CONSULENZA FINANZIAMENTI ORDINARI 1. Mutui 2. Leasing 3. Factoring 4. Polizza Credito Commerciale 5. Consorzi e cooperative di garanzia fidi

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1 CONSULENZA FINANZIAMENTI ORDINARI 1. Mutui 2. Leasing 3. Factoring 4. Polizza Credito Commerciale 5. Consorzi e cooperative di garanzia fidi IL MUTUO DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE Il mutuo è un prestito stipulato con un vero e proprio contratto generalmente di fronte ad un notaio e normalmente assistito da garanzie reali (pegno o ipoteca) o personali (fidejussione). Trattandosi di un contratto formale tra le parti, tutti i termini dell accordo sono noti (durata, costo, modalità di rimborso, ecc.). Il mutuo può essere agevolato oppure ordinario, a seconda che ci sia o meno l intervento di un organismo pubblico per l abbattimento di una certa percentuale del tasso di interesse. ASPETTI LEGALI Dal punto di vista giuridico, il mutuo è disciplinato dall art del Codice Civile nel quale viene definito come il contratto col quale una parte consegna all altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (art C.C.). Il mutuo si presume oneroso e, per questo motivo, viene considerato un contratto a prestazioni corrispettive (il denaro è dato a mutuo in quanto al mutuante sono stati promessi gli interessi); quindi, se il mutuatario si rende inadempiente all obbligo di corrispondere gli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto secondo le regole generali (art C.C.). MODALITA DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI La forma del mutuo in genere viene prescelta per ottenere un finanziamento a medio termine. Finanziarsi a medio termine vuol dire conoscere in modo preciso quando e quanto si deve rimborsare all istituto di credito. Mentre con l indebitamento a breve termine (per e- sempio con lo scoperto di conto corrente) esiste sempre il rischio di una revoca improvvisa, il finanziamento tramite mutuo non permette al creditore di chiedere un estinzione anticipata del prestito. Il mutuo quindi diventa un sostegno finanziario stabile che permette all imprenditore di correlare i tempi di rimborso di finanziamento con i tempi di rientro dell investimento. Il mutuo a medio termine contribuisce poi a rendere più equilibrata la composizione del passivo aziendale, migliorando il margine di struttura (secondario) e aumentando l incidenza percentuale sul passivo delle passività consolidate e, in generale, dei capitali permanenti. Riguardo all opportunità di scegliere un tasso di interesse fisso o variabile, le principali considerazioni da farsi sono riferite: a) Al quadro economico b) Alla tendenza dei tassi c) Al quadro valutario d) Ai flussi finanziari previsti 1

2 e) Agli utili attesi In generale, l interesse variabile indicizzato è da ritenersi il più prudente in quanto legato all andamento del costo del denaro nel tempo e lontano da logiche speculative. Il mutuo, infine, oltre che costituire un canale aggiuntivo di provvista finanziaria, consente l immissione dei beni nel patrimonio e quindi la possibilità di effettuare ammortamenti (ordinari e anticipati) con notevoli benefici per l autofinanziamento e la consistenza patrimoniale aziendale. ASPETTI FISCALI Imposta di registro-bollo La normativa fiscale delle operazioni di credito speciale a medio e lungo termine è regolamentata dagli articoli da 15 a 22 del D.P.R n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell art. 17 del citato D.P.R., così come ribadito dall art. 135 del T.U.I.R., le aziende ed istituti di credito che concedono finanziamenti a medio e lungo termine di durata superiore ai 18 mesi, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, sono tenuti a versare un imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% da pagarsi al momento dell erogazione effettiva del finanziamento. Imposta sul valore aggiunto Il corrispettivo dell operazione di credito e di finanziamento, comprese le commissioni e gli oneri accessori rientrano tra le operazioni esenti ai sensi dell art. 10, comma 1, del D.P.R. 633/72. Generalmente viene rilasciata una contabile bancaria che va registrata solo in contabilità generale e non sul registro IVA. Imposte dirette Gli interessi passivi corrisposti all istituto di credito sono costo per il mutuatario. Essi sono deducibili in base al principio della competenza economica; pertanto, al termine dell esercizio, si dovrà procedere alla rilevazione del rateo passivo per gli interessi maturati a partire dall ultima rata pagata. In presenza di ricavi esenti è deducibile la parte di interessi risultante dall applicazione della regola prevista dall art. 63 del T.U.I.R.. Gli oneri accessori al contratto sono deducibili in base alla durata dello stesso. COSTI La maggior parte dei contratti di mutuo è oggi stipulata a tasso indicizzato. I principali parametri di indicizzazione per la determinazione del tasso sono: RIBOR (Lira interbancaria 3 mesi lettera) Sole 24 Ore - tabella Tassi interbancari - Dato puntuale e dato percentuale RENDISTA- TO (rendimento medio lordo dei titoli di Stato soggetti a tassazione) Sole 24 Ore - tabella Rendimenti effettivi - Titoli pubblici lordi RENDIOB (rendimento effettivo lordo dei titoli emessi dagli istituti di credito a medio lungo termine) Sole 24 Ore - tabella Rendimenti effettivi - ROLINT Media aritmetica rilevata il giorno di scadenza di ogni periodo (normalmente il trimestre) tra: La media aritmetica delle quotazioni giornaliere del tasso della Lira interbancaria lettera a 3 mesi nel periodo precedente il giorno di pagamento dei flussi e 2

3 La media aritmetica delle quotazioni mensili di rendimento effettivo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito a medio termine (Rendiob) come determinata dalla Banca d Italia e pubblicata su Il Sole 24 Ore. RENDINT 50% media aritmetica del rendimento effettivo lordo annuo di un campione di titoli pubblici (Rendistato) soggetti ad imposta, rilevato dalla Banca d Italia nei primi due mesi del trimestre che precede la data di applicazione del tasso di interesse; 50% media aritmetica del tasso Ribor a 3 mesi, rilevato giornalmente dall ATIC (Associazione Tesorieri Italiani) nei primi due mesi del trimestre che precede la data di applicazione del tasso di interesse. LIBOR LIRA (Eurolira lettera a 6 mesi) Tasso di interesse della Lira interbancaria a 6 mesi come determinato ogni mattina sul mercato di Londra da alcune banche italiane e straniere e riportato sul Telerate. Normalmente questo tasso è utilizzato nella sua forma puntuale ; viene cioè rilevato una sola volta il giorno di valuta del pagamento. I pagamenti sono semestrali. BOT a 6 mesi Media dei rendimenti semplici netti all emissione dei BOT a 6 mesi calcolati sulle ultime tre o quattro aste precedenti il giorno di scadenza di ogni periodo. I pagamenti sono semestrali. Per determinare il costo complessivo del mutuo occorre tenere conto oltre che degli interessi pattuiti (fissi o indicizzati), anche dei costi notarili, ipotecari e amministrativi (verifica dei dati di bilancio e predisposizione della documentazione necessaria). Vanno poi inserite le spese di istruttoria (attualmente pari al 2-3 ) e il pagamento dell imposta sostitutiva (ora pari allo 0,25%). VANTAGGI E assistito da un contratto formale tra le parti e, di conseguenza, le condizioni sono note, certe e non modificabili nel tempo. Correla i tempi di rimborso del finanziamento con i tempi di rientro dell investimento. E una provvista finanziaria aggiuntiva e stabile. Migliora le composizioni del passivo alleggerendo il capitale circolante. Può essere agevolato. SVANTAGGI Normalmente richiede garanzie reali (pegno su titoli, ipoteca su immobili, privilegio). Le garanzie che è necessario offrire devono superare l ammontare del finanziamento (rapporto di norma pari a: 2:1). L istruttoria richiede tempi medio-lunghi e la documentazione da predisporre spesso comporta un notevole impegno amministrativo. In genere viene erogato in seguito alla realizzazione dell investimento e, peraltro, difficilmente copre il 100%. In caso di estinzione anticipata comporta, normalmente, il pagamento di penali. IL LEASING DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE L operazione di leasing si sviluppa in presenza di tre soggetti: 3

4 Un impresa, quella conduttrice, che desidera accrescere i propri mezzi di produzione (beni e servizi) ed accetti di averne l uso e non la proprietà per un periodo determinato; Il fornitore, che vende il bene prodotto con un regolamento del prezzo celere e sicuro; La società di leasing, che acquista il cespite per metterlo a disposizione dell impresa, con un contratto di locazione complesso, certamente atipico sotto il profilo giuridico, ma semplice sotto quello formale. Il leasing (a volte tradotto con il termine di locazione finanziaria), è un contratto mediante il quale una società specializzata concede in locazione un bene (individuato dall azienda richiedente) contro il pagamento di un canone per un certo periodo e concedendo, al termine di tale periodo, la facoltà di riscattare il bene contro il pagamento di un importo predeterminato all atto della stipula del contratto. Come stabilito dall art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato dal Consiglio dei Ministri con D. Lgs. dell n. 385 e in vigore dall , l esercizio nei confronti del pubblico dell attività di leasing è riservato, oltre che alle banche, agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dal Ministro del Tesoro, che si avvale dell Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). L esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, dell attività di leasing è riservato ai soggetti iscritti in un apposita sezione dell elenco generale (art. 113 Testo Unico). L UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d Italia e alla Consob. L iscrizione all elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) Forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) Oggetto sociale che prevede di svolgere l attività di leasing; c) Capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) Possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità e di onorabilità. In base al punto d), le cariche di Presidente del consiglio d amministrazione, d Amministratore Delegato e di Direttore Generale, o che in ogni caso comportino l esercizio di funzioni equivalenti, devono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato un adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a 3 anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie ovvero mediante svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali. ASPETTI LEGALI L inserimento del leasing nella pratica economica e finanziaria italiana e la sua successiva diffusione, soprattutto per ragioni fiscali, non sono state accompagnate da un agevole definizione giuridica della natura di tale contratto, le cui caratteristiche peculiari non trovano riscontro nella tipologia prevista dal nostro diritto. Il leasing, attualmente, può definirsi come un contratto atipico, bilaterale, consensuale e a titolo oneroso. Nell ultimo ventennio, il contratto di leasing è stato accolto in tutte le più importanti leggi emanate in tema di politica industriale. A parte queste leggi e alcune disposizioni fiscali, la nostra legislazione non dà una definizione specifica del contratto di leasing, anche se numerosi sono a riguardo progetti e disegni di legge. 4

5 I diversi studi in materia tendono ad indicare l esistenza di un collegamento diretto, almeno quanto agli effetti, con il contratto di vendita con riserva di proprietà. Tuttavia, pur essendoci parecchie affinità, nel leasing manca l automatico passaggio della proprietà dal venditore al compratore al momento del pagamento dell ultima rata di prezzo. Ancora maggiori, infine, sono le differenze rispetto ad altri contratti tipici come il mutuo o la locazione. MODALITA DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI Nell ambito del contratto di leasing, bisogna distinguere fra leasing finanziario e leasing operativo. A. Il leasing finanziario ha per oggetto qualsiasi bene (mobile o immobile) che può servire ad un impresa per un periodo di tempo che, di regola, viene determinato sulla base della durata economica-tecnica dei beni stessi. In pratica, l utente del contratto paga con i canoni la quasi totalità del valore del bene. Generalmente, al termine della locazione, vige la facoltà di acquisire il bene ad un valore residuo. Talvolta è prevista la clausola dell obsolescenza che consente all utente di restituire il bene oggetto del contratto prima della scadenza del contratto e, nello stesso tempo, di stipulare un nuovo contratto per un bene considerato tecnologicamente più aggiornato e maggiormente produttivo. B. Il leasing operativo può essere considerato un contratto di affitto o noleggio per periodi brevi e, in genere, comprende anche i servizi di manutenzione e assistenza tecnica ai beni locati. A differenza del leasing finanziario, nel leasing operativo i soggetti coinvolti nell operazione sono due: il produttore-distributore del bene strumentale e l utente. Nel canone vengono ricompresi anche i rischi per l obsolescenza tecnica dei beni, poichè in questo tipo di leasing non è prevista da parte dell utente la possibilità di acquisto del bene alla scadenza del contratto. Il leasing è la più tipica fonte di finanziamento a medio-lungo termine alternativa al credito bancario. Nel permettere il finanziamento totale dell investimento, il leasing offre un apprezzabile vantaggio rispetto agli interventi creditizi ordinari e agevolati a medio-lungo termine che spesso si limitano a coprire il 50-70% dell investimento. L operazione di leasing, inoltre, non ha effetti sulla posizione in Centrale Rischi ed è per sua natura autogarantita. Bisogna poi evidenziare la flessibilità della società di leasing a ragguagliare la periodicità e l ammontare di canoni nonchè le modalità di pagamento alle esigenze finanziarie del conduttore e al ritmo dei suoi profitti. Altra qualità molto apprezzabile del leasing è la rapidità del suo intervento rispetto agli strumenti tradizionali del credito bancario. Va tenuto presente però che, spesso viene richiesto al conduttore il rilascio di garanzie personali. Uno dei vantaggi del finanziamento tramite leasing, rispetto all acquisto diretto, è quello della possibilità di dilazione dell IVA relativa ai singoli canoni per tutta la durata del contratto. ASPETTI FISCALI Imposta di registro I contratti di leasing mobiliare e immobiliare, dando vita ad operazioni soggette ad IVA, sono soggetti a imposta di registro in misura fissa. IVA 5

6 Le operazioni di leasing costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell art. 3 del D.P.R. 633/72. L aliquota applicabile è la stessa che si utilizzerebbe nel caso di cessione vera e propria del bene dato in locazione. Imposte dirette Ai sensi dell art. 67 del T.U.I.R. per i beni concessi in locazione finanziaria la deduzione del canone da parte dell utilizzatore è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 8 anni per i beni immobili e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalle tabelle ministeriali se il contratto ha per oggetto beni mobili. Nel rispetto del principio della competenza, i canoni anticipati e/o i maxi canoni iniziali devono essere ripartiti lungo tutta la durata del contratto (cioè sommati proquota ai canoni di competenza) attraverso l utilizzo dei risconti. ICI L imposta è dovuta dal concedente che può esercitare il diritto di rivalsa sul locatario dell immobile. ICIAP I locali oggetto di leasing sono oggetto di imposizione ICIAP in capo all utilizzatore. COSTI Per determinare il costo globale di un operazione di leasing, è necessario considerare una sommatoria di canoni anticipati, spese di contratto e talvolta anche premi assicurativi annuali, canoni periodici, prezzo di riscatto, il cui importo deve essere equivalente (a un certo tasso di attualizzazione) al costo per contanti del bene. Il problema, quindi, è quello di determinare questo tasso di interesse. Nella pratica, molto spesso, vengono utilizzati a tal fine metodi non corretti: si ricorre ad esempio, in maniera semplicistica, al tasso di interesse medio annuo, oppure ancora alle formule delle rendite utilizzando le tavole finanziarie. Tuttavia, l unica formula corretta e precisa che consente di mettere sullo stesso piano in possibili alternative e che giunge ad una valutazione di tutte le componenti di costo e dei diversi ritmi di pagamento dei canoni, è quella del tasso interno di rendimento (IRR). VANTAGGI Pianificazione dei flussi finanziari in uscita per tutto il periodo del contratto. Velocità e flessibilità dell operazione. Esborso iniziale limitato all anticipo o ai primi canoni. Non è indispensabile dare garanzie (è autogarantito). Vantaggi fiscali. Non entra in Centrale Rischi e, quindi, non influisce sulle capacità di credito (In realtà esiste già una Centrale Rischi Leasing e in previsione sarà affiancata a quella Bancaria). SVANTAGGI Costo finanziario mediamente superiore rispetto al normale credito bancario per o- perazioni di piccolo taglio. I beni in leasing appaiono in bilancio solo tra i conti d ordine (per chi ne fa uso). Rapporto indiretto fra fornitore e acquirente. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE IL FACTORING 6

7 Il factoring è un operazione finanziaria con la quale un impresa cede dei crediti commerciali ad una società (factor) che provvede alla riscossione e all eventuale anticipazione dell importo dei crediti stessi. Colui che cede il credito viene definito cedente (azienda creditrice). Chi lo assume viene definito cessionario (società di factoring o factor). Il debitore nei confronti del cedente infine, è denominato ceduto. Bisogna precisare tuttavia che, oltre alla cessione del credito, nell operazione di factoring si svolgono diverse attività. La società di factoring, infatti, oltre all amministrazione, all incasso e all eventuale recupero dei crediti, fornisce informazioni commerciali sui clienti del cedente, smobilizza i crediti ceduti e accettati, assicura contro il rischio di insolvenza. La legge regola la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e trova applicazione allorquando concorrono i seguenti requisiti: A. il cedente è un imprenditore; B. i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell esercizio dell impresa; C. il cessionario è una società o ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica sempre che, in ogni caso, l oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto dei crediti d impresa. Il factor è un intermediario tra il venditore (cedente) e il compratore (ceduto). Il factor acquista, mediante cessione, i crediti del cedente e li gestisce direttamente in conto proprio, ma nell interesse del cedente, dopo aver portato però il ceduto a conoscenza della cessione di credito. In seguito a tale comunicazione, il debitore è obbligato a pagare direttamente e soltanto al factor: solo i pagamenti effettuati al factor hanno effetto liberatorio per il ceduto (vedi art C.C.). Per ciò che concerne il pagamento da parte del factor al cedente dei crediti oggetto del contratto di factoring, esso avviene, o al momento stesso dell acquisto (attraverso anticipazione di una percentuale preconcordata di tutti i crediti ceduti), o alla scadenza dei crediti stessi. La legge 52/1991 prevede all art. 2 l istituzione presso la Banca d Italia di un albo delle imprese che esercitano l attività di cessione dei crediti di impresa (factor). La Banca d Italia esercita, in questo modo, una funzione di controllo anche attraverso l obbligo di certificazione del bilancio del cessionario dei crediti. Infine, quanto alle modalità di acquisto del credito da parte del factor, si può parlare di factoring pro solvendo o pro soluto a seconda che sia o meno prevista la rivalsa della società di factoring. In sostanza, se il ceduto non fa fronte ai nuovi impegni e il factor può rivalersi e farsi rimborsare quanto anticipato dal cedente, si parla di factoring pro solvendo. Se, invece, in caso di inadempimento del ceduto, il factor tiene a suo carico l insolvenza di quello, si parla di factoring pro soluto. In questo caso, la copertura del factor non riguarda crediti rappresentati da forniture di merci contestate. ASPETTI LEGALI In quasi tutti i paesi ove il factoring ha trovato uno sviluppo significativo, il legislatore è intervenuto con una regolamentazione autonoma del fenomeno, poichè la materia ha assunto caratteristiche di complessità e innovazioni tali da richiedere uno strumento legislativo ad hoc. Come stabilito dall art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato dal Consiglio dei Ministri con D. Lgs. dell n. 385 e in vigore dall , l esercizio nei confronti del pubblico dell attività di factoring è riservato, oltre che alle ban- 7

8 che, agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dal Ministro del Tesoro, che si avvale dell Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). L esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, dell attività di factoring è riservato ai soggetti iscritti in un apposita sezione dell elenco generale (art. 113 Testo Unico in materia bancaria). L UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d Italia e alla Consob. L iscrizione all elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: A. Forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; B. Oggetto sociale che prevede di svolgere l attività di factoring; C. Capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; D. Possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità e di onorabilità. Anche in Italia, dopo parecchi anni di attesa, è entrata in vigore una legge specifica per la regolamentazione del factoring (L n. 52) che ne ha ridefinito la disciplina fino allora equiparata alla cessione del credito contenuta negli artt e segg. del Codice Civile. Tali articoli stabiliscono che: Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia il carattere strettamente professionale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. La legge regola i rapporti tra il cessionario (factor) e il debitore ceduto nei confronti del quale il factor può agire in nome e per conto proprio, utilizzando gli stessi mezzi che in mancanza della cessione avrebbe conservato per sè il cedente. Viene stabilita la validità della cessione nei confronti dei terzi come i creditori del cedente e il curatore fallimentare di questi. Quanto ai rapporti tra cedente e factor, il cedente è tenuto a garantire l esistenza del credito al tempo della cessione (art C.C.). Pertanto, se il debitore della società che ha ceduto i crediti scopre dei vizi sulla merce fornitagli tali da consentirgli di non pagare, la società di factoring si rifarà sul cedente delle somme erogate a fronte della cessione. La nuova legge consente, all art. 3, la cessione di crediti futuri, vale a dire prima della loro stipulazione, e di crediti in massa futuri purchè sorgano da contratti da stipulare entro 24 mesi. Una deroga ai principi civilistici è poi contenuta nell art. 4 in cui si stabilisce che il cedente garantisca la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci alla garanzia. L art C.C. relativo all efficacia della cessione nei confronti dei terzi è stato oggetto di integrazioni. Infatti, qualora il cessionario abbia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione e il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: 1. Agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; 2. Al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; 3. Al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall art. 7, comma 1, L. 52/91. Infine, gli artt. 6 e 7 della citata legge 52/1991, disciplinano i legami sussistenti fra la cessione dei crediti e le procedure concorsuali. In particolare, si ricorda che il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto a revocatoria. Tale azione può essere proposta solo nei confronti del cedente che conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario. 8

9 Parimenti, l efficacia della cessione verso terzi non è opponibile al fallimento del cedente se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia fatto nell anno anteriore alla sentenza di fallimento e prima della scadenza del credito. MODALITA DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI Riguardo al factoring, una prima distinzione di fondo è collegata alla segnalazione o meno al debitore della cessione del credito. Se il debitore viene informato si definisce notification factoring, altrimenti not notification factoring. Le ragioni sono prevalentemente di natura commerciale, finanziaria e psicologica. Nel caso del notification factoring, il cedente ha due possibili scelte: il conventional factoring e il maturity factoring. Il conventional è la forma tradizionale, derivata dall old linea factoring. Il factor in questo caso, oltre ad acquistare i crediti garantendone il buon fine, si incarica della loro gestione, notifica la cessione al debitore, concede al venditore la possibilità di richiedere anticipazioni totali o parziali sull ammontare dei crediti ceduti. Si tratta in pratica di una vera e propria forma di finanziamento. Nel caso del maturity, invece, viene assolutamente esclusa la possibilità di finanziamento. Il venditore dei crediti stipula un assicurazione sugli stessi e utilizza tutti gli altri servizi offerti dal factor. In tal modo semplifica la gestione dei crediti e, alla scadenza delle fatture, si vedrà accreditato l importo anche in caso di mancato pagamento (grazie alla polizza assicurativa). Il not notification factoring è, invece, un contratto in virtù del quale i fornitori/venditori trasferiscono al factor la totalità dei loro crediti, ma sono dispensati dall indicare sulle loro fatture che il pagamento deve essere effettuato nelle mani del factor. Quest ultimo assicura sempre la copertura dai rischi di insolvenza e l eventuale finanziamento come in un contratto di tipo classico ma, non può ovviamente occuparsi della riscossione dei crediti, poichè i debitori non sono stati messi al corrente della cessione. Il venditore si impegna a trasferire immediatamente al factor le somme riscosse direttamente dagli acquirenti. Nell operazione di factoring, gli aspetti di finanziamento e servizio sono così compenetrati che è difficile trattare l argomento solo da un punto di vista finanziario. Mettiamo in evidenza alcuni aspetti: La società di factoring è, in genere, una società di emanazione bancaria o di supporto a gruppi industriali molto grossi. Quindi, la società, a prescindere dal capitale proprio investito dai soci, lavora utilizzando il credito bancario. Immediata conseguenza di ciò è che il costo puro finanziario deve essere superiore al costo del credito bancario (ovviamente in relazione alla clientela primaria). Tale costo è poi destinato ad aumentare in seguito all imputazione dei costi suppletivi (commissioni, una tantum, giorni di valuta, etc.). In sintesi l operazione di factoring: 1. da un punto di vista finanziario può essere più onerosa di altre forme; 2. può essere scelta per la gamma di servizi complementari che offre; 3. è particolarmente indicata in presenza di redditività netta positiva. ASPETTI FISCALI Imposta di registro 9

10 In base al D.P.R. n. 131/86, art. 6, l operazione di cessione crediti è soggetta a tassazione con aliquota dello 0,50%. Qualora l operazione avvenga con scambio di corrispondenza, i singoli atti devono essere registrati solo in caso d uso, così come il contratto di factoring stipulato fra factor e cedente. La base imponibile viene determinata per i crediti fruttiferi sulla base del valore nominale e degli interessi maturati, per i crediti infruttiferi al valore nominale se scadenti entro 1 anno dalla data della cessione, ovvero al loro valore attuale in funzione del tasso di interesse legale se scadono oltre 1 anno. IVA La cessione di crediti è operazione esclusa dal campo IVA (art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/72). Il corrispettivo dell operazione tipica di factoring è esente IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/72, trattandosi di operazioni di credito e di finanziamento. Imposte dirette Il contratto di factoring non forma di per sè base di imposizione ai fini delle imposte dirette. Ai fini della formazione del reddito imponibile hanno rilevanza invece elementi accessori quali commissioni, spese ed interessi, integralmente purchè riferiti a crediti inerenti l attività dell impresa. In presenza di ricavi esenti, gli interessi passivi sono deducibili secondo il disposto dell art. 63 del T.U.I.R. Ai fini dell accantonamento fiscalmente riconosciuto al fondo svalutazione crediti (art. 71 T.U.I.R.), i crediti ceduti in factoring pro-soluto e/o pro-solvendo non sono fra quelli da considerare ai fini della determinazione del valore di riferimento su cui applicare la percentuale dello 0,50% (Circolare n. 19 dell Ministero Finanze). COSTI Il costo di un rapporto di factoring comprende, in linea di massima, tre voci di costo: 1) Commissione di factoring E la componente tipica pagata a fronte del complesso delle attività contabili amministrative connesse con la gestione dei crediti. Questa commissione ripaga il factor per la contabilizzazione dei crediti, le registrazioni contabili, le scadenzature, gli incassi, i solleciti di pagamento, etc.. Essa non dipende dalla scadenza del credito, ma è un importo secco. Il tasso della commissione può variare in relazione alla solidità patrimoniale e alle capacità reddituali prospettiche dell azienda e in relazione al tipo di cessione effettuata (massimo in caso di cessione pro soluto, minimo per la cessione pro solvendo ). 2) Interessi sulle anticipazioni Questo costo entra in gioco quando il cedente chiede delle anticipazioni sui crediti ceduti. Quindi l importo dipende dal tasso (Prime Rate più uno spread in relazione allo standing del cedente) e dalla durata del credito ceduto. 3) Spese di tenuta conto (o di handling) Rappresentano la componente amministrativa costituita dal rimborso al factor delle spese vive affrontate per il maneggio delle fatture (per esempio spese postali). Generalmente l addebito avviene in maniera forfettaria, quindi con l addebito al cedente di un importo fisso per fattura. In conclusione, il costo complessivo del factoring è dato da: CF = C + IF + S in cui: CF = Costo finale del Factoring C = Commissione di factoring IF = Interessi sulle anticipazioni S = Spese di tenuta conto 10

11 Fare un calcolo di convenienza sul factoring non è cosa facile poichè, se da un lato le componenti di costo sono ben definite, i benefici o risparmi sono di difficile quantificazione. E evidente comprendere come non sia facilmente quantificabile il risparmio che deriva dall eliminazione degli insoluti, dalle riduzioni dei costi amministrativi, dal miglioramento dell attività dell ufficio contabilità e poi, in ultima analisi, dalla riduzione delle incombenze contabili amministrative a carico dell alta direzione che quindi può dedicarsi in maniera più incisiva agli aspetti strategici dell attività commerciale produttiva. VANTAGGI Semplificazione gestione commerciale. Creazione di liquidità. Si aggiunge alle altre linee di credito. Non entra in Centrale rischi. Permette di eliminare il rischio di insolvenza del debitore ceduto. Servizi: Amministrativo: gestione contabilità clienti e sollecito dei crediti; Legale: recupero crediti; Informativo: valutazione solubilità clienti (informazioni commerciali). Riduzione costi amministrativi interni; in particolare, contenimento delle spese di personale e trasformazione conseguente di costi fissi in costi variabili. SVANTAGGI Elevato costo finanziario Possibili problemi d impatto psicologico sul cliente LA POLIZZA CREDITO COMMERCIALE DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE La commercial paper è un tipico strumento di finanziamento. Esso è assimilabile, da un punto di vista funzionale, vista anche la sua breve durata (in media 3 mesi), agli strumenti del mercato monetario. Dal punto di vista della tipologia, invece, appare più prossima a strumenti ben radicati nel sistema finanziario italiano, come la cambiale o l accettazione bancaria. La commercial paper, o carta commerciale, o polizza di credito commerciale, è caratterizzata dall estrema semplicit à della struttura. Essa è un semplice documento, di norma rilasciato da un impresa, in cui questa: a) Attesta di aver ricevuto un finanziamento di un certo importo; b) Si obbliga alla restituzione di quell importo alla scadenza prefissata; c) Si dichiara pronta a pagare l importo a chiunque si presenti quale legittimo titolare del credito e possessore del documento; d) rinuncia ad opporre eccezioni relative all originario rapporto di debito a chiunque, legittimato nelle forme previste, esiga il pagamento (purchè entro il termine di scadenza del credito). L azienda deve poi trovare una banca che garantisca la sua promessa con una fidejussione. A questo punto la banca stessa, una sua societ à, o un altro intermediario (società finanziaria), si incaricherà di trovare qualche azienda in situazione di liquidità disposta a prestare del denaro a fronte di questa promessa. 11

12 Ovviamente, la somma incassata sarà inferiore a quella che si promette di rimborsare; l interesse calcolato attraverso il meccanismo dello sconto sul valore facciale del documento rappresenta il costo di questo tipo di finanziamento. ASPETTI LEGALI La commercial paper non è un titolo di credito in senso tecnico giuridico, in quanto difetta del requisito dell incorporazione, cioè non incorpora il credito che deve essere ceduto con un atto separato (lettera di cessione). Il creditore cede senza garanzia il credito stesso, unitamente ad ogni diritto ad esso connesso sia nei confronti del debitore, sia nei confronti della banca. Gli eventuali cessionari possono a loro volta cedere il credito con le stesse formalità. Il credito nasce in capo al venditore non per effetto del rilascio della lettera di riconoscimento del debito ma, in base ad un contratto che si definisce con la consegna dal venditore al debitore della somma pattuita oggetto del finanziamento. Nel corpo della lettera sono riportati sinteticamente condizioni e termini convenuti. A differenza della cambiale, che è trasferibile mediante girata, la polizza di credito commerciale può circolare solo se accompagnata da una o più lettere di cessione che attestano l avvenuto trasferimento del credito. Inoltre, diversamente dalla cambiale, la carta commerciale non è un titolo esecutivo e quindi non consente al portatore di procedere ad esecuzione forzata dei beni del debitore in caso di mancato pagamento. MODALITA DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI L operazione si concretizza attraverso la circolarizzazione dei seguenti documenti: 1. La lettera di riconoscimento di debito con la quale il debitore dichiara di rinunciare irrevocabilmente ad opporre qualsiasi eccezione non esplicitamente contemplata nella lettera stessa nei confronti del creditore odegli eventuali aventi diritto; 2. La lettera di cessione con la quale il creditore cede, pro-soluto, il credito al cessionario; 3. La lettera di fidejussione con la quale l istituto di credito garantisce la solvibilit à del debito a scadenza a chi risulterà essere il legittimo creditore. Completano il flusso cartaceo due documenti che non circolano: A. La lettera di manleva rilasciata dall emittente della polizza di credito commerciale alla banca con la quale richiede il rilascio della fidejussione e contestualmente si impegna a costituire fondi in tempo utile per ottemperare alle obbligazioni; B. Una lettera di mandato per l incasso inviata dal creditore o dall ultimo cessionario alla banca. La polizza di credito commerciale è uno strumento presente sul mercato monetario con un durata compresa tra 1 e 12 mesi e un taglio minimo di 500 milioni di vecchie lire o multipli. Da un punto di vista finanziario la concorrenzialità della commercial paper rispetto ad altre tipologie di funding a breve o a brevissimo termine, si fonda su tre elementi fondamentali: il rendimento per l investitore, ovvero il costo per il prenditore; la rapidit à di emissione e collocamento; la possibilit à di cartolarizzare gli strumenti alternativi al credito tradizionale. Il primo fattore è stimolante. La commercial paper offre rendimenti nettamente superiori alla remunerazione dei B.O.T. a tre mesi (naturale alternativa) ovvero a operazioni di pronti contro termine per scadenze inferiori; per il debitore, la commercial paper si offre come un titolo rappresentativo di un obbligazione il cui costo è decisamente competitivo 12

13 rispetto al credito bancario commerciale e finanziario. Anche il secondo elemento è di importanza decisiva, in quanto sia emissione che collocamento si possono risolvere in via telefonica. La presenza di forti garanzie annulla i tempi di istruttoria tipici di altre forme di finanziamento classiche. Infine, la polizza di credito commerciale permette all investitore lo smobilizzo immediato dello stesso, con palesi vantaggi in merito alla monetizzazione dell attivo. In sintesi, l investitore ottiene un maggior rendimento insieme ad una migliore liquidabilit à dell asset; il prenditore, un costo competitivo ed una riduzione dei tempi morti di finanziamento. La carta commerciale, in situazioni contingenti di tensione della liquidità, apre un canale di raccolta verso il mercato dei capitali non intaccando quello creditizio. ASPETTI FISCALI Imposta di bollo La lettera di riconoscimento di debito non incorpora il diritto di credito e quindi, essendo ridotta sotto forma di corrispondenza commerciale, non è soggetta all imposta di bollo se non in caso d uso; tuttavia la dichiarazione di ricevuta di una somma, inserita nel documento ricognitivo del debito, consiglia l applicazione dell imposta di bollo di lire per ogni documento (D.P.R. 642 art. 13). Imposta di registro La predisposizione dei documenti sotto forma di corrispondenza commerciale prevede che l imposta di registro sia dovuta solo in caso d uso nella misura dello 0,50%. IVA Le eventuali cessioni della commercial paper sono fuori campo IVA ai sensi dell art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/72, in quanto non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro. La presentazione della commercial paper, alla scadenza, da parte dell ultimo cessionario per l incasso del corrispettivo, rientra nelle operazioni esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 1), del gi à citato D.P.R. 633/72. Imposte dirette I proventi generati dalla commercial paper possono essere qualificati come redditi di capitale, ex art. 41, comma 1, lettera a) del T.U.I.R.. Il regime fiscale applicabile all atto della riscossione dei suddetti proventi si configura diversamente a seconda del soggetto percettore. Se i proventi vengono percepiti da persone fisiche non esercenti imprese commerciali o da enti non commerciali il debitore, all atto del pagamento, in qualit à di sostituto d imposta, dovrà assoggettarli a ritenuta alla fonte del 15% a titolo di acconto ai sensi dell art. 26, comma 5, D.P.R. 600/73; se il percettore è un soggetto non residente, la ritenuta del 15% si applica a titolo d imposta; se il credito viene incassato da un imprenditore individuale, da una S.n.c. o S.a.s., da una società di capitali, da enti non commerciali (per proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali) o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, i suddetti proventi concorrono alla formazione del reddito d impresa quali componenti positivi e non si renderà applicabile nessuna ritenuta all atto della riscossione. Nell ipotesi di persone fisiche non esercenti imprese commerciali e di enti non commerciali, i proventi derivanti dalla compravendita di commercial paper prima della loro scadenza naturale, potrebbero formare oggetto di tassazione soltanto e nella misura in cui l Amministrazione finanziaria dimostri l intento speculativo ; pertanto, sarebbero di fatto sottratti all imposizione dal momento che la presunzione di intento speculativo di 13

14 cui all art. 76, comma 1, del D.P.R. 597/1973 non è più stata riprodotta nel T.U.I.R. Peraltro, va sottolineato che, nell ipotesi di cessione della commercial paper prima della scadenza, i proventi conseguiti non dovranno essere assoggettati ad alcuna ritenuta. Pertanto, la ritenuta sui proventi della commercial paper dovrà essere operata, ove ne esistono i presupposti, esclusivamente nei confronti dell ultimo cessionario. COSTI Il costo della polizza di credito commerciale è determinato potenzialmente da 2 elementi: Tasso di interesse; Commissione per la fidejussione. La carta commerciale e le eventuali scritture accessorie vengono consegnate all impresa offerente liquidità a fronte dell erogazione di un importo inferiore all importo facciale del titolo. Per controllare l effettivo costo, vanno poi aggiunti i costi della fidejussione della banca nonchè gli eventuali costi dell intermediario. Si tenga presente che il costo del puro finanziamento derivante dalla formula è in funzione del tempo effettivamente trascorso, mentre gli altri due costi sono fissi e quindi influiranno sul costo tanto maggiormente quanto più breve è la durata dell operazione. VANTAGGI Minore costo rispetto al credito bancario. Elasticità: si adatta alle esigenze temporanee dell azienda. Consente di pianificare i flussi finanziari al riparo da strette creditizie e da altri imprevisti. Favorisce soprattutto le aziende con stagionalit à finanziarie in diversi periodi dell anno. Non intacca le linee di credito per cassa. Non è soggetta all imposta di bollo. Rapidità nelle negoziazioni delle condizioni. SVANTAGGI I tagli sono generalmente rilevanti (in genere almeno mezzo miliardo). Le piccole aziende trovano difficoltà pratiche ad inserirsi in questo mercato. Si tratta di uno strumento nuovo, non disciplinato legislativamente, per cui potrebbero sorgere problemi di tutela e di certezza del diritto delle parti contraenti. COOPERATIVA GARANZIA FIDI COS È UNA COOPERATIVA DI GARANZIA? Una cooperativa di garanzia; garantisce attraverso appositi fondi l Istituto Bancario che e- roga il finanziamento alle imprese richiedenti socie della cooperativa. Il limite della garanzia è del 50%. In altre parole, il 50% del rischio è supportato dall Istituto Bancario e l altro 50% dalla cooperativa di garanzia. Vengono stipulate a tale scopo delle convenzioni con gli Istituti Bancari che si intendono valide per ogni sportello su tutto il territorio nazionale. LA COSTITUZIONE DEI CAPITALI Ad ogni erogazione, l Istituto Bancario trattiene al socio il 5% della stessa che va ad incrementare il fondo di garanzia della cooperativa. L istituto Bancario si rivale sullo stesso in caso di insolvenza del cliente. Una volta estinto il finanziamento, il 4% viene rimborsato e l 1% viene accantonato nel fondo rischi indisponibile. Questo meccanismo comporta per chi lo riceve un duplice vantaggio: 14

15 1. Tassi vantaggiosi in virtù delle convenzioni stipulate e del potere contrattuale della cooperativa. 2. Più ampie possibilità di affidamento in relazione alla garanzia prestata. I REQUISITI PER OTTENERE UN FINANZIAMENTO I requisiti per ottenere un finanziamento sono i seguenti: 1. Avere una partita IVA; 2. Essere iscritti alla Camera di Commercio o ad un albo professionale; 3. Non essere stati dichiarati falliti 4. Non essere protestati 5. Essere cittadini italiani 6. Operare in Italia LE FORME TECNICHE Le forme tecniche previste sono le seguenti: A. Fido di cassa; B. Prestito d esercizio 12/24/36 mesi; C. Salvo buon fine (annuale rinnovabile); D. Sconto portafoglio; E. Anticipi import; F. Anticipi export; G. Prestito uso oro; H. Tutte le altre forme tecniche previste dal sistema bancario. LA LEGGE SABATINI DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE La legge 1329/65, altrimenti nota come legge Sabatini, fu istituita per incentivare la vendita di macchine utensili o di produzione. Dopo oltre tre decenni di vita, questa legge conserva tutta la sua validità e costituisce uno dei pochi strumenti di agevolazione creditizia attualmente disponibili per le piccole e medie imprese. L operazione si concretizza in una vendita assistita da riserva di proprietà o da privilegio con pagamento dilazionato. Tale pagamento prevede il rilascio di cambiali, con scadenza superiore a 12 mesi e inferiore a cinque anni, che il venditore può scontare immediatamente presso un Istituto a medio termine; quest ultimo richiede l intervento del Mediocredito Centrale che, accertati i requisiti di ammissibilità, provvede all erogazione di un contributo in c/esercizio ad abbattimento degli oneri finanziari. L operazione Sabatini consente perciò al venditore l incasso immediato della fornitura ed al compratore un pagamento dilazionato, beneficiando spesso di un contributo sugli interessi. Soggetti finanziabili Imprese venditrici: qualsiasi impresa avente sede nell Unione Europea, di qualsiasi dimensione e natura, che produca o venda macchine utensili o macchine, impianti o apparecchiature per la produzione di beni o servizi (rientrano anche le società di leasing qualora l operazione si concretizzi sotto la forma della locazione finanziaria; in tal caso si parla di Sabatini leasing). 15

16 Imprese acquirenti: qualsiasi impresa avente sede nell Unione Europea, di qualsiasi dimensione e natura, purché il macchinario o l impianto venga installato in Italia. Per poter beneficiare del contributo sugli interessi corrisposto dal Mediocredito Centrale l impresa deve possedere i requisiti che la identificano come piccola media impresa secondo la definizione dell Unione Europea. In particolare essa deve rispettare i seguenti parametri dimensionali: 1. massimo 250 dipendenti; 2. fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Ecu o, in alternativa, totale dello Stato Patrimoniale di 27 milioni di Ecu; 3. rispettare il requisito di indipendenza, per cui non deve essere partecipata per il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto da una sola impresa o congiuntamente da più imprese che superino i parametri di PMI. Investimenti finanziabili Macchine utensili o di produzione, nuove, di costo unitario o complessivo superiore a lire 1 milione. L operazione è agevolabile per l importo massimo di lire 3 miliardi (comprensivo di capitale, interessi, collaudo, trasporto e montaggio, con esclusione dell IVA); inoltre il costo totale delle macchine installate in un anno in una singola unità produttiva, esclusi interessi e o- neri accessori, non deve superare lire 4,5 miliardi; è ammessa, con il limite di agevolazione pari a 3 miliardi riferiti al costo macchina, una singola operazione relativa ad una compravendita di importo superiore a lire 4,5 miliardi. Alla definizione di macchine utensili o di produzione va data una portata ampia, comprendendovi anche le attrezzature atte a manipolare, trasportare e sollevare i materiali (gru, carriponte, carrelli, nastri trasportatori, ecc.). Restano esclusi gli autoveicoli e gli altri semoventi che circolano su strada, muniti di targa e iscritti al PRA, oltre ai macchinari usati. ASPETTI LEGALI Il contratto stipulato ai sensi della legge Sabatini contempla, a carico dei contraenti, specifici obblighi posti a tutela dei contraenti stessi e dei terzi. In particolare la legge prevede che: 1. il contratto sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e venga trascritto nel Tribunale competente; 2. siano rispettate determinate formalità per la costituzione delle garanzie e l identificazione del bene trasferito presso l acquirente (tramite l apposizione di un contrassegno) al fine di impedirne l illecito passaggio a terzi; 3. siano emessi specifici effetti cambiari (tratte o pagherò) che riportino gli estremi del contratto. Sotto il profilo della tutela del venditore, il privilegio sul macchinario costituisce una garanzia piuttosto debole sia per la lunghezza della procedura di esecuzione sia per il posizionamento penalizzato nell ordine dei privilegi dalla legge. La vendita con riserva di proprietà conferisce invece maggiori garanzie, in quanto la proprietà del bene non passa all acquirente fino al completo pagamento. MODALITA DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI L operazione Sabatini comporta la gestione di aspetti collegati all iter procedurale della compravendita e di altri relativi al finanziamento legato alla pratica dello sconto effetti. 16

17 Relativamente alla fase della compravendita, le fasi salienti della procedura risultano essere: 1. Stipula contratto; 2. Registrazione al competente Ufficio del Registro; 3. Rilascio effetti cambiari; 4. Compilazione del certificato di origine su cui andranno annotati, dietro richiesta del compratore e ad opera del venditore, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni previste dalla legge; 5. Compilazione della nota di trascrizione per consentire al Cancelliere del Tribunale la trascizione nel Registro Speciale; 6. Applicazione, a cura del venditore, del contrassegno metallico; 7. Presentazione al Tribunale dell atto di compravendita, del certificato di origine e della nota di trascrizione; accettazione dei documenti del Tribunale e fissazione della data di uscita del Cancelliere per l apposizione del sigillo al contrassegno; 8. Apposizione del sigillo da parte del Cancelliere; 9. Restituzione, da parte della cancelleria, della nota di trascrizione e del certificato di origine, debitamente annotati; 10. Applicazione, a cura del venditore, a tergo degli effetti cambiari, di apposita dicitura e presentazione degli stessi alla Cancelleria per l annotazione dell avvenuta trascrizione; 11. Restituzione, da parte della cancelleria, degli effetti debitamente annotati; 12. Spedizione della macchina all impresa acquirente. Nel caso di Sabatini leasing, il contratto di compravendita è sostituito da un contratto di locazione finanziaria. Gli adempimenti sopra esposti, normalmente a carico del venditore, vengono espletati dalla società di leasing. Per quanto riguarda l aspetto finanziario, la Sabatini consente di dilazionare il pagamento degli investimenti fino a 5 anni e di conoscere esattamente l importo e le date degli esborsi. Tale dilazione si realizza tramite l emissione di effetti cambiari il cui sconto, da parte del venditore, presuppone una pratica di affidamento bancario e può avvenire: 1. Pro-solvendo (nella forma di Sabatini normalmente concepita), quando il fornitore sconta gli effetti salvo buon fine ed è perciò responsabile verso la banca cessionaria sia dell esistenza del credito sia della solvenza del debitore ceduto; 2. Pro-soluto (più rara), quando il fornitore garantisce solo l esistenza del credito ma si intende liberato immediatamente da ogni responsabilità circa l esito finale degli effetti, non rispondendo se il debitore ceduto risulta insolvente. In questo caso la banca svolge una istruttoria approfondita sulla solvibilità dell acquirente, che spesso è chiamato a fornire adeguate garanzie. Operazioni di questo tipo derivano in genere da situazioni particolari in cui il castelletto del venditore è esaurito. ASPETTI FISCALI Imposta di registro Il contratto sottoscritto dalle controparti, redatto in carta da bollo, è soggetto a registrazione a tassa fissa di lire presso l Ufficio Registro territorialmente competente. Imposta di bollo Gli effetti emessi ai sensi della legge 1329/1965 devono essere assoggettati all imposta di bollo nella misura del 12, tenendo presente che le frazioni di lire mille devono essere 17

18 computate come interi e che gli importi così calcolati dovranno essere arrotondati alle 100 lire inferiori o superiori nei modi usuali. Le eventuali integrazioni di bollo apposte sul retro degli effetti dovranno essere annullate dagli Uffici competenti in data pari o anteriore a quella dell emissione degli effetti stessi. Imposta sostitutiva L operazione di finanziamento prevista dalla legge Sabatini è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% sul netto ricavo erogato. Imposte dirette Gli interessi passivi concorrono per intero alla formazione del reddito dell acquirente con contabilizzazione al momento dell emissione delle cambiali, tenendo conto del criterio di competenza e utilizzando la tecnica contabile dei risconti attivi per rinviare la quota di interessi passivi di competenza di esercizi futuri. Il finanziamento Sabatini, prevede un contributo in c/interessi, erogato dal Mediocredito Centrale, che la gran parte della dottrina classifica come contributo in c/esercizio e, pertanto, è considerato fiscalmente come un ricavo ai sensi dell art. 53, lett. e) ed f) del TUIR e concorre a formare il reddito in base al principio della competenza, utilizzando contabilmente i risconti passivi. Poichè generalmente il contributo viene concesso successivamente alla chiusura dell esercizio di rilascio delle cambiali, la quota di contributo che sarebbe stata di competenza del periodo d imposta antecedente alla delibera di erogazione del contributo, dovrà essere contabilizzata come sopravvenienza attiva, mentre la parte residuale concorrerà al reddito come sopra già indicato. COSTI Le principali componenti che concorrono a determinare il costo finale di un operazione Sabatini sono: 1. il tasso (generalmente quello di riferimento) a cui vengono emessi gli effetti; 2. il tasso a cui l Istituto a medio termine compie l operazione di sconto (con eventuale conguaglio delle differenze a favore o a sfavore della parte acquirente se il tasso di sconto è diverso da quello di emissione degli effetti); 3. il tasso agevolato e la data di intervento del Mediocredito Centrale se l operazione ha i requisiti per avere il contributo sugli interessi; 4. i giorni banca per effetto applicati dall Istituto a medio termine in funzione del potere contrattuale del cliente; 5. le spese per effetto; 6. il periodo di preammortamento, cioé il periodo intercorrente tra la data di emissione e la scadenza del primo effetto; 7. l imposta di bollo, pari al 12 per mille; 8. l imposta sostitutiva, pari allo 0,25 per cento; 9. le spese notarili per la stipula dell atto o per l autentica firme; 10. l eventuale polizza assicurativa. VANTAGGI Si tratta di uno strumento a medio termine con flussi prestabiliti nei tempi e negli importi. Viene finanziato il 100% del costo del bene. Il contributo sugli interessi abbatte notevolmente il costo complessivo degli oneri finanziari. 18

19 Non sono richieste all acquirente garanzie nella forma generalmente utilizzata. La pratica è a carico del venditore. Il venditore monetizza subito la fornitura. SVANTAGGI L operazione è legata alle politiche di marketing del venditore. La gestione della pratica è articolata e richiede organizzazione da parte del venditore. Se il venditore ha esaurito il castelletto di sconto, al compratore generalmente vengono richieste garanzie. Comporta un impegno di natura cambiaria. Per operazioni al di sotto di una determinata soglia (30-50 milioni) l operazione non è conveniente per le spese fisse. 19

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