Novità in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori. CCIAA Viterbo, 30 ottobre 2014
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- Olivia Cesarina Casadei
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1 Il Regolamento UE 1169/2011 del 25/10/2011 Novità in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori CCIAA Viterbo, 30 ottobre 2014
2 PROGRAMMA DELL INCONTRO Evoluzione della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Finalità e contenuti del Reg. Ue 1169/2011: le principali novità introdotte. Esempi di etichettatura per i principali prodotti tipici del territorio (olio extravergine di oliva, patata, nocciola, castagna). 2
3 MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA RIFORMA Necessità di realizzare una normativa comune a livello europeo, applicata a tutti gli SM Semplificazione e armonizzazione della struttura normativa Aumento della tutela e dell informazione dei consumatori. Il nuovo regolamento raccoglie e armonizza le norme relative ad etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari comprese le norme relative all informazione delle sostanze allergeniche. Le nuove norme diventano identiche per tutti i paesi UE ed entreranno in vigore simultaneamente. 3
4 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA FONTI COMUNITARIE Direttiva 79/112/CEE del Direttiva 2000/13/CE del Direttiva 2003/89/CE del FONTI NAZIONALI DPR , n.322 Decreto Legislativo , n. 109 Decreto Legislativo , n. 181 Decreto Legislativo , n. 114 Reg. Ue n. 1169/2011 del
5 ENTRATA IN VIGORE Il Reg. Ue n. 1169/2011 è in vigore dal 7 novembre 2011 ma la sua applicazione è scaglionata al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove norme. Infatti: dal 1 gennaio 2014, si applicano le nuove disposizioni relative alla designazione delle carni macinate (estensione dei requisiti minimi relativi al rapporto materie grasse/collagene); dal 13 dicembre 2014, si applicano tutti i contenuti del Regolamento ad esclusione dell obbligo delle indicazioni nutrizionali; dal 13 dicembre 2016 si applicano anche le disposizioni relative all obbligo delle indicazioni nutrizionali; tuttavia le indicazioni nutrizionali riportate sulle etichette su base facoltativa tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016 dovranno essere conformi alle disposizioni del nuovo Regolamento. 5
6 CAMPO DI APPLICAZIONE (ARTT. 1, 8, 14) IL REGOLAMENTO SI APPLICA A: tutti i prodotti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e quelli destinati alle collettività; servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto; b2b; vendite a distanza (con specifiche modalità indicate all art. 9). IL REGOLAMENTO NON SI APPLICA agli alimenti sfusi e/o incartati nel punto vendita, la cui disciplina è demandata alla legislazione concorrete; alimenti non destinati al consumatore finale e/o alle collettività. 6
7 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI Devono essere chiare, facilmente comprensibili e leggibili dal consumatore; esse inoltre devono essere veritiere nel senso che non devono indurre in errore in particolare: per quanto riguarda le caratteristiche dell alimento (natura, identità, proprietà, composizione, metodo di produzione); attribuendo al prodotto effetti o proprietà che non possiede (materia approfondita dal Reg. 1924/06); suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche particolari che invece sono comuni anche ad altri prodotti analoghi. 7
8 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI Vengono stabiliti i principi generali che gli operatori devono seguire nella predisposizione delle etichette. Con riferimento al principio della leggibilità, il Reg. Ue n. 1169/2011 (art. 13) stabilisce quali devono essere le dimensioni minime dei caratteri da utilizzare per riportare le informazioni concernenti gli alimenti. I caratteri devono essere stampati in modo da assicurare che la parte mediana dei caratteri (calcolata sull altezza della x) sia: non inferiore a 0,9 mm, nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2 ; non inferiore a 1,2 mm, in tutti gli altri casi. 8
9 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI Con riferimento al principio della «veridicità», il regolamento stabilisce che le immagini devono veritiere e non devono indurre in inganno il consumatore sulle caratteristiche del prodotto (natura, aspetto, dimensioni, ecc.) 9
10 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI Nello stesso campo visivo devono figurare: 1. Denominazione dell alimento 2. Quantità 3. Se previsto, titolo alcolometrico. Viene meno l obbligo di indicare il TMC. Le informazioni facoltative e le immagini non devono sottrarre spazio alle informazioni obbligatorie. 10
11 INDICAZIONI OBBLIGATORIE D. Lgs. n. 109/92 Reg. Ue n. 1169/2011 a) la denominazione di vendita; b) l elenco degli ingredienti; c) la quantità netta o nominale; d) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalità di conservazione e/o utilizzazione, qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; j) le istruzioni per l uso, ove necessario; k) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto; l) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti se è presente un ingrediente caratterizzante o evidenziato. a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; d) riferimenti dell operatore responsabile dell immissione in commercio dell alimento; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) il titolo alcolometrico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume; h) le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego; i) il paese di origine o il luogo di provenienza; j) istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) lotto; l) una dichiarazione nutrizionale; m) indicazione degli allergeni. 11
12 3.1 Denominazione di vendita (art. 17) La denominazione di vendita dell alimento è la sua denominazione legale; in mancanza, la sua denominazione usuale; in mancanza, la denominazione descrittiva. 12
13 3.1 Denominazione di vendita (art. 17) La denominazione di vendita non può essere sostituita dalla denominazione commerciale O dal marchio di fabbrica 13
14 3.1a Indicazioni obbligatorie specifiche che accompagnano la denominazione (All. VI A) La denominazione dell alimento deve comprendere o essere accompagnata da un indicazione dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «liofilizzato», «affumicato») quando l omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l acquirente. In particolare sono normati i casi di: Alimento decongelato (obbligo indicazione «decongelato») Acqua aggiunta a carni o pesci (obbligo indicazione se è > 5% del peso del prodotto finito) Carne ricomposta o pesce ricomposto (obbligo indicazione «carne ricomposta» o «pesce ricomposto») Involucro non edibile negli insaccati (obbligo indicazione non edibilità budello) Alimento trattato con radiazioni ionizzanti (obbligo ind. «alimento irradiato») 14
15 3.2 Elenco degli ingredienti (art. 18) Ingrediente: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualsiasi costituente di ingrediente composto utilizzato nella preparazione e presente nel prodotto finito, tranne i residui. L elenco degli ingredienti reca un intestazione o è preceduto da una adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la precede. L elenco comprende tutti gli ingredienti: - in ordine decrescente di peso; - così come sono registrati al momento della fabbricazione; - designati se del caso con la loro denominazione specifica; - compresi i nanomateriali ingegnerizzati (nano-particelle che esaltano sapore o caratteristiche nutrizionali dei cibi). 15
16 3.2a Alimenti esenti dall obbligo di elencazione degli ingredienti (artt. 16 e 19) Ortofrutticoli freschi non sbucciati o tagliati. Acque gassificate che riportano l aggiunta di del gas nella ddv (es. «con aggiunta di anidride carbonica») Aceti di fermentazione provenienti da un solo prodotto di base. Formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, senza aggiunta di ingredienti diversi da derivati del latte. Alimenti comprendenti un solo ingrediente a condizione che la denominazione: - sia identica alla denominazione dell ingrediente oppure - consenta di determinare la natura dell ingrediente. Bevande con contenuto alcolico > 1.2 % in volume. Gli alimenti contenuti in imballaggi con superficie < 10 cm 2 (indicazione con altri mezzi o su richiesta). 16
17 Ingredienti: ulteriori novità Oli vegetali: dovrà essere specificata la natura degli oli vegetali utilizzati: Olio vegetale ADESSO DOPO Olio di palma, Olio di soia, Olio di colza, ecc. Allergeni: evidenziati con un carattere distintivo rispetto agli altri ingredienti. ADESSO - Menzionato nell elenco degli ingredienti. - Preceduto dal termine «Contiene». DOPO - Ingredienti: farina di frumento, olio di palma non idrogenato, amido di mais, proteine del latte, ecc. 17
18 3.3 Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (art. 22) Regola del QU.I.D. La quantità di un ingrediente (o di una categoria di ingredienti) al momento della sua utilizzazione deve essere indicata quando tale ingrediente (o categoria): a figura nella denominazione dell alimento (es. ravioli di ricotta) o è dal consumatore ad esso associato; b è evidenziato nell etichetta mediante parole, immagini e rappresentato graficamente (es. yogurt alla fragola); c è essenziale per caratterizzare l alimento e distinguerlo da altri analoghi (es. pasta all uovo). La quantità dell ingrediente deve essere riportata in percentuale (%) e deve figurare nella denominazione dell alimento o immediatamente accanto oppure nella lista degli ingredienti (con alcune eccezioni riportate nell All. VIII). 18
19 3.3a Prodotti che devono (o non devono) riportare il QUID Quid: mela Quid: prosciutto e mozzarella Solo elencazione verdure Quid: gorgonzola e noci Quid: tartufo 19
20 3.4 La quantità netta (art. 23) La quantità netta si esprime utilizzando: A B Il litro, il centilitro, il millilitro in unità di volume per i prodotti liquidi. Il chilogrammo e il grammo in unità di massa per gli altri prodotti. Esempi di diciture errate ed esatte ERRATE ESATTE Litri 2 ovvero L2 2 litri ovvero 2 l 1 litro e mezzo 1,5 litri ovvero 1,5 l 70 CL 70 cl 100 ml. 100 ml 250 cc 25 cl ovvero 250 ml 2 etti 200 g 400 gr. 400 g Gr g 20
21 3.4a Casi di esenzione dall obbligo di indicazione della quantità netta (All. IX) Se l alimento solido è presentato in liquido di copertura (acqua, soluzioni acquose di sali, soluzione acquose di zuccheri, succhi di frutta, aceti, ecc.) viene indicato anche il peso sgocciolato dell alimento. Se l alimento è glassato, l indicazione del peso deve essere riportata al netto della glassatura. 21
22 Preimballaggi multipli Sono previste regole differenti a seconda che le porzioni contenute nell imballaggio siamo unità di vendita singole o meno. TIPOLOGIA Unità non vendibili singolarmente Unità vendibili singolarmente della stessa quantità INDICAZIONE DELLA QUANTITA 500 g. Contiene 10 porzioni. 10 porzioni da 50 g Oppure 500 g ma solo se il nr. delle porzioni è facilmente individuabile dal consumatore Il simbolo metrologico (DM 451/76) è facoltativo; ma se apposto l operatore deve conservare le registrazione previste dalla legge (es. controlli statistici del peso). 22
23 3.5 Termine Minimo di Conservazione (art. 24 -All. X) Il termine minimo di conservazione è la data di durabilità minima dell alimento ovvero è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. 23
24 3.5a Data di scadenza (art. 24 All. X) La data di scadenza rappresenta il termine ultimo per la commercializzazione del prodotto e si applica a prodotti molto deperibili. La data: è preceduta dall espressione «da consumarsi entro»; comprende nell ordine: GG/MM (anno facoltativo); deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata, e non più solo sulla confezione esterna che contiene i singoli imballaggi. Tali indicazioni sono sempre seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione. La data di scadenza deve essere riportata su ogni porzione preconfezionata. 24
25 3.5a Riferimenti al responsabile commerciale (art. 8) In etichetta deve obbligatoriamente figurare il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede di almeno uno dei tre operatori sotto indicati (art. 3, comma 1, lettera e): produttore; confezionatore; venditore (purché la sede sia all interno di Paese comunitario). Rispetto alla normativa previgente, viene meno inoltre la possibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio depositato; a fronte della nuova normativa, quindi, i riferimenti del responsabile commerciale dovranno contenere il nome o ragione sociale e l indirizzo (art. 9, comma 1, lettera h). L indicazione della sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento non sarà più obbligatoria (sebbene raccomandata). 25
26 3.6 Condizioni particolari di conservazione o d uso (art. 25) 26
27 3.7 Paese di origine e luogo di provenienza (art. 26- All. XI) Luogo di provenienza: il Paese da dove proviene l alimento. Paese di origine: il Paese dove ha subito l ultima trasformazione sostanziale. L indicazione in etichetta del luogo di provenienza o del Paese di origine diventa obbligatoria se la loro omissione può indurre in inganno il consumatore in merito alla reale provenienza dell alimento soprattutto in presenza di informazioni (es. immagini, scritte, simboli, ecc.) e che nel loro insieme possono far pensare al consumatore che il prodotto abbia un origine diversa (es. mozzarella prodotto in Germania e commercializzata in Italia); Se il Paese di origine (o il luogo di provenienza) dell alimento è indicato e non è lo stesso del suo ingrediente primario (es. pasta di grano duro prodotta in Italia ed ottenuta, in tutto o in parte, da grano prodotto e trasformato all estero) in etichetta deve figurare anche il suo Paese di origine (o il luogo di provenienza). 27
28 ALIMENTO OBBLIGO TIPO DI PROVVEDIMENTO Ortofrutticoli freschi Indicare origine, varietà, Comunitario calibro Uova Carni di pollo e di volatili Carni bovine Latte fresco pastorizzato e Latte fresco pastorizzato di alta qualità Pesci, crostacei e molluschi Miele Passata di pomodoro Olio di oliva Vino Indicare il Paese di origine sul guscio Indicare il Paese di origine in etichetta Indicare il Paese di nascita, ingrasso e di macello in etichetta Indicare il luogo di provenienza degli allevamenti sull imballaggio Indicare il Paese di origine e la tecnica di produzione (pescato/allevato) Indicare il Paese di origine dove è stato prodotto il miele; il riferimento alla zona (es. Toscana) è facoltativo. Indicare la Regione/Stato di coltivazione del pomodoro fresco. Indicare il Paese dove sono state raccolte le olive e dove è stato estratto l olio. Indicare il Paese dove sono state raccolte le uve e dove è stato ottenuto il vino. Comunitario Nazionale Comunitario Nazionale Comunitario Comunitario Nazionale Nazionale Comunitario Comunitario Ora comunitario con il Reg. Ue 1337/
29 3.9 Dichiarazione nutrizionale (art. 29) ORA (D. Lgs. 77/1993): DOPO: L etichetta nutrizionale è facoltativa. Diventa obbligatoria solo quando un indicazione nutrizionale (es. light, fonte di fibre, ecc.) figura in etichetta o nella pubblicità di un prodotto alimentare L etichetta nutrizionale è obbligatoria per tutti i prodotti, ad eccezione di alcune categorie 29
30 3.9a Dichiarazione nutrizionale: alimenti esenti (All. V) Alimenti ESENTI dall obbligo della dichiarazione nutrizionale: Bevande alcoliche con alcol < 1.2% di volume Aceti Prodotti non trasformati di un solo ingrediente Prodotti soggetti al solo processo maturazione Acqua Aromi Additivi Coadiuvanti di processo Spezie e piante aromatiche Enzimi Sale e succedanei Gelatine Edulcoranti da tavolo Lieviti Caffè Tè e erbe infusionali Gomme da masticare Mini confezioni (quelle la cui superficie maggiore è < 25 cm2) 30
31 3.9b Contenuto obbligatorio della dichiarazione nutrizionale (art. 30) Ora: Dopo: Modalità A Valore energetico: Kcal KJ Proteine: g Carboidrati: g Grassi: g INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100g per porzione (30g) VALORE ENERGETICO Kcal Kj GRASSI (g) di cui acidi grassi saturi (g) 14,0 4,1 4,4 1,3 CARBOIDRATI (g) di cui zuccheri (g) 68,7 3,0 21,6 0,9 PROTEINE (g) 10,0 3,2 SALE (g) 2,5 0,8 Modalità B Valore energetico: Kcal KJ Proteine: g Carboidrati : g di cui zuccheri: g Grassi: g di cui acidi grassi saturi: g Fibre alimentari: g Sodio: g 31
32 3.9c Dichiarazioni volontarie integrative (art. 30) La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrata facoltativamente con uno o più dei seguenti elementi: Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi Polioli Amido Fibre Sali minerali e vitamine (se presenti nella misura di almeno 15% della dose giornaliera raccomandata All. XIII) 32
33 3.9g Unità di misura e forme di espressione (art. 32 e 35) Possono essere utilizzate altre forme di espressione, in aggiunta e non in sostituzione alla tabella nutrizionale, ad esempio mediante forme o simboli grafici. Le Associazioni di consumatori e la Commissione si sono schierate contro i semafori in etichetta perché penalizzano alcuni prodotti tipici del made in Italy: il sistema dei semafori può dissuadere i consumatori dall assumere nutrienti (come le proteine, i grassi mono e polinsaturi) e micronutrienti (vitamine e minerali) contenuti in alimenti che, a dispetto del giallo o del rosso, costituiscono elementi essenziali per una sana alimentazione. 33
34 3.9g Unità di misura e forme di espressione (art. 32 e 35) Possono essere utilizzare anche le GDA (Guideline Daily Amounts=Quantità giornaliere indicative) che esprimono in % il contributo di una porzione di alimento ai fabbisogni medi quotidiani. In questo caso deve figurare la dicitura «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)» Le GDA devono essere espresse per: 100 g o 100 ml, ed anche per porzione/unità di consumo a condizione, però, che sull etichetta siano quantificate il numero di porzioni contenute nell imballaggio e che la porzione/unità di consumo sia indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale 34
35 Etichettatura dei prodotti funzionali (Reg. Ce 1924/06) Sono gli alimenti per i quali sia sufficientemente dimostrato che possono implicare un effetto benefico e mirato su una o più funzioni dell organismo, ulteriore rispetto ai normali effetti nutritivi, in modo tale che dalla loro assunzione ne consegua un miglioramento dello stato di salute e di benessere dell organismo (European Food Information Council). Questi prodotti possono utilizzare in etichetta delle dichiarazioni (claims) che devono essere: supportati da prove scientifiche; presentati in modo chiaro in modo tale che il consumatore ne comprenda i reali benefici; accompagnati da una dicitura che sottolinea l importanza di una dieta varie ed equilibrata ed uno stile di vita sano. redattei in modo da non far nascere o sfruttare timori nei consumatori.
36 Claims nutrizionali Sono i claims di maggiore utilizzo e diffusione da parte delle aziende e rappresentano, sostanzialmente, le diciture relative a ciò che un alimento contiene o non contiene. Alcuni esempi FONTE DI FIBRE Il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal AD ALTO CONTENUTI DI PROTEINE SENZA GRASSI Il 20% del valore energetico dell alimento è apportato da proteine Il prodotto non contiene non contiene più di 0,5 g di grassi per 100 g/ml.
37 Claims salutistici Sebbene la Direttiva 2000/13/CE non ammetteva di attribuire ai prodotti proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana il Reg. CE n. 1924/06 (art. 10) introduce una deroga a tale principio, purché le aziende utilizzino esclusivamente gli health claims autorizzati dalla Commissione. La Commissione ha approvato una lista di 222 indicazioni sulla salute il cui utilizzo è ammesso per l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari (Reg. Ue 432/2012). Dall entrata in vigore del Reg. CE n. 1924/2006 la Commissione UE, con il supporto dell EFSA, ha valutato l attendibilità scientifica di oltre claims presentati dagli Stati membri.
38 Claims salutistici ACIDO LINOLEICO POLIFENOLI L acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue I polifenoli dell olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va informato che l effetto benefico si ottiene con l assunzione giornaliera di 10 g di AL. Questa indicazione può essere impiegata solo per l olio d oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d oliva. L indica zione va accompagnata dall informazione al consumatore che l ef fetto benefico si ottiene con l assunzione giornaliera di 20 g di olio d oliva. VITAMINA A La vitamina A contribuisce al mantenimento della capa cità visiva normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all allegato del 38 regolamento (CE) n. 1924/2006.
39 Alcuni esempi Le etichette devono essere chiare e facilmente leggibili. Pincopallo Pincopallo. non devono riportare codici o sigle di difficile interpretazione per il consumatore Pincopallo.. devono riportare indicazioni complete e veritiere sulle caratteristiche del prodotto.
40 Pincopallo Devono assicurare facilità di lettura (contrasto cromatico, sfondo)...e indelebilità delle informazioni Alcuni esempi
41 «Con taurina. Stimola corpo e mente» (nessun claims con la taurina è stato autorizzato). Alcuni esempi «Melograno e Uva rossa. Virtù antiossidante» (claim non fondato, quindi non autorizzato). «Benessere» (claim di assoluta vaghezza). 41
42 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA CATEGORIA Grandezza minima dei caratteri Impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio Informazioni da indicare sullo stesso campo visivo (Ddv + quantità) Tabella nutrizionale facoltativa, fino al 12/12/2016, poi obbligatoria Codice alfanumerico dell impresa di confezionamento è facoltativo. Indicazioni metrologiche facoltative Stesso campo visivo (Ddv + quantità)
43 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA CATEGORIA Grandezza minima dei caratteri Impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio Informazioni da indicare su stesso campo visivo (Ddv + quantità); Tabella nutrizionale facoltativa anche a partire dal 13/12/2016; TMC non richiesto.
44 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA CATEGORIA Grandezza minima dei caratteri Impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio Informazioni da indicare sullo stesso campo visivo (Ddv + quantità) Tabella nutrizionale facoltativa anche a partire dal 13/12/2016; Nessuna nuova disposizione in materia di allergeni
45 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA CATEGORIA Grandezza minima dei caratteri Impossibilità di indicare il responsabile commerciale con il solo marchio Informazioni da indicare sullo stesso campo visivo (Ddv + quantità) Tabella nutrizionale facoltativa anche a partire dal 13/12/
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