italiane avessero un accesso alla televisione satellitare a pagamento. Nel corso dello stesso anno vi è stato un significativo aumento dei decoder digitali terrestri venduti, che si stima siano ora posseduti da oltre 5 milioni di famiglie, e una significativa diffusione dei servizi di televisione a pagamento offerti su tale piattaforma, utilizzati da oltre 2,4 milioni famiglie. 18. Nel 2007, Sky ha ottenuto ricavi da pay-tv di oltre 2,1 miliardi di euro e, alla luce della struttura del mercato, illustrata nella seguente tabella, risulta detenere una posizione dominante nel mercato della pay-tv in Italia. Tabella 1 Quote di mercato nelle offerte televisive a pagamento Sky 93,9 % 91,2 % RTI 3,9 % 5,4 % Telecom Italia Media 0,5% 0,5 % Operatori TLC 1,7 % 2,9 % Totale 100 % 100 % Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Relazione Annuale La quota di mercato di Sky è infatti superiore al 90%, ed è significativamente maggiore di quella detenuta dal principale concorrente, RTI, inferiore al 6%. 20. Si rileva inoltre che Sky detiene un insieme di caratteristiche che concorrono a sostanziare la propria posizione di dominanza nel mercato: afferisce a un gruppo attivo nel settore media a livello mondiale; offre una programmazione televisiva che per ampiezza, varietà e qualità non è allo stato paragonabile a quella di altre emittenti a pagamento; dispone di un elevata forza contrattuale per l acquisizione di contenuti premium; gestisce l unica importante piattaforma satellitare attiva in Italia che, nell attuale contesto tecnologico e di mercato, rappresenta il principale e più diffuso canale di distribuzione di contenuti televisivi a pagamento. B) Il mercato dell accesso wholesale alla piattaforma satellitare Il mercato del prodotto 21. Un emittente che intenda operare come pay-tv può costituire una propria piattaforma o accedere alla piattaforma tecnica già esistente di un operatore, acquistando da quest ultimo i necessari servizi wholesale. 22. L accesso wholesale alla piattaforma satellitare appare configurare un mercato rilevante a sé stante. Si tratta, infatti, di un mercato che può essere distinto dall accesso ad altre piattaforme per la pay-tv. Ciò, in primo luogo, in considerazione della diffusione delle piattaforma satellitare, alla quale sono imputabili oltre il 90% dei ricavi della pay-tv in Italia, rispetto alle altre piattaforme di pay-tv. Si rileva, inoltre, che i costi che un emittente dovrebbe sostenere per offrire servizi di pay-tv attraverso le varie piattaforme sono significativamente diversi e, in particolare, che, per un nuovo entrante, la trasmissione sul digitale terrestre sull intero territorio nazionale comporterebbe costi fissi significativamente più elevati rispetto alla trasmissione su piattaforma satellitare 8. Pertanto, allo stato, si ritiene che per un emittente di pay-tv l accesso wholesale alla piattaforma satellitare non sia sostituibile con l utilizzo di piattaforme di pay-tv alternative, le quali possono piuttosto essere considerate come complementari alla diffusione via satellite. In proposito, si ritiene che attualmente le altre piattaforme non siano in grado di esercitare un vincolo competitivo tale da disciplinare le condizioni economiche praticate per l accesso alla piattaforma satellitare. 8 Cfr. concentrazione M.2876 Newscorp/Telepiù,

5 Il mercato geografico 23. Dal punto di vista geografico, il mercato ha dimensione nazionale, in quanto concerne specificamente l accesso al mezzo trasmissivo con l obiettivo di raggiungere una base clienti localizzata nel territorio italiano. Le caratteristiche del mercato e la posizione dominante di Sky 24. Nel mercato dell accesso wholesale alla piattaforma satellitare, Sky ha una posizione dominante, dato che, a seguito della concentrazione Newscorp/Telepiù, controlla l unica importante piattaforma satellitare in Italia, che costituisce il mezzo più diffuso per la fruizione di canali e di programmi televisivi a pagamento in Italia, alla quale sono imputabili oltre il 90% dei ricavi complessivi realizzati nel mercato della pay-tv. 25. Si rileva, inoltre, che appaiono esservi notevoli barriere all entrata che ostacolano la creazione di una piattaforma satellitare alternativa, dovute ai costi fissi e irrecuperabili che devono essere sostenuti per l approvvigionamento di contenuti premium e per raggiungere una significativa diffusione di decoder tra gli utenti. Si consideri, al riguardo, che la piattaforma di Sky è chiusa, nel senso che gli utenti devono necessariamente utilizzare i decoder forniti dalla stessa Sky, i quali possono essere utilizzati esclusivamente per ricevere le trasmissioni della piattaforma satellitare di quest ultima. IV. VALUTAZIONI 26. I fatti e i comportamenti segnalati sembrano manifestare che Sky abbia applicato a Conto Tv condizioni per la fornitura di servizi di simulcrypt e di altri servizi tecnici, e in particolare corrispettivi a titolo di contribuzione ai costi comuni della piattaforma satellitare, che hanno un connotato discriminatorio, anche alla luce dei costi sottostanti. 27. I corrispettivi periodici richiesti da Sky per la copertura dei costi comuni, che costituiscono una percentuale particolarmente elevata dei ricavi di Conto Tv e sono definiti in maniera non trasparente, appaiono discriminatori. Ciò risulterebbe, in particolare, alla luce dell offerta presentata dalla stessa Sky per l acquisto dei diritti relativi alle partite di Serie B del Campionato 2007/08. Infatti, da tale offerta si desume che il 5% dei ricavi conseguiti dalla trasmissione degli eventi è ritenuta da Sky sufficiente a coprire i costi da essa sostenuti, e dunque anche la contribuzione ai costi comuni della piattaforma satellitare. 28. Peraltro, risulta configurabile una condotta discriminatoria da parte di Sky anche nell ipotesi in cui detta offerta non consentisse all impresa la piena copertura di tutti i costi sottostanti, ivi compresi i costi comuni di piattaforma. In questo caso, infatti, Sky avrebbe di fatto riservato a se stessa condizioni di accesso alla piattaforma notevolmente meno onerose di quelle applicate a Conto Tv, ottenendo un indebito vantaggio nell acquisizione dei diritti audiovisivi relativi agli incontri di Serie B e limitando in tal modo la capacità competitiva di Conto Tv nel mercato della pay-tv. 29. L impossibilità di accedere alla piattaforma satellitare di Sky a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie rappresenta, nell attuale contesto di mercato, un ostacolo tale da impedire lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel mercato della pay-tv, nella misura in cui limita l accesso a nuovi concorrenti e la pressione competitiva esercitabile dalle emittenti satellitari già attive. 30. Va peraltro osservato che la contribuzione richiesta da Sky a Conto TV, in quanto calcolata in funzione dei ricavi derivanti da abbonamenti e dalle vendite di eventi in pay-per-view, rappresenta un costo variabile idoneo a riflettersi direttamente sui prezzi che l emittente può praticare ai propri clienti. Pertanto, esso rappresenta uno strumento a disposizione dell operatore dominante particolarmente efficace per incidere sulla capacità competitiva dei propri concorrenti e per limitare gli effetti benefici del confronto concorrenziale. 31. Gli ostacoli allo sviluppo di una effettiva concorrenza nel mercato della pay-tv sono altresì idonei a generare un danno per i consumatori, in quanto possono tradursi sia in prezzi più elevati sia in una ridotta varietà e qualità della programmazione. 32. Inoltre, i corrispettivi richiesti da Sky a Conto Tv possono avere prodotto conseguenze distorsive sulla concorrenza nei mercati a monte dell acquisizione di contenuti audiovisivi quali, ad esempio, i diritti calcistici. In questo senso, occorre verificare se le condizioni economiche imposte a Conto Tv, rispetto a quelle praticate da Sky a se stessa o ad altri operatori terzi per servizi equivalenti, siano tali da pregiudicare la capacità della stessa Conto Tv di acquisire contenuti. 5

6 33. Per quanto evidenziato, le condizioni economiche imposte da Sky a Conto Tv per i servizi wholesale di accesso alla piattaforma satellitare, laddove ne fosse confermata la natura discriminatoria, sono suscettibili di configurare un abuso di posizione dominante di natura escludente volto a limitare lo sviluppo della concorrenza nel mercato italiano della pay-tv. V. L APPLICABILITÀ DELL ARTICOLO 82 DEL TRATTATO CE 34. Tutti i comportamenti denunciati appaiono idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri della Comunità europea, in quanto interessano una parte sostanziale del mercato comune e hanno significative conseguenze sugli scambi intracomunitari. 35. I comportamenti posti in essere da Sky investono mercati nazionali, come sopra più ampiamente descritti, i quali, per definizione, costituiscono una parte sostanziale del mercato comune. I comportamenti contestati sono idonei, quindi, a produrre effetti nei confronti di fornitori sia italiani che stranieri, i quali desiderino offrire servizi di pay-tv a clienti italiani. 36. Tali condotte appaiono idonee a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, in quanto condizioni di accesso alla piattaforma satellitare di Sky ingiustificatamente gravose e/o discriminatorie risultano atte a limitare od ostacolare l accesso al mercato italiano della pay-tv da parte di altri operatori anche stranieri 9. RITENUTO, pertanto, che, sulla base delle evidenze raccolte, i comportamenti di Sky Italia S.r.l. potrebbero dare luogo ad una violazione dell articolo 82 del Trattato CE; DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti della società Sky Italia S.r.l., per accertare l'esistenza di una violazione dell articolo 82 del Trattato CE; b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Buttà; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 9 In merito al pregiudizio al commercio intracomunitario, la Commissione ritiene che qualsiasi abuso che rende più difficile l accesso ad un mercato nazionale incide sensibilmente sul commercio. Cfr. Comunicazione della Commissione Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato 2004/C 101/07, 3.2.5, punto 96. 6

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 3 novembre 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 3 novembre 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 novembre 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 54 della

Dettagli

A429 RTI/SKY-MONDIALI DI CALCIO. Provvedimento n.21767.

A429 RTI/SKY-MONDIALI DI CALCIO. Provvedimento n.21767. A429 RTI/SKY-MONDIALI DI CALCIO. Provvedimento n.21767. L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 novembre 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

A407 - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 18932

A407 - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 18932 A407 - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 18932 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2008; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10

Dettagli

II. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9

II. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 A418 - PROCEDURE SELETTIVE LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CAMPIONATI 2010/11 E 2011/12 Provvedimento n. 20116 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; SENTITO

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 28 dicembre

Dettagli

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO Televisione nazionale e locale (in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, inclusi i Servizi Media Audiovisivi) [AT] Sono tenute

Dettagli

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO Televisione nazionale e locale su DTT e satellite (inclusi i Servizi Media Audiovisivi) [AT] Sono tenute a trasmettere la comunicazione

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2009; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2009; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2009; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 54 della

Dettagli

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO Televisione nazionale e locale (in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, inclusi i Servizi Media Audiovisivi) [AT] Sono tenute

Dettagli

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO SERIE BASE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO Televisione nazionale (servizi di media audiovisivi/operatori di rete in ambito nazionale) La differenziazione tra impresa

Dettagli

C SKY ITALIA/R2 Provvedimento n

C SKY ITALIA/R2 Provvedimento n C12207 - SKY ITALIA/R2 Provvedimento n. 27579 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2019; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10

Dettagli

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 28 dicembre

Dettagli

C PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n

C PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n C12078 - PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n. 26332 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 11 gennaio 2017; SENTITO il Relatore Dottoressa

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 79/16/CONS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALLA CESSIONE DELL AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTA la comunicazione della società Sky Italia S.r.l., pervenuta il 28 novembre 2018;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTA la comunicazione della società Sky Italia S.r.l., pervenuta il 28 novembre 2018; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2019; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il D.P.R. 30 aprile

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA N. 1/16/DIS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE REALIZZATA MEDIANTE L ACQUISIZIONE DALLA SOCIETÀ EFFE TV S.R.L.

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTO l articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTO l articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2008; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 81 del Trattato

Dettagli

c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax: al pubblico forniti in postazione fissa per la clientela residenziale

c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax: al pubblico forniti in postazione fissa per la clientela residenziale COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.6.2006 SG-Greffe (2006) D/203018 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Via delle Muratte 25 00187 Roma Italia c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax: + 39 06 69644933

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE RELATIVA ALL ACQUISTO DI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA N. 7/15/DIS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE REALIZZATA MEDIANTE LA CESSIONE DELL INTERO CAPITALE SOCIALE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 316/16/CONS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE RELATIVA ALL

Dettagli

Provvedimento n ( I109 ) TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5 L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n ( I109 ) TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5 L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 2200 ( I109 ) TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5 L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 luglio 1994; SENTITO il Presidente Francesco Saja in sostituzione

Dettagli

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO SERIE RIDOTTA ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO Televisione nazionale (servizi di media audiovisivi/operatori di rete in ambito nazionale) La differenziazione tra impresa

Dettagli

DELIBERA N. 388/17/CONS

DELIBERA N. 388/17/CONS DELIBERA N. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ FOX NEWS (ITALY) S.R.L. (Programma FOX NEWS CHANNEL ) L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 19 ottobre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE RELATIVA ALL ACQUISTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ RCS MEDIAGROUP

Dettagli

A422 SKY ITALIA/AUDITEL Provvedimento n. 20435

A422 SKY ITALIA/AUDITEL Provvedimento n. 20435 A422 SKY ITALIA/AUDITEL Provvedimento n. 20435 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2009; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge

Dettagli

La Svolta Digitale Verso un ambiente multi-piattaforma

La Svolta Digitale Verso un ambiente multi-piattaforma La Svolta Digitale Verso un ambiente multi-piattaforma Augusto Preta Direttore Generale Il mercato TV in Europa TV market revenues 2005 80 60 32,5 34,2 +2.8% 35,1 bln 40 17,6 18,0 +2% 18,4 20 19,8 21,9

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Direzione Infrastrutture e Servizi di Media DETERMINA N. 6/18/DIS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN

Dettagli

Caso n. COMP/M.4312 Generali / Toro

Caso n. COMP/M.4312 Generali / Toro IT Caso n. COMP/M.4312 Generali / Toro Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI Articolo 4 (4) data: 24/08/2006 COMMISSIONE DELLE

Dettagli

I722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE Provvedimento n

I722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE Provvedimento n I722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE Provvedimento n. 20481 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2009; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 273/17/CONS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALLA CONCENTRAZIONE REALIZZATA ATTRAVERSO

Dettagli

DELIBERA N. 469/13/CONS

DELIBERA N. 469/13/CONS DELIBERA N. 469/13/CONS CONCESSIONE DI DEROGA PARZIALE AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DI INVESTIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 34, COMMA 10, E 44, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. AVVIO DI UN PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER LA VERIFICA DI COMPITI DI SERVIZIO PUBBLICO GRAVANTI SULLA RAI AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018-2022 L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio

Dettagli

Un calcio al futuro. Diritti televisivi della Serie A e rilancio del sistema. Roundtable

Un calcio al futuro. Diritti televisivi della Serie A e rilancio del sistema. Roundtable Un calcio al futuro. Diritti televisivi della Serie A e rilancio del sistema. Roundtable Roma, 17 febbraio 2014 Augusto Preta ITMedia Consulting Schema della presentazione Una prospettiva di «sistema»

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della

Dettagli

I790 - VENDITA DIRITTI TELEVISIVI SERIE A 2015-2018 Provvedimento n. 25462

I790 - VENDITA DIRITTI TELEVISIVI SERIE A 2015-2018 Provvedimento n. 25462 I790 - VENDITA DIRITTI TELEVISIVI SERIE A 2015-2018 Provvedimento n. 25462 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

DELIBERA N. 243/17/CONS. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ WINGA S.R.L. (Programma WINGA TV )

DELIBERA N. 243/17/CONS. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ WINGA S.R.L. (Programma WINGA TV ) DELIBERA N. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ WINGA S.R.L. (Programma WINGA TV ) L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2017; VISTA la legge

Dettagli

AS625 - TARIFFE ZTL PER I BUS TURISTICI NEL COMUNE DI PISA

AS625 - TARIFFE ZTL PER I BUS TURISTICI NEL COMUNE DI PISA BOLLETTINO N. 41 DEL 2 NOVEMBRE 2009 77 AS625 - TARIFFE ZTL PER I BUS TURISTICI NEL COMUNE DI PISA Roma, 21 ottobre 2009 Presidente della Giunta Comunale del Comune di Pisa Con la presente segnalazione

Dettagli

c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax:

c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax: COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.11.2005 SG-Greffe (2005) D/206372 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Via delle Muratte 25 00187 Roma Italia c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax: + 39 06

Dettagli

C CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C11959 - CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA Provvedimento n. 25113 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ 6C S.r.l. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE SATELLITARE SUPERFLUO ) PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 DEL

Dettagli

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011 Ricognizione delle misure stabilite dalla deliberazione n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005, recante «Interventi a tutela del pluralismo

Dettagli

Dove i club sono società di produzione (spettacolo sportivo), e la domanda proviene dai tifosi

Dove i club sono società di produzione (spettacolo sportivo), e la domanda proviene dai tifosi Dove i club sono società di produzione (spettacolo sportivo), e la domanda proviene dai tifosi Il calcio è cambiato: LO STRAPOTERE DEI MANAGER Fino a qualche tempo fa vendere il prodotto significava sostanzialmente

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 319/15/CONS AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ NEWS CHANNEL S.r.l. (Programma MED NUCE) L AUTORITÀ

Dettagli

SEGNALAZIONE. Inviata al. Presidente del Senato della Repubblica. Presidente della Camera dei Deputati. Presidente del Consiglio dei Ministri

SEGNALAZIONE. Inviata al. Presidente del Senato della Repubblica. Presidente della Camera dei Deputati. Presidente del Consiglio dei Ministri SEGNALAZIONE ai sensi dell articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante Disciplina della titolarità e della

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 giugno 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della

Dettagli

DELIBERA N. 726/13/CONS

DELIBERA N. 726/13/CONS DELIBERA N. 726/13/CONS CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELL ALLEGATO A DELLA DELIBERA N. 216/00/CONS RECANTE DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD DEI DECODIFICATORI E LE NORME

Dettagli

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 ottobre 2016 in prima convocazione e del 29 ottobre 2016 in seconda convocazione

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 ottobre 2016 in prima convocazione e del 29 ottobre 2016 in seconda convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 ottobre 2016 in prima convocazione e del 29 ottobre 2016 in seconda convocazione Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Utilizzo Multipiattaforma della TV Digitale

Utilizzo Multipiattaforma della TV Digitale Utilizzo Multipiattaforma della TV Digitale Augusto Preta Direttore Generale Seminario Dalla Tv analogica alla Tv digitale Rischi e vantaggi per il consumatore Sala MPS - Via Minghetti 30 - Roma Giovedì,

Dettagli

Dai diritti televisivi sugli eventi sportivi ai diritti mediatici

Dai diritti televisivi sugli eventi sportivi ai diritti mediatici Dai diritti televisivi sugli eventi sportivi ai diritti mediatici Oggetto del diritto Ripresa e diffusione delle immagini dell evento sportivo Ius excludendi alios Sfruttamento economico e commercializzazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 283/14/CONS CHIUSURA DELL ANALISI SULLE CONDIZIONI E MODALITA DI UTILIZZO DELLA CAPACITA TRASMISSIVA PER LA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI,

Dettagli

Provvedimento n. 4389 ( A156 ) ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n. 4389 ( A156 ) ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 4389 ( A156 ) ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 1996; SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo; VISTA la

Dettagli

C ALITALIA/ALITALIA LOYALTY Provvedimento n

C ALITALIA/ALITALIA LOYALTY Provvedimento n C12209 - ALITALIA/ALITALIA LOYALTY Provvedimento n. 27488 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l articolo

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 101

Dettagli

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE Nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance

Dettagli

Allegato B alla delibera n. 87/06/CONS

Allegato B alla delibera n. 87/06/CONS Allegato B alla delibera n. 87/06/CONS Integrazione alla consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico

Dettagli

DELIBERA N. 104/18/CONS. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ DIGICAST S.P.A. (Programma CACCIA )

DELIBERA N. 104/18/CONS. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ DIGICAST S.P.A. (Programma CACCIA ) DELIBERA N. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ DIGICAST S.P.A. (Programma CACCIA ) L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 1 marzo 2018; VISTA la legge

Dettagli

Provvedimento n ( C3820 ) CINEMATOGRAFICA/COLONNA ATELIER-FLORA B L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n ( C3820 ) CINEMATOGRAFICA/COLONNA ATELIER-FLORA B L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 8133 ( C3820 ) TOSCO CINEMATOGRAFICA/COLONNA ATELIER-FLORA B L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 marzo 2000; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

Dettagli

Insieme alle due proposte di delibera dell Autorità concernenti rispettivamente:

Insieme alle due proposte di delibera dell Autorità concernenti rispettivamente: Relazione tecnica (riferimento delibera 205/99) PRESUPPOSTI E FONDAMENTI DI PROVVEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI CESSIONE DELL ENERGIA ELETTRICA ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI, PER L INTEGRAZIONE

Dettagli

Caso n. COMP/M FIAT / MAGNETI MARELLI. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI

Caso n. COMP/M FIAT / MAGNETI MARELLI. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI IT Caso n. COMP/M.3590 - FIAT / MAGNETI MARELLI Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON

Dettagli

Mediaset Carta Premium Scenari di sviluppo e innovazione nelle forme e nei sistemi di pagamento

Mediaset Carta Premium Scenari di sviluppo e innovazione nelle forme e nei sistemi di pagamento Mediaset Carta Premium Scenari di sviluppo e innovazione nelle forme e nei sistemi di pagamento CeTIF Competence Centre Milano 26 marzo 2008 MEDIASET Carta PREMIUM TV Digitale e TV Digitale Terrestre La

Dettagli

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 548 del O G G E T T O

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 548 del O G G E T T O REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 548 del 20-7-2016 O G G E T T O Realizzazione di una rubrica televisiva di informazione sanitaria. Rinnovo contrattuale

Dettagli

Caso n. COMP/M UNICREDIT/ CAPITALIA. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI. Articolo 4 (4) data: 09/07/2007

Caso n. COMP/M UNICREDIT/ CAPITALIA. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI. Articolo 4 (4) data: 09/07/2007 IT Caso n. COMP/M.4740 - UNICREDIT/ CAPITALIA Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI Articolo 4 (4) data: 09/07/2007 COMMISSIONE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (di seguito, TFUE);

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (di seguito, TFUE); L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 luglio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'articolo 101 del

Dettagli

DOCUMENTO DELLA BANCA DATI PUNTOSICURO

DOCUMENTO DELLA BANCA DATI PUNTOSICURO DOCUMENTO DELLA BANCA DATI PUNTOSICURO 07/12/2006: AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 15 novembre 2006 Misure di sicurezza in materia di tutela dei minori da implementare sui terminali

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE GOLD TV ITALIA

Dettagli

DELIBERA N. 140/16/CONS

DELIBERA N. 140/16/CONS DELIBERA N. 140/16/CONS AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ AMANITA MEDIA S.R.L. (Programma FIGHT NETWORK ITALIA ) L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.E.I. CANALE 103 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE REI TV-LCN 89 ) PER LA VIOLAZIONE DELL ART.

Dettagli

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE Nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance

Dettagli

Imposte sul reddito (6.019) (16,3) Utile (perdita) netto da attività cessate/destinate ad essere cedute (4.256) (11.302) 7.

Imposte sul reddito (6.019) (16,3) Utile (perdita) netto da attività cessate/destinate ad essere cedute (4.256) (11.302) 7. Gli schemi riclassificati di Conto Economico, di Stato Patrimoniale e di Rendiconto Finanziario del Gruppo Telecom Italia Media e di Telecom Italia Media S.p.A., nel seguito presentati, sono quelli riportati

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ R2 S.R.L. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SKY ITALIAN HOLDINGS S.P.A. L

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 dicembre 2010; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione

Dettagli

C BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n

C BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n C9498 - BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n. 18786 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 agosto 2008; SENTITO il Relatore Giorgio

Dettagli

DELIBERA N. 409/17/CONS

DELIBERA N. 409/17/CONS DELIBERA N. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ DE AGOSTINI EDITORE S.P.A. (Programma DeA Kids +1 ) L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 6 novembre

Dettagli

ITALIANE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ITALIANE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 5528 ( A218 ) CONSORZIO RISPOSTA/ENTE POSTE ITALIANE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 1997; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

Dettagli

A438 - SELECTA/POSTE ITALIANE Provvedimento n

A438 - SELECTA/POSTE ITALIANE Provvedimento n A438 - SELECTA/POSTE ITALIANE Provvedimento n. 22193 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge

Dettagli

Caso n. COMP/M.5309 CCHBCI/ SOCIB. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI. Articolo 4(4) data: 15/09/2008

Caso n. COMP/M.5309 CCHBCI/ SOCIB. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI. Articolo 4(4) data: 15/09/2008 IT Caso n. COMP/M.5309 CCHBCI/ SOCIB Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI Articolo 4(4) data: 15/09/2008 COMMISSIONE DELLE

Dettagli

DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA

DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2011; VISTA la legge 31

Dettagli

La struttura verticale dei mercati. Master in Analisi dei Mercati e Sviluppo Locale. Modulo di Economia Industriale e Settoriale

La struttura verticale dei mercati. Master in Analisi dei Mercati e Sviluppo Locale. Modulo di Economia Industriale e Settoriale Master in Analisi dei Mercati e Sviluppo Locale Modulo di Economia Industriale e Settoriale Dott.ssa Marcella Scrimitore Parte quarta 1 La struttura verticale dei mercati Ogni settore ha una struttura

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1269 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI) e dal Ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI)

Dettagli

IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E STRATEGICO DEL SETTORE CALCIO: CONFRONTO INTERNAZIONALE

IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E STRATEGICO DEL SETTORE CALCIO: CONFRONTO INTERNAZIONALE IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E STRATEGICO DEL SETTORE CALCIO: CONFRONTO INTERNAZIONALE IL CALCIO: LO SPORT LEADER NEL MONDO 5 PRINCIPALI TOP CLUB EUROPEI 211 FEDERAZIONI CALCISTICHE AFFLIATE 265m

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 giugno 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTO l articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE);

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTO l articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE); L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 luglio 2019; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 101 del Trattato

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 570/15/CONS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL INTESA REALIZZATA TRA LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. E LA SOCIETÀ MEDIASET PREMIUM S.P.A.

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,

Dettagli

Offerta Commerciale Sky dedicata al personale civile del Ministero della Difesa novembre 18. Strettamente confidenziale

Offerta Commerciale Sky dedicata al personale civile del Ministero della Difesa novembre 18. Strettamente confidenziale Offerta Commerciale Sky dedicata al personale civile del Ministero della Difesa novembre 18 Strettamente Strettamente Vi informiamo che Sky sta per lanciare un offerta dedicata al personale civile del

Dettagli

DETERMINA N. 7/19/DIS

DETERMINA N. 7/19/DIS Direzione infrastrutture e servizi di media DETERMINA N. 7/19/DIS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN MERITO ALL ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli