manutenzione degli impianti termici in conformità DGR 1118 del qéêéë~ j~ìêá=j oéëéçåë~äáäé=péêîáòáç=båéêöá~
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- Marianna Cipriani
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1 ^ëëéëëçê~íç ~ääû ^ãäáéåíé=éç==båçäçöá~ Disposizioni per l esercizio, l il controllo e la manutenzione degli impianti termici in conformità DGR 1118 del qéêéë~ j~ìêá=j oéëéçåë~äáäé=péêîáòáç=båéêöá~
2 Impianto termico IMPIANTI TERMCI Un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
3 Impianti termici civili: IMPIANTI TERMCI -impianto tecnologico superiore a 5 kw; - impianto per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria costituito esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia => a 12 kw; - impianto per la climatizzazione estiva composto da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia =>a 12 kw; - scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
4 Generatori di calore a fiamma MANUTENZIONI OBLBIGATORIE ALIMENTAZIONE Combustibile liquido e solido Gas (metano e GPL) POTENZA KW 5-116,3 >116,4 5-34, ,9 >= 350 CONTROLLI (anni) rilevamento rendimento a ½ stagione riscaldamento rilevamento rendimento a ½ stagione riscaldamento
5 Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore MANUTENZIONI OBLBIGATORIE ALIMENTAZIONE -A compressione di vapore ad azionamento elettrico -Ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica POTENZA KW 12-99,9 >= 100 => 12 => 12 CONTROLLI (anni)
6 Tempistiche diverse ESERCIZIO IMPIANTI TERMCI Gli installatori e i manutentori, nell ambito delle rispettive responsabilitàe per comprovati motivi di sicurezza, devono indicare: a. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b. la frequenza delle operazioni se maggiori di quanto previsto dalle normative. Tali indicazioni devono essere consegnate al committente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell impianto e indicando in dettaglio i motivi.
7 Dal 15 ottobre 2014 IMPIANTI TERMCI Sono assimilati agli impianti termici apparecchi fissi quali stufe, caminetti, apparecchi localizzati ad energia radiante con potenza nominale al focolare sup a 5 kw. Operazioni di manutenzione obbligatorie: a) Con potenza termica nom. <15 kw ogni 2 anni; b) Con potenza termica nom. >=15 kw ogni anno. E inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale. La fuliggine derivante dalla pulizia deve essere smaltita come rifiuto solido urbano e non deve essere dispersa nell ambiente.
8 IMPIANTI TERMCI L installatore, al termine delle operazioni di installazione, deve effettuare una verifica di corretto funzionamento dell impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti dell impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal D.M. 22 gennaio 2008 n 37 e dalla norma UNI All atto della prima messa in esercizio e ad ogni successivo intervento deve essere rilasciato il Rapporto di Controllo di Tipo 1B adottato da Regione Lombardia con il DDUO n 5027/2014.
9 IMPIANTI TERMCI Le attività di controllo, manutenzione e verifice dell efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere eseguiti da soggetti abilitati ai sensi dell art.1, comma 2, lett. c) del D.M. 37/2008: impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
10 IMPIANTI TERMCI Per quanto riguarda le prestazioni energetiche, i rendimenti dichiarati dai costruttori degli apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 devono rispettare ivalori minimi riportati nella tabella che segue, in funzione della tipologia dell apparecchio. Tipologia Alimentazione Val. rend. (%) Caminetto chiuso Legna 75 Inserto / Stufa Pellet 85 Caldaia / Termo stufa Legna 80 Termo camino Pellet 90
11 Esclusi dall applicazione: IMPIANTI TERMCI Radiatori individuali (dichiarato dal Costruttore); Cucine economiche; Termocucine (termostufa che consente anche di cucinare); Caminetti aperti; Impianti termici disattivati.
12 Impianto termico disattivato: IMPIANTI TERMCI un impianto termico privo di parti essenziali (generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l impianto non può funzionare. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l utilizzo dell impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore..
13 CONTRIBUTI OBBLIGATORI Portafoglio digitale Obbligatorio dal 1 agosto 2014 I contributi sono corrisposti attraverso il Portafoglio digitale, non si applicherà più alcun Bollino sul Rapporto. A garanzia che sia il manutentore a versare i contributi per conto del cittadino, è necessario che nella fattura sia esplicitato l importo del contributo, che non costituisce imponibile IVA.
14 CONTRIBUTI OBBLIGATORI Portafoglio digitale Sono esclusi dal contributo:. Gli impianti di climatizzazione estiva; Gli impianti e gli apparecchi alimentati con biomassa legnosa; Gli impianti e gli apparecchi alimentati da pompe di calore; Gli impianti allacciati a reti di teleriscaldamento.
15 CONTRIBUTI OBBLIGATORI Gli apparecchi non collegati tra loro quali moduli radianti a gas, generatori di aria calda e termoconvettori rappresentano un unico impianto e il contributo è calcolato sulla somma della potenza al focolare di tutti gli apparecchi. In caso di rifiuto del Responsabile dell impianto a corrispondere i contributi il manutentore o il T.R. deve inviare all Ente la copia cartacea del Rapporto di controllo senza procedere all informatizzazione, allegando il Modello O del D.D.U.O. n. 6260/2012
16 TARGATURA IMPIANTI TARGATURA IMPIANTO L apposizione della targa sull impianto avviene una sola volta all atto dell installazione o della prima manutenzione utile. L impianto può essere targato anche in fase di Ispezione da parte dell Ente. La targatura dell impianto deve essere pertanto fatta in locu. Nel caso di sostituzione del generatore la targa non cambia
17 TARGATURA IMPIANTO Le targhe sono distribuite a titolo gratuito dalle Autorità competenti. Le ditte di manutenzione/installazione non possono chiedere maggiori oneri all utente finale per l applicazione della Targa Impianto. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un unica Targa impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti.
18 TARGATURA IMPIANTO
19 TARGATURA IMPIANTO Gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate di un unità immobiliare, come ad esempio le stufe, costituiscono un impianto separato rispetto all impianto termico che garantisce il servizio all intera unità immobiliare o all intero edificio, in caso di impianto centralizzato. Sono invece considerati come un unico impianto termico i generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi. In questi casi verrà attribuita un unica Targa Impianto.
20 TARGATURA IMPIANTO La Targa Impianto dovrà essere apposta sul generatore principale. Ogni Targa Impianto è corredata da due matrici da apporre sul nuovo Libretto di Impianto e sul Rapporto di Controllo Tecnico. La Targa Impianto e le matrici sono in n. 3 copie. Le altre due conservate a cura del responsabile di impianto per eventuale sostituzione del generatore di calore o deterioramento della targa stessa.
21 TARGATURA IMPIANTO L eventuale smarrimento di targhe è segnalato direttamente dall operatore attraverso apposita funzione sul portale web. Tale operazione annulla la validità dei codici targa indicati che non potranno più essere utilizzati per la targatura degli impianti. Le targhe vengono associate al singolo manutentore/installatore e non possono essere utilizzate o cedute ad altri operatori. Ogni operatore può avere in giacenza un numero di targhe non superiore al 30% del totale degli impianti gestiti.
22 LIBRETTO DI IMPIANTO A partire dal 15 ottobre 2014, in occasione di una nuova installazione o della prima manutenzione utile, tutti gli impianti dovranno essere dotati dei nuovi libretti. La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata a cura della impresa installatrice all atto della prima messa in servizio ; per gli impianti già esistenti alla data del 15 ottobre la compilazione iniziale deve essere effettuata dall eventuale terzo responsabile o dal manutentore. Per ogni libretto di impianto compilato dovrà essere consegnata una corrispondente Targa Impianto.
23 I nuovi libretti comprendono anche i seguenti dati: LIBRETTO DI IMPIANTO la targa dell impianto; i dati catastali dell edificio in cui è ubicato l impianto termico; riferimenti all attestato di prestazione energetica (ACE/APE) eventualmente presente; il punto di riconsegna del combustibile (esempio: il codice identificativo del contatore del gas); il punto di riconsegna dell energia elettrica (esempio: il codice identificativo del contatore dell energia elettrica) per gli impianti che la usano come principale alimentazione del generatore.
24 LIBRETTO DI IMPIANTO I dati dei consumi energetici; i vari sistemi di trattamento (es: trattamento acque, pannelli solari ecc). I dati dei punti di riconsegna del combustibile, elettrici e consumi sono ricavabili dalle bollette. E consigliabile che il manutentore chieda al proprietario/responsabile dell impianto fin dalla telefonata per fissare l appuntamento di preparare questi dati
25 LIBRETTO DI IMPIANTO Non dovranno essere compilate tutte le schede, ma solo quelle pertinenti alla tipologia di impianto installata. I vecchi libretti di impianto e di centrale non saranno più aggiornati, ma conservati nel nuovo libretto come memoria storica. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva sia esistenti che di nuova installazione rientranti nell ambito di applicazione della D.G.R. X/1118 del 2013, compresi pertanto quelli alimentati a biomassa, le sottostazioni di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione estiva (con potenza termica >12 kw).
26 Il Rapporto di Controllo, compilato dal manutentore, è allegato al Libretto di Impianto e rilasciato al responsabile di impianto. RAPPORTI TECNICI Il manutentore deve conservare una copia del Rapporto per un periodo di almeno 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti. La trasmissione del Rapporto di controllo in forma cartacea all Autorità competente non è più necessaria, ma viene effettuata solo su esplicita richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali che le competono.
27 TERZO RESPONSABILE TERZO RESPONSABILE Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare > di 350 kw, il T.R. deve avere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, relativa all attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
28 Il T.R. non può delegare ad altri le responsabilità assunte né le responsabilità amministrative. TERZO RESPONSABILE Può delegare specifiche attività a soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarandole nel contratto stesso al soggetto delegante e all Ente locale competente. Non è possibile conferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma salvo che nell atto di delega sia espressamente incluso l incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
29 TERZO RESPONSABILE Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma. Il T.R. comunica tempestivamente, in forma scritta al Delegante, l esigenza di effettuare interventi non previsti al momento della delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative.
30 TERZO RESPONSABILE Negli edifici in regime di condominio, l Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, l insieme dei condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo responsabile decade automaticamente, senza precludere la possibilità di svolgere altre mansioni di manutenzione ordinaria
31 TERZO RESPONSABILE E prevista la possibilità che il delegante (l Amministratore o il Proprietario) richieda che l esecuzione degli interventi individuati dal Terzo responsabile sia rinviata al termine della stagione di riscaldamento, previa approvazione dell Autorità competente, onde evitare interruzioni di servizio. Nel periodo che intercorre tra la richiesta dell esercizio in deroga e l esecuzione degli interventi, la responsabilità dell impianto ritorna in capo al delegante.
32 TERZO RESPONSABILE Il T.R. informa le Autorità competenti: -della delega ricevuta, entro 10 gg lavorativi -- della revoca o rinuncia, entro 2 gg lavorativi indicando le motivazioni nella comunicazione - della decadenza entro 2 gg lavorativi
33 TERZO RESPONSABILE Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kw il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell impianto, ivi compresa l individuazione della figura del conduttore. Non si può assumere il ruolo di T.R. nel caso di impianti termici con potenza inf a 35 kw al servizio di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato.
34 CONTRIBUTI OBBLIGATORI Sono esclusi dal contributo. Gli impianti di climatizzazione estiva; Gli impianti e gli apparecchi alimentati con biomassa legnosa; Gli impianti e gli apparecchi alimentati da pompe di calore; Gli impianti allacciati a reti di teleriscaldamento;. Le nuove installazioni di qualsiasi genere.
35 CONTRIBUTI OBBLIGATORI Ai fini dell individuazione dell importo dei contributi previsti per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare, purché abbiano una potenza nominale al focolare superiore ai 5 kw ciascuno.
36 CONTRIBUTI OBBLIGATORI Gli apparecchi non collegati tra di loro a servizio di un unica unità immobiliare (moduli radianti a gas, generatori d aria calda e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti a manutenzione differenziata, in base alla potenza nominale al focolare di ciascun apparecchio. La dichiarazione di avvenuta manutenzione è biennale.
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