INFORMATIVA I.M.U. Imposta Municipale Propria Acconti anno 2012

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1 INFORMATIVA I.M.U. Imposta Municipale Propria Acconti anno 2012 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2012, il Comune ha approvato le aliquote e le detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (I.M.U.). In relazione alla citata deliberazione consiliare, si riassumono di seguito i principali adempimenti cui i contribuenti si dovranno attenere ai fini di una corretta applicazione della nuova imposta, sostitutiva dell ICI, in vigore dal 2012 (art. 13, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 successivamente modificata con legge 26 aprile 2012 n. 44). COS E L IMU IMU - Imposta Municipale Propria, è una nuova imposta comunale la cui entrata in vigore, in via sperimentale, è stata anticipata a decorrere dall anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale come disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L IMU ha sostituito, per la componente immobiliare: l'ici - Imposta comunale sugli immobili; l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati. 1

2 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA Il possesso di immobili in genere quali fabbricati (anche rurali), aree fabbricabili, abitazioni principali (e relative pertinenze), terreni agricoli, rappresenta il presupposto dell IMU. Perché sorga l obbligo di pagare l imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all immobile sia qualificato, riconducibile, quindi, alla proprietà, all usufrutto o ad altro diritto reale di godimento, o a un altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali. SOGGETTI PASSIVI IMU Sono soggetti passivi IMU: il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa; il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; nel caso di concessione di aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 2

3 Prospetto riepilogativo delle aliquote e delle detrazioni I.M.U. coordinate con la citata deliberazione consiliare n. 41 del Comune di Bari, nel quale si riporta, in ultima colonna, la quota d imposta erariale: UNITA' IMMOBILIARE Immobili diversi dall'abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, ecc. (Aliquota base) Abitazione principale e pertinenze (comprese quelle adibite da anziani o disabili residenti in case di cura e da cittadini italiani residenti all'estero). Immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9), concessi in comodato ad un parente entro il 1 grado che stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare Unità immobiliari appartenenti alle categorie C3 e D1 direttamente adibite ad attività artigianale da parte dei titolari delle stesse Unità immobiliari locate con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Unità immobiliari locate a studenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Alloggi regolarmente assegnati dall'i.a.c.p. e unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale. ALIQUOTA DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DETRAZIONE BASE DETRAZIONE PER OGNI FIGLIO DI ETA' INFERIORE A 26 ANNI (massimo 400,00) MAGGIORE DETRAZIONE per contribuenti con reddito personale inferiore a titolare della sola abitaz. Principale tit. dell'abitaz. princ. + n. 1 unità Imm. in Bari QUOTA D'IMPOSTA ERARIALE 1,06% ,38% 0,40% 200,00 50,00 150,00 100,00-0,76% ,38% 0,76% ,38% 0,40% ,38% 0,40% ,38% 0,40% 200, ,46% ,38% Fabbricati rurali strumentali 0,10% Fabbricati non locati delle imprese costruttrici e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 0,38% ,38% Entro il 10 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si potranno stabilire ulteriori ritocchi alle aliquote e alle detrazioni. Entro il 31 ottobre 2012, il Comune potrà variare le aliquote e le detrazioni dell imposta. 3

4 ALIQUOTA BASE (comma 6, art D.L. n. 201/2011) 1,06% Unità immobili diverse dall'abitazione principale (fabbricati in genere, aree fabbricabili, terreni agricoli, ecc.). I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (persone fisiche oppure società) sono considerati non fabbricabili anche se rientrano nello strumento urbanistico generale, purché siano dagli stessi coltivati. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40% Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Viene considerata adibita ad abitazione principale, anche l unità immobiliare non locata posseduta da: a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, (comma 10, art D.L. n. 201/2011). Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 - C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detrazioni per abitazioni principali (comma 10, art D.L. n. 201 del 2011): a) detrazione base 200,00; b) per ogni figlio convivente e residente anagraficamente di età inferiore a 26 anni, 50,00, con il limite massimo annuo pari ad 400,00. Maggiori detrazioni: Ai contribuenti titolari (in toto o in quota parte) di abitazioni principali che, nell anno d imposta 2011, hanno dichiarato, ai fini IRPEF, un reddito personale complessivo maggiorato del reddito eventualmente assoggettato a cedolare secca (art. 3, D. Lgs. n. 23/2011) inferiore ad ,00, sarà riconosciuta un ulteriore detrazione ai fini IMU, fino a concorrenza dell imposta dovuta sull abitazione principale, nei seguenti limiti: a) 150,00 se, nel corso del 2012, sono risultati titolari (in toto o in quota parte) nel territorio del Comune di Bari, dell unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale (compresa tra categorie catastali da A1 ad A9) e relative pertinenze così come definite dall art. 13 co. 2 - D.L. 201/2011, a condizione che il contribuente non possieda altra unità immobiliare, neppure per quota, su tutto il territorio nazionale; b) 100,00 se, nel corso del 2012, unitamente all abitazione principale, come al punto precedente individuata, sono risultati titolari (in toto o in quota parte), di altra unità immobiliare ubicata nel territorio del Comune di Bari (quindi per un massimo di due unità immobiliari compreso l abitazione principale), a condizione che il contribuente non possieda altra unità immobiliare, neppure per quota, su tutto il territorio nazionale; 4

5 Ai fini dell applicazione delle maggiori detrazioni sopra riportate, valgono gli stessi criteri generali per il riconoscimento della detrazione base di 200,00 (ex art D.L. 201/2011). CHIARIMENTI: 1) il possesso di terreni e/o aree fabbricabili non influisce sul diritto al riconoscimento delle maggiori detrazioni istituite dal comune; 2) le maggiori detrazioni per l abitazione principale, ove spettino a seguito del possesso dei requisiti richiesti, devono essere calcolate nello stesso rapporto di attribuzione della detrazione base di 200,00 ovvero tenendo conto sia del periodo durante il quale il soggetto passivo ha adibito ad abitazione principale l unità immobiliare per la quale si chiede l agevolazione sia del numero totale dei soggetti passivi che complessivamente hanno diritto a tali maggiori detrazioni; 3) il reddito di riferimento per il riconoscimento delle detrazioni sopra richiamate, è quello dichiarato nel 2011 per l anno d imposta 2010; 4) la maggiore detrazione di cui alla lettera b), verrà riconosciuta quando la seconda unità immobiliare posseduta è ubicata nel territorio del comune di Bari, fermo restando naturalmente il non possesso di altre unità immobiliari, neppure per quota, su tutto il territorio nazionale. Quindi se il contribuente possiede oltre all abitazione principale nel Comune di Bari, un altra unità immobiliare ubicata in altro Comune, non ha diritto alla maggiore detrazione. QUI DI SEGUITO SI RIPORTANO ALCUNI ESEMPI ESPLICATIVI: ESEMPIO N. 1: coniugi contitolari residenti soggetti passivi (per tutto l anno) dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le pertinenze) con reddito dichiarato (ai fini IRPEF) da ciascuno nel 2011, riferito all anno 2010, inferiore ad ,00: detrazioni spettanti: a) al marito, 100,00 (1/2 di 200,00) per la detrazione base + 75,00 (1/2 di 150,00) per la maggiore detrazione spettante in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto a) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2012 istitutiva delle maggiori detrazioni IMU; b) alla moglie, 100,00 (1/2 di 200,00) per la detrazione base + 75,00 (1/2 di 150,00) per la maggiore detrazione spettante in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto a) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2012 istitutiva delle maggiori detrazioni IMU. ESEMPIO N. 2: coniugi contitolari residenti soggetti passivi (per tutto l anno) dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le pertinenze) con reddito dichiarato (ai fini IRPEF) da ciascuno nel 2011, riferito all anno 2010, inferiore ad ,00; la moglie però è anche proprietaria, oltre che della quota dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche di un altra unità immobiliare ubicata nel comune di Bari: a) Alla moglie 100,00 (1/2 di 200,00) per la detrazione base + 50,00 (1/2 di 100,00) per la maggiore detrazione spettante in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto b) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2012 istitutiva delle maggiori detrazioni; 5

6 b) al marito, 100,00 (1/2 di 200,00) per la detrazione base + 75,00 (1/2 di 150,00) per la maggiore detrazione spettante in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto a) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2012 che ha istituito le maggiori detrazioni. ESEMPIO N. 3: coniugi contitolari residenti soggetti passivi dell unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le pertinenze) per soli 3 mesi, con reddito dichiarato (ai fini IRPEF) da ciascuno nel 2011, riferito all anno 2010, inferiore ad ,00; il marito però è proprietario, oltre che della quota dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche di un altra unità immobiliare ubicata nel comune di Bari: a) al marito 25,00 (1/2 di 200,00 x 3/12) per la detrazione base + 12,50 (1/2 di 100,00 x 3 mesi) per la maggiore detrazione spettante in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto b) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2012 istitutiva delle maggiori detrazioni; b) alla moglie, 25,00 (1/2 di 200,00 x 3/12) per la detrazione base + 18,75 (1/2 di 150,00 x 3 mesi) per la maggiore detrazione spettante in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto a) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2012 istitutiva delle maggiori detrazioni. ESEMPIO N. 4: coniugi contitolari residenti soggetti passivi dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le pertinenze) per 12 mesi, con reddito dichiarato (ai fini IRPEF) da ciascuno nel 2011, riferito all anno 2010, inferiore ad ,00; il marito è proprietario, oltre che della quota dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche di altre 2 unità immobiliari: a) al marito 100,00 (1/2 di 200,00 x 12 mesi) per la detrazione base; non ha diritto alle altre ulteriori detrazioni in quanto non rientrante in alcuno dei requisiti previsti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2012 istitutiva delle maggiori detrazioni; b) alla moglie, 100,00 (1/2 di 200,00) per la detrazione base + 150,00 per la maggiore detrazione spettante in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto a) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2012 che ha istituito le maggiori detrazioni. Tale detrazione spetta in misura intera in quanto non ci sono altri contitolari residenti che usufruiscono di tali ulteriori detrazioni, allo stesso modo di quanto accade per la detrazione base di 200 euro. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in immobili diversi situati nello stesso comune, l'aliquota agevolata e la detrazione si applicano comunque ad una sola abitazione. Per i coniugi separati, l'imposta graverà per intero sul coniuge che abita nella casa coniugale assegnatagli dal giudice (indipendentemente dalla sussistenza o meno del titolo di proprietà) in quanto considerato titolare, ai soli fini IMU, del diritto di abitazione. 6

7 ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO 0,76% Per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato ad un parente, entro il 1 grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell agevolazione in argomento: l agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; sono comprese nell agevolazione anche le pertinenze dell unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati per le pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 ex art. 13 del D.L. 201/2011). ALIQUOTA PER IMMOBILI DI CATEGORIE C3 E D1 0,76% Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie C3 e D1, direttamente adibite ad attività artigianale da parte dei titolari delle stesse. ALIQUOTA PER IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTI AGEVOLATI 0,40% Per le unità immobiliari locate con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell art. 2 commi 3 e 4 della Legge n.431/1998 e s.m.i.; ALIQUOTA PER IMMOBILI LOCATI A STUDENTI 0,40% Per le unità immobiliari locate a studenti ai sensi dell art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e s.m.i. ALIQUOTA PER ALLOGGI ASSEGNATI DALLO I.A.C.P. 0,40% Per gli alloggi regolarmente assegnati dall I.A.C.P. (comma 9 art. 13 del D.L. 201/2011) con riconoscimento della detrazione di 200,00 così come stabilito dal comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011. ALIQUOTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA INDIVISA 0,40% Per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari con riconoscimento della detrazione di 200,00 (comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011). 7

8 ALIQUOTA PER UNITÀ IMMOBILIARI REALIZZATE DA COOPERATIVE EDILIZIE SENZA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ 0,46% Per unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l utilizzo come abitazione principale (comma 6 art. 13 del D.L. 201/2011). ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,10% Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 9, comma 3 bis, del decreto Legge n. 557 del 1993 e comma 8 art. 13 D.L. 201/2011). ALIQUOTA PER FABBRICATI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI DESTINATI ALLA VENDITA E NON LOCATI 0,38% Per i fabbricati, non locati, delle imprese costruttrici, e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall ultimazione dei lavori (comma 9-bis art. 13 D.L. 201/2011). RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI Per il riconoscimento di tutte le agevolazioni istituite dal Comune, il contribuente dovrà presentare alla Ripartizione Tributi, apposita istanza corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e succ. mod. ed integrazioni, entro il 30 settembre dell anno successivo a quello d imposta. ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI Si precisa che, relativamente all IMU dovuta per le unità immobiliari diverse dall abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali, la legge ha stabilito una quota definita imposta erariale da versare contestualmente all'imposta Municipale (con codice tributo specifico), pari allo 0,38% calcolata sulla base imponibile dell imposta, a prescindere dall'aliquota stabilita dal comune. 8

9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE L IMU dovrà essere calcolata sulla base imponibile determinata in relazione alla tipologia dell immobile, così come avveniva per la sostituita ICI salvo che per i nuovi moltiplicatori riportati nel prospetto seguente, con la precisazione che la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico o artistico è ridotta del 50%: FABBRICATI DISTINTI PER CATEGORIA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% MOLTIPLICATORI A (esclusa A10) C2 - C6 - C7 SI 160 B - C3 - C4 - C5 SI 140 A10 - D5 SI 80 D (esclusa D5) SI 60 C1 SI 55 TERRENI AGRICOLI MOLTIPLICATORE NOTE ESPLICATIVE Reddito Dominicale rivalutato del 25% 135 Reddito Dominicale rivalutato del 25% 110 Terreni coltivati o non coltivati diversi da quelli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Terreni condotti e posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche se non coltivati. Questi contribuenti dovranno pagare l IMU soltanto sulla parte di valore eccedente i euro, con le seguenti agevolazioni: riduzione del 70% dell'imposta per la parte di valore compresa fra e euro; riduzione del 50% dell'imposta per la parte di valore compresa fra e euro; riduzione del 25% dell'imposta per la parte di valore compresa fra euro e euro. AREE EDIFICABILI Si rimanda a quanto stabilito dall art. 5 del D.Lgs. 504/92 9

10 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE La dichiarazione di variazione, se dovuta, deve essere presentata dai soggetti passivi entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il primo ottobre Con le istruzioni alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione, il Ministro delle Finanze preciserà i casi in cui sussiste l obbligo di presentazione della denuncia IMU. VERSAMENTI I versamenti in acconto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il modello F24 (usando i codici tributi di seguito riportati) mentre quelli relativi al saldo potranno effettuarsi anche a mezzo apposito bollettino di conto corrente postale che il Comune di Bari pubblicizzerà in fase di saldo. I codici tributo di seguito riportati sono stati istituiti con risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell'agenzia delle Entrate per consentire il versamento, tramite modello F24: Codici tributo per il pagamento dell'imu con il modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E ) Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato Abitazione principale Fabbricati rurali ad uso strumentale Terreni Aree fabbricabili Altri fabbricati In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Bari: A662. Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero. Per esempio, nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro, se la somma da 10

11 versare è pari a 60 euro, va indicato "60,00". In presenza di più cifre decimali si deve procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: per difetto se la frazione di euro è inferiore a 49 centesimi (60,48 euro arrotondato diventa 60,00 euro); per eccesso se la frazione di euro è uguale o superiore a 49 centesimi (60,49 euro arrotondato diventa 61,00 euro). Per l abitazione principale e le sue pertinenze (una sola per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) il pagamento potrà avvenire in 3 rate, di cui le prime due pari al 33,3% dell imposta complessiva, calcolata sempre sull aliquota base e la terza a saldo, calcolata in base alle aliquote che il Comune ha il potere di determinare entro il 31 ottobre La prima rata ha scadenza il 18 giugno 2012 (perché il 16 cade di sabato), la seconda rata il 17 settembre (perché il 16 cade di domenica), la terza rata il 17 dicembre (il 16 è domenica). Resta salva la possibilità di versare l imposta sull abitazione principale nelle ordinarie due rate. Per gli immobili diversi dall abitazione principale il pagamento dovrà essere effettuato in due rate, la prima entro il 18 giugno 2012 (perché il 16 cade di sabato) la seconda rata entro il 17 dicembre (il 16 è domenica). Anche in questo caso la seconda rata rappresenterà il conguaglio di quanto complessivamente dovuto, e sarà calcolata in base alle aliquote che il Comune ha il potere di determinare entro il 31 ottobre Per i fabbricati rurali strumentali, si dovrà versare: L acconto pari al 30% del dovuto annuo commisurato all aliquota base, da conguagliare interamente al momento del saldo; Pagamento a saldo unica soluzione per i casi di nuovo accatastamento ex procedura commi 14-bis/ter/quarter. Se si desidera calcolare il presunto ammontare dell IMU da versare è possibile cliccare qui. 11

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