Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia ISTRUZIONI

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1 Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia ISTRUZIONI

2 Edizione In vigore dal Ordine di Servizio Registrazione 1 01/03/2010 n. 1 del 28/01/2010 Serie 3 n del 26/02/ /03/2012 n. 1 del 23/02/2012 Serie 3 n 1354 del 27/02/ /01/2014 n. 2 del 11/12/2013 Serie 3 n del 18/12/ /07/2015 n. 2 del 01/07/2015 Serie 3 n del 01/07/ > Documento Istruzioni Divisione Cargo

3 INDICE Istruzione 1 (art. 11 CGCTM) Pagamenti pag. 5 Istruzione 2 (art. 12 CGCTM) Festività e sospensioni (art.18 CGCTM) Modifiche alla programmazione ordinaria (art. 19 CGCTM) Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria (art 20 CGCTM) Programmazione straordinaria (art. 25 CGTM) Richiesta di Trasporto pag. 6 Istruzione 2bis (art. 24 CGCTM) Trasporti in ambito internazionale Generalità pag. 10 Istruzione 3 (art. 26 CGCTM) Fornitura carri pag. 11 Istruzione 4 (art. 30 CGCTM) Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico; (art. 31 CGCTM) Modalità e termini per il carico/scarico pag. 13 Istruzione 5 (art. 32 CGCTM) Penali per sosta pag. 15 Istruzione 6 (art. 33 CGCTM) Impedimento operativo all accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente/destinatario pag. 16 Istruzione 7 (art. 34 CGCTM) Sovraccarico pag. 17 Istruzione 8 (art. 35 CGCTM) Presentazione della LDV Trasmissione dati LDV pag. 18 Istruzione 9 (art. 37 CGCTM) Compilazione della LDV pag. 19 Istruzione 10 (art. 39 CGCTM) Accettazione del trasporto - Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV pag. 23 Istruzione 11 (art CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto pag. 24 Istruzione 12 (art CGCTM) Impedimenti all esecuzione del trasporto pag. 26 Istruzione 13 (art CGCTM) Impedimenti alla riconsegna pag. 27 Istruzione 14 (Art. 42 CGCTM) Avviso arrivo merci Diritti del destinatario pag. 28 Divisione Cargo > 3 Istruzioni

4 Istruzione 15 (art. 45 CGCTM) Verbale di accertamento danni e reclami per risarcimento danni pag. 29 Istruzione 16 (art.46 CGCTM) Richiesta di regolarizzazione contabile pag. 31 Istruzione 17 (art. 47 CGCTM) Servizi accessori pag. 32 Allegato 1 Dichiarazione dl titolare/gestore del raccordo/terminal destinatario di trasporti di merci pericolose pag.33 Allegato 2 Legittimazione per accompagnatore pag.34 Allegato 3 Ordini ulteriori pag. 35 Allegato 4 Scheda Riparazione Carri pag.36 4 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

5 Istruzione 1 (art. 11 CGTM) Pagamenti 1 Il cliente deve provvedere al pagamento della fattura emessa dal vettore, entro 30 gg. dalla data di emissione, mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, sul c/c indicato nell accordo cliente. 2 In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al vettore gli interessi di mora, in misura pari al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea vigente nel periodo, aumentato dei punti percentuali previsti dal D.Lgs 231/02 e ss.mm.ii,, senza necessità di formale costituzione in mora. 3 Qualora il cliente provveda al pagamento anticipato dei trasporti deve,far pervenire al vettore, copia dell attestazione dell avvenuto pagamento. Divisione Cargo > 5 Istruzioni

6 Istruzione 2 (art.12 CGCTM) Festività e sospensioni, (art. 18 CGCTM) Modifiche alla programmazione ordinaria, (art. 19 CGCTM) Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria, (art. 20 CGCTM) Programmazione straordinaria, (art. 25 CGCTM) Richiesta di Trasporto 1 Richiesta del trasporto a treno completo 1.1 Le richieste per l effettuazione di treni completi in programmazione ordinaria e/o straordinaria devono essere presentate, per iscritto ovvero nella sezione dedicata del sito del vettore, alla struttura indicata nell accordo cliente avendo cura di indicare : a) numero di accordo cliente; b) natura e peso delle merci da trasportare; c) relazione origine/destino; d) luogo della consegna della merce da parte del mittente al vettore; e) tipologia, quantità, detentore ed ECM dei carri; f) frequenza settimanale con indicazione dei giorni di circolazione e delle fasce orarie desiderate di HLR/MAD; g) luogo di messa a disposizione della merce da parte del vettore al destinatario; h) modalità di terminalizzazioni in partenza ed in arrivo ( stradale, carrellamento). Qualora il trasporto fosse in partenza/destino da/per stabilimento raccordato ovvero su binari non nella disponibilità del vettore, il cliente è tenuto anche ad indicare la denominazione e la ragione sociale dell operatore di manovra incaricato, dal cliente stesso, di consegnare/ricevere il trasporto. 1.2 Nel caso di merci pericolose, oltre alle informazioni di cui sopra, occorre indicare : generalità del mittente e del destinatario (nome, indirizzo e CAP), nonché il codice ONU, la classe di pericolo, il gruppo imballaggio, il numero di identificazione del pericolo e l etichetta di pericolo. Qualora il trasporto fosse in arrivo presso uno stabilimento raccordato ovvero su binari non nella disponibilità del vettore, il cliente deve, altresì, presentare la dichiarazione di ricettività degli stessi, utilizzando il modello Allegato 1 delle presenti Istruzioni. 1.3 Nel caso di trasporto di rifiuti, oltre alla informazioni di cui sopra, occorre che il cliente indichi a) codice CER del rifiuto; b) modalità di confezionamento (balle/dimensioni; se sfuso specificare se compatto e peso specifico); c) modalità di carico e scarico; d) produttore del rifiuto; e) soggetto da indicare nel Formulario Identificativo Rifiuto (FIR) per il trasporto nazionale, o nel documento di movimento (all. I B al Reg. CE/1013/2006 o allegato VII) per quelli internazionali, quale produttore/detentore; 6 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

7 f) soggetto notificatore (se diverso dal produttore) depositario della garanzia fidejussoria per i trasporti internazionali di rifiuti assoggettati ad autorizzazione preventiva scritta di cui al Reg CE/1013/2006; g) soggetto mittente da indicare nella lettera di vettura (se diverso dal produttore); h) per i trasporti nazionali, soggetto destinatario indicato nel FIR e sue autorizzazioni allo smaltimento/trattamento; i) per i trasporti transfrontalieri assoggettati ad autorizzazione preventiva scritta di cui al Reg CE/1013/2006), numero identificativo ed ente pubblico (italiano ed estero) presso cui è stato presentato l atto di notifica; j) data prevista di avvio delle operazioni di trasporto; k) copia del provvedimento di notifica (allegato I A al Reg. CE/1013/2006), se già disponibile, dal quale risulti l avvenuto inserimento di Trenitalia nella lista trasportatori. 2 Trasporto a treno completo in programmazione ordinaria Salvo diversa previsione contrattuale, le richieste dei trasporti a treno completo in programmazione ordinaria devono essere presentate alla struttura indicata nell accordo cliente entro il giorno 10 del mese A per attivazione del trasporto entro il mese C. Il vettore esaminerà la richiesta e comunicherà al cliente con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di attivazione prevista, fatti salvi i ritardi imputabili al Gestore dell Infrastruttura, l'accoglimento o meno della domanda. 3 Trasporto a treno completo aggiuntivo o in programmazione straordinaria Salvo diversa previsione contrattuale, la richiesta per un trasporto a treno completo aggiuntivo o in programmazione straordinaria deve essere presentata per iscritto alla struttura indicata nell accordo cliente, rispettando le seguenti modalità: a) Opzione settimanale Il Cliente deve presentare a Trenitalia la richiesta di effettuazione di Trasporti Straordinari in programmazione settimanale entro le ore 12:00 del lunedì della settimana A per i trasporti da effettuarsi nel periodo di sette giorni compreso tra il martedì della settimana B ed il lunedì della settimana C. Trenitalia, previo accordo con gli altri trasportatori, comunicherà l accettazione/rifiuto/modifica della richiesta, non oltre le ore 12:00 del venerdì della settimana A. b) Opzione giornaliera Il cliente deve presentare la richiesta entro le ore 18 del terzo giorno lavorativo precedente quello di partenza. L accettazione della richiesta, da parte del vettore, è subordinata alla verifica della fattibilità tecnica. Il vettore fornisce conferma /rifiuto scritto, entro 24 ore dalla partenza del treno. Nel caso di trasporti da effettuarsi nella giornata di domenica o di lunedì, la risposta sarà fornita dal vettore entro il venerdì precedente la partenza. Divisione Cargo > 7 Istruzioni

8 4 Trasporto a carro singolo 4.1 La richiesta di trasporto a carro singolo deve essere indirizzata, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della data richiesta di partenza, deve essere presentata, per iscritto ovvero nella sezione dedicata del sito del vettore, alla struttura indicata nell accordo cliente. 4.2 Per la richiesta di trasporto a carro singolo, il cliente deve indicare: a) numero di accordo cliente; b) generalità del mittente (nome, indirizzo e CAP); c) natura e peso delle merci da trasportare; d) tipologia, quantità, detentore ed ECM dei carri; e) luogo della consegna della merce da parte del mittente al vettore (in caso di terminalizzazione stradale comunicare indirizzo e CAP); f) giorno di effettuazione del carico; g) giorno richiesto per la partenza; h) relazione origine/destino; i) luogo di messa a disposizione della merce da parte del vettore al destinatario (in caso di terminalizzazione stradale comunicare indirizzo e CAP); j) generalità del destinatario (denominazione e ragione sociale, indirizzo e CAP); k) eventuali necessità di servizi accessori di cui all art.47 delle CGCTM. 5 Trasporti eccezionali (MaxiCargo) 5.1 Per i trasporti eccezionali per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del gestore dell infrastruttura interessata allo stesso, la richiesta di trasporto potrà riguardare la modalità di inoltro a carro singolo oppure a treno completo, così come definito alla Sezione III Maxi Cargo del documento Prodotti. 5.2 Carro singolo La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima e, oltre ai dati già previsti al precedente punto 4.2, deve contenere: a) le dimensioni della merce da trasportare: nel caso di merce avente forma regolare (ad es. casse di forma parallelepipeda, oppure serbatoi di forma cilindrica) sarà sufficiente indicare le tre dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) oppure il diametro in mm; in caso di merce avente forma irregolare oppure serbatoi aventi una o più sporgenze oltre il diametro, dovrà essere presentato anche un disegno quotato della merce nelle tre viste, possibilmente in scala 1:20; b) la posizione del centro di gravità nel caso di merci aventi forma irregolare, oppure una distribuzione della masse non omogenea. c) copia dell autorizzazione del gestore dell infrastruttura, se già in possesso del Cliente. d) nominativo personale di scorta del cliente. 8 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

9 5.3 Treno completo La richiesta deve essere inoltrata con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza richiesta dal cliente, corredata degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 5.2. Il vettore comunica l accettazione della richiesta e i termini di fattibilità tecnica con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza. 6 Festività e sospensioni Il vettore non effettua, di norma, trasporti a treno completo o a carro singolo in partenza/arrivo dagli impianti ferroviari nelle giornate di seguito elencate: 1 e 6 gennaio Pasqua e Lunedì dell Angelo 25 aprile 1 maggio 2 giugno 15 agosto 1 novembre 8 dicembre 25 e 26 dicembre All atto della definizione della programmazione o della riprogrammazione ordinaria dei trasporti a treno completo, il vettore ed il cliente possono concordare le sospensioni/riduzioni dei trasporti da prevedersi durante il periodo delle festività natalizie, dell interruzione estiva delle attività lavorative ed in occasione di altre festività in calendario; tali modifiche saranno inserite nel programma orario. Il vettore può decidere eventuali ulteriori sospensioni/riduzioni dei trasporti a treno completo e le sospensioni dei trasporti a carro singolo nei suddetti periodi; tali sospensioni verranno comunicate ai clienti con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. Divisione Cargo > 9 Istruzioni

10 Istruzione 2 bis (art. 24 CGCTM) Trasporti in ambito internazionale Generalità Operazioni e formalità doganali 1 Il mittente deve indicare in LDV il luogo e il soggetto che effettua le operazioni e formalità doganali. Ove le formalità doganali effettuate in corso di trasporto non siano espletate in concomitanza con le operazione doganali, esse sono eseguite dal vettore. 2 Il vettore ha diritto di assistere alle formalità e alle operazioni doganali eseguite in corso di trasporto dal mittente, dal destinatario o dal terzo incaricato. 3 A seguito del ricevimento dell Avviso Arrivo Merci, il destinatario potrà effettuare a propria cura le formalità e le operazioni doganali relative a merci che siano sottoposte a vincolo doganale con garanzia del vettore, in un impianto ferroviario non sede di dogana o fuori dell ambito ferroviario, depositando presso l impianto ferroviario destinatario copia dell autorizzazione o del nulla osta della dogana competente, e facendo apporre dal mittente la dicitura "Operazioni doganali a destino - Autorizzazione n...." sui documenti di trasporto. 4 La rimozione e la successiva apposizione di nuovi sigilli alle unità di carico, effettuate in occasione di formalità ed operazioni doganali eseguite in corso di trasporto a cura del mittente/destinatario o del terzo incaricato, vengono effettuate dal vettore. 10 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

11 Istruzione 3 (art. 26 CGCTM) Fornitura carri 1 Esclusivamente per le esigenze di carri derivanti dalla sottoscrizione di un accordo cliente, il vettore mette a disposizione il materiale alle condizioni e con le procedure di assegnazione appresso descritte. 2 I carri, per il traffico a carro singolo, vanno richiesti con un preavviso di, almeno 6 (sei) giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la partenza. Le richieste hanno tutte una validità di 7 (sette) giorni lavorativi. Se la richiesta non viene soddisfatta, completamente o anche solo parzialmente, entro tale termine, il vettore ne dà comunicazione al richiedente. La richiesta può essere ripresentata con le stesse modalità. Le richieste devono essere inviate via web, utilizzando l apposita funzione disponibile sul sito internet del vettore,. Le richieste sono organizzate e smaltite dal vettore con criteri di priorità, legati al livello di programmazione ed alla tipologia dei carri, criteri che possono essere modificati da disposizioni operative emanate dal vettore medesimo 3 Il richiedente deve, obbligatoriamente, indicare: a) Il numero di accordo cliente; b) il codice di ripartizione dei carri richiesti o concordati con il vettore, come previsto al successivo paragrafo 5; c) la quantità dei carri per ciascun codice di ripartizione; d) la data di messa a disposizione, come previsto al successivo paragrafo 5; e) l impianto ferroviario di partenza ed il luogo effettivo di carico. f) l impianto ferroviario di destinazione, g) la merce, Le ulteriori richieste di carri rispetto a quella iniziale sono da considerare come nuove richieste. 4 In assenza di disponibilità totale o parziale di carri del codice di ripartizione richiesto, ovvero nel caso in cui il materiale non sia disponibile per la data richiesta, il vettore ne informa tempestivamente il richiedente proponendo carri alternativi oppure un altra data di messa a disposizione. Il richiedente è tenuto a comunicare al vettore entro le successive 8 (otto) ore lavorative, anche a mezzo di fax o via , la propria eventuale accettazione ai sensi del ultimo comma del paragrafo 26.2 delle CGCTM. 5 Tutti gli annullamenti o modifiche alla richiesta carri vengono accettati solo se presentati per iscritto ed alle condizioni di cui al precedente paragrafo 2, prima delle ore 12 (dodici) del giorno precedente quello previsto per la messa a disposizione. Divisione Cargo > 11 Istruzioni

12 6 Annullamenti o modifiche effettuati, dopo le ore 12 del giorno precedente, o dopo la messa a disposizione dei carri, danno luogo al pagamento di una penale pari ad 100,00 (Euro cento/00) per ciascun carro. 7 Il carro è messo a disposizione del mittente alla data convenuta, affinché questi proceda al carico delle merci. Qualora il carro non possa, per qualsiasi motivo, essere messo a disposizione del mittente nel giorno fissato, il vettore informa tempestivamente il mittente, il quale è tenuto a comunicare al vettore entro la medesima giornata, anche a mezzo fax o via , la propria eventuale rinuncia. Qualora il mittente non effettui la predetta comunicazione di rinuncia, la richiesta si intenderà confermata ed il trasporto dovrà avere inizio entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di partenza originariamente prevista nella richiesta. Qualora il vettore comunichi che neanche in tal modo è in grado di soddisfare la richiesta e, ciononostante, il mittente non rinunci alla fornitura del carro, la validità della richiesta potrà essere prolungata per un ulteriore periodo da concordare tra il mittente ed il vettore. 8 Nel caso in cui il mittente richieda al vettore la messa a disposizione di carri di tipo speciale, ovvero atti a carichi eccezionali, le modalità di messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra il mittente ed il vettore. 12 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

13 Istruzione 4 (art. 30 CGCTM) Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico, (art. 31 CGCTM) Modalità e termini per il carico, il ritiro del trasporto e lo scarico 1 Carico/ritiro del trasporto/scarico 1.1 Carico Il mittente ha a disposizione i seguenti termini per effettuare le operazioni di carico della merce: a) 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo; b) 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri; c) 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri; d) 12 ore lavorative, nel caso di treno completo. 1.2 Ritiro del trasporto Il destinatario ha a disposizione i seguenti termini per effettuare il ritiro del trasporto: a) 1 ore lavorativa, nel caso di carro singolo; b) 2 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri; c) 3 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri; d) 4 ore lavorative, nel caso di treno completo. decorrenti dall orario della conferma di ricevimento dell avviso arrivo merce di cui all articolo 42 delle CGCTM. 1.3 Scarico e restituzione dei vuoti Il destinatario ha a disposizione i seguenti termini, decorrenti dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto 1.2 per completare lo scarico della merce e riconsegnare il/i carro/i vuoto/i e pulito/i a) 3 ore lavorative, nel caso di carro singolo; b) 4 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri; c) 5 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri; d) 8 ore lavorative, nel caso di treno completo. 1.4 Nel rispetto della tipologia di inoltro del trasporto a carico,, previo accordo con il vettore, il destinatario potrà riutilizzare il/i carro/i per un nuovo trasporto,. In tal caso i termini di cui alle lett. da a) a d) del precedente punto 1.3 sono aumentati di: a) 2 ore lavorative, nel caso di carro singolo; b) 4 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri; c) 8 ore lavorative, nel caso di treno completo. Per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli impianti ferroviari rimangono aperti per le operazioni di carico, ritiro del trasporto e scarico. I termini di cui ai precedenti punti sono sospesi durante le ore di chiusura degli impianti ferroviari, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. Divisione Cargo > 13 Istruzioni

14 1.5 Nel caso di trasporti soggetti ad operazioni e formalità doganali, i termini previsti al precedente punto 1.3 sono aumentati di ulteriori 24 ore solari. Le ulteriori 24 ore non sono concesse per i trasporti che beneficiano della procedura semplificata di accertamento. 1.6 Salvo diversa previsione contrattuale, il cliente è tenuto a restituire i carri carichi o vuoti con la stessa modalità di inoltro (carro singolo, gruppi di carri o treno completo) con la quale gli sono stati consegnati dal vettore. Nel caso il cliente non rispettasse tale disposizione, è tenuto a rispondere dei maggiori costi sopportati dal vettore in conseguenza di tale inadempienza. 1.7 La decorrenza dei termini di carico coincide con la data e l orario di fornitura del carro vuoto da parte del vettore indicati nella lettera di avviso e termina nel momento in cui il mittente dichiara di aver completato il carico che è reso disponibile al vettore, nel punto di presa e consegna convenuto nonché aver consegnato al vettore la LDV. 1.8 La decorrenza dei termini di scarico coincide con la data e l orario della conferma ricevimento della PEC dell Avviso Arrivo Merci e termina nel momento in cui il destinatario stesso comunica che il carro vuoto è reso disponibile al vettore, nel punto di presa e consegna convenuto Il vettore ed il cliente, tramite l apposita funzione nell area riservata del sito internet del vettore ovvero tramite posta elettronica/modulistica, si scambiano le informazioni relative ai punti 1.7 e L insieme dei dati permette al vettore di valutare l eventuale sosta ed il numero di giorni della sosta stessa. Il vettore procede alla fatturazione del quantum delle penali per sosta che dovranno essere pagate entro fine mese data fattura ovvero secondo le modalità ed i termini definiti nell accordo cliente I termini per il completamento del carico/scarico, nei porti indicati sul sito internet del vettore, sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento dell avviso al mittente/destinatario della messa a disposizione dei carri/merce nel punto di presa e consegna. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto i termini sono aumentati di 8 ore lavorative. 2 Autoveicolo presso il domicilio indicato dal mittente Salvo diversa previsione contrattuale, il mittente/destinatario ha a disposizione 2 ore lavorative per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce per ciascun autoveicolo. 3 Carro scudo Qualora, per la sicurezza del trasporto, sia necessario l utilizzo di un carro scudo, quest ultimo può essere caricato purché non arrechi pregiudizio alla circolazione e la merce sia diretta allo stesso destinatario del carico principale 4 Piombatura Nel caso di carico di carri coperti, ferrocisterne, tank container e UTI, il mittente deve provvedere, a sua cura e spese, alla chiusura degli stessi ed alla loro piombatura, utilizzando piombi conformi al modello standard Europlomb come previsto dalle disposizioni della Fiche UIC 426 OR. Nel caso di piombi mancanti o manomessi, il trasportatore previo avviso al mittente dell irregolarità - provvede alla piombatura; il costo dell operazione sarà addebitato al mittente. 14 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

15 Istruzione 5 (art. 32 delle CGCTM) Penali per sosta 1 Penale a carro/giorno : Sui binari : nella disponibilità del vettore stabilimenti raccordati o non nella disponibilità del vettore Carro messo a disposizione : dal vettore dal cliente dal vettore per i primi 5 gg a 2 assi 18,70 16,50 9,90 a 4 assi 44,00 39,60 38,50 più di 4 assi 63,80 57,20 58,30 per i successivi a 2 assi 44,00 39,60 38,50 a 4 assi 63,80 57,20 58,30 più di 4 assi 94,60 84,70 89,10 2 Le suddette penali sono riferite a ciascun carro per un periodo indivisibile di 24 ore solari. 3 Penale per autoveicolo : 60,00 per ciascuna ora Divisione Cargo > 15 Istruzioni

16 Istruzione 6 (art. 33 CGCTM) Impedimento operativo all accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente /destinatario Nei casi in cui si determini una situazione di ingombro, secondo quanto previsto dall art. 33 delle CGCTM, il vettore ha diritto a percepire una penale pari a 52,00 (euro cinquantadue/00) al giorno per ogni carro rimasto in attesa di poter essere riconsegnato e per tutto il periodo in cui si registra la situazione 16 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

17 Istruzione 7 (art. 34 CGCTM) Sovraccarico 1 Qualora, in esito alle verifiche per l accettazione del trasporto il vettore abbia rilevato il mancato rispetto del limite di carico stabilito per il carro o per le linee interessate al trasporto, occorre procedere a regolarizzazione mediante trasbordo del carico eccedente su altro carro. Se la verifica viene eseguita a partenza, alla regolarizzazione deve provvedere direttamente il mittente, altrimenti l operazione è eseguita dal vettore a spese del mittente, fermo restando che, qualora per deficienza di impianti, di carri o altro non si possa provvedere, il vettore procederà ai sensi della successiva Istruzione Quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro, quest ultimo viene iscritto in LDV e sostituisce quello originario a tutti gli effetti. In caso di trasbordo parziale in un impianto ferroviario intermedio, il carro su cui prosegue il trasporto ferroviario della merce eccedente il limite di carico viene iscritto nella LDV originale, senza modificarne i contenuti. 3 In caso di accertato sovraccarico, il mittente deve corrispondere al vettore, oltre ai costi da questi sostenuti per le operazioni di trasbordo, un importo pari alla differenza tra il prezzo del trasporto ferroviario originario ed il prezzo del nuovo trasporto conseguente al trasbordo (carro originario + carro dell eccedenza peso), calcolato sulla base del documento Listino Prezzi Inoltre il mittente è tenuto al pagamento a titolo di penale, di un ulteriore importo pari al 50 % (cinquantapercento) del corrispettivo del nuovo trasporto. Divisione Cargo > 17 Istruzioni

18 Istruzione 8 (art. 35 CGCTM) Presentazione della LDV - Trasmissione dati LDV 1 Il mittente che voglia provvedere alla compilazione via web della LDV deve utilizzare il software predisposto nella propria area riservata del sito internet del vettore, alla voce LDV. Per ottenere l abilitazione all accesso all area riservata, il mittente può compilare il form di richiesta oppure rivolgendosi all Assistenza Cliente tramite Call Center n. tel , 2 Nel caso in cui si avvalga della trasmissione elettronica diretta dei dati, il mittente dovrà rivolgersi alla suddetta Struttura per concordare le modalità di attivazione della procedura. 3 Per ogni trasporto deve essere trasmessa dal mittente una LDV. La LDV può riguardare anche più carri, a condizione che sia presentata da un unico mittente per un unico destinatario e che risponda alle specifiche di cui all Istruzione 9 par. 7. In tal caso i carri devono essere messi a disposizione e caricati nello stesso impianto ferroviario per un unico impianto ferroviario di arrivo. 4 L utilizzo di un unica LDV per più carri deve essere preventivamente autorizzata da tutte le Imprese Ferroviarie partecipanti al trasporto. 5 Il mittente è responsabile dei dati trasmessi, ivi compresi quelli relativi alla natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli, nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del trasporto. 6 In mancanza di firma elettronica certificata secondo la procedura concordata con il vettore, ancorché in presenza di trasmissione elettronica diretta dei dati ovvero di compilazione via web della LDV, il mittente dovrà provvedere alla sottoscrizione della copia cartacea della stessa. 7 Qualora specifiche disposizioni di legge o accordi tra il cliente ed il vettore, prevedano che per ogni singolo carro in composizione ad un trasporto a treno completo o a gruppi di carri, debba essere rilasciata una distinta LDV, ciascuna di esse dovrà prevedere espresso riferimento all insieme del trasporto. 18 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

19 Istruzione 9 (Art. 37 CGCTM) Compilazione della LDV 1 Per i trasporti convenzionali o combinati nonché per quelli di carri vuoti, in servizio nazionale, internazionale e cumulativo nazionale, qualora sia convenuto di presentare la LDV in formato cartaceo, il mittente è tenuto a presentare il modello unificato di LDV disponibile sul sito internet del vettore Salvo specifico accordo fra mittente e vettore, le caselle da 1 a 30 sono compilate dal mittente. Le indicazioni nelle caselle 7, 13, 14, 55, 56 e 57 sono riportate in codice e in parte in lettere. Le caselle da 70 a 94 sono dedicate agli elementi di calcolo o agli importi del prezzo di trasporto. I codici devono essere indicati in ogni scambio di corrispondenza con il numero della casella (es.: il cod. 1 nella casella 7 deve essere indicato da: «Codice 7.1»). 2 Le modalità di compilazione della LDV sono indicate nella Guida alla Lettera di Vettura del Comité International Transports (CIT) disponibile sul sito internet del vettore nelle versioni francese ed inglese. Nel caso di trasporti nazionali, il mittente, nel compilare la LDV, dovrà osservare le seguenti indicazioni Casella 3 Casella 5 Casella 6 Casella 19 Codice-cliente del pagatore delle spese affrancate se non si tratta del mittente Codice-cliente del destinatario. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore Codice-cliente del pagatore delle spese non affrancate se non si tratta del destinatario. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore quando può essere rilevato da un indicazione presente nelle caselle 13 o 14. Fatturazione transito: Quando la fatturazione per un percorso di transito è effettuata separatamente, indicare il codice del percorso nella colonna di sinistra, utilizzando il codice impresa del trasportatore o il codice del nazione, e nella colonna di destra, il codice impresa del trasportatore che fattura il relativo ammontare. Obbligatorio in ogni caso sulla LDV in Servizio Nazionale Obbligatorio sulla LDV in Servizio Nazionale Da non compilare sulla LDV in Servizio Nazionale Da non compilare sulla LDV in Servizio Nazionale Divisione Cargo > 19 Istruzioni

20 Casella 20 Pagamento delle spese: Indicazione relativa al pagamento delle spese. In assenza di una nota si intende che le spese sono prese in carico dal mittente. Da non compilare sulla LDV in Servizio Nazionale Casella 26 Dichiarazione di valore: Indicazione del valore della merce eccedente il limite secondo l art CIM e del codice valuta. Da non compilare sulla LDV in Servizio Nazionale Casella 27 Interesse alla riconsegna Non previsto per trasporti interessanti il vettore Casella 28 Assegno Non previsto per trasporti interessanti il vettore Casella 49 Codice d affrancazione : Codifica della prescrizione relativa al pagamento delle spese (2 posizioni per il codice della prescrizione, 5 x 2 posizioni per i codici delle spese prese in carico dal mittente, 2 posizioni per il codice del Paese +6 posizioni per il codice della stazione (prescrizione fino a ). Da non compilare sulla LDV in Servizio Nazionale Casella 52 Bollettino d affrancazione : - Apporre una croce se un Bollettino d Affrancazione è allegato alla LDV. - Indicare la data in cui il bollettino d affrancazione è restituito (mese,giorno). Da non compilare sulla LDV in Servizio Nazionale Casella 53 Avviso d incasso Non previsto per trasporti interessanti il vettore 3 In ogni caso, il mittente è obbligato, per il trasporto: a treno completo ad indicare specificatamente gli estremi identificativi del treno completo e il peso lordo trainato; nonché, per ciascuno dei carri, la natura della merce e il peso lordo (calcolato aggiungendo al peso della merce la tara del carro). in arrivo/partenza in un area portuale, a specificare in LDV il sito dell area portuale di destinazione/origine del trasporto, in relazione all impianto ferroviario mittente/destinatario, scelto tra quelli messi a disposizione del vettore, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dello stesso e sul quale è altresì evidenziata la possibilità di effettuare trasporti di merci pericolose. 20 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

21 4 Copia dell autorizzazione per un trasporto eccezionale rilasciata da parte del gestore dell infrastruttura ferroviaria deve essere allegata, a cura del mittente, alla LDV. 5 Nel caso di merci provenienti da Paesi terzi, viaggianti tra due località italiane sotto vincolo doganale, il documento di trasporto da utilizzare è la LDV denominata CIM Speciale, simile a quella utilizzata in Servizio Internazionale, di cui ricalca anche la compilazione. 6 Nel caso di trasporto cumulativo di merci, il mittente deve utilizzare la LDV mod. Ci Nel caso in cui sia stato concordato tra il cliente ed il vettore la predisposizione di una unica LDV per la spedizione di un carro multi-modulo, di più di un carro, ovvero di un treno completo, è obbligo del cliente medesimo allegare un apposita distinta, riportante i seguenti dati : a) numero totale dei carri, b) numero progressivo del foglio / numero totale dei fogli, c) numero progressivo del carro, d) matricola numerica del carro. e) tara e peso lordo del carro. Per i carri multi-modulo, indicazione del modulo con lettera progressiva : A per il primo modulo, B per il secondo modulo, C per il terzo modulo, D per il quarto modulo, E per il quinto modulo. Per ciascun carro o modulo : a) descrizione della merce caricata, b) peso netto in chilogrammi della merce, c) eventuale codice del raccordo mittente, d) eventuale codice del raccordo destinatario. Nel caso in cui il carico sia composto da UTI, oltre alle suddette informazioni, per ciascun carro o modulo dovranno essere indicate quelle caricate e, per ciascuna di esse : a) il codice della lunghezza : 20, 30, 40, 45 o 70 (per i semirimorchi); b) l indicazione se carica o vuota; c) la tara; d) il peso in chilogrammi di ciascuna merce contenuta e la relativa descrizione merceologica. Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel commercio ove consentiti, la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID completata, nel caso di nomi generici o designazione non altrimenti specificata ( n.a.s.), con il nome tecnico nonché il Numero di Pericolo ed il Codice ONU. Divisione Cargo > 21 Istruzioni

22 In caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla menzione RIFIUTO, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti, il mittente deve comunque sempre indicare la dicitura RIFIUTO ed il tipo in base alla classificazione prevista dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi); e) il numero del sigillo; f) il numero identificativo della prenotazione della nave e l indicazione del transitario; g) l effettiva destinazione. 8 Qualora il trasporto sia scortato da personale del cliente, il passeggero è assoggettato alla seguente normativa : a) in servizio nazionale: Le Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia in vigore al momento dell effettuazione del trasporto disponibili sul sito internet del vettore. b) in servizio internazionale: Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV) Appendice A alla COTIF In LDV deve esserne annotato il nominativo dell agente di scorta al trasporto con la dicitura seguente: Per il servizio nazionale: Il Trasporto è sottomesso alle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia Per il servizio internazionale : Il trasporto è sottomesso alle Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV). Alla LDV deve essere allegato il Modello (Allegato 2) di cui alle presenti Istruzioni Il prezzo del viaggio per il personale di scorta è incluso nel corrispettivo del trasporto. Per tutto quanto non previsto nella presente Istruzione si rinvia alla Guida alla Lettera di Vettura CIM del CIT (GLV CIM). 22 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

23 Istruzione 10 (art. 39 CGCTM) dichiarazioni in LDV Accettazione del Trasporto - Incomplete o inesatte 1 Il mittente è responsabile delle indicazioni fornite in LDV, ivi comprese quelle relative alla natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del trasporto. 2 Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta della merce e/o del suo peso in LDV dia luogo all applicazione di un corrispettivo per il trasporto ferroviario inferiore a quello che sarebbe stato dovuto in caso di corretta dichiarazione, va corrisposto al vettore un importo pari alla differenza tra il prezzo applicato e quello previsto dall accordo cliente, nel caso la merce oggetto del trasporto sia ammessa dallo stesso, ovvero tra il prezzo applicato e quello calcolato sulla base dei corrispettivi del documento Listino Prezzi nel caso detta merce non sia prevista nell accordo cliente. E inoltre dovuta una penale pari al doppio di tale differenza. 3 Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta dia luogo all accettazione di merci che il vettore, ai sensi dell art. 4 delle CGCTM, non avrebbe altrimenti accettato, sono dovuti al vettore: a) il corrispettivo per il trasporto ferroviario calcolato per tutto il percorso con riferimento a quanto dovuto in base al documento Listino Prezzi ; b) un importo, a titolo di penale, del 50 % (cinquantapercento) del corrispettivo di cui alla precedente lettera a). 4 Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 della presente Istruzione, qualora il vettore si avveda dell incompletezza o dell inesattezza prima di aver completato il trasporto, potrà interrompere il trasporto stesso e mettere la merce a disposizione del mittente o, se necessario, della Pubblica Autorità. In tal caso saranno dovuti al vettore, a titolo di penale e salvo il maggior danno, gli importi indicati come penali ai precedenti paragrafi 2 e 3, oltre a un importo pari al corrispettivo del trasporto ferroviario per il percorso effettuato. 5 Oltre a quanto previsto ai precedenti paragrafi 2 e 3, il mittente risponde di tutte le spese e danni sopportati dal vettore in conseguenza della dichiarazione incompleta e/o inesatta. Divisione Cargo > 23 Istruzioni

24 Istruzione 11 (art CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto 1 Il mittente, ovvero nei casi previsti il destinatario, con riguardo all intero quantitativo di merce oggetto del trasporto, può impartire eventuali ordini ulteriori e/o modifiche al trasporto comunicandoli al vettore, usando il previsto modulo (Allegato 3 alle presenti Istruzioni) e presentando il duplicato della LDV, che gli viene restituito con l annotazione delle disposizioni impartite. Una diversa procedura potrà essere stabilita tra le parti nel caso di trasmissione elettronica dei dati da parte del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata secondo la procedura concordata con il vettore. 2 In particolare, e nel rispetto di quanto previsto dall art. 18 CIM, il mittente ovvero nei casi previsti il destinatario può disporre che: a) prima dell inizio del trasporto, la merce sia ritirata nell impianto ferroviario di partenza, previa rinuncia al trasporto; b) al di fuori del caso di cui alla precedente lettera a), la merce sia restituita nell impianto ferroviario di partenza; c) la merce sia fermata in un impianto ferroviario intermedio, o non sia consegnata al destinatario in attesa di ulteriori disposizioni; d) la merce sia consegnata ad altro destinatario e/o in altra destinazione; e) dietro versamento del corrispettivo, il trasporto in assegnato diventi trasporto in affrancato. 3 L ordine ulteriore e/o la modifica del trasporto sono ammessi a condizione che gli stessi non producano, come effetto, il frazionamento della spedizione. 4 Il vettore può rifiutare l ordine ulteriore e/o la modifica con i quali viene richiesto l inoltro della merce ad una destinazione diversa da quella convenuta, qualora presso l impianto di nuova destinazione sia stata sospesa l accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della spedizione. Nel caso in cui l ordine ulteriore e/o la modifica siano stati accettati dal vettore, ma gli stessi non possano più essere eseguiti presso l impianto di nuova destinazione, a causa della sopravvenuta sospensione dell accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della spedizione, il vettore ne dà notizia al mittente/destinatario con il mezzo più sollecito, invitandolo a dare nuove disposizioni in merito all impianto di destinazione. 5 Il vettore esegue gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al trasporto a condizione che le stesse siano tecnicamente attuabili, non creino difficoltà al servizio e non ostino alla loro esecuzione disposizioni della Pubblica Autorità. In difetto, il vettore comunica al mittente/destinatario la mancata esecuzione dei predetti ordini ulteriori e/o delle richieste di modifica del contratto, precisandone il motivo. 24 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

25 6 Il vettore si riserva di subordinare l esecuzione degli ordini ulteriori e/o delle modifiche di cui al precedente paragrafo 2 al pagamento del corrispettivo dovuto per l esecuzione degli stessi, indicato nel documento Listino Prezzi. Divisione Cargo > 25 Istruzioni

26 Istruzione 12 (art CGCTM) Impedimenti alla esecuzione del trasporto 1 In caso di impedimento all esecuzione del trasporto, il mittente ricevutane comunicazione da parte del vettore, impartisce le proprie istruzioni nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione esibendo il duplicato della LDV, ovvero immediatamente, nel caso di trasporti di merci pericolose o di rifiuti. Una diversa procedura potrà essere stabilita dal vettore nel caso di trasmissione elettronica dei dati da parte del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata, secondo la procedura concordata con il vettore. 2 Qualora il mittente dia istruzioni che modificano il trasporto, si applicano le disposizioni previste dalla Istruzione Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli, o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il vettore potrà procedere ai sensi della successiva Istruzione 13 ed i termini di resa resteranno conseguentemente sospesi. 4 Qualora l impedimento al trasporto cessi prima che giungano le istruzioni del mittente, il trasporto prosegue per la destinazione originaria. 5 Nel caso di istradamento del trasporto per altro itinerario disposto di iniziativa del vettore, nessun ulteriore corrispettivo graverà il trasporto. I termini di resa saranno tuttavia calcolati con riguardo all itinerario effettivamente percorso. 26 > Documento Istruzioni Divisione Cargo

27 Istruzione 13 (art CGCTM) Impedimenti alla riconsegna 1 A titolo esemplificativo e non esaustivo si verifica impedimento alla riconsegna nel caso di: a) impossibilità di rintracciare il destinatario, b) rifiuto da parte del destinatario di svincolare la merce, c) sequestro della merce da parte dell Autorità, d) pignoramento della merce da parte di terzi. 2 Nei casi di cui al paragrafo precedente, il vettore comunica al mittente, in forma scritta e con il mezzo più sollecito, gli impedimenti che sorgono alla riconsegna della merce. 3 Ricevuta comunicazione, il mittente deve impartire le proprie istruzioni, immediatamente nel caso in cui si tratti di merci pericolose o rifiuti, ovvero nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell impedimento alla riconsegna, esibendo il duplicato della LDV. Qualora il mittente dia istruzioni che modificano il trasporto, si applicano le disposizioni previste dall Istruzione Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il vettore potrà procedere ai sensi degli artt. 21 e 22 della CIM. 5 Qualora l impedimento alla riconsegna venga meno prima che giungano le istruzioni del mittente, queste si considerano come non date. 6 Nel caso in cui il vettore ritenga di dare seguito alle disposizioni del mittente, annota le variazioni sul duplicato della LDV, che restituisce al mittente. In caso contrario, il vettore procederà, dopo averne informato il mittente, a dar corso alle operazioni di cui all art delle CGCTM. Divisione Cargo > 27 Istruzioni

28 Istruzione 14 (art. 42 CGCTM) Avviso Arrivo Merci Diritti del destinatario Restituzione carri 1 I carri devono essere riconsegnati al vettore in buono stato e puliti. 2 La restituzione dei carri implica anche lo scarico, a cura e spese del destinatario, degli imballaggi, dei sigilli ed etichette, dei mezzi di assicurazione ivi compresi i piombi ed ogni altro attrezzo utilizzato per il trasporto. 3 Qualora il mittente riutilizzi gli stessi carri per un ciclo di trasporti di merci della stessa tipologia, la pulizia può essere effettuata una sola volta alla fine del ciclo. 4 Ad operazioni ultimate, il destinatario restituisce il carro al vettore nel punto di presa e consegna convenuto,per la verifica della regolarità della riconsegna 5 Qualora, in ragione delle merci trasportate, lo stato del carro esiga che lo stesso sia sottoposto ad operazioni di bonifica, è dovuto al vettore il rimborso delle spese da questi sostenute. 6 Qualora i carri vengano riconsegnati non puliti e il destinatario, nonostante l invito del vettore, non provveda immediatamente alla pulizia, il vettore vi provvederà a propria cura, addebitandogli i corrispettivi previsti nel documento Listino Prezzi. 7 L addebito dei costi dovuti per la mancata pulizia o per danneggiamento può avvenire anche a seguito di verifica da parte del vettore ed emissione di processo verbale (All. 4 CUU) in un impianto ferroviario diverso da quello di riconsegna, a condizione che il carro non abbia effettuato, nel frattempo, alcun viaggio a carico. 8 L accordo cliente può prevedere diverse modalità operative per la gestione delle avarie ai carri del vettore e/o di altri detentori (rilevazione dell avaria, riparazione, rimessa in circolazione del carro e regolazione contabile delle spese). 9 Qualora a causa delle operazioni di carico/scarico, i carri messi a disposizione dal vettore subissero danneggiamenti alle sovrastrutture degli stessi, il cliente potrà provvedere in proprio, a sua cura e spese, agli idonei interventi ai fini del perfetto ripristino dei carri medesimi, secondo le istruzioni tecniche fornite dal vettore, fermo restando quanto previsto ai punti precedenti della presente Istruzione. 9.1 I suddetti interventi dovranno essere sottoposti alle operazioni di collaudo da parte del vettore o di suo incaricato, una volta ricevuta da parte del cliente la comunicazione di avvenuta riparazione. La richiesta di collaudo, corredata di tutti gli elementi per individuare gli interventi di riparazione eseguiti (Allegato 4 alla presente istruzione) deve giungere al vettore almeno sette giorni lavorativi prima della data di approntamento al collaudo del carro riparato. 9.2 Resta inteso che il cliente, per il tempo occorrente all effettuazione degli interventi di cui sopra e delle relative operazioni di collaudo, sarà tenuto al pagamento delle penali per sosta nella misura e con le modalità di cui all Istruzione > Documento Istruzioni Divisione Cargo

29 Istruzione 15 (art. 45 CGCTM) Verbale di accertamento danni e reclami per risarcimento danni a) Verbale di accertamento della perdita o dell avaria 1 L accertamento previo pagamento del contributo spese previsto dall articolo 45 delle CGCTM, ha luogo in stazione all atto della riconsegna, o presso il domicilio del destinatario, se questi ne abbia fatto richiesta tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dalla riconsegna della merce. In quest ultimo caso, incombe al destinatario l onere di provare che la perdita o l avaria siano derivate da cause intervenute dopo la presa in carico della merce da parte del vettore e prima della riconsegna della merce al destinatario. Nel verbale di accertamento sono evidenziati la natura e le cause dell evento e, se possibile, il momento in cui si è verificato. 2 Nel caso l avente diritto non accetti le constatazioni del verbale può chiedere che lo stato ed il peso della merce, così come l ammontare del danno siano accertate da un perito,nominato di comune accordo o per via giudiziaria, le cui deduzioni, anche se espresse in una specifica relazione, fanno parte integrante del verbale. Le spese per la perizia sono ripartite tra il vettore e l avente diritto in proporzione delle rispettive responsabilità e non entrano a far parte della liquidazione del danno. 3 Il verbale è sottoscritto dal vettore, dal destinatario e dai periti di parte, ove intervenuti, i quali redigeranno apposita relazione separata, che entra a far parte integrante del verbale e viene allegata ad esso. 4 Ove necessario, vengono altresì allegati al verbale documenti contabili, fotografie, disegni, analisi di laboratorio e atti o documenti emessi dall Autorità che le parti ritengono necessari ai fini dell accertamento. 5 Con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell eventuale perdita o avaria della merce oggetto del trasporto redatto in contraddittorio tra le parti, queste accettano i fatti descritti e le conclusioni ivi espresse, ai fini della definizione stragiudiziale delle rispettive responsabilità e dell eventuale quantificazione del danno. Medesima efficacia è riconosciuta al verbale redatto d iniziativa del vettore in assenza dell avente diritto quando quest ultimo lo abbia accettato, sottoscrivendolo anche successivamente alla sua redazione. L avente diritto può chiedere l accertamento del danno anche dopo l accettazione della merce alle condizioni e limiti previsti dall art b) della CIM. 6 Il verbale è redatto in doppio originale, uno per ciascuna delle parti. b) Reclamo per risarcimento danni 1 Il reclamo può essere spedito tramite raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). I rispettivi indirizzi sono riportati sul sito internet del vettore. Divisione Cargo > 29 Istruzioni

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