Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N IVA: regime del margine nelle cessioni di veicoli usati I rivenditori di veicoli usati rientrano, ai sensi dell art. 36, comma 6, D.L. n. 41/95, tra i soggetti che applicano il sistema del margine globale. Categoria: IVA Sottocategoria: Adempimenti Il regime IVA del margine regolamenta la tassazione di quei beni che, avendo già scontato l IVA (dal consumatore finale), sono oggetto di ulteriori trasferimenti, rientrando nuovamente nel ciclo commerciale. Con l adozione di tale regime, si evitano tassazioni ulteriori: l acquirente del bene all atto dell acquisto, ha pagato un prezzo IVA inclusa, che non ha potuto detrarre. La normativa in esame vuole evitare la duplicazione dell IVA, che si determinerebbe nel caso in cui il predetto bene, ritornando nel circuito commerciale, fosse oggetto di cessione da parte di un cedente soggetto passivo IVA. Sono previste tre modalità di determinazione del margine: sistema ordinario (analitico); sistema forfetario (percentuale); sistema globale (per masse); applicabili a seconda del tipo di bene, oggetto dell operazione e del tipo di soggetto che la pone in essere. I rivenditori di veicoli usati rientrano, ai sensi dell art. 36, comma 6, D.L. n. 41/95, tra i soggetti che applicano il sistema del margine globale. Premessa Il regime IVA del margine regolamenta la tassazione di quei beni che, avendo già scontato l IVA (dal consumatore finale), sono oggetto di ulteriori trasferimenti, rientrando nuovamente nel ciclo commerciale. 1
2 Con l adozione di tale regime, si evitano tassazioni ulteriori: l acquirente del bene all atto dell acquisto, ha pagato un prezzo IVA inclusa, che non ha potuto detrarre. La normativa in esame vuole evitare la duplicazione dell IVA che si determinerebbe nel caso in cui il predetto bene, ritornando nel circuito commerciale, fosse oggetto di cessione da parte di un cedente soggetto passivo IVA. Sono previste tre modalità di determinazione del margine: - sistema ordinario (analitico); - sistema forfetario (percentuale); - sistema globale (per masse); applicabili a seconda del tipo di bene, oggetto dell operazione e del tipo di soggetto che la pone in essere. Caratteristiche del regime IVA speciale CARATTERISTICHE DEL REGIME DEL MARGINE AMBITO SOGGETTIVO > CHI PUÒ APPLICARE IL REGIME DEL MARGINE? -> Possono applicare il regime del margine i soggetti che: - effettuano occasionalmente cessioni di beni pur esercitando un attività imprenditoriale o professionale diversa; - commerciano beni mobili usati, oggetti d arte, d antiquariato o da collezione come attività abituale. SOGGETTI CHE POSSONO APPLICARE IL REGIME DEL MARGINE CHI CEDE OCCASIONALMENTE BENI, PUR ESERCITANDO UN ATTIVITÀ DIVERSA CHI LO FA COME ATTIVITÀ ABITUALE (commercio beni mobili usati, oggetti d arte, d antiquariato o da collezione) AMBITO OGGETTIVO > QUALI SONO I BENI OGGETTO DEL REGIME DEL MARGINE? -> L art.36 comma 1 del D.L. n. 91/45 fa un elencazione dettagliata di quali sono i beni, oggetto del regime IVA speciale del margine, e cioè: i beni mobili usati, suscettibili di reimpiego, nello stato in cui si trovano o previa riparazione; 2
3 oggetti d arte (quadri codice NC 9701, incisioni, stampe e litografie cod. NC , statue cod. NC , arazzi cod. NC e tappeti murali cod. NC , ceramiche artistiche, smalti, fotografie artistiche), d antiquariato (beni diversi dagli oggetti d arte e da collezione, aventi più di 100 anni cod. NC ) e da collezione (francobolli, marche da bollo, marche postali, buste cod. NC , collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia o di int. storico-artistico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico cod. NC ), individuati dal D.L. 41/95 nella tabella allegata al decreto. Tali beni devono essere acquistati in UE, per essere soggetti al regime del margine. Non possono, dunque, applicare il regime, i beni importati (fatta eccezione per i beni d antiquariato, d arte o da collezione, ai quali è possibile applicarlo, previa opzione), le cessioni di beni usati, per i quali si è potuto detrarre l iva, le cessioni di beni immobili, così come sono escluse le cessioni di rottami (soggetti alla disciplina dell art. 74 commi 7 e 8 del D.P.R. 633/72). AMBITO TERRITORIALE -> le operazioni devono avvenire in Italia o in UE. TIPOLOGIE DI MARGINE -> Esistono 3 metodi diversi utilizzati per la determinazione del margine: - MARGINE ANALITICO (prezzo di cessione del singolo bene prezzo di acquisto del singolo bene); - MARGINE GLOBALE (totale cessioni nel periodo di riferimento (mese o trim.) totale acquisti (nel medesimo periodo); - MARGINE FORFETARIO (totale cessioni nel periodo di riferimento (mese o trim.) * % forfetaria). In tutti e tre i casi, il margine positivo che si genera va scorporato dell IVA a debito. Se il margine fosse negativo, nell analitico va considerato pari a zero, perché non può diminuire i margini positivi; nel globale l eccedenza di costo di un periodo va riportata nel periodo successivo e nel forfetario, non è possibile evidenziare un margine negativo. 3
4 In tutti e tre i casi per quanto riguarda la fatturazione, se il documento viene emesso, va indicato che si tratta di una cessione soggetta al regime IVA del margine ai sensi del D.L. n. 41/95. TENUTA DEI REGISTRI DI BENI USATI -> Nel caso del margine analitico va compilato un unico registro per acquisti e cessioni, nel caso del margine globale vanno, invece, aggiornati due distinti registri: uno per gli acquisti e uno per le vendite; nel caso del margine forfetario nessun registro è obbligatorio. SISTEMI DI DETERMINAZIONE DEL MARGINE ANALITICO GLOBALE FORFETARIO MARGINE = (P. CESSIONE P. ACQUISTO) del singolo bene MARGINE = (TOT. CESSIONI TOT. ACQUISTI) nel mese/trim. di rif. MARGINE = (TOT. CESSIONI) nel mese/trim. di rif. * % A FORFAIT MARGINE POSITIVO/NEGATIVO ANALITICO GLOBALE FORFETARIO MARGINE >0 -> SCORPORO IVA A DEBITO MARGINE <0 -> = ZERO MARGINE >0 -> SCORPORO IVA A DEBITO MARGINE <0 -> ECCEDENZA VIENE RIPORTATA POI MARGINE >0 -> SCORPORO IVA A DEBITO MARGINE <0 -> NON È POSSIBILE TENUTA REGISTRI BENI USATI ANALITICO UNICO REGISTRO ACQUISTI/CESSIONI GLOBALE REGISTRO ACQUISTI + REGISTRO CESSIONI FORFETARIO NESSUN REGISTRO OPZIONI PER I DIVERSI SISTEMI MARGINE GLOBALE MARGINE ANALITICO 4
5 DAL MARGINE GLOBALE -> MARGINE ANALITICO se si adotta un comportamento concludente e si comunica nel quadro VO, è possibile passare al margine analitico per 3 anni minimo fino a revoca. Se si sceglie il sistema analitico, è possibile optare per l IVA ordinaria in ogni singola cessione. MARGINE ANALITICO REGIME IVA ORDINARIO DAL MARGINE ANALITICO O FORFETARIO -> REGIME IVA ORDINARIO PER SINGOLA CESSIONE se si emette fattura (sia o meno privato il cliente) e si comunica nel quadro VO, è possibile optare per l IVA ordinaria in ogni singola cessione e detrarre l IVA a credito relativa al bene ceduto. REGIME IVA ORDINARIO MARGINE ANALITICO DAL REGIME IVA ORDINARIO -> MARGINE ANALITICO i commercianti di oggetti d arte, antiquariato o da collezione possono, adottando un comportamento concludente e comunicandolo nel quadro VO, optare per il sistema analitico in ogni singola cessione, per minimo 3 anni, fino a revoca. Il caso della cessione dei veicoli usati CESSIONE DI AUTOVEICOLI USATI I rivenditori di veicoli usati rientrano, ai sensi dell art. 36, comma 6, D.L. n. 41/95, tra i soggetti che applicano il sistema del margine globale. Condizione essenziale per l applicazione del regime in esame è l acquisto del veicolo da un soggetto privato o assimilato. L intento è l eliminazione del carico fiscale gravante sull acquisto del bene e la disincentivazione della pratica del conferimento di mandato a vendere, utilizzato per sottrarsi alle imposizioni connesse al trasferimento di proprietà del mezzo. Tuttavia le disposizioni innovative e la stessa Circolare Ministeriale 22 giugno 1995, n. 177/E non escludono che il commerciante di autoveicoli possa continuare ad utilizzare il sistema della procura a vendere (ex art. 1703, Codice civile). In tal caso non si può applicare il regime del margine. I mezzi di trasporto usati soggetti a tale disciplina in ambito comunitario, sono i veicoli di cilindrata superiore a 48 cc. o di potenza superiore a 7,2 KW destinati a trasporto di cose o di persone, che rispettino le condizioni dell art.38 comma 4 del D.L. 331/93, e cioè che siano: immatricolati da più di 6 mesi; e con più di km. percorsi. 5
6 Tali condizioni valgono solo per le operazioni INTRA-UE, mentre per le cessioni effettuate nel territorio dello Stato, si considera usato qualsiasi mezzo di trasporto acquistato da privato o da soggetto assimilato. CESSIONI DI VEICOLI USATI da parte di RIVENDITORI SISTEMA DEL MARGINE GLOBALE art.36 co.6 D.L. 41/95 Se acquistano il veicolo da PF o assimilato -> pagano l IVA SOLO sull eventuale margine positivo I rivenditori di veicoli usati devono, ai sensi dell art. 36, co. 6, D.L. n. 41/95, applicare il sistema del margine globale, qualora acquistino il veicolo da un soggetto privato o assimilato. Tale regime speciale consente ai rivenditori di non pagare l IVA sull intero prezzo di vendita, ma solamente sull eventuale margine positivo e permette alcune agevolazioni in relazione alle tasse sui passaggi di proprietà. L intento è quello di eliminare il carico fiscale gravante sull acquisto del bene. Possiamo sintetizzare le possibili fattispecie che si possono presentare all atto dell acquisto di un veicolo usato: 1. acquisto da un rivenditore che ha detratto l IVA: in questo caso, il regime del margine non è applicabile, perché è emessa una fattura con IVA indicata separatamente; 2. acquisto da un rivenditore che ha applicato il margine: l operazione è assimilata all acquisto da privato e dunque all acquirente (concessionario) è consentito continuare l applicazione del regime del margine; 3. acquisto da un privato: applicabile sicuramente il regime del margine; 4. acquisto da un soggetto che ha detratto l IVA integralmente, all atto dell acquisto, come accade ad es. nel caso di cessione da parte di un agente. La successiva rivendita non può essere assoggettata al regime del margine; 5. acquisto da un soggetto IVA che ha detratto parzialmente l IVA (10%) in sede di acquisto; ad es. per gli acquisti effettuati dal 2001 al 2005, per i quali l acquirente ha detratto l IVA nella misura allora consentita del 10%. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine; 6
7 6. acquisto da un soggetto che ha detratto parzialmente l IVA in sede di acquisto (al 40%); nella successiva cessione l IVA sarà applicata al 40% dell imponibile. Se l acquirente è un rivenditore di autoveicoli, dato che all acquisto detrae l IVA nella misura del 100%, perché operazione oggetto della propria attività, al momento della successiva rivendita dovrà applicare l IVA sull intero corrispettivo. L operazione non può, quindi, essere assoggettata al regime del margine; 7. acquisto da un soggetto che non ha detratto l IVA in sede di acquisto; si tratta di un caso assimilato a quello di un acquisto da privato. Infatti il cedente ha effettuato una cessione esente IVA ex art. 10, n. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/72. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine; 8. autovettura acquistata da un soggetto che opera nel regime dei minimi. Il rivenditore acquista un autovettura da un soggetto che, applicando il regime dei minimi, non ha detratto l imposta all acquisto. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine. Non possono, inoltre, fruire del regime del margine le cessioni: - delle vetture da dimostrazione; - delle vetture di servizio; per le quali è stata detratta l IVA, al momento dell acquisto (CM 22 giugno 1995, n. 177/E). La fatturazione - Nelle fatture di vendita per la cessione di un veicolo usato rientrante nel regime del margine non deve essere indicata separatamente l IVA. In base all art. 21, D.P.R. n. 633/72, è obbligatorio specificare che si tratta di operazione con il regime del margine ex D.L. n. 41/95. Cedenti occasionali di veicoli usati I soggetti (commerciante, lavoratore autonomo, ecc.) che effettuano occasionalmente cessioni di beni usati, devono verificare attentamente quale regime debbano applicare a seconda che abbiano acquistato il veicolo da privati; da soggetti che hanno applicato alla cessione il regime del margine o da soggetti che non hanno detratto l IVA all atto dell acquisto o dell importazione. Sono da considerare usati, in questo caso, i veicoli ceduti dopo la prima immatricolazione. 7
8 Si possono avere diverse fattispecie: 1. ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l auto acquistata nuova presso un concessionario e l IVA era a monte indetraibile; in tal caso la cessione è esente ex art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/72 e non rientra nel regime IVA del margine; 2. ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l auto acquistata usata da un privato; il bene è usato ai sensi dell art. 36, comma 1, D.L. n. 41/95 e l operazione è occasionale ex comma 9, art. 36, D.L. n. 41/95. Va applicato il sistema del margine analitico. L IVA è calcolata sulla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato dalle spese accessorie e di riparazione. Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva, è necessario determinare l IVA dovuta. La fattura non deve riportare l indicazione separata dell IVA; va specificato che si tratta di operazione per la quale è stato applicato il regime del margine ex D.L. n. 41/95. Il cedente ha, comunque, la facoltà di non applicare il regime del margine, ma di assoggettare ad IVA l intero corrispettivo della cessione. Tale scelta dovrà essere comunicata a posteriori in dichiarazione IVA; 3. ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l auto acquistata usata da un concessionario che ha applicato il margine. La cessione va assoggettata al regime del margine; 4. ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l auto acquistata da un altra impresa o lavoratore autonomo che non ha detratto l IVA. L acquisto è documentato da fattura esente IVA ex art. 10, n. 27- quinquies, D.P.R. n. 633/72. L operazione rientra nel regime del margine; 5. ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l auto acquistata usata da un soggetto che ha detratto l IVA a monte (es. da un agente). L agente ha emesso la fattura con separata indicazione dell IVA. L impresa o il lavoratore autonomo ha detratto l imposta nella misura del 40%. La successiva cessione va assoggettata ad IVA limitatamente per la parte considerata detraibile (40%). - Riproduzione riservata - 8
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